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REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Tribunale di Mi<strong>la</strong>no<br />
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA<br />
in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha<br />
pronunciato <strong>la</strong> seguente<br />
SENTENZA<br />
nel<strong>la</strong> causa iscritta al numero di ruolo 2201/2011 R.G. proposta con atto di citazione ritualmente<br />
notificato da<br />
BARBARA PISILLI, elettivamente domiciliata in via Roma, 16, Bresso, rappresentata e difesa<br />
dall’avv. MARGHERITA NOBILE<br />
CONTRO<br />
- attrice -<br />
LIVERTA ROBERTO GIACOMO ENRICO, elettivamente domiciliato in via Fratelli Gabba, 5,<br />
MILANO , rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO ROMANO e BIANCA SQUILLACE<br />
ROMANO<br />
EREDI DEL DOTT. CARLO LIVERTA<br />
OGGETTO: cessione quote s.n.c.<br />
- convenuto -<br />
- convenuti contumaci -<br />
All’udienza del 27.11.2012 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:<br />
CONCLUSIONI per BARBARA PISILLI<br />
Voglia l’Illmo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:<br />
Sentenza n. 4829/2013 pubbl. il 08/04/2013<br />
RG n. 2201/2011<br />
Repert. n. 3792/2013 del 08/04/2013<br />
1<br />
Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17de89
1) accertare che il dott. Roberto Giacomo Enrico Liverta e gli eredi del dott. Carlo Liverta sono<br />
tenuti in forza del contratto di cessione <strong>delle</strong> quote a restituire <strong>la</strong> somma di € 10.318,74 per i<br />
resi Assinde, condannare gli stessi, in via solidale tra di loro, al<strong>la</strong> restituzione del<strong>la</strong> somma<br />
trattenuta indebitamente con gli interessi dal dovuto al saldo;<br />
2) in via subordinata: accertata <strong>la</strong> cattiva fede del dott. Roberto Giacomo Enrico Liverta che con il<br />
suo comportamento ha indotto <strong>la</strong> dott. Pisilli in errore e, quindi, a sottoscrivere una generica<br />
postil<strong>la</strong>, condannare il dott. Roberto Giacomo Enrico Liverta e gli eredi del dott. Carlo Liverta,<br />
in via solidale tra di loro, al<strong>la</strong> restituzione del<strong>la</strong> somma di € 10.318,74 per i resi Assinde, con gli<br />
interessi dal dovuto al saldo;<br />
3) accertato che l’imposta di € 7.290,00 pagata dal<strong>la</strong> dott.ssa Pisilli, aveva come obbligati<br />
sostanziali i dott. Liverta che avevano beneficiato degli extrasconti nel 2008, extrasconti che per<br />
legge erano <strong>la</strong> base imponibile per <strong>la</strong> determinazione dell’imposta, condannare il dott. Roberto<br />
Giacomo Enrico Liverta e gli eredi del dott. Carlo Liverta, in via solidale tra di loro, al<br />
pagamento del<strong>la</strong> somma di € 7.290,00 anticipata per accollo obbligatorio dal<strong>la</strong> dott.ssa Pisilli,<br />
con gli interessi dal dovuto al saldo;<br />
4) condannare il dott. Roberto Giacomo Enrico Liverta e gli eredi del dott. Carlo Liverta, in via<br />
solidale tra di loro, al pagamento <strong>delle</strong> spese, diritti ed onorari del giudizio.<br />
Con <strong>sentenza</strong> provvisoriamente esecutiva.<br />
CONCLUSIONI per LIVERTA ROBERTO GIACOMO ENRICO<br />
Ritenuta l’infondatezza, rigettare le domande del<strong>la</strong> dott.ssa Pisilli, con vittoria di spese, diritti e onorari.<br />
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO<br />
Con atto di citazione ritualmente notificato, <strong>la</strong> Pisilli, cessionaria <strong>delle</strong> quote del<strong>la</strong> società “Farmacia<br />
Liverta s.n.c. dei dottori Carlo e Roberto Giacomo Enrico Liverta”, <strong>la</strong> cui ragione sociale veniva<br />
successivamente modificata in “Farmacia Pisilli s.n.c. dr.ssa Pisilli Barbara”, chiedeva <strong>la</strong> condanna dei<br />
cedenti Carlo Liverta e Roberto Giacomo Enrico Liverta al<strong>la</strong> restituzione dell’importo di € 10.318,74<br />
per i resi Assinde ed al pagamento dell’imposta di € 7.290,00, pagata dall’attrice e per <strong>la</strong> quale i<br />
convenuti dovevano essere ritenuti debitori sostanziali.<br />
I convenuti chiedevano il rigetto <strong>delle</strong> domande attoree eccependo che tutti i rapporti fra le parti<br />
riconducibili al<strong>la</strong> cessione <strong>delle</strong> quote sociali dovevano ritenersi definiti mediante l’accordo sottoscritto<br />
il 13.11.2009.<br />
Sentenza n. 4829/2013 pubbl. il 08/04/2013<br />
RG n. 2201/2011<br />
Repert. n. 3792/2013 del 08/04/2013<br />
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Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17de89
Le domande proposte dall’attrice risultano parzialmente fondate.<br />
Sui resi Assinde: le parti, dopo aver concluso in data 17.7.2009 il contratto di cessione <strong>delle</strong> quote del<strong>la</strong><br />
s.n.c., il 29.10.2009 sottoscrivevano un “prospetto riepilogativo <strong>delle</strong> posizioni da compensare” ai fini<br />
del<strong>la</strong> definizione <strong>delle</strong> singole posizioni creditorie/debitorie (all. 1 del fascicolo dell’attrice e all. 2 del<br />
fascicolo dei convenuti).<br />
In partico<strong>la</strong>re, come affermato dall’attrice e mai contestato dai convenuti, nel prospetto riepilogativo i<br />
“crediti/v diversi” dei dottori Liverta, che sarebbero stati versati sul conto corrente del<strong>la</strong> Pisilli,<br />
venivano quantificati in € 114.468, 14, comprensivi dell’importo di € 12.661,14 per resi ASSINDE per<br />
il 2008 e per le prime due tranches del 2009. I resi ASSINDE re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> prima tranche del 2008<br />
venivano stimati in € 4.164,96, quelli re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> seconda tranche del 2008 in € 6.126,41 e i rimborsi<br />
re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> prima e seconda tranche del 2009 in € 2.369,77 (con <strong>la</strong> locuzione resi ASSINDE le parti si<br />
riferivano ai rimborsi che avrebbe pagato ASSINDE Finanziaria S.p.A. per le confezioni di medicinali<br />
restituite dalle farmacie perché scadute, danneggiate o dichiarate invendibili da un provvedimento<br />
amministrativo).<br />
L’effettivo valore <strong>delle</strong> merci da indennizzare (resi ASSINDE) non era però certo in quanto doveva<br />
ancora essere fissato da ASSINDE Finanziaria S.p.A. La posizione debitoria dei dottori Liverta, così<br />
come indicata nel prospetto riepilogativo, secondo <strong>la</strong> Pisilli, era dunque tutt’altro che definitiva, tanto<br />
più che nello stesso prospetto riepilogativo veniva specificato che <strong>la</strong> cifra rimborsata per i resi<br />
ASSINDE sarebbe stata di sicuro inferiore.<br />
Il 6.11.2009 i Liverta effettuavano in favore dell’attrice un bonifico di € 69.076,00 per rego<strong>la</strong>rizzare <strong>la</strong><br />
loro posizione debitoria, così come risultante dal prospetto riepilogativo.<br />
Il 13.11.2009 le parti sottoscrivevano <strong>la</strong> seguente postil<strong>la</strong> apposta in calce al riepilogo <strong>delle</strong> posizioni<br />
da compensare: “effettuate le opportune verifiche entrambe le parti si danno vicendevolmente atto che<br />
<strong>la</strong> presente posizione è da ritenersi chiusa e di non avere più nul<strong>la</strong> a pretendere” (all. 2 dell’attrice<br />
nonché all. 3 dei convenuti).<br />
Secondo l’attrice, questa c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> non comprenderebbe le quote da rimborsare per i resi ASSINDE e,<br />
pertanto, i convenuti sarebbero a tutt’oggi suoi debitori per l’importo di € 10.318,74.<br />
La somma totale effettivamente versata da ASSINDE al<strong>la</strong> Pisilli per il periodo preso in considerazione<br />
nel prospetto riepilogativo ammontava ad € 2.342,40 (di cui € 668,96 per <strong>la</strong> prima tranche del 2008, €<br />
724,33 per <strong>la</strong> seconda tranche del 2008 ed € 1.039,11 per il 2009) anziché ad € 12.661,14, così come<br />
previsto nel prospetto. La Pisilli chiedeva pertanto <strong>la</strong> condanna dei convenuti al pagamento del<strong>la</strong><br />
differenza di € 10.318,74.<br />
Sentenza n. 4829/2013 pubbl. il 08/04/2013<br />
RG n. 2201/2011<br />
Repert. n. 3792/2013 del 08/04/2013<br />
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I dottori Liverta, pur non contestando l’importo <strong>delle</strong> somme ricevute dal<strong>la</strong> Pisilli da ASSINDE,<br />
affermavano che l’attrice, con <strong>la</strong> sottoscrizione del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> apposta sul prospetto riepilogativo,<br />
avrebbe rinunciato al proprio credito.<br />
Preliminarmente si rileva che <strong>la</strong> Pisilli sosteneva l’invalidità del negozio concluso il 13.11.2009, in<br />
quanto l’attrice avrebbe sottoscritto <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> apposta sul prospetto riepilogativo solo perché sarebbe<br />
stata indotta in errore dal<strong>la</strong> condotta contraria a buona fede del dott. Roberto Giacomo Enrico Liverta.<br />
L’attrice sembrerebbe pertanto proporre domanda di annul<strong>la</strong>mento del negozio.<br />
La domanda del<strong>la</strong> Pisilli è inammissibile in quanto l’attrice, pur avendo sempre avuto a suo<br />
disposizione il documento n. 2 e pur avendolo lei stessa allegato all’atto di citazione, proponeva <strong>la</strong><br />
domanda di annul<strong>la</strong>mento per <strong>la</strong> prima volta con <strong>la</strong> memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.<br />
Quanto, poi, al<strong>la</strong> natura del negozio, questo tribunale ritiene che al documento in questione non possa<br />
essere riconosciuta natura di transazione né effetto di rinuncia di tutti i crediti re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> differenza fra<br />
i resi ASSINDE, così come stimati nel prospetto riepilogativo, e gli importi effettivamente liquidati da<br />
ASSINDE Finanziaria S.p.A.<br />
Il documento prodotto dalle parti ha, piuttosto, natura ricognitiva <strong>delle</strong> posizioni di credito e debito<br />
emergenti dal prospetto riepilogativo e di rinuncia al<strong>la</strong> so<strong>la</strong> differenza fra <strong>la</strong> prima tranche del 2008<br />
re<strong>la</strong>tiva ai resi ASSINDE stimata dalle parti e <strong>la</strong> tranche liquidata da ASSINDE Finanziaria S.p.A.<br />
Si ritiene di dover escludere <strong>la</strong> natura transattiva dell’atto sottoscritto dalle parti per difetto<br />
dell’elemento costitutivo <strong>delle</strong> reciproche concessioni.<br />
Quanto poi all’invocata natura abdicativa del documento in questione si rileva che al<strong>la</strong> dichiarazione di<br />
non avere più nul<strong>la</strong> a pretendere non può riconoscersi natura di rinuncia di tutte le possibili pretese<br />
scaturenti dal rapporto, in partico<strong>la</strong>re di tutti i crediti re<strong>la</strong>tivi ai resi ASSINDE, in quanto:<br />
- secondo <strong>la</strong> costante giurisprudenza, “<strong>la</strong> remissione del debito, quale atto abdicativo di natura<br />
negoziale, esige e postu<strong>la</strong> che il diritto di credito si estingua conformemente al<strong>la</strong> volontà<br />
remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto<br />
voluta dal creditore con <strong>la</strong> conseguenza che <strong>la</strong> volontà di remissione presuppone anche, e in<br />
primo luogo, <strong>la</strong> consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito” (Cass. 16125/2006.<br />
Nello stesso senso Cass. 13169/2000).<br />
Sentenza n. 4829/2013 pubbl. il 08/04/2013<br />
RG n. 2201/2011<br />
Repert. n. 3792/2013 del 08/04/2013<br />
Nel caso di specie, in data 13.11.2009 <strong>la</strong> Pisilli era a conoscenza dell’importo liquidato da<br />
ASSINDE Finanziaria S.p.A. per <strong>la</strong> prima tranche del 2008 (<strong>la</strong> nota indennizzo con <strong>la</strong> quale le<br />
veniva comunicato il valore del bonifico per detto periodo è infatti datata 15.10.2009), mentre<br />
non sapeva quale somma le sarebbe stata rimborsata per quelle successive. La Pisilli, dunque,<br />
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Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17de89
non era a conoscenza dell’effettiva consistenza del proprio credito re<strong>la</strong>tivamente a queste<br />
tranches;<br />
- nel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> sottoscritta il 13.11.2009 le parti dichiaravano di non avere nul<strong>la</strong> a pretendere<br />
“effettuate le opportune verifiche”. Poiché ASSINDE Finanziaria S.p.A. non aveva ancora<br />
provveduto a quantificare i rimborsi da liquidare per <strong>la</strong> seconda tranche 2008 e per le tranches<br />
del 2009, non era possibile svolgere alcuna verifica sull’esistenza di ulteriori crediti re<strong>la</strong>tivi ai<br />
resi ASSINDE per questi periodi;<br />
Al<strong>la</strong> luce di queste considerazioni e valutata <strong>la</strong> genericità del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> sottoscritta dalle parti, si deve<br />
concludere che con <strong>la</strong> sottoscrizione del documento allegato sub 2, l’attrice non abbia inteso rinunciare<br />
a tutti i propri crediti re<strong>la</strong>tivi ai resi ASSINDE. Si deve però ritenere che <strong>la</strong> Pisilli abbia rinunciato al<strong>la</strong><br />
differenza fra l’importo del<strong>la</strong> prima tranche stimato dai dottori Liverta (€ 4.164,96) e quello<br />
effettivamente rimborsatole (€ 668,96).<br />
Infatti <strong>la</strong> Pisilli riceveva <strong>la</strong> nota di indennizzo n. 9777 di ASSINDE re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> liquidazione del<strong>la</strong><br />
prima tranche del 2008 in data 15.10.2009. Il 13.11.2009, pertanto, l’attrice aveva potuto svolgere ogni<br />
verifica sull’eventuale permanenza di un proprio credito re<strong>la</strong>tivamente al<strong>la</strong> prima tranche del 2008.<br />
Nonostante ciò l’attrice dichiarava di non avere più nul<strong>la</strong> a pretendere. Si deve pertanto ritenere che<br />
con detta dichiarazione l’attrice abbia rinunciato al proprio credito residuo. Diversamente, peraltro, non<br />
si spiegherebbe per quale ragione le parti il 13.11.2009 abbiano firmato un documento identico a quello<br />
già sottoscritto in data 29.10.2009. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 1367 c.c., applicabile<br />
anche agli atti uni<strong>la</strong>terali ai sensi dell’art. 1324 c.c., “nel dubbio, il contratto o le singole c<strong>la</strong>usole<br />
devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non<br />
ne avrebbero alcuno”.<br />
Al<strong>la</strong> luce di quanto detto, si deve ritenere che il credito rimesso dal<strong>la</strong> Pisilli ammontasse solo ad €<br />
3.496,00 e non all’intero credito di € 10.318,74. L’attrice è pertanto a tutt’oggi creditrice per resi<br />
ASSINDE nei confronti dei convenuti dell’importo di € 6.822,74, oltre interessi legali dal 5.11.10 (data<br />
del<strong>la</strong> messa in mora) al saldo.<br />
Sul rimborso <strong>delle</strong> trattenute introdotte dall’art. 13 D.L. 39/2009: fondata è <strong>la</strong> domanda proposta<br />
dall’attrice di condanna dei convenuti al rimborso dell’imposta di € 7.290,00 anticipata dal<strong>la</strong> Pisilli.<br />
Si rileva che l’avvenuto pagamento dell’imposta e <strong>la</strong> sua quantificazione non sono mai stati contestati<br />
dai convenuti, i quali si sono limitati ad eccepire che l’atto sottoscritto il 13.11.2009, con il quale le<br />
parti avrebbero definito i reciproci rapporti, coprirebbe anche le somme versate dall’attrice in forza<br />
dell’art. 13, d.l. 39/2009.<br />
Detta interpretazione non può trovare accoglimento.<br />
Sentenza n. 4829/2013 pubbl. il 08/04/2013<br />
RG n. 2201/2011<br />
Repert. n. 3792/2013 del 08/04/2013<br />
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Come già chiarito, <strong>la</strong> dichiarazione di non aver più nul<strong>la</strong> a pretendere non implica necessariamente che<br />
<strong>la</strong> rinuncia investa tutte le possibili pretese scaturenti dal rapporto, soprattutto se - malgrado l'ampiezza<br />
<strong>delle</strong> espressioni usate - tale dichiarazione sia stata resa in re<strong>la</strong>zione ad alcune soltanto di esse.<br />
Nel documento sottoscritto il 13.11.2009 dalle parti sono riportate varie voci, ma non viene fatto<br />
nessun riferimento alle imposte dovute ai sensi dell’art. 13, né le parti hanno mai dichiarato di aver<br />
preso in considerazione, ai fini del<strong>la</strong> quantificazione <strong>delle</strong> reciproche posizioni debitorie e creditorie,<br />
gli importi che <strong>la</strong> Pisilli avrebbe dovuto pagare ai sensi del d.l. 39/2009. Nessun riferimento a detti<br />
importi è infine contenuto nel<strong>la</strong> postil<strong>la</strong> apposta al prospetto riepilogativo nel<strong>la</strong> quale le parti danno atto<br />
di non avere più nul<strong>la</strong> da pretendere.<br />
L’atto sottoscritto dalle parti il 13.11.2009 non è dunque riferibile alle trattenute subite dall’attrice.<br />
I convenuti debbono pertanto essere condannati, in qualità di debitori sostanziali, a rimborsare<br />
l’importo di € 7.290,00 pagato dal<strong>la</strong> Pisilli ai sensi dell’art. 13, d.l. 39/2009.<br />
Detta norma al<strong>la</strong> lettera a) prevede che “Per un periodo di dodici mesi a partire dal<strong>la</strong> data di entrata in<br />
vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione <strong>delle</strong> ulteriori trattenute previste dalle<br />
norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere al<strong>la</strong> corresponsione alle farmacie di<br />
quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti<br />
praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento<br />
calco<strong>la</strong>ta sull'importo al lordo <strong>delle</strong> eventuali quote di partecipazione al<strong>la</strong> spesa a carico dell'assistito<br />
e <strong>delle</strong> trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta e' effettuata nell'anno 2009 in due rate<br />
annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario<br />
nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni<br />
e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno<br />
2009”.<br />
Le trattenute, pertanto, venivano operate nel 2009, ma erano volte a colpire i maggiori margini<br />
conseguiti nel 2008 dalle farmacie a seguito degli extrasconti praticati nel 2008 dalle case<br />
farmaceutiche. La circostanza che il legis<strong>la</strong>tore abbia voluto incidere sui maggiori ricavi conseguiti<br />
dalle farmacie nel 2008 e non nel 2009 si desume anche dal fatto che molte leggi regionali hanno<br />
previsto l’applicazione del disposto normativo, fino a diversi chiarimenti ministeriali, solo alle<br />
farmacie aperte al pubblico al<strong>la</strong> data del 31.12.2008<br />
La ratio del<strong>la</strong> norma impone dunque di ritenere che chi ha acquistato <strong>la</strong> farmacia nel 2009 ed abbia<br />
subito <strong>la</strong> trattenuta, possa rivalersi nei confronti di colui che l’ha venduta ed ha fruito degli extrasconti<br />
e, conseguentemente, goduto degli extramargini nel 2008.<br />
Sentenza n. 4829/2013 pubbl. il 08/04/2013<br />
RG n. 2201/2011<br />
Repert. n. 3792/2013 del 08/04/2013<br />
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Nel caso concreto, pertanto, i dottori Liverta, proprietari del<strong>la</strong> farmacia nel 2008, sono tenuti a<br />
rimborsare al<strong>la</strong> Pisilli l’importo di € 7.290,00, oltre interessi legali dal 5.11.10 (data del<strong>la</strong> messa in<br />
mora) al saldo, trattenuto dal Servizio sanitario nazionale a titolo di recupero del valore degli<br />
extrasconti, tanto più che nel contratto di cessione <strong>delle</strong> quote i cedenti dichiaravano e garantivano che<br />
le quote erano libere da pesi, vincoli, pignoramenti e qualsiasi altro onere pregiudizievole. Il contratto<br />
di cessione veniva stipu<strong>la</strong>to il 17.7.2009, successivamente all’entrata in vigore del d.l. 39/2009 e<br />
pertanto, al momento del<strong>la</strong> sua conclusione, i cedenti potevano già sapere che <strong>la</strong> Pisilli avrebbe subito<br />
<strong>delle</strong> imposte per i ricavi da loro stessi conseguiti nel 2008.<br />
Sulle spese di lite: <strong>la</strong> soccombenza implica <strong>la</strong> condanna dei convenuti al pagamento <strong>delle</strong> spese<br />
processuali che si liquidano, considerati <strong>la</strong> complessità <strong>delle</strong> difese ed il numero di udienze, a favore<br />
dell’attrice in € 2.100,00 per compensi oltre IVA e CPA.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale di Mi<strong>la</strong>no, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente<br />
pronunciando sulle domande proposte da BARBARA PISILLI nei confronti degli eredi del dott.<br />
CARLO LIVERTA e di ROBERTO GIACOMO ENRICO LIVERTA con atto di citazione ritualmente<br />
notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:<br />
1) condanna i convenuti al pagamento in favore dell’attrice dell’importo di € 6.822,74, oltre<br />
interessi legali dal 5.11.10 (data del<strong>la</strong> messa in mora) al saldo, a titolo di differenza fra il valore<br />
dei resi ASSINDE stimato dalle parti e quello versato all’attrice da ASSINDE Finanziaria<br />
S.p.A.;<br />
2) condanna i convenuti al pagamento in favore dell’attrice dell’importo di € 7.290,00, oltre<br />
interessi legali dal 5.11.10 (data del<strong>la</strong> messa in mora) al saldo, a titolo di rimborso per le<br />
trattenute subite dal<strong>la</strong> Pisilli ai sensi dell’art. 13, d.l. 39/2009;<br />
3) rigetta tutte le altre domande;<br />
4) condanna i convenuti a rimborsare all’attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi €<br />
2.100,00, oltre i.v.a. e c.p.a.<br />
Mi<strong>la</strong>no, 3.4.2013.<br />
Sentenza n. 4829/2013 pubbl. il 08/04/2013<br />
RG n. 2201/2011<br />
Repert. n. 3792/2013 del 08/04/2013<br />
Il Giudice<br />
MARIANNA GALIOTO<br />
Il presente provvedimento è stato redatto con <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione del MOT dott.ssa Alessandra Ardito<br />
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Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17de89