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Sentenza n. 7024/2013 pubbl. il 20/05/2013 RG n. 2782/2008 ...

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N. R.G. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO<br />

OTTAVA CIVILE<br />

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:<br />

dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore<br />

dott. Enrico Consolandi Giudice<br />

dott.Angelo Mambriani Giudice<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

nella causa civ<strong>il</strong>e di I Grado iscritta al n. r.g. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08 promossa da:<br />

NORMA CUCCHI (C.F. CCCNRM68S58C523Y), con <strong>il</strong> patrocinio dell’avv. SEREGNI FABRIZIO<br />

e dell’avv. , elettivamente domic<strong>il</strong>iato in VIA FONTANA, 5 <strong>20</strong>122 MILANO presso <strong>il</strong> difensore avv.<br />

SEREGNI FABRIZIO<br />

contro<br />

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>7024</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08<br />

Repert. n. 5552/<strong><strong>20</strong>13</strong> del <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

ATTORE/I<br />

PIETRO CUCCHI SPA (C.F. 04469370151), con <strong>il</strong> patrocinio dell’avv. BECCARIA BALDUZZI<br />

FRANCESCO e dell’avv. BENZ CLAUDE (BNZCDL64E22Z133W) CORSO VENEZIA, 10 <strong>20</strong>121<br />

MILANO ; , elettivamente domic<strong>il</strong>iato in Corso Venezia, 10 <strong>20</strong>121 MILANO presso <strong>il</strong> difensore avv.<br />

BECCARIA BALDUZZI FRANCESCO<br />

pronunciando sulle conclusioni formulate dalle parti nelle rispettive note conclusive<br />

CONVENUTO/I<br />

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Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1


MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>7024</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08<br />

Repert. n. 5552/<strong><strong>20</strong>13</strong> del <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, agendo in qualità di titolare del 10% delle quote<br />

della società CUCCHI spa, ha impugnato la delibera assembleare 7.9.07 con cui la società convenuta<br />

ha provveduto alla approvazione dei b<strong>il</strong>anci di esercizio <strong>20</strong>04, <strong>20</strong><strong>05</strong> e <strong>20</strong>06 a seguito di pregressa<br />

declaratoria di nullità già pronunciata da questo Tribunale, su istanza sempre della socia Cucchi, delle<br />

delibere di approvazione dei b<strong>il</strong>anci <strong>20</strong>04 e <strong>20</strong><strong>05</strong> (mentre <strong>il</strong> distinto giudizio di impugnazione della<br />

delibera di approvazione dell'originario documento di b<strong>il</strong>ancio relativo all'esercizio <strong>20</strong>07 risulta<br />

successivamente estinto per inerzia delle parti a fronte della nuova deliberazione oggetto della presente<br />

impugnazione). Nella specie la parte lamenta (in estrema sintesi) la nullità delle menzionate delibere<br />

da un lato per violazione dei criteri legali di formazione del b<strong>il</strong>ancio, dall'altro in ragione di inadeguate<br />

informazioni rese nella relazione di gestione, mancata allegazione dei b<strong>il</strong>anci delle società collegate e<br />

mancata redazione di un b<strong>il</strong>ancio consolidato. In tale contesto la parte propone altresì domanda di<br />

risarcimento di danni asseritamene conseguenti alle violazioni contestate.<br />

La società convenuta in via preliminare osserva che le precedenti pronunce (di declaratoria di nullità<br />

delle delibere di approvazione dei b<strong>il</strong>anci <strong>20</strong>04 e <strong>20</strong><strong>05</strong> sopra menzionate) avrebbero espressamente<br />

censurato un unico prof<strong>il</strong>o dei b<strong>il</strong>anci impugnati (omesse indicazioni in ordine a rapporti con parti<br />

contrattualmente correlate), rigettando per <strong>il</strong> resto gli ulteriori r<strong>il</strong>ievi critici proposti dall’attore (in tesi<br />

già oggetto di paralleli procedimenti ex art. 2409 cc integralmente respinti); muovendo da tale<br />

premessa rivendica di avere provveduto a riapprovare tutti i b<strong>il</strong>anci di esercizio, ivi compreso quello<br />

relativo al <strong>20</strong>06 ancora sub iudice, in conformità al contenuto delle sentenze pronunciate dal Tribunale<br />

(e passate in giudicato) e lamenta l’inammissib<strong>il</strong>ità della pretesa di parte attrice di ottenere un nuovo<br />

giudizio di primo grado su censure già respinte dal Tribunale; nel merito contesta in ogni caso <strong>il</strong><br />

fondamento della domanda di controparte e chiede anzi condanna della stessa per lite temeraria.<br />

Esaminando separatamente le diverse questioni così venute all'attenzione <strong>il</strong> Collegio ritiene<br />

innanzitutto di dover respingere la pretesa di parte attrice di riesame di doglianze già valutate dal<br />

Tribunale e respinte con sentenza passata in giudicato; osserva tuttavia che <strong>il</strong> menzionato r<strong>il</strong>ievo può<br />

legittimamente valere solo in relazione ai b<strong>il</strong>anci <strong>20</strong>04 e <strong>20</strong><strong>05</strong>, atteso che invece nel (precedente)<br />

giudizio relativo alla impugnativa della (prima) delibera di approvazione del b<strong>il</strong>ancio <strong>20</strong>06 non è mai<br />

intervenuta alcuna pronuncia di merito.<br />

Così ristretto l'oggetto del presente giudizio alle sole contestazioni relative alla (nuova) delibera di<br />

approvazione del b<strong>il</strong>ancio <strong>20</strong>06, si osserva quanto segue.<br />

a) Partendo dalle contestazioni inerenti asseriti vizi di chiarezza e verità del b<strong>il</strong>ancio impugnato, <strong>il</strong><br />

Collegio ritiene innanzitutto manifestamente infondata la domanda in esame in relazione ad asseriti vizi<br />

evidenziati alle voci "costi per materie prime", " costi per servizi", "proventi ed oneri straordinari" quali<br />

già in astratto (nella stessa prospettazione di parte) da reputarsi inerenti a prof<strong>il</strong>i meramente formali e<br />

come tale di per sè senzaltro inidonei a pregiudicare in alcun modo l'interesse di soci o terzi ad una<br />

compiuta conoscenza dello stato dei conti o più in generale delle vicende sociali.<br />

In relazione alle ulteriori contestazioni specificamente sollevate dalla parte <strong>il</strong> Collegio ha ritenuto di<br />

disporre apposita CTU per l'esame delle singole voci e all'esito dei lavori, sulla base della<br />

documentazione ritualmente acquisita in atti su iniziativa delle parti, sia le conclusioni cui è pervenuto<br />

<strong>il</strong> CTU sia quelle parzialmente difformi del CT di parte attrice hanno indubbiamente segnalato diversi<br />

prof<strong>il</strong>i di criticità nel documento di b<strong>il</strong>ancio in esame ma in ogni caso per importi che appaiono di<br />

assoluta modestia rispetto al documento di b<strong>il</strong>ancio in esame (alcune migliaia di euro rispetto ad attività<br />

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Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1


<strong>Sentenza</strong> n. <strong>7024</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08<br />

Repert. n. 5552/<strong><strong>20</strong>13</strong> del <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

per oltre 15 mln di euro e ad un patrimonio netto di oltre 2 mln di euro, a fronte del quale devono<br />

reputarsi assolutamente non significativi i r<strong>il</strong>ievi circa la mancata emersione di ut<strong>il</strong>i per circa 10.000<br />

euro secondo <strong>il</strong> CTU o al contrario di perdite per circa 36.000 euro secondo <strong>il</strong> CT di parte attrice), in<br />

mancanza d'altro canto di qualunque incidenza propriamente "qualitativa" delle irregolarità segnalate<br />

rispetto alla complessiva gestione degli affari ovvero al reale stato dei conti (sul sul principio di<br />

r<strong>il</strong>evanza in termini di interesse ad agire e/o fondatezza di merito di una contestazione di b<strong>il</strong>ancio cfr<br />

Cass. 3458/93, 10348/95, 10139/07).<br />

b) Di ben diverso r<strong>il</strong>ievo "qualitativo" appaiono invece le contestazioni proposte dall'attore in tema di<br />

asserita inadeguatezza delle informazioni supplementari fornite ai soci con la relazione di gestione<br />

ovvero "rifiutate" agli stessi in sede assembleare per quanto attiene alla qualità dei rapporti intercorsi<br />

con società formalmente terze ma, secondo prospettazione di parte attrice, in realtà strettamente<br />

correlate alla CUCCHI spa in ragione di stretti legami tra i rispettivi soci ed amministratori (v in<br />

particolare rapporti con ESSE I SERVICE srl). La questione risulta semplicemente "ignorata" dalla<br />

società in sede di approvazione di b<strong>il</strong>ancio, benchè già oggetto di aspra controversia nell'ambito di<br />

distinto (e precedente) proc ex art 2409 cc e oggetto altresì di specifiche richieste di chiarimenti da<br />

parte della socia Cucchi; di fatto ignorata anche nel presente giudizio, in cui parte convenuta ha preteso<br />

di fare semplice (ma in realtà del tutto improprio) rinvio agli esiti del menzionato proc. ex art 2409 cc,<br />

in cui l'organo giudicante (in conformità alla diversa natura del relativo procedimento) si era limitato in<br />

realtà a riconoscere l'inesistenza di gravi irregolarità con riferimento solo alla determinazione di<br />

"avviare" i relativi rapporti di collaborazione, quale decisione astrattamente inerente l'ambito di potere<br />

degli amministratori in carica, ma senza invece poter fare conto su alcun riferimento in ordine alla<br />

diversa questione (qui specificamente in r<strong>il</strong>ievo) delle concrete modalità attraverso cui quel rapporto si<br />

è poi sv<strong>il</strong>uppato nel tempo, in particolare nel corso dell'esercizio <strong>20</strong>06 qui di interesse ed invece<br />

ovviamente estraneo ratione temporis all'istruttoria condotta nel proc ex art 2409. Al riguardo si deve<br />

allora piuttosto riconoscere che <strong>il</strong> menzionato provvedimento ex art 2409 cc dal punto di vista formale<br />

non è (pacificamente) idoneo a formare giudicato, dal punto di vista sostanziale ha avuto riguardo a<br />

prof<strong>il</strong>i del tutto diversi da quelli di "completezza informativa" propriamente r<strong>il</strong>evanti in questa sede e<br />

risulta in ogni caso riferib<strong>il</strong>e ad un arco temporale precedente l'esercizio <strong>20</strong>06 per cui è causa: in tal<br />

senso si ritiene qui di dover prendere atto che nessuna replica pertinente è stata proposta sul punto dalla<br />

società convenuta in ordine alle contestazioni avanzate dalla odierna attrice.<br />

c) Con stretto riferimento alle vicende <strong>20</strong>06 non pare invece che possa attribuirsi peculiare r<strong>il</strong>evanza<br />

alle contestazioni proposte dall'attore in ordine alle vicende del piano di lottizzazione in cui era<br />

impegnata all'epoca la società, questione su cui la relazione di gestione è venuta comunque a fornire<br />

pur rapida comunicazione di aggiornamento in ordine all'andamento del relativo iter autorizzativo.<br />

e) Davvero delicata invece e di assoluto r<strong>il</strong>ievo la contestazione proposta dall'attrice in ordine alla<br />

mancata allegazione al b<strong>il</strong>ancio della società dei b<strong>il</strong>anci integrali delle società estere controllate.<br />

Ancora una volta viene qui in r<strong>il</strong>ievo <strong>il</strong> problema della "qualità" dei rapporti intrattenuti con società<br />

formalmente terze e ancora una volta l'attenzione si deve appuntare su una questione già oggetto di<br />

accesa controversia tra i soci nonchè tra <strong>il</strong> socio di minoranza odierno attore e l'organo amministrativo<br />

della società in ordine a criteri di gestione asseritamente poco trasparenti della complessiva attività<br />

sociale - questione particolarmente delicata perchè si discute qui proprio dei rapporti che avevano<br />

giustificato la dichiarazione giudiziale di nullità dei precedenti b<strong>il</strong>anci <strong>20</strong>04 e <strong>20</strong><strong>05</strong> che non facevano<br />

menzione del rapporto di controllo sussistente nei confronti di società operanti all'estero invece<br />

riconosciuto dal Tribunale ex art 2359 comma 1° n 3 cc.<br />

Di fatto negli allegati al b<strong>il</strong>ancio <strong>20</strong>06 qui in esame le informazioni (ormai "obbligate") al riguardo<br />

risultano di estrema genericità mentre è stata radicalmente omessa l'allegazione dei relativi b<strong>il</strong>anci,<br />

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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>7024</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08<br />

Repert. n. 5552/<strong><strong>20</strong>13</strong> del <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

come invece espressamente previsto dall'art 2429 comma 3° cc, secondo formulazione letterale che fa<br />

"generale" riferimento alle società "controllate", dunque senza operare alcuna distinzione per quanto<br />

attiene l'ambito di operatività della norma tra le diverse ipotesi di "controllo" formalmente identificate<br />

dal legislatore ex art 2359 comma 1° - e tale r<strong>il</strong>ievo pare di per sè sufficiente a precludere ogni ulteriore<br />

discussione al riguardo.<br />

Fuorviante appare se mai la pretesa (di entrambe le parti) di proporre un nesso indissolub<strong>il</strong>e tra obbligo<br />

di deposito dei b<strong>il</strong>anci delle controllate (ex art 2429 cc) e obbligo di consolidamento (ex art 25 dlgs<br />

127/91) giacchè espressamente l'obbligo di consolidamento è previsto unicamente a fronte di rapporti<br />

di controllo ex art 2359 nn 1 e 2 (e non anche n. 3) oltre che dei rapporti di cui all'art. 26 comma 2°<br />

dlgs 127/91 certamente non coincidenti con i rapporti di cui al n 3 dell'art 2359 cc: la distinzione<br />

emerge con nettezza quando si osservi che <strong>il</strong> medesimo dlgs 127 ha riformato la codificazione dell'art<br />

2359 cc scegliendo quindi di fare riferimento ai fini dell'obbligo di consolidamento unicamente ai<br />

rapporti di cui ai nn 1 e 2 dell'art 2359 cc e non anche n 3 ed invece dettando una disposizione ex novo<br />

(art 26 comma 2°) per quanto attiene i cd "rapporti di dominio" ritenuti nella specie r<strong>il</strong>evanti e<br />

propriamente intesi dalla dottrina come riferib<strong>il</strong>i a speciali poteri nelle partecipazioni statali ovvero a<br />

formali contratti di "dominio" laddove consentiti (es società controllate in paesi che consentono tali<br />

forme).<br />

In tal senso si ritiene di poter convenire con le difese spiegate da parte convenuta per quanto attiene la<br />

ritenuta insussistenza nel caso di specie di un obbligo di “consolidamento”, ma di dover senzaltro<br />

escludere che un tale r<strong>il</strong>ievo possa in alcun modo giustificare l’inottemperanza all’obbligo di<br />

allegazione dei b<strong>il</strong>anci integrali delle società controllate qui di interesse, atteso che tale obbligo trova <strong>il</strong><br />

proprio autonomo fondamento nella distinta previsione del menzionato art 2429 cc che (deve ritenersi)<br />

prescinde dalla disciplina del consolidamento.<br />

Al riguardo si deve certo r<strong>il</strong>evare che tutti quanti i menzionati r<strong>il</strong>ievi critici (in tema di adeguatezza<br />

informativa della relazione e allegazione dei b<strong>il</strong>anci delle controllate) non attengono affatto alla<br />

violazione di disposizioni imperative in tema di criteri di redazione del b<strong>il</strong>ancio (la relazione di<br />

gestione dell’amministratore, che è un mero “allegato” del b<strong>il</strong>ancio, risulta addirittura formalmente<br />

estranea alla approvazione assembleare) e dunque a prof<strong>il</strong>i di <strong>il</strong>liceità della delibera impugnata, ma<br />

riconoscere altresì che vengono indiscutib<strong>il</strong>mente ad integrare altrettanti vizi nella procedura di<br />

formazione della volontà assembleare tali da non consentire al socio di ricavare "tutte le informazioni,<br />

destinate anche a riflettersi sul valore della singola quota di partecipazione, che <strong>il</strong> b<strong>il</strong>ancio dovrebbe<br />

invece fornirgli ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria<br />

elaborazione di un nuovo b<strong>il</strong>ancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira" (Cass<br />

23976/04), dovendosi sottolineare come le informazioni in parola ricomprendano indiscutib<strong>il</strong>mente<br />

anche quelle necessarie per una compiuta valutazione della corretta gestione degli affari sociali,<br />

eventualmente anche al fine, se del caso, della assunzione di mirate iniziative di tutela del patrimonio<br />

sociale ovvero del valore della partecipazione del singolo socio.<br />

Sulla scorta di tali considerazioni qui si ritiene pertanto di dover senzaltro accogliere, per i motivi e nei<br />

limiti sopra evidenziati, la domanda di annullamento della delibera 7.9.07 di approvazione del<br />

b<strong>il</strong>ancio <strong>20</strong>06.<br />

Priva di qualsiasi fondamento appare per contro la pretesa di parte attrice di vedere condannata la<br />

società convenuta al risarcimento di un ipotetico "danno", in nessun modo precisato in atti prima<br />

ancora che non provato.<br />

Alla soccombenza parziale della società convenuta segue condanna della medesima parte alla rifusione<br />

delle spese di lite del presente giudizio, in misura che pare equo limitare al 50% dell'intero (come da<br />

dispositivo)<br />

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Priva di qualsiasi fondamento appare per contro la pretesa di parte attrice di vedere condannata la<br />

società convenuta al risarcimento di un ipotetico "danno", in nessun modo precisato in atti prima<br />

ancora che non provato.<br />

Alla soccombenza parziale della società convenuta segue condanna della medesima parte alla rifusione<br />

delle spese di lite del presente giudizio, in misura che pare equo limitare al 50% dell'intero a fronte<br />

della ritenuta infondatezza di una parte delle domande della attrice, in particolare della domanda di<br />

risarcimento danni.<br />

Tenuto conto delle risultanze della finali della CTU disposta, pare equo infine porre le relative spese a<br />

carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così<br />

dispone:<br />

in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, annulla per le ragioni di cui in motivazione, la<br />

delibera assembleare 7.9.07 di approvazione del b<strong>il</strong>ancio di esercizio <strong>20</strong>06 della società CUCCHI spa;<br />

rigetta per <strong>il</strong> resto le domande di parte attrice;<br />

dispone che le spese di CTU, quali separatamente liquidate, rimangano definitivamente a carico di<br />

entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;<br />

condanna la convenuta CUCCHI spa alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore<br />

della attrice Norma Cucchi per un importo di euro 170,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi<br />

oltre i.v.a., c.p.a. .<br />

M<strong>il</strong>ano, 17 maggio <strong><strong>20</strong>13</strong><br />

Il Presidente<br />

dott. Vincenzo Perozziello<br />

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>7024</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08<br />

Repert. n. 5552/<strong><strong>20</strong>13</strong> del <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

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