Il Tribunale ordinario di Milano - Giurisprudenza delle imprese
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N. 80346-1 / 2012 R.g.<br />
Pagina 1<br />
<strong>Il</strong> <strong>Tribunale</strong> <strong>or<strong>di</strong>nario</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />
Sezione specializzata in materia <strong>di</strong> impresa<br />
in persona del giu<strong>di</strong>ce designato Guido VANNICELLI,<br />
ha pronunziato la seguente<br />
ORDINANZA<br />
nel proce<strong>di</strong>mento cautelare ex art. 2479 ter e 2378 cod. civ. promosso con ricorso<br />
depositato in data 22/11/2012 - 2/1/2013 da<br />
ANTONIETTA MISTRETTA (c.f. MSTNNT46P61D969V) e Veronica FRESCURA (c.f.<br />
MSTNNT46P61D969V), elettivamente domiciliate in Rho, via car<strong>di</strong>nal Ferrari 109, presso<br />
i procuratori e <strong>di</strong>fensori avv. Guido LIVA e Stefano CISLAGHI<br />
contro<br />
attrici e ricorrenti<br />
SOMIVA S.R.L. (c.f. 06375340962), elettivamente domiciliato in <strong>Milano</strong>, via Poerio 11,<br />
presso il procuratore e <strong>di</strong>fensore avv. Nicola MANTIA<br />
Franca CAFFAGNI (C.F. CFFFNC51T58F205V), elettivamente domiciliata in <strong>Milano</strong>,<br />
largo Augusto 7, presso il procuratore e <strong>di</strong>fensore avv. Alessandro MANFREDINI<br />
convenute, resistenti<br />
AFFITTI & GESTIONI s.r.l. (c.f. 02823160128), in persona dell'amministratore unico<br />
Giglio CATELOTTI, sedente in <strong>Milano</strong>, via Molino <strong>delle</strong> Armi 11<br />
convenuta<br />
letti il ricorso e le memorie <strong>di</strong>fensive depositate dalle due convenute costituitesi nella<br />
fase cautelare,<br />
preso atto che il formale amministratore della AFFITTI & GESTIONI s.r.l. 1 Giglio<br />
CATELOTTI è comparso all'u<strong>di</strong>enza riconoscendo <strong>di</strong> aver ricevuto la notificazione del<br />
ricorso ed accettando il contrad<strong>di</strong>ttorio a nome e per conto della società da lui<br />
rappresentata;<br />
esaminati i documenti prodotti, e fra <strong>di</strong> essi l'annotazione <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria redatta il<br />
23/10/2012 dal personale della Polstato <strong>di</strong> Sondrio inviata il 2/3/2013 dalla Questura <strong>di</strong><br />
1 In avanti, per brevità, A&G.<br />
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82
quel capoluogo -interpellata dallo scrivente ex art. 213 c.p.c. all'u<strong>di</strong>enza del 29/1/2013- e<br />
pervenuta materialmente allo scrivente in data o<strong>di</strong>erna;<br />
sentiti i procuratori <strong>delle</strong> parti all’u<strong>di</strong>enza del 29/1/2013, ed a scioglimento della riserva<br />
automaticamente assunta in data o<strong>di</strong>erna alla ricezione dell'informativa <strong>di</strong> cui sopra,<br />
Pagina 2<br />
OSSERVA<br />
A. In estrema sintesi le attrici, socie della A&G nella complessiva misura del 50%, hanno<br />
impugnato la deliberazione apparentemente assunta dall'assemblea sociale il 18/8/2012:<br />
- perché vi sarebbe stata convocata quale socia la SOMIVA s.r.l., la quale non avrebbe<br />
in realtà mai acquisito tale qualità (permanendo pertanto quale titolare del residuo 50%<br />
del capitale sociale la signora Franca CAFFAGNI, pure convenuta) perché il suo acquisto<br />
della partecipazione <strong>di</strong> quest'ultima in data 20/12/2011 sarebbe avvenuto in violazione<br />
della clausola <strong>di</strong> intrasferibilità <strong>delle</strong> quote "per atto tra vivi senza il consenso degli altri<br />
soci" portata dall'art. 8 dello statuto sociale 2 , e comunque per la <strong>di</strong>fformità della<br />
denuntiatio ricevuta dalle ricorrenti il 23/12/2011 rispetto al reale contenuto dell'atto <strong>di</strong><br />
cessione; 3<br />
- perché in ogni caso le attrici, dopo esser state convocate <strong>di</strong>rettamente dalla se<strong>di</strong>cente<br />
socia SOMIVA S.R.L. ad un'assemblea che, pur risiedendo le socie in Genova ed avendo<br />
la società sede in <strong>Milano</strong>, avrebbe dovuto svolgersi il 18/8/2012 in Sondrio presso<br />
l'abitazione <strong>di</strong> tal Sergio MOIRAGHI (sprovvisto <strong>di</strong> legame alcuno con la A&G) e dopo<br />
essersi con grande fatica recate presso la sede <strong>di</strong> convocazione (via Valeriana 20) nella<br />
persona <strong>di</strong> Veronica FRESCURA, della sorella Valentina (delegata dalla signora<br />
MISTRETTA) e del signor Eugenio VIGANO', avevano quivi inutilmente suonato il<br />
campanello dell'abitazione dei MOIRAGHI, giungendo sino a chiedere l'intervento <strong>di</strong> una<br />
Volante della Polstato che aveva a sua volta constatato l'assenza in loco <strong>di</strong> chicchessia;<br />
- sicché il verbale recapitato loro, con grande sorpresa, nel successivo mese <strong>di</strong><br />
settembre, doveva ritenersi falso, attestando lo svolgimento nella via Valeriana 20 <strong>di</strong><br />
Sondrio, fra le 21 e le 22,40 del 18/8/2012, <strong>di</strong> un'assemblea mai tenutasi, che aveva ciò<br />
nonostante deliberato (con il voto della SOMIVA s.r.l, mai realmente <strong>di</strong>venuta socia) <strong>di</strong><br />
revocare l'amministratore in carica Maurizio FRIZZIERO e (ri)nominare in sua<br />
sostituzione il geom. Giglio CATELOTTI 4 .<br />
Le attrici hanno quin<strong>di</strong> formulato istanza <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata sospensione dell'esecuzione della<br />
delibera impugnata ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto degli artt. 2479 ter ultimo comma e<br />
2<br />
Prodotto dalle attrici al loro documento 1.<br />
3<br />
Cfr. doc. 6 att.<br />
4<br />
Cfr. doc. 5 ibidem.<br />
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82
2378 co. 3° cod. civ., atteso che tale falso (già penalmente denunciato dalla<br />
FRESCURA 5 ) costituiva il seguito <strong>di</strong> numerose altre irregolarità già invano denunciate in<br />
passato proprio al neo-amministratore CATELOTTI, rimasto inerte e per tale ragione<br />
revocato dall'assemblea del 20/4/2012 convocata dalle stesse attrici 6 .<br />
B. Mentre la società non si è formalmente costituita nel subproce<strong>di</strong>mento (pur essendo<br />
comparso in u<strong>di</strong>enza l'amministratore unico CATELOTTI, il quale ha altresì riferito che<br />
l'assemblea, lui presente, si sarebbe realmente svolta a Sondrio presso il geom. Sergio<br />
MOIRAGHI secondo quanto verbalizzato e che nessuno aveva suonato al campanello nel<br />
lungo lasso <strong>di</strong> tempo in cui lui, l'amministratore della SOMIVA signor MAIO e tale Cesare<br />
CASTELLI si erano ivi trattenuti), si sono costituiti la CAFFAGNI e la SOMIVA s.r.l.:<br />
- la prima, deducendo la propria in<strong>di</strong>fferenza (e carenza <strong>di</strong> legittimazione passiva) rispetto<br />
alla controversia sino a quando non fosse stata rimossa la cessione, regolarmente<br />
iscritta nel registro <strong>delle</strong> <strong>imprese</strong>, con la quale aveva ceduto sin dal <strong>di</strong>cembre 2011 la<br />
propria partecipazione alla SOMIVA S.R.L.;<br />
- e quest'ultima, protestando che l'assemblea si era "regolarmente svolta in Sondrio, Via<br />
Valeriana n. 20/C presso e nello stu<strong>di</strong>o del geom. Sergio Moiraghi", che le ricorrenti non<br />
avevano dedotto alcun concreto danno riveniente a loro o alla A&G dal mantenimento<br />
della delibera, e che erano state piuttosto le attrici a convocare invalidamente la<br />
precedente assemblea del 20/4/2012, posto che avevano chiamato a parteciparvi Franca<br />
CAFFAGNI (non più socia) anziché la socia ed avente <strong>di</strong>ritto SOMIVA.<br />
C. La decisione dell'istanza cautelare in esame richiede -ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto<br />
degli artt. 2479 ter ultimo comma e 2378 co. 4° cod. civ.- il bilanciamento fra l'interesse<br />
<strong>delle</strong> ricorrenti sospendere gli effetti della (ri)nomina alla carica gestoria del geom.<br />
CATELOTTI, il cui operato inerte e connivente con l'altra socia SOMIVA s.r.l. esse hanno<br />
denunciato in questa sede, e l'interesse della A&G ad avere un organo amministrativo in<br />
carica ed a veder cessare, sino almeno alla sentenza <strong>di</strong> merito, il 'balletto' <strong>di</strong> revoche e<br />
nomine posto in essere nelle assemblee susseguitesi nel 2012.<br />
E' infatti vero che, alla luce della conferma che l'annotazione <strong>di</strong> servizio della Volante<br />
intervenuta su richiesta <strong>delle</strong> sorelle FRESCURA ha dato alla narrazione offerta dalle<br />
ricorrenti del loro tentativo <strong>di</strong> partecipare all'assemblea del 18/8/2012 (significativamente<br />
convocata dalla SOMIVA s.r.l. a ridosso del Ferragosto e in località incomprensibilmente<br />
lontana dalla sede sociale nonché <strong>di</strong> non facile raggiungimento), può ritenersi allo stato<br />
cre<strong>di</strong>bile:<br />
5 Cfr. doc. 8 ibidem.<br />
6 V. la missiva in<strong>di</strong>rizzata il 20/2/2012 al CATELOTTI dai legali <strong>delle</strong> attrici, sub doc. 2 att.<br />
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C.1 che l'assemblea, pur verbalizzata come svoltasi nella via Valeriana 20 <strong>di</strong> quella<br />
località fra le 21 e le 22,40, non vi si sia in realtà mai tenuta;<br />
C.2 e che il verbale sia stato quin<strong>di</strong> compilato ex post confidando che le ricorrenti<br />
avrebbero rinunciato a priori a partecipare ad un 'assemblea per loro così scomoda.<br />
E' tuttavia altrettanto vero che anche nell'assemblea del 20/4/2012, convocata questa<br />
volta dalle socie qui attrici ignorando totalmente la SOMIVA s.r.l. e nella quale con la loro<br />
esclusiva partecipazione e votazione fu revocato dalla carica amministrativa il<br />
CATELOTTI e nominato tale Maurizio FRIZZIERO, è stata assunta una deliberazione che<br />
appare, come anticipato in questa sede cautelare dall'altra socia convenuta, viziata <strong>di</strong><br />
nullità per assenza assoluta <strong>di</strong> informazione, e quin<strong>di</strong> -come va rilevato ex officio a fronte<br />
dell'allegazione della convenuta- ancora da essa impugnabile, anche in questa sede, in<br />
pendenza del termine triennale a tal fine prescritto dall'art. 2479 ter co. 3° cod. civ.<br />
Ciò perché, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto sostenuto in via logicamente e giuri<strong>di</strong>camente<br />
pregiu<strong>di</strong>ziale da Veronica FRESCURA e Antonietta MISTRETTA (e nei limiti <strong>di</strong> quanto<br />
può anticiparsi, pur senza vincolo per la decisione finale nel merito, in questa sede<br />
anticipatoria), da un lato:<br />
Pagina 4<br />
la clausola <strong>di</strong> cui all'art. 8 dello statuto della A&G va interpretata nel suo<br />
complesso, dovendosi ritenere che essa -lungi dal pre<strong>di</strong>care l'intrasferibilità <strong>delle</strong><br />
quote salvo esplicito consenso dei soci <strong>di</strong>versi da quello intenzionato a <strong>di</strong>smettere<br />
la propria- preveda più pianamente il <strong>di</strong>ritto degli altri soci ad essere preferiti al<br />
cessionario a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni,<br />
onde la sua pretesa violazione, peraltro <strong>di</strong> assai ardua configurabilità a fronte <strong>di</strong><br />
una denuntiatio che rechi (come nel documento citato alla nota 3) ad<strong>di</strong>rittura<br />
l'intero testo del negozio <strong>di</strong> cessione, comporta non la nullità della cessione ma al<br />
più il <strong>di</strong>ritto degli altri soci a sentirla <strong>di</strong>chiarare inefficace anche nei confronti della<br />
società,<br />
sempre che (come nella specie non è stato neppur per implicito dedotto dalle<br />
ricorrenti) sussista un concreto ed effettivo interesse in tal senso dell'<br />
"impugnante" il quale -com'è stato esattamente ritenuto <strong>di</strong> recente- non può<br />
limitarsi a <strong>di</strong>mostrare in giu<strong>di</strong>zio l'esistenza del pactum praelationis ma deve<br />
anche allegare e provare che dalla sua violazione sia derivata una lesione del suo<br />
interesse a rendersi attualmente acquirente <strong>delle</strong> partecipazioni trasferite a terzi 7 ;<br />
7 Così Cass. n. 12797 del 23/7/2012.<br />
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e dall'altro, conseguentemente e sino a rimozione degli effetti erga socios et societatem<br />
dell'intervenuta cessione (i cui presupposti appaiono peraltro ad oggi totalmente assenti),<br />
va considerata ad ogni effetto titolare dei <strong>di</strong>ritti anche amministrativi ricollegati alla<br />
partecipazione ceduta la cessionaria SOMIVA s.r.l., la quale:<br />
non è stata invece, ed illecitamente, convocata all'assemblea del 20/4/2012,<br />
ed ha <strong>di</strong> converso ben esercitato i propri <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> convocazione e partecipazione<br />
Pagina 5<br />
all'assemblea del 18/8/2012, con la quale sarebbe stata ripristinata la situazione<br />
preesistente al 20/4/2012.<br />
D. Appare pertanto prudente concludere, a fronte <strong>di</strong> una duplice illiceità cui entrambe le<br />
parti principali in causa (estranea la socia cedente CAFFAGNI ad ogni interesse a<br />
contrad<strong>di</strong>re in sede cautelare) hanno dato pari e reciproca causa, che sia preferibile allo<br />
stato mantenere lo status quo ante: inteso però, come sinteticamente <strong>di</strong>mostrato, non<br />
quale situazione preesistente al 18/8/2012, ma quale stato <strong>delle</strong> cariche sociali<br />
antecedente la prima, illecita delibera del 20/4/2012.<br />
<strong>Il</strong> che comporta la reiezione della 'sospensiva' proposta dalle attrici.<br />
E. Spese alla sentenza <strong>di</strong> merito.<br />
P. T. M.<br />
visti gli artt. 2479 ter ultimo comma e 2378 co. 3° e 4° cod. civ.,<br />
1) rigetta l'istanza <strong>di</strong> sospensione meglio in<strong>di</strong>cata in epigrafe;<br />
2) spese alla sentenza <strong>di</strong> merito;<br />
3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente or<strong>di</strong>nanza.<br />
<strong>Milano</strong>, 15/03/2013<br />
<strong>Il</strong> giu<strong>di</strong>ce designato<br />
(Guido Vannicelli)<br />
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82