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Il Tribunale ordinario di Milano - Giurisprudenza delle imprese

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N. 80346-1 / 2012 R.g.<br />

Pagina 1<br />

<strong>Il</strong> <strong>Tribunale</strong> <strong>or<strong>di</strong>nario</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />

Sezione specializzata in materia <strong>di</strong> impresa<br />

in persona del giu<strong>di</strong>ce designato Guido VANNICELLI,<br />

ha pronunziato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nel proce<strong>di</strong>mento cautelare ex art. 2479 ter e 2378 cod. civ. promosso con ricorso<br />

depositato in data 22/11/2012 - 2/1/2013 da<br />

ANTONIETTA MISTRETTA (c.f. MSTNNT46P61D969V) e Veronica FRESCURA (c.f.<br />

MSTNNT46P61D969V), elettivamente domiciliate in Rho, via car<strong>di</strong>nal Ferrari 109, presso<br />

i procuratori e <strong>di</strong>fensori avv. Guido LIVA e Stefano CISLAGHI<br />

contro<br />

attrici e ricorrenti<br />

SOMIVA S.R.L. (c.f. 06375340962), elettivamente domiciliato in <strong>Milano</strong>, via Poerio 11,<br />

presso il procuratore e <strong>di</strong>fensore avv. Nicola MANTIA<br />

Franca CAFFAGNI (C.F. CFFFNC51T58F205V), elettivamente domiciliata in <strong>Milano</strong>,<br />

largo Augusto 7, presso il procuratore e <strong>di</strong>fensore avv. Alessandro MANFREDINI<br />

convenute, resistenti<br />

AFFITTI & GESTIONI s.r.l. (c.f. 02823160128), in persona dell'amministratore unico<br />

Giglio CATELOTTI, sedente in <strong>Milano</strong>, via Molino <strong>delle</strong> Armi 11<br />

convenuta<br />

letti il ricorso e le memorie <strong>di</strong>fensive depositate dalle due convenute costituitesi nella<br />

fase cautelare,<br />

preso atto che il formale amministratore della AFFITTI & GESTIONI s.r.l. 1 Giglio<br />

CATELOTTI è comparso all'u<strong>di</strong>enza riconoscendo <strong>di</strong> aver ricevuto la notificazione del<br />

ricorso ed accettando il contrad<strong>di</strong>ttorio a nome e per conto della società da lui<br />

rappresentata;<br />

esaminati i documenti prodotti, e fra <strong>di</strong> essi l'annotazione <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria redatta il<br />

23/10/2012 dal personale della Polstato <strong>di</strong> Sondrio inviata il 2/3/2013 dalla Questura <strong>di</strong><br />

1 In avanti, per brevità, A&G.<br />

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82


quel capoluogo -interpellata dallo scrivente ex art. 213 c.p.c. all'u<strong>di</strong>enza del 29/1/2013- e<br />

pervenuta materialmente allo scrivente in data o<strong>di</strong>erna;<br />

sentiti i procuratori <strong>delle</strong> parti all’u<strong>di</strong>enza del 29/1/2013, ed a scioglimento della riserva<br />

automaticamente assunta in data o<strong>di</strong>erna alla ricezione dell'informativa <strong>di</strong> cui sopra,<br />

Pagina 2<br />

OSSERVA<br />

A. In estrema sintesi le attrici, socie della A&G nella complessiva misura del 50%, hanno<br />

impugnato la deliberazione apparentemente assunta dall'assemblea sociale il 18/8/2012:<br />

- perché vi sarebbe stata convocata quale socia la SOMIVA s.r.l., la quale non avrebbe<br />

in realtà mai acquisito tale qualità (permanendo pertanto quale titolare del residuo 50%<br />

del capitale sociale la signora Franca CAFFAGNI, pure convenuta) perché il suo acquisto<br />

della partecipazione <strong>di</strong> quest'ultima in data 20/12/2011 sarebbe avvenuto in violazione<br />

della clausola <strong>di</strong> intrasferibilità <strong>delle</strong> quote "per atto tra vivi senza il consenso degli altri<br />

soci" portata dall'art. 8 dello statuto sociale 2 , e comunque per la <strong>di</strong>fformità della<br />

denuntiatio ricevuta dalle ricorrenti il 23/12/2011 rispetto al reale contenuto dell'atto <strong>di</strong><br />

cessione; 3<br />

- perché in ogni caso le attrici, dopo esser state convocate <strong>di</strong>rettamente dalla se<strong>di</strong>cente<br />

socia SOMIVA S.R.L. ad un'assemblea che, pur risiedendo le socie in Genova ed avendo<br />

la società sede in <strong>Milano</strong>, avrebbe dovuto svolgersi il 18/8/2012 in Sondrio presso<br />

l'abitazione <strong>di</strong> tal Sergio MOIRAGHI (sprovvisto <strong>di</strong> legame alcuno con la A&G) e dopo<br />

essersi con grande fatica recate presso la sede <strong>di</strong> convocazione (via Valeriana 20) nella<br />

persona <strong>di</strong> Veronica FRESCURA, della sorella Valentina (delegata dalla signora<br />

MISTRETTA) e del signor Eugenio VIGANO', avevano quivi inutilmente suonato il<br />

campanello dell'abitazione dei MOIRAGHI, giungendo sino a chiedere l'intervento <strong>di</strong> una<br />

Volante della Polstato che aveva a sua volta constatato l'assenza in loco <strong>di</strong> chicchessia;<br />

- sicché il verbale recapitato loro, con grande sorpresa, nel successivo mese <strong>di</strong><br />

settembre, doveva ritenersi falso, attestando lo svolgimento nella via Valeriana 20 <strong>di</strong><br />

Sondrio, fra le 21 e le 22,40 del 18/8/2012, <strong>di</strong> un'assemblea mai tenutasi, che aveva ciò<br />

nonostante deliberato (con il voto della SOMIVA s.r.l, mai realmente <strong>di</strong>venuta socia) <strong>di</strong><br />

revocare l'amministratore in carica Maurizio FRIZZIERO e (ri)nominare in sua<br />

sostituzione il geom. Giglio CATELOTTI 4 .<br />

Le attrici hanno quin<strong>di</strong> formulato istanza <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata sospensione dell'esecuzione della<br />

delibera impugnata ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto degli artt. 2479 ter ultimo comma e<br />

2<br />

Prodotto dalle attrici al loro documento 1.<br />

3<br />

Cfr. doc. 6 att.<br />

4<br />

Cfr. doc. 5 ibidem.<br />

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82


2378 co. 3° cod. civ., atteso che tale falso (già penalmente denunciato dalla<br />

FRESCURA 5 ) costituiva il seguito <strong>di</strong> numerose altre irregolarità già invano denunciate in<br />

passato proprio al neo-amministratore CATELOTTI, rimasto inerte e per tale ragione<br />

revocato dall'assemblea del 20/4/2012 convocata dalle stesse attrici 6 .<br />

B. Mentre la società non si è formalmente costituita nel subproce<strong>di</strong>mento (pur essendo<br />

comparso in u<strong>di</strong>enza l'amministratore unico CATELOTTI, il quale ha altresì riferito che<br />

l'assemblea, lui presente, si sarebbe realmente svolta a Sondrio presso il geom. Sergio<br />

MOIRAGHI secondo quanto verbalizzato e che nessuno aveva suonato al campanello nel<br />

lungo lasso <strong>di</strong> tempo in cui lui, l'amministratore della SOMIVA signor MAIO e tale Cesare<br />

CASTELLI si erano ivi trattenuti), si sono costituiti la CAFFAGNI e la SOMIVA s.r.l.:<br />

- la prima, deducendo la propria in<strong>di</strong>fferenza (e carenza <strong>di</strong> legittimazione passiva) rispetto<br />

alla controversia sino a quando non fosse stata rimossa la cessione, regolarmente<br />

iscritta nel registro <strong>delle</strong> <strong>imprese</strong>, con la quale aveva ceduto sin dal <strong>di</strong>cembre 2011 la<br />

propria partecipazione alla SOMIVA S.R.L.;<br />

- e quest'ultima, protestando che l'assemblea si era "regolarmente svolta in Sondrio, Via<br />

Valeriana n. 20/C presso e nello stu<strong>di</strong>o del geom. Sergio Moiraghi", che le ricorrenti non<br />

avevano dedotto alcun concreto danno riveniente a loro o alla A&G dal mantenimento<br />

della delibera, e che erano state piuttosto le attrici a convocare invalidamente la<br />

precedente assemblea del 20/4/2012, posto che avevano chiamato a parteciparvi Franca<br />

CAFFAGNI (non più socia) anziché la socia ed avente <strong>di</strong>ritto SOMIVA.<br />

C. La decisione dell'istanza cautelare in esame richiede -ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto<br />

degli artt. 2479 ter ultimo comma e 2378 co. 4° cod. civ.- il bilanciamento fra l'interesse<br />

<strong>delle</strong> ricorrenti sospendere gli effetti della (ri)nomina alla carica gestoria del geom.<br />

CATELOTTI, il cui operato inerte e connivente con l'altra socia SOMIVA s.r.l. esse hanno<br />

denunciato in questa sede, e l'interesse della A&G ad avere un organo amministrativo in<br />

carica ed a veder cessare, sino almeno alla sentenza <strong>di</strong> merito, il 'balletto' <strong>di</strong> revoche e<br />

nomine posto in essere nelle assemblee susseguitesi nel 2012.<br />

E' infatti vero che, alla luce della conferma che l'annotazione <strong>di</strong> servizio della Volante<br />

intervenuta su richiesta <strong>delle</strong> sorelle FRESCURA ha dato alla narrazione offerta dalle<br />

ricorrenti del loro tentativo <strong>di</strong> partecipare all'assemblea del 18/8/2012 (significativamente<br />

convocata dalla SOMIVA s.r.l. a ridosso del Ferragosto e in località incomprensibilmente<br />

lontana dalla sede sociale nonché <strong>di</strong> non facile raggiungimento), può ritenersi allo stato<br />

cre<strong>di</strong>bile:<br />

5 Cfr. doc. 8 ibidem.<br />

6 V. la missiva in<strong>di</strong>rizzata il 20/2/2012 al CATELOTTI dai legali <strong>delle</strong> attrici, sub doc. 2 att.<br />

Pagina 3<br />

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82


C.1 che l'assemblea, pur verbalizzata come svoltasi nella via Valeriana 20 <strong>di</strong> quella<br />

località fra le 21 e le 22,40, non vi si sia in realtà mai tenuta;<br />

C.2 e che il verbale sia stato quin<strong>di</strong> compilato ex post confidando che le ricorrenti<br />

avrebbero rinunciato a priori a partecipare ad un 'assemblea per loro così scomoda.<br />

E' tuttavia altrettanto vero che anche nell'assemblea del 20/4/2012, convocata questa<br />

volta dalle socie qui attrici ignorando totalmente la SOMIVA s.r.l. e nella quale con la loro<br />

esclusiva partecipazione e votazione fu revocato dalla carica amministrativa il<br />

CATELOTTI e nominato tale Maurizio FRIZZIERO, è stata assunta una deliberazione che<br />

appare, come anticipato in questa sede cautelare dall'altra socia convenuta, viziata <strong>di</strong><br />

nullità per assenza assoluta <strong>di</strong> informazione, e quin<strong>di</strong> -come va rilevato ex officio a fronte<br />

dell'allegazione della convenuta- ancora da essa impugnabile, anche in questa sede, in<br />

pendenza del termine triennale a tal fine prescritto dall'art. 2479 ter co. 3° cod. civ.<br />

Ciò perché, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto sostenuto in via logicamente e giuri<strong>di</strong>camente<br />

pregiu<strong>di</strong>ziale da Veronica FRESCURA e Antonietta MISTRETTA (e nei limiti <strong>di</strong> quanto<br />

può anticiparsi, pur senza vincolo per la decisione finale nel merito, in questa sede<br />

anticipatoria), da un lato:<br />

Pagina 4<br />

la clausola <strong>di</strong> cui all'art. 8 dello statuto della A&G va interpretata nel suo<br />

complesso, dovendosi ritenere che essa -lungi dal pre<strong>di</strong>care l'intrasferibilità <strong>delle</strong><br />

quote salvo esplicito consenso dei soci <strong>di</strong>versi da quello intenzionato a <strong>di</strong>smettere<br />

la propria- preveda più pianamente il <strong>di</strong>ritto degli altri soci ad essere preferiti al<br />

cessionario a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni,<br />

onde la sua pretesa violazione, peraltro <strong>di</strong> assai ardua configurabilità a fronte <strong>di</strong><br />

una denuntiatio che rechi (come nel documento citato alla nota 3) ad<strong>di</strong>rittura<br />

l'intero testo del negozio <strong>di</strong> cessione, comporta non la nullità della cessione ma al<br />

più il <strong>di</strong>ritto degli altri soci a sentirla <strong>di</strong>chiarare inefficace anche nei confronti della<br />

società,<br />

sempre che (come nella specie non è stato neppur per implicito dedotto dalle<br />

ricorrenti) sussista un concreto ed effettivo interesse in tal senso dell'<br />

"impugnante" il quale -com'è stato esattamente ritenuto <strong>di</strong> recente- non può<br />

limitarsi a <strong>di</strong>mostrare in giu<strong>di</strong>zio l'esistenza del pactum praelationis ma deve<br />

anche allegare e provare che dalla sua violazione sia derivata una lesione del suo<br />

interesse a rendersi attualmente acquirente <strong>delle</strong> partecipazioni trasferite a terzi 7 ;<br />

7 Così Cass. n. 12797 del 23/7/2012.<br />

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82


e dall'altro, conseguentemente e sino a rimozione degli effetti erga socios et societatem<br />

dell'intervenuta cessione (i cui presupposti appaiono peraltro ad oggi totalmente assenti),<br />

va considerata ad ogni effetto titolare dei <strong>di</strong>ritti anche amministrativi ricollegati alla<br />

partecipazione ceduta la cessionaria SOMIVA s.r.l., la quale:<br />

non è stata invece, ed illecitamente, convocata all'assemblea del 20/4/2012,<br />

ed ha <strong>di</strong> converso ben esercitato i propri <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> convocazione e partecipazione<br />

Pagina 5<br />

all'assemblea del 18/8/2012, con la quale sarebbe stata ripristinata la situazione<br />

preesistente al 20/4/2012.<br />

D. Appare pertanto prudente concludere, a fronte <strong>di</strong> una duplice illiceità cui entrambe le<br />

parti principali in causa (estranea la socia cedente CAFFAGNI ad ogni interesse a<br />

contrad<strong>di</strong>re in sede cautelare) hanno dato pari e reciproca causa, che sia preferibile allo<br />

stato mantenere lo status quo ante: inteso però, come sinteticamente <strong>di</strong>mostrato, non<br />

quale situazione preesistente al 18/8/2012, ma quale stato <strong>delle</strong> cariche sociali<br />

antecedente la prima, illecita delibera del 20/4/2012.<br />

<strong>Il</strong> che comporta la reiezione della 'sospensiva' proposta dalle attrici.<br />

E. Spese alla sentenza <strong>di</strong> merito.<br />

P. T. M.<br />

visti gli artt. 2479 ter ultimo comma e 2378 co. 3° e 4° cod. civ.,<br />

1) rigetta l'istanza <strong>di</strong> sospensione meglio in<strong>di</strong>cata in epigrafe;<br />

2) spese alla sentenza <strong>di</strong> merito;<br />

3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente or<strong>di</strong>nanza.<br />

<strong>Milano</strong>, 15/03/2013<br />

<strong>Il</strong> giu<strong>di</strong>ce designato<br />

(Guido Vannicelli)<br />

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