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Pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Milano - Sezione ...

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Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 78b54 - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: c2c82<br />

<strong>Pagina</strong> 1<br />

<strong>REPUBBLICA</strong> <strong>ITALIANA</strong><br />

<strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> - <strong>Sezione</strong> specializzata in materia <strong>di</strong> impresa - B<br />

Il giu<strong>di</strong>ce designato Dott. ENRICO CONSOLANDI, all’esito dell’u<strong>di</strong>enza del 6.11.12<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nella causa civile cautelare iscritta al N. 55648/2012 R.G. promossa da:<br />

RICCIONE INVESTIMENTI SRL (c.f. 03936540404 ), con il patrocinio degli avv. LANZI<br />

ALESSANDRO e SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE PURPUREA SRL (c.f. ), con il<br />

patrocinio degli avv. LANZI ALESSANDRO e SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE<br />

PAYTEC INDUSTRIES SARL (C.F. ).<br />

contro:<br />

QUALE PARTE RICORRENTE<br />

QUALE PARTE RESISTENTE<br />

Si tratta <strong>di</strong> un ricorso volto ad ottenere il sequestro <strong>di</strong> quanto venduto con con<strong>di</strong>zione sospensiva da<br />

parte del resistente ai ricorrenti; l'oggetto della compraven<strong>di</strong>ta è una partecipazione societaria.<br />

Il ven<strong>di</strong>tore non si è costituito.<br />

Il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta era soggetto alle con<strong>di</strong>zioni sospensiva <strong>di</strong> cui al punto quattro e cioè:<br />

1. una coven<strong>di</strong>ta, vale a <strong>di</strong>re l'impegno da parte dell'acquirente ad acquistare anche le quote<br />

degli altri soci<br />

2. una manleva a favore degli amministratori, affinché gli acquirenti non muovessero azioni <strong>di</strong><br />

responsabilità agli amministratori della passata gestione o comunque tenessero indenni da<br />

possibili azioni <strong>di</strong> tal tipo, eccettuate quelle mosse da terzi<br />

3. una due <strong>di</strong>ligence che verificasse non vi fosse obbligo <strong>di</strong> fallimento già in data 1 settembre<br />

2011.<br />

Sostiene parte ricorrente che la due <strong>di</strong>ligence non è stata fatta per la opposizione dei ven<strong>di</strong>tori e<br />

degli organi della società venduta, da questi controllata, per cui deve intendersi avverata e<br />

comunque come non apposta perché volta a tutelare gli interessi degli acquirenti, i quali richiedono<br />

l'adempimento nonostante il mancato avverarsi della con<strong>di</strong>zione relativa la due <strong>di</strong>ligence.<br />

Parte ricorrente ha invitato il ven<strong>di</strong>tore a in<strong>di</strong>care i mo<strong>di</strong> del pagamento e luogo e orario del notaio<br />

per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta, ma lei è stato opposto l'inefficacia del contratto per la pendenza delle<br />

con<strong>di</strong>zioni.<br />

Se può concordarsi circa il fatto della rinuncia abilità della terza con<strong>di</strong>zione ad opera<br />

dell'acquirente, essendo esplicitato anche nel contratto che questa con<strong>di</strong>zione era posta nel suo<br />

interesse, non altrettanto può <strong>di</strong>rsi circa le altre due con<strong>di</strong>zioni e cioè la coven<strong>di</strong>ta e soprattutto la<br />

manleva, ai quali fatti ha chiaro interesse il ven<strong>di</strong>tore.<br />

Non essendosi verificate queste due con<strong>di</strong>zioni sospensive non può <strong>di</strong>rsi necessario il sequestro<br />

giu<strong>di</strong>ziario in relazione alla qualità della lite da instaurarsi.<br />

La richiesta <strong>di</strong> sequestro va dunque rigettata.<br />

PQM


Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 78b54 - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: c2c82<br />

respinge la richiesta avanzata da Riccione investimenti S.p.A. e purpurea Srl nei confronti <strong>di</strong> Paytec<br />

INdustries sarl con atto depositato il 30 luglio 2012 per il sequestro giu<strong>di</strong>ziario <strong>di</strong> azioni della<br />

Paytec spa.<br />

<strong>Milano</strong> 6.11.2012<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce<br />

Dott. Enrico Consolan<strong>di</strong><br />

<strong>Pagina</strong> 2

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