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1 N. 8375/2012 RG VG TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ...

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N. <strong>8375</strong>/<strong>2012</strong> <strong>RG</strong> <strong>VG</strong><br />

<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>MILANO</strong><br />

<strong>SEZIONE</strong> SPECIALIZZATA IN MATERIA <strong>DI</strong> IMPRESA- B<br />

Il Tribunale di Milano, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati<br />

dott. Elena Riva Crugnola Presidente<br />

dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore Estensore<br />

dott. Guido Vannicelli Giudice<br />

nel procedimento n. rg <strong>8375</strong>/<strong>2012</strong> <strong>VG</strong><br />

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18 ottobre <strong>2012</strong> ha pronunciato la seguente,<br />

Ordinanza<br />

Il collegio sindacale della ICCLY s.p.a. ha denunciato al Tribunale ex art. 2409 c.c. alcune condotte<br />

dell’Amministratore della società stessa reputando che costituiscano gravi irregolarità;<br />

tali irregolarità riguarderebbero:<br />

l'omissione della convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di<br />

esercizio nonostante esplicite richiesta del collegio sindacale;<br />

l'omissione della convocazione dell'assemblea dei soci anche agli effetti dei provvedimenti<br />

previsti dall' articolo 2447 c.c., stante la perdita d'esercizio che renderebbe negativo il<br />

patrimonio netto;<br />

pagamenti di fatture per attività non documentate e, comunque, non è inerenti alla attività<br />

caratteristica della società;<br />

atteggiamento ostruzionistico consistito nella mancata consegna al collegio sindacale delle<br />

risultanze contabili ai fini del controllo a campione sui saldi dei clienti e fornitori più<br />

significativi;<br />

errate appostazioni di bilancio relativamente a:<br />

o ingiustificata capitalizzazione di costi per euro 433.333,33 (il Piano di marketing cui<br />

farebbe riferimento l'immobilizzazione sarebbe del tutto “immaginifico”, inoltre tra i<br />

costi capitalizzati sarebbero compresi costi del personale fatturati alla cooperativa<br />

Giardino di Costanza);<br />

o ingiustificata valorizzazione della partecipazione nella Società Mediterranea spa,<br />

iscritta al valore storico d'acquisto comprendente un sovrapprezzo del tutto<br />

ingiustificato alla luce dello stato dei conti e del fatto che la stessa società ha chiesto<br />

da poco di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;<br />

o insufficienza del fondo svalutazione crediti<br />

Il resistente, Ivan Marandola, ha sostenuto che l'iniziativa del collegio sindacale sarebbe temeraria:<br />

quanto all'addebito relativo all'omissione della tempestiva convocazione dell'assemblea dei soci<br />

ha dedotto:<br />

o egli sarebbe stato nominato solo il 7 marzo <strong>2012</strong>;<br />

1


o concomitanti sopravvenute esigenze di lavoro tra giugno e luglio <strong>2012</strong> lo avrebbero<br />

costretto a recarsi in Zambia per seguire altre attività di produzione della propria<br />

famiglia;<br />

o avrebbe provveduto a convocare l'assemblea dei soci il 27 settembre, e solo in<br />

quell'occasione avrebbe potuto conoscere i rilievi mossi dal collegio sindacale al bilancio<br />

d'esercizio;<br />

o per detto motivo e per la difficoltà tecnica di mantenere il collegamento in<br />

audioconferenza con il socio ABM, avrebbe dichiarato chiusa l'assemblea che -a suo<br />

dire- sarebbe stata aggiornata;<br />

o il collegio sindacale avrebbe agito senza dialogare con l'organo amministrativo per<br />

rappresentare tempestivamente le riserve sulle appostazioni di bilancio;<br />

o dopo aver letto la relazione il 15 ottobre avrebbe convocato nuovamente l'assemblea dei<br />

soci per il 16 novembre;<br />

nel merito delle contestazioni del collegio sindacale ha dedotto:<br />

o le fatture si riferirebbero a prestazioni di servizi effettivamente eseguiti in favore della<br />

società;<br />

o i rapporti tra ICCLY e la cooperativa Giardini di Costanza sarebbero disciplinati dai<br />

contratti prodotti (la cooperativa, quale affittuaria del ramo di azienda costituito da<br />

albergo Kempiski avrebbe ceduto detto contratto d'affitto alla società ICCLY,<br />

instaurando un rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo del piano di<br />

marketing);<br />

o corretto sarebbe l'inserimento tra le immobilizzazioni immateriali dei costi per il piano<br />

marketing;<br />

o l'acquisto della partecipazione nella Società mediterranea costituirebbe una scelta di<br />

gestione e insindacabile in sede di legittimità;<br />

o sarebbero infondati i rilievi sulla mancanza di adeguato fondo di svalutazione con<br />

riguardo alle poste di bilancio relative alla valorizzazione della partecipazione e alla<br />

valorizzazione dei crediti<br />

Ciò premesso, il Tribunale osserva:<br />

l’art. 2409 c.c. consente all’autorità giudiziaria di esercitare un controllo di legalità<br />

sull’amministrazione della società per azioni al fine di ripristinare, in senso lato, la legalità e la<br />

regolarità della gestione, attraverso l’adozione di provvedimenti diretti al riassetto<br />

amministrativo e contabile della società che possono giungere alla revoca di amministratori e<br />

sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario;<br />

le “irregolarità” vanno intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto,<br />

gravano sugli amministratori in funzione della “gestione" e devono, comunque, attenere alla<br />

legittimità della stessa (quand’anche in termini di ragionevolezza e prudenza minime esigibili),<br />

e non investire l’opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche;<br />

dette “irregolarità”, inoltre, possono costituire idoneo presupposto di un intervento<br />

dell’autorità giudiziaria in funzione di ripristino solo ove siano “gravi” -nel senso che<br />

oggettivamente attengano a comportamenti che differiscono in modo rimarchevole da quelli che<br />

gli amministratori avrebbero dovuto tenere- e “possano arrecare danno alla società";<br />

il “fondato sospetto” di irregolarità -condizione di ammissibilità del sindacato giudiziario sulla<br />

gestione- può essere integrato da indizi obiettivi che rendano verosimili i fatti e i<br />

2


comportamenti oggetto della denuncia; cosicchè l’ispezione potrà essere disposta per andare<br />

alla ricerca della “prova” di quegli stessi fatti, prova che il ricorrente non è tenuto a dare, e che<br />

il Tribunale può acquisire d’ufficio per mezzo dello specifico predetto strumento istruttorio.<br />

*<br />

Ciò precisato, il Tribunale reputa che nella specie il ricorso dei sindaci illustri adeguatamente il<br />

sospetto di gravi irregolarità dell'amministratore con riguardo alla rappresentazione della effettiva<br />

situazione patrimoniale della società e alla tempestività delle iniziative imposte dalla legge in caso<br />

di perdita del capitale ex art. 2447 c.c.: vero è, infatti, che le irregolarità informative riguardanti il<br />

bilancio di esercizio, di norma, non sono in grado in sé di essere “dannose” per la società e, quindi,<br />

non possono rilevare ex art 2409 c.c. ma solo se dette irregolarità informative non siano<br />

funzionali ad occultare una situazione patrimoniale non compatibile con la continuità aziendale;<br />

quando esse invece evidenzino indirettamente quella grave irregolarità della gestione che consiste<br />

nel non assumere i provvedimenti che la legge impone in caso di perdita del capitale sociale<br />

(omissione di per sé causa di pregiudizio per la società, il cui funzionamento sarebbe del tutto<br />

avulso dalle regole che lo disciplinano, e, comunque, potenzialmente dannoso anche su un piano<br />

strettamente patrimoniale per il solo fatto che in mancanza dei equilibrio reddituale e finanziario la<br />

società che continuasse ad operare finirebbe, ragionevolmente, per essere esposta ad una sempre<br />

maggiore erosione del patrimonio), il Tribunale ben può intervenire ex art. 2409 c.c..<br />

Le difese in punto del resistente appaiono nel merito assai generiche (tanto con riguardo alla<br />

capitalizzazione dei costi, quanto con riguardo alla valorizzazione della partecipazione nella società<br />

Mediterranea s.p.a. e alla conseguente scelta di non appostare un fondo rischi ), e non soddisfacenti:<br />

in particolare le giustificazioni rese con riguardo alla tardiva convocazione dell’assemblea del<br />

27.9.<strong>2012</strong> (peraltro niente affatto aggiornata contestualmente bensì solo con convocazione del<br />

15.10.<strong>2012</strong>, dopo la notifica del ricorso del collegio sindacale ex art. 2409 c.c.) appaiono<br />

sintomatiche di un atteggiamento quanto meno superficiale e dilatorio tanto più grave se si<br />

considera che il bilancio di per sé -a prescindere cioè dalle contestazioni dei sindaci sulla<br />

valorizzazione dell’attivo- evidenziava la perdita del capitale sociale;<br />

Sussiste pertanto la necessità di disporre un’ispezione onde verificare la reale situazione di<br />

patrimonio netto della società, individuare l’entità effettiva della perdita e quindi le misure<br />

necessarie a ristabilire la regolarità della gestione, poiché allo stato –in mancanza di adeguate<br />

verifiche- non appare tranquillizzante la disponibilità dell’amministratore –espressa peraltro solo<br />

all’esito della discussione del ricorso- a ripianare la perdita registrata mediante rinuncia pro quota<br />

al proprio credito per finanziamento soci.<br />

P.Q.M.<br />

visto l'art.2409 cc;<br />

A. dispone l’ispezione della società ICCLY s.p.a. onde verificare se le appostazioni dell’attivo<br />

dello stato patrimoniale contestate dal collegio sindacale siano corrette o meno nonchè la<br />

effettiva corrispondenza a servizi resi alla società delle fatturazioni pure contestate dal<br />

collegio sindacale;<br />

B. nomina ispettore il dr. Alberto Di Fresco, con studio in Piazzale Cadorna n. 2, Milano, tel.<br />

02 87287800 fax 02 87287786, assegnando allo stesso termine di quattro mesi (salva<br />

proroga da adottarsi su richiesta dell’ispettore) per depositare, sentiti amministratori e<br />

sindaci, la propria relazione concernente l'esito della verifica sopra indicata e recante<br />

indicazione delle attività eventualmente necessarie per regolarizzare la gestione;<br />

visto l'art.741 cpc;<br />

3


C. dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace, mandando alla cancelleria per<br />

la comunicazione urgente a mezzo fax all' ispettore nominato.<br />

Milano,18 ottobre <strong>2012</strong>.<br />

Il Presidente<br />

Elena Riva Crugnola<br />

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