1 N. 8375/2012 RG VG TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ...
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N. <strong>8375</strong>/<strong>2012</strong> <strong>RG</strong> <strong>VG</strong><br />
<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>MILANO</strong><br />
<strong>SEZIONE</strong> SPECIALIZZATA IN MATERIA <strong>DI</strong> IMPRESA- B<br />
Il Tribunale di Milano, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati<br />
dott. Elena Riva Crugnola Presidente<br />
dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore Estensore<br />
dott. Guido Vannicelli Giudice<br />
nel procedimento n. rg <strong>8375</strong>/<strong>2012</strong> <strong>VG</strong><br />
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18 ottobre <strong>2012</strong> ha pronunciato la seguente,<br />
Ordinanza<br />
Il collegio sindacale della ICCLY s.p.a. ha denunciato al Tribunale ex art. 2409 c.c. alcune condotte<br />
dell’Amministratore della società stessa reputando che costituiscano gravi irregolarità;<br />
tali irregolarità riguarderebbero:<br />
l'omissione della convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di<br />
esercizio nonostante esplicite richiesta del collegio sindacale;<br />
l'omissione della convocazione dell'assemblea dei soci anche agli effetti dei provvedimenti<br />
previsti dall' articolo 2447 c.c., stante la perdita d'esercizio che renderebbe negativo il<br />
patrimonio netto;<br />
pagamenti di fatture per attività non documentate e, comunque, non è inerenti alla attività<br />
caratteristica della società;<br />
atteggiamento ostruzionistico consistito nella mancata consegna al collegio sindacale delle<br />
risultanze contabili ai fini del controllo a campione sui saldi dei clienti e fornitori più<br />
significativi;<br />
errate appostazioni di bilancio relativamente a:<br />
o ingiustificata capitalizzazione di costi per euro 433.333,33 (il Piano di marketing cui<br />
farebbe riferimento l'immobilizzazione sarebbe del tutto “immaginifico”, inoltre tra i<br />
costi capitalizzati sarebbero compresi costi del personale fatturati alla cooperativa<br />
Giardino di Costanza);<br />
o ingiustificata valorizzazione della partecipazione nella Società Mediterranea spa,<br />
iscritta al valore storico d'acquisto comprendente un sovrapprezzo del tutto<br />
ingiustificato alla luce dello stato dei conti e del fatto che la stessa società ha chiesto<br />
da poco di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;<br />
o insufficienza del fondo svalutazione crediti<br />
Il resistente, Ivan Marandola, ha sostenuto che l'iniziativa del collegio sindacale sarebbe temeraria:<br />
quanto all'addebito relativo all'omissione della tempestiva convocazione dell'assemblea dei soci<br />
ha dedotto:<br />
o egli sarebbe stato nominato solo il 7 marzo <strong>2012</strong>;<br />
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o concomitanti sopravvenute esigenze di lavoro tra giugno e luglio <strong>2012</strong> lo avrebbero<br />
costretto a recarsi in Zambia per seguire altre attività di produzione della propria<br />
famiglia;<br />
o avrebbe provveduto a convocare l'assemblea dei soci il 27 settembre, e solo in<br />
quell'occasione avrebbe potuto conoscere i rilievi mossi dal collegio sindacale al bilancio<br />
d'esercizio;<br />
o per detto motivo e per la difficoltà tecnica di mantenere il collegamento in<br />
audioconferenza con il socio ABM, avrebbe dichiarato chiusa l'assemblea che -a suo<br />
dire- sarebbe stata aggiornata;<br />
o il collegio sindacale avrebbe agito senza dialogare con l'organo amministrativo per<br />
rappresentare tempestivamente le riserve sulle appostazioni di bilancio;<br />
o dopo aver letto la relazione il 15 ottobre avrebbe convocato nuovamente l'assemblea dei<br />
soci per il 16 novembre;<br />
nel merito delle contestazioni del collegio sindacale ha dedotto:<br />
o le fatture si riferirebbero a prestazioni di servizi effettivamente eseguiti in favore della<br />
società;<br />
o i rapporti tra ICCLY e la cooperativa Giardini di Costanza sarebbero disciplinati dai<br />
contratti prodotti (la cooperativa, quale affittuaria del ramo di azienda costituito da<br />
albergo Kempiski avrebbe ceduto detto contratto d'affitto alla società ICCLY,<br />
instaurando un rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo del piano di<br />
marketing);<br />
o corretto sarebbe l'inserimento tra le immobilizzazioni immateriali dei costi per il piano<br />
marketing;<br />
o l'acquisto della partecipazione nella Società mediterranea costituirebbe una scelta di<br />
gestione e insindacabile in sede di legittimità;<br />
o sarebbero infondati i rilievi sulla mancanza di adeguato fondo di svalutazione con<br />
riguardo alle poste di bilancio relative alla valorizzazione della partecipazione e alla<br />
valorizzazione dei crediti<br />
Ciò premesso, il Tribunale osserva:<br />
l’art. 2409 c.c. consente all’autorità giudiziaria di esercitare un controllo di legalità<br />
sull’amministrazione della società per azioni al fine di ripristinare, in senso lato, la legalità e la<br />
regolarità della gestione, attraverso l’adozione di provvedimenti diretti al riassetto<br />
amministrativo e contabile della società che possono giungere alla revoca di amministratori e<br />
sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario;<br />
le “irregolarità” vanno intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto,<br />
gravano sugli amministratori in funzione della “gestione" e devono, comunque, attenere alla<br />
legittimità della stessa (quand’anche in termini di ragionevolezza e prudenza minime esigibili),<br />
e non investire l’opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche;<br />
dette “irregolarità”, inoltre, possono costituire idoneo presupposto di un intervento<br />
dell’autorità giudiziaria in funzione di ripristino solo ove siano “gravi” -nel senso che<br />
oggettivamente attengano a comportamenti che differiscono in modo rimarchevole da quelli che<br />
gli amministratori avrebbero dovuto tenere- e “possano arrecare danno alla società";<br />
il “fondato sospetto” di irregolarità -condizione di ammissibilità del sindacato giudiziario sulla<br />
gestione- può essere integrato da indizi obiettivi che rendano verosimili i fatti e i<br />
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comportamenti oggetto della denuncia; cosicchè l’ispezione potrà essere disposta per andare<br />
alla ricerca della “prova” di quegli stessi fatti, prova che il ricorrente non è tenuto a dare, e che<br />
il Tribunale può acquisire d’ufficio per mezzo dello specifico predetto strumento istruttorio.<br />
*<br />
Ciò precisato, il Tribunale reputa che nella specie il ricorso dei sindaci illustri adeguatamente il<br />
sospetto di gravi irregolarità dell'amministratore con riguardo alla rappresentazione della effettiva<br />
situazione patrimoniale della società e alla tempestività delle iniziative imposte dalla legge in caso<br />
di perdita del capitale ex art. 2447 c.c.: vero è, infatti, che le irregolarità informative riguardanti il<br />
bilancio di esercizio, di norma, non sono in grado in sé di essere “dannose” per la società e, quindi,<br />
non possono rilevare ex art 2409 c.c. ma solo se dette irregolarità informative non siano<br />
funzionali ad occultare una situazione patrimoniale non compatibile con la continuità aziendale;<br />
quando esse invece evidenzino indirettamente quella grave irregolarità della gestione che consiste<br />
nel non assumere i provvedimenti che la legge impone in caso di perdita del capitale sociale<br />
(omissione di per sé causa di pregiudizio per la società, il cui funzionamento sarebbe del tutto<br />
avulso dalle regole che lo disciplinano, e, comunque, potenzialmente dannoso anche su un piano<br />
strettamente patrimoniale per il solo fatto che in mancanza dei equilibrio reddituale e finanziario la<br />
società che continuasse ad operare finirebbe, ragionevolmente, per essere esposta ad una sempre<br />
maggiore erosione del patrimonio), il Tribunale ben può intervenire ex art. 2409 c.c..<br />
Le difese in punto del resistente appaiono nel merito assai generiche (tanto con riguardo alla<br />
capitalizzazione dei costi, quanto con riguardo alla valorizzazione della partecipazione nella società<br />
Mediterranea s.p.a. e alla conseguente scelta di non appostare un fondo rischi ), e non soddisfacenti:<br />
in particolare le giustificazioni rese con riguardo alla tardiva convocazione dell’assemblea del<br />
27.9.<strong>2012</strong> (peraltro niente affatto aggiornata contestualmente bensì solo con convocazione del<br />
15.10.<strong>2012</strong>, dopo la notifica del ricorso del collegio sindacale ex art. 2409 c.c.) appaiono<br />
sintomatiche di un atteggiamento quanto meno superficiale e dilatorio tanto più grave se si<br />
considera che il bilancio di per sé -a prescindere cioè dalle contestazioni dei sindaci sulla<br />
valorizzazione dell’attivo- evidenziava la perdita del capitale sociale;<br />
Sussiste pertanto la necessità di disporre un’ispezione onde verificare la reale situazione di<br />
patrimonio netto della società, individuare l’entità effettiva della perdita e quindi le misure<br />
necessarie a ristabilire la regolarità della gestione, poiché allo stato –in mancanza di adeguate<br />
verifiche- non appare tranquillizzante la disponibilità dell’amministratore –espressa peraltro solo<br />
all’esito della discussione del ricorso- a ripianare la perdita registrata mediante rinuncia pro quota<br />
al proprio credito per finanziamento soci.<br />
P.Q.M.<br />
visto l'art.2409 cc;<br />
A. dispone l’ispezione della società ICCLY s.p.a. onde verificare se le appostazioni dell’attivo<br />
dello stato patrimoniale contestate dal collegio sindacale siano corrette o meno nonchè la<br />
effettiva corrispondenza a servizi resi alla società delle fatturazioni pure contestate dal<br />
collegio sindacale;<br />
B. nomina ispettore il dr. Alberto Di Fresco, con studio in Piazzale Cadorna n. 2, Milano, tel.<br />
02 87287800 fax 02 87287786, assegnando allo stesso termine di quattro mesi (salva<br />
proroga da adottarsi su richiesta dell’ispettore) per depositare, sentiti amministratori e<br />
sindaci, la propria relazione concernente l'esito della verifica sopra indicata e recante<br />
indicazione delle attività eventualmente necessarie per regolarizzare la gestione;<br />
visto l'art.741 cpc;<br />
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C. dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace, mandando alla cancelleria per<br />
la comunicazione urgente a mezzo fax all' ispettore nominato.<br />
Milano,18 ottobre <strong>2012</strong>.<br />
Il Presidente<br />
Elena Riva Crugnola<br />
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