Sentenza n. 7024/2013 pubbl. il 20/05/2013 RG n. 2782/2008 ...
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MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>7024</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08<br />
Repert. n. 5552/<strong><strong>20</strong>13</strong> del <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, agendo in qualità di titolare del 10% delle quote<br />
della società CUCCHI spa, ha impugnato la delibera assembleare 7.9.07 con cui la società convenuta<br />
ha provveduto alla approvazione dei b<strong>il</strong>anci di esercizio <strong>20</strong>04, <strong>20</strong><strong>05</strong> e <strong>20</strong>06 a seguito di pregressa<br />
declaratoria di nullità già pronunciata da questo Tribunale, su istanza sempre della socia Cucchi, delle<br />
delibere di approvazione dei b<strong>il</strong>anci <strong>20</strong>04 e <strong>20</strong><strong>05</strong> (mentre <strong>il</strong> distinto giudizio di impugnazione della<br />
delibera di approvazione dell'originario documento di b<strong>il</strong>ancio relativo all'esercizio <strong>20</strong>07 risulta<br />
successivamente estinto per inerzia delle parti a fronte della nuova deliberazione oggetto della presente<br />
impugnazione). Nella specie la parte lamenta (in estrema sintesi) la nullità delle menzionate delibere<br />
da un lato per violazione dei criteri legali di formazione del b<strong>il</strong>ancio, dall'altro in ragione di inadeguate<br />
informazioni rese nella relazione di gestione, mancata allegazione dei b<strong>il</strong>anci delle società collegate e<br />
mancata redazione di un b<strong>il</strong>ancio consolidato. In tale contesto la parte propone altresì domanda di<br />
risarcimento di danni asseritamene conseguenti alle violazioni contestate.<br />
La società convenuta in via preliminare osserva che le precedenti pronunce (di declaratoria di nullità<br />
delle delibere di approvazione dei b<strong>il</strong>anci <strong>20</strong>04 e <strong>20</strong><strong>05</strong> sopra menzionate) avrebbero espressamente<br />
censurato un unico prof<strong>il</strong>o dei b<strong>il</strong>anci impugnati (omesse indicazioni in ordine a rapporti con parti<br />
contrattualmente correlate), rigettando per <strong>il</strong> resto gli ulteriori r<strong>il</strong>ievi critici proposti dall’attore (in tesi<br />
già oggetto di paralleli procedimenti ex art. 2409 cc integralmente respinti); muovendo da tale<br />
premessa rivendica di avere provveduto a riapprovare tutti i b<strong>il</strong>anci di esercizio, ivi compreso quello<br />
relativo al <strong>20</strong>06 ancora sub iudice, in conformità al contenuto delle sentenze pronunciate dal Tribunale<br />
(e passate in giudicato) e lamenta l’inammissib<strong>il</strong>ità della pretesa di parte attrice di ottenere un nuovo<br />
giudizio di primo grado su censure già respinte dal Tribunale; nel merito contesta in ogni caso <strong>il</strong><br />
fondamento della domanda di controparte e chiede anzi condanna della stessa per lite temeraria.<br />
Esaminando separatamente le diverse questioni così venute all'attenzione <strong>il</strong> Collegio ritiene<br />
innanzitutto di dover respingere la pretesa di parte attrice di riesame di doglianze già valutate dal<br />
Tribunale e respinte con sentenza passata in giudicato; osserva tuttavia che <strong>il</strong> menzionato r<strong>il</strong>ievo può<br />
legittimamente valere solo in relazione ai b<strong>il</strong>anci <strong>20</strong>04 e <strong>20</strong><strong>05</strong>, atteso che invece nel (precedente)<br />
giudizio relativo alla impugnativa della (prima) delibera di approvazione del b<strong>il</strong>ancio <strong>20</strong>06 non è mai<br />
intervenuta alcuna pronuncia di merito.<br />
Così ristretto l'oggetto del presente giudizio alle sole contestazioni relative alla (nuova) delibera di<br />
approvazione del b<strong>il</strong>ancio <strong>20</strong>06, si osserva quanto segue.<br />
a) Partendo dalle contestazioni inerenti asseriti vizi di chiarezza e verità del b<strong>il</strong>ancio impugnato, <strong>il</strong><br />
Collegio ritiene innanzitutto manifestamente infondata la domanda in esame in relazione ad asseriti vizi<br />
evidenziati alle voci "costi per materie prime", " costi per servizi", "proventi ed oneri straordinari" quali<br />
già in astratto (nella stessa prospettazione di parte) da reputarsi inerenti a prof<strong>il</strong>i meramente formali e<br />
come tale di per sè senzaltro inidonei a pregiudicare in alcun modo l'interesse di soci o terzi ad una<br />
compiuta conoscenza dello stato dei conti o più in generale delle vicende sociali.<br />
In relazione alle ulteriori contestazioni specificamente sollevate dalla parte <strong>il</strong> Collegio ha ritenuto di<br />
disporre apposita CTU per l'esame delle singole voci e all'esito dei lavori, sulla base della<br />
documentazione ritualmente acquisita in atti su iniziativa delle parti, sia le conclusioni cui è pervenuto<br />
<strong>il</strong> CTU sia quelle parzialmente difformi del CT di parte attrice hanno indubbiamente segnalato diversi<br />
prof<strong>il</strong>i di criticità nel documento di b<strong>il</strong>ancio in esame ma in ogni caso per importi che appaiono di<br />
assoluta modestia rispetto al documento di b<strong>il</strong>ancio in esame (alcune migliaia di euro rispetto ad attività<br />
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Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1