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Sentenza n. 7024/2013 pubbl. il 20/05/2013 RG n. 2782/2008 ...

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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>7024</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>2782</strong>/<strong>20</strong>08<br />

Repert. n. 5552/<strong><strong>20</strong>13</strong> del <strong>20</strong>/<strong>05</strong>/<strong><strong>20</strong>13</strong><br />

come invece espressamente previsto dall'art 2429 comma 3° cc, secondo formulazione letterale che fa<br />

"generale" riferimento alle società "controllate", dunque senza operare alcuna distinzione per quanto<br />

attiene l'ambito di operatività della norma tra le diverse ipotesi di "controllo" formalmente identificate<br />

dal legislatore ex art 2359 comma 1° - e tale r<strong>il</strong>ievo pare di per sè sufficiente a precludere ogni ulteriore<br />

discussione al riguardo.<br />

Fuorviante appare se mai la pretesa (di entrambe le parti) di proporre un nesso indissolub<strong>il</strong>e tra obbligo<br />

di deposito dei b<strong>il</strong>anci delle controllate (ex art 2429 cc) e obbligo di consolidamento (ex art 25 dlgs<br />

127/91) giacchè espressamente l'obbligo di consolidamento è previsto unicamente a fronte di rapporti<br />

di controllo ex art 2359 nn 1 e 2 (e non anche n. 3) oltre che dei rapporti di cui all'art. 26 comma 2°<br />

dlgs 127/91 certamente non coincidenti con i rapporti di cui al n 3 dell'art 2359 cc: la distinzione<br />

emerge con nettezza quando si osservi che <strong>il</strong> medesimo dlgs 127 ha riformato la codificazione dell'art<br />

2359 cc scegliendo quindi di fare riferimento ai fini dell'obbligo di consolidamento unicamente ai<br />

rapporti di cui ai nn 1 e 2 dell'art 2359 cc e non anche n 3 ed invece dettando una disposizione ex novo<br />

(art 26 comma 2°) per quanto attiene i cd "rapporti di dominio" ritenuti nella specie r<strong>il</strong>evanti e<br />

propriamente intesi dalla dottrina come riferib<strong>il</strong>i a speciali poteri nelle partecipazioni statali ovvero a<br />

formali contratti di "dominio" laddove consentiti (es società controllate in paesi che consentono tali<br />

forme).<br />

In tal senso si ritiene di poter convenire con le difese spiegate da parte convenuta per quanto attiene la<br />

ritenuta insussistenza nel caso di specie di un obbligo di “consolidamento”, ma di dover senzaltro<br />

escludere che un tale r<strong>il</strong>ievo possa in alcun modo giustificare l’inottemperanza all’obbligo di<br />

allegazione dei b<strong>il</strong>anci integrali delle società controllate qui di interesse, atteso che tale obbligo trova <strong>il</strong><br />

proprio autonomo fondamento nella distinta previsione del menzionato art 2429 cc che (deve ritenersi)<br />

prescinde dalla disciplina del consolidamento.<br />

Al riguardo si deve certo r<strong>il</strong>evare che tutti quanti i menzionati r<strong>il</strong>ievi critici (in tema di adeguatezza<br />

informativa della relazione e allegazione dei b<strong>il</strong>anci delle controllate) non attengono affatto alla<br />

violazione di disposizioni imperative in tema di criteri di redazione del b<strong>il</strong>ancio (la relazione di<br />

gestione dell’amministratore, che è un mero “allegato” del b<strong>il</strong>ancio, risulta addirittura formalmente<br />

estranea alla approvazione assembleare) e dunque a prof<strong>il</strong>i di <strong>il</strong>liceità della delibera impugnata, ma<br />

riconoscere altresì che vengono indiscutib<strong>il</strong>mente ad integrare altrettanti vizi nella procedura di<br />

formazione della volontà assembleare tali da non consentire al socio di ricavare "tutte le informazioni,<br />

destinate anche a riflettersi sul valore della singola quota di partecipazione, che <strong>il</strong> b<strong>il</strong>ancio dovrebbe<br />

invece fornirgli ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria<br />

elaborazione di un nuovo b<strong>il</strong>ancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira" (Cass<br />

23976/04), dovendosi sottolineare come le informazioni in parola ricomprendano indiscutib<strong>il</strong>mente<br />

anche quelle necessarie per una compiuta valutazione della corretta gestione degli affari sociali,<br />

eventualmente anche al fine, se del caso, della assunzione di mirate iniziative di tutela del patrimonio<br />

sociale ovvero del valore della partecipazione del singolo socio.<br />

Sulla scorta di tali considerazioni qui si ritiene pertanto di dover senzaltro accogliere, per i motivi e nei<br />

limiti sopra evidenziati, la domanda di annullamento della delibera 7.9.07 di approvazione del<br />

b<strong>il</strong>ancio <strong>20</strong>06.<br />

Priva di qualsiasi fondamento appare per contro la pretesa di parte attrice di vedere condannata la<br />

società convenuta al risarcimento di un ipotetico "danno", in nessun modo precisato in atti prima<br />

ancora che non provato.<br />

Alla soccombenza parziale della società convenuta segue condanna della medesima parte alla rifusione<br />

delle spese di lite del presente giudizio, in misura che pare equo limitare al 50% dell'intero (come da<br />

dispositivo)<br />

pagina 4 di 5<br />

Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

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