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Il Diritto all'affettività per le persone recluse - Dirittopenitenziario.it

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120 . <br />

la tanto agognata “rieducazione” di cui all’art. 27 della Carta<br />

Cost<strong>it</strong>uziona<strong>le</strong>.<br />

La stessa <strong>le</strong>gge Gozzini, tra <strong>le</strong> principali fonti del dirio<br />

pen<strong>it</strong>enziario, si è occupata in più articoli del prob<strong>le</strong>ma<br />

dell’affeiv<strong>it</strong>à in carcere 21 .<br />

L’affeiv<strong>it</strong>à, proprio <strong>per</strong> la sua ampia accezione, non può, o<br />

meglio non potrebbe, porre lim<strong>it</strong>i ai rapporti familiari.<br />

Pertanto, nel 2002, si r<strong>it</strong>enne di proporre una modifica dell’art.<br />

28 O.P. aggiungendo alla rubrica “rapporti con la famiglia” <strong>le</strong><br />

paro<strong>le</strong>: “e dirio all’affeiv<strong>it</strong>à”. In tal modo, pari dign<strong>it</strong>à sarebbe<br />

stata riconosciuta a un rapporto affeivo di qualsivoglia natura,<br />

così come ai rapporti familiari.<br />

Si sarebbe, quindi, inteso usare la stessa espressione di cui al<br />

primo comma dell’art. 28 dell’ordinamento pen<strong>it</strong>enziario, laddove<br />

si dice: “Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o<br />

ristabilire <strong>le</strong> relazioni dei detenuti e degli internati con <strong>le</strong> famiglie”,<br />

aggiungendo un secondo comma che così rec<strong>it</strong>a: “Particolare cura è<br />

altresì dedicata a coltivare i rapporti affeivi. A tal fine i detenuti e<br />

gli internati hanno dirio a una vis<strong>it</strong>a al mese della durata minima<br />

di sei ore e massima di ventiquaro ore con <strong>le</strong> <strong>per</strong>sone autorizzate<br />

ai colloqui. Le vis<strong>it</strong>e si svolgono in locali adib<strong>it</strong>i o realizzati a ta<strong>le</strong><br />

scopo senza controlli visivi e aud<strong>it</strong>ivi”.<br />

L’espressione “coltivare i rapporti affeivi” può apparire<br />

generica ma è sicuramente più aderente a quell’ampio conceo<br />

di “affeiv<strong>it</strong>à” che si sarebbe voluta garantire. In tal senso,<br />

nella proposta <strong>le</strong>gislativa, apparve inopportuno distinguere un<br />

dirio alla sessual<strong>it</strong>à da un dirio a incontri con il coniuge, con<br />

i figli o conviventi. Quel che si vo<strong>le</strong>va tutelare e garantire era<br />

la sfera dell’intim<strong>it</strong>à affeiva del soggeo che avrebbe potuto<br />

esprimersi come meglio credeva. Proprio <strong>per</strong> ta<strong>le</strong> ragione si è fao<br />

genericamente riferimento ai soggei, che già effeuano colloqui in<br />

carcere con il detenuto.<br />

Sempre al fine di garantire il dirio all’affeiv<strong>it</strong>à, nel<br />

medesimo anno, si era proposta la modifica dell’art. 30 ter O.P.<br />

21 L’art. 18 O.P. riconosce il dirio dei detenuti ai colloqui ed alla corrispondenza<br />

con i propri familiari. L’art. 28 O.P. prevede che particolare cura è dedicata a mantenere,<br />

migliorare o ristabilire <strong>le</strong> relazioni dei detenuti e degli internati con <strong>le</strong> famiglie. L’art. 30<br />

O.P. prevede, invece, la possibil<strong>it</strong>à di riconoscere al detenuto, in caso di eventi familiari<br />

di ecceziona<strong>le</strong> grav<strong>it</strong>à, la possibil<strong>it</strong>à di potersi recare all’esterno del pen<strong>it</strong>enziario. L’art.<br />

30 ter O.P., infine, riconosce ai condannati che abbiano tenuto regolare condoa e che<br />

non siano socialmente <strong>per</strong>icolosi, la possibil<strong>it</strong>à di godere di <strong>per</strong>messi premio di durata<br />

non su<strong>per</strong>iore ai 15 giorni, proprio <strong>per</strong> coltivare interessi affeivi, culturali o di lavoro.<br />

Tali <strong>per</strong>messi vengono concessi dal magistrato di sorveglianza, sent<strong>it</strong>o il direore del<br />

pen<strong>it</strong>enziario.

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