Il Diritto all'affettività per le persone recluse - Dirittopenitenziario.it
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112 . <br />
La Suprema Corte ha preso <strong>le</strong> mosse dalla nota sentenza della<br />
C. Cost. 11.02.1999, n. 26, la qua<strong>le</strong> ha determinato un importantissimo<br />
momento di svolta nella delim<strong>it</strong>azione del modello di tutela<br />
dei dirii dei detenuti, rendendo in particolare di estrema aual<strong>it</strong>à<br />
un nuovo orizzonte giurisdiziona<strong>le</strong>, quello dell’individuazione di<br />
posizioni tutelabili in capo ai detenuti.<br />
La Corte Cost<strong>it</strong>uziona<strong>le</strong> ha affermato, infai, che: “l’esecuzione<br />
della pena e la rieducazione che ne è final<strong>it</strong>à – nel rispeo del<strong>le</strong><br />
irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai<br />
consistere in “traamenti pen<strong>it</strong>enziari” che comportino condizioni<br />
incompatibili col riconoscimento della soggeiv<strong>it</strong>à di quanti si trovano<br />
nella restrizione della loro libertà”.<br />
Ta<strong>le</strong> posizione ha poi trovato il conforto della Corte di Cassazione<br />
(sentenza a sezioni un<strong>it</strong>e del 10.06.2003, ric. Gianni). Né poteva<br />
diversamente opinarsi, aesa, altresì, la comp<strong>le</strong>ss<strong>it</strong>à dello status<br />
del detenuto, che si inserisce in un insieme di rego<strong>le</strong>, comuni a tue<br />
<strong>le</strong> democrazie avanzate, all’interno del<strong>le</strong> quali trova giustificazione<br />
e fondamento l’uso della forza da parte dei pubblici poteri.<br />
Di qui la piena consapevo<strong>le</strong>zza sia di quanti sono chiamati ad<br />
elaborare <strong>le</strong> rego<strong>le</strong> della convivenza, sia di quanti quel<strong>le</strong> rego<strong>le</strong><br />
sono poi chiamati ad applicare che quando interessi <strong>per</strong>sonali<br />
vengono incisi dalla detenzione si concretizza una s<strong>it</strong>uazione comp<strong>le</strong>ssa<br />
nel mondo del dirio, in quanto quell’interesse <strong>per</strong>sona<strong>le</strong><br />
fa riferimento ad un soggeo non libero e, quindi, giuridicamente<br />
differente dalla general<strong>it</strong>à del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone.<br />
<strong>Il</strong> principio da applicare in simili faispecie non può che essere<br />
quello di contem<strong>per</strong>are interesse <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> e detenzione. <strong>Il</strong> giudizio<br />
relativo non può che ispirarsi al cr<strong>it</strong>erio della proporzione tra<br />
<strong>le</strong> esigenze di sicurezza socia<strong>le</strong> e pen<strong>it</strong>enziaria e l’interesse della<br />
singola <strong>per</strong>sona. Da ciò consegue che il sacrificio imposto al singolo<br />
non deve eccedere quello minimo necessario e non deve <strong>le</strong>dere<br />
posizioni in assoluto non sacrificabili.<br />
Ta<strong>le</strong> principio (il principio di proporzional<strong>it</strong>à dell’azione amministrativa)<br />
è stato, <strong>per</strong>altro, ripetutamente affermato anche in<br />
sede di giurisdizione internaziona<strong>le</strong> dalla Corte Europea dei Dirii<br />
dell’Uomo.<br />
In defin<strong>it</strong>iva: devono assumersi come tutelabili tue <strong>le</strong> s<strong>it</strong>uazioni<br />
giuridiche soggeive espressamente riconosciute dal<strong>le</strong> norme<br />
pen<strong>it</strong>enziarie, nonché tue quel<strong>le</strong> riconoscibili ad un soggeo<br />
libero, in relazione al<strong>le</strong> quali occorre sempre applicare il principio<br />
di proporzional<strong>it</strong>à.<br />
La Corte di Cassazione r<strong>it</strong>iene, nel caso in parola, che il giudice<br />
“a quo” abbia ignorato che in capo al detenuto, con riferimento alla