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servizi sociali –scuola - Comune di Pregnana Milanese

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• • L’equiparazione dell’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e’<br />

limitata all’aliquota ridotta, con esclusione dell’applicazione della detrazione.<br />

• • E’ considerato parte integrante dell’abitazione principale un solo box, o la prima soffitta o la prima<br />

cantina.<br />

• • Per le abitazioni l’imposta si calcola moltiplicando la ren<strong>di</strong>ta catastale dell’immobile per 100 e<br />

quin<strong>di</strong> per<br />

• • l’aliquota. Nel caso <strong>di</strong> immobile acquistato <strong>di</strong> recente la ren<strong>di</strong>ta catastale è contenuta nell’atto <strong>di</strong><br />

acquisto.<br />

• • Nel caso in cui l’immobile non sia ancora accatastato, si deve utilizzare la ren<strong>di</strong>ta presunta, cioè<br />

quella <strong>di</strong><br />

• • immobili similari posti nella stessa zona.<br />

• • L’imposta per i negozi si calcola moltiplicando la ren<strong>di</strong>ta catastale dell’immobile per 34 e per<br />

l’aliquota.<br />

• • Per i terreni agricoli la nuova ren<strong>di</strong>ta dominicale si ottiene aumentando del 25% la ren<strong>di</strong>ta stessa.<br />

L’imposta si calcola moltiplicando la nuova ren<strong>di</strong>ta dominicale per 75 e per l’aliquota.<br />

• • L’imposta deve essere riferita ai soli mesi <strong>di</strong> titolarità del <strong>di</strong>ritto ( la frazione <strong>di</strong> mese fino a 14<br />

giorni non si calcola , per 15 giorni ed oltre <strong>di</strong> possesso si paga il mese intero).<br />

• • Si ricorda che la <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al<br />

permanere delle con<strong>di</strong>zioni iniziali. Quando le con<strong>di</strong>zioni iniziali cessano, si deve presentare una nuova<br />

<strong>di</strong>chiarazione I.C.I., entro la data <strong>di</strong> presentazione della <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti dell’anno successivo a<br />

quello in cui le con<strong>di</strong>zioni sono venute meno.<br />

• • Il coniuge separato che usufruisce del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> abitazione della casa coniugale ha l’obbligo del<br />

pagamento ICI nella misura del 100%. Lo stesso vale per il coniuge superstite.<br />

• • Gli inquilini non devono pagare l’ICI.<br />

• • Per sud<strong>di</strong>videre l’imposta tra più proprietari, in base alla quota <strong>di</strong> possesso, bisogna calcolare<br />

l’intera imposta dovuta per l’anno e rapportarla alla quota <strong>di</strong> propria competenza.<br />

• • Per sud<strong>di</strong>videre l’imposta per il periodo <strong>di</strong> possesso, bisogna calcolare l’imposta dovuta per l’intero<br />

anno, <strong>di</strong>viderla per 12 e moltiplicarla per i mesi <strong>di</strong> possesso.<br />

COME PAGARE<br />

Me<strong>di</strong>ante versamento presso qualsiasi ufficio postale - c/c n. 14082218 intestato a <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pregnana</strong><br />

<strong>Milanese</strong> – Servizio Tesoreria I.C.I..<br />

QUANDO PAGARE<br />

• • La prima rata nel mese <strong>di</strong> giugno, pari al ……… dell’imposta dovuta per il periodo <strong>di</strong> possesso;<br />

• • la seconda rata a saldo, dal 1° al 20° <strong>di</strong>cembre.<br />

• • Il pagamento dell’intera imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato<br />

in un'unica soluzione entro il mese <strong>di</strong> giugno.<br />

RIDUZIONI<br />

Le riduzioni si applicano per i fabbricati inagibili o inabitabili ,<strong>di</strong> fatto non utilizzati, e per i fabbricati<br />

oggetto <strong>di</strong> ristrutturazione ( art.31, comma 1,lett.c) e d) della legge 457/78 . La riduzione è applicabile se<br />

documentata e per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette con<strong>di</strong>zioni.<br />

SERVIZI SOCIALI –SCUOLA –CULTURA<br />

UFFICIO SCUOLA

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