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servizi sociali –scuola - Comune di Pregnana Milanese

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• • parziali mo<strong>di</strong>fiche al perimetro della singola unità immobiliare;<br />

• • apertura e chiusura <strong>di</strong> vani porta nei muri <strong>di</strong> spina e nelle tramezzature interne;<br />

• • consolidamento <strong>di</strong> strutture verticali e rifacimento <strong>di</strong> solai interni senza mo<strong>di</strong>ficarne la quota <strong>di</strong><br />

imposta;<br />

• • mo<strong>di</strong>fica dei collegamenti verticali (scale ed ascensori) in <strong>di</strong>mensione e forma senza peraltro<br />

variare, qualora interessino più unità immobiliari, la loro ubicazione all'interno dell'e<strong>di</strong>ficio e la loro<br />

connessione con le unità stesse.<br />

Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone in<strong>di</strong>cate alla lettera A) art. 2 del D.M. 2/4/1968,<br />

le opere suddette devono rispettare le originarie caratteristiche costruttive.<br />

Le stesse opere non devono riguardare immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 dell'1/6/1939 e n.<br />

1497 del 29/6/1939.<br />

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ PER LE OPERE DI EDILIZIA<br />

Riguarda le opere e<strong>di</strong>lizie riguardanti per lo più interventi <strong>di</strong> trasformazione o mo<strong>di</strong>ficazione in e<strong>di</strong>fici<br />

già esistenti, ed in particolare:<br />

• • opere <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, per fabbricati che non ricadano in zone A, B1 del Piano<br />

Regolatore Generale o siano vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939;<br />

• • opere <strong>di</strong> restauro, che riguardano gli interventi finalizzati esclusivamente al ripristino<br />

architettonico storico-ambientale consistenti, per esempio, nella eliminazione delle superfetazioni,<br />

nella restituzione dell’e<strong>di</strong>ficio alle sue caratteristiche originali, nel ripristino del numero delle unità<br />

d’uso, nel ripristino delle preesistenze strutturali (aperture, chiusure, mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> porte esterne o<br />

finestre);<br />

• • risanamento conservativo, per fabbricati che non ricadano in zone A, B1 del Piano Regolatore<br />

Generale o siano vincolati ai sensi delle leggi 1089 e 1497 del 1939. Riguardano opere che,<br />

nell’ambito delle singole unità immobiliari dell’e<strong>di</strong>ficio esistente, sono finalizzate ad una migliore<br />

funzionalità d’uso, quali mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong>stributive interne per una più funzionale sistemazione<br />

planimetrica ottenuta anche con spostamento <strong>di</strong> tramezzi, nonchè l’inserimento degli elementi<br />

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (soppalchi non costituenti superfici utili<br />

con altezza non superiore a metri 1,50, scale interne, ecc.), purchè non comportino mo<strong>di</strong>fiche della<br />

struttura portante esistente, ad eccezione <strong>di</strong> aperture interne in maglia muraria relative ad<br />

in<strong>di</strong>spensabili vani porta <strong>di</strong> limitata ampiezza;<br />

• • opere <strong>di</strong> eliminazione delle barriere architettoniche in e<strong>di</strong>fici esistenti, consistenti in rampe o<br />

ascensori esterni, inclusi manufatti che per le suddette finalità alterino la sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

• • recinzioni, muri <strong>di</strong> cinta e cancellate;<br />

• • aree destinate ad attività sportive che non comportino la realizzazione <strong>di</strong> volumetrie;<br />

• • impianti tecnologici al <strong>servizi</strong>o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che non si rendono in<strong>di</strong>spensabili, sulla base <strong>di</strong><br />

nuove <strong>di</strong>sposizioni, a seguito della revisione o installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici;<br />

• • opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino mo<strong>di</strong>fiche della sagoma e dei<br />

prospetti e non rechino pregiu<strong>di</strong>zio alla statica dell’immobile;<br />

• • varianti in corso d’opera per concessioni e<strong>di</strong>lizie già rilasciate, che non incidano sui parametri<br />

urbanistici e sulle volumetrie, che non varino la destinazione d’uso e la categoria e<strong>di</strong>lizia, non<br />

alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione e<strong>di</strong>lizia;<br />

• • parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.<br />

Queste opere devono sempre e comunque conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai<br />

regolamenti e<strong>di</strong>lizi. Gli immobili interessati non devono essere compresi nelle zone A e non devono essere<br />

soggetti alle <strong>di</strong>sposizioni delle leggi 1089 e 1497 del 1939. Nel caso <strong>di</strong> immobili storico-artistici (vincolati ai<br />

sensi della Legge 1089/39) o sottoposti alla tutela della Legge 1497/39, resta sempre necessaria<br />

l’autorizzazione preventiva delle autorità preposte alla tutela del vincolo, prima <strong>di</strong> effettuare la denuncia <strong>di</strong><br />

inizio attività.<br />

Occorre presentare:<br />

• • denuncia <strong>di</strong> inizio attività (almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori);<br />

• • relazione tecnica asseverata, a firma <strong>di</strong> un progettista abilitato, circa la conformità delle opere da<br />

realizzare<br />

Evasione della pratica 20 giorni.

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