Regolamento per la tutela, la conservazione e lo - Ordine Dottori ...
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Art. 12<br />
Nuova realizzazione di giardini e parchi e manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti<br />
(vedasi definizioni allegato F)<br />
a) Tutti gli interventi facenti parte o meno di un progetto edilizio di nuova costruzione, ampliamento o<br />
ristrutturazione edilizia o comunque collegati a quest’ultimo progetto<br />
• che comportino <strong>la</strong> realizzazione di un nuovo giardino di su<strong>per</strong>ficie finale su<strong>per</strong>iore a 800<br />
mq;<br />
• che comportino <strong>la</strong> manomissione/manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti<br />
<strong>per</strong> una su<strong>per</strong>ficie d’intervento pari o su<strong>per</strong>iore a 800 mq;<br />
• su aree di qualsiasi su<strong>per</strong>ficie, di manutenzione straordinaria di spazi a verde che richiedano<br />
l’abbattimento e/o il trapianto, nell’arco massimo di tre anni, di venti od oltre “piante tute<strong>la</strong>te”;<br />
• su aree di qualsiasi su<strong>per</strong>ficie, di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria di spazi a<br />
verde di zone vinco<strong>la</strong>te ai sensi del D.lgs.42/2004 qua<strong>lo</strong>ra siano previsti abbattimenti di alberi<br />
tute<strong>la</strong>ti;<br />
• su aree di qualsiasi su<strong>per</strong>ficie che presentano peculiari caratteristiche ornamentali e paesaggistiche<br />
descritte nell’allegato E da accertarsi con motivato provvedimento dirigenziale<br />
devono essere corredati da un progetto tecnico colturale redatto in conformità coi commi successivi.<br />
Si precisa che <strong>per</strong> su<strong>per</strong>ficie di nuova realizzazione di giardino o parco di cui sopra s’intende <strong>la</strong><br />
su<strong>per</strong>ficie finale destinata effettivamente a giardino come meglio specificato nell’allegato F del<br />
presente <strong>Rego<strong>la</strong>mento</strong>.<br />
b) Nel caso che <strong>la</strong> su<strong>per</strong>ficie del<strong>lo</strong> spazio a verde realizzata o comunque manomessa sia tra 800 mq e<br />
2000 mq, il “progetto tecnico colturale” deve essere firmato dal progettista dell’intervento edilizio e<br />
da un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito Agrario o Agrotecnico iscritto nei re<strong>la</strong>tivi Albi o<br />
Collegi professionali.<br />
c) Nel caso che <strong>la</strong> su<strong>per</strong>ficie del<strong>lo</strong> spazio a verde realizzata o comunque manomessa sia pari o su<strong>per</strong>iore<br />
a 2.000 mq, ovvero nel caso che si propongano interventi che devono essere effettuati da un Dottore<br />
Forestale o Dottore Agronomo, il “progetto tecnico colturale” deve essere firmato dal progettista<br />
dell’intervento edilizio e da un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, iscritto nel re<strong>la</strong>tivo Albo<br />
professionale.<br />
d) Qua<strong>lo</strong>ra il progetto tecnico-colturale rientri nell’ambito di un progetto soggetto a Denuncia di Inizio<br />
Attività, Segna<strong>la</strong>zione Certificata di Inizio Attività o Attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001, così<br />
come modificato dal<strong>la</strong> L. n. 737/2010), il richiedente dovrà preliminarmente presentare all’Attività<br />
Verde pubblico l’e<strong>la</strong>borato progettuale <strong>per</strong> l’acquisizione del parere necessario <strong>per</strong> l’effettuazione<br />
dell’intervento. Il parere conseguito, corredato dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva documentazione tecnica progettuale ed<br />
istruttoria , costituirà parte integrante del progetto edilizio di cui al<strong>la</strong> Denuncia di Inizio Attività, Segna<strong>la</strong>zione<br />
Certificata di Inizio Attività e dovrà essere depositato contestualmente alle medesime, ovvero<br />
all’apposita comunicazione prevista <strong>per</strong> l’Attività Edilizia Libera.<br />
Ana<strong>lo</strong>gamente, nell’ipotesi in cui l’effettuazione del progetto tecnico-colturale sia subordinata al<br />
pagamento degli oneri di compensazione ambientale di cui al successivo art. 13, <strong>la</strong> quietanza attestante<br />
l’avvenuto versamento dovrà essere prodotta contestualmente al<strong>la</strong> DIA, SCIA o Comunicazione.<br />
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