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gennaio - Collegio dei Geometri della provincia di Padova

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L’agevolazione 55% sul risparmio energetico si <strong>di</strong>vide su cinque anni<br />

La conversione del decreto legge n. 185/2008 ha <strong>di</strong> fatto ripristinato tutte le agevolazioni fiscali<br />

Il 15 <strong>gennaio</strong> la Camera <strong>dei</strong> Deputati ha approvato la<br />

conversione del decreto n. 185 del 29 novembre 2008,<br />

con le mo<strong>di</strong>fiche all’art. 29 apportate dalle commissioni<br />

bilancio e finanze sulle detrazioni 55 per cento. Il giorno<br />

prima sul decreto era stato posto il voto <strong>di</strong> fiducia.<br />

Sostanziamente le detrazioni riguardanti le spese sostenute<br />

per interventi <strong>di</strong> riqualificazione energetica degli<br />

e<strong>di</strong>fici (articolo 1, commi da 344 a 347, <strong>della</strong> legge 27 <strong>di</strong>cembre<br />

2006, n. 296 e legge n. 244/2007), pari al 55 per<br />

cento delle spese sostenute, restano immutate nell’entità.<br />

L’unica mo<strong>di</strong>fica riguarda, per le spese sostenute negli<br />

anni 2009 e 2010 (anno in cui termina l’agevolazione), la<br />

ripartizione in quote annuali pari a cinque. Per il 2008 resta<br />

la possibilità <strong>di</strong> ripartirle in quote da tre a <strong>di</strong>eci, a scelta<br />

del contribuente.<br />

Il testo approvato dalla Camera fa tirare un respiro <strong>di</strong><br />

sollievo ai moltissimi citta<strong>di</strong>ni che avevano intrapreso un<br />

progetto <strong>di</strong> migliorie, anche costose, per avere un’abitazione<br />

che consumasse meno energia per il riscaldamento<br />

e il raffrescamento, e che ora rischiavano <strong>di</strong> doversi accollare<br />

tutta la spesa.<br />

Infatti, il testo originario del decreto in<strong>di</strong>cava i limiti <strong>di</strong><br />

spesa per tale agevolazione, che, sottoposta al sistema <strong>di</strong><br />

monitoraggio e verifica dell'utilizzo, avrebbe determinato<br />

il blocco <strong>della</strong> fruibilità dell'agevolazione stessa una volta<br />

che le risorse <strong>di</strong>sponibili fossero state "prenotate" e<br />

"assentite" (e quin<strong>di</strong> esaurite) da parte dell'Agenzia delle<br />

entrate (c.d. rubinetto).<br />

La nuova formulazione invece non prevede alcun tetto<br />

<strong>di</strong> spesa, <strong>di</strong>sponendo che i contribuenti interessati sono<br />

tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione,<br />

secondo i termini e le modalità stabilite con<br />

provve<strong>di</strong>mento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da<br />

emanare entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore<br />

<strong>della</strong> legge <strong>di</strong> conversione del decreto. Pertanto, il cre<strong>di</strong>to<br />

<strong>di</strong> imposta per la riqualificazione energetica degli e<strong>di</strong>-<br />

fici non risulta più a procedura selettiva in base alle <strong>di</strong>sponibilità<br />

finanziarie (come nel testo originario del decreto),<br />

in quanto il contribuente fruisce in via automatica,<br />

previa mera comunicazione all'Agenzia delle entrate,<br />

del beneficio fiscale. La comunicazione all'Agenzia delle<br />

entrate è necessaria ai fini del solo monitoraggio sull'utilizzo<br />

delle risorse.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento del Direttore dell'Agenzia delle entrate<br />

potrà stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente<br />

per via informatica, anche me<strong>di</strong>ante i soggetti abilitati.<br />

Dovrà, inoltre, stabilire i termini e le modalità <strong>di</strong> comunicazione<br />

all'Agenzia delle entrate <strong>dei</strong> dati trasmessi<br />

dai contribuenti in possesso dell'Enea, ai sensi del decreto<br />

del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio<br />

2007. Il richiamato decreto (pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale del 26 febbraio 2007, n. 47) reca le <strong>di</strong>sposizioni<br />

attuative in materia <strong>di</strong> detrazioni per le spese <strong>di</strong> riqualificazione<br />

energetica del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente. In<br />

particolare il decreto stabilisce che i contribuenti dovranno<br />

trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine <strong>dei</strong> lavori:<br />

copia dell'attestato <strong>di</strong> certificazione o <strong>di</strong> qualificazione<br />

energetica (allegato A); la scheda informativa (allegato<br />

E o allegato F), relativa agli interventi realizzati. La<br />

trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il<br />

sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.<br />

Il comma 6 <strong>di</strong>spone, altresì, l'emanazione, entro 30<br />

giorni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore <strong>della</strong> legge <strong>di</strong> conversione<br />

del presente decreto, <strong>di</strong> un decreto <strong>di</strong> natura non<br />

regolamentare <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica del richiamato decreto del<br />

Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio<br />

2007 al fine <strong>di</strong> snellire le procedure e <strong>di</strong> ridurre gli adempimenti<br />

burocratici a carico <strong>dei</strong> contribuenti.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento è passato all'esame del Senato che<br />

inizierà la <strong>di</strong>scussione il 26 <strong>gennaio</strong> per approvare definitivamente<br />

la legge entro il 28 <strong>gennaio</strong>, data <strong>di</strong> scadenza<br />

del Decreto-legge.<br />

Il Consorzio Pedemontano Brenta chiede sempre la compatibilità idraulica<br />

Il Consorzio <strong>di</strong> Bonifica Pedemontano Brenta ha inviato<br />

una circolare agli enti locali e agli or<strong>di</strong>ni professionali<br />

per chiedere <strong>di</strong> sensibilizzare i citta<strong>di</strong>ni circa il<br />

pericolo del <strong>di</strong>ssesto idrogeologico, causato dall’intensa<br />

urbanizzazione. Per contrastare questo pericolo, la<br />

Regione Veneto ha emesso nel 2002 la DGRV n. 3637,<br />

che include una valutazione <strong>di</strong> compatibilità idraulica<br />

per tutti gli strumenti urbanistici o varianti che possano<br />

mo<strong>di</strong>ficare il regime idraulico esistente, attribuendo<br />

tale compito al Genio civile per i piani più importanti,<br />

e ai Consorzi <strong>di</strong> bonifica per i piani <strong>di</strong> lottizzazione.<br />

Ormai da tempo ogni attività e<strong>di</strong>ficatoria che preve-<br />

da lo scarico delle acque meteoriche non più assorbibili<br />

dal terreno impermeabilizzato è soggetta obbligatoriamente<br />

alla concessione idraulica del Consorzio, qualora<br />

le acque sfocino nel canali consorziali. Il Consorzio<br />

Pedemontano Brenta in particolare chiede da anni<br />

che tale valutazione sia estesa anche ai progetti che<br />

non coinvolgono i canali consorziali. Ecco dunque la<br />

richiesta: “È auspicabile che la progettazione urbanistica<br />

venga sempre accompagnata con la relazione<br />

<strong>di</strong> compatibilità idraulica, redatta da soggetti<br />

competenti così come in<strong>di</strong>viduati nelle normativa<br />

regionale”.<br />

Risparmio energetico COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA<br />

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