Polizza di assicurazione Collettiva 2013 Condizioni di ... - codipra
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termini del presente contratto verrà applicato uno<br />
scoperto al danno pari al 20%. Per prevalente sono<br />
da intendersi i casi in cui i danni da gelo e/o colpo<br />
<strong>di</strong> sole siano maggiori al danno da gran<strong>di</strong>ne e vento.<br />
(es.: danno complessivo 90% <strong>di</strong> cui 50% imputabile<br />
a gelo e 40% a gran<strong>di</strong>ne, la liquidazione sarà da<br />
determinarsi nel seguente modo: 90 – 10 fr – 16<br />
scoperto = 64% del valore assicurato danno netto<br />
liquidabile.<br />
La valutazione della risarcibilità dei danni particolari<br />
derivanti da manifestazioni calamitose <strong>di</strong> dubbia<br />
definizione dovrà essere concertata fra Contraente<br />
e Responsabili peritali in<strong>di</strong>cati dalle Società <strong>di</strong><br />
Assicurazione. Ai sopralluoghi <strong>di</strong> verifica d’area nei<br />
quali verranno analizzati i dati meteorologici ufficiali,<br />
lo sta<strong>di</strong>o fenologico del prodotto al momento del<br />
sinistro e la presenza <strong>di</strong> altre produzioni della stessa<br />
specie danneggiate dovrà essere invitato, in forma<br />
scritta, anche al Contraente.<br />
A seguito <strong>di</strong> dette collegiali tecniche il Responsabile<br />
Peritale pre<strong>di</strong>sporrà una relazione concordata con gli<br />
intervenuti.<br />
Nel caso <strong>di</strong> mancato invito del Contraente eventuali<br />
valutazioni atte ad escludere la risarcibilità <strong>di</strong> un<br />
eventuale danno non sono considerabili.<br />
Art. 6 - Campioni<br />
Per i prodotti <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati, fermo restando<br />
quanto previsto dall’ art. 12 - Rilevazione<br />
dei danni in prossimità della raccolta delle<br />
Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Assicurazione, i campioni sono<br />
così determinati:<br />
● Uva: le due intere file <strong>di</strong> piante che insistono al<br />
centro dell’appezzamento;<br />
● Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, <strong>di</strong><br />
piante che insistono al centro dell’appezzamento,<br />
orientate secondo l’asse più lungo dello stesso,<br />
e comunque entro il limite stabilito al terzo<br />
capoverso dell’art. 12 - Rilevazione dei danni<br />
in prossimità della raccolta delle Con<strong>di</strong>zioni<br />
Generali <strong>di</strong> Assicurazione;<br />
● Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o,<br />
per filari con numero <strong>di</strong> piante inferiore a trenta,<br />
una pianta per ognuno <strong>di</strong> essi; in entrambi i casi<br />
devono essere escluse le piante <strong>di</strong> testata.<br />
Fascicolo con<strong>di</strong>zioni assicurative <strong>2013</strong> - aggiornato a Marzo <strong>2013</strong><br />
Allegato 7<br />
Multirischio<br />
uva da vino<br />
Art. 7 - Operatività della garanzia<br />
La garanzia è operante solo per gli impianti<br />
specializzati in fase <strong>di</strong> piena produzione, salvo<br />
quanto previsto all’art. 1 delle Norme Generali che<br />
regolano l’<strong>assicurazione</strong>, coltivati secondo i criteri<br />
<strong>di</strong> buona agricoltura purché non siano stati colpiti<br />
da danni precedenti, sia <strong>di</strong> carattere atmosferico<br />
che patologico, salvo autorizzazione della Società<br />
secondo quanto previsto dalla <strong>Polizza</strong> <strong>Collettiva</strong>.<br />
Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni,<br />
relativamente all’evento eccesso <strong>di</strong> pioggia, sono<br />
compresi in garanzia anche le per<strong>di</strong>te quantitative<br />
conseguenti a danni causati agli organi riproduttivi e<br />
alle bacche.<br />
Art. 8 - Danno causato dall’evento eccesso <strong>di</strong><br />
pioggia in prossimità della raccolta<br />
Per quanto riguarda l’evento eccesso <strong>di</strong> pioggia,<br />
è compreso in garanzia anche il danno <strong>di</strong><br />
qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza <strong>di</strong><br />
marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi<br />
nei trenta giorni precedenti la data <strong>di</strong> inizio della<br />
raccolta delle <strong>di</strong>verse qualità <strong>di</strong> uva da vino come<br />
stabilita dalla cantina sociale <strong>di</strong> riferimento della<br />
zona; nel caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> più cantine, si considera<br />
quella con la data <strong>di</strong> inizio raccolta più tar<strong>di</strong>va.<br />
Le date <strong>di</strong> vendemmia in<strong>di</strong>cate dalle cantine sociali<br />
valgono anche per i produttori che vinificano in<br />
proprio, prendendo a riferimento le date stabilite<br />
dalla Cantina Sociale della zona in cui sono<br />
ubicati i vigneti interessati e a tale data il danno<br />
deve essere stimato non considerando eventuali<br />
aggravamenti accaduti successivamente. Rimane<br />
comunque convenuto che nel caso la data <strong>di</strong> inizio<br />
vendemmia sia fissata in un momento in cui il livello<br />
<strong>di</strong> maturazione dell’uva sia oltremodo maggiore, la<br />
garanzia cessa alla data me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> vendemmia delle<br />
varietà interessate a livello provinciale.<br />
Ai fini della quantificazione del danno quantità si<br />
considerano persi, avendo perso il valore intrinseco,<br />
gli acini che presentano fenomeni <strong>di</strong> marcescenza.<br />
È consentito l’asporto della parte <strong>di</strong> grappolo<br />
interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”,<br />
anticipatamente rispetto all’epoca <strong>di</strong> vendemmia al<br />
fine <strong>di</strong> salvaguardare il prodotto non interessato. La<br />
pratica <strong>di</strong> pulitura dei grappoli è ammessa purchè<br />
comunicata alla società che presta la garanzia<br />
almeno tre giorni prima dell’effettuazione.<br />
Art. 9 - Quantificazione del danno<br />
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna<br />
varietà, deve essere eseguita, in imminenza della<br />
vendemmia, per l’intera produzione assicurata<br />
ubicata nel medesimo Comune, in base ai<br />
quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari <strong>di</strong>chiarati<br />
nel certificato <strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong> e in considerazione<br />
dei <strong>di</strong>versi danni da mancata o <strong>di</strong>minuita produzione<br />
e <strong>di</strong> qualità, rilevati ed in<strong>di</strong>cati nel bollettino <strong>di</strong><br />
liquidazione, per singolo appezzamento assicurato,<br />
come segue:<br />
a. il valore della resa risarcibile si ottiene detraendo<br />
dal quantitativo assicurato le quantità perse per i<br />
danni provocati dagli eventi non assicurati, come<br />
quantificati all’art. 13 - Mandato del perito<br />
- , punto e), delle norme generali che regolano<br />
l’<strong>assicurazione</strong>, moltiplicando, tale risultato per il<br />
prezzo unitario fissato nel certificato;<br />
b. al valore della resa risarcibile vengono applicate:<br />
● le centesime parti <strong>di</strong> quantità <strong>di</strong> prodotto<br />
perse a seguito degli eventi assicurati, valutate<br />
per <strong>di</strong>fferenza fra il risultato della produzione<br />
risarcibile e la produzione ottenibile stimata in<br />
sede <strong>di</strong> perizia in campo sul prodotto prossimo<br />
alla raccolta e/o attraverso documentazioni,<br />
qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate<br />
dalle Cantine <strong>di</strong> conferimento (bolle <strong>di</strong><br />
consegna, ecc.) e/o alle <strong>di</strong>chiarazioni rilasciate<br />
annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla<br />
produzione dell’anno;<br />
● le centesime parti del danno <strong>di</strong> qualità relativi<br />
agli eventi assicurati, determinate come<br />
da tabelle previste all’art. 10 - Tabella <strong>di</strong><br />
maggiorazione;<br />
● la somma delle percentuali <strong>di</strong> cui ai punti<br />
precedenti determina il danno complessivo<br />
al quale vanno detratti, i danni dovuti agli<br />
eventi assicurati come detto all’art. 7 - Danno<br />
verificatosi prima della decorrenza della<br />
garanzia - e quelle relative alla franchigia così<br />
come stabilito all’art. 4 - Soglia e Franchigia.<br />
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