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Polizza di assicurazione Collettiva 2013 Condizioni di ... - codipra

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termini del presente contratto verrà applicato uno<br />

scoperto al danno pari al 20%. Per prevalente sono<br />

da intendersi i casi in cui i danni da gelo e/o colpo<br />

<strong>di</strong> sole siano maggiori al danno da gran<strong>di</strong>ne e vento.<br />

(es.: danno complessivo 90% <strong>di</strong> cui 50% imputabile<br />

a gelo e 40% a gran<strong>di</strong>ne, la liquidazione sarà da<br />

determinarsi nel seguente modo: 90 – 10 fr – 16<br />

scoperto = 64% del valore assicurato danno netto<br />

liquidabile.<br />

La valutazione della risarcibilità dei danni particolari<br />

derivanti da manifestazioni calamitose <strong>di</strong> dubbia<br />

definizione dovrà essere concertata fra Contraente<br />

e Responsabili peritali in<strong>di</strong>cati dalle Società <strong>di</strong><br />

Assicurazione. Ai sopralluoghi <strong>di</strong> verifica d’area nei<br />

quali verranno analizzati i dati meteorologici ufficiali,<br />

lo sta<strong>di</strong>o fenologico del prodotto al momento del<br />

sinistro e la presenza <strong>di</strong> altre produzioni della stessa<br />

specie danneggiate dovrà essere invitato, in forma<br />

scritta, anche al Contraente.<br />

A seguito <strong>di</strong> dette collegiali tecniche il Responsabile<br />

Peritale pre<strong>di</strong>sporrà una relazione concordata con gli<br />

intervenuti.<br />

Nel caso <strong>di</strong> mancato invito del Contraente eventuali<br />

valutazioni atte ad escludere la risarcibilità <strong>di</strong> un<br />

eventuale danno non sono considerabili.<br />

Art. 6 - Campioni<br />

Per i prodotti <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati, fermo restando<br />

quanto previsto dall’ art. 12 - Rilevazione<br />

dei danni in prossimità della raccolta delle<br />

Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Assicurazione, i campioni sono<br />

così determinati:<br />

● Uva: le due intere file <strong>di</strong> piante che insistono al<br />

centro dell’appezzamento;<br />

● Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, <strong>di</strong><br />

piante che insistono al centro dell’appezzamento,<br />

orientate secondo l’asse più lungo dello stesso,<br />

e comunque entro il limite stabilito al terzo<br />

capoverso dell’art. 12 - Rilevazione dei danni<br />

in prossimità della raccolta delle Con<strong>di</strong>zioni<br />

Generali <strong>di</strong> Assicurazione;<br />

● Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o,<br />

per filari con numero <strong>di</strong> piante inferiore a trenta,<br />

una pianta per ognuno <strong>di</strong> essi; in entrambi i casi<br />

devono essere escluse le piante <strong>di</strong> testata.<br />

Fascicolo con<strong>di</strong>zioni assicurative <strong>2013</strong> - aggiornato a Marzo <strong>2013</strong><br />

Allegato 7<br />

Multirischio<br />

uva da vino<br />

Art. 7 - Operatività della garanzia<br />

La garanzia è operante solo per gli impianti<br />

specializzati in fase <strong>di</strong> piena produzione, salvo<br />

quanto previsto all’art. 1 delle Norme Generali che<br />

regolano l’<strong>assicurazione</strong>, coltivati secondo i criteri<br />

<strong>di</strong> buona agricoltura purché non siano stati colpiti<br />

da danni precedenti, sia <strong>di</strong> carattere atmosferico<br />

che patologico, salvo autorizzazione della Società<br />

secondo quanto previsto dalla <strong>Polizza</strong> <strong>Collettiva</strong>.<br />

Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni,<br />

relativamente all’evento eccesso <strong>di</strong> pioggia, sono<br />

compresi in garanzia anche le per<strong>di</strong>te quantitative<br />

conseguenti a danni causati agli organi riproduttivi e<br />

alle bacche.<br />

Art. 8 - Danno causato dall’evento eccesso <strong>di</strong><br />

pioggia in prossimità della raccolta<br />

Per quanto riguarda l’evento eccesso <strong>di</strong> pioggia,<br />

è compreso in garanzia anche il danno <strong>di</strong><br />

qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza <strong>di</strong><br />

marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi<br />

nei trenta giorni precedenti la data <strong>di</strong> inizio della<br />

raccolta delle <strong>di</strong>verse qualità <strong>di</strong> uva da vino come<br />

stabilita dalla cantina sociale <strong>di</strong> riferimento della<br />

zona; nel caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> più cantine, si considera<br />

quella con la data <strong>di</strong> inizio raccolta più tar<strong>di</strong>va.<br />

Le date <strong>di</strong> vendemmia in<strong>di</strong>cate dalle cantine sociali<br />

valgono anche per i produttori che vinificano in<br />

proprio, prendendo a riferimento le date stabilite<br />

dalla Cantina Sociale della zona in cui sono<br />

ubicati i vigneti interessati e a tale data il danno<br />

deve essere stimato non considerando eventuali<br />

aggravamenti accaduti successivamente. Rimane<br />

comunque convenuto che nel caso la data <strong>di</strong> inizio<br />

vendemmia sia fissata in un momento in cui il livello<br />

<strong>di</strong> maturazione dell’uva sia oltremodo maggiore, la<br />

garanzia cessa alla data me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> vendemmia delle<br />

varietà interessate a livello provinciale.<br />

Ai fini della quantificazione del danno quantità si<br />

considerano persi, avendo perso il valore intrinseco,<br />

gli acini che presentano fenomeni <strong>di</strong> marcescenza.<br />

È consentito l’asporto della parte <strong>di</strong> grappolo<br />

interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”,<br />

anticipatamente rispetto all’epoca <strong>di</strong> vendemmia al<br />

fine <strong>di</strong> salvaguardare il prodotto non interessato. La<br />

pratica <strong>di</strong> pulitura dei grappoli è ammessa purchè<br />

comunicata alla società che presta la garanzia<br />

almeno tre giorni prima dell’effettuazione.<br />

Art. 9 - Quantificazione del danno<br />

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna<br />

varietà, deve essere eseguita, in imminenza della<br />

vendemmia, per l’intera produzione assicurata<br />

ubicata nel medesimo Comune, in base ai<br />

quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari <strong>di</strong>chiarati<br />

nel certificato <strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong> e in considerazione<br />

dei <strong>di</strong>versi danni da mancata o <strong>di</strong>minuita produzione<br />

e <strong>di</strong> qualità, rilevati ed in<strong>di</strong>cati nel bollettino <strong>di</strong><br />

liquidazione, per singolo appezzamento assicurato,<br />

come segue:<br />

a. il valore della resa risarcibile si ottiene detraendo<br />

dal quantitativo assicurato le quantità perse per i<br />

danni provocati dagli eventi non assicurati, come<br />

quantificati all’art. 13 - Mandato del perito<br />

- , punto e), delle norme generali che regolano<br />

l’<strong>assicurazione</strong>, moltiplicando, tale risultato per il<br />

prezzo unitario fissato nel certificato;<br />

b. al valore della resa risarcibile vengono applicate:<br />

● le centesime parti <strong>di</strong> quantità <strong>di</strong> prodotto<br />

perse a seguito degli eventi assicurati, valutate<br />

per <strong>di</strong>fferenza fra il risultato della produzione<br />

risarcibile e la produzione ottenibile stimata in<br />

sede <strong>di</strong> perizia in campo sul prodotto prossimo<br />

alla raccolta e/o attraverso documentazioni,<br />

qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate<br />

dalle Cantine <strong>di</strong> conferimento (bolle <strong>di</strong><br />

consegna, ecc.) e/o alle <strong>di</strong>chiarazioni rilasciate<br />

annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla<br />

produzione dell’anno;<br />

● le centesime parti del danno <strong>di</strong> qualità relativi<br />

agli eventi assicurati, determinate come<br />

da tabelle previste all’art. 10 - Tabella <strong>di</strong><br />

maggiorazione;<br />

● la somma delle percentuali <strong>di</strong> cui ai punti<br />

precedenti determina il danno complessivo<br />

al quale vanno detratti, i danni dovuti agli<br />

eventi assicurati come detto all’art. 7 - Danno<br />

verificatosi prima della decorrenza della<br />

garanzia - e quelle relative alla franchigia così<br />

come stabilito all’art. 4 - Soglia e Franchigia.<br />

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