Polizza di assicurazione Collettiva 2013 Condizioni di ... - codipra
Polizza di assicurazione Collettiva 2013 Condizioni di ... - codipra
Polizza di assicurazione Collettiva 2013 Condizioni di ... - codipra
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
32<br />
Art. 10 - Tabella <strong>di</strong> maggiorazione<br />
Dopo aver accertato il danno <strong>di</strong> quantità, il danno <strong>di</strong><br />
qualità dovuto alle avversità assicurate, escluso l’evento<br />
alluvione, brina, eccesso <strong>di</strong> neve, gelo, sbalzo termico<br />
e vento forte, verrà calcolato sul prodotto residuo in<br />
relazione a:<br />
● la valutazione dell’effettiva per<strong>di</strong>ta delle<br />
caratteristiche organolettiche della produzione<br />
assicurata, anche in relazione alle eventuali<br />
penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al<br />
socio assicurato;<br />
● la valutazione dell’effettiva per<strong>di</strong>ta delle<br />
caratteristiche qualitative del prodotto quali grado<br />
zuccherino, aci<strong>di</strong>tà, profumi;<br />
● l’analisi della situazione agronomica dei vigneti<br />
assicurati;<br />
● l’analisi dei dati <strong>di</strong> vendemmia e della per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
peso, anche in riferimento ai dati me<strong>di</strong> <strong>di</strong> zona<br />
subita dal socio assicurato;<br />
● l’analisi e stima della per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> peso imputabile<br />
alle <strong>di</strong>verse garanzie;<br />
● la fase fenologica <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento dei sinistri.<br />
I coefficienti così determinati, da applicare al<br />
prodotto residuo, non potranno comunque superare<br />
le seguenti percentuali:<br />
Classificazione riferita al<br />
numero <strong>di</strong> acini presenti<br />
per grappolo, o parte <strong>di</strong><br />
grappolo alla raccolta<br />
Metà ed oltre <strong>di</strong> acini<br />
danneggiati<br />
Meno della metà <strong>di</strong> acini<br />
danneggiati<br />
Coefficiente - %<br />
massimo<br />
50<br />
Percentuale <strong>di</strong><br />
deprezzamento non<br />
superiore all’aliquota <strong>di</strong><br />
acini danneggiati<br />
Tali maggiorazioni decorrono:<br />
per l’evento eccesso pioggia:<br />
● 30 giorni prima dalla data <strong>di</strong> raccolta del prodotto<br />
come previsto dall’Art. 8 Evento eccesso pioggia<br />
in prossimità dell’epoca <strong>di</strong> raccolta<br />
per tutti gli altri eventi dalle ore 12.00 del:<br />
● 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo<br />
del Pinot;<br />
● 01 luglio per tutte le altre varietà.<br />
Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche<br />
gran<strong>di</strong>nate che abbiano a verificarsi dopo le date:<br />
● 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo<br />
Pinot;<br />
● 10 agosto per tutte le altre varietà.<br />
Il coefficiente per il danno <strong>di</strong> qualità può essere<br />
aumentato del 30% in considerazione <strong>di</strong> effettive<br />
per<strong>di</strong>te qualitative riscontrabili sul prodotto.<br />
Fascicolo con<strong>di</strong>zioni assicurative <strong>2013</strong> - aggiornato a Marzo <strong>2013</strong><br />
Allegato 8<br />
Multirischio frutta<br />
(ad esclusione delle<br />
ciliegie)<br />
Art. 11 - Operatività della garanzia<br />
L’<strong>assicurazione</strong> è operante solo per gli impianti<br />
specializzati in fase <strong>di</strong> piena produzione, salvo quanto<br />
previsto all’art. 1 delle Norme Generali che regolano<br />
l’<strong>assicurazione</strong>.<br />
Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni,<br />
relativamente all’eccesso <strong>di</strong> pioggia, sono compresi<br />
in garanzia anche le per<strong>di</strong>te quantitative dovute a<br />
danni causati agli organi riproduttivi e ai frutti.<br />
Si intende assicurata anche la produzione coperta da<br />
impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa attiva in piena efficienza, ed operanti<br />
secondo la prassi <strong>di</strong> buona agricoltura prevista nella<br />
zona e precisamente:<br />
● impianti antibrina, sono compresi in garanzia i<br />
danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia)<br />
dell’impianto non imputabile a negligenza<br />
dell’Assicurato.<br />
● impianti antigran<strong>di</strong>ne ( reti) - sono compresi in<br />
garanzia anche:<br />
- i danni accaduti a rete non stesa dalla fioritura<br />
fino alla data del 15 maggio;<br />
- i danni provocati al prodotto assicurato<br />
dall’impianto stesso nel caso questi sia<br />
danneggiato dalle avversità oggetto <strong>di</strong> copertura<br />
assicurativa.<br />
- i danni accaduti nei 10 giorni antecedenti la<br />
raccolta, anche a rete non stesa;<br />
La presente estensione <strong>di</strong> garanzia è prestata con le<br />
seguenti tariffe:<br />
● tasso fisso del 6% in caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong><br />
impianto antigran<strong>di</strong>ne;<br />
Art. 12 - Quantificazione del danno<br />
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna<br />
varietà, deve essere eseguita, in imminenza della<br />
raccolta, per l’intera produzione assicurata ubicata<br />
nel medesimo comune, in base ai quantitativi<br />
assicurati ed ai prezzi unitari <strong>di</strong>chiarati nel certificato<br />
<strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong> e in considerazione dei <strong>di</strong>versi danni<br />
da mancata o <strong>di</strong>minuita produzione e <strong>di</strong> qualità,<br />
rilevati ed in<strong>di</strong>cati nel bollettino <strong>di</strong> liquidazione, per<br />
singolo appezzamento assicurato, come segue:<br />
a) il valore della resa risarcibile si ottiene detraendo<br />
dal quantitativo assicurato le quantità perse per i<br />
danni provocati dagli eventi non assicurati, come<br />
quantificati all’art. 13 - Mandato del perito,<br />
punto e) delle norme generali che regolano<br />
l’Assicurazione e moltiplicando tale risultato per il<br />
prezzo unitario fissato nel certificato;<br />
b) al valore della resa risarcibile vengono applicate:<br />
● le centesime parti <strong>di</strong> quantità <strong>di</strong> prodotto<br />
perse a seguito degli eventi assicurati, valutate<br />
per <strong>di</strong>fferenza tra il risultato della produzione<br />
risarcibile e la produzione ottenibile.<br />
● le centesime parti del danno <strong>di</strong> qualità del<br />
prodotto, ottenute convenzionalmente<br />
me<strong>di</strong>ante l’applicazione sul prodotto residuo,<br />
della tabella in<strong>di</strong>cata al successivo art. 13 -<br />
Danno <strong>di</strong> qualità - tabella.<br />
● dalle centesime parti <strong>di</strong> danno complessivo<br />
determinate nei due punti precedenti, devono<br />
essere detratte quelle relative ai danni dovuti<br />
agli eventi assicurati come detto all’ art. 7 -<br />
danno verificatosi prima della decorrenza<br />
della garanzia - e quelle esposte all’Art. 4 -<br />
Soglia E Franchigia.<br />
Art. 13 - Danno <strong>di</strong> qualità - Tabella<br />
Dopo aver accertato il danno <strong>di</strong> quantità, il danno<br />
<strong>di</strong> qualità imputabile alle avversità oggetto <strong>di</strong><br />
garanzia, verrà calcolato sul prodotto residuo, in base<br />
alle classificazioni in<strong>di</strong>cate nella tabella a pagina<br />
34 e relativi coefficienti - vista anche la norma <strong>di</strong><br />
commercializzazione definita con Regolamento dalla<br />
Commissione della Comunità Europea.<br />
33