Dialoghi n. 2001/1 (gennaio-marzo 2001)
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LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO 17<br />
cui meccanismi vanno ripensati anche alla luce della riforma costituzionale; d’altro<br />
canto, l’effettività del diritto di difesa non sembra possa prescindere da un intervento<br />
del legislatore che detti, finalmente, una completa ed esaustiva disciplina<br />
dell’istituto delle indagini difensive (*).<br />
Sub c) ed) L’imparzialità e terzietà del giudice e la ragionevole durata del processo<br />
appaiono principi più che costituzionalizzati, codificati: nessuno può, infatti,<br />
dubitare che, anche prima della novella, potesse considerarsi conforme alla nostra<br />
Carta Fondamentale un processo di durata irragionevole governato da un giudice<br />
parziale; del resto con riferimento alla terzietà del giudice, sono testimonianza della<br />
immanenza di questo principio nella nostra Costituzione le numerosissime pronunce<br />
della Corte delle Leggi sugli istituti della astensione, della ricusazione, della<br />
incompatibilità.<br />
Le istanze di cui gli studiosi si fanno portatori su questi temi sono volte non solo<br />
ad introdurre delle modifiche alla normativa strettamente processuale ma, anche<br />
e soprattutto, a promuovere una rivisitazione dell’ordinamento giudiziario e<br />
della regolamentazione della attività degli uffici giudiziari; e le recenti modificazioni<br />
introdotte con la cosiddetta Legge Carotti costituiscono una riprova che l’attenzione<br />
del legislatore è rivolta anche in queste direzioni.<br />
Matteo Garbisi<br />
Federica Bertocco<br />
(*) È recente la notizia che le camere hanno definitivamente approvato il disegno di legge recante «Disposizioni<br />
in materia di indagini difensive» di cui è imminente la pubblicazione.<br />
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />
Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Penale – Ord. 15/03/2000 – Pres. Izzo –<br />
Imp. XY<br />
Dibattimento - Esame di persone indicate all’art. 210 c.p.p. - Omessa risposta su<br />
fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto di precedenti dichiarazioni -<br />
Applicabilità dell’art. 500 comma 2 bis e 4 c.p.p. secondo le indicazioni fornite<br />
dalla sentenza 361/98 Corte Costituzionale - Violazione del principio del contraddittorio<br />
di cui all’art. 111 della Costituzione - Non manifesta infondatezza.<br />
(Cost. art. 111, c.p.p. art. 513, 500, L. n. 35/2000)