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Dialoghi n. 2001/1 (gennaio-marzo 2001)

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56 GIURISPRUDENZA<br />

storicamente non consentivano una distinzione così netta tra le posizioni giuridiche sottostanti di diritto<br />

e di interesse.<br />

E tale labilità di confine, a tutt’oggi induce ad una riflessione prospettica del problema, circa il<br />

tendenziale superamento della dicotomia storica.<br />

Ove il «potere», quale elemento di raffronto della posizione giuridica di interesse legittimo, degradi<br />

progressivamente ed in chiave sostanziale ad interesse pubblico, quale proiezioni della summa<br />

degli interessi dei singoli, allora, evidentemente, la pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa<br />

si risolve nella pretesa all’integrale e pieno esercizio delle facoltà inerenti la propria sfera giuridica. E<br />

la distinzione classica tra diritto ed interesse diverrebbe ormai sopita.<br />

Peraltro, accanto all’evoluzione legislativa è da considerare il mutato contesto giurisprudenziale<br />

nel quale si colloca l’ordinanza in commento; quest’ultima è ben lontana da quelle pronunce del giudice<br />

amministrativo ( 7 ) che escludevano perfino l’ammissibilità della CTU nel processo, in quanto<br />

apprezzamento tecnico «che in quanto tale è anche esercizio di discrezionalità».<br />

L’insindacabilità nel merito delle scelte direzionali della Pubblica Amministrazione, aveva, infatti,<br />

quale corollario la sussistenza di una precipua riserva in capo all’Amministrazione di porre in essere<br />

ogni apprezzamento discrezionale.<br />

Ed infatti alla previsione legislativa di un mezzo istruttorio quale la consulenza tecnica, faceva da<br />

contraltare la previsione all’art. 31 del regolamento che limitava la nomina dei CTU ai funzionari tecnici<br />

della Pubblica Amministrazione.<br />

Orbene, la pronuncia del TAR Veneto, rappresenta il portato di un tale molteplice mutamento<br />

contestuale ( 8 ).<br />

L’ordinanza, invero, interviene in una fase storica di tendenziale superamento del problema relativo<br />

alla tassatività dei mezzi istruttori nel processo amministrativo: quest’ultimo, infatti, a tutt’oggi<br />

risente degli effetti della sua classica configurazione quale processo d’impugnazione e della concezione<br />

della giurisdizione amministrativa, quale giurisdizione di mero annullamento, ma non può prescindere<br />

dal prendere atto dell’intervenuta evoluzione della nozione di interesse legittimo.<br />

Una posizione giuridica idonea ad apprestare adeguata tutela di «beni della vita».<br />

Già Benvenuti ( 9 ) rilevava, d’altronde, come il sistema dispositivo, tipico dell’istruzione processuale<br />

amministrativa «consiste nella necessità che il giudice si attenga nella ricerca della verità ai fatti<br />

secondari introdotti dalle parti nel processo e così nell’esclusione di ogni potere del Giudice di agire<br />

nella realtà extraprocessuale per disporne ai fini del controllo dell’affermazione».<br />

Mariagrazia Romeo<br />

( 7 ) Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 luglio 1985, n. 422.<br />

( 8 ) Riflette, invece, la titubanza del Giudice Amministrativo nell’utilizzazione dei provvedimenti cautelari<br />

tipici del processo civile, la successiva ordinanza (1520/2000) della medesima Sezione del TAR, ove il<br />

Collegio ha respinto la richiesta di sequestro conservativo formulata nell’ambito di un rapporto pubblicistico<br />

(subconcessione amministrativa) «non essendo rinvenibile nel contesto dell’ordinamento processuale<br />

amministrativo una norma che consenta espressamente l’applicabilità di tale istituto civilistico, anche mediante<br />

rinvio agli artt. 670 e segg. c.p.c. Attesa la specificità del processo amministrativo, infatti, il giudice<br />

amministrativo non può avvalersi dei mezzi istruttori e cautelari espressamente individuati per il processo<br />

civile, il cui giudizio risponde a principi, esigenze e criteri diversi (cfr. art. 35, D.L.vo n. 80/98, come sostituito<br />

dall’art. 7 della L. 205/00)».<br />

( 9 )F.Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, Padova, 1950, 184 e ss.

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