Dialoghi n. 2001/1 (gennaio-marzo 2001)
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IL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO 47<br />
che aveva ampliato la propria «attività» in virtù delle disposizioni del D.Lgs. 80/<br />
1998 (ciò proprio perché la pronuncia in commento ha fissato il principio che il<br />
Giudice Ordinario può procedere a valutare le richieste di risarcimento per lesione<br />
di interessi legittimi anche indipendentemente dalla caducazione dell’atto).<br />
Non è il caso di estendere la trattazione alle problematiche che la Sentenza n.<br />
500/1999 ha posto, attesa la limitata finalità del presente scritto. Vale solo ricordare<br />
che la nuova giurisprudenza della Suprema Corte fonda la risarcibilità della lesione<br />
degli interessi legittimi sulla norma dell’art. 2043 c.c., considerata quale unica<br />
disposizione sostanziale idonea a dare ingresso all’istituto del risarcimento del<br />
danno. Conseguentemente, per potersi azionare (e dunque anche di fronte al Giudice<br />
Amministrativo nelle materie oggi rimesse alla sua giurisdizione esclusiva in<br />
virtù della L. 205/2000) l’azione risarcitoria, dovrebbe essere evocata e comprovata<br />
la sussistenza di un dolo o di una colpa proprio perché, ai sensi della menzionata<br />
norma civilistica, l’obbligo del risarcimento si ricollega, sempre e comunque, ad<br />
una condotta antigiuridica che, solo se posta in essere con colpa e con dolo, rende<br />
il danno eventualmente provocato ingiusto, e quindi risarcibile.<br />
In base alla prefata ricostruzione dogmatica, la Suprema Corte ha individuato<br />
la colpa produttiva del danno ingiusto determinato da provvedimenti amministrativi,<br />
non tanto nel comportamento del funzionario-agente, quanto «della P.A. intesa<br />
come apparato». Tale conclusione, avversata da parte di taluni autori ( 10 ), e viceversa<br />
perfettamente corrispondente alla posizione di altra autorevole dottrina ( 11 ),<br />
pone il dubbio se le disposizioni della L. 205/2000 (e prima ancora del D.Lgs. 80/<br />
1998) in materia di giurisdizione esclusiva possano condurre a conseguenze diverse<br />
da quelle indicate dalla Suprema Corte.<br />
In altri termini, il problema che il Giudice Amministrativo dovrà affrontare allorquando<br />
sarà chiamato, in virtù dell’accorpamento giurisdizionale intervenuto con le<br />
norme in commento, a valutare fattispecie concrete, caratterizzate da lesione di interessi<br />
legittimi in dipendenza di provvedimenti amministrativi antigiuridici, è quello<br />
della individuazione dei limiti della risarcibilità delle posizioni soggettive dei privati.<br />
Il Giudice dovrà, cioè, chiarire se il comportamento o il provvedimento illegittimo<br />
sarà lesivo della sfera giuridica dei privati, se, ed in quanto, collocabile nel-<br />
( 10 ) Cfr. M. Steccanella: D.Lgs. 80/1998 e Sentenza 22/7/1999 n. 500, della Corte di Cassazione,<br />
SS.UU. Civ., in I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n. 4/1999, pag. 505, secondo cui «configurare<br />
una responsabilità della P.A., intesa come apparato, ma negare che la responsabilità, con obbligo del risarcimento,<br />
sia in re ipsa, e cioè nell’illegittimità dell’azione Amministrativa, rappresenta un compromesso sicuramente<br />
inaccettabile conseguente alla premessa di voler, a tutti i costi, ricondurre l’obbligo del risarcimento entro<br />
i limiti di cui all’art. 2043 c.c., per di più persistendo nel volerlo leggere secondo l’assioma che l’ingiustizia<br />
del danno sussiste in ragione di un comportamento, cioè del fatto doloso o colposo».<br />
( 11 ) Cfr. L.V. Moscarini, Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto di giurisdizione,inDiritto<br />
Processuale Amministrativo n. 4/1998.