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Dialoghi n. 2001/1 (gennaio-marzo 2001)

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IL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO 47<br />

che aveva ampliato la propria «attività» in virtù delle disposizioni del D.Lgs. 80/<br />

1998 (ciò proprio perché la pronuncia in commento ha fissato il principio che il<br />

Giudice Ordinario può procedere a valutare le richieste di risarcimento per lesione<br />

di interessi legittimi anche indipendentemente dalla caducazione dell’atto).<br />

Non è il caso di estendere la trattazione alle problematiche che la Sentenza n.<br />

500/1999 ha posto, attesa la limitata finalità del presente scritto. Vale solo ricordare<br />

che la nuova giurisprudenza della Suprema Corte fonda la risarcibilità della lesione<br />

degli interessi legittimi sulla norma dell’art. 2043 c.c., considerata quale unica<br />

disposizione sostanziale idonea a dare ingresso all’istituto del risarcimento del<br />

danno. Conseguentemente, per potersi azionare (e dunque anche di fronte al Giudice<br />

Amministrativo nelle materie oggi rimesse alla sua giurisdizione esclusiva in<br />

virtù della L. 205/2000) l’azione risarcitoria, dovrebbe essere evocata e comprovata<br />

la sussistenza di un dolo o di una colpa proprio perché, ai sensi della menzionata<br />

norma civilistica, l’obbligo del risarcimento si ricollega, sempre e comunque, ad<br />

una condotta antigiuridica che, solo se posta in essere con colpa e con dolo, rende<br />

il danno eventualmente provocato ingiusto, e quindi risarcibile.<br />

In base alla prefata ricostruzione dogmatica, la Suprema Corte ha individuato<br />

la colpa produttiva del danno ingiusto determinato da provvedimenti amministrativi,<br />

non tanto nel comportamento del funzionario-agente, quanto «della P.A. intesa<br />

come apparato». Tale conclusione, avversata da parte di taluni autori ( 10 ), e viceversa<br />

perfettamente corrispondente alla posizione di altra autorevole dottrina ( 11 ),<br />

pone il dubbio se le disposizioni della L. 205/2000 (e prima ancora del D.Lgs. 80/<br />

1998) in materia di giurisdizione esclusiva possano condurre a conseguenze diverse<br />

da quelle indicate dalla Suprema Corte.<br />

In altri termini, il problema che il Giudice Amministrativo dovrà affrontare allorquando<br />

sarà chiamato, in virtù dell’accorpamento giurisdizionale intervenuto con le<br />

norme in commento, a valutare fattispecie concrete, caratterizzate da lesione di interessi<br />

legittimi in dipendenza di provvedimenti amministrativi antigiuridici, è quello<br />

della individuazione dei limiti della risarcibilità delle posizioni soggettive dei privati.<br />

Il Giudice dovrà, cioè, chiarire se il comportamento o il provvedimento illegittimo<br />

sarà lesivo della sfera giuridica dei privati, se, ed in quanto, collocabile nel-<br />

( 10 ) Cfr. M. Steccanella: D.Lgs. 80/1998 e Sentenza 22/7/1999 n. 500, della Corte di Cassazione,<br />

SS.UU. Civ., in I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n. 4/1999, pag. 505, secondo cui «configurare<br />

una responsabilità della P.A., intesa come apparato, ma negare che la responsabilità, con obbligo del risarcimento,<br />

sia in re ipsa, e cioè nell’illegittimità dell’azione Amministrativa, rappresenta un compromesso sicuramente<br />

inaccettabile conseguente alla premessa di voler, a tutti i costi, ricondurre l’obbligo del risarcimento entro<br />

i limiti di cui all’art. 2043 c.c., per di più persistendo nel volerlo leggere secondo l’assioma che l’ingiustizia<br />

del danno sussiste in ragione di un comportamento, cioè del fatto doloso o colposo».<br />

( 11 ) Cfr. L.V. Moscarini, Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto di giurisdizione,inDiritto<br />

Processuale Amministrativo n. 4/1998.

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