07.06.2013 Views

Dialoghi n. 2001/1 (gennaio-marzo 2001)

Dialoghi n. 2001/1 (gennaio-marzo 2001)

Dialoghi n. 2001/1 (gennaio-marzo 2001)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’ART. 111 COSTITUZIONE NEL PROCESSO CIVILE 37<br />

La prima fondamentale costituzionalizzazione del processo fallimentare non<br />

può pertanto che passare, secondo l’esaminata impostazione, del tutto condivisibile,<br />

attraverso una separazione, in capo al giudice delegato, delle funzioni amministrative<br />

da quelle giurisdizionali» ( 22 ).<br />

Un ulteriore non meno rilevante aspetto che deve essere affrontato è quello relativo<br />

alla necessità che la procedura fallimentare rispetti il principio della domanda,<br />

che costituisce un elemento imprescindibile, a garanzia della terzietà del giudice.<br />

Se, quindi, il processo fallimentare deve rispettare detto principio, è necessario<br />

che non solo si provveda all’abolizione della dichiarazione d’ufficio del fallimento,<br />

a prescindere cioè da una domanda di parte, ma anche l’abolizione del potere<br />

d’ufficio del giudice delegato di disporre le misure cautelari, ex art. 146, comma 3,<br />

l. fall.<br />

Proprio con riferimento a quest’ultima disposizione, non può non essere criticato,<br />

sulla base di quanto già osservato in dottrina, l’iter logico-giuridico utilizzato<br />

dalla Consulta nella citata sentenza 8/5/1996, n. 148, in quanto lo stesso pare «del<br />

tutto incongruo, poiché alla domanda se sia costituzionale o meno l’esistenza di un<br />

potere d’ufficio, la Corte ha risposto che esso sarebbe costituzionale, perché comunque<br />

è garantito il rispetto del principio del contraddittorio.<br />

Il fatto è che il principio della domanda ed il principio del contraddittorio rappresentano<br />

due principi assolutamente differenti, che non possono essere confusi e<br />

sovrapposti, cosicché una norma deve ritenersi costituzionalmente legittima solo<br />

se rispetta entrambi i detti principi ( 23 ).<br />

Giunti a questo punto, non si può che ritornare al quesito iniziale che era stato<br />

posto circa i possibili effetti della riforma del «giusto processo» sul processo civile-fallimentare.<br />

Le problematiche proposte (ante-riforma) dalla dottrina in ordine alla legittimità<br />

costituzionale di talune disposizioni della legge fallimentare, che attribuiscono<br />

particolari poteri d’ufficio al giudice delegato, oltre alle riflessioni e considerazioni<br />

dalla stessa svolte, fanno pensare che gli effetti sul processo civile-fallimentare<br />

potrebbero essere di notevole importanza.<br />

Non vi è dubbio che le suddette problematiche assumono, con l’avvento del<br />

«giusto processo», una rilevanza maggiore rispetto al passato, soprattutto in considerazione<br />

della valenza costituzionale che questo profilo oggi assume.<br />

Vero è che la Consulta ha già affrontato, come si è evidenziato, la questione re-<br />

( 22 )L’impostazione accolta nel testo è di Scarselli, Terzietà del giudice e procedure concorsuali, loc.<br />

cit., 2005.<br />

( 23 ) Così G. Scarselli, op. e loc. cit.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!