Dialoghi n. 2001/1 (gennaio-marzo 2001)
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L’ART. 111 COSTITUZIONE NEL PROCESSO CIVILE 37<br />
La prima fondamentale costituzionalizzazione del processo fallimentare non<br />
può pertanto che passare, secondo l’esaminata impostazione, del tutto condivisibile,<br />
attraverso una separazione, in capo al giudice delegato, delle funzioni amministrative<br />
da quelle giurisdizionali» ( 22 ).<br />
Un ulteriore non meno rilevante aspetto che deve essere affrontato è quello relativo<br />
alla necessità che la procedura fallimentare rispetti il principio della domanda,<br />
che costituisce un elemento imprescindibile, a garanzia della terzietà del giudice.<br />
Se, quindi, il processo fallimentare deve rispettare detto principio, è necessario<br />
che non solo si provveda all’abolizione della dichiarazione d’ufficio del fallimento,<br />
a prescindere cioè da una domanda di parte, ma anche l’abolizione del potere<br />
d’ufficio del giudice delegato di disporre le misure cautelari, ex art. 146, comma 3,<br />
l. fall.<br />
Proprio con riferimento a quest’ultima disposizione, non può non essere criticato,<br />
sulla base di quanto già osservato in dottrina, l’iter logico-giuridico utilizzato<br />
dalla Consulta nella citata sentenza 8/5/1996, n. 148, in quanto lo stesso pare «del<br />
tutto incongruo, poiché alla domanda se sia costituzionale o meno l’esistenza di un<br />
potere d’ufficio, la Corte ha risposto che esso sarebbe costituzionale, perché comunque<br />
è garantito il rispetto del principio del contraddittorio.<br />
Il fatto è che il principio della domanda ed il principio del contraddittorio rappresentano<br />
due principi assolutamente differenti, che non possono essere confusi e<br />
sovrapposti, cosicché una norma deve ritenersi costituzionalmente legittima solo<br />
se rispetta entrambi i detti principi ( 23 ).<br />
Giunti a questo punto, non si può che ritornare al quesito iniziale che era stato<br />
posto circa i possibili effetti della riforma del «giusto processo» sul processo civile-fallimentare.<br />
Le problematiche proposte (ante-riforma) dalla dottrina in ordine alla legittimità<br />
costituzionale di talune disposizioni della legge fallimentare, che attribuiscono<br />
particolari poteri d’ufficio al giudice delegato, oltre alle riflessioni e considerazioni<br />
dalla stessa svolte, fanno pensare che gli effetti sul processo civile-fallimentare<br />
potrebbero essere di notevole importanza.<br />
Non vi è dubbio che le suddette problematiche assumono, con l’avvento del<br />
«giusto processo», una rilevanza maggiore rispetto al passato, soprattutto in considerazione<br />
della valenza costituzionale che questo profilo oggi assume.<br />
Vero è che la Consulta ha già affrontato, come si è evidenziato, la questione re-<br />
( 22 )L’impostazione accolta nel testo è di Scarselli, Terzietà del giudice e procedure concorsuali, loc.<br />
cit., 2005.<br />
( 23 ) Così G. Scarselli, op. e loc. cit.