Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici
Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici
Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Il</strong> <strong>Chimico</strong> <strong>Italiano</strong> • n. 2 • apr/mag/giu 2006<br />
di TOMASO MUNARI<br />
DAI CONSIGLIERI« 19<br />
Principio di precauzione: tra<br />
Cautela e Ragionevolezza.<br />
Un richiamo alla<br />
responsabilità per i tecnici<br />
Ai più addentro alle questioni<br />
ambientali non è sicuramente passata<br />
inosservata l’emanazione, pubblicazione<br />
ed entrata in vigore (con una<br />
metafora calcistica già “a tempo scaduto”)<br />
del D. Lgs. 152-2006 il nuovo “Testo<br />
Unico” sull’ambiente.<br />
Lasciando ad altra sede l’analisi di dettaglio<br />
del ponderoso documento mi<br />
preme porre l’attenzione sulla Parte<br />
Sesta del TU, quella relativa al “danno<br />
ambientale” e più precisamente il riferimento<br />
al “Principio di Precauzione” 1 .<br />
Nella normativa Italiana erano già,<br />
ovviamente, presenti molti degli aspetti<br />
organizzati nel nuovo articolato, ma<br />
non risulta che fosse mai stato fatto un<br />
riferimento esplicito al “Principio di<br />
Precauzione” 2 .<br />
Sinceramente riferirsi a questo Principio<br />
quando si legifera sul “danno<br />
ambientale” e sulle responsabilità degli<br />
operatori3 non pare per nulla corretto.<br />
Ritengo che, anche con tutti i richiami4 alle interpretazioni ufficiali europee su<br />
cosa debba intendersi per “Principio di<br />
Precauzione”, questo riferimento sia<br />
l’ennesimo chiodo sulla bara della<br />
ragionevolezza e sul rigore scientifico.<br />
Prima di addentrarsi nella questione<br />
ritengo sia necessario effettuare una<br />
digressione su cosa effettivamente<br />
debba intendersi per “Principio di<br />
Precauzione” 5 .<br />
In più occasioni la normativa Europea<br />
ha fatto riferimento al “Principio”,<br />
soprattutto in ambito sanitario 6 ma<br />
sfortunatamente, al momento della<br />
prima introduzione, non venne chiaramente<br />
definito che cosa dovesse intendersi<br />
con questo.<br />
Nel 2000 la Commissione Europea, su<br />
indicazione del <strong>Consiglio</strong>, sentì la necessità<br />
di chiarire che cosa si dovesse intendere<br />
con questo “Principio” e quando<br />
fosse corretto fare riferimento a questo 7 .<br />
In sintesi, “secondo la Commissione, il<br />
principio di precauzione può essere invocato<br />
quando gli effetti potenzialmente<br />
pericolosi di un fenomeno, di un prodotto<br />
o di un processo sono stati identificati<br />
tramite una valutazione scientifica e<br />
obiettiva, (…) [e] questa valutazione non<br />
consente di determinare il rischio con<br />
sufficiente certezza. <strong>Il</strong> ricorso al principio<br />
si iscrive pertanto nel quadro generale<br />
dell’analisi del rischio.<br />
La Commissione sottolinea che il princi-<br />
pio di precauzione può essere invocato<br />
solo nell’ipotesi di un rischio potenziale, e<br />
che non può in nessun caso giustificare<br />
una presa di decisione arbitraria.<br />
<strong>Il</strong> ricorso al principio di precauzione è<br />
pertanto giustificato solo quando riunisce<br />
tre condizioni, ossia: l’identificazione<br />
degli effetti potenzialmente negativi, la<br />
valutazione <strong>dei</strong> dati scientifici disponibili<br />
e l’ampiezza dell’incertezza scientifica.” 8<br />
Inoltre la Commissione Europea indica<br />
che le misure risultanti dal ricorso al<br />
principio di precauzione devono essere<br />
proporzionate e successive ad una<br />
oggettiva valutazione del rischio.<br />
Chiarito cosa, a livello europeo, si intenda<br />
per “Principio di Precauzione”, e<br />
quando sia sensato fare riferimento a<br />
questo, ritorniamo al nostro problema<br />
normativo.<br />
Pur riconoscendo che quanto affermato<br />
dalla Commissione Europea è brevemente<br />
richiamato dal testo Unico<br />
all’art. 301, comma 2 9 , l’avere associato,<br />
in una coabitazione forzata, le azioni di<br />
Prevenzione e Ripristino [in caso di<br />
danno ambientale] con gli adempimenti<br />
amministrativi da seguire in caso<br />
di evidente, o sospetta, contaminazio-<br />
1 TU: Art. 301 (Attuazione del principio di precauzione).<br />
2 Principio enunciato nel Trattato di Amsterdam (1997) nella sua modifica al Trattato di Istituzione della Comunità Europea.<br />
<strong>Il</strong> principio di precauzione è affermato, ma non definito, al comma 2 dell’art. 174 del trattato Istitutivo della CE “…[La politica ambientale Comunitaria] è fondata<br />
sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, <strong>dei</strong> danni causati all’ambiente, nonché sul principio<br />
«chi inquina paga».”<br />
3 Definiti dal TU all’art. 302, comma 4.<br />
4 TU art. 301 comma 2, comma 4 e comma 5.<br />
5 I riferimenti riportati sono tutti relativi a documenti ufficiali UE.<br />
6In particolare Art. 7 del REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti<br />
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.<br />
7Comunicazione della Commissione al <strong>Consiglio</strong> sul principio di precauzione (Com 2000/0001) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001:FIN:IT:PDF<br />
8Sicurezza <strong>dei</strong> Prodotti Alimentari - Strategia Europea in materia di Sanità: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l32042.htm<br />
9 quando il legislatore afferma, in relazione al ricorso a misure di protezione nei confronti di pericoli - anche solo potenziali - per l’ambiente, che “L’applicazione del<br />
principio (…) concerne il rischio che comunque possa essere individuato a sèguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”