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Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici

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<strong>Il</strong> <strong>Chimico</strong> <strong>Italiano</strong> • n. 2 • apr/mag/giu 2006<br />

di TOMASO MUNARI<br />

DAI CONSIGLIERI« 19<br />

Principio di precauzione: tra<br />

Cautela e Ragionevolezza.<br />

Un richiamo alla<br />

responsabilità per i tecnici<br />

Ai più addentro alle questioni<br />

ambientali non è sicuramente passata<br />

inosservata l’emanazione, pubblicazione<br />

ed entrata in vigore (con una<br />

metafora calcistica già “a tempo scaduto”)<br />

del D. Lgs. 152-2006 il nuovo “Testo<br />

Unico” sull’ambiente.<br />

Lasciando ad altra sede l’analisi di dettaglio<br />

del ponderoso documento mi<br />

preme porre l’attenzione sulla Parte<br />

Sesta del TU, quella relativa al “danno<br />

ambientale” e più precisamente il riferimento<br />

al “Principio di Precauzione” 1 .<br />

Nella normativa Italiana erano già,<br />

ovviamente, presenti molti degli aspetti<br />

organizzati nel nuovo articolato, ma<br />

non risulta che fosse mai stato fatto un<br />

riferimento esplicito al “Principio di<br />

Precauzione” 2 .<br />

Sinceramente riferirsi a questo Principio<br />

quando si legifera sul “danno<br />

ambientale” e sulle responsabilità degli<br />

operatori3 non pare per nulla corretto.<br />

Ritengo che, anche con tutti i richiami4 alle interpretazioni ufficiali europee su<br />

cosa debba intendersi per “Principio di<br />

Precauzione”, questo riferimento sia<br />

l’ennesimo chiodo sulla bara della<br />

ragionevolezza e sul rigore scientifico.<br />

Prima di addentrarsi nella questione<br />

ritengo sia necessario effettuare una<br />

digressione su cosa effettivamente<br />

debba intendersi per “Principio di<br />

Precauzione” 5 .<br />

In più occasioni la normativa Europea<br />

ha fatto riferimento al “Principio”,<br />

soprattutto in ambito sanitario 6 ma<br />

sfortunatamente, al momento della<br />

prima introduzione, non venne chiaramente<br />

definito che cosa dovesse intendersi<br />

con questo.<br />

Nel 2000 la Commissione Europea, su<br />

indicazione del <strong>Consiglio</strong>, sentì la necessità<br />

di chiarire che cosa si dovesse intendere<br />

con questo “Principio” e quando<br />

fosse corretto fare riferimento a questo 7 .<br />

In sintesi, “secondo la Commissione, il<br />

principio di precauzione può essere invocato<br />

quando gli effetti potenzialmente<br />

pericolosi di un fenomeno, di un prodotto<br />

o di un processo sono stati identificati<br />

tramite una valutazione scientifica e<br />

obiettiva, (…) [e] questa valutazione non<br />

consente di determinare il rischio con<br />

sufficiente certezza. <strong>Il</strong> ricorso al principio<br />

si iscrive pertanto nel quadro generale<br />

dell’analisi del rischio.<br />

La Commissione sottolinea che il princi-<br />

pio di precauzione può essere invocato<br />

solo nell’ipotesi di un rischio potenziale, e<br />

che non può in nessun caso giustificare<br />

una presa di decisione arbitraria.<br />

<strong>Il</strong> ricorso al principio di precauzione è<br />

pertanto giustificato solo quando riunisce<br />

tre condizioni, ossia: l’identificazione<br />

degli effetti potenzialmente negativi, la<br />

valutazione <strong>dei</strong> dati scientifici disponibili<br />

e l’ampiezza dell’incertezza scientifica.” 8<br />

Inoltre la Commissione Europea indica<br />

che le misure risultanti dal ricorso al<br />

principio di precauzione devono essere<br />

proporzionate e successive ad una<br />

oggettiva valutazione del rischio.<br />

Chiarito cosa, a livello europeo, si intenda<br />

per “Principio di Precauzione”, e<br />

quando sia sensato fare riferimento a<br />

questo, ritorniamo al nostro problema<br />

normativo.<br />

Pur riconoscendo che quanto affermato<br />

dalla Commissione Europea è brevemente<br />

richiamato dal testo Unico<br />

all’art. 301, comma 2 9 , l’avere associato,<br />

in una coabitazione forzata, le azioni di<br />

Prevenzione e Ripristino [in caso di<br />

danno ambientale] con gli adempimenti<br />

amministrativi da seguire in caso<br />

di evidente, o sospetta, contaminazio-<br />

1 TU: Art. 301 (Attuazione del principio di precauzione).<br />

2 Principio enunciato nel Trattato di Amsterdam (1997) nella sua modifica al Trattato di Istituzione della Comunità Europea.<br />

<strong>Il</strong> principio di precauzione è affermato, ma non definito, al comma 2 dell’art. 174 del trattato Istitutivo della CE “…[La politica ambientale Comunitaria] è fondata<br />

sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, <strong>dei</strong> danni causati all’ambiente, nonché sul principio<br />

«chi inquina paga».”<br />

3 Definiti dal TU all’art. 302, comma 4.<br />

4 TU art. 301 comma 2, comma 4 e comma 5.<br />

5 I riferimenti riportati sono tutti relativi a documenti ufficiali UE.<br />

6In particolare Art. 7 del REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti<br />

generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.<br />

7Comunicazione della Commissione al <strong>Consiglio</strong> sul principio di precauzione (Com 2000/0001) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001:FIN:IT:PDF<br />

8Sicurezza <strong>dei</strong> Prodotti Alimentari - Strategia Europea in materia di Sanità: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l32042.htm<br />

9 quando il legislatore afferma, in relazione al ricorso a misure di protezione nei confronti di pericoli - anche solo potenziali - per l’ambiente, che “L’applicazione del<br />

principio (…) concerne il rischio che comunque possa essere individuato a sèguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”

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