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Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici

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<strong>Il</strong> <strong>Chimico</strong> <strong>Italiano</strong> • n. 2 • apr/mag/giu 2006<br />

cialmente) uguali. Propendo per l’affermazione<br />

positiva per i seguenti motivi.<br />

Premesso che dobbiamo ritenere veritieri<br />

i dati esposti nelle tabelle delle<br />

due schede, possiamo procedere al<br />

loro confronto:<br />

1. notiamo la coincidenza del valore di<br />

11 parametri, valori talvolta espressi<br />

con tre cifre significative;<br />

2. si rileva inoltre la coincidenza del<br />

modo insolito di esprimere il valore<br />

del COD e del BOD5 in mg/grammo<br />

invece di mg/litro, come si riscontra<br />

universalmente per le soluzioni od i<br />

liquidi in generale;<br />

3. si segnala anche la coincidenza di un<br />

probabile errore analitico riguardante<br />

il COD, il BOD5 o la biodegradabilità<br />

della miscela. Infatti il rapporto COD/<br />

BOD5 (circa 6,7) è elevato e attribuibile<br />

a sostanza, o miscela di sostanze,<br />

con scarsa biodegradabilità che viene<br />

tuttavia indicata come > 90 %;<br />

4. l’ultima affermazione interessante<br />

2° CASO<br />

di SERGIO CARNINI<br />

<strong>Il</strong> secondo episodio che propongo<br />

alla vostra attenzione riguarda la<br />

vicenda occorsa ad una azienda, una<br />

tessitura e tinto-stamperia di tessuti.<br />

I fatti.<br />

L’Unità Operativa Chimica di un ex<br />

P.M.I.P esegue correttamente il prelievo<br />

di un campione di acque reflue dell’azienda<br />

da inviare all’analisi chimica di<br />

controllo, stante il riferimento della<br />

tabella C della L 319/76 (siamo nel<br />

1997). <strong>Il</strong> legale rappresentante della<br />

ditta viene a conoscenza <strong>dei</strong> risultati<br />

dell’analisi in seguito a citazione in giudizio<br />

per superamento <strong>dei</strong> limiti tabellari<br />

riguardanti il parametro Zinco.<br />

Tutto il resto è in ordine.<br />

<strong>Il</strong> Legale incaricato della difesa chiama<br />

DAL CHIMICO FORENSE« 33<br />

del CTU riguarda, infine, la considerazione<br />

secondo cui il totale delle<br />

sostanze che presentano valori coincidenti<br />

in definitiva costituiscono<br />

solo il 7% dell’intera miscela e che,<br />

quindi, il rimanente non è qualitativamente<br />

e quantitativamente determinato.<br />

Vorrei perfezionare e completare<br />

questa affermazione ricordando<br />

i valori del COD e del BOD;<br />

5. La composizione quali-quantitativa<br />

del rimanente 93% della miscela è<br />

affidata appunto ai valori del COD e<br />

BOD cioè della domanda di ossigeno<br />

chimico e di ossigeno biologico da<br />

parte della miscela. E’ sufficiente una<br />

piccola modifica strutturale o quantitativa<br />

delle molecole presenti per<br />

modificare la domanda di ossigeno<br />

chimico e biologico. Considerate le<br />

numerosissime variabili possibili, non<br />

può essere che due miscele, sia pure<br />

con minime differenze, presentino un<br />

COD ed un BOD uguali. Quindi non<br />

sappiamo quali siano le sostanze contenute<br />

nel 93 % delle due soluzioni, se<br />

il sottoscritto per valutare la situazione<br />

e redigere una perizia tecnica.<br />

I dati.<br />

Risultato non conforme:<br />

Zinco mg/l = 1,74<br />

Limite: Tab.C (L 319/76) mg/l = 1<br />

Toccato un tasto per me dolente per<br />

via di una ventennale battaglia ancora<br />

in corso su argomenti simili, preparo<br />

una perizia a mio avviso soddisfacente<br />

ed inattaccabile. Blindata, direi in<br />

gergo. La presento all’avvocato che la<br />

inoltra al Giudice titolare il quale mi<br />

comunica che le mie argomentazioni<br />

sono affascinanti ma che, purtroppo, la<br />

Giurisprudenza è di avviso contrario. Al<br />

che rispondo che qualcuno dovrà pur<br />

esse siano una sola o molteplici, ma<br />

sappiamo che esse sono uguali per<br />

struttura e per concentrazione;<br />

6. In conclusione, possiamo affermare<br />

che i due prodotti sono uguali perché<br />

è il produttore stesso che ce lo<br />

conferma con i dati pubblicati sotto<br />

la sua responsabilità.<br />

Grazie per l’attenzione e Vi consiglio di<br />

leggere il prossimo caso, qui di seguito.<br />

Mi sembra parimenti singolare.<br />

A proposito. Se avete esperienze interessanti<br />

da descrivere e discutere, od<br />

anche dubbi o perplessità da chiarire<br />

tutti insieme, “<strong>Il</strong> <strong>Chimico</strong> forense” non<br />

aspetta altro. Forza, dunque.<br />

Notizia importante. La rubrica ha in progetto<br />

di allestire <strong>dei</strong> corsi, possibilmente<br />

professionalizzanti, di Chimica Forense,<br />

coinvolgendo gli Ordini periferici<br />

e con l’aiuto di altre professionalità.<br />

Forse a Roma ed a Milano. Se siete interessati<br />

potreste sostenere il progetto<br />

inviando la vostra opinione in merito.<br />

interrompere questa catena di interpretazioni<br />

errate ed autoreferenziali.<br />

La conclusione è che il legale rappresentante<br />

dell’azienda non se la sente di<br />

andare in giudizio e patteggia, per una<br />

violazione che, a mio avviso, non aveva<br />

alcun fondamento. Finalmente, una<br />

tabella di riferimento inserita in una<br />

legge abbastanza recente mi ha dato<br />

manforte fornendomi i mezzi per promuovere<br />

la comprensione delle mie<br />

argomentazioni da parte <strong>dei</strong> non addetti<br />

ai lavori ed anche, purtroppo, di qualche<br />

collega. Mi piacerebbe confrontare<br />

la mia linea difensiva con la vostra.Vi invito<br />

ad inviarla, se volete, e sul prossimo<br />

numero pubblicheremo tutto per una<br />

possibile condivisione delle varie idee.

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