Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici
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<strong>Il</strong> <strong>Chimico</strong> <strong>Italiano</strong> • n. 2 • apr/mag/giu 2006<br />
cialmente) uguali. Propendo per l’affermazione<br />
positiva per i seguenti motivi.<br />
Premesso che dobbiamo ritenere veritieri<br />
i dati esposti nelle tabelle delle<br />
due schede, possiamo procedere al<br />
loro confronto:<br />
1. notiamo la coincidenza del valore di<br />
11 parametri, valori talvolta espressi<br />
con tre cifre significative;<br />
2. si rileva inoltre la coincidenza del<br />
modo insolito di esprimere il valore<br />
del COD e del BOD5 in mg/grammo<br />
invece di mg/litro, come si riscontra<br />
universalmente per le soluzioni od i<br />
liquidi in generale;<br />
3. si segnala anche la coincidenza di un<br />
probabile errore analitico riguardante<br />
il COD, il BOD5 o la biodegradabilità<br />
della miscela. Infatti il rapporto COD/<br />
BOD5 (circa 6,7) è elevato e attribuibile<br />
a sostanza, o miscela di sostanze,<br />
con scarsa biodegradabilità che viene<br />
tuttavia indicata come > 90 %;<br />
4. l’ultima affermazione interessante<br />
2° CASO<br />
di SERGIO CARNINI<br />
<strong>Il</strong> secondo episodio che propongo<br />
alla vostra attenzione riguarda la<br />
vicenda occorsa ad una azienda, una<br />
tessitura e tinto-stamperia di tessuti.<br />
I fatti.<br />
L’Unità Operativa Chimica di un ex<br />
P.M.I.P esegue correttamente il prelievo<br />
di un campione di acque reflue dell’azienda<br />
da inviare all’analisi chimica di<br />
controllo, stante il riferimento della<br />
tabella C della L 319/76 (siamo nel<br />
1997). <strong>Il</strong> legale rappresentante della<br />
ditta viene a conoscenza <strong>dei</strong> risultati<br />
dell’analisi in seguito a citazione in giudizio<br />
per superamento <strong>dei</strong> limiti tabellari<br />
riguardanti il parametro Zinco.<br />
Tutto il resto è in ordine.<br />
<strong>Il</strong> Legale incaricato della difesa chiama<br />
DAL CHIMICO FORENSE« 33<br />
del CTU riguarda, infine, la considerazione<br />
secondo cui il totale delle<br />
sostanze che presentano valori coincidenti<br />
in definitiva costituiscono<br />
solo il 7% dell’intera miscela e che,<br />
quindi, il rimanente non è qualitativamente<br />
e quantitativamente determinato.<br />
Vorrei perfezionare e completare<br />
questa affermazione ricordando<br />
i valori del COD e del BOD;<br />
5. La composizione quali-quantitativa<br />
del rimanente 93% della miscela è<br />
affidata appunto ai valori del COD e<br />
BOD cioè della domanda di ossigeno<br />
chimico e di ossigeno biologico da<br />
parte della miscela. E’ sufficiente una<br />
piccola modifica strutturale o quantitativa<br />
delle molecole presenti per<br />
modificare la domanda di ossigeno<br />
chimico e biologico. Considerate le<br />
numerosissime variabili possibili, non<br />
può essere che due miscele, sia pure<br />
con minime differenze, presentino un<br />
COD ed un BOD uguali. Quindi non<br />
sappiamo quali siano le sostanze contenute<br />
nel 93 % delle due soluzioni, se<br />
il sottoscritto per valutare la situazione<br />
e redigere una perizia tecnica.<br />
I dati.<br />
Risultato non conforme:<br />
Zinco mg/l = 1,74<br />
Limite: Tab.C (L 319/76) mg/l = 1<br />
Toccato un tasto per me dolente per<br />
via di una ventennale battaglia ancora<br />
in corso su argomenti simili, preparo<br />
una perizia a mio avviso soddisfacente<br />
ed inattaccabile. Blindata, direi in<br />
gergo. La presento all’avvocato che la<br />
inoltra al Giudice titolare il quale mi<br />
comunica che le mie argomentazioni<br />
sono affascinanti ma che, purtroppo, la<br />
Giurisprudenza è di avviso contrario. Al<br />
che rispondo che qualcuno dovrà pur<br />
esse siano una sola o molteplici, ma<br />
sappiamo che esse sono uguali per<br />
struttura e per concentrazione;<br />
6. In conclusione, possiamo affermare<br />
che i due prodotti sono uguali perché<br />
è il produttore stesso che ce lo<br />
conferma con i dati pubblicati sotto<br />
la sua responsabilità.<br />
Grazie per l’attenzione e Vi consiglio di<br />
leggere il prossimo caso, qui di seguito.<br />
Mi sembra parimenti singolare.<br />
A proposito. Se avete esperienze interessanti<br />
da descrivere e discutere, od<br />
anche dubbi o perplessità da chiarire<br />
tutti insieme, “<strong>Il</strong> <strong>Chimico</strong> forense” non<br />
aspetta altro. Forza, dunque.<br />
Notizia importante. La rubrica ha in progetto<br />
di allestire <strong>dei</strong> corsi, possibilmente<br />
professionalizzanti, di Chimica Forense,<br />
coinvolgendo gli Ordini periferici<br />
e con l’aiuto di altre professionalità.<br />
Forse a Roma ed a Milano. Se siete interessati<br />
potreste sostenere il progetto<br />
inviando la vostra opinione in merito.<br />
interrompere questa catena di interpretazioni<br />
errate ed autoreferenziali.<br />
La conclusione è che il legale rappresentante<br />
dell’azienda non se la sente di<br />
andare in giudizio e patteggia, per una<br />
violazione che, a mio avviso, non aveva<br />
alcun fondamento. Finalmente, una<br />
tabella di riferimento inserita in una<br />
legge abbastanza recente mi ha dato<br />
manforte fornendomi i mezzi per promuovere<br />
la comprensione delle mie<br />
argomentazioni da parte <strong>dei</strong> non addetti<br />
ai lavori ed anche, purtroppo, di qualche<br />
collega. Mi piacerebbe confrontare<br />
la mia linea difensiva con la vostra.Vi invito<br />
ad inviarla, se volete, e sul prossimo<br />
numero pubblicheremo tutto per una<br />
possibile condivisione delle varie idee.