Gennaio_Febbraio_2010 - Comune di Pietra Ligure
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Res Publica<br />
industriale, per l’allestimento <strong>di</strong> yacht e per la manutenzione,<br />
immaginando il service <strong>di</strong> tutto il Me<strong>di</strong>terraneo come un patrimonio<br />
per il paese”.<br />
80/26.10.2009 - L’acqua rappresenta fonte <strong>di</strong> vita insostituibile<br />
per gli ecosistemi dalla cui <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong>pende il futuro<br />
degli esseri viventi. Essa costituisce un bene comune pubblico,<br />
quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibile, che appartiene a tutti. Il <strong>di</strong>ritto<br />
all’acqua è un <strong>di</strong>ritto inalienabile: l’acqua non può essere<br />
proprietà <strong>di</strong> nessuno, bensì bene con<strong>di</strong>viso equamente da<br />
tutti e l’accesso alla stessa deve essere garantito a tutti come<br />
un servizio pubblico.<br />
L’accesso all’acqua, già alla luce dell’attuale nuovo quadro<br />
legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato<br />
democraticamente, secondo principi <strong>di</strong> equità, giustizia e rispetto<br />
dell’ambiente, rappresenta una causa scatenante <strong>di</strong><br />
tensione e confl itti sia a livello territoriale che nazionale ed<br />
internazionale. Alla luce dell’attuale quadro normativo regionale<br />
e soprattutto nazionale esiste il grave rischio che l’acqua<br />
si trasformi in una “mercé” in mano ai privati e come tale<br />
suscettibile <strong>di</strong> speculazioni.<br />
Per scongiurare il pericolo <strong>di</strong> cui sopra in analogia a quanto<br />
fatto da altre Amministrazioni della provincia, si procede ad<br />
una mo<strong>di</strong>fi ca del vigente Statuto Comunale me<strong>di</strong>ante l’approvazione<br />
<strong>di</strong> un apposito articolo nel quale viene <strong>di</strong>chiarato<br />
che l’acqua è un bene comune, <strong>di</strong>ritto inalienabile <strong>di</strong> ogni<br />
essere vivente e che il servizio idrico è un servizio <strong>di</strong> interesse<br />
generale privo <strong>di</strong> rilevanza economica. L’adozione <strong>di</strong> tale articolo,<br />
ed in particolare la <strong>di</strong>chiarazione che il servizio idrico è<br />
un servizio privo <strong>di</strong> rilevanza economica signifi ca sottrarlo<br />
al mercato e a qualsiasi legge, regionale o nazionale che sia,<br />
che tenti <strong>di</strong> imporre scelte mercifi catorie. Tutto ciò è consentito<br />
ai comuni dall’art. 43 del Titolo III della Costituzione.<br />
Il Consigliere Ciribì, a nome della minoranza, propone un<br />
emendamento che viene respinto dalla maggioranza. Con i<br />
soli voti della maggioranza è mo<strong>di</strong>fi cato lo statuto comunale<br />
con l’inserimento del seguente articolo:<br />
Art. 62 bis<br />
Diritto all’acqua - Defi nizione del servizio idrico integrato<br />
come servizio pubblico<br />
privo <strong>di</strong> rilevanza economica.<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong> <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong>:<br />
1. riconoscere il <strong>di</strong>ritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua<br />
come <strong>di</strong>ritto umano, universale, in<strong>di</strong>visibile, inalienabile<br />
e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;<br />
2. confermare il principio della visione pubblica del servizio<br />
idrico integrato e che tutte le acque superficiali, sotterranee,<br />
anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche<br />
e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri <strong>di</strong><br />
solidarietà;<br />
3. riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è<br />
un servizio pubblico locale, privo <strong>di</strong> rilevanza economica<br />
in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso<br />
all’acqua per tutti a pari <strong>di</strong>gnità umana a tutti i citta<strong>di</strong>ni,<br />
la cui gestione può essere anche attuata attraverso<br />
gli articoli 31 e 114 del Decreto Legislativo 267/2000”.<br />
81/26.10.2009 - Il Consiglio Comunale <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong>, preso<br />
atto che la Legge Regionale n. 39 del 2008 prevede la<br />
costituzione, nell’ambito della Regione Liguria, degli A.T.O.<br />
per lo smaltimento dei rifi uti urbani e per la gestione del<br />
patrimonio delle acque; che, tuttavia, la stessa legge, prevedendo<br />
“l’obbligatorietà” per i Comuni <strong>di</strong> aderire agli stessi<br />
A.T.O., lede gravemente il principio dell’autonomia dei Comuni<br />
stessi i quali, tutelando l’interesse prioritario delle comunità<br />
che amministrano e rappresentano, devono, invece,<br />
potersi liberamente autodeterminare nelle loro scelte amministrative,<br />
in particolare, quelle che riguar<strong>di</strong>no l’adesione o<br />
meno a nuovi enti, istituzioni, organismi le cui attività coinvolgano<br />
i beni e gli interessi delle comunità medesime amministrate.<br />
Considerato che l’acqua non può, in alcun modo, esser “ridotta”<br />
ad esser trattata come una qualsiasi merce, soggetta<br />
alle leggi del libero mercato, o comunque, a fi nalità <strong>di</strong> lucro,<br />
GAZZETTINO DI PIETRA LIGURE 14<br />
in quanto bene primario insostituibile ed essenziale per la<br />
vita umana <strong>di</strong> ogni in<strong>di</strong>viduo, ritenuto che quest’ultimo concetto<br />
sia già stato ben sviluppato ed approvato dal Consiglio<br />
Comunale <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong>, con delibera n. 10 del 27/02/2009,<br />
assodato che il “servizio idrico” <strong>di</strong> captazione dell’acqua potabile<br />
e quello della sua <strong>di</strong>stribuzione alla popolazione <strong>di</strong><br />
<strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong> sono stati, fi nora, garantiti in modo lodevole,<br />
con il generale riconoscimento positivo degli utenti e che<br />
questa ottimale gestione, consolidata negli anni, è stata sempre<br />
accompagnata da una politica <strong>di</strong> oculato contenimento<br />
tariffario e <strong>di</strong> sostanziale accettabilità delle tariffe medesime,<br />
per tutti questi motivi<br />
non ritenendo giusto e legittimo, nonché lesivo del proprio<br />
potere <strong>di</strong> autodeterminazione in quanto ente autonomo, così<br />
come riconosciuto e garantito dagli artt.114, 128 e seguenti<br />
della Costituzione della Repubblica “l’obbligo” all’adesione<br />
coattiva all’A.T.O. Al contempo, reputando e paventando che<br />
l’adesione all’A.T.O. potrebbe comportare uno sca<strong>di</strong>mento o,<br />
comunque, una <strong>di</strong>minuzione, anche solo del livello qualitativo,<br />
dei servizi idrici, fi nora ottimamente gestiti, considerando<br />
che in ogni caso, la stessa adesione all’A.T.O. comporterà un<br />
sicuro, pesante aumento delle tariffe a carico degli utenti pietresi,<br />
fi nora contenute in limiti sopportabili.<br />
DELIBERA<br />
<strong>di</strong> NON approvare la Convenzione e lo Statuto Costitutivo<br />
dell’A.T.O.;<br />
al contempo, conclama<br />
il valore dell’acqua come “BENE COMUNE”, essenziale per la<br />
vita umana <strong>di</strong> ogni in<strong>di</strong>viduo, privo <strong>di</strong> rilevanza economica e,<br />
perciò, non soggetto a “mercimonio” o scopo <strong>di</strong> lucro, elevandolo<br />
a “valore <strong>di</strong> tutelabilità e rilevanza assoluta”, inserito<br />
nello Statuto Comunale <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong>.<br />
82-89/26.10-27.11.2009 - È mo<strong>di</strong>fi cato l’articolo 55 del Regolamento<br />
<strong>di</strong> Polizia Mortuaria avente per oggetto “Modalità<br />
<strong>di</strong> concessione” (in grassetto le aggiunte:<br />
(...) In casi eccezionali e <strong>di</strong>etro consenso deliberato unanimemente<br />
dalla Giunta Comunale si può concedere la <strong>di</strong>sponibilità<br />
<strong>di</strong> un loculo anche a persona non residente in <strong>Pietra</strong><br />
<strong>Ligure</strong> ma i cui ascendenti e <strong>di</strong>scendenti <strong>di</strong>retti sono residenti<br />
nel <strong>Comune</strong> da oltre 10 anni, al coniuge <strong>di</strong> avente <strong>di</strong>ritto ai<br />
sensi del presente regolamento la cui salma sia tumulata<br />
presso il cimitero comunale; a coloro che, quantunque<br />
non nativi <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong>, vi abbiano vissuto continuativamente<br />
per almeno i primi 18 anni della loro vita; nonché<br />
a coloro i quali abbiano ricoperto per almeno 5 anni in<br />
<strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong> incarichi <strong>di</strong> tipo istituzionale, religioso e <strong>di</strong> alto<br />
contenuto etico-morale (...).<br />
b) in<strong>di</strong>pendentemente dalla con<strong>di</strong>zione familiare, <strong>di</strong> avere<br />
compiuto i 75 anni e <strong>di</strong> essere coniuge superstite <strong>di</strong><br />
persona già sepolta o che sta per essere sepolta in uno<br />
dei cimiteri comunali. In tale caso l’interessato, se lo<br />
desidera, ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere che gli sia riservato un loculo<br />
a<strong>di</strong>acente o contigua quello dove è tumulato il<br />
coniuge o convivente more uxorio, <strong>di</strong>etro versamento<br />
<strong>di</strong> un costo corrispondente alla metà della tariffa in<br />
vigore a titolo <strong>di</strong> acconto/caparra. Analoga possibilità<br />
è riconosciuta al coniuge o convivente more uxorio<br />
anche quando la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> loculi contigui o a<strong>di</strong>acenti<br />
si sia venuta a determinare successivamente alla tumulazione<br />
della persona defunta. In questo caso, previa<br />
retrocessane al <strong>Comune</strong> del loculo occupato dalla salma<br />
e traslazione della stessa nel nuovo per il cui pagamento<br />
corrisponderà l’eventuale <strong>di</strong>fferenza a conguaglio sul valore<br />
del loculo retrocesso - il coniuge o convivente superstite<br />
potrà chiedere che gli sia riservato il loculo ad esso<br />
contiguo o a<strong>di</strong>acente <strong>di</strong>etro versamento della somma in<br />
acconto/caparra pari al 50% della tariffa in vigore.<br />
Al <strong>di</strong> fuori delle ipotesi contemplate dalle lettere a) e b)<br />
del presente articolo, è ammessa, in ragione della <strong>di</strong>sponibilità<br />
<strong>di</strong> loculi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>fi cazione e nei limiti stabiliti<br />
dall’Amministrazione per tale destinazione, la concessione<br />
in vita <strong>di</strong> tre o quattro loculi contigui, denominati<br />
“Blocco <strong>di</strong> Famiglia”, destinati ad ospitare le salme dei