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Gennaio_Febbraio_2010 - Comune di Pietra Ligure

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Res Publica<br />

industriale, per l’allestimento <strong>di</strong> yacht e per la manutenzione,<br />

immaginando il service <strong>di</strong> tutto il Me<strong>di</strong>terraneo come un patrimonio<br />

per il paese”.<br />

80/26.10.2009 - L’acqua rappresenta fonte <strong>di</strong> vita insostituibile<br />

per gli ecosistemi dalla cui <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong>pende il futuro<br />

degli esseri viventi. Essa costituisce un bene comune pubblico,<br />

quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibile, che appartiene a tutti. Il <strong>di</strong>ritto<br />

all’acqua è un <strong>di</strong>ritto inalienabile: l’acqua non può essere<br />

proprietà <strong>di</strong> nessuno, bensì bene con<strong>di</strong>viso equamente da<br />

tutti e l’accesso alla stessa deve essere garantito a tutti come<br />

un servizio pubblico.<br />

L’accesso all’acqua, già alla luce dell’attuale nuovo quadro<br />

legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato<br />

democraticamente, secondo principi <strong>di</strong> equità, giustizia e rispetto<br />

dell’ambiente, rappresenta una causa scatenante <strong>di</strong><br />

tensione e confl itti sia a livello territoriale che nazionale ed<br />

internazionale. Alla luce dell’attuale quadro normativo regionale<br />

e soprattutto nazionale esiste il grave rischio che l’acqua<br />

si trasformi in una “mercé” in mano ai privati e come tale<br />

suscettibile <strong>di</strong> speculazioni.<br />

Per scongiurare il pericolo <strong>di</strong> cui sopra in analogia a quanto<br />

fatto da altre Amministrazioni della provincia, si procede ad<br />

una mo<strong>di</strong>fi ca del vigente Statuto Comunale me<strong>di</strong>ante l’approvazione<br />

<strong>di</strong> un apposito articolo nel quale viene <strong>di</strong>chiarato<br />

che l’acqua è un bene comune, <strong>di</strong>ritto inalienabile <strong>di</strong> ogni<br />

essere vivente e che il servizio idrico è un servizio <strong>di</strong> interesse<br />

generale privo <strong>di</strong> rilevanza economica. L’adozione <strong>di</strong> tale articolo,<br />

ed in particolare la <strong>di</strong>chiarazione che il servizio idrico è<br />

un servizio privo <strong>di</strong> rilevanza economica signifi ca sottrarlo<br />

al mercato e a qualsiasi legge, regionale o nazionale che sia,<br />

che tenti <strong>di</strong> imporre scelte mercifi catorie. Tutto ciò è consentito<br />

ai comuni dall’art. 43 del Titolo III della Costituzione.<br />

Il Consigliere Ciribì, a nome della minoranza, propone un<br />

emendamento che viene respinto dalla maggioranza. Con i<br />

soli voti della maggioranza è mo<strong>di</strong>fi cato lo statuto comunale<br />

con l’inserimento del seguente articolo:<br />

Art. 62 bis<br />

Diritto all’acqua - Defi nizione del servizio idrico integrato<br />

come servizio pubblico<br />

privo <strong>di</strong> rilevanza economica.<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong> <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong>:<br />

1. riconoscere il <strong>di</strong>ritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua<br />

come <strong>di</strong>ritto umano, universale, in<strong>di</strong>visibile, inalienabile<br />

e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;<br />

2. confermare il principio della visione pubblica del servizio<br />

idrico integrato e che tutte le acque superficiali, sotterranee,<br />

anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche<br />

e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri <strong>di</strong><br />

solidarietà;<br />

3. riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è<br />

un servizio pubblico locale, privo <strong>di</strong> rilevanza economica<br />

in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso<br />

all’acqua per tutti a pari <strong>di</strong>gnità umana a tutti i citta<strong>di</strong>ni,<br />

la cui gestione può essere anche attuata attraverso<br />

gli articoli 31 e 114 del Decreto Legislativo 267/2000”.<br />

81/26.10.2009 - Il Consiglio Comunale <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong>, preso<br />

atto che la Legge Regionale n. 39 del 2008 prevede la<br />

costituzione, nell’ambito della Regione Liguria, degli A.T.O.<br />

per lo smaltimento dei rifi uti urbani e per la gestione del<br />

patrimonio delle acque; che, tuttavia, la stessa legge, prevedendo<br />

“l’obbligatorietà” per i Comuni <strong>di</strong> aderire agli stessi<br />

A.T.O., lede gravemente il principio dell’autonomia dei Comuni<br />

stessi i quali, tutelando l’interesse prioritario delle comunità<br />

che amministrano e rappresentano, devono, invece,<br />

potersi liberamente autodeterminare nelle loro scelte amministrative,<br />

in particolare, quelle che riguar<strong>di</strong>no l’adesione o<br />

meno a nuovi enti, istituzioni, organismi le cui attività coinvolgano<br />

i beni e gli interessi delle comunità medesime amministrate.<br />

Considerato che l’acqua non può, in alcun modo, esser “ridotta”<br />

ad esser trattata come una qualsiasi merce, soggetta<br />

alle leggi del libero mercato, o comunque, a fi nalità <strong>di</strong> lucro,<br />

GAZZETTINO DI PIETRA LIGURE 14<br />

in quanto bene primario insostituibile ed essenziale per la<br />

vita umana <strong>di</strong> ogni in<strong>di</strong>viduo, ritenuto che quest’ultimo concetto<br />

sia già stato ben sviluppato ed approvato dal Consiglio<br />

Comunale <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong>, con delibera n. 10 del 27/02/2009,<br />

assodato che il “servizio idrico” <strong>di</strong> captazione dell’acqua potabile<br />

e quello della sua <strong>di</strong>stribuzione alla popolazione <strong>di</strong><br />

<strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong> sono stati, fi nora, garantiti in modo lodevole,<br />

con il generale riconoscimento positivo degli utenti e che<br />

questa ottimale gestione, consolidata negli anni, è stata sempre<br />

accompagnata da una politica <strong>di</strong> oculato contenimento<br />

tariffario e <strong>di</strong> sostanziale accettabilità delle tariffe medesime,<br />

per tutti questi motivi<br />

non ritenendo giusto e legittimo, nonché lesivo del proprio<br />

potere <strong>di</strong> autodeterminazione in quanto ente autonomo, così<br />

come riconosciuto e garantito dagli artt.114, 128 e seguenti<br />

della Costituzione della Repubblica “l’obbligo” all’adesione<br />

coattiva all’A.T.O. Al contempo, reputando e paventando che<br />

l’adesione all’A.T.O. potrebbe comportare uno sca<strong>di</strong>mento o,<br />

comunque, una <strong>di</strong>minuzione, anche solo del livello qualitativo,<br />

dei servizi idrici, fi nora ottimamente gestiti, considerando<br />

che in ogni caso, la stessa adesione all’A.T.O. comporterà un<br />

sicuro, pesante aumento delle tariffe a carico degli utenti pietresi,<br />

fi nora contenute in limiti sopportabili.<br />

DELIBERA<br />

<strong>di</strong> NON approvare la Convenzione e lo Statuto Costitutivo<br />

dell’A.T.O.;<br />

al contempo, conclama<br />

il valore dell’acqua come “BENE COMUNE”, essenziale per la<br />

vita umana <strong>di</strong> ogni in<strong>di</strong>viduo, privo <strong>di</strong> rilevanza economica e,<br />

perciò, non soggetto a “mercimonio” o scopo <strong>di</strong> lucro, elevandolo<br />

a “valore <strong>di</strong> tutelabilità e rilevanza assoluta”, inserito<br />

nello Statuto Comunale <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong>.<br />

82-89/26.10-27.11.2009 - È mo<strong>di</strong>fi cato l’articolo 55 del Regolamento<br />

<strong>di</strong> Polizia Mortuaria avente per oggetto “Modalità<br />

<strong>di</strong> concessione” (in grassetto le aggiunte:<br />

(...) In casi eccezionali e <strong>di</strong>etro consenso deliberato unanimemente<br />

dalla Giunta Comunale si può concedere la <strong>di</strong>sponibilità<br />

<strong>di</strong> un loculo anche a persona non residente in <strong>Pietra</strong><br />

<strong>Ligure</strong> ma i cui ascendenti e <strong>di</strong>scendenti <strong>di</strong>retti sono residenti<br />

nel <strong>Comune</strong> da oltre 10 anni, al coniuge <strong>di</strong> avente <strong>di</strong>ritto ai<br />

sensi del presente regolamento la cui salma sia tumulata<br />

presso il cimitero comunale; a coloro che, quantunque<br />

non nativi <strong>di</strong> <strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong>, vi abbiano vissuto continuativamente<br />

per almeno i primi 18 anni della loro vita; nonché<br />

a coloro i quali abbiano ricoperto per almeno 5 anni in<br />

<strong>Pietra</strong> <strong>Ligure</strong> incarichi <strong>di</strong> tipo istituzionale, religioso e <strong>di</strong> alto<br />

contenuto etico-morale (...).<br />

b) in<strong>di</strong>pendentemente dalla con<strong>di</strong>zione familiare, <strong>di</strong> avere<br />

compiuto i 75 anni e <strong>di</strong> essere coniuge superstite <strong>di</strong><br />

persona già sepolta o che sta per essere sepolta in uno<br />

dei cimiteri comunali. In tale caso l’interessato, se lo<br />

desidera, ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere che gli sia riservato un loculo<br />

a<strong>di</strong>acente o contigua quello dove è tumulato il<br />

coniuge o convivente more uxorio, <strong>di</strong>etro versamento<br />

<strong>di</strong> un costo corrispondente alla metà della tariffa in<br />

vigore a titolo <strong>di</strong> acconto/caparra. Analoga possibilità<br />

è riconosciuta al coniuge o convivente more uxorio<br />

anche quando la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> loculi contigui o a<strong>di</strong>acenti<br />

si sia venuta a determinare successivamente alla tumulazione<br />

della persona defunta. In questo caso, previa<br />

retrocessane al <strong>Comune</strong> del loculo occupato dalla salma<br />

e traslazione della stessa nel nuovo per il cui pagamento<br />

corrisponderà l’eventuale <strong>di</strong>fferenza a conguaglio sul valore<br />

del loculo retrocesso - il coniuge o convivente superstite<br />

potrà chiedere che gli sia riservato il loculo ad esso<br />

contiguo o a<strong>di</strong>acente <strong>di</strong>etro versamento della somma in<br />

acconto/caparra pari al 50% della tariffa in vigore.<br />

Al <strong>di</strong> fuori delle ipotesi contemplate dalle lettere a) e b)<br />

del presente articolo, è ammessa, in ragione della <strong>di</strong>sponibilità<br />

<strong>di</strong> loculi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>fi cazione e nei limiti stabiliti<br />

dall’Amministrazione per tale destinazione, la concessione<br />

in vita <strong>di</strong> tre o quattro loculi contigui, denominati<br />

“Blocco <strong>di</strong> Famiglia”, destinati ad ospitare le salme dei

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