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con le cosche del reggino, ed in tale ottica la libertà di azione e di movimento degli ZAVETTIERI,<br />

compromessa durante le fasi della faida, risultava di fondamentale importanza, dal momento che tale<br />

sodalizio mafioso, alla luce dei vincoli di parentela e derivanti da antiche alleanze, avrebbe garantito<br />

fedeltà del locale di Roghudi al comparto della Jonica. La faida ebbe termine nel 1998 su preciso<br />

imput del MORABITO Giuseppe alias Tiradritto all’epoca dei fatti latitante, dal quel momento in poi<br />

non si registrarono più omicidi di mafia.<br />

Il processo per la faida di Roghudi - che fu celebrato presso la I sezione della Corte d’Assise di<br />

Reggio Calabria - si concluse in data 22.04.2002 con la condanna di esponenti del clan ZAVETTIERI<br />

e PANGALLO MAESANO FAVASULI, per associazione mafiosa ed omicidi, tuttavia per alcuni fatti<br />

di sangue non si raggiunse una sufficiente rilevanza probatoria ed alcuni di questi a tutt’oggi<br />

risultano privi di colpevoli; ciò nonostante rimane la consapevolezza investigativa che tutti gli omicidi<br />

avvenuti nel comprensorio di Roghudi e Roccaforte del Greco, o che comunque hanno interessato<br />

personaggi appartenenti ai due schieramenti criminali anzidetti, abbiano un’unica matrice, ovvero la<br />

faida che, come si vedrà appresso, è ormai diventata una realtà processuale, ragion per cui anche se<br />

alcuni delitti sono rimasti irrisolti dal punto di vista processuale, è assolutamente giustificato ricondurre<br />

storicamente tali fatti alla guerra di mafia in discorso.<br />

La Corte di Assise emetteva le seguenti condanne :<br />

• ZAVETTIERI Annunziato, ZAVETTIERI Sebastiano e ZAVETTIERI Salvatore ergastolo;<br />

• IOFRIDA Leone Luigi anni 8 di reclusione ;<br />

• STELITANO Mario Giuseppe anni 8 di reclusione ;<br />

• ROMEO Antonio detto Bistecca anni 9 di reclusione;<br />

• STELITANO Domenico anni 8 di reclusione ;<br />

• MAEASANO Fortunato, MAESANO Caterina ergastolo;<br />

• PANGALLO Antonio detto u Chiumbino e VERNO Pietro alle pena di anni 9.<br />

Fin qui quanto emerge da atti processuali suggellati dalla sentenza dlla Corte di Assise<br />

di Reggio Calabria del 22\4\02, atti coperti da autorita’ di giudicato<br />

Prosegue il P.M.:<br />

GENESI E SVILUPPO DELLE INDAGINI

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