COMUNE DI DOLIANOVA
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3) Sulle superfici interne delle parti opache delle pareti non si debbono verificare<br />
condensazioni permanenti e - nei locali di soggiorno degli alloggi – neppure<br />
temporanee.<br />
4) L’impianto di riscaldamento deve essere progettato per assicurare all’interno dei locali<br />
abitabili e dei servizi (esclusi i ripostigli) una temperatura uniforme dell’aria di 20° C,<br />
anche con una temperatura esterna di 2° C.<br />
5) Negli ambienti nei quali si prevede la permanenza fissa di persone, quando siano<br />
serviti da impianti di condizionamento o d’aerazione, oppure dotati di aeratori o canne<br />
di aerazione, il ricambio d’aria minimo è pari a 0,3 vol/h.<br />
<strong>DI</strong> ADOTTARE variante normativa all’art. 120 del Regolamento Edilizio, sostituendo<br />
integralmente i commi 2 e 4 con i seguenti ed aggiungendo, dopo il comma 4, il<br />
comma 5, nel testo che segue:<br />
2) Si debbono in ogni caso rispettare i livelli massimi di rumorosità fissati dalle leggi<br />
vigenti e in particolare dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale, approvato<br />
definitivamente con delibera di C.C. n. 3 del 19.02.2007 e pubblicato sul BURAS<br />
n. 31, parte terza, del 19.10.2007.<br />
4) Le relazioni acustiche previsionali, alla luce della zonizzazione acustica comunale,<br />
dovranno riportare la zona in cui ricade l’edificio in progetto, il valore limite di<br />
emissione e/o di immissione e la dimostrazione della verifica del rispetto di tale<br />
limite.<br />
5) All’atto della conclusione dei lavori dovrà essere presentata, esclusivamente da<br />
parte di un tecnico abilitato iscritto nello speciale albo istituito presso<br />
l’Assessorato Regionale Tutela Ambiente, la relazione acustica definitiva.<br />
<strong>DI</strong> ADOTTARE variante normativa all’art. 127 del Regolamento Edilizio, sostituendo<br />
integralmente i commi 1 e 3 con i seguenti e cassando i commi 4 e 5:<br />
1) La progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici<br />
sono regolati dal D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., dalla L. 10/91 in quanto<br />
applicabile e dai decreti ministeriali che ne attuano le disposizioni.<br />
3) Le acque meteoriche raccolte nei lotti di pertinenza degli edifici nel centro urbano<br />
e negli agglomerati civili e industriali non debbono essere immesse nei collettori<br />
della fogna nera; l’A.C. può autorizzare, qualora lo ritenga opportuno, la loro<br />
immissione diretta nella fogna bianca.<br />
I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale debbono essere immesse<br />
esclusivamente nei collettori di fognatura nera e non possono essere recapitate alla<br />
fogna bianca o lasciate scorrere in superficie.<br />
<strong>DI</strong> DARE ATTO, per esclusive esigenze di organicità e chiarezza, che a seguito della<br />
presente modifica, i testi integrali degli articoli delle Norme di Attuazione e del<br />
Regolamento Edilizio modificati ed integrati risultano essere quelli riportati nel<br />
documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.<br />
<strong>DI</strong> DARE ATTO che la presente variante seguirà l’iter previsto dall’art. 20 della L.R. 22<br />
dicembre 1989, n. 45.<br />
DELIBERA <strong>DI</strong> CONSIGLIO n.48 del 22-10-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong><br />
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