12.06.2013 Views

COMUNE DI DOLIANOVA

COMUNE DI DOLIANOVA

COMUNE DI DOLIANOVA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3) Sulle superfici interne delle parti opache delle pareti non si debbono verificare<br />

condensazioni permanenti e - nei locali di soggiorno degli alloggi – neppure<br />

temporanee.<br />

4) L’impianto di riscaldamento deve essere progettato per assicurare all’interno dei locali<br />

abitabili e dei servizi (esclusi i ripostigli) una temperatura uniforme dell’aria di 20° C,<br />

anche con una temperatura esterna di 2° C.<br />

5) Negli ambienti nei quali si prevede la permanenza fissa di persone, quando siano<br />

serviti da impianti di condizionamento o d’aerazione, oppure dotati di aeratori o canne<br />

di aerazione, il ricambio d’aria minimo è pari a 0,3 vol/h.<br />

<strong>DI</strong> ADOTTARE variante normativa all’art. 120 del Regolamento Edilizio, sostituendo<br />

integralmente i commi 2 e 4 con i seguenti ed aggiungendo, dopo il comma 4, il<br />

comma 5, nel testo che segue:<br />

2) Si debbono in ogni caso rispettare i livelli massimi di rumorosità fissati dalle leggi<br />

vigenti e in particolare dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale, approvato<br />

definitivamente con delibera di C.C. n. 3 del 19.02.2007 e pubblicato sul BURAS<br />

n. 31, parte terza, del 19.10.2007.<br />

4) Le relazioni acustiche previsionali, alla luce della zonizzazione acustica comunale,<br />

dovranno riportare la zona in cui ricade l’edificio in progetto, il valore limite di<br />

emissione e/o di immissione e la dimostrazione della verifica del rispetto di tale<br />

limite.<br />

5) All’atto della conclusione dei lavori dovrà essere presentata, esclusivamente da<br />

parte di un tecnico abilitato iscritto nello speciale albo istituito presso<br />

l’Assessorato Regionale Tutela Ambiente, la relazione acustica definitiva.<br />

<strong>DI</strong> ADOTTARE variante normativa all’art. 127 del Regolamento Edilizio, sostituendo<br />

integralmente i commi 1 e 3 con i seguenti e cassando i commi 4 e 5:<br />

1) La progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici<br />

sono regolati dal D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., dalla L. 10/91 in quanto<br />

applicabile e dai decreti ministeriali che ne attuano le disposizioni.<br />

3) Le acque meteoriche raccolte nei lotti di pertinenza degli edifici nel centro urbano<br />

e negli agglomerati civili e industriali non debbono essere immesse nei collettori<br />

della fogna nera; l’A.C. può autorizzare, qualora lo ritenga opportuno, la loro<br />

immissione diretta nella fogna bianca.<br />

I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale debbono essere immesse<br />

esclusivamente nei collettori di fognatura nera e non possono essere recapitate alla<br />

fogna bianca o lasciate scorrere in superficie.<br />

<strong>DI</strong> DARE ATTO, per esclusive esigenze di organicità e chiarezza, che a seguito della<br />

presente modifica, i testi integrali degli articoli delle Norme di Attuazione e del<br />

Regolamento Edilizio modificati ed integrati risultano essere quelli riportati nel<br />

documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.<br />

<strong>DI</strong> DARE ATTO che la presente variante seguirà l’iter previsto dall’art. 20 della L.R. 22<br />

dicembre 1989, n. 45.<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> CONSIGLIO n.48 del 22-10-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong><br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!