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PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE - Comune di Seregno

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<strong>PIANO</strong> <strong>PROGRAMMATICO</strong> <strong>CIMITERIALE</strong> DI SEREGNO (MI) Regolamento Comunale <strong>di</strong> Polizia Mortuaria 5<br />

ART. 18 AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI<br />

Presso il cimitero principale è istituita una sala <strong>di</strong> autopsia, avente le caratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo 66<br />

D.P.R. 285/1990, per l’esecuzione delle autopsie or<strong>di</strong>nate dall’autorità giu<strong>di</strong>ziaria e per gli accertamenti<br />

<strong>di</strong>sposti dall’autorità sanitaria relativi a salme <strong>di</strong> persone decedute, nell’ambito del territorio comunale,<br />

al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> strutture sanitarie.<br />

Il cimitero principale è altresì dotato <strong>di</strong> celle frigorifere per la conservazione delle salme a <strong>di</strong>sposizione<br />

dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria. Qualora alle suddette celle frigorifere vengano avviate salme <strong>di</strong> persone<br />

decedute in altri comuni appartenenti alla medesima ASL <strong>di</strong> Desio, tali comuni sono tenuti al rimborso<br />

delle spese.<br />

Per le autopsie sono da osservare le norme <strong>di</strong> cui al precedente articolo 15.<br />

I trattamenti per l’imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e vengono<br />

eseguiti dopo il periodo <strong>di</strong> osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.<br />

Il me<strong>di</strong>co incaricato dell’operazione deve in<strong>di</strong>care in apposita <strong>di</strong>chiarazione il proce<strong>di</strong>mento che intende<br />

seguire ed il luogo e l’ora in cui sarà effettuata.<br />

Il me<strong>di</strong>co curante ed il me<strong>di</strong>co necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto<br />

<strong>di</strong> morte causata da reato.<br />

Il trattamento antiputrefattivo, <strong>di</strong> cui all’articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è eseguito da<br />

personale tecnico del competente servizio dell’ASL, dopo che sia trascorso il periodo <strong>di</strong> osservazione.<br />

L'imbalsamazione delle salme portatrici <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività deve essere eseguita in ogni caso osservando<br />

le prescrizioni <strong>di</strong> cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.<br />

CAPO IV<br />

FERETRI<br />

ART. 19 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO<br />

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio<br />

1998 n. 10 per defunti <strong>di</strong> altre fe<strong>di</strong> religiose (inumazione della salma avvolta unicamente in lenzuolo <strong>di</strong><br />

cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche <strong>di</strong> cui al<br />

successivo articolo 21.<br />

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza<br />

del parto o in conseguenza imme<strong>di</strong>ata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.<br />

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente <strong>di</strong> tessuti naturali, o<br />

decentemente avvolta in lenzuola.<br />

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-<strong>di</strong>ffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della<br />

sanità, la salma, trascorso il periodo <strong>di</strong> osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli<br />

indumenti <strong>di</strong> cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto <strong>di</strong> soluzione <strong>di</strong>sinfettante.<br />

Se la salma risulta portatrice <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie<br />

<strong>di</strong>sposizioni protettive allo scopo <strong>di</strong> evitare la contaminazione ambientale.<br />

ART. 20 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI<br />

La chiusura del feretro deve essere fatta alla presenza del necroforo comunale. Egli deve accertare:<br />

a) l'identità della salma, previo riconoscimento <strong>di</strong> due idonei testimoni;<br />

b) che sia stato rilasciato il permesso <strong>di</strong> seppellimento e, ove richiesto, il decreto <strong>di</strong><br />

autorizzazione al trasporto della salma;<br />

c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 21 e rispondano ai<br />

requisiti necessari in relazione al tipo <strong>di</strong> sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.<br />

Restano ferme le competenze <strong>di</strong> vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al<br />

competente servizio <strong>di</strong> igiene pubblica della ASL.<br />

Per le casse <strong>di</strong> zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dagli addetti delle <strong>di</strong>tte <strong>di</strong> Onoranze Funebri,<br />

con l’impiego degli speciali apparecchi saldatori.<br />

Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti dai necrofori i sigilli d’ufficio <strong>di</strong><br />

ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie<br />

autorizzazioni.<br />

Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori devono risultare da apposito verbale, che<br />

deve essere allegato al permesso <strong>di</strong> seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma.<br />

Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve<br />

_____________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seregno</strong> - Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP.

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