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i requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie - Hospital ...

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Premessa<br />

Il DPR 14/01/1997 è l’ultimo atto, in ordine di tempo, di una legislazione nazionale volta a<br />

riordinare la normativa tecnica del settore ospedaliero.<br />

Nel 1939 con il D.C.G. del 20 luglio “Approvazione <strong>delle</strong> istruzioni <strong>per</strong> le costruzioni edilizie” fu<br />

promulgata la prima legge nazionale nel settore e vennero individuati, <strong>per</strong> la prima volta, gli<br />

standards da applicarsi nella costruzione degli edifici ospedalieri. E’ necessario arrivare al 1986<br />

con il D.P.C.M. del 27 giugno “Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa<br />

<strong>delle</strong> regioni in materia di <strong>requisiti</strong> <strong>delle</strong> case di cura private” <strong>per</strong> vedere ridefiniti alcuni di<br />

questi standards ma riferiti al privato. L’anno successivo alcune regioni legiferarono sulla<br />

materia fra cui la regione Lazio con la L.R. n°64 del 31/12/1987 “Norme <strong>per</strong> l’autorizzazione, la<br />

vigilanza e le convenzioni con le case di cura private” che precisa ulteriormente alcune<br />

specifiche, molte <strong>delle</strong> quali tuttavia sono mutuate dal D.P.C.M. dell’anno prima.<br />

L’importanza dell’attuale DPR 14/01/1997 [1] che è un atto di indirizzo e coordinamento rivolto<br />

alle Regioni e alle Provincie autonome, risiede nella necessità di fissare <strong>requisiti</strong> minimi validi in<br />

tutto il territorio nazionale e <strong>per</strong> tutte le Strutture Pubbliche e Private.<br />

Per lo Stato vige infatti la necessità di tutelare i cittadini in egual misura e in qualunque<br />

regione essi si trovino, svolgendo l’indispensabile funzione di coordinamento e indicando i<br />

<strong>requisiti</strong> minimi a cui le regioni devono attenersi <strong>per</strong> legiferare in merito alla autorizzazione e<br />

all’accreditamento <strong>delle</strong> Strutture Sanitarie.<br />

Prima della approvazione definitiva del DPR 14/1/1997 è circolato fra gli addetti ai lavori una<br />

bozza di DPR molto dettagliata soprattutto <strong>per</strong> i <strong>requisiti</strong> strutturali ed architettonici <strong>delle</strong><br />

<strong>strutture</strong> ospedaliere che indicava parecchi parametri dimensionali; detto documento sarà<br />

citato nel seguito di questa relazione come “bozza DPR”.<br />

Invece a seguito del DPR 14/01/1997 molte regioni hanno legiferato sui <strong>requisiti</strong> minimi<br />

necessari <strong>per</strong> accedere all’autorizzazione e/o all’accreditamento come la tab.1 mostra.<br />

Tuttavia occorre considerare che in Europa sta progressivamente cambiando l’orientamento<br />

normativo verso i <strong>requisiti</strong> tecnici e di sicurezza <strong>delle</strong> o<strong>per</strong>e. Infatti all’obbligo senza condizioni<br />

ed eccezioni, di qualche anno fa, di adottare le prescrizioni tecniche indicate dalle norme e dai<br />

regolamenti, sta entrando una nuova prassi quale modalità ordinaria <strong>per</strong> rispondere ai <strong>requisiti</strong><br />

essenziali di sicurezza e di efficienza: la valutazione del rischio e <strong>delle</strong> esigenze del processo e<br />

l’adozione di tutte quelle soluzioni tecniche che la comunità scientifica (detto anche stato<br />

dell’arte) indica come idonea nella fattispecie. Ciò nonostante a livello <strong>delle</strong> caratteristiche<br />

tecniche che i manufatti devono avere, le prescrizioni <strong>delle</strong> norme tecniche costituiscono senza<br />

dubbio un autorevole riferimento e spesso una prescrizione di rispetto della regola d’arte ma<br />

comunque senza il carattere di obbligatorietà.<br />

ar-0207.doc 3

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