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i requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie - Hospital ...

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L’obbligatorietà è invece relativa ai “<strong>requisiti</strong> essenziali” che coerentemente all’evoluzione<br />

normativa in atto non possono che essere dichiarazioni di principio quali ad esempio “essere<br />

correlate alla tipologia e al volume <strong>delle</strong> attività erogate” espressione tipica <strong>delle</strong> Normativa<br />

nazionale spesso ripresa da quelle regionali nell’Accreditamento <strong>delle</strong> <strong>strutture</strong> <strong>sanitarie</strong>,<br />

oppure “essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo<br />

stato clinico e la sicurezza dei pazienti” della direttiva europea sui dispositivi medici, tanto <strong>per</strong><br />

citarne solo due. Questo nuovo scenario cambia l’atteggiamento sia del Progettista che del<br />

Gestore in quanto queste due categorie professionali non sono più chiamate al rispetto<br />

pedissequo di prescrizioni tecniche ma all’analisi del “processo” di cui il manufatto è parte<br />

integrante, e a garantire, nei modi che lo stato dell’arte prevede, la sicurezza, l’efficacia e<br />

l’efficienza del manufatto.<br />

I due protagonisti a cui si fa riferimento sono da una parte il Progettista che deve ideare il<br />

manufatto che soddisfa predefinite esigenze funzionali e di sicurezza risolvendo tutti i problemi<br />

costruttivi, di manutenzione, di gestione e di futuro smaltimento e dall’altra parte il Gestore<br />

che deve valutare: il processo che intende svolgere con il manufatto e indicare le condizioni<br />

specifiche, i livelli di sicurezza richiesti, gli esiti attesi, ecc.<br />

Per rendersi conto <strong>delle</strong> conseguenze di quanto sopra accennato si consideri, a titolo di<br />

esempio, la purezza dell’aria in sala o<strong>per</strong>atoria, che dipende sia dall’impianto di<br />

condizionamento, di responsabilità del Progettista, ma anche e a volte prevalentemente dai<br />

comportamenti degli o<strong>per</strong>atori se non addirittura dalla vestizione dei medesimi, che dipendono<br />

dal Gestore. Oppure si consideri l’annoso dilemma della separazione dei flussi fra materiali<br />

sporchi e puliti, in passato risolto senza possibili eccezioni con il corridoio separato dello sporco<br />

e del pulito, mentre oggi la normativa sull’accreditamento prevede anche una soluzione<br />

organizzativa come ad esempio il confezionamento dei materiali.<br />

A ulteriore conferma del ruolo attivo, indispensabile, e non delegabile del Gestore nell’indicare<br />

le specifiche funzionali dei manufatti si consideri la recente norma tecnica sugli impianti<br />

elettrici nei locali ad uso medico CEI 64-8 che recita: “la classificazione dei locali ad uso medico<br />

e l’individuazione della zona paziente [a cui corrisponde una specifica tipologia di impianto<br />

elettrico n.d.r.] devono essere fatte dal <strong>per</strong>sonale medico [non del progettista! n.d.r.] o in<br />

accordo con l’organizzazione sanitaria”.<br />

In conclusione vorremmo sottolineare come forse più che parlare di norme cogenti sarebbe<br />

opportuno parlare di norme guida. Ma <strong>per</strong> fare questo è necessario che soprattutto gli enti<br />

tutori aumentino la sensibilità nel valutare le cosiddette norme equivalenti.<br />

Un esempio <strong>per</strong> tutti. Se un progettista in “scienza e coscienza” ritiene che l’altezza di alcuni<br />

locali degli ospedali possano seguire la normativa degli uffici e cioè <strong>per</strong> i corridoi 2,40 m e <strong>per</strong> i<br />

locali 2,70 m di altezza, non deve essere censurato dalla ASL, che rifacendosi ad un decreto<br />

ormai datato, gli impone <strong>per</strong> tutti gli ambienti di lavoro 3,00 m di altezza!<br />

ar-0207.doc 4

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