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Vademecum pensioni 2006.pdf - Comitato 1° Maggio

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che indica la parte della retribuzione che si trasforma in pensione per ciascuna unità<br />

di anzianità contributiva (anno, mese o settimana) e AC è l’anzianità contributiva<br />

complessiva utile. In alcuni casi A è una costante. In altri casi, dove l’aliquota di<br />

trasformazione cresce con progressione non costante al crescere dell’anzianità contributiva,<br />

per determinare il valore che, nella formula, è chiuso tra parentesi, è necessario<br />

ricorrere ad una tabella (vedi pag. 57).<br />

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO<br />

E’ quello che assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore; in<br />

base a questo sistema, introdotto dalla legge n. 335/95, la pensione è direttamente<br />

commisurata all’importo dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa.<br />

Sono interessate dal calcolo contributivo le <strong>pensioni</strong> dei lavoratori che<br />

hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 o che optano per il nuovo sistema,<br />

nonché le quote di pensione per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere<br />

meno di 18 anni di contributi.<br />

Gli elementi del calcolo contributivo sono:<br />

• il montante contributivo, che è la somma di tutti i contributi computati e rivalutati<br />

annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura<br />

dei contributi si determina anno per anno, applicando l’aliquota di computo alla<br />

retribuzione o al reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno; l’importo<br />

risultante si “accantona” e si rivaluta l’anno seguente, assieme agli “accantonamenti”<br />

degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione. L’aliquota di<br />

computo è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33%, per i lavoratori autonomi<br />

al 20% mentre, per i lavoratori indipendenti iscritti all’apposita gestione separata<br />

dell’Inps, al 19,70%, gradualmente destinata a salire fino al 20%. Per i<br />

lavoratori iscritti alla gestione separata, ma titolari di pensione o di altra posizione<br />

di previdenza obbligatoria, l’aliquota di computo è rispettivamente il<br />

15% e il 10%. Il tasso di capitalizzazione è pari alla media mobile quinquennale<br />

dell’indice di incremento della ricchezza nazionale (Pil nominale);<br />

• il coefficiente di trasformazione, che, applicato al montante, consente di ottenere<br />

l’importo annuo della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell’età<br />

del soggetto che richiede la pensione: esprimendolo in percentuale, si va dal<br />

4,72% con 57 anni al 6,136% con 65.<br />

La formula del calcolo contributivo, che è uguale per tutti i Fondi o Gestioni<br />

<strong>pensioni</strong>stici, è la seguente:<br />

P = M x C<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

dove P sta per pensione annua, M per montante contributivo e C per coefficiente<br />

di trasformazione. 45

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