14.06.2013 Views

Vademecum pensioni 2006.pdf - Comitato 1° Maggio

Vademecum pensioni 2006.pdf - Comitato 1° Maggio

Vademecum pensioni 2006.pdf - Comitato 1° Maggio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil<br />

Via dei Frentani, 4/a Via Castelfidardo, 47 Via Po, 162<br />

00185 Roma 00185 Roma 00198 Roma<br />

tel. 06/44481.1 tel. 06/44881.1 tel. 06/852591<br />

e-mail: spi.webmaster@cgil.it e-mail: posta@fnp.cisl.it e-mail: segreteria@uilpensionati.it<br />

A cura dei dipartimenti previdenza delle Organizzazioni sindacali dei sindacati della Cgil, della Cisl e della Uil<br />

Grafica e impaginazione: MEDIAGRAPHICS<br />

Stampa: Litografia Colitti & figli - Roma<br />

Finito di stampare nel mese di marzo 2006


Indice<br />

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11<br />

PARTE PRIMA: I NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI<br />

Le novità della legge finanziaria per il 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 15<br />

Le novità del “Decreto fiscale” collegato alla legge finanziaria per il 2006 . . . ” 25<br />

I decreti attuativi delle deleghe contenute nella Legge 243/2004<br />

sul sistema <strong>pensioni</strong>stico italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 27<br />

PARTE SECONDA: SCHEDE DI APPROFONDIMENTO<br />

Gli arretrati di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 37<br />

Prepensionamento – cumulo con i reddti da lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 39<br />

<strong>Maggio</strong>razione – ex combattenti: perequazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”<br />

L’INPDAP subentra alle amministrazioni pubbliche nella liquidazione<br />

40<br />

delle <strong>pensioni</strong> ai dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 41<br />

PARTE TERZA: TABELLE E PRONTUARI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA<br />

C come CALCOLO<br />

I due sistemi di calcolo delle <strong>pensioni</strong><br />

Il sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 44<br />

Il sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 45<br />

Il periodo transitorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 48<br />

Modifiche agli elementi della formula di calcolo di pensione e quote corrispondenti . . . ” 50<br />

Gli elementi della formula di calcolo della pensione con il sistema retributivo,<br />

quota per quota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 50<br />

Elementi per il calcolo delle <strong>pensioni</strong><br />

Aliquota di trasformazione retribuzione/pensione<br />

- per anni di servizio alla data del pensionamento<br />

Lavoratori iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . . . . . . . . . . . . ” 63<br />

Dipendenti civili dello Stato con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . . . . ” 67


- per anni e mesi di servizio alla data del pensionamento<br />

Dipendenti civili dello Stato che avevano già 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . pag. 68<br />

- per frazioni di anno<br />

Dipendenti civili dello Stato con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . . . . ” 69<br />

Lavoratori iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . . . . . . . . . . . . ” 69<br />

Trasformazione montante/pensione nel sistema contributivo<br />

- aliquote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 69<br />

- divisori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 70<br />

Limite massimo di retribuzione imponibile nel sistema contributivo. . . . . . . . . . . . . . . . ” 70<br />

Limite massimo di reddito pensionabile per artigiani e commercianti<br />

nel sistema retributivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 71<br />

Coefficienti di capitalizzazione del montante contributivo – Pensioni o quote<br />

calcolate con il sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 71<br />

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni / redditi pensionabili – Pensioni<br />

o quote con decorrenza 2006 calcolate con il sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 72<br />

Fasce di retribuzione pensionabile (tetto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 74<br />

Aliquote contributive IVS 1956 - 2005 e fattore di riduzione dell’anzianità<br />

contributiva in caso di opzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 76<br />

C come CONTRIBUTI<br />

Contributi obbligatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 80<br />

Iscritti alla gestione speciale INPS coltivatori diretti, coloni e mezzadri . . . . . . . . . . . . . ” 81<br />

Iscritti alla gestione speciale INPS artigiani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 81<br />

Iscritti alla gestione speciale INPS esercenti attività commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 82<br />

Iscritti alla gestione separata INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati . . . . . . . . ” 84<br />

Limite minimo di retribuzione imponibile per il versamento<br />

dei contributi previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 86<br />

Contributi volontari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 88<br />

Contributi figurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 90<br />

Contributi da riscatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 92<br />

La totalizzazione dei periodi assicurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 94<br />

Il limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 96<br />

<strong>Maggio</strong>razioni dell’anzianità contributiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 97


C come CUMULO<br />

Il cumulo delle <strong>pensioni</strong> con i redditi da lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102<br />

Diagrammi per la determinazione della disciplina di cumulo applicabile<br />

trattamenti di invalidità – lavoro dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 116<br />

trattamenti di invalidità – lavoro autonomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 117<br />

pensione di anzianità – lavoro dipendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 118<br />

pensione di anzianità – lavoro autonomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 120<br />

Il cumulo di più indennità integrative speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 122<br />

F come FAMIGLIA<br />

Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 128<br />

Limiti di reddito individuale mensile per il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 129<br />

Tasso d’inflazione programmato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 130<br />

Limiti di reddito familiare annuale per la corresponsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 131<br />

Assegno al nucleo familiare<br />

Quadro riepilogativo delle tabelle ANF per tipologia e situazione familiare . . . . . . . . . . . . . ” 137<br />

Tabelle degli importi mensili<br />

tab. 11: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non<br />

siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 138<br />

tab. 12: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore<br />

(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 140<br />

tab. 13: nuclei orfanili composti solo da minori non inabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 142<br />

tab. 14: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore<br />

(in cui sia presente almeno un componente inabile). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 144<br />

tab. 15: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore<br />

(in cui sia presente almeno componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 146<br />

tab. 16: nuclei orfanili composti da almeno un minore<br />

(in cui sia presente almeno un componente inabile). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 148<br />

tab. 17: nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e<br />

con almeno un figlio maggiorenne inabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 150


tab. 18: nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno<br />

un figlio maggiorenne inabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 152<br />

tab. 19: nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 154<br />

tab. 20 A: nuclei con entrambi i coniugi e senza figli<br />

(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). . . . . . . . . . . . . . . ” 156<br />

tab. 20 B: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,<br />

separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli<br />

(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). . . . . . . . . . . . . . . ” 158<br />

tab. 21 A: nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi<br />

i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote<br />

(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 160<br />

tab. 21 B: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,<br />

separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli<br />

e con almeno un fratello, sorella o nipote<br />

(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 162<br />

tab. 21 C: nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi<br />

e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno<br />

un coniuge inabile e nessun altro componente inabile). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 164<br />

tab. 21 D: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,<br />

separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli<br />

e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) . . . ” 166<br />

G come GESTIONI<br />

Le gestioni previdenziali italiane<br />

Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 168<br />

Fondi contrattuali di previdenza complementare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 173<br />

I come INTERESSI<br />

Gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria del credito . . . . . . . . . . ” 176<br />

I come IRPEF<br />

L’imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 177<br />

Calcolo dell’imposta mensile sulla pensione<br />

Determinazione della base imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 180


Determinazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 181<br />

Determinazione dell’imposta sulla 13 mensilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 181<br />

Calcolo dell’imposta annua sulla pensione<br />

Determinazione della base imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 182<br />

Determinazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 183<br />

Azzeramento e riduzione d’imposta per titolari di solo reddito da pensione. . . . . . . . . . ” 183<br />

Prontuario per l’applicazione delle norme di salvaguardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 183<br />

Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 184<br />

Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 187<br />

Importo aggiuntivo delle <strong>pensioni</strong> al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 190<br />

P come PENSIONI<br />

Pensione di vecchiaia<br />

Nel regime retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 191<br />

Tabella per l’individuazione dei requisiti nel periodo transitorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 192<br />

Schema per la ricerca del requisito contributivo ridotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 193<br />

Nel regime contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 194<br />

Pensione di anzianità<br />

I requisiti per il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 195<br />

Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico – regime retributivo . . . . . . . . . . . ” 198<br />

Lavoratori autonomi – regime retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 199<br />

Tutti i lavoratori – regime contributivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 200<br />

Le decorrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 201<br />

Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico – tutti i regimi . . . . . . . . . . . . . . . ” 201<br />

Lavoratori autonomi – tutti i regimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 202<br />

Trattamenti di invalidità di natura previdenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 203<br />

Limite di reddito per il diritto all’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità . . . . ” 206<br />

Limite di reddito oltre il quale la pensione di invalidità viene sospesa . . . . . . . . . . . . . . ” 206<br />

Riduzione dell’importo dell’assegno di invalidità in presenza di altri redditi . . . . . . . . . ” 207


Il supplemento di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 208<br />

La pensione supplementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 209<br />

Le <strong>pensioni</strong> ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 210<br />

Riduzione dell’importo della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi . . . . . . . . ” 214<br />

L’integrazione al trattamento minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 215<br />

Importo della pensione integrata al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 215<br />

Limiti di reddito per il diritto all’integrazione al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 218<br />

Fasce di reddito coniugale per l’integrazione al minimo ex L 385/2000 . . . . . . . . . . . . ” 220<br />

La maggiorazione sociale della pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 222<br />

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale della pensione . . . . . . . . . . . . ” 224<br />

Importo pensione con maggiorazione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 225<br />

La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 226<br />

Importo di pensione al minimo con maggiorazione<br />

- decorrenza fra aprile 1968 e gennaio 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 228<br />

- decorrenza precedente il mese di aprile 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 229<br />

Le <strong>pensioni</strong> di guerra<br />

Trattamenti tabellari ai pensionati di guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 230<br />

Pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 241<br />

Importo della pensione sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 246<br />

Importo della pensione sociale con aumento della pensione sociale (APS) . . . . . . . . . . . ” 246<br />

Limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 247<br />

Calcolo dell’importo mensile della pensione sociale in base al reddito posseduto . . . . . . ” 248<br />

Limiti di reddito per il diritto all’aumento della pensione sociale (APS) . . . . . . . . . . . . . ” 250<br />

Calcolo dell’importo mensile dell’aumento della pensione sociale (APS)<br />

in base al reddito posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 251


Assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 255<br />

Importo dell’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 259<br />

Importo dell’assegno sociale con maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . . . ” 259<br />

Limiti di reddito per il diritto all’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 260<br />

Calcolo dell’importo mensile dell’assegno sociale in base al reddito posseduto. . . . . . . . ” 261<br />

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . . . ” 263<br />

Calcolo dell’importo mensile della maggiorazione dell’assegno sociale (MAS)<br />

in base al reddito posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 264<br />

Le prestazioni economiche in favore dei disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 269<br />

Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 271<br />

I diversi trattamenti economici previsti per i disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 271<br />

I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili . . . . . . . . . . . . . . . . ” 272<br />

Pensione di inabilità (invalidi) - pensione non reversibile (ciechi parziali,<br />

ciechi assoluti ricoverati, sordomuti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 274<br />

Pensione non riversibile per i ciechi assoluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 277<br />

Assegno mensile di assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 280<br />

Indennità di frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 283<br />

Assegno a vita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 284<br />

<strong>Maggio</strong>razione della pensione o dell’assegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 286<br />

Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 288<br />

Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 293<br />

Aumento dell’importo del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età . . . . . . . . . ” 299<br />

Aumento della pensione sociale (APS) e maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . ” 305<br />

Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età. . . . . . . . . . . . . . ” 314<br />

Incremento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 323<br />

Indennità di accompagnamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 330<br />

Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 331<br />

Indennità speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 332<br />

Indennità di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 333<br />

La pensione sociale opzionale (assegni vitalizi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 334


La perequazione delle <strong>pensioni</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 335<br />

Le aliquote di aumento delle <strong>pensioni</strong> dal 1992 ad oggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 339<br />

Perequazione automatica delle <strong>pensioni</strong> di importo superiore al triplo<br />

del trattamento minimo INPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 340<br />

Indennità Integrativa Speciale corrisposta in maniera separata sulle <strong>pensioni</strong> INPDAP<br />

- <strong>pensioni</strong> con decorrenza precedente al luglio 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 341<br />

- <strong>pensioni</strong> con decorrenza da luglio 1988 in poi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 342<br />

Le prestazioni collegate a limiti di reddito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 343<br />

Le prestazioni collegate a limiti di reddito (rilevanze). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 346<br />

Redditi influenti sulle prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 374<br />

Redditi influenti per rilevanza e componenti il nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 382<br />

S come SIGLE E CODICI<br />

Le sedi dell’INPS per codice numerico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 384<br />

Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l’INPS . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 385<br />

Le <strong>pensioni</strong> erogate dall’INPS per codice e sigla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 388<br />

Le sedi regionali delle Organizzazioni sindacali dei pensionati<br />

SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 394<br />

Indice alfabetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 397<br />

In terza di copertina: prospetto riassuntivo degli importi e dei limiti di reddito 2006


Presentazione<br />

Il “<strong>Vademecum</strong>” sulle <strong>pensioni</strong>, realizzato congiuntamente dalle<br />

Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil,<br />

giunge quest’anno alla sua nona edizione e si conferma come uno strumento<br />

utile per orientarsi in una materia così complessa qual è la legislazione<br />

italiana in materia previdenziale e assistenziale, testimoniando anche<br />

la validità di un’iniziativa unitaria ormai quasi decennale.<br />

Il volume offre infatti, grazie all’impegno degli esperti Spi, Fnp, Uilp, un<br />

quadro sintetico, ma preciso e aggiornato, di tutti gli argomenti fondamentali<br />

della previdenza e può essere un efficace aiuto per chi deve conoscere<br />

la materia nel dettaglio e fornire risposte e consulenze.<br />

Ripercorrendo le edizioni degli anni passati, inoltre, è possibile tracciare<br />

uno scenario esauriente dei mutamenti avvenuti nella legislazione italiana<br />

in questo campo.<br />

Come ormai consueto, il <strong>Vademecum</strong> viene presentato pure su supporto<br />

informatico, così da renderne ancora più agevole l’uso e la consultazione.<br />

Anche la struttura del volume ripropone uno schema già collaudato, con<br />

una prima parte dedicata ai nuovi provvedimenti legislativi, una seconda<br />

parte dedicata alle schede di approfondimento e una terza parte più strettamente<br />

operativa comprendente tabelle e note esplicative.<br />

Tra le novità normative, il <strong>Vademecum</strong> analizza in particolare i decreti<br />

attuativi della legge delega sulle <strong>pensioni</strong> e la legge finanziaria 2006 per<br />

quelle disposizioni che interessano più da vicino i lavoratori e i pensionati.<br />

Si tratta di provvedimenti sui quali le Organizzazioni sindacali dei pensionati<br />

della Cgil, della Cisl e della Uil hanno espresso molte riserve.<br />

Per quanto riguarda la legge delega sulle <strong>pensioni</strong>, i sindacati hanno in<br />

primo luogo criticato il fatto che il Governo, senza alcuna verifica dei risultati<br />

conseguiti dalla legge 335 (come previsto dalla stessa norma) e senza<br />

alcun reale confronto con le parti sociali, abbia sostenuto la necessità di<br />

intervenire sul sistema <strong>pensioni</strong>stico per ragioni di compatibilità finanziaria.<br />

Critiche inoltre sono state espresse relativamente alla farraginosità delle<br />

procedure e ad alcune evidenti iniquità introdotte.<br />

Anche più negative le valutazioni sulla legge finanziaria, considerata 11


12<br />

Presentazione<br />

inutile, dannosa e incapace sia di produrre sviluppo sia di migliorare le condizioni<br />

di vita delle fasce più deboli della popolazione, tra cui sono numerosi<br />

gli anziani.<br />

Spi, Fnp e Uilp, in occasione della formulazione della legge finanziaria<br />

avevano chiesto che venissero accolte alcune precise rivendicazioni:<br />

- recupero del potere d’acquisto delle <strong>pensioni</strong>, fortemente eroso negli<br />

ultimi anni, e protezione nel tempo del loro valore;<br />

- estensione dell’aumento a 516 euro al mese a tutti coloro che ancora<br />

ricevono una pensione di importo inferiore;<br />

- nuove misure a sostegno di quanti hanno redditi così bassi da non poter<br />

usufruire di detrazioni fiscali (i cosiddetti incapienti);<br />

- modifica dell’attuale sistema di tassazione ed eliminazione della discriminazione<br />

che oggi penalizza i pensionati per quanto riguarda l’area<br />

non tax (oggi pari a 7.000 euro per i pensionati e a 7.500 euro per i<br />

lavoratori dipendenti);<br />

- abolizione del nuovo sistema di tassazione degli arretrati, che penalizza<br />

i pensionati che ricevono con ritardo quanto dovuto;<br />

- istituzione di un Fondo nazionale per la tutela delle persone non autosufficienti<br />

e realizzazione di una rete di servizi e sostegni radicata nel<br />

territorio.<br />

Nessuna di queste richieste è stata accolta.<br />

Queste rivendicazioni restano tuttavia al centro dell’azione unitaria dei<br />

tre sindacati confederali dei pensionati, consapevoli del progressivo peggioramento<br />

delle condizioni di vita di milioni di anziani e della necessità di<br />

urgenti misure in grado di porvi riparo.<br />

Le segreterie nazionali<br />

SPI FNP UILP


PARTE PRIMA<br />

I nuovi<br />

provvedimenti<br />

legislativi


I nuovi provvedimenti legislativi<br />

Le novità della legge finanziaria<br />

per il 2006<br />

La legge n. 266 del 23 dicembre 2005, recante “Disposizioni per la formazione<br />

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria per il 2006), è<br />

composta di un solo articolo con 612 commi. Il testo è stato pubblicato 3 volte:<br />

dopo la prima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2005, il testo<br />

è stato ripubblicato il 13 gennaio 2006. In questa occasione, ogni comma è stato<br />

corredato di un titolo redazionale che permette di individuarne l’argomento. Con<br />

la seconda ripubblicazione, il 27 gennaio, sono state aggiunte le consuete note contenenti<br />

il testo degli altri provvedimenti richiamati o modificati dalla legge attuale.<br />

Di seguito, riportiamo una selezione dei commi dell’articolo unico della legge<br />

finanziaria che possono interessare lavoratori e pensionati, con una breve spiegazione.<br />

LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006)<br />

articolo 1, commi:<br />

52, riduzione indennità parlamentari: Le indennità mensili spettanti ai membri<br />

del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro<br />

ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre<br />

1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica<br />

anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in<br />

Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384;<br />

53, riduzione trattamento economico sottosegretari: è altresì ridotto del<br />

10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi<br />

dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212;<br />

54, riduzione trattamento economico membri eletti Regioni ed Enti<br />

locali: per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in<br />

riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data<br />

del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:<br />

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle<br />

regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali,<br />

comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi<br />

e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;<br />

15


16<br />

Le novità<br />

della<br />

legge finanziaria<br />

per il 2006<br />

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,<br />

comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;<br />

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali<br />

dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;<br />

55, limite ai futuri incrementi trattamenti economici: a decorrere dalla<br />

data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti<br />

di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del<br />

30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53;<br />

56, riduzione trattamento economico consulenze: le somme riguardanti<br />

indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti<br />

per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo<br />

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,<br />

sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti<br />

alla data del 30 settembre 2005;<br />

57, limite ai futuri incrementi compensi consulenze: a decorrere dalla data<br />

di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica<br />

amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza<br />

che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale<br />

dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi<br />

del medesimo comma 56;<br />

58, riduzione indennità organi collegiali: le somme riguardanti indennità,<br />

compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai<br />

componenti di organi d’indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione<br />

e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni<br />

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive<br />

modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente<br />

ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre<br />

2005;<br />

59, limite ai futuri incrementi delle indennità: a decorrere dalla data di<br />

entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti<br />

di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30<br />

settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58;<br />

60, riduzione indennità Ministero economia: le disposizioni di riduzione<br />

della spesa di cui ai comma 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed<br />

ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque<br />

denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti<br />

delle citate strutture. A decorrere dal <strong>1°</strong> gennaio 2006 l’indennità di carica<br />

spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della<br />

Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può<br />

essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente<br />

comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;


61, relazione Ministero economia: le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo<br />

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive<br />

modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30<br />

novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da<br />

52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari;<br />

62, riduzione compensi agli organi di autogoverno della Magistratura:<br />

i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria,<br />

amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia<br />

amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale<br />

dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’<br />

importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento<br />

retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del<br />

Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi<br />

regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana,<br />

dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria<br />

è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente<br />

assegnato nell’esercizio 2005;<br />

63, destinazione dei risparmi dovuti alla riduzione dei compensi: a<br />

decorrere dal <strong>1°</strong> gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti<br />

dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali<br />

economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella<br />

propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale<br />

per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre<br />

1997, n. 449;<br />

107, esonero versamento contributi (anno 2005) della quota a carico<br />

dei datori di lavoro delle imprese di autotrasporto per lavoratori dipendenti<br />

(qualifica autisti livello 3° e 4°): relativamente all’anno 2005, alle<br />

imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello<br />

3° e 3° super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali<br />

ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel<br />

limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20,<br />

determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,<br />

di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel<br />

limite di spesa di 120 milioni di euro;<br />

I nuovi<br />

provvedimenti<br />

legislativi<br />

117-124, agevolazioni fiscali alle imprese: con questi commi sono prorogati<br />

ancora per il 2006 numerosi interventi di agevolazione fiscale destinati agli<br />

imprenditori agricoli, marittimi, della pesca, ai lavoratori frontalieri e ai cittadini<br />

per interventi a salvaguardia dei boschi o per ristrutturazione edilizia (41%), già<br />

prorogate con continuità da tutte le leggi finanziarie intervenute successivamente<br />

alle disposizioni originarie. In particolare, è prorogata fino alla dichiarazione dei<br />

redditi del 2007, relativa al reddito 2006, la possibilità di optare per le disposizio- 17


18<br />

Le novità<br />

della<br />

legge finanziaria<br />

per il 2006<br />

ni in materia di Irpef in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004,<br />

se più favorevoli di quelle vigenti;<br />

137, soglia di detassazione: crediti o debiti d’imposta che dalla dichiarazione<br />

dei redditi risultino d’importo inferiore a 12 euro, con riferimento alla singola<br />

imposta o addizionale, non verranno rimborsati né esatti, neanche se la dichiarazione<br />

è effettuata con modello 730. Inoltre, in questi casi i soggetti professionali<br />

che prestano assistenza fiscale (CAF) o i sostituti d’imposta che presentino comunque<br />

la dichiarazione non otterranno il relativo compenso dallo Stato, nonostante il<br />

fatto che per verificare che il debito o credito superi i 12 euro la dichiarazione bisogna<br />

prima elaborarla. Questa disposizione ha effetto dal <strong>1°</strong> gennaio 2006 in poi,<br />

quindi anche per le dichiarazioni relative ai redditi percepiti nel 2005;<br />

151, differimento norme fiscali: le speciali norme che determinano il limite<br />

massimo imponibile previdenziale per i dipendenti di autorità indipendenti (antitrust,<br />

privacy, ecc), che sarebbero dovute entrare in vigore il <strong>1°</strong> gennaio 2000,<br />

entrano in vigore il 15 gennaio 2006, data entro la quale dovrebbe essere adottato<br />

il relativo decreto ministeriale;<br />

165 e 277, proroga blocco addizionali Irpef: è confermato per tutto il 2006<br />

il divieto di aumentare le addizionali Irpef (ora IRE) per gli Enti locali abilitati, con<br />

la sola eccezione delle Regioni che abbiano necessità di coprire un disavanzo di<br />

spesa sanitaria. Anzi, a questo proposito, in altra parte della legge finanziaria, al<br />

comma 277, è stabilito che l’aliquota dell’addizionale regionale Irpef (oltre alle<br />

maggiorazioni Irap) venga applicata nella misura massima con riferimento all’anno<br />

di imposta 2006 qualora il commissario straordinario non adotti i provvedimenti<br />

necessari per ripianare il disavanzo entro il 31 maggio 2006;<br />

210-211, equo indennizzo: la base di calcolo per la determinazione dell’equo<br />

indennizzo è costituita dal solo stipendio tabellare spettante alla data della domanda,<br />

senza considerare le altre voci retributive, anche se a carattere fisso e continuativo.<br />

La prima parte della disposizione attuale riproduce il testo dell’art. 22,<br />

comma 27, della legge 724/94, legge finanziaria per il 1995, con il quale la base<br />

di calcolo dell’equo indennizzo era stata già limitata al solo stipendio tabellare<br />

vigente alla data di presentazione della domanda: tuttavia, allora, lo stipendio<br />

tabellare non comprendeva – come invece comprende oggi – l’importo della IIS,<br />

che vi è stata conglobata nel 2003. Il testo attuale, quindi, suona come una conferma<br />

della inclusione della IIS nella base di calcolo dell’equo indennizzo. La seconda<br />

parte, invece, costituisce una specificazione del tutto nuova, mirante ad escludere<br />

voci retributive che alcune categorie di dipendenti pubblici hanno considerato<br />

comprese nella base di calcolo fino ad oggi. Infatti, non essendo di interpretazione<br />

autentica, tale norma ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge che la<br />

contiene: ad ogni buon conto, viene stabilito che tale disposizione non si applica<br />

neanche agli indennizzi richiesti con domanda presentata entro il 31 dicembre<br />

2005 ma liquidati in data successiva;


219-221, causa di servizio: con la modifica di più provvedimenti del 1957 e<br />

del 1962, le amministrazioni pubbliche vengono sollevate dall’onere per le spese<br />

di cura necessarie a seguito di infermità dipendenti da causa di servizio, comprese<br />

le spese per ricoveri in istituti sanitari e per protesi (salvo che il danno all’integrità<br />

fisica si sia prodotto nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale),<br />

e vengono abrogate tutte le disposizioni contrattuali che pongono spese di<br />

cura a carico dell’amministrazione. A differenza che nel caso delle disposizioni sull’equo<br />

indennizzo, questa ha effetto anche nei confronti di soggetti che hanno conseguito<br />

in passato infermità dipendenti da causa di servizio;<br />

226, passaggi di carriera dipendenti Stato: l’importo dell’assegno ad personam<br />

non riassorbibile, nei casi di passaggio di carriera dei dipendenti dello Stato<br />

in cui si determini la necessità di corrisponderlo, deve essere calcolato sulla base<br />

del solo trattamento fisso e continuativo, escludendo la retribuzione di risultato e<br />

le voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o<br />

obiettivi;<br />

259-262, personale Pubblica Sicurezza: una serie di norme tese ad “incrementare<br />

la funzionalità della Amministrazione della pubblica sicurezza anche<br />

attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di<br />

Stato”, tra le quali la concessione del trattamento di quiescenza spettante ai prefetti<br />

ai dirigenti generali di livello B, quello spettante ai dirigenti di livello B ai dirigenti<br />

generali con quattro anni di qualifica e la promozione a dirigente generale ai<br />

dirigenti superiori con almeno 5 anni di qualifica all’atto del pensionamento;<br />

263-266, trasferimenti pubblici agli Enti previdenziali: le consuete disposizioni<br />

per trasferimenti economici dovuti dallo Stato agli Enti previdenziali in base<br />

all’art. 37 della legge 88/89;<br />

267, soppressione trasferimento all’Enpals: viene soppresso il contributo<br />

dello Stato all’Enpals istituito nel 1996 per assicurarne la correntezza delle prestazioni;<br />

268, contributi volontari miniere siciliane: la base di calcolo dei contributi<br />

volontari versati dalle imprese a partecipazione pubblica che gestivano miniere di<br />

zolfo e sali potassici in Sicilia a favore dei loro ex dipendenti in base alla legge<br />

regionale 42/1975 è costituita dall’importo dell’indennità mensile corrisposta dalla<br />

Regione autonoma siciliana in fase di chiusura delle attività estrattive. Trattandosi<br />

di norma di interpretazione autentica, questa disposizione si tradurrà nella riliquidazione<br />

delle <strong>pensioni</strong> percepite dagli ex dipendenti delle aziende del settore sali<br />

potassici, i cui versamenti volontari – e quindi la retribuzione pensionabile – erano<br />

stati calcolati su base minore. I dipendenti delle aziende solfifere avevano avuto il<br />

calcolo corretto fin dall’inizio;<br />

I nuovi<br />

provvedimenti<br />

legislativi<br />

269-271, compensazioni alle imprese: le imprese che conferiranno a forme<br />

di previdenza complementare il TFR maturando per i propri dipendenti, avranno,<br />

in cambio, forme agevolate di credito, per le quali verrà costituito apposito Fondo, 19


20<br />

Le novità<br />

della<br />

legge finanziaria<br />

per il 2006<br />

e la fiscalizzazione di parte degli oneri sociali, a partire da quello per l’assegno al<br />

nucleo familiare, indennità di maternità e disoccupazione. Queste disposizioni<br />

erano state già inserite nel provvedimento fiscale collegato alla finanziaria 2006,<br />

DL 203/2005, convertito in legge 248/2005, con decorrenza <strong>1°</strong> gennaio 2006.<br />

Ora, a causa dello slittamento dell’entrata in vigore della riforma della previdenza<br />

complementare, ne viene spostata la decorrenza al <strong>1°</strong> gennaio 2008 e conseguentemente<br />

ne viene rideterminato onere finanziario e stanziamento;<br />

274, riconferma disposizioni intesa Stato – Regioni nell’ambito del<br />

settore sanitario: nell’ ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto<br />

degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,<br />

restano fermi:<br />

- gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa<br />

Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario,<br />

a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli<br />

ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a<br />

prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende<br />

sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione<br />

di decadenza dei rispettivi direttori generali;<br />

- l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174,<br />

della legge 30 dicembre 2004, n. 311;<br />

279, erogazione da parte dello stato di 2.000 milioni di euro (anno<br />

2006) al servizio sanitario nazionale a titolo di regolazione debitoria<br />

per gli anni 2002, 2003 e 2004: lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo<br />

4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, concorre al ripiano dei<br />

disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal<br />

fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di<br />

euro per l’anno 2006. L’ erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è<br />

subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del<br />

residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni;<br />

300, gestione separata parasubordinati: i titolari dei contratti di formazione<br />

specialistica (ex assistenti medici con contratti di formazione lavoro) sono iscritti<br />

alla gestione separata parasubordinati dell’INPS;<br />

306, agevolazioni IVA: con l’abrogazione dell’art. 1, comma 467, della legge<br />

311/2004, hanno termine le agevolazioni in materia di IVA stabilite, come esenzione<br />

o riduzione di imposta, per le prestazioni di formazione o di cura rese da<br />

cooperative sociali;<br />

330-334, assegno di natalità: un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato<br />

o adottato nel 2005 e nel 2006 (nel 2006 si esclude il primo figlio). L’assegno


viene erogato dall’ufficio postale di pertinenza dei genitori, che saranno avvisati<br />

dal Ministero dell’economia entro il mese successivo alla nascita o adozione (entro<br />

il 15 gennaio 2006 per gli eventi 2005). L’assegno è a carico di un Fondo istituito<br />

presso il Ministero dell’economia, con dotazione di 1.140 milioni di euro destinati<br />

alla realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà<br />

per lo sviluppo socio-economico;<br />

335, detraibilità retta asilo nido: limitatamente al periodo d’imposta 2005,<br />

la retta relativa alla frequenza di asili nido costituisce onere detraibile per il 19%<br />

del suo importo . Con circolare del 13 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha precisato<br />

che:<br />

- “è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi<br />

asilo nido, sia privato che pubblico”;<br />

- i fanciulli per i quali compete la detrazione sono “quelli che sono ammessi e<br />

frequentano l’asilo nido”, la cui età, quindi, dipende dallo specifico regolamento<br />

della struttura denominata “asilo nido”;<br />

- la quota da detrarre va calcolata sul totale delle somme erogate tra il <strong>1°</strong> gennaio<br />

e il 31 dicembre 2005, indipendentemente dall’anno scolastico cui si riferiscono;<br />

- la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all’onere da ciascuno<br />

effettivamente sostenuto, cosa che risulta dall’intestazione del documento<br />

di spesa o da apposita annotazione su di essa;<br />

336, mutui agevolati prima casa: istituzione di un fondo per la concessione di<br />

garanzia di ultima istanza per la contrazione di mutui legati alla prima casa da<br />

parte di soggetti di età non superiore a 35 anni, con reddito inferiore a 40.000<br />

euro annui e con contratto di lavoro a tempo determinato o atipico;<br />

337-340, cinque per mille per attività sociali: destinazione del 5 per mille<br />

dell’Irpef (in aggiunta e non in sostituzione all’attuale 8 per mille) a favore di soggetti<br />

ammessi al riparto del gettito sulla base di un apposito DPCM. Le finalità cui<br />

è destinata la quota del 5 per mille sono le attività sociali svolte dal Comune di residenza,<br />

il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, il finanziamento<br />

della ricerca sanitaria e il sostegno delle associazioni di volontariato, delle ONLUS,<br />

delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni operanti<br />

nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria; dell’assistenza sanitaria; della<br />

beneficenza; dell’istruzione; della formazione; dello sport dilettantistico; della tutela,<br />

promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; della tutela<br />

e valorizzazione della natura e dell’ambiente; della promozione della cultura e<br />

dell’arte; della tutela dei diritti civili; della ricerca scientifica di particolare interesse<br />

sociale;<br />

I nuovi<br />

provvedimenti<br />

legislativi<br />

343-345, fondo indennizzo vittime di frodi finanziarie: istituito un fondo<br />

per indennizzare le vittime di frodi finanziarie e i detentori di titoli argentini; 21


22<br />

Le novità<br />

della<br />

legge finanziaria<br />

per il 2006<br />

346, cessione del quinto di pensione: con l’art. 13 bis del DL 35/2005, convertito<br />

nella legge 80/2005, è stata introdotta una deroga al principio dell’intangibilità<br />

della pensione nel caso in cui si tratti di prestiti contratti dal pensionato con<br />

banche e intermediari finanziari. Questa deroga viene inserita nel DPR 180/50,<br />

che regola in generale pignorabilità e cedibilità di stipendi e <strong>pensioni</strong>. Ora la pensione<br />

è cedibile fino ad un quinto del suo ammontare. La cessione del quinto da<br />

parte di persone in età, come i pensionati, va accompagnata da un’assicurazione<br />

sulla vita che intervenga in caso di premorienza. Il nuovo assetto del DPR 180/50<br />

viene ora ulteriormente modificato: si stabilisce che la cessione della quota di pensione<br />

abbia effetto solo dalla data di comunicazione all’ente <strong>pensioni</strong>stico erogatore<br />

(con l’eccezione delle <strong>pensioni</strong> erogate da amministrazioni pubbliche, come gli<br />

Enti previdenziali, per le quali si segue un’altra procedura) e si introduce l’intangibilità<br />

di una quota pari al trattamento minimo;<br />

347, estensione Fondo credito Inpdap ai pensionati: si demanda all’emanazione<br />

di un decreto, entro il 15 marzo 2006, la fissazione delle condizioni per<br />

l’estensione ai pensionati, titolari di prestazioni a carico dell’Inpdap e di altri Enti<br />

che erogano <strong>pensioni</strong> ad ex dipendenti pubblici, della possibilità di accesso al fondo<br />

credito dell’Istituto. Attualmente l’accesso al credito agevolato Inpdap, riservato ai<br />

dipendenti pubblici in servizio, è condizionato al versamento di un contributo obbligatorio;<br />

361, esonero aliquota contributiva Cuaf: riduzione di un punto dell’aliquota<br />

contributiva complessiva a carico dei datori di lavoro a favore della Gestione<br />

dell’Inps per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, comprendente le<br />

assicurazioni malattia, maternità, disoccupazione, TBC, integrazione guadagni,<br />

fondo di garanzia per il TFR e l’assegno al nucleo familiare, sul quale graverà prioritariamente<br />

la riduzione; in caso di in capienza, la riduzione investirà, nell’ordine,<br />

anche le aliquote per maternità e disoccupazione e le altre, escludendo comunque<br />

il Fondo di garanzia TFR (perché l’esonero, in questo caso, deve essere limitato alle<br />

imprese che devolvano il TFR a forme di previdenza contrattuale dal <strong>1°</strong> gennaio<br />

2008 in poi e limitatamente ai lavoratori interessati);<br />

364, taglio dell’intervento annuo da parte della finanza pubblica per<br />

premi assicurativi dovuti all’INAIL dalla gestione “agricoltura”: la misura<br />

dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del<br />

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo<br />

rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole<br />

gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul<br />

lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi,<br />

in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle<br />

gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica;<br />

374, automatismo iscrizione artigiani e commercianti all’INPS: con questo<br />

comma, dal <strong>1°</strong> gennaio 2006 la domanda di iscrizione alla Camera di<br />

Commercio e agli elenchi anagrafici di categoria da parte di artigiani e commer-


cianti ha effetto anche ai fini dell’iscrizione all’Ente previdenziale e li esonera dalla<br />

relativa domanda. Entro il 2007 gli Enti previdenziali devono allineare i propri<br />

archivi alle risultanze del registro delle imprese;<br />

375, tariffe elettriche agevolate ai soggetti disagiati: entro il 31 marzo<br />

2006 il Ministero per le attività produttive deve dettare i criteri per l’applicazione<br />

di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati: a questo proposito<br />

è prevista una revisione della fascia di protezione sociale in modo da comprendervi<br />

anche le famiglie economicamente disagiate;<br />

390-391, autenticazione atti compravendita veicoli: viene modificato l’elenco<br />

dei soggetti autorizzati ad autenticare gli atti necessari alla compravendita di<br />

veicoli, gratuitamente o no;<br />

410-411, deroga ai limiti di concessione CIGS, mobilità e DS speciale:<br />

in caso di crisi occupazionali, il Ministero del lavoro è autorizzato ad intervenire con<br />

ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2006 in deroga ai vigenti limiti di legge,<br />

anche utilizzando eventuali eccedenze di bilancio risultanti dall’applicazione di<br />

deroghe simili riferite ad anni precedenti;<br />

504, contributi lavoratori autonomi: i lavoratori autonomi, che accettano il<br />

regime di programmazione fiscale istituito a regime dalla legge finanziaria 2006<br />

per favorire l’emersione fiscale, possono versare i contributi previdenziali solo per<br />

la parte di reddito programmata, fatto salvo il minimale contributivo;<br />

523-524, potenziamento attività di vigilanza Inps, Inail e Ispettori<br />

lavoro: una nuova programmazione potenziata dell’attività ispettiva e sanzionatoria<br />

diretta a contrastare i fenomeni di elusione ed evasione contributiva verrà<br />

realizzata nel triennio 2006-2008; a tal fine sono autorizzate assunzioni di personale<br />

in deroga al blocco in vigore;<br />

533, contribuzione previdenziale: il documento di regolarità contributiva di<br />

cui al alla legge 210/2002 verrà richiesto alle imprese anche ai fini dell’accesso a<br />

benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;<br />

554-555, studenti universitari “fuorisede”: è istituito in via sperimentale<br />

un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti<br />

universitari, con dotazione iniziale di 25 milioni di euro;<br />

562-565, vittime del dovere: i benefici previsti dalla legge in favore delle vittime<br />

della criminalità e del terrorismo vengono estese ai dipendenti pubblici che<br />

muoiano o riportino infermità permanentemente invalidanti in particolari attività<br />

di servizio; a questo fine viene autorizzata una spesa annua non superiore a 10<br />

milioni di euro, con le modalità da stabilire con regolamento da emanare entro il<br />

31 marzo 2006 su proposta del Ministero della difesa;<br />

567, certificazione Ipsema per esposizione amianto: per i lavoratori marittimi<br />

iscritti all’Ipsema la certificazione di esposizione all’amianto viene rilasciata<br />

I nuovi<br />

provvedimenti<br />

legislativi<br />

dall’Ipsema anche se la domanda di certificazione è stata presentata all’Inail; 23


24<br />

Le novità<br />

della<br />

legge finanziaria<br />

per il 2006<br />

572, contributo all’acquisto di decoder: un contributo di 90 o 70 euro, a<br />

seconda dell’anno di acquisto o noleggio, è concesso agli abbonati Rai-Tv residenti<br />

in alcune particolari aree della Sardegna e della Valle d’Aosta;<br />

594, indennizzi ex Jugoslavia: per accelerare l’erogazione degli indennizzi<br />

previsti dalla legge 137/2001, il Governo fu autorizzato nel 2004 a stipulare convenzioni<br />

con Enti pubblici o società direttamente controllate dallo Stato ai fini dell’esame<br />

delle domande e dell’istruttoria delle pratiche; con la legge finanziaria<br />

attuale tali convenzioni possono essere rinnovate per il 2006;<br />

597-600, alienazione immobili IACP: entro il 30 giugno 2006 il Presidente<br />

del Consiglio dei ministri dovrà emanare norme di semplificazione delle norme che<br />

regolano la dismissione degli immobili Iacp, in particolare per quanto riguarda l’ordine<br />

di prelazione degli attuali inquilini. La vendita può essere affidata a società<br />

immobiliari.


Le novità del “decreto fiscale” collegato<br />

alla legge finanziaria per il 2006<br />

Con il DL 30 settembre 2005, n. 203, concernente “Misure di contrasto all’evasione<br />

fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, sono<br />

stati disposti alcuni provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica che<br />

fanno parte integrante della manovra finanziaria per il 2006. In fase di conversione<br />

nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, il decreto-legge subito numerose modifiche<br />

e integrazioni. Il testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di<br />

conversione è pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta ufficiale<br />

- serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005.<br />

Il “decreto fiscale” prevede, tra l’altro:<br />

– l’estensione ai consulenti del lavoro (art. 3-bis, comma 10) e agli esperti contabili<br />

(art. 7-quinquies) della facoltà di prestare assistenza fiscale, in relazione<br />

ai modelli 730, ai contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di<br />

impresa;<br />

– l’esonero dall’ICI per gli immobili usati per le attività assistenziali, previdenziali,<br />

sanitarie, didattiche, ricreative e sportive “a prescindere dalla natura<br />

eventualmente commerciale delle stesse” (art. 7, comma 2-bis);<br />

– l’estensione dei diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, agli<br />

occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali<br />

che erano privi del titolo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare,<br />

purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa<br />

sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell’indennità<br />

di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione<br />

determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione, ed al rimborso<br />

degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia<br />

ai giudizi eventualmente pendenti (art. 7-bis);<br />

– l’istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle<br />

imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme <strong>pensioni</strong>stiche<br />

complementari (art. 8);<br />

– il trasferimento all’INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità<br />

civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza<br />

del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 10);<br />

– l’introduzione di provvedimenti tesi a migliorare l’efficienza delle<br />

Amministrazioni pubbliche (art. 10-bis); 25


26<br />

Le novità del<br />

“decreto fiscale”<br />

collegato alla<br />

legge finanziaria<br />

per il 2006<br />

– lo stanziamento di 160 milioni di euro per la copertura finanziaria degli oneri<br />

derivanti dall’esercizio della totalizzazione prevista dalla delega di cui all’articolo<br />

1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (art. 11);<br />

– la classificazione come “lavoro accessorio”, quindi sottoposto a norme semplificate<br />

quanto ad assoggettabilità a fisco e contribuzione previdenziale, dell’esecuzione<br />

di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuate da<br />

studenti o pensionati (art. 11-quaterdecies, comma 6);<br />

– la previsione di un prestito vitalizio ipotecario da parte di aziende ed istituti di<br />

credito nonché da parte di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e<br />

lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso<br />

integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado<br />

su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni<br />

compiuti (art. 11-quaterdecies, comma 12).


I decreti attuativi delle deleghe contenute<br />

nella legge 243/2004<br />

sul sistema <strong>pensioni</strong>stico italiano<br />

La legge 23 agosto 2004, n. 243 “Norme in materia <strong>pensioni</strong>stica e deleghe al<br />

Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno della previdenza<br />

complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza<br />

e assistenza obbligatoria”, entrata in vigore il 6 ottobre 2004, contiene<br />

disposizioni applicabili in via immediata e disposizioni di delega al Governo. Per<br />

ognuna delle deleghe, la legge contiene l’indicazione dei criteri che il Governo deve<br />

seguire per la loro attuazione e dei termini temporali entro cui devono essere emanati<br />

i decreti necessari: per alcune, un anno dalla data di entrata in vigore della<br />

legge – delega, per altre, quelle che si oprevee richiedano un maggior impegno,<br />

un anno e mezzo. Per le prime il termine è scaduto il 6 ottobre 2005, per le altre<br />

scade il 6 aprile 2006.<br />

Alla data in cui il “<strong>Vademecum</strong>” va in stampa, solo una parte delle deleghe<br />

annuali è stata attuata (e, di esse, solo una entro i termini inizialmente previsti,<br />

mentre per altre sono state disposte opportune proroghe): delle altre non è difficile<br />

prevedere lo slittamento oltre il termine, perché coincide con la data di svolgimento<br />

delle elezioni politiche.<br />

Le disposizioni di delega previste dalla legge 243/2004<br />

Le prime e più importanti disposizioni di delega al Governo sono contenute nell’art.<br />

1, comma 1. Entro il termine del 6 ottobre 2005 sarebbero dovuti essere<br />

emanati “uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:<br />

a) liberalizzare l’età pensionabile;<br />

b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra <strong>pensioni</strong> e redditi da lavoro;<br />

c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme <strong>pensioni</strong>stiche complementari;<br />

d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone<br />

l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il<br />

diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”.<br />

Sempre nell’art. 1 (la legge, essendo stata approvata con il voto di fiducia, consta<br />

di un solo articolo), al comma 10 è prevista una disposizione di delega che ha<br />

lo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di 27


28<br />

I decreti<br />

attuativi<br />

delle deleghe<br />

contenute<br />

nella legge<br />

243/2004<br />

sul sistema<br />

<strong>pensioni</strong>stico<br />

italiano<br />

accesso al pensionamento a tutti i regimi <strong>pensioni</strong>stici. Per attuare questa disposizione<br />

è previsto che o che vengano emanati uno o più decreti legislativi entro il 6<br />

aprile 2006 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />

a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività interessati<br />

all’elevazione dell’età pensionabile;<br />

b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono<br />

attività usuranti;<br />

c) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;<br />

d) definire i termini di decorrenza (le cosiddette “finestre”) per i trattamenti <strong>pensioni</strong>stici<br />

liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni.<br />

Nel comma seguente la legge fissa principi e criteri direttivi per l’emanazione<br />

(sempre entro il 6 aprile 2006) di uno o più decreti legislativi, nel caso in cui possano<br />

essere praticate soluzioni alternative alla drastica elevazione dei requisiti per<br />

la pensione di anzianità previsti in altra parte della legge a decorrere dal <strong>1°</strong> gennaio<br />

2008. Queste soluzioni devono incidere, anche congiuntamente, sui requisiti<br />

di età anagrafica e anzianità contributiva e devono:<br />

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli prodotti<br />

dalla soluzione già prevista;<br />

b) riguardare i regimi <strong>pensioni</strong>stici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge<br />

8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni <strong>pensioni</strong>stiche per<br />

cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti<br />

diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i<br />

lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.<br />

388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori<br />

di attività;<br />

c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie<br />

che svolgono attività usuranti;<br />

d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti<br />

e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme <strong>pensioni</strong>stiche obbligatorie<br />

per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni<br />

di anzianità contributiva;<br />

e) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;<br />

f) definire le finestre di decorrenza per i trattamenti <strong>pensioni</strong>stici liquidati con<br />

anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni.<br />

Nel comma 31 è prevista l’adozione di uno o più decreti legislativi contenenti<br />

norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria,<br />

perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad<br />

essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. Anche in questo<br />

caso, il termine è il 6 aprile 2006.


Con il comma 50, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi<br />

entro il 6 aprile 2006 recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in<br />

materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. Nel comma 53<br />

le indicazioni operative per il Ministero del lavoro, che, a questo scopo, deve costituire<br />

un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da<br />

personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.<br />

Inoltre, dato che con il comma 23 si istituisce il Casellario centrale delle posizioni<br />

previdenziali attive per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e<br />

di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria,<br />

con il comma 24, è stabilito che entro il 6 dicembre 2004, con decreto del<br />

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia<br />

e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, fossero definite le<br />

informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle<br />

dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli<br />

di trasferimento delle stesse.<br />

Infine, la legge demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche<br />

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità di<br />

attuazione delle disposizioni sull’incentivo al posticipo del pensionamento, contenute<br />

nei commi da 12 a 16, senza stabilire termini, mentre nel comma 2, lettera<br />

p), è prevista genericamente l’estensione dell’incentivo anche ai lavoratori dipendenti<br />

del settore pubblico.<br />

Le deleghe attuate<br />

Allo stato attuale, in attuazione delle deleghe contenute nella legge<br />

243/2004, il Governo ha adottato i seguenti provvedimenti:<br />

– il DM 6 ottobre 2004 sull’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori<br />

dipendenti del settore privato;<br />

– il DM 4 febbraio 2005 sull’operatività del Casellario centrale delle posizioni<br />

previdenziali dei lavoratori in attività;<br />

– il DLgs 5 dicembre 2005, n. 252, sulla previdenza complementare (che entrerà<br />

in vigore il <strong>1°</strong> genaio 2008);<br />

– il DLgs 2 febbraio 2006, n. 42, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi.<br />

I nuovi<br />

provvedimenti<br />

legislativi<br />

L’incentivo al posticipo del pensionamento<br />

Si tratta della prima disposizione attuata: il decreto ministeriale è stato emanato<br />

il giorno stesso dell’entrata in vigore della legge-delega. Con questo provvedimento,<br />

all’art. 1, si stabilisce che “i lavoratori dipendenti del settore privato” che<br />

abbiano raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, ma non a quella<br />

di vecchiaia, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicura- 29


30<br />

I decreti<br />

attuativi<br />

delle deleghe<br />

contenute<br />

nella legge<br />

243/2004<br />

sul sistema<br />

<strong>pensioni</strong>stico<br />

italiano<br />

zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori<br />

dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio<br />

della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da<br />

parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza<br />

utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla<br />

data dell’esercizio della predetta facoltà, ovvero dal primo giorno del mese successivo<br />

a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla<br />

predetta scadenza. L’importo dei contributi non versati deve essere interamente<br />

corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.<br />

Tale importo è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nell’articolo<br />

2 sono indicate le procedure da seguire perché gli Enti previdenziali interessati possano<br />

esonerare i datori di lavoro e i lavoratori dall’obbligo contributivo.<br />

(Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e<br />

delle finanze 6 ottobre 2004, recante “Incentivi al posticipo del pensionamento<br />

attuativo dell’art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della L. 23 agosto 2004, n. 243”, pubblicato<br />

nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004)<br />

Il Casellario delle posizioni assicurative<br />

Con il decreto ministeriale vengono definiti scopi, organizzazione e funzioni del<br />

Casellario istituito dalla legge 243/2004 e destinato ad affiancare il preesistente<br />

Casellario centrale dei pensionati nell’INPS.<br />

Il Casellario amministra l’Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive,<br />

alla cui alimentazione provvedono tutti gli enti gestori di regimi previdenziali. Il<br />

Casellario cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni<br />

relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni previdenziali<br />

italiane e per questo si avvale delle strutture logistiche, dei beni strumentali<br />

e delle risorse professionali messe a disposizione dall’INPS.<br />

Lo scopo principale del Casellario è quello di permettere la predisposizione e<br />

l’invio a domicilio di ciascun lavoratore di un estratto-conto integrato, contenente<br />

tutti i periodi assicurativi. Per questo è previsto un calendario di adempimenti piuttosto<br />

rigido.<br />

Entro il 28 giugno 2005 gli Enti previdenziali dovrebbero aver trasmesso al<br />

Casellario i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti, seguiti, entro il 28 dicembre<br />

2005, dai periodi di iscrizione e contribuzione, con evidenziazione delle date di<br />

inizio e fine, riferiti a tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri<br />

archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonché a<br />

tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative.<br />

Entro il 28 marzo 2006 il Casellario deve incrociare per codice fiscale le informazioni<br />

trasferite dagli Enti. L’Anagrafe generale evidenzia così per ciascun attivo<br />

la sequenza temporale delle posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo


di allestire quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni silenti e ad altre<br />

informazioni utili per l’attività di analisi e previsione.<br />

Entro il 28 marzo 2007 gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti l’estratto<br />

conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i periodi<br />

assicurativi maturati presso le gestioni da essi amministrate. Sulla base delle<br />

segnalazioni ricevute dagli iscritti gli Enti provvedono, entro il 28 marzo 2008, a<br />

variare, qualora necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle<br />

al Casellario.<br />

Infine, completata l’Anagrafe generale, l’Ente cui da ultimo risulta iscritto l’assicurato,<br />

sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente o per il tramite<br />

del Casellario stesso, provvede, entro il 28 marzo 2009, ad inviare agli assicurati<br />

l’estratto conto integrato, contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente, il<br />

predetto estratto conto è inviato con la periodicità prevista dall’art. 1, comma 6,<br />

della legge 8 agosto 1995, n. 335, cioè ogni anno. Resterà da stabilire come questa<br />

disposizione si concili con la decisione dell’INPS di non inviare più estratti-conto<br />

ma solo aggiornamenti annuali.<br />

L’attività del Casellario è soggetta al controllo di un’apposica Commissione<br />

ministeriale, alla quale il Casellario presenta ogni anno un rapporto sullo stato di<br />

attuazione di quanto disposto dal decreto e, altresì, un’analisi della situazione del<br />

mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione, il numero delle posizioni<br />

degli attivi, dei silenti, degli inoccupati, della mobilità intersettoriale nonché dei<br />

movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte le tipologie<br />

di lavoratori e ai diversi settori di attività. Nel rapporto sono identificate, inoltre, le<br />

posizioni contributive e le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato<br />

del lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale.<br />

Si tratta di dati che il Casellario deve rendere disponibili per gli Enti previdenziali<br />

e per gli iscritti che vogliano conoscere, previa procedura identificativa, la<br />

rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario.<br />

(Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e<br />

delle finanze 4 febbraio 2005, recante “Istituzione del Casellario centrale delle<br />

posizioni previdenziali attive, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale”,<br />

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 29 marzo 2005)<br />

I nuovi<br />

provvedimenti<br />

legislativi<br />

La previdenza complementare<br />

L’attuazione della delega sulla previdenza complementare ha richiesto più<br />

tempo di quanto previsto inizialmente. Per questo, il Governo ha prorogato di 6<br />

mesi la scadenza del termine con l’art. 2 della legge 25 giugno 2005, n. 109.<br />

Con il nuovo testo viene sostituito integralmente il DLgs 124/93, delegato<br />

dalla legge 421/92 (c. d. riforma Amato), che continuerà ad avere effetto soltanto<br />

per quanto riguarda le misure di deducibilità dei premi e dei contributi versati e 31


32<br />

I decreti<br />

attuativi<br />

delle deleghe<br />

contenute<br />

nella legge<br />

243/2004<br />

sul sistema<br />

<strong>pensioni</strong>stico<br />

italiano<br />

il regime di tassazione delle prestazioni per i soggetti già iscritti a forme <strong>pensioni</strong>stiche<br />

complementari alla data di entrata in vigora del nuovo decreto, limitatamente<br />

alle prestazioni maturate fino a tale data.<br />

Le modifiche più rilevanti alla vecchia disciplina riguardano:<br />

– le modalità di devoluzione del TFR a fondi di previdenza complementare; essa<br />

avverrà con il principio del silenzio-assenso, che si applicherà dopo la scadenza<br />

di un termine semestrale dalla data di assunzione o, per i già assunti, dalla<br />

data del <strong>1°</strong> gennaio 2008. Chi decida inizialmente di mantenere il TFR presso<br />

il proprio datore di lavoro potrà successivamente revocare la scelta, conferendo<br />

la somma maturanda ad una forma complementare. Nel caso invece in cui<br />

il lavoratore non esprima alcuna volontà nel predetto periodo di 6 mesi, a partire<br />

dal mese successivo alla scadenza il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando<br />

alla forma collettiva prevista dal contratto o, nel caso in cui siano presenti<br />

più forme <strong>pensioni</strong>stiche, a quella cui abbia aderito il maggior numero di<br />

lavoratori presenti in azienda o ancora, in assenza di fondi contrattuali, alla<br />

forma complementare che verrà appositamente istituita presso l’INPS;<br />

– la possibilità di trasferire il montante maturato e la futura contribuzione, comprensiva<br />

eventualmente del TFR maturando, ad altro fondo diverso da quello<br />

di provenienza, trascorso un periodo di iscrizione di due anni;<br />

– le possibilità di deduzione dei contributi versati a forme di previdenza complementare<br />

dal reddito assoggettabile all’Irpef e il regime fiscale del rendimento<br />

del capitale previdenziale accumulato dagli Enti gestori;<br />

– l’introduzione di specifiche agevolazioni nell’accesso al credito e in tema di<br />

oneri sociali per i datori di lavoro, in cambio dellaloro disponibilità a lasciare<br />

che i lavoratori devolvano a Fondi di previdenza complementare gli accantonamenti<br />

di legge già a titolo di TFR.<br />

La data di entrata in vigore del nuovo decreto è fissata al <strong>1°</strong> gennaio 2008,<br />

tranne per una parte dei 23 articoli che lo compongono, che è in vigore dal 13<br />

dicembre 2005; si tratta di quelli relativi al funzionamento, ai compiti e alle risorse<br />

della commissione di vigilanza sui fondi pensione e quelli che riguardano l’attività<br />

promozionale nelle imprese e la realizzazione di campagne pubblicitarie informative<br />

sui contenuti della riforma stessa.<br />

Il <strong>1°</strong> gennaio 2008 è anche la data dalla quale avrà effetto l’abrogazione del<br />

DLgs 124/93 e decorrerà il termine di 6 mesi per decidere se lasciare il TFR maturando<br />

nella disponibilità del datore di lavoro o no.<br />

(Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme<br />

<strong>pensioni</strong>stiche complementari”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200/L alla<br />

Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005)


La totalizzazione dei periodi assicurativi<br />

Anche se il decreto è entrato in vigore il giorno seguente quello di pubblicazione,<br />

le disposizioni in materia di totalizzazione si applicano fin dal <strong>1°</strong> gennaio<br />

2006 e sostituiscono quelle vigenti a tale data, introdotte con l’articolo 71 della<br />

legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato<br />

con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57 del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di<br />

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.<br />

Con le nuove disposizioni, che si applicano ai fini del conseguimento del diritto<br />

a pensione di vecchiaia, di anzianità, ai superstiti e di inabilità assoluta e permanente<br />

(non per l’assegno di invalidità né per gli altri trattamenti di invalidità<br />

previsti nel settore pubblico), sono totalizzabili periodi assicurativi di entità complessiva<br />

non minore di sei anni ciascuno. Esercitando il diritto alla totalizzazione,<br />

ciascuna delle gestioni <strong>pensioni</strong>stiche interessate liquiderà la quota di propria competenza<br />

esclusivamente con il sistema contributivo, secondo i criteri che si seguono<br />

in caso di opzione, anche se la posizione assicurativa di sua pertinanza raggiunga<br />

e superi il limite di contribuzione necessario per il raggiungimento del diritto a pensione<br />

autonoma. Deroghe a questa condizione e altre disposizioni particolari sono<br />

previste per le sole quote di pertinenza delle casse professionali (DLgs 509/94) e<br />

per quelle dei liberi professionisti senza obbligo di iscrizione ad un albo (DLgs<br />

103/96).<br />

Per un’esposizione di maggior dettaglio si veda il capitolo “La totalizzazione<br />

dei periodi assicurativi” in questo stesso <strong>Vademecum</strong>.<br />

(Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante “Disposizioni in materia di<br />

totalizzazione dei periodi assicurativi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del<br />

16 febbraio 2006)<br />

I nuovi<br />

provvedimenti<br />

legislativi<br />

33


PARTE SECONDA<br />

Schede<br />

di<br />

approfondimento


Gli arretrati di pensione<br />

Con due sentenze (n.ri 12796 e 12797) entrambe del 15 giugno 2005, la<br />

Corte di Cassazione si è pronunciata a sezioni unite in merito alla incidenza<br />

sul reddito annuale della liquidazione degli arretrati ai fini del diritto alle prestazioni<br />

previdenziali.<br />

La questione di come computare le somme arretrate fra i redditi influenti sul<br />

diritto a prestazioni previdenziali, se secondo il criterio di cassa (tutte insieme nell’anno<br />

di riscossione) o secondo il criterio di competenza (dividerne l’importo per<br />

gli anni di riferimento e considerarle come percepite in tali anni), sottoposta più<br />

volte alla Magistratura, era stata quasi sempre risolta con pronunciamento per il<br />

criterio di cassa.<br />

Questa volta, con le sentenze sopra richiamate, la Corte di Cassazione ha cambiato<br />

orientamento, anche se non con le motivazioni dei pensionati che – come<br />

sempre - sostenevano il criterio di competenza contro l’Ente previdenziale che<br />

aveva operato secondo quello di cassa; anzi, la Corte ha ribadito tutti i motivi<br />

addotti nella giurisprudenza precedente contro il criterio di competenza.<br />

Ricorrere a tale criterio, infatti, significa negare che, nell’anno di percezione<br />

degli arretrati, si sia verificata per il titolare una condizione effettiva di concreta,<br />

attuale disponibilità di mezzi economici, non importa di quale natura. Inoltre, considerare<br />

separatamente le somme arretrate negli anni di competenza potrebbe<br />

anche risolversi in danno dei ricorrenti, quando il reddito in questione è di entità<br />

tale che provocherebbe la perdita del diritto alla prestazione ad esso condizionata<br />

non nel solo anno di materiale corresponsione ma in tutti gli anni cui si riferisce..<br />

D’altronde, continuano le motivazioni della Corte, scartare il criterio di competenza<br />

e optare per quello di cassa non può risolversi in danno di chi riceve in ritardo<br />

quanto gli è dovuto, per giunta a causa dell’inadempimento dell’Ente previdenziale.<br />

Il criterio di cassa, infatti, attribuisce valore decisivo ad un evento del tutto<br />

casuale, oltre che dipendente dall’inadempimento dell’Ente previdenziale, e per<br />

sua natura non è destinato a riprodursi nel tempo successivo: la condizione economica<br />

complessiva del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno<br />

e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati in un anno<br />

successivo è identica e quindi è priva di ogni giustificazione la maggiore onerosità<br />

di una soluzione rispetto all’altra.<br />

In base a queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto di individuare<br />

un principio avente carattere generale in base al quale “in ogni caso in cui<br />

l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di<br />

reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli<br />

arretrati – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge – non nel loro<br />

importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.<br />

37


38<br />

Gli arretrati<br />

di pensione<br />

In questo modo la Corte, pur confermando il principio di cassa, lo ha temperato,<br />

per così dire, con gli aspetti della competenza e sembrerebbe aver stabilito in<br />

pratica il seguente nuovo criterio: quando le somme dovute non comporterebbero<br />

il superamento del limite di reddito, se computate negli anni di competenza, il<br />

superamento non deve determinarsi neanche nell’anno di percezione. Quando<br />

invece il superamento del limite di reddito avverrebbe comunque, l’effetto sulla<br />

prestazione assistenziale deve esplicarsi soltanto nell’anno in cui il reddito è stato<br />

effettivamente percepito.<br />

La pronuncia, apparentemente del tutto favorevole, nasconde tuttavia una<br />

ambiguità non chiarita dalla motivazione. La stessa infatti potrebbe essere interpretata<br />

nel senso che l’attribuzione ai singoli anni della quota di arretrato di loro<br />

pertinenza potrebbe incidere sul diritto, con riferimento agli stessi e non solo all’anno<br />

di effettivo pagamento.<br />

Occorre pertanto fare ogni sforzo perchè nei successivi eventuali giudizi venga<br />

accreditata interpretazione diversa tale da limitare gli effetti esclusivamente all’anno<br />

di pagamento considerando solo la quota relativa all’anno medesimo.


Prepensionamenti - cumulo con redditi<br />

da lavoro autonomo<br />

La vicenda relativa al cumulo prepensionamenti e reddito da lavoro autonomo,<br />

con particolare riferimento a quelli destinati agli appartenenti al settore della<br />

siderurgia (dl 299/94 convertito con la l. 451/94) è stata ripetutamente<br />

oggetto di controversie giudiziarie.<br />

L’INPS infatti riteneva che i titolari di tale trattamento fossero soggetti al cumulo<br />

parziale, piuttosto che a quello integrale.<br />

Bisogna al riguardo ricordare che la legge 537/93 ha stabilito che in favore<br />

dei soggetti che conseguano i requisiti minimi entro il 31.12.1994 mantengono le<br />

regole vigenti anteriormente a tale data, che consentono il totale cumulo della pensione<br />

con il reddito da lavoro autonomo.<br />

Con ripetute sentenze la Cassazione, nel tempo, si è pronunciata in senso favorevole<br />

ai pensionati; solo in una occasione, invertendo l’orientamento affermatosi,<br />

si è pronunciata per il cumulo parziale (minimo + 50% eccedenza). Per questo<br />

motivo la questione è giunta all’esame della Corte a Sezioni Unite che, con sentenza<br />

20336 del 21 ottobre 2005 si è pronunciata per il riconoscimento del cumulo<br />

totale.<br />

In tale ultima occasione la Corte ha preso in esame la situazione di un lavoratore<br />

appartenente alla siderurgia che, utilizzando l’opportunità offerta dal d.l.<br />

299/94 convertito nella legge 451/94, ha cessato l’attività il 31 dicembre 1994<br />

giovandosi, per il raggiungimento del requisito minimo di 35 anni, della copertura<br />

degli anni mancanti.<br />

In sintesi la Cassazione ha così motivato la sua decisione:<br />

1) La copertura degli anni mancanti non è un accredito figurativo che si colloca in<br />

un preciso periodo, ma è più semplicemente una maggiorazione della contribuzione<br />

realmente esistente (almeno 30 anni) che deve pertanto considerarsi<br />

perfezionata all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;<br />

2) il prepensionamento non è un istituto diverso ma una ordinaria pensione di<br />

anzianità, pertanto ad esso vanno applicate anche le regole del cumulo secondo<br />

quanto disposto dalla citata legge 537/93.<br />

Nonostante l’autorevolezza propria delle decisioni della Corte di Cassazione a<br />

SS.UU., non risulta che l’INPS abbia applicato il principio a tutti i pensionati che si<br />

trovano nella stessa situazione di chi ha provocato la sentenza.<br />

39


40<br />

<strong>Maggio</strong>razione ex combattenti:<br />

perequazione<br />

La legge 140/85 ha introdotto, in favore degli ex combattenti ed assimilati che<br />

non abbiano fruito dei benefici previsti dalla L. 336/70, una maggiorazione<br />

del trattamento <strong>pensioni</strong>stico di L. 30.000 mensili, soggetta per espressa previsione<br />

normativa “alla disciplina della perequazione automatica”.<br />

Quest’ultima disposizione è stata da sempre interpretata dall’INPS nel senso<br />

che la rivalutazione annuale opera solo dopo che il beneficio è stato riconosciuto<br />

sulla pensione della quale la maggiorazione diventa parte integrante.<br />

Sulla questione si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 14285 del 7<br />

luglio 2005 pervenendo a soluzione del tutto opposta.<br />

Ad avviso della Cassazione, infatti, la maggiorazione spetta nello stesso importo<br />

applicabile agli assicurati che ne hanno fruito già dal 1985, anno della sua istituzione,<br />

con tutti gli aumenti dovuti per perequazione automatica che devono essere<br />

applicati sulla maggiorazione rappresentata dalle 30.000 lire, anno dopo anno,<br />

dal 1985 in poi, e spettano nella misura rivalutata, anche a coloro che hanno ottenuto<br />

la pensione successivamente al 1985.<br />

Diversamente si determinerebbe una disparità di trattamento tra pensionati<br />

aventi titolo alla maggiorazione, in violazione del principio di uguaglianza di cui<br />

all’art. 3 della Costituzione, in quanto il beneficio verrebbe corrisposto in misura<br />

diversa a seconda dell’anno di pensionamento.<br />

In conclusione, per i giudici della Cassazione, sui trattamenti in questione il<br />

beneficio spetta non nella misura iniziale, ma in quella nel frattempo aggiornata a<br />

seguito dell’applicazione del meccanismo perequativo.


L’INPDAP subentra<br />

alle amministrazioni pubbliche nella<br />

liquidazione delle <strong>pensioni</strong> ai dipendenti<br />

In una prima, lunga fase dalla sua istituzione, l’INPDAP si limitò di fatto a subentrare<br />

alle Direzioni provinciali del tesoro nel pagamento dei trattamenti di<br />

quiescenza agli ex dipendenti di amministrazioni pubbliche. Queste ultime detenevano<br />

e continuavano, di fatto, a gestire lo stato di servizio, ovvero la posizione<br />

assicurativa, del proprio personale e a istruire le pratiche di concessione dei trattamenti<br />

di quiescenza, ivi compreso il decreto di concessione del trattamento, che trasmettevano<br />

all’Inpdap. In molti casi si trattava di trattamenti calcolati di fatto in<br />

misura provvisoria, che l’Inpdap doveva riesaminare alla luce di tutta la documentazione<br />

e riliquidare in misura definitiva.<br />

Era questa situazione, la principale responsabile dei grandi ritardi che i pensionati<br />

del settore subivano nella liquidazione dei trattamenti definitivi, della frequentissima<br />

formazione di indebiti da restituire e, non ultimo, del fallimento dell’operazione<br />

SONAR lanciata dall’Inpdap qualche anno fa per la costruzione dell’archivio<br />

centrale delle posizioni assicurative di tutti i dipendenti pubblici.<br />

Nel 2003 l’Istituto è stato messo in grado di superare questa autentica subalternità<br />

alle scelte delle Amministrazioni pubbliche, con all’introduzione di sanzioni<br />

per quelle che non osservassero l’obbligo di trasmissione all’Inpdap di dati indispensabili<br />

per la determinazione dei trattamenti previdenziali.<br />

Successivamente, a partire dai settori compresi nell’ambito degli ex Istituti di<br />

previdenza del Ministero del tesoro (principalmente i dipendenti degli Enti locali),<br />

l’Inpdap ha messo in atto le procedure necessarie all’acquisizione di ogni residua<br />

competenza delle amministrazioni pubbliche, statali e non, in tema di pensione.<br />

Attualmente, risultano trasferite all’Inpdap le funzioni relative alla gestione<br />

della posizione assicurativa di tutti i dipendenti pubblici, compresi gli agenti delle<br />

polizie ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia forestale).<br />

Rimangono ancora soggetti alla giurisdizione della propria amministrazione<br />

in campo previdenziale i dipendenti militari dello Stato, ivi compresi gli agenti delle<br />

polizie ad ordinamento militare (Corpo dei carabinieri, Guardia di finanza). Di seguito,<br />

l’elenco completo delle disposizioni amministrative con le quali l’Inpdap è subentrato<br />

via via nelle funzioni dei diversi comparti dell’amministrazione pubblica.<br />

Le circolari di subentro<br />

Circolare n. 14 - 7 maggio 2003. “Inosservanza dell’obbligo delle Amministrazioni<br />

e degli Enti, datori di lavoro, di trasmissione dei dati di pertinenza di questo<br />

Istituto” 41


42<br />

L’INPDAP<br />

subentra alle<br />

amministrazioni<br />

pubbliche<br />

nella liquidazione<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

ai dipendenti<br />

Circolare n. 34 - 17 dicembre 2003 “Liquidazione e pagamento della pensione in<br />

modalità definitiva da parte dell’INPDAP – Nuove modalità per la trasmissione<br />

delle informazioni necessarie alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di<br />

pensione”<br />

Circolare n. 10 - 10 febbraio 2004 “Disposizioni operative in merito alla liquidazione<br />

e al pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’INPDAP”<br />

Circolare n. 33 - 27 maggio 2004 “Liquidazione e pagamento della pensione in<br />

modalità definitiva da parte dell’INPDAP – Precisazioni”<br />

Circolare. 52 - 12 agosto 2004 “ENAV S.p.A.: gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche<br />

relative al personale non dirigente”<br />

Circolare n. 62 - 29 novembre 2004 “Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche del personale<br />

del Corpo Forestale dello Stato: avvio della fase sperimentale”<br />

Circolare n. 67 - 16 dicembre 2004 “Subentro nella gestione dei trattamenti <strong>pensioni</strong>stici<br />

al personale delle Amministrazioni statali”<br />

Circolare n. 1 - 25 gennaio 2005 “Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche del personale<br />

delle Università”<br />

Circolare n. 6 - 23 marzo 2005 ”Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche del personale<br />

della Polizia di Stato”<br />

Circolare n. 13 - 27 aprile 2005 “Subentro nella gestione dei trattamenti <strong>pensioni</strong>stici<br />

alle Amministrazioni statali – Programmazione delle attività”<br />

Circolare n. 17 - 23 maggio 2005 “Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche del personale<br />

del Ministero dell’Interno”<br />

Circolare n. 19 - 1 giugno 2005 “Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche del personale<br />

del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione<br />

PenitenziariaCircolare n. 26 - lì, 27 giugno 2005Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche<br />

del personale del Ministero Affari Esteri”<br />

Circolare n. 28 - 12 luglio 2005 “Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche del personale<br />

magistratuale e amministrativo dell’Amministrazione centrale, delle cancellerie<br />

e segreterie giudiziarie e della carriera ausiliaria del Ministero della Giustizia”<br />

Circolare n. 29 - 12 luglio 2005 “Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche del personale<br />

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca – Direzione<br />

Generale Alta formazione artistica, musicale e coreutica”<br />

Circolare n. 40 - 13 settembre 2005 “Gestione delle attività <strong>pensioni</strong>stiche del personale<br />

del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso<br />

pubblico e della difesa civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”<br />

Circolare n. 47 - 17 ottobre 2005 “DLgs n. 254 del 28 luglio 2000. Instaurazione<br />

del rapporto di impiego con i medici già addetti alle attività di guardia medica e di<br />

emergenza territoriale, con i medici della medicina dei servizi e con gli specialisti<br />

ambulatoriali”


PARTE TERZA<br />

Tabelle<br />

e prontuari<br />

in materia<br />

di previdenza<br />

e assistenza


44<br />

I due sistemi di calcolo delle <strong>pensioni</strong><br />

IL SISTEMA RETRIBUTIVO<br />

Èquello che assume come base di calcolo la retribuzione del lavoratore. In particolare<br />

si assume l'ultima retribuzione percepita o la media delle retribuzioni<br />

o dei redditi riferiti ad un periodo più o meno lungo della carriera lavorativa<br />

(a seconda dell'ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli<br />

al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione.<br />

Con questo metodo di calcolo continuano ad essere liquidate interamente le<br />

prestazioni di coloro i quali, alla fine del 1995, possono far valere 18 o più anni di<br />

contributi. Per coloro, invece, che alla stessa data possono far valere un’anzianità<br />

contributiva inferiore, sarà calcolata con il sistema retributivo soltanto la quota di<br />

pensione relativa ai periodi di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 1995,<br />

mentre per la quota relativa ai periodi successivi si usa il sistema contributivo.<br />

Gli elementi del calcolo retributivo sono:<br />

• la retribuzione pensionabile, che in genere è la media delle retribuzioni percepite<br />

in un periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione;<br />

l’ampiezza del periodo è variabile a seconda del settore di appartenenza del<br />

lavoratore e della sua anzianità contributiva; le retribuzioni più remote vengono<br />

opportunamente rivalutate per perequarle al valore dell’anno immediatamente<br />

precedente quello di decorrenza della pensione;<br />

• l’aliquota di rendimento o di trasformazione (la percentuale di commisurazione<br />

della pensione alla retribuzione pensionabile), che varia a seconda dei Fondi<br />

<strong>pensioni</strong>stici ma che, per le quote di pensione maturate a partire dal 1995,<br />

di norma è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità<br />

contributiva maturata in tutti i Fondi. Da tenere presente il massimo di retribuzione<br />

pensionabile, che è una fascia oltre la quale sono previste aliquote<br />

di rendimento inferiori al 2% e gradatamente decrescenti;<br />

• l’anzianità contributiva utile, che è data dal numero degli anni o mesi o settimane<br />

(a seconda dell’unità di misura di riferimento) di contribuzione utile versata<br />

o accreditata; l’anzianità contributiva può considerarsi utile entro un limite<br />

massimo che può essere diverso tra settore e settore, ma che in genere corrisponde<br />

a 40 anni.<br />

La formula del calcolo retributivo può essere così sintetizzata:<br />

P = RP x (A x AC)<br />

dove P è l’importo annuo della pensione, RP è la retribuzione che costituisce la<br />

base pensionabile, determinata secondo le regole di ciascun settore, A è l’aliquota


che indica la parte della retribuzione che si trasforma in pensione per ciascuna unità<br />

di anzianità contributiva (anno, mese o settimana) e AC è l’anzianità contributiva<br />

complessiva utile. In alcuni casi A è una costante. In altri casi, dove l’aliquota di<br />

trasformazione cresce con progressione non costante al crescere dell’anzianità contributiva,<br />

per determinare il valore che, nella formula, è chiuso tra parentesi, è necessario<br />

ricorrere ad una tabella (vedi pag. 57).<br />

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO<br />

E’ quello che assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore; in<br />

base a questo sistema, introdotto dalla legge n. 335/95, la pensione è direttamente<br />

commisurata all’importo dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa.<br />

Sono interessate dal calcolo contributivo le <strong>pensioni</strong> dei lavoratori che<br />

hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 o che optano per il nuovo sistema,<br />

nonché le quote di pensione per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere<br />

meno di 18 anni di contributi.<br />

Gli elementi del calcolo contributivo sono:<br />

• il montante contributivo, che è la somma di tutti i contributi computati e rivalutati<br />

annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura<br />

dei contributi si determina anno per anno, applicando l’aliquota di computo alla<br />

retribuzione o al reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno; l’importo<br />

risultante si “accantona” e si rivaluta l’anno seguente, assieme agli “accantonamenti”<br />

degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione. L’aliquota di<br />

computo è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33%, per i lavoratori autonomi<br />

al 20% mentre, per i lavoratori indipendenti iscritti all’apposita gestione separata<br />

dell’Inps, al 19,70%, gradualmente destinata a salire fino al 20%. Per i<br />

lavoratori iscritti alla gestione separata, ma titolari di pensione o di altra posizione<br />

di previdenza obbligatoria, l’aliquota di computo è rispettivamente il<br />

15% e il 10%. Il tasso di capitalizzazione è pari alla media mobile quinquennale<br />

dell’indice di incremento della ricchezza nazionale (Pil nominale);<br />

• il coefficiente di trasformazione, che, applicato al montante, consente di ottenere<br />

l’importo annuo della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell’età<br />

del soggetto che richiede la pensione: esprimendolo in percentuale, si va dal<br />

4,72% con 57 anni al 6,136% con 65.<br />

La formula del calcolo contributivo, che è uguale per tutti i Fondi o Gestioni<br />

<strong>pensioni</strong>stici, è la seguente:<br />

P = M x C<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

dove P sta per pensione annua, M per montante contributivo e C per coefficiente<br />

di trasformazione. 45


46<br />

Il sistema<br />

contributivo<br />

Il calcolo in caso di opzione per il sistema contributivo<br />

Le persone che possono far valere periodi di contribuzione per meno di 18 anni<br />

precedenti il 1996, per le quali il calcolo di pensione va effettuato parte con il<br />

sistema retributivo e parte con quello contributivo, possono optare per il calcolo<br />

dell’intera pensione esclusivamente con il sistema contributivo: ad età oltre i 62 anni,<br />

o in presenza di retribuzioni che nel periodo di riferimento per il calcolo retributivo<br />

sono più basse di quelle precedenti e quindi deprimerebbero la media pensionabile,<br />

questo può rivelarsi più conveniente.<br />

Per far ciò, è necessario esercitare l’opzione prevista all’art. 1, comma 23, della<br />

legge 335/95 e seguire una normativa particolare, nel calcolo, dettata dalla necessità<br />

di far rientrare nella logica del “montante” anche i periodi di contribuzione<br />

accreditata prima dell’entrata in vigore del sistema contributivo.<br />

In questi casi, infatti, l’importo complessivo della pensione è costituito dalla<br />

somma degli importi della parte relativa al periodo dal <strong>1°</strong> gennaio 1996 in poi<br />

(per la quale si seguono le regole descritte brevemente qui sopra) e della parte relativa<br />

al periodo precedente.<br />

La procedura per calcolare quest’ultima prevede la determinazione di un montante<br />

virtuale alla data del 31 dicembre 1995 e la sua rivalutazione con i normali<br />

coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione.<br />

Per la formazione del montante virtuale al 31 dicembre 1995 si seguono alcune<br />

norme particolari: le retribuzioni considerate per estrarne la contribuzione<br />

pensionabile non sono quelle effettivamente percepite nel corso di tutto il periodo<br />

antecedente il 1996, ma solo quelle di un periodo ridotto immediatamente a ridosso:<br />

gli ultimi 10 anni per l’AGO e forme sostitutive mentre, per le forme esclusive<br />

dell’AGO, gli ultimi 3 anni o - per i soggetti con più di 15 anni di contribuzione<br />

al 31 dicembre 1992 - l’ultimo anno e mezzo prima del <strong>1°</strong> gennaio 1996. La<br />

contribuzione di ciascuno degli anni del periodo di riferimento viene calcolata applicando<br />

alla retribuzione o reddito pensionabile l’aliquota contributiva vigente in<br />

ciascun anno in ciascuna gestione (purché entro il limite massimo dell’aliquota contemporaneamente<br />

vigente nel FPLD) e viene rivalutata con i coefficienti PIL fino alla<br />

data di decorrenza della pensione. Infine, per determinare il montante virtuale<br />

al 31 dicembre 1995, la media annua, mensile o settimanale delle contribuzioni<br />

del periodo di riferimento viene moltiplicata per il numero complessivo di anni, mesi<br />

o settimane di contributi accreditati dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre<br />

1995; questo numero, però, viene opportunamente ridotto riducendo l’anzianità<br />

contributiva, anno per anno, in base al rapporto di grandezza tra l’aliquota<br />

contributiva vigente in ciascun anno e quella media ponderata vigente, nella gestione<br />

che deve liquidare la pensione, nel decennio temporale immediatamente<br />

precedente l’anno in cui è stata effettuata l’opzione.


In pratica, si procede così:<br />

1. si individua la base imponibile nel periodo di riferimento (dipendenti privati e<br />

autonomi: 10 anni; dipendenti pubblici con almeno 15 anni di servizio al<br />

31.12.1992: 18 mesi; dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contribuzione<br />

alla data del 31.12.1992: 3 anni). In ciascun anno, la base imponibile non<br />

può essere presa in considerazione per un importo superiore all’importo del<br />

massimale imponibile vigente per il sistema contributivo, opportunamente svalutato,<br />

rispetto al 1996, in base al coefficiente desunto dalla variazione dell’indice<br />

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;<br />

2. si calcola l’ammontare dei contributi considerabili per ciascun anno, moltiplicando<br />

la base imponibile per l’aliquota contributiva vigente nella gestione di<br />

appartenenza in quell’anno. Per aliquote che presentino variazioni in corso<br />

d’anno, gli Enti previdenziali hanno l’uso di determinare l’aliquota media annua<br />

ponderata; in ogni caso, il risultato non può eccedere il valore dell’aliquota<br />

(o della media delle aliquote) vigente nello stesso anno nel FPLD. Per i dipendenti<br />

dello Stato, si applicano le stesse aliquote del FPLD, ad eccezione degli<br />

ufficiali giudiziari che hanno le proprie già dal 1984; per i lavoratori autonomi,<br />

per gli anni precedenti al 1990, si applicano le stesse aliquote in vigore<br />

nel 1990;<br />

3. si rivaluta ciascuna contribuzione annua su base composta fino al 31 dicembre<br />

1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione PIL e si sommano i risultati;<br />

4. si calcola la contribuzione media rivalutata al 31 dicembre 1995, dividendo la<br />

somma per il numero di anni (o di mesi o di settimane) presi in considerazione;<br />

5. si individua l’anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento<br />

espressa in anni, mesi o settimane a seconda dell’unità di misura prescelta (lavorare<br />

in settimane permette calcoli più rapidi e precisi). Quindi, se il periodo<br />

di riferimento è completamente coperto di contribuzione, si tratta dei contributi<br />

dall’inizio del rapporto assicurativo fino a tutto il 1985 per i dipendenti privati<br />

e gli autonomi e fino a tutto il 1992 per i dipendenti pubblici, indipendentemente<br />

– questa volta – dal fatto che abbiano più o meno di 15 anni di contributi<br />

al 31.12.1992 (almeno secondo le disposizioni dell’INPDAP con circ. 65<br />

del 30.11.2001);<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

6. si riduce il numero di contributi (settimanali o mensili, a seconda dei casi) presenti<br />

in ciascuno degli anni antecedenti al periodo di riferimento (come individuati<br />

al punto 5) moltiplicandolo per il quoziente che risulta dal rapporto tra<br />

l’aliquota contributiva IVS in vigore in ciascuno di questi anni (o, come fanno<br />

gli Enti previdenziali, la media ponderata delle aliquote, in caso di variazione 47


48<br />

Il sistema<br />

contributivo<br />

in corso d’anno) e la media delle aliquote contributive che sono state in vigore<br />

in ciascuno dei 10 anni precedenti l’anno durante il quale è stata effettuata<br />

l’opzione. Anche in questo caso, le aliquote vanno prese entro il limite costituito<br />

dalle aliquote contemporaneamente vigenti nel FPLD. L’esclusione del<br />

periodo di riferimento dall’operazione di abbattimento della contribuzione<br />

comporta problemi, in caso di contribuzione mista lavoro dipendente - lavoro<br />

autonomo prima del 1996, che il Ministero del lavoro ha risolto stabilendo un<br />

calcolo separato per ognuno dei periodi di contribuzione in gestioni diverse<br />

(circ. INPS n. 1 08 del 7 giugno 2002 con esempi di calcolo). Invece, almeno<br />

per quanto riguarda l’INPDAP, ai fini del calcolo della media contributiva dei<br />

10 anni precedenti l’anno in cui è stata effettuata l’opzione, periodi di vuoto<br />

contributivo presenti eventualmente nel decennio, seguiti da iscrizione a gestione<br />

previdenziale diversa da quella precedente, vanno riempiti come se fosse<br />

stata in vigore l’aliquota della gestione seguente il periodo vuoto;<br />

7. si sommano i contributi ridotti secondo l’operazione di cui al punto 6 e ad essi<br />

si aggiunge, senza alcuna riduzione, il numero di contributi compresi nel periodo<br />

di riferimento. Si determina così l’anzianità contributiva complessiva per<br />

il periodo precedente il 1996;<br />

8. si moltiplica la contribuzione media rivalutata di cui al punto 4 (mensile, settimanale<br />

o annua) per l’anzianità contributiva complessiva precedente il 1996, come<br />

ottenuta al punto precedente (a sua volta omogeneamente espressa in mesi,<br />

settimane o anni di contributi). Il risultato costituisce la quota di montante relativa<br />

al periodo precedente il 1996, da rivalutare con i coefficienti PIL nel periodo<br />

dal 1996 fino all’anno precedente la data di decorrenza della pensione;<br />

9. si determina l’importo annuo lordo della pensione sommando le due quote di<br />

montante rivalutato e applicandovi l’aliquota di trasformazione relativa all’età<br />

raggiunta dal soggetto al momento della decorrenza della pensione.<br />

IL PERIODO TRANSITORIO<br />

Nel corso degli anni ’90 del secolo scorso, il regime <strong>pensioni</strong>stico di tutte le forme<br />

assicurative previdenziali ha subito profonde modificazioni e, con esso, il sistema<br />

di calcolo della pensione. La modifica principale è rappresentata dall’introduzione<br />

del regime contributivo (regole per il diritto e regole per il calcolo dell pensione)<br />

in tutte le forme assicurative: esso si applica, però, solo alle persone prive di<br />

anzianità assicurativa alla data del <strong>1°</strong> gennaio 1996. Per tutti gli altri, le modifiche<br />

delle regole per il diritto e quelle delle modalità di calcolo sono intervenute all’interno<br />

del regime retributivo loro applicabile, soprattutto in direzione di una<br />

sempre più pronunciata armonizzazione della normativa vigente nelle diverse forme<br />

assicurative.


Poiché le modifiche sono intervenute in momenti successivi e poiché, in genere,<br />

ogni nuovo intervento legislativo conteneva clausole di salvaguardia della normativa<br />

previgente per gli assicurati in particolari condizioni di età o di anzianità<br />

contributiva, per tutto il periodo transitorio (cioè fino a quando non si applicherà<br />

soltanto il regime contributivo, vale a dire approssimativamente dopo il 2036) le<br />

<strong>pensioni</strong> dovranno essere calcolate contemporaneamente con due o più sistemi diversi,<br />

ognuno dei quali dà luogo ad una quota del prodotto finale: l’importo della<br />

pensione è la somma di tali quote.<br />

Si possono avere le seguenti quote di pensione:<br />

• la quota A, che è quella calcolata con le regole del retributivo proprie di ciascun<br />

fondo o gestione vigenti prima dell’inizio del processo di riforma (media<br />

retributiva degli ultimi 5 anni, rivalutata con i vecchi criteri, nell’assicurazione<br />

generale obbligatoria; retribuzione, ovvero stipendio dell’ultimo mese, semestre<br />

o anno per i fondi esclusivi e per alcuni sostitutivi), con riferimento ai periodi<br />

di contribuzione versata o accreditata prima del <strong>1°</strong> gennaio 1993;<br />

• la quota B, relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992<br />

e calcolata con le nuove regole del retributivo (media retributiva degli ultimi<br />

10 anni, o anche meno, per chi ha maturato 15 anni al 31.12.1992, ovvero<br />

media dell’intera vita per chi alla stessa data può far valere meno di 15 anni).<br />

In alcuni Fondi <strong>pensioni</strong>stici questa quota può essere suddivisa in “sottoquote”<br />

in relazione alle diverse tappe del processo di armonizzazione cui sono stati<br />

sottoposti e che hanno prodotto modificazioni degli elementi fondamentali del<br />

calcolo con decorrenza da date diverse;<br />

• la quota C, determinata con il sistema contributivo per coloro che al 31 dicembre<br />

1995 non possono far valere 18 anni di anzianità contributiva; è relativa<br />

ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.<br />

La particolare forma che comprende anche una quota di pensione calcolata secondo<br />

il sistema contributivo viene detta anche calcolo con il sistema misto.<br />

Nelle pagine seguenti, un quadro mostra la successione delle modifiche legislative<br />

con indicazione degli elementi della formula di calcolo su cui tali modifiche<br />

hanno avuto effetto e la quota di pensione su cui insistono.<br />

Un secondo quadro entra sinteticamente nel merito delle quote di pensione, per<br />

quanto riguarda il solo sistema retributivo nell’AGO e nelle forme esclusive di essa.<br />

Di seguito al quadro, una descrizione più dettagliata dei sistemi di calcolo applicabili<br />

nel periodo transitorio alle <strong>pensioni</strong> a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti<br />

e delle Gestioni speciali lavoratori autonomi, alle <strong>pensioni</strong> a carico dell’INPDAP<br />

e a quelle liquidate con le norme dei tre principali Fondi sostitutivi dell’AGO.<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

Per la definizione di AGO e Fondi alternativi, si veda a pag. 168. 49


50<br />

Quadro 1 - Modifiche agli elementi della formula di calcolo di pensione e quote corrispondenti<br />

legge data forma assicurativa elemento modificato<br />

DLgs 503/92 1-1-1993 tutte<br />

L 724/94 1-1-1995 forme esclusive dell’AGO<br />

base pensionabile (periodo)<br />

aliquota di trasformazione (tetto)<br />

aliquota di trasformazione (2%)<br />

base pensionabile (IIS)<br />

L 335/95 forme esclusive e sostitutive dell’AGO base pensionabile (elementi accessori)<br />

e decreti<br />

legislativi<br />

delegati<br />

1-1-1996<br />

tutte<br />

base pensionabile (periodo)<br />

tutti (sistema contributivo)<br />

L 449/97 1-1-1998 forme esclusive e sostitutive dell’AGO<br />

aliquota di trasformazione (tetto)<br />

anzianità contributiva (arrotondamento)<br />

Quadro 2 - Gli elementi della formula di calcolo della pensione con il sistema retributivo, quota<br />

Forme<br />

esclusive<br />

dell’AGO IVS<br />

AGO IVS<br />

Forme assicurative Anzianità<br />

contributiva<br />

Stato<br />

EE LL<br />

e sanità<br />

maturata al<br />

31.12.1992<br />

(stipendio base più RIA<br />

più alcune ind. ricorrenti)<br />

maggiorato del 18%<br />

più IIS<br />

voci retributive<br />

assoggettate<br />

a contribuzione<br />

(tutto, con esclusione<br />

di alcune indennità<br />

non ricorrenti) più IIS<br />

FPLD art. 6 DLgs 314/97<br />

GGSS<br />

LLAA<br />

artt. 5 e 8 L 233/90<br />

Quota A<br />

Base pensionabile<br />

Voci Periodo<br />

dovuto al momento del<br />

pensionamento<br />

retribuzione annua<br />

spettante alla data<br />

di cessazione dal servizio<br />

dalla data di decorrenza<br />

indietro per 260<br />

settimane<br />

dalla data di decorrenza<br />

indietro per 120 mesi


artt. 3 e 7<br />

art. 12<br />

per quota<br />

articolo quota<br />

art. 17, c. 1<br />

art. 15, c. 3<br />

art. 2, cc. 9-11<br />

art. 1, c. 17<br />

B-B1<br />

B2<br />

art. 1, c. 6 C<br />

art. 59, c. 1<br />

art. 59, c. 1, lett. b)<br />

Aliquota trasformazione<br />

B3<br />

35% con i primi 15 anni di servizio;<br />

1,8% annuo per anni successivi;<br />

max 80% con 40 anni di servizio<br />

come da tabella<br />

(max 100% con 40 anni<br />

di servizio)<br />

2% annuo<br />

(max 80% con 40 anni AC) con<br />

riduzioni art. 12 DLgs 503/92<br />

Segue<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

51


52<br />

Segue Gli elementi della formula quota per quota<br />

Forme<br />

esclusive<br />

dell’AGO IVS<br />

AGO IVS<br />

Forme<br />

esclusive<br />

dell’AGO IVS<br />

AGO IVS<br />

Forme assicurative Anzianità<br />

contributiva<br />

Stato<br />

EE LL<br />

e sanità<br />

FPLD<br />

GGSS<br />

LLAA<br />

maturata<br />

negli anni<br />

1993-1994<br />

maturata<br />

negli anni<br />

dal 1998 in poi<br />

Forme assicurative Anzianità<br />

contributiva<br />

Stato<br />

EE LL<br />

e sanità<br />

FPLD<br />

GGSS<br />

LLAA<br />

maturata<br />

negli anni<br />

1995-1997<br />

tutte (ma solo sulle<br />

retribuzioni<br />

dal 1996 in poi)<br />

tutte<br />

(art. 6 DLgs 314/97)<br />

artt. 5 e 8 L 233/90<br />

tutte (ma solo sulle<br />

retribuzioni dal 1996<br />

in poi)<br />

Quota B - B1<br />

Base pensionabile<br />

Voci Periodo<br />

dalla data di decorrenza<br />

indietro per 120 mesi (o<br />

fino al <strong>1°</strong> gennaio 1993<br />

per chi aveva meno di 15<br />

anni di contributi al<br />

31.12.1992)<br />

dalla data di decorrenza<br />

indietro per 520 settimane<br />

(o fino al <strong>1°</strong> gennaio<br />

1988 per chi aveva meno<br />

di 15 anni di contributi al<br />

31.12.1992)<br />

dalla data di decorrenza<br />

indietro per 180 mesi<br />

Quota B2<br />

Base pensionabile<br />

Voci Periodo<br />

dalla data di decorrenza<br />

indietro per 120 mesi (o<br />

fino al <strong>1°</strong> gennaio 1993<br />

per chi aveva meno di 15<br />

anni di contributi al<br />

31.12.1992)


Aliquota trasformazione<br />

come quota A<br />

ma applicando progressivamente<br />

le riduzioni di cui all’art. 12<br />

del DLgs 503/92<br />

2% annuo<br />

(max 80% con 40 anni di anzianità<br />

contributiva)<br />

con riduzioni art. 12 DLgs 503/92<br />

Aliquota trasformazione<br />

2% annuo (purché aliquota complessiva<br />

non superi quella determinabile<br />

con il sistema previgente) e<br />

applicando progressivamente le riduzioni<br />

di cui all’art. 12 DLgs<br />

503/92<br />

Segue<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

53


54<br />

Segue Gli elementi della formula quota per quota<br />

Forme<br />

esclusive<br />

dell’AGO IVS<br />

AGO IVS<br />

Il sistema<br />

contributivo<br />

Forme assicurative Anzianità<br />

contributiva<br />

Stato<br />

EE LL<br />

e sanità<br />

FPLD<br />

GGSS<br />

LLAA<br />

maturata<br />

negli anni<br />

1998 in poi<br />

Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al FPLD e lavoratori<br />

autonomi<br />

Le regole del metodo di calcolo vigente nell’assicurazione generale obbligatoria<br />

sono contenute nella legge n. 297/82, come modificata dal decreto legislativo<br />

n. 503/92 e dalla legge n. 335/1995.<br />

La formula di calcolo nel regime generale è:<br />

P = RMP x 2% x AC<br />

dove P sta per pensione annua; RMP sta per retribuzione media pensionabile<br />

annua; 2% è la percentuale della retribuzione pensionabile che si trasforma in pensione<br />

per ogni anno di anzianità contributiva; AC sta per anzianità contributiva utile<br />

espressa in anni. Nella pratica si usa la Retribuzione Media Settimanale (RMS)<br />

come base pensionabile, purché anche l’Anzianità Contributiva (AC) sia espressa in<br />

settimane: il risultato non cambia.<br />

Nell’assicurazione generale obbligatoria, il periodo di riferimento per la determinazione<br />

della retribuzione media pensionabile va dagli ultimi 5 anni, per la quota<br />

A, agli ultimi 10 anni, ovvero all’intera vita lavorativa a seconda dell’anzianità<br />

contributiva al 31.12.1992, per la quota B; l’aliquota di trasformazione è pari al<br />

2% per ogni anno di contribuzione; il limite massimo di anzianità contributiva utile<br />

è pari a 40 anni.<br />

Lavoratori dipendenti pubblici<br />

Quota B3<br />

Base pensionabile<br />

Voci Periodo<br />

art. 6 DLgs 314/97<br />

(ma solo sulle retribuzioni<br />

dal 1996 in poi)<br />

dalla data di decorrenza<br />

indietro per 120 mesi (o<br />

fino al <strong>1°</strong> gennaio 1993<br />

per chi aveva meno di 15<br />

anni di contributi al<br />

31.12.1992)<br />

Il calcolo delle <strong>pensioni</strong> dei dipendenti pubblici e, in generale, dei soggetti<br />

iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps presen-


Aliquota trasformazione<br />

2% annuo (purché aliquota complessiva<br />

non superi quella determinabile<br />

con il sistema previgente) e<br />

applicando integralmente le riduzioni<br />

di cui all’art. 12 DLgs<br />

503/92, come nell’AGO<br />

ta alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono,<br />

soprattutto, sul calcolo della quota A della pensione. In particolare si registrano<br />

le seguenti differenze con il regime generale.<br />

La retribuzione pensionabile<br />

Per la quota A della pensione, relativa all’anzianità contributiva maturata al<br />

31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l’ultimo stipendio base<br />

(o con la retribuzione annua spettante nell’ultimo mese di servizio), con esclusione<br />

degli elementi variabili e non ricorrenti della retribuzione, cosiddetti “elementi<br />

accessori” (ma tale non è la 14° mensilità di retribuzione corrisposta ai lavoratori<br />

postelegrafonici, che pertanto entra anche nella base di calcolo della quota<br />

A di pensione a carico dell’IPOST). L’equiparazione tra la retribuzione pensionabile<br />

dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici è avvenuta a partire dal<br />

1996, con riferimento all’intera quota B di pensione, ma solo per le retribuzioni<br />

percepite dal 1996 in poi che eventualmente entrino nella base di calcolo, perchè<br />

solo da tale data c’è corrispondenza tra elementi assoggettati a contribuzione previdenziale<br />

ed elementi pensionabili.<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

Per i dipendenti dello Stato iscritti all’apposita gestione dell’Inpdap, la base di<br />

calcolo costituita della qota A di pensione, costituita dal solo stipendio tabellare percepito<br />

nell’ultimo mese di servizio, è aumentata del 18% a titolo di considerazione<br />

forfetaria degli elementi accessori. Ai fini del calcolo della quota B di pensione, il<br />

salario accessorio viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo, al posto di<br />

esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita<br />

dal 118% dello stipendio tabellare. 55


56<br />

Il sistema<br />

contributivo<br />

L’Indennità integrativa speciale nella base di calcolo<br />

Fino al 31 dicembre 1994, l’indennità integrativa speciale, componente della<br />

retribuzione dei dipendenti pubblici, non entrava nel calcolo della pensione base<br />

ma veniva aggiunta ad essa per formare il trattamento <strong>pensioni</strong>stico complessivo<br />

(c.d. di ‘quiescenza’). L’Indennità integrativa speciale da aggiungere alla pensione<br />

veniva determinata in rapporto agli anni di servizio, in caso di <strong>pensioni</strong> anticipate<br />

di anzianità, ovvero veniva corrisposta in misura intera (cioè, per i pensionati, nella<br />

misura pari all’80% di quella dei dipendenti in servizio) nei casi di <strong>pensioni</strong> di<br />

vecchiaia, di invalidità e ai superstiti.<br />

Per effetto della legge n. 724/94, l’indennità integrativa speciale è entrata, a<br />

tutti gli effetti, nella retribuzione pensionabile di tutte le quote di pensione, per le<br />

<strong>pensioni</strong> con decorrenza a partire dal <strong>1°</strong> gennaio 1995, ma, per gli statali, rimane<br />

fuori della base maggiorabile del 18%.<br />

L’aliquota di rendimento o di trasformazione<br />

Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento erano differenti tra lavoratori<br />

dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e lavoratori iscritti<br />

a regimi esclusivi o sostitutivi di essa, come si può vedere nella tabella a fianco.<br />

Dal <strong>1°</strong> gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi<br />

maturati a partire da tale data, si applica per tutti l’aliquota dell’assicurazione generale<br />

obbligatoria pari al 2%; tuttavia, per espressa disposizione di legge, il rendimento<br />

non può essere superiore a quello che sarebbe spettato mantenendo l’applicazione<br />

delle aliquote precedenti, il cui incremento annuo, in certi casi e per certi<br />

periodi, è inferiore a 2 punti percentuali. Questo determina ancora per lungo<br />

tempo una situazione differenziata tra soggetto e soggetto, in relazione al numero<br />

di anni di contribuzione già maturati alla data in cui è avvenuto il cambiamento.<br />

I prontuari per l’individuazione dell’aliquota in base al numero di anni di contribuzione<br />

raggiunti alla data del 31 dicembre 1994 sono riportati a pag. 62.<br />

Il limite massimo di retribuzione pensionabile<br />

Con il decreto legislativo n. 503/92 fu prevista l’introduzione graduale del sistema<br />

di abbattimento delle aliquote di trasformazione oltre il limite massimo di<br />

retribuzione pensionabile, già in vigore nell’AGO, che prima del 1993 non esisteva<br />

affatto per gli iscritti ai fondi esclusivi (ed a quasi tutti i sostitutivi). Dal 1998, per<br />

effetto della legge 449/97, questo sistema di abbattimento ha trovato applicazione<br />

piena. Di conseguenza:<br />

– la quota A della pensione degli iscritti ai fondi esclusivi (e sostitutivi) è calcolata<br />

senza l’applicazione di limiti massimali alla retribuzione pensionabile;<br />

– la parte di quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate<br />

dal <strong>1°</strong> gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 (o anche prima per altri fondi<br />

speciali) è calcolata con limiti massimali più elevati di quelli vigenti nel regime<br />

generale, in graduale lenta diminuzione fino ad eguagliare il limite comune;


Scale parametrali per anni di assicurazione<br />

relative a quote di pensione riferite ad anzianità contributive maturate fino al 31.12.1994<br />

Anni AGO (INPS) Personale civile dello Stato * Ex CPDEL<br />

15 30 35,0 41,3 37,5<br />

16 32 36,8 43,4 38,8<br />

17 34 38,6 45,5 40,2<br />

18 36 40,4 47,7 41,7<br />

19 38 42,2 49,8 43,3<br />

20 40 44,0 51,9 45,0<br />

21 42 45,8 54,0 46,8<br />

22 44 47,6 56,2 48,7<br />

23 46 49,4 58,3 50,7<br />

24 48 51,2 60,4 52,8<br />

25 50 53,0 62,5 55,0<br />

26 52 54,8 64,7 57,3<br />

27 54 56,6 66,8 59,7<br />

28 56 58,4 68,9 62,2<br />

29 58 60,2 71,0 64,8<br />

30 60 62,0 73,2 67,5<br />

31 62 63,8 75,3 70,3<br />

32 64 65,6 77,4 73,2<br />

33 66 67,4 79,5 76,2<br />

34 68 69,2 81,6 79,3<br />

35 70 71,0 83,8 82,5<br />

36 72 72,8 85,9 85,8<br />

37 74 74,6 88,0 89,2<br />

38 76 76,4 90,1 92,7<br />

39 78 78,2 92,3 96,3<br />

40 80 80,0 94,4 100,0<br />

* Sono qui evidenziate due colonne, la seconda delle quali presenta, come massimo raggiungibile con 40 anni di<br />

contributi, il valore di 94,4% invece dell’80%, che compare nella prima.<br />

La differenza è dovuta al fatto che i valori della seconda colonna, spesso utilizzati per brevità al posto degli altri,<br />

incorporano l’aumento del 18% della retribuzione pensionabile facendolo riferire all’aliquota di trasformazione invece<br />

che alla base di calcolo: infatti 94,4 è esattamente l’80% di 118.<br />

Non sono stati riportati i valori relativi al personale militare e ai corpi di polizia, per i quali la curva consentiva il<br />

raggiungimento del tetto massimo con 30 anni di anzianità.<br />

Ora anche per questi settori, per effetto del DLgs 165/97, l’anzianità contributiva massima si sta elevando gradualmente<br />

ai 40 anni previsti per tutti gli altri lavoratori.<br />

57


58<br />

Il sistema<br />

contributivo<br />

– la parte di quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate<br />

dal <strong>1°</strong> gennaio 1998, è calcolata applicando per intero i limiti massimali vigenti<br />

nell’assicurazione generale obbligatoria e, quindi, i rendimenti decrescenti<br />

per le fasce di retribuzione eccedenti il massimale.<br />

Lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi dell’AGO<br />

Caratteristica fondamentale dei Fondi sostitutivi dell’AGO è, in genere, la diversa<br />

retribuzione di riferimento, sia in termini di voci retributive che la compongono<br />

sia in termini di periodo di riferimento.<br />

La fase di riordino previdenziale recentemente trascorsa ha visto l’emanazione<br />

di numerose norme che hanno introdotto una serie di cambiamenti normativi e,<br />

circa il metodo di calcolo delle <strong>pensioni</strong>, sono stati introdotti criteri di graduale parificazione<br />

con quello del FPLD.<br />

Alcuni dei fondi sostitutivi sono gestiti dall’INPS e vengono comunemente chiamati<br />

“Fondi speciali”, per distinguerli dal Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti. Essi<br />

sono:<br />

1. il fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione<br />

aerea;<br />

2. il fondo per il clero cattolico e delle altre confessioni religiose.<br />

I fondi di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private,<br />

per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e per gli<br />

addetti ai pubblici servizi di telefonia sono stati soppressi recentemente, in momenti<br />

diversi, e sono confluiti nel FPLD, che ha preso in carico anche i trattamenti<br />

già liquidati. Poiché una parte del calcolo della pensione degli iscritti a questi fondi<br />

rimarrà regolata dalle vecchie norme ancora per qualche tempo, riportiamo di<br />

seguito alcuni cenni in proposito.<br />

Lavoratori dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private<br />

Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD con la legge 488/99. In<br />

precedenza, il Decreto Lgs. 562/96, concernente l’armonizzazione del Fondo Elettrici,<br />

aveva introdotto una serie di novità nel calcolo della pensione.<br />

È stato eliminato il sistema di arrotondamento ad anno intero dei contributi pari<br />

ad almeno 6 mesi.<br />

Il calcolo delle <strong>pensioni</strong> viene effettuato in settimane e su quattro quote che<br />

(escludendo l’eventuale quota C calcolata con il sistema contributivo) sono denominate<br />

come segue:<br />

– quota A, per servizio utile sino al 31.12.92, rendimento 2,514% a base annua,<br />

ovvero con coefficiente 0,01934061 per calcolo settimanale;<br />

– quota B 1, per servizio negli anni 1993 e ‘94, sempre con rendimento del<br />

2,514;<br />

– quota B 2 per gli anni 1995 e ‘96 con rendimento al 2 percento.


Le quote B 1 e B 2 riducono il loro rendimento base sopra indicato per le fasce<br />

di retribuzione superiori agli scaglioni più elevati, secondo la tabella di graduale<br />

avvicinamento ai valori del regime AGO.<br />

– Quota B3, per il servizio utile dal <strong>1°</strong> gennaio 1997; il calcolo viene effettuato<br />

con gli stessi criteri dei rendimenti e dei massimali AGO applicati per la quota<br />

B nel FPLD.<br />

Per il calcolo della quota A, la retribuzione è quella degli ultimi 6 mesi di attività<br />

pienamente retribuiti e rapportati ad anno (ultimi 6 mesi x 2).<br />

Per il calcolo delle quote B, ferme restando le specifiche prima annotate, il periodo<br />

di riferimento delle retribuzioni pensionabili varia in funzione della data di<br />

decorrenza della pensione ed è in fase di crescita fino a raggiungere i valori fissati<br />

per il FPLD.<br />

Le norme di armonizzazione consentono il computo di un servizio utile sino ad<br />

un massimo di 40 anni (2080 sett.), mentre in precedenza la pensione era riferita<br />

in quarantesimi della retribuzione pensionabile, sino ad un massimo di 35 pari<br />

all’88 percento della retribuzione della quota A.<br />

Le nuove disposizioni e le interpretazioni ministeriali hanno stabilito che, pur<br />

calcolata nelle quattro quote prima indicate, la pensione massima erogata dal Fondo<br />

non possa superare il più favorevole tra l’importo pari all’80% della retribuzione<br />

AGO e l’88% della media ponderale delle retribuzioni di quota A e B del Fondo.<br />

Lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto<br />

Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD (con separata evidenza<br />

contabile) con DLgs 414/96. Le particolari condizioni di passaggio del Fondo all’A-<br />

GO hanno però consentito agli iscritti di conservare alcuni vantaggi previsti dalla<br />

precedente normativa:<br />

– calcolo della pensione con le precedenti regole del Fondo per il servizio sino al<br />

31/12/95;<br />

– mantenimento del sistema di arrotondamento ad anno intero per periodi superiori<br />

a 6 mesi, per il servizio sino al 31/12/95 ma solo ai fini della misura<br />

(in quarantesimi);<br />

– nel caso di servizio utile al 31/12/95 superiore a 35 anni e 6 mesi il calcolo<br />

della pensione avviene praticamente tutto in quota A. Ulteriore anzianità, seppure<br />

segnalata, non assume peso nel calcolo della pensione.<br />

Il calcolo retributivo di una pensione (quindi sempre escludendo l’eventuale<br />

quota C) avviene nelle seguenti quote:<br />

– quota A, riferita all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992;<br />

– quota B1, riferita all’anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994;<br />

– quota B2, riferita all’anzianità maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1995 – per<br />

rapporti in essere al 24.8.1996 – e dal 1.1.1995 alla cessazione, per rappor-<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

ti di lavoro risolti anteriormente a tale data; 59


60<br />

Il sistema<br />

contributivo<br />

– quota B 3 (o “quota AGO”), riferita alle anzianità maturate post. 1.1.1996 ovvero<br />

ante e post 1.1.1996 a seconda della pensione in liquidazione, per rapporti<br />

di lavoro in essere al 24.8.1996.<br />

L’aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione sino al 31.12.1994 è<br />

del 2,5 percento. Per i periodi sino al 31.12.1992 il 2,5% si riferisce alla retribuzione<br />

Fondo degli ultimi 12 mesi (30 x 12 = 360 gg.); le retribuzioni accessorie<br />

percepite nel periodo, però, non possono essere computate per un importo superiore<br />

al 40% di quelle percepite nell’arco degli ultimi 36 mesi. Per gli anni 1993 e<br />

‘94 pur rimanendo il rendimento al 2,5% occorre far riferimento ad un più ampio<br />

arco temporale di retribuzione che si raccorda alla data di decorrenza della pensione.<br />

Per l’anno 1995 il rendimento scende al 2 per cento. Per contribuzioni successive<br />

al 1995 il calcolo è come quello della quota B dell’AGO, stessi criteri, parametri<br />

e coefficienti: tale quota, nel Fondo trasporti viene chiamata quota B3.<br />

Si annota infine che per le quote B1 e B 2 (anni 1993, ‘94 e ‘95) anche la retribuzione<br />

del Fondo trasporti subisce un abbattimento nel rendimento base a partire<br />

dalle fasce superiori.<br />

Lavoratori addetti ai pubblici servizi di telefonia<br />

Il calcolo della pensione viene effettuato nelle seguenti 4 quote (sempre se si<br />

esclude l’eventuale quota C):<br />

quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92;<br />

quota B1, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994;<br />

quota B2, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996;<br />

quota B3, per il servizio utile dall’<strong>1°</strong>.1.1997.<br />

La retribuzione di cui si deve tenere conto nelle varie quote è la seguente:<br />

per il calcolo della quota A si deve far riferimento alla retribuzione teorica pensionabile<br />

secondo le regole del Fondo degli ultimi 12 mesi, raffrontati con l’ultimo<br />

triennio, purché non superiore alla media maggiorata del 12 per cento. Per la quota<br />

A non esistono limiti massimi di retribuzione pensionabile;<br />

per il calcolo delle quote B1 e B 2 si utilizza sempre la retribuzione teorica del<br />

Fondo; la retribuzione media settimanale è ricavata, in base alla decorrenza, su un<br />

numero di settimane crescente, dopo aver rivalutato le retribuzioni dei vari anni<br />

con gli stessi coefficienti della quota B/AGO. Pur non esistendo, di fatto, massimale,<br />

è in atto la diminuzione progressiva dei rendimenti;<br />

per la quota B3 sono integralmente applicate le norme AGO, salvo il numero di<br />

settimane da prendere a riferimento per la RMS che è determinato con gli stessi criteri<br />

in uso per le quote B1 e B3.<br />

La pensione massima erogabile non può superare il 90% della media ponderata<br />

della RMS (x 52) delle quote A e B1, ovvero, se più favorevole, dell’80% della<br />

retribuzione AGO.


Elementi<br />

per il calcolo<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

C<br />

calcolo


62<br />

ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del<br />

Anni di<br />

contribuzione<br />

alla data del<br />

pensionamento<br />

anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

1 giorno 0<br />

1 2 24,456<br />

2 4 25,093 25,093<br />

3 6 25,775 25,775 25,775<br />

4 8 26,502 26,502 26,502 26,502<br />

5 10 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275<br />

6 12 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093<br />

7 14 28,956 28,956 28,956 28,956 28,956 28,956 28,956<br />

8 16 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865<br />

9 18 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819<br />

10 20 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819<br />

11 22 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865<br />

12 24 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955<br />

13 26 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091<br />

14 28 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273<br />

15 30 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500<br />

16 32 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800<br />

17 34 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200<br />

18 36 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700<br />

19 38 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300<br />

20 40 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000<br />

21 42 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800<br />

22 44 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700<br />

23 46 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700<br />

24 48 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700<br />

25 50 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700<br />

26 52 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700<br />

27 54 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700<br />

28 56 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700<br />

29 58 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700<br />

30 60 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700<br />

31 62 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700<br />

32 64 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700<br />

33 66 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700<br />

34 68 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700<br />

35 70 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700<br />

36 72 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700<br />

37 74 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700<br />

38 76 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700<br />

39 78 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700<br />

40 80 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700


pensionamento lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro<br />

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21<br />

32,865<br />

33,955 33,955<br />

35,091 35,091 35,091<br />

36,273 36,273 36,273 36,273<br />

37,500 37,500 37,500 37,500 37,500<br />

38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800<br />

40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200<br />

41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700<br />

43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300<br />

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000<br />

46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800<br />

48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700<br />

50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700<br />

52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700<br />

54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700<br />

56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700<br />

58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700<br />

60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700<br />

62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700<br />

64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700<br />

66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700<br />

68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700<br />

70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700<br />

72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700<br />

74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700<br />

76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700<br />

78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700<br />

80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700<br />

82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700<br />

84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700<br />

43,300<br />

45,000 45,000<br />

46,800 46,800 46,800<br />

48,700 48,700 48,700<br />

50,700 50,700 50,700<br />

52,700 52,700 52,700<br />

54,700 54,700 54,700<br />

56,700 56,700 56,700<br />

58,700 58,700 58,700<br />

60,700 60,700 60,700<br />

62,700 62,700 62,700<br />

64,700 64,700 64,700<br />

66,700 66,700 66,700<br />

68,700 68,700 68,700<br />

70,700 70,700 70,700<br />

72,700 72,700 72,700<br />

74,700 74,700 74,700<br />

76,700 76,700 76,700<br />

78,700 78,700 78,700<br />

80,700 80,700 80,700<br />

82,700 82,700 82,700<br />

84,700 84,700 84,700<br />

segue<br />

Scala incremento<br />

unitario in vigore<br />

prime del 1995<br />

–<br />

0,591<br />

0,637<br />

0,682<br />

0,727<br />

0,773<br />

0,818<br />

0,863<br />

0,909<br />

0,954<br />

1,000<br />

1,046<br />

1,090<br />

1,136<br />

1,182<br />

1,227<br />

1,300<br />

1,400<br />

1,500<br />

1,600<br />

1,700<br />

1,800<br />

1,900<br />

2,000<br />

2,100<br />

2,200<br />

2,300<br />

2,400<br />

2,500<br />

2,600<br />

2,700<br />

2,800<br />

2,900<br />

3,000<br />

3,100<br />

3,200<br />

3,300<br />

3,400<br />

3,500<br />

3,600<br />

3,700<br />

63


64<br />

ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del<br />

anni di<br />

contribuzione<br />

alla data del<br />

pensionamento<br />

anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994<br />

22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32<br />

1 giorno<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22 48,700<br />

23 50,700 50,700<br />

24 52,700 52,700 52,800<br />

25 54,700 54,700 54,800 55,000<br />

26 56,700 56,700 56,800 57,000 57,300<br />

27 58,700 58,700 58,800 59,000 59,300 59,700<br />

28 60,700 60,700 60,800 61,000 61,300 61,700 62,200<br />

29 62,700 62,700 62,800 63,000 63,300 63,700 64,200 64,800<br />

30 64,700 64,700 64,800 65,000 65,300 65,700 66,200 66,800 67,500<br />

31 66,700 66,700 66,800 67,000 67,300 67,700 68,200 68,800 69,500 70,300<br />

32 68,700 68,700 68,800 69,000 69,300 69,700 70,200 70,800 71,500 72,300 73,200<br />

33 70,700 70,700 70,800 71,000 71,300 71,700 72,200 72,800 73,500 74,300 75,200<br />

34 72,700 72,700 72,800 73,000 73,300 73,700 74,200 74,800 75,500 76,300 77,200<br />

35 74,700 74,700 74,800 75,000 75,300 75,700 76,200 76,800 77,500 78,300 79,200<br />

36 76,700 76,700 76,800 77,000 77,300 77,700 78,200 78,800 79,500 80,300 81,200<br />

37 78,700 78,700 78,800 79,000 79,300 79,700 80,200 80,800 81,500 82,300 83,200<br />

38 80,700 80,700 80,800 81,000 81,300 81,700 82,200 82,800 83,500 84,300 85,200<br />

39 82,700 82,700 82,800 83,000 83,300 83,700 84,200 84,800 85,500 86,300 87,200<br />

40 84,700 84,700 84,800 85,000 85,300 85,700 86,200 86,800 87,500 88,300 89,200


pensionamento lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro<br />

33 34 35 36 37 38 39 40<br />

Scala incremento<br />

unitario in vigore<br />

prime del 1995<br />

-<br />

0,591<br />

0,637<br />

0,682<br />

0,727<br />

0,773<br />

0,818<br />

0,863<br />

0,909<br />

0,954<br />

1,000<br />

1,046<br />

1,090<br />

1,136<br />

1,182<br />

1,227<br />

1,300<br />

1,400<br />

1,500<br />

1,600<br />

1,700<br />

1,800<br />

1,900<br />

2,000<br />

2,100<br />

2,200<br />

2,300<br />

2,400<br />

2,500<br />

2,600<br />

2,700<br />

2,800<br />

2,900<br />

76,200 3,000<br />

78,200 79,300 3,100<br />

80,200 81,300 82,500 3,200<br />

82,200 83,300 84,500 85,800 3,300<br />

84,200 85,300 86,500 87,800 89,200 3,400<br />

86,200 87,300 88,500 89,800 91,200 92,700 3,500<br />

88,200 89,300 90,500 91,800 93,200 94,700 96,300 3,600<br />

90,200 91,300 92,500 93,800 95,200 96,700 98,300 100,000 3,700<br />

Per determinare<br />

l'aliquota di<br />

trasformazione da<br />

utilizzare per il calcolo<br />

di una pensione ,<br />

individuare la colonna<br />

relativa al numero<br />

degli anni di servizio e<br />

contribuzione raggiunti<br />

alla data del<br />

31.12.1994 e scendere<br />

fino alla riga relativa al<br />

numero di anni di<br />

servizio e contribuzione<br />

raggiunti alla data di<br />

cessazione dal servizio.<br />

La colonna separata a<br />

destra costituisce un<br />

pro-memoria<br />

dell'incremento<br />

dell'aliquota per ogni<br />

anno intero di servizio<br />

in base alla normativa<br />

in vigore prima del<br />

1995.<br />

NB Questa tabella è<br />

applicabile solo nel<br />

caso in cui alla data del<br />

31.12.1994 si sia<br />

raggiunto un numero<br />

intero di anni di<br />

servizio, senza<br />

arrotondamento. Nel<br />

caso in cui siano<br />

presenti frazioni di<br />

anno, è necessario<br />

determinare l'aliquota<br />

al 31.12.1994<br />

procedendo come<br />

descritto sopra<br />

e attribuendo<br />

l'incremento unitario<br />

riportato nella colonna<br />

separata, se pari o<br />

inferiore al 2%,<br />

altrimenti il 2% annuo.<br />

Per attribuire frazioni<br />

di anno, agire come<br />

riportato a pag. 69<br />

sull'aliquota spettante<br />

o sul 2%.<br />

65


66<br />

ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del<br />

Anni di<br />

contribuzione<br />

alla data del<br />

pensionamento<br />

anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8<br />

1 2,00 2,33<br />

2 4,00 4,33 4,67<br />

3 6,00 6,33 6,67 7,00<br />

4 8,00 8,33 8,67 9,00 9,33<br />

5 10,00 10,33 10,67 11,00 11,33 11,67<br />

6 12,00 12,33 12,67 13,00 13,33 13,67 14,00<br />

7 14,00 14,33 14,67 15,00 15,33 15,67 16,00 16,33<br />

8 16,00 16,33 16,67 17,00 17,33 17,67 18,00 18,33 18,67<br />

9 18,00 18,33 18,67 19,00 19,33 19,67 20,00 20,33 20,67<br />

10 20,00 20,33 20,67 21,00 21,33 21,67 22,00 22,33 22,67<br />

11 22,00 22,33 22,67 23,00 23,33 23,67 24,00 24,33 24,67<br />

12 24,00 24,33 24,67 25,00 25,33 25,67 26,00 26,33 26,67<br />

13 26,00 26,33 26,67 27,00 27,33 27,67 28,00 28,33 28,67<br />

14 28,00 28,33 28,67 29,00 29,33 29,67 30,00 30,33 30,67<br />

15 30,00 30,33 30,67 31,00 31,33 31,67 32,00 32,33 32,67<br />

16 32,00 32,33 32,67 33,00 33,33 33,67 34,00 34,33 34,67<br />

17 34,00 34,33 34,67 35,00 35,33 35,67 36,00 36,33 36,67<br />

18 36,00 36,33 36,67 37,00 37,33 37,67 38,00 38,33 38,67<br />

19 38,00 38,33 38,67 39,00 39,33 39,67 40,00 40,33 40,67<br />

20 40,00 40,33 40,67 41,00 41,33 41,67 42,00 42,33 42,67<br />

21 42,00 42,33 42,67 43,00 43,33 43,67 44,00 44,33 44,67<br />

22 44,00 44,33 44,67 45,00 45,33 45,67 46,00 46,33 46,67<br />

23 46,00 46,33 46,67 47,00 47,33 47,67 48,00 48,33 48,67<br />

24 48,00 48,33 48,67 49,00 49,33 49,67 50,00 50,33 50,67<br />

25 50,00 50,33 50,67 51,00 51,33 51,67 52,00 52,33 52,67<br />

26 52,00 52,33 52,67 53,00 53,33 53,67 54,00 54,33 54,67<br />

27 54,00 54,33 54,67 55,00 55,33 55,67 56,00 56,33 56,60<br />

28 56,00 56,33 56,67 57,00 57,33 57,67 58,00 58,33 58,40<br />

29 58,00 58,33 58,67 59,00 59,33 59,67 60,00 60,20 60,20<br />

30 60,00 60,33 60,67 61,00 61,33 61,67 62,00 62,00 62,00<br />

31 62,00 62,33 62,67 63,00 63,33 63,67 63,80 63,80 63,80<br />

32 64,00 64,33 64,67 65,00 65,33 65,60 65,60 65,60 65,60<br />

33 66,00 66,33 66,67 67,00 67,33 67,40 67,40 67,40 67,40<br />

34 68,00 68,33 68,67 69,00 69,20 69,20 69,20 69,20 69,20<br />

35 70,00 70,33 70,67 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00<br />

36 72,00 72,33 72,67 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80<br />

37 74,00 74,33 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60<br />

38 76,00 76,33 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40<br />

39 78,00 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20<br />

40 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00


pensionamento dipendenti civili dello STATO con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994<br />

9 10 11 12 13 14 15<br />

Scala incremento<br />

unitario in vigore<br />

prime del 1995<br />

-<br />

2,33<br />

2,33<br />

2,33<br />

2,33<br />

2,33<br />

2,33<br />

2,33<br />

21,00 2,33<br />

23,00 23,33 2,33<br />

25,00 25,33 25,67 2,33<br />

27,00 27,33 27,67 28,00 2,33<br />

29,00 29,33 29,67 30,00 30,33 2,33<br />

31,00 31,33 31,67 32,00 32,33 32,67 2,33<br />

33,00 33,33 33,67 34,00 34,33 34,67 35,00 2,33<br />

35,00 35,33 35,67 36,00 36,33 36,67 36,80 1,80<br />

37,00 37,33 37,67 38,00 38,33 38,60 38,60 1,80<br />

39,00 39,33 39,67 40,00 40,33 40,40 40,40 1,80<br />

41,00 41,33 41,67 42,00 42,20 42,20 42,20 1,80<br />

43,00 43,33 43,67 44,00 44,00 44,00 44,00 1,80<br />

45,00 45,33 45,67 45,80 45,80 45,80 45,80 1,80<br />

47,00 47,33 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 1,80<br />

49,00 49,33 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 1,80<br />

51,00 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 1,80<br />

53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 1,80<br />

54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 1,80<br />

56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 1,80<br />

58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 1,80<br />

60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 1,80<br />

62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 1,80<br />

63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 1,80<br />

65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 1,80<br />

67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 1,80<br />

69,20 69,20 69,20 69,20 69,20 69,20 69,20 1,80<br />

71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 1,80<br />

72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 1,80<br />

74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 1,80<br />

76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 1,80<br />

78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 1,80<br />

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 1,80<br />

Per determinare<br />

l’aliquota di<br />

trasformazione da<br />

utilizzare per il calcolo<br />

di una pensione,<br />

individuare la colonna<br />

relativa al numero<br />

degli anni di servizio<br />

e contribuzione<br />

raggiunti alla data<br />

del 31.12.1994 e<br />

scendere fino alla riga<br />

relativa al numero di<br />

anni di servizio e<br />

contribuzione<br />

raggiunti alla data di<br />

cessazione dal<br />

servizio.<br />

La colonna separata a<br />

destra costituisce un<br />

pro-memoria<br />

dell’incremento<br />

dell’aliquota per ogni<br />

anno intero di servizio<br />

in base alla normativa<br />

in vigore prima<br />

del 1995.<br />

67


68<br />

ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni e mesi di servizio<br />

alla data del pensionamento<br />

dipendenti STATALI che avevano già 15 anni di servizio al 31 dicembre 1994<br />

M E S I<br />

ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

15 35,00 35,15 35,30 35,45 35,60 35,75 35,90 36,05 36,20 36,35 36,50 36,65<br />

16 36,80 36,95 37,10 37,25 37,40 37,55 37,70 37,85 38,00 38,15 38,30 38,45<br />

17 38,60 38,75 38,90 39,05 39,20 39,35 39,50 39,65 39,80 39,95 40,10 40,25<br />

18 40,40 40,55 40,70 40,85 41,00 41,15 41,30 41,45 41,60 41,75 41,90 42,05<br />

19 42,20 42,35 42,50 42,65 42,80 42,95 43,10 43,25 43,40 43,55 43,70 43,85<br />

20 44,00 44,15 44,30 44,45 44,60 44,75 44,90 45,05 45,20 45,35 45,50 45,65<br />

21 45,80 45,95 46,10 46,25 46,40 46,55 46,70 46,85 47,00 47,15 47,30 47,45<br />

22 47,60 47,75 47,90 48,05 48,20 48,35 48,50 48,65 48,80 48,95 49,10 49,25<br />

23 49,40 49,55 49,70 49,85 50,00 50,15 50,30 50,45 50,60 50,75 50,90 51,05<br />

24 51,20 51,35 51,50 51,65 51,80 51,95 52,10 52,25 52,40 52,55 52,70 52,85<br />

25 53,00 53,15 53,30 53,45 53,60 53,75 53,90 54,05 54,20 54,35 54,50 54,65<br />

26 54,80 54,95 55,10 55,25 55,40 55,55 55,70 55,85 56,00 56,15 56,30 56,45<br />

27 56,60 56,75 56,90 57,05 57,20 57,35 57,50 57,65 57,80 57,95 58,10 58,25<br />

28 58,40 58,55 58,70 58,85 59,00 59,15 59,30 59,45 59,60 59,75 59,90 60,05<br />

29 60,20 60,35 60,50 60,65 60,80 60,95 61,10 61,25 61,40 61,55 61,70 61,85<br />

30 62,00 62,15 62,30 62,45 62,60 62,75 62,90 63,05 63,20 63,35 63,50 63,65<br />

31 63,80 63,95 64,10 64,25 64,40 64,55 64,70 64,85 65,00 65,15 65,30 65,45<br />

32 65,60 65,75 65,90 66,05 66,20 66,35 66,50 66,65 66,80 66,95 67,10 67,25<br />

33 67,40 67,55 67,70 67,85 68,00 68,15 68,30 68,45 68,60 68,75 68,90 69,05<br />

34 69,20 69,35 69,50 69,65 69,80 69,95 70,10 70,25 70,40 70,55 70,70 70,85<br />

35 71,00 71,15 71,30 71,45 71,60 71,75 71,90 72,05 72,20 72,35 72,50 72,65<br />

36 72,80 72,95 73,10 73,25 73,40 73,55 73,70 73,85 74,00 74,15 74,30 74,45<br />

37 74,60 74,75 74,90 75,05 75,20 75,35 75,50 75,65 75,80 75,95 76,10 76,25<br />

38 76,40 76,55 76,70 76,85 77,00 77,15 77,30 77,45 77,60 77,75 77,90 78,05<br />

39 78,20 78,35 78,50 78,65 78,80 78,95 79,10 79,25 79,40 79,55 79,70 79,85<br />

40 80,00


ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per frazioni di anno<br />

* dipendenti civili dello STATO con meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1994<br />

* lavoratori iscritti agli ex II PP del Ministero del tesoro<br />

Per ragioni di spazio non è possibile pubblicare una tabella che evidenzi l’aliquota annua frazionata in<br />

mesi per le categorie di cui sopra<br />

In questi casi, per tenere conto dei mesi di servizio, nel computo dell’aliquota di trasformazione, è necessario<br />

procedere in questo modo:<br />

1 Individuare la propria aliquota nella tabella appropriata, in base agli anni di servizio, considerando<br />

solo la parte intera e trascurando i mesi<br />

2 Sottrarre l’aliquota individuata da quella seguente nella stessa colonna<br />

3 Dividere la differenza per 12<br />

4 Moltiplicare il quoziente per il numero di mesi di servizio da considerare<br />

5 Sommare il prodotto all’aliquota individuata al punto 1<br />

ALIQUOTE DI TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno<br />

tutte le <strong>pensioni</strong> o quote di esse calcolate con il sistema contributivo<br />

mesi 57 58 59 60<br />

ANNI<br />

61 62 63 64 65<br />

0 4,7200 4,8600 5,0060 5,1630 5,3340 5,5140 5,7060 5,9110 6,1360<br />

1 4,7317 4,8722 5,0191 5,1773 5,3490 5,5300 5,7231 5,9298<br />

2 4,7433 4,8843 5,0322 5,1915 5,3640 5,5460 5,7402 5,9485<br />

3 4,7550 4,8965 5,0453 5,2058 5,3790 5,5620 5,7573 5,9673<br />

4 4,7667 4,9087 5,0583 5,2200 5,3940 5,5780 5,7743 5,9860<br />

5 4,7783 4,9208 5,0714 5,2343 5,4090 5,5940 5,7914 6,0048<br />

6 4,7900 4,9330 5,0845 5,2485 5,4240 5,6100 5,8085 6,0235<br />

7 4,8017 4,9452 5,0976 5,2628 5,4390 5,6260 5,8256 6,0423<br />

8 4,8133 4,9573 5,1107 5,2770 5,4540 5,6420 5,8427 6,0610<br />

9 4,8250 4,9695 5,1238 5,2913 5,4690 5,6580 5,8598 6,0798<br />

10 4,8367 4,9817 5,1368 5,3055 5,4840 5,6740 5,8768 6,0985<br />

11 4,8483 4,9938 5,1499 5,3198 5,4990 5,6900 5,8939 6,1173<br />

69


70<br />

DIVISORI PER LA TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno<br />

tutte le <strong>pensioni</strong> o quote di esse calcolate con il sistema contributivo<br />

mesi 57 58 59 60<br />

ANNI<br />

61 62 63 64 65<br />

0 21,1869 20,5769 19,9769 19,3669 18,7469 18,1369 17,5269 16,9169 16,2969<br />

1 21,1361 20,5269 19,9261 19,3152 18,6961 18,0861 17,4761 16,8652<br />

2 21,0852 20,4769 19,8752 19,2636 18,6452 18,0352 17,4252 16,8136<br />

3 21,0344 20,4269 19,8244 19,2119 18,5944 17,9844 17,3744 16,7619<br />

4 20,9836 20,3769 19,7736 19,1602 18,5436 17,9336 17,3236 16,7102<br />

5 20,9327 20,3269 19,7227 19,1086 18,4927 17,8827 17,2727 16,6586<br />

6 20,8819 20,2769 19,6719 19,0569 18,4419 17,8319 17,2219 16,6069<br />

7 20,8311 20,2269 19,6211 19,0052 18,3911 17,7811 17,1711 16,5552<br />

8 20,7802 20,1769 19,5702 18,9536 18,3402 17,7302 17,1202 16,5036<br />

9 20,7294 20,1269 19,5194 18,9019 18,2894 17,6794 17,0694 16,4519<br />

10 20,6786 20,0769 19,4686 18,8502 18,2386 17,6286 17,0186 16,4002<br />

11 20,6277 20,0269 19,4177 18,7986 18,1877 17,5777 16,9677 16,3486<br />

Elementi<br />

per il calcolo<br />

delle<br />

<strong>pensioni</strong><br />

LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE<br />

nel sistema contributivo<br />

(art. 2, comma 18, L. 335/95)<br />

anno limite<br />

1997 lire 137.148.000<br />

1998 lire 139.480.000<br />

1999 lire 141.991.000<br />

2000 lire 144.263.000<br />

2001<br />

lire<br />

euro<br />

148.014.000<br />

76.442,85<br />

2002 euro 78.507,00<br />

2003 euro 80.391,00<br />

2004 euro 82.401,00<br />

2005 euro 84.049,00<br />

2006 euro 85.478,00


LIMITE MASSIMO DI REDDITO PENSIONABILE<br />

per artigiani e commercianti<br />

nel sistema retributivo<br />

limite max FPLD + 2/3<br />

(art. 5, c. 4, e art. 1, c. 4, L 233/90)<br />

anno limite<br />

1997 L. 105.090.000<br />

1998 L. 106.876.667<br />

1999 L. 108.800.000<br />

2000 L. 110.540.000<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

113.413.000<br />

58.573,10<br />

2002 € 60.155,00<br />

2003 € 61.598,00<br />

2004 € 63.138,00<br />

2005 € 64.402,00<br />

2006 € 65.495,00<br />

COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE<br />

DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO<br />

Pensioni o quote di pensione<br />

calcolate con il sistema contributivo<br />

(art. 1, comma 9, L 335/95)<br />

coefficiente<br />

da utilizzare dal 31<br />

dicembre dell’anno<br />

per rivalutare il<br />

montante maturato al<br />

31 dicembre dell’anno<br />

1,055871 1997 1996<br />

1,053597 1998 1997<br />

1,056503 1999 1998<br />

1,051781 2000 1999<br />

1,047781 2001 2000<br />

1,043698 2002 2001<br />

1,041614 2003 2002<br />

1,039272 2004 2003<br />

1,040506 2005 2004<br />

NB Il montante e l’accantonamento di ciascun anno si rivalutano solo al 31 dicembre<br />

dell’anno seguente con il coefficiente relativo allo stesso anno seguente (art. 1,<br />

comma 8, L 335/95 e nota Min. lavoro, Dir. gen. prev. soc., n. 7/61418/L<br />

335/95 del 15.10.99)<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

71


72<br />

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE<br />

DELLE RETRIBUZIONI/REDDITI<br />

PENSIONABILI<br />

Pensioni o quote con decorrenza<br />

2006 calcolate con il sistema retributivo<br />

N.B. Fino al 1998, i coefficienti di rivalutazione<br />

relativi alla quota A della pensione sono stati<br />

calcolati in base alla variazione dell'indice<br />

del costo vita calcolato ai fini della scala<br />

mobile, mentre quelli per la quota B in base<br />

all'indice dei prezzi al consumo. Dal 1998,<br />

invece, anche i coefficienti quota A sono stati<br />

rapportati all'indice dei prezzi al consumo,<br />

moltiplicando i coefficienti quota A sono stati<br />

rapportati all'indice dei prezzi al consumo<br />

per lo stesso anno<br />

(art. 59, comma 12, L 449/97). Il coefficiente<br />

quota B beneficia dell'aumento composto di<br />

1 punto percentuale.<br />

anno<br />

coefficiente di rivalutazione<br />

quota A quota B<br />

2006 1,0000 1,0000<br />

2005 1,0000 1,0000<br />

2004 1,0170 1,0272<br />

2003 1,0373 1,0580<br />

2002 1,0628 1,0947<br />

2001 1,0886 1,1321<br />

2000 1,1178 1,1737<br />

1999 1,1464 1,2152<br />

1998 1,1645 1,2460<br />

1997 1,1854 1,2802<br />

1996 1,2032 1,3145<br />

1995 1,2581 1,3783<br />

1994 1,3389 1,4653<br />

1993 1,3960 1,5366<br />

1992 1,4556 1,6156<br />

1991 1,5240 1,7180<br />

1990 1,6417 1,8441<br />

1989 1,7594 1,9736<br />

1988 1,8735 2,1223<br />

1987 1,9735 2,2464<br />

1986 2,0810 2,3701<br />

1985 2,2037 2,5358<br />

1984 2,3894 2,7768<br />

1983 2,6539 3,0959<br />

1982 3,0248 3,5891<br />

1981 3,5075 4,2097<br />

1980 4,1519 5,0373<br />

1979 4,9064 6,1512<br />

1978 5,6546 7,1758<br />

1977 6,3674 8,1325


anno<br />

coefficiente di rivalutazione<br />

quota A quota B<br />

1976 7,4959 9,6795<br />

1975 8,7466 11,3660<br />

1974 10,2084 13,4198<br />

1973 11,9670 16,1515<br />

1972 13,4047 17,9615<br />

1971 14,2824 19,1134<br />

1970 15,0127 20,2188<br />

1969 15,7668 21,4042<br />

1968 16,2944 22,1670<br />

1967 16,5607 22,6134<br />

1966 16,9189 23,2327<br />

1965 17,3635 23,8683<br />

1964 18,1844 25,0831<br />

1963 19,4822 26,7588<br />

1962 21,1749 28,9727<br />

1961 22,3924 30,6632<br />

1960 22,9772 31,7788<br />

1959 23,5562 32,8477<br />

1958 23,4627 32,9343<br />

1957 24,3577 34,7470<br />

1956 25,0819 35,6572<br />

1955 26,3767 37,6827<br />

1954 26,9437 38,9988<br />

1953 27,5552 40,3125<br />

1952 27,9340 41,3678<br />

1951 28,5751 43,4072<br />

1950 31,3507 47,9327<br />

1949 30,9297 47,5940<br />

1948 31,3830 48,6012<br />

1947 33,2284 51,7867<br />

anno<br />

coefficiente di rivalutazione<br />

quota A quota B<br />

1946 53,8504 84,4573<br />

1945 63,5536 100,3026<br />

1944 125,1712 198,7848<br />

1943 556,2537 888,8741<br />

1942 932,8477 1.499,8600<br />

1941 1.078,2010 1.744,1985<br />

1940 1.247,5540 2.030,4656<br />

1939 1.455,8919 2.383,9084<br />

1938 1.520,1963 2.504,1971<br />

1937 1.636,9317 2.712,6402<br />

1936 1.791,8365 2.987,0155<br />

1935 1.927,1780 3.231,6410<br />

1934 1.954,5381 3.296,8001<br />

1933 1.853,6587 3.144,9271<br />

1932 1.744,0732 2.976,2072<br />

1931 1.698,3535 2.914,9404<br />

1930 1.534,3147 2.648,5298<br />

1929 1.485,6775 2.579,2270<br />

1928 1.509,4321 2.635,3553<br />

1927 1.398,8767 2.456,1325<br />

1926 1.278,9420 2.258,1681<br />

1925 1.379,6019 2.449,5070<br />

1924 1.549,7873 2.766,9611<br />

1923 1.604,3441 2.880,1910<br />

1922 1.595,0503 2.879,2398<br />

1921 1.585,4831 2.877,6089<br />

1920 1.875,7574 3.422,9516<br />

73


74<br />

LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE nel sistema retributivo<br />

Quota A della pensione (anzianità contributiva al 31 dic. 1992) art. 21, c. 6, L 67/88<br />

fasce di retribuzione pensionabile<br />

coefficienti di trasformazione di<br />

retribuzione o reddito in pensione<br />

importo importo per pens. mese: per pens. anno:<br />

anno settimanale annuo coefficiente aliquota %<br />

fino a lire 1.275.462 66.324.000 0,00153846 2<br />

ulteriori lire 420.902 21.886.920 0,0011538 1,5<br />

2000 ulteriori lire 420.902 21.886.920 0,000961538 1,25<br />

oltre lire 2.117.266 110.097.840 0,00076923 1<br />

2001<br />

fino a lire 1.308.615 68.048.000 0,00153846 2<br />

ulteriori lire 431.843 22.455.840 0,0011538 1,5<br />

ulteriori lire 431.843 22.455.840 0,000961538 1,25<br />

oltre lire 2.172.301 112.959.680 0,00076923 1<br />

fino a euro 675,85 35.143,86 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 223,03 11.597,48 0,0011538 1,5<br />

ulteriori euro 223,03 11.597,48 0,000961538 1,25<br />

oltre euro 1.121,90 58.338,81 0,00076923 1<br />

fino a euro 694,1 36.093,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 229,05 11.910,69 0,0011538 1,5<br />

2002 ulteriori euro 229,05 11.910,69 0,000961538 1,25<br />

oltre euro 1.152,20 59.914,38 0,00076923 1<br />

fino a euro 710,77 36.960,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 234,55 12.196,80 0,0011538 1,5<br />

2003 ulteriori euro 234,55 12.196,80 0,000961538 1,25<br />

oltre euro 1.179,87 61.353,60 0,00076923 1<br />

fino a euro 728,54 37.884,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 240,42 12.501,72 0,0011538 1,5<br />

2004 ulteriori euro 240,42 12.501,72 0,000961538 1,25<br />

oltre euro 1.209,37 62.887,44 0,00076923 1<br />

fino a euro 743,10 38.641,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 245,22 12.751,53 0,0011538 1,5<br />

2005 ulteriori euro 245,22 12.751,53 0,000961538 1,25<br />

oltre euro 1.233,54 64.144,06 0,00076923 1<br />

fino a euro 755,71 39.297,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 249,38 12.968,01 0,0011538 1,5<br />

2006 ulteriori euro 249,38 12.968,01 0,000961538 1,25<br />

oltre euro 1.254,48 65.233,02 0,00076923 1


Quota B della pensione (anzianità contributiva a partire dal 1 gen. 1993) art. 12 DLgs 503/92<br />

fasce di retribuzione pensionabile<br />

coefficienti di trasformazione di<br />

retribuzione o reddito in pensione<br />

importo importo per pens. mese: per pens. anno:<br />

anno settimanale annuo coefficiente aliquota %<br />

fino a lire 1.275.462 66.324.000 0,00153846 2<br />

ulteriori lire 420.902 21.886.920 0,001230769 1,6<br />

2000 ulteriori lire 420.902 21.886.920 0,001038461 1,35<br />

ulteriori lire 306.110 15.917.760 0,000846153 1,1<br />

oltre lire 2.423.376 126.015.600 0,000692307 0,9<br />

fino a lire 1.308.615 68.048.000 0,00153846 2<br />

ulteriori lire 431.843 22.455.840 0,001230769 1,6<br />

ulteriori lire 431.843 22.455.840 0,001038461 1,35<br />

ulteriori lire 314.068 16.331.520 0,000846153 1,1<br />

2001<br />

oltre lire<br />

fino a euro<br />

2.486.369<br />

675,85<br />

129.291.200<br />

35.143,86<br />

0,000692307<br />

0,00153846<br />

0,9<br />

2<br />

ulteriori euro 223,03 11.597,48 0,001230769 1,6<br />

ulteriori euro 223,03 11.597,48 0,001038461 1,35<br />

ulteriori euro 162,21 8.434,53 0,000846153 1,1<br />

oltre euro 1.284,11 66.773,34 0,000692307 0,9<br />

fino a euro 694,1 36.093,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 229,05 11.910,69 0,001230769 1,6<br />

2002 ulteriori euro 229,05 11.910,69 0,001038461 1,35<br />

ulteriori euro 166,58 8.662,32 0,000846153 1,1<br />

oltre euro 1.318,78 68.576,70 0,000692307 0,9<br />

fino a euro 710,77 36.960,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 234,55 12.196,80 0,001230769 1,6<br />

2003 ulteriori euro 234,55 12.196,80 0,001038461 1,35<br />

ulteriori euro 170,59 8.870,40 0,000846153 1,1<br />

oltre euro 1.350,46 70.224,00 0,000692307 0,9<br />

fino a euro 728,54 37.884,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 240,42 12.501,72 0,001230769 1,6<br />

2004 ulteriori euro 240,42 12.501,72 0,001038461 1,35<br />

ulteriori euro 174,85 9.092,16 0,000846153 1,1<br />

oltre euro 1.384,22 71.979,60 0,000692307 0,9<br />

fino a euro 743,10 38.641,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 245,22 12.751,53 0,001230769 1,6<br />

2005 ulteriori euro 245,22 12.751,53 0,001038461 1,35<br />

ulteriori euro 178,34 9.273,84 0,000846153 1,1<br />

oltre euro 1.411,88 73.417,90 0,000692307 0,9<br />

fino a euro 755,71 39.297,00 0,00153846 2<br />

ulteriori euro 249,38 12.968,01 0,001230769 1,6<br />

2006 ulteriori euro 249,38 12.968,01 0,001038461 1,35<br />

ulteriori euro 181,37 9.431,28 0,000846153 1,1<br />

oltre euro 1.435,85 74.664,30 0,000692307 0,9<br />

75


76<br />

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1956 - 2005 E FATTORI DI RIDUZIONE ANZIANITÁ CONTRIBUTIVA<br />

Anno<br />

FPLD<br />

e dip. Stato<br />

Lavoratori autonomi<br />

artigiani commercianti<br />

coltivatori<br />

diretti coloni<br />

mezzadri<br />

aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore<br />

1956 9,38 0,29<br />

1957 9,38 0,29 14,00 0,74<br />

1958 11,77 0,36 14,00 0,74<br />

1959 11,76 0,36 12,00 0,74 14,00 0,74<br />

1960 15,91 0,49 12,00 0,74 14,00 0,74<br />

1961 15,91 0,49 12,00 0,74 14,00 0,74<br />

1962 19,28 0,59 12,00 0,74 14,00 0,74<br />

1963 22,03 0,67 12,00 0,74 14,00 0,74<br />

1964 19,01 0,58 12,00 0,74 14,00 0,74<br />

1965 18,71 0,57 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1966 18,56 0,57 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1967 18,91 0,58 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1968 19,60 0,60 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1969 20,56 0,63 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1970 20,56 0,63 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1971 18,91 0,58 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1972 19,01 0,58 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1973 19,01 0,58 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1974 19,95 0,61 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1975 20,73 0,63 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1976 23,31 0,71 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1977 23,31 0,71 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1978 23,31 0,71 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1979 23,31 0,71 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1980 23,89 0,73 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1981 24,01 0,73 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1982 24,16 0,74 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1983 24,51 0,75 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74


IN CASO DI OPZIONE ESERCITATA NELL’ANNO: 2006<br />

Istituti di previdenza Ministero del tesoro<br />

dipendenti<br />

sanitari insegnanti<br />

ufficiali<br />

Enti locali giudiziari<br />

aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 15,91 0,49<br />

1956<br />

1957<br />

1958<br />

1959<br />

1960<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 15,91 0,49 1961<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 15,28 0,47 1962<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 22,03 0,68 1963<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 19,01 0,59 1964<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 18,71 0,58 1965<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 18,56 0,57 1966<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 18,91 0,58 1967<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 19,60 0,61 1968<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 20,56 0,64 1969<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 20,56 0,64 1970<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 17,00 0,53 18,91 0,58 1971<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 19,01 0,59 1972<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 19,01 0,59 1973<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 19,95 0,62 1974<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 20,73 0,64 1975<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 23,31 0,72 1976<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 23,31 0,72 1977<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 23,31 0,72 1978<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 23,31 0,72 1979<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 23,89 0,74 1980<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 24,01 0,74 1981<br />

23,00 0,72 27,00 0,84 18,50 0,58 24,16 0,75 1982<br />

23,05 0,72 26,70 0,83 18,55 0,58 24,51 0,76 1983<br />

Anno<br />

segue<br />

77


78<br />

segue<br />

Anno<br />

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E FATTORI DI RIDUZIONE<br />

FPLD<br />

e dip. Stato<br />

artigiani<br />

Lavoratori autonomi<br />

commercianti<br />

coltivatori<br />

diretti coloni<br />

mezzadri<br />

aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore<br />

1984 24,51 0,75 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1985 24,51 0,75 12,00 0,74 12,00 0,73 14,00 0,74<br />

1986 25,51 12,00 12,00 14,00<br />

1987 25,51 12,00 12,00 14,00<br />

1988 25,51 12,00 12,00 14,00<br />

1989 25,92 12,00 12,00 14,00<br />

1990 25,92 12,00 12,00 14,00<br />

1991 26,09 12,75 12,75 14,75<br />

1992 26,47 13,50 13,50 14,50<br />

* 1993 26,97 14,29 14,29 16,29<br />

* 1994 26,97 15,00 15,00 17,00<br />

* 1995 27,12 15,00 15,00 17,00<br />

1996 32,70 15,00 15,09 17,00<br />

1997 32,70 15,00 15,39 17,00<br />

1998 32,70 15,80 16,19 17,80<br />

1999 32,70 16,00 16,39 18,30<br />

2000 32,70 16,20 16,59 18,80<br />

2001 32,70 16,40 16,70 19,30<br />

2002 32,70 16,60 16,99 19,80<br />

2003 32,70 16,80 17,19 20,30<br />

2004 32,70 17,00 17,39 20,30<br />

2005 32,70 17,20 17,59 20,30<br />

Media<br />

96/2005 32,70 16,20 16,55 18,89<br />

(*) Sulle quote di retribuzione eccedenti la <strong>1°</strong> fascia di retribuzione pensionabile (€ 27.617,54 nel 1993, € 28.592,61 nel<br />

1 punto percentuale ai fini della determinazione della media contributiva del periodo di riferimento.<br />

NB: I fattori di riduzione sono calcolati nell'ambito della stessa gestione previdenziale. Se si tratta di gestioni diverse, il fattore<br />

la gestione che deve erogare la pensione.


Istituti di previdenza Ministero del tesoro<br />

dipendenti<br />

sanitari insegnanti<br />

ufficiali<br />

Enti locali giudiziari<br />

aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore<br />

23,05 0,72 26,70 0,83 18,55 0,58 28,00 0,87 1984<br />

23,83 0,74 26,70 0,83 19,50 0,61 28,00 0,87 1985<br />

24,00 0,75 26,70 0,83 19,50 0,61 28,00 0,87 1986<br />

24,00 0,75 26,70 0,83 19,50 0,61 28,00 0,87 1987<br />

24,00 0,75 26,70 0,83 19,50 0,61 28,00 0,87 1988<br />

24,25 0,76 26,70 0,83 19,75 0,61 28,05 0,87 1989<br />

24,55 0,77 26,70 0,83 20,05 0,62 28,35 0,88 1990<br />

25,77 0,81 27,10 0,84 21,10 0,66 29,32 0,91 1991<br />

26,45 0,83 27,85 0,87 21,85 0,68 30,45 0,94 1992<br />

27,65 29,15 23,15 31,45 1993<br />

28,15 29,65 23,65 37,95 1994<br />

28,40 29,90 23,90 32,20 1995<br />

28,75 30,25 30,25 32,35 1996<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 1997<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 1998<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 1999<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 2000<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 2001<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 2002<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 2003<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 2004<br />

32,35 32,35 32,35 32,35 2005<br />

Media<br />

31,99 32,14 32,14 32,35 96/2005<br />

1994 e € 29.736,56 nel 1995) e comprese entro i limiti del massimale contributivo, le aliquote devono essere maggiorate di<br />

va calcolato a mano, dividendo l'aliquota della gestione di appartenenza, nell'anno da ridurre, per la media in grassetto del-<br />

79<br />

Anno


80<br />

Contributi obbligatori<br />

Sono i contributi versati presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,<br />

la vecchiaia ed i superstiti o presso le forme di essa esclusive, sostitutive<br />

o esonerative, in relazione all’attività di lavoro svolta dal soggetto assicurato<br />

(lavoratore dipendente o autonomo). Sono calcolati in percentuale sulla retribuzione<br />

presa a base per il versamento dei contributi, che è la stessa utilizzata per<br />

il calcolo della pensione (o di una quota di essa). Per i lavoratori subordinati i contributi<br />

obbligatori sono ripartiti tra dipendente e datore di lavoro ed è su quest’ultimo<br />

che grava l’obbligo di versarli, compresa la quota di competenza del lavoratore.<br />

La misura dei contributi.<br />

Per i lavoratori dipendenti in genere, la quota di contribuzione è pari al 32,7%<br />

della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia);<br />

l'aliquota è ripartita tra datore di lavoro (23,81%) e lavoratore (8,89%).<br />

Per gli iscritti all’Inpdap presso i vecchi istituti di previdenza l’aliquota comporta<br />

0,35 punti in meno. Differenze più consistenti sono previste in relazione al<br />

settore di attività dell’impresa (es. agricoltura), al fondo <strong>pensioni</strong>stico di iscrizione<br />

in corso di armonizzazione (es. volo, spettacolo), l’ambito geoeconomico (zone<br />

montane, zone svantaggiate), il tipo di contratto riferito alla figura del dipendente<br />

(apprendisti, incremento occupazionale) ed eventualmente al processo di regolarizzazione<br />

dell’impresa (contratti di riemersione). Fasce di retribuzione convenzionale<br />

ed aliquote diverse sono previste per i lavoratori domestici e i lavoratori italiani<br />

occupati all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni<br />

in materia di sicurezza sociale.<br />

Sulle fasce di retribuzione pensionabile oltre il limite massimo di retribuzione<br />

pensionabile (vedi), l’aliquota a carico del lavoratore è aumentata di un punto. Per<br />

le <strong>pensioni</strong> o quote di <strong>pensioni</strong> calcolate con il sistema contributivo, si considera come<br />

se si fosse versato il 33% (aliquota di computo).<br />

Per i lavoratori autonomi iscritti ad una delle gestioni speciali dell'INPS (artigiani,<br />

esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e per i<br />

lavoratori indipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS<br />

istituita con l'art. 2, comma 26, della legge 335/95, le aliquote contributive sono<br />

riportate nelle tabelle seguenti. Per artigiani, commercianti e per i lavoratori indipendenti<br />

e parasubordinati non iscritti anche ad altra gestione <strong>pensioni</strong>stica né pensionati,<br />

l'aliquota è in corso d'incremento fino a raggiungere il 19%.


ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS<br />

COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI<br />

(art. 7 e art. 12 L. 233/90)<br />

Fasce n. convenzionale<br />

di reddito giornate per ogni aliquota<br />

agrario unità attiva<br />

<strong>1°</strong> 156<br />

2° 208<br />

3° 260<br />

4° 312<br />

ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS<br />

ARTIGIANI<br />

(art. 1 L. 233/90; art. 10 DL 155/93 )<br />

20,30%<br />

Anno<br />

Aliquota contributiva<br />

IVS di computo<br />

Normativa<br />

di riferimento<br />

1996 15,00% 20,00%<br />

1997 15,00% 20,00%<br />

1998 15,80% 20,00% art. 59, c. 16, L 449/97<br />

1999 16,00% 20,00%<br />

2000 16,20% 20,00%<br />

2001 16,40% 20,00%<br />

2002 16,60% 20,00%<br />

2003 16,80% 20,00%<br />

2004 17,00% 20,00%<br />

2005 17,20% 20,00%<br />

2006 17,40% 20,00%<br />

2007 17,60% 20,00%<br />

2008 17,80% 20,00%<br />

2009 18,00% 20,00%<br />

2010 18,20% 20,00%<br />

2011 18,40% 20,00%<br />

2012 18,60% 20,00%<br />

2013 18,80% 20,00%<br />

dal 2014 19,00% 20,00%<br />

C<br />

contributi<br />

- obbligatori<br />

81


82<br />

ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ESERCENTI ATTIVITÁ COMMERCIALI<br />

(art. 1 L. 233/90; art. 10 DL 155/93)<br />

Soggetti con meno di 65 anni Pensionati<br />

Anno o senza pensione ultra65enni<br />

Aliquota contributiva - di computo Aliquota - di computo<br />

IVS indennizzo tot nel contributivo contributiva nel contributivo<br />

1996 15,00% 0,09% 15,09% 10,00% 15,00% 15,00%<br />

1997 15,30% 0,09% 15,39% 10,00% 15,30% 15,30%<br />

1998 16,10% 0,09% 16,19% 18,10% 8,05% 8,05%<br />

1999 16,30% 0,09% 16,39% 18,30% 10,00% 10,00%<br />

2000 16,50% 0,09% 16,59% 18,50% 10,00% 10,00%<br />

2001 16,70% – 16,70% 18,70% 10,00% 10,00%<br />

2002 16,90% 0,09% 16,99% 18,90% 10,00% 10,00%<br />

2003 17,10% 0,09% 17,19% 19,10% 12,50% 12,50%<br />

2004 17,30% 0,09% 17,39% 19,30% 15,00% 15,00%<br />

2005 17,50% 0,09% 17,59% 19,50% 15,00% 15,00%<br />

2006 17,70% 0,09% 17,79% 19,70% 15,00% 15,00%<br />

2007 17,90% 0,09% 17,99% 19,90% 15,00% 15,00%<br />

2008 18,10% 0,09% 18,19% 20,00% 15,00% 15,00%<br />

2009 18,30% 0,09% 18,39% 20,00% 15,00% 15,00%<br />

2010 18,50% 0,09% 18,59% 20,00% 15,00% 15,00%<br />

2011 18,70% 0,09% 18,79% 20,00% 15,00% 15,00%<br />

2012 18,90% 0,09% 18,99% 20,00% 15,00% 15,00%<br />

dal 2013 19,00% 0,09% 19,09% 20,00% 15,00% 15,00%<br />

Contributi<br />

obbligatori


Normativa<br />

di<br />

riferimento<br />

art. 2, c. 44. L 549/95<br />

art. 59, c. 16, L 449/97<br />

art. 44, c. 6, L 289/2002<br />

art. 45 DL 269/2003<br />

C<br />

contributi<br />

- obbligatori<br />

83


84<br />

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS<br />

LAVORATORI INDIPENDENTI E PARASUBORDINATI<br />

(art. 2, c. 29, L. 335/95)<br />

Contributi<br />

obbligatori<br />

Anno<br />

Soggetti non iscritti<br />

ad altre forme obbligatorie di previdenza<br />

Aliquota contributiva - di computo<br />

IVS ANF/MAL Totale<br />

1996 10,00% - 10,00% 10,00%<br />

1997 10,00% - 10,00% 10,00%<br />

1998 11,50% 0,50% 12,00% 12,50%<br />

1999 11,50% 0,50% 12,00% 12,50%<br />

2000 12,50% 0,50% 13,00% 14,50%<br />

2001 12,50% 0,50% 13,00% 14,50%<br />

2002 13,50% 0,50% 14,00% 15,50%<br />

2003 13,50% 0,50% 14,00% 15,50%<br />

2004 17,30% 0,50% 17,80% 19,30%<br />

2005 17,50% 0,50% 18,00% 19,50%<br />

2006 17,70% 0,50% 18,20% 19,70%<br />

2007 17,90% 0,50% 18,40% 19,90%<br />

2008 18,10% 0,50% 18,60% 20,00%<br />

2009 18,30% 0,50% 18,80% 20,00%<br />

2010 18,50% 0,50% 19,00% 20,00%<br />

2011 18,70% 0,50% 19,20% 20,00%<br />

2012 18,90% 0,50% 19,40% 20,00%<br />

dal 2013 19,00% 0,50% 19,50% 20,00%


Soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie<br />

Titolari Iscritti ad altre forme o titolari<br />

di pensione diretta di pensione ai superstiti<br />

- contributiva - di computo - contributiva - di computo<br />

Normativa<br />

di riferimento<br />

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% art. 2, c. 29, L 335/95<br />

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%<br />

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% art. 59, c. 16, L 449/97<br />

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%<br />

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% art. 51, c. 1, L 488/99<br />

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%<br />

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%<br />

12,50% 12,50% 10,00% 10,00% art. 44, c. 6, L 289/2002<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00% art. 45 DL 269/2003<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />

C<br />

contributi<br />

- obbligatori<br />

85


86<br />

Contributi<br />

obbligatori<br />

Sono iscritti alla gestione separata dell'INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati<br />

anche i lavoratori con contratto di "associazione in partecipazione". I lavoratori<br />

indipendenti occasionali e i venditori a domicilio sono iscritti solo se il reddito<br />

annuo da lavoro supera il limite di 5.000 euro.<br />

Per tutti questi lavoratori (autonomi, indipendenti e parasubordinati) vige l’aumento<br />

di un punto percentuale per il calcolo dei contributi relativi alle quote di reddito<br />

eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile prevista per i lavoratori<br />

dipendenti.<br />

Il limite minimo<br />

Non sono ammessi versamenti su retribuzioni di importo inferiore al minimo<br />

giornaliero stabilito dal contratto di categoria applicabile o da leggi specifiche, e comunque<br />

il contributo deve essere commisurato ad una retribuzione di importo non<br />

inferiore al minimo generale, stabilito in misura pari al 9,5% del trattamento minimo<br />

di pensione INPS vigente nell’anno.<br />

LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL VERSAMENTO<br />

DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI<br />

(art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89)<br />

limite minimo<br />

anno TM INPS misura di retribuzione<br />

giornaliera<br />

1997 lire 686.050 9,5% lire 65.175<br />

1998 lire 697.700 9,5% lire 66.282<br />

1999 lire 710.250 9,5% lire 67.474<br />

2000 lire 721.600 9,5% lire 68.552<br />

2001<br />

lire<br />

euro<br />

740.350<br />

382,36<br />

9,5%<br />

9,5%<br />

lire<br />

euro<br />

70.333<br />

36,33<br />

2002 euro 392,69 9,5% euro 37,31<br />

2003 euro 402,12 9,5% euro 38,21<br />

2004 euro 412,18 9,5% euro 39,16<br />

2005 euro 420,43 9,5% euro 39,94<br />

2006 euro 427,58 9,5% euro 40,62


Il riscatto<br />

I periodi di lavoro per i quali si sia verificata un’omissione contributiva già caduta<br />

in prescrizione, possono essere recuperati costituendo una rendita vitalizia<br />

presso il FPLD INPS, dietro versamento della “riserva matematica”, a condizione<br />

che si possano esibire documenti dell’epoca che comprovino l'esistenza del rapporto<br />

di lavoro. Questa possibilità è azionabile anche da parte del lavoratore interessato.<br />

Quest’ultimo potrà rivalersi con un’azione di danno nei confronti del datore<br />

di lavoro.<br />

L’esonero dall’obbligo contributivo<br />

Nel sistema previdenziale italiano, l’obbligo contributivo non ammette eccezioni.<br />

Solo recentemente sono state introdotte due deroghe transitorie:<br />

• la prima riguarda i lavoratori a contratto di collaborazione che avevano già<br />

compiuto 65 anni di età alla data del 30 giugno 1996, quando è stato introdotto<br />

l’obbligo contributivo anche per le attività di collaborazione, prima esenti,<br />

o che li avrebbero compiuti entro il quinquennio seguente, cioè entro il 30<br />

giugno 2001;<br />

• la seconda riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Se decidono di<br />

rimanere al lavoro anche dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione<br />

di anzianità, è data loro facoltà di rinunciare all’accredito di contribuzione previdenziale<br />

in loro favore a decorrere dalla data di apertura della prima “finestra”<br />

di decorrenza utile o dal primo giorno del mese seguente quello di effettuazione<br />

della scelta, se posteriore, e fino al 31 dicembre 2007 o alla data di<br />

maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, se precedente. In conseguenza<br />

della scelta, il lavoratore avrà in busta-paga la quota che avrebbe<br />

dovuto essere versata all’ente previdenziale ma la sua pensione verrà calcolata<br />

sulla base dell’anzianità contributiva esistente alla data di inizio del regime<br />

di incentivo. Essa verrà liquidata all’atto della domanda, nella misura suddetta,<br />

incrementata degli scatti di perequazione intervenuti nel frattempo.<br />

C<br />

contributi<br />

- obbligatori<br />

87


88<br />

Contributi volontari<br />

Sono quei contributi che il lavoratore ha la facoltà di versare per i periodi di<br />

non lavoro, non coperti da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa<br />

e da riscatto). Per poter esercitare questa facoltà, l’interessato deve chiedere<br />

l’autorizzazione all’ente previdenziale a cui risulta iscritto (fino al 1997 la prosecuzione<br />

volontaria era possibile solo nell’assicurazione generale obbligatoria e, con<br />

regole diverse, nei fondi sostitutivi). Fino al 1996, l’autorizzazione era concessa solo<br />

in caso di cessazione del rapporto di lavoro: dal 1996, invece, per effetto del<br />

DLgs. n. 564/96, successivamente modificato dal DLgs 278/98, che costituisce attuazione<br />

di una delle deleghe della legge n. 335/1995, nonchè per effetto della<br />

legge 53/2000 sui congedi parentali, è possibile chiedere la prosecuzione volontaria<br />

anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi seguenti:<br />

• sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni di legge<br />

o contrattuali e privi di copertura assicurativa (aspettative non retribuite per<br />

motivi di famiglia o altri);<br />

• di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e<br />

finalizzati alla riqualificazione professionale;<br />

• di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro<br />

part time di tipo orizzontale, verticale o ciclico;<br />

• di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo<br />

anno di vita del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati<br />

(in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi<br />

periodi;<br />

• di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l’ottavo anno di<br />

vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore<br />

al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi.<br />

• inoltre, la legge 243/2004 (art. 1, comma 2, lettera t) prevede l'emanazione<br />

di un decreto legislativo entro il 5 ottobre 2005 con la possibilità, per gli iscritti<br />

alla gestione previdenziale lavoratori indipendenti e parasubordinati, di ottenere<br />

l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso<br />

altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo<br />

per il diritto a pensione a carico delle predette forme;<br />

In questi casi, quindi, non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa che<br />

resta, invece, condizione necessaria per l’autorizzazione in tutti gli altri casi.<br />

I requisiti necessari per la concessione dell’autorizzazione ai versamenti volontari,<br />

sono i seguenti:


• cessazione dell’attività lavorativa (tranne nei casi che si è detto ed in altri casi<br />

in cui il versamento volontario integra la misura di un contributo obbligatorio<br />

già presente, come è per il lavoro domestico sotto le 24 ore settimanali e il lavoro<br />

agricolo dipendente a tempo determinato sotto il limite di giornate previsto<br />

per la copertura dell’anno);<br />

• almeno 5 anni di contributi.<br />

In assenza di contributi per 5 anni ne sono sufficienti 3, purché presenti negli<br />

ultimi 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.<br />

In deroga a quest’ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto,<br />

non inferiore ad un anno nell’ultimo quinquennio, nel caso in cui la prosecuzione<br />

volontaria serva per periodi:<br />

• intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro, a carattere stagionale, ovvero<br />

all’interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come l’interinale;<br />

• di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione<br />

e all’interno di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale<br />

e ciclico;<br />

• quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell’INPS per i lavoratori<br />

parasubordinati.<br />

I versamenti volontari hanno la stessa efficacia di quelli obbligatori e sono incompatibili<br />

con qualsiasi altro tipo di contributi eventualmente versati o accreditati<br />

per gli stessi periodi.<br />

Inoltre, ai fini fiscali l’importo dei versamenti volontari, prima considerato onere<br />

detraibile, viene ora considerato onere deducibile. Si ricorda che le detrazioni<br />

agiscono sull’imposta lorda, mentre gli oneri deducibili contribuiscono ad abbassare<br />

il reddito imponibile.<br />

C<br />

contributi<br />

- volontari<br />

89


90<br />

Contributi figurativi<br />

Sono contributi assicurativi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a<br />

particolari condizioni. L’accreditamento avviene, infatti, con riferimento al verificarsi<br />

di particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge.<br />

Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro<br />

titolo, sono comunque coperti sul piano <strong>pensioni</strong>stico e vengono considerati utili<br />

ai fini del diritto e del calcolo della pensione. I contributi figurativi hanno lo stesso<br />

valore di quelli obbligatori (salvo rare eccezioni).<br />

La contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti è prevista per i seguenti<br />

periodi:<br />

- di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità);<br />

- di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro<br />

il limite massimo di 1 anno e dieci mesi (a regime);<br />

- di percezione dell’indennità di mobilità;<br />

- di cassa integrazione guadagni;<br />

- di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio;<br />

- corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio<br />

quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività<br />

lavorativa, in presenza di almeno 5 anni di contributi versati o accreditati<br />

in costanza di rapporto di lavoro dipendente;<br />

- di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni;<br />

- di astensione facoltativa oltre i sei mesi e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del<br />

bambino (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno<br />

sociale, con facoltà di integrazione da parte dell’interessato);<br />

- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di<br />

vita (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno<br />

sociale con facoltà di integrazione da parte dell’interessato);<br />

- di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le <strong>pensioni</strong> contributive<br />

(massimo 170 giorni per figlio);<br />

- di assistenza a portatori di handicap;<br />

- di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge o al<br />

genitore con handicap grave, per le <strong>pensioni</strong> liquidate con il metodo contributivo<br />

(25 giorni l’anno, entro un massimo di 24 mesi);


- di assistenza antitubercolare;<br />

- di servizio militare ed equiparati;<br />

- di persecuzione politica e razziale;<br />

- riconosciuti a lavoratori licenziati per motivi politici di credo politico, sindacale<br />

e religioso;<br />

- di aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali<br />

provinciali e nazionali;<br />

- di retribuzioni ridotte per contratti di solidarietà;<br />

- di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili;<br />

- di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata;<br />

- di godimento dell’assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività<br />

lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (e non per la misura)<br />

alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell’assegno compia l’età<br />

pensionabile e l’assegno stesso venga trasformato, nonché per la pensione ai<br />

superstiti;<br />

- per le giornate di riposo fruite dai donatori di sangue.<br />

C<br />

contributi<br />

- figurativi<br />

91


92<br />

Contributi da riscatto<br />

Sono contributi versati per dare copertura assicurativa a quei periodi privi di<br />

contribuzione obbligatoria che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini<br />

della pensione, nella maggior parte dei casi mediante il pagamento di un<br />

onere da riscatto da parte del lavoratore interessato. I contributi da riscatto hanno<br />

lo stesso valore di quelli obbligatori.<br />

Possono essere riscattati i seguenti periodi:<br />

- di lavoro prestato tra il <strong>1°</strong> luglio 1920 ed il 31 agosto 1950 con qualifica di<br />

impiegato e con retribuzione superiore ai limiti all’epoca previsti per l’assoggettamento<br />

all’obbligo assicurativo;<br />

- di lavoro subordinato all’estero, presso Paesi non legati all’Italia da convenzioni<br />

internazionali in materia di sicurezza sociale;<br />

- di internamento nei campi di concentramento;<br />

- del corso legale di laurea;<br />

- del corso legale di diplomi professionali (per lo più universitari) diversi dalla<br />

laurea, a condizione che il titolo sia richiesto per l’ammissione in servizio o per<br />

la progressione in carriera;<br />

- corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, al di fuori del rapporto<br />

di lavoro;<br />

- di congedo per motivi familiari di assistenza e cura a disabili in misura non inferiore<br />

all’80%;<br />

- di effettuazione di lavori socialmente utili, quando il periodo sia considerabile<br />

utile soltanto ai fini del diritto a pensione e non anche della sua misura;<br />

e, in alternativa alla prosecuzione volontaria:<br />

- di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni<br />

di legge o e contrattuali e privi di copertura assicurativa;<br />

- di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e<br />

finalizzati all’inserimento professionale; nonché i periodi corrispondenti alle tipologie<br />

di inserimento nel mercato del lavoro (stage, borse di studio, contratti<br />

di inserimento) ove non comportanti l’obbligo assicurativo;<br />

- intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro a carattere stagionale, o all’interno<br />

di rapporti di lavoro temporanei o discontinui;


- di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro<br />

part time;<br />

- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo<br />

anno di vita del bambino; ad integrazione dei contributi figurativi accreditati<br />

(in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi<br />

periodi;<br />

- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di<br />

vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore<br />

al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi.<br />

Inoltre, i lavoratori iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo, di cui al<br />

comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95, possono riscattare fino a cinque annualità<br />

precedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo presso la gestione stessa<br />

(avvenuta nel 1996), a determinate condizioni.<br />

C<br />

contributi<br />

- da riscatto<br />

93


94<br />

La totalizzazione<br />

dei periodi assicurativi<br />

Dal <strong>1°</strong> gennaio 2006 cambiano le regole per la totalizzazione dei periodi assicurativi,<br />

secondo quanto stabilito nel Decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio<br />

2006, attuativo della delega conferita al Governo con l’art. 1, comma 2, lettera<br />

o) della legge n. L 243/04. Conseguentemente, viene abrogata la disciplina<br />

introdotta con l’art. 71 della legge 388/2000, in vigore fin dal <strong>1°</strong> gennaio 2001;<br />

tuttavia, quando risultino più favorevoli, le disposizioni previste in quella disposizione<br />

di legge possono ancora essere applicate nei casi in cui la domanda di totalizzazione<br />

sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina,<br />

cioè entro il 31 dicembre 2005.<br />

La disciplina attuale conferma la facoltà di cumulo di periodi assicurativi presenti<br />

in gestioni diverse, purché non coincidenti temporalmente e purché di entità<br />

non inferiore a 6 anni ciascuno. È da rilevare che nessuna condizione relativa all’entità<br />

dei periodi era presente nella legge 388/2000 mentre, nella legge delega,<br />

il limite di durata era stato previsto nella misura di “almeno” 5 anni. I periodi assicurativi,<br />

ora, possono essere oggetto di totalizzazione anche se singolarmente<br />

sufficienti a raggiungere il requisito a pensione autonoma nella gestione di appartenenza:<br />

nella disposizione precedente, invece, la possibilità di totalizzare i periodi<br />

assicurativi era limitata ai soggetti che non raggiungessero il diritto a pensione<br />

in nessun altra maniera che ricorrendo alla totalizzazione.<br />

Più in particolare possono essere totalizzati i contributi versati nell’AGO, nelle<br />

forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa, nella gestione separata dei<br />

parasubordinati (art. 2, c. 26, l. 335/95) e nel Fondo clero, anche quando i singoli<br />

spezzoni siano già sufficienti per conseguire il diritto a pensione.<br />

È preclusa in ogni caso la totalizzazione a chi abbia già acquisito la pensione o<br />

abbia chiesto la restituzione dei contributi versati (ove tale possibilità sia prevista)<br />

in data successiva all’entrata in vigore della legge in esame.<br />

La preclusione riguarda anche coloro la cui domanda di ricongiunzione, presentata<br />

in data successiva all’entrata in vigore del DLgs 42/2006, sia stata accettata.<br />

Non c’è ostacolo al ricorso alla totalizzazione, invece, nei casi in cui la ricongiunzione<br />

sia stata richiesta prima, purché l’operazione non si sia conclusa con il<br />

pagamento totale dell’onere; in caso di versamento già iniziato, ma non completato,<br />

l’interessato può recedere dalla domanda e chiedere la restituzione di quanto<br />

versato con maggiorazione degli interessi.


In base alle nuove disposizioni, la totalizzazione è prevista soltanto per conseguire:<br />

– la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, sia per gli uomini<br />

che per le donne, in presenza di almeno 20 anni di contributi e degli ulteriori<br />

requisiti eventualmente richiesti nei vari ordinamenti;<br />

– la pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica, in presenza di<br />

almeno 40 anni di contribuzione e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti<br />

nei vari ordinamenti;<br />

– la pensione di inabilità assoluta e permanente in presenza dei requisiti assicurativi<br />

e contributivi richiesti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al verificarsi<br />

dello stato inabilitante;<br />

– la pensione ai superstiti di assicurato in possesso del requisito di assicurazione<br />

e contribuzione richiesti dalla forma assicurativa cui lo stesso era iscritto al momento<br />

del decesso.<br />

La domanda di totalizzazione va inoltrata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione.<br />

A seguito della domanda, ogni gestione interessata liquida la quota parte di<br />

pensione di propria competenza esclusivamente con il sistema contributivo, ricorrendo<br />

alle particolari modalità di calcolo previste in caso di opzione nel DLgs<br />

180/1997; quest’obbligo vige anche nel caso in cui il periodo assicurativo totalizzabile<br />

raggiunga o superi il requisito minimo richiesto nella gestione di appartenenza<br />

e quindi sia di per sé sufficiente alla liquidazione di una pensione autonoma<br />

con le regole comuni.<br />

La materiale corresponsione del trattamento risultante dalla somma delle quote<br />

così calcolate è effettuata dall’INPS con decorrenza del mese successivo alla domanda<br />

di totalizzazione, fatta eccezione per la pensione ai superstiti che decorre<br />

invece dal <strong>1°</strong> giorno del mese successivo al decesso del dante causa.<br />

Particolari disposizioni sono dettate per il trattamento dei periodi giacenti presso<br />

una delle casse professionali privatizzate con il DLgs 509/94 e per quelle dei liberi<br />

professionisti senza obbligo di iscrizione ad un albo, istituite in base al DLgs<br />

103/96.<br />

In particolare, per questi ultimi, si applicano le comuni regole di calcolo, mentre,<br />

per le casse professionali, il montante contributivo segue un sistema di capitalizzazione<br />

basato su indici meno efficaci di quelli previsti dalla legge 335/95 (la<br />

media mobile quinquennale della variazione dell’importo nominale del PIL); in<br />

compenso, la quota di pensione così calcolata viene maggiorata in proporzione all’anzianità<br />

contributiva maturata presso il fondo categoriale. Se la quota da calcolare<br />

è pertinente ad un periodo assicurativo pari o superiore al requisito minimo<br />

per il diritto a pensione autonoma nella Cassa, allora si applicano le regole di calcolo<br />

comuni agli iscritti alla Cassa stessa.<br />

C<br />

contributi<br />

95


96<br />

Il limite minimo settimanale<br />

per l’accredito dei contributi<br />

Qualunque sia il tipo di contribuzione accreditata, c’è una stretta correlazione<br />

tra l’importo della retribuzione di riferimento (reale, figurativa, tabellare) e<br />

il numero di contributi settimanali accreditabili. Dal 1983, infatti, un contributo<br />

settimanale può essere accreditato solo quando la retribuzione di riferimento<br />

raggiunge o supera un determinato limite che, attualmente, è pari al 40% del trattamento<br />

minimo di pensione INPS vigente nello stesso anno. Se la media settimanale<br />

della retribuzione percepita nel corso di un anno solare, beninteso nei periodi<br />

coperti da contribuzione, è inferiore a tale limite, il numero di contributi settimanali<br />

accreditati nella posizione assicurativa dell’interessato si contrae in proporzione,<br />

dividendo per il minimale la somma delle retribuzioni percepite nell’anno.<br />

Esempio: lavoratore che nel 2004 ha lavorato (compresi i periodi coperti figurativamente,<br />

es. malattia) per 30 settimane, percependo 3.540 euro lordi.<br />

• Prima si controlla la capienza: 3.540 : 30 = 118,00, importo inferiore al minimo<br />

consentito;<br />

• quindi si deve procedere alla contrazione del numero delle settimane da accreditare,<br />

dividendo l’importo complessivo della retribuzione per il minimale<br />

settimanale e arrotondando sempre per eccesso il quoziente: 3.540 : 164,87<br />

= 21,47 contributi settimanali accreditabili nell'anno, da arrotondare a 22.<br />

LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI<br />

PREVIDENZIALI IN MISURA PIENA<br />

(art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89)<br />

anno TM INPS misura<br />

limite minimo di retribuzione<br />

settimanale annuo<br />

1998 lire 697.700 40,0% lire 279.080 lire 14.512.160<br />

1999 lire 710.250 40,0% lire 284.100 lire 14.773.200<br />

2000 lire 721.600 40,0% lire 288.640 lire 15.009.280<br />

2001<br />

lire<br />

€<br />

740.350<br />

382,36<br />

40,0%<br />

40,0%<br />

lire<br />

€<br />

296.140<br />

152,95<br />

lire<br />

€<br />

15.399.280<br />

7.953,40<br />

2002 € 392,69 40,0% € 157,08 € 8.168,16<br />

2003 € 402,12 40,0% € 160,85 € 8.364,20<br />

2004 € 412,18 40,0% € 164,87 € 8.573,24<br />

2005 € 420,43 40,0% € 168,17 € 8.744,84<br />

2006 € 427,58 40,0% € 171,03 € 8.893,56


<strong>Maggio</strong>razioni dell’anzianità contributiva<br />

In alcuni casi l’effettuazione di attività lavorative particolari comporta una copertura<br />

assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali<br />

periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati<br />

coefficienti di maggiorazione. Si tratta in genere di periodi di attività effettuata<br />

in condizioni disagiate; quando la maggiorazione ha effetto sull’anzianità<br />

contributiva utile per il diritto alla pensione, la finalità cui risponde la maggiorazione<br />

è l’anticipazione del momento in cui è possibile ritirarsi in pensione, cessando<br />

quindi l’attività lavorativa disagiata se ancora in svolgimento; quando ha effetto<br />

anche sulla misura della pensione, la finalità è anche la compensazione del maggior<br />

dispendio di energia fisica e psichica necessaria per l’effettuazione dell’attività.<br />

Dal <strong>1°</strong> gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione<br />

di qualsiasi tipo per “particolari attività professionali” non può superare il limite<br />

di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati<br />

a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono<br />

crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non<br />

sono soggetti a questa limitazione i periodi di lavoro svolti da ciechi e sordomuti,<br />

in quanto la maggiorazione è riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività<br />

e non alle particolarità dell’attività professionale stessa.<br />

Si riporta di seguito uno schema delle maggiorazioni previste dai principali ordinamenti<br />

<strong>pensioni</strong>stici italiani.<br />

attività / soggetto<br />

servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva<br />

- dai militari della marina e servizio di navigazione<br />

compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza,<br />

dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli<br />

agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali<br />

della Marina imbarcati come medici e dal personale<br />

civile imbarcato su navi militari<br />

29<br />

1 /3 del periodo<br />

servizio prestato a bordo di navi militari 31 1 /2 del periodo<br />

servizio prestato a bordo delle navi in armamento<br />

o in riserva dai militari addetti alle macchine<br />

codice<br />

CUD<br />

tipo ed entità<br />

della maggiorazione<br />

30 40% del periodo<br />

fonte<br />

normativa<br />

art. 19, c. 1-2<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 19, c. 4<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 19, c. 3<br />

DPR 1.092/73<br />

97


98<br />

attività / soggetto<br />

servizio di volo 1 1 /3 del periodo<br />

servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale<br />

o militare di truppa del corpo della guardia<br />

di finanza<br />

servizio prestato dal personale dell’Amministrazione<br />

degli affari esteri nelle residenze disagiate*<br />

o particolarmente disagiate** (compreso il periodo<br />

di viaggio tra una sede e l’altra)<br />

servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni<br />

educative e culturali italiane all’estero<br />

servizio prestato alla commutazione telefonica in<br />

qualità di operatore, di assistente o di capoturno<br />

da parte del personale dell’Azienda di Stato per i<br />

servizi di telefonia<br />

impiegate coniugate o con prole a carico<br />

ambasciatori e consiglieri di ambasciata, prefetti,<br />

questori, ispettori generali di pubblica sicurezza<br />

ispettrici e dalle assistenti del Corpo di polizia<br />

femminile<br />

codice<br />

CUD<br />

2 e 3<br />

6 e 5<br />

7 e 8<br />

37<br />

tipo ed entità<br />

della maggiorazione<br />

1 /2 del periodo<br />

per i primi 2 anni<br />

1 /3 per i successivi<br />

1 /2 del periodo di servizio<br />

in sedi disagiate<br />

3 /4 del periodo di servizio<br />

in sedi particolarmente<br />

disagiate<br />

1 /2 del periodo per<br />

i primi 2 anni<br />

1 /3 per i successivi<br />

1 /3 del periodo<br />

5 anni (8 per le<br />

ispettrici e le assistenti<br />

del corpo di polizia<br />

femminile) per<br />

maturare il diritto alla<br />

pensione di anzianità<br />

cinque anni e aumento<br />

di un terzo del servizio<br />

per raggiungere<br />

il diritto alla pensione<br />

di anzianità<br />

nel caso di collocamento<br />

a riposo per raggiunti<br />

limiti di età (56 anni)<br />

aumento di cinque anni<br />

fonte<br />

normativa<br />

art. 20<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 21<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 23<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 24<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 50<br />

DPR 1.092/73


operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici 9 1 /4 del periodo<br />

personale direttivo, docente ed assistente educatore<br />

della scuola ed istituzioni statali aventi particolari<br />

finalità<br />

esposizione ad amianto 14<br />

pensione di inabilità<br />

prepensionamenti<br />

attività / soggetto<br />

i servizi prestati nei reparti di correzione o negli<br />

stabilimenti militari di pena<br />

43<br />

1 /3 del periodo<br />

1 /2 del periodo<br />

dal 2 ottobre 2004<br />

1 /4 del periodo<br />

lavoro svolto da persone non vedenti 19 1 /3 del periodo<br />

lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di<br />

invalidità non inferiore al 74%<br />

lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che<br />

hanno cessato l’attività (solo ai fini del diritto)<br />

servizio in colonia e in territorio somalo<br />

servizio in zona di armistizio<br />

codice<br />

CUD<br />

4<br />

42<br />

18<br />

(portuali)<br />

10<br />

e 11<br />

12<br />

e 13<br />

tipo ed entità<br />

della maggiorazione<br />

le campagne di guerra un anno ogni campagna<br />

1 /5 del periodo<br />

1 /6 del periodo<br />

da 1 /5 a 1 /4 del periodo,<br />

a seconda della durata<br />

pari al periodo<br />

mancante alla data<br />

di compimento dell’età<br />

pensionabile<br />

c. s. entro determinati<br />

limiti massimi (in<br />

genere 5, 7 o 10 anni)<br />

1 /2 per i primi due anni,<br />

poi 1 /3<br />

1 /2 per i primi due anni,<br />

poi 1 /3<br />

fonte<br />

normativa<br />

art. 22<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 24<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 63<br />

L 312/80<br />

art. 13, c. 7<br />

L 257/92<br />

art. 47<br />

DL 269/ 03<br />

conv. L 326/04<br />

L 113/85<br />

e L 120/91<br />

art. 80, c. 3<br />

L 388/2000<br />

art. 78, c. 23<br />

L 388/2000<br />

art. 2<br />

L 222/84<br />

leggi specifiche<br />

art. 26<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 27<br />

DPR 1.092/73<br />

99


100<br />

attività / soggetto<br />

attività particolarmente usuranti e particolarmente<br />

usuranti di maggior gravità<br />

attività di lavoro svolta prima del raggiungimento<br />

del 18° anno di età<br />

ex combattenti e relativi superstiti con eventuali<br />

invalidità indotte<br />

percezione dell'indennità per servizio d'istituto o,<br />

dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate<br />

da dipendenti della Polizia di Stato<br />

impiego operativo di campagna per militari Esercito,<br />

Marina, Aviazione<br />

codice<br />

CUD<br />

15, 16<br />

e 17<br />

imbarco su mezzi di superficie 27<br />

imbarco su sommergibili 28<br />

20<br />

22<br />

23<br />

1 /2 dell’importo della<br />

contribuzione ai fini del<br />

calcolo della pensione<br />

esclusivamente con il sistema<br />

contributivo<br />

1 /5 del periodo<br />

impiego operativo per reparti di truppe alpine 25 1 /5 del periodo<br />

navigazione mercantile 26 1 /2 del periodo<br />

24<br />

tipo ed entità<br />

della maggiorazione<br />

un anno del coefficiente<br />

di trasformazione ogni 6<br />

anni di attività usurante<br />

ai fini del calcolo della<br />

pensione esclusivamente<br />

con il sistema contributivo,<br />

in luogo dell’anticipazione<br />

del limite di età<br />

nel retributivo<br />

1 /5 del periodo<br />

1 /3 del periodo<br />

(misura 3,5%)<br />

1 /3 del periodo<br />

(misura 6%)<br />

fonte<br />

normativa<br />

art. 1, commi<br />

35 e 37<br />

L 335/ 95<br />

art. 1, c. 7<br />

L 335/95<br />

art. 2<br />

L 336/70<br />

art. 3<br />

L 284/77<br />

art. 17<br />

L 187/76<br />

art. 18<br />

L 78/83<br />

art. 31<br />

DPR 1.092/73<br />

art. 18<br />

L 78/83<br />

art. 18<br />

L 78/83


attività / soggetto<br />

controllo spazio aereo di I, II e III livello<br />

servizio all’estero con compiti di cooperazione con<br />

Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate* e particolarmente<br />

disagiate**<br />

codice<br />

CUD<br />

29, 30<br />

e 31<br />

40 e<br />

41<br />

tipo ed entità<br />

della maggiorazione<br />

1 /3 del periodo<br />

1 /2 del periodo di servizio<br />

in sedi disagiate<br />

3 /4 del periodo di servizio<br />

in sedi particolarmente<br />

disagiate<br />

fonte<br />

normativa<br />

art. 18<br />

L 78/83<br />

art. 23<br />

L 49/87<br />

* Residenze disagiate (tabella A del DM <strong>1°</strong> maggio 1954)<br />

Addis Abeba; Algeri; Amman; Asmara; Assunzione; Avana; Bahia Blanca; Bogotà; Bombay; Bona; Bucarest; Budapest;<br />

Caifa; Calcutta; Campinas; Ciudad Truyillo; Colombo; Curitiba; Dar es Salaam; Gerusalemme; Hong Kong Hankow; La<br />

Paz; Londrina; Lourenso Marques; Managua; Manila; New Delhi; Orano; Pechino; Porto Alegre; Porto Principe; Praga;<br />

Quito; Recife; Santos; Shanghai; Sofia; Tananarive; Tegucigalpa; Teheran; Tel Aviv; Tientsin; Varsavia.<br />

** Residenze particolarmente disagiate (tabella B del DM <strong>1°</strong> maggio 1954)<br />

Abidjan; Accra; Aden; Bagdad; Bangkok; Bengasi; Chisimaio; Ciudad Bolivar; Conakry; Dakar; Djakarta; Elisabethville;<br />

Gedda; Hargheisa; Kabul; Karachi ; Kartoum; Kuala Lampur; Lagos; Leopoldville; Luanda; Maracaibo; Massana; Mogadiscio;<br />

Monrovia; Rangoon; Saigon; Singapore; Seoul; Taiz; Tirana; Yaoundè.<br />

NB i codici CUD sono relativi ai campi da 77 a 80 della parte “dati previdenziali e assistenziali”. I codici 21,35,36,38<br />

e 39 non danno luogo a maggiorazioni, attualmente<br />

101


102<br />

Il cumulo delle <strong>pensioni</strong><br />

con i redditi da lavoro<br />

Per verificare se una pensione può essere cumulata, ed, eventualmente, in quale<br />

misura, con il reddito derivante dall’effettuazione di un’attività lavorativa,<br />

occorre tenere conto:<br />

• del regime <strong>pensioni</strong>stico applicabile (regime retributivo o regime contributivo);<br />

• del tipo di pensione (pensione ai superstiti; pensione di invalidità; assegno di<br />

invalidità; pensione di inabilità; pensione di vecchiaia; pensione di anzianità);<br />

Nel caso si tratti di pensione di anzianità o di trattamento di invalidità occorre<br />

tenere conto anche:<br />

- dell’età del titolare della pensione (se inferiore o no all’”età stabilita per la<br />

pensione di vecchiaia” 1 );<br />

- del numero di contributi sulla base dei quali è stata liquidata la pensione;<br />

- del tipo di attività dalla quale deriva il reddito (alle dipendenze altrui o lavoro<br />

autonomo) 2 ;<br />

- della forma assicurativa presso la quale è stato conseguito il diritto alla pen-<br />

1 Nelle forme previdenziali esclusive dell’AGO quest’espressione, contenuta nell’art. 10 del DLgs 503/92, si interpreta con riferimento<br />

all’età per il collocamento a riposo d’ufficio fissata dal regolamento dell’amministrazione statale o dell’Ente locale di appartenenza.<br />

Questo limite di età, per gli uomini, è sempre pari a 65 anni (salvo limitate eccezioni in alto per i magistrati e professori<br />

universitari e, in basso, per alcune figure del personale viaggiante delle ferrovie e dei mezzi di trasporto pubblico) e,<br />

per le donne, è diverso a seconda dell’Ente di appartenenza. Tuttavia, poiché con la legge 335/95 è stato stabilito che la pensione<br />

conseguita da donne con almeno 60 anni di età in seguito a dimissioni prima del raggiungimento dell’età per il collocamento<br />

a riposo d’ufficio vada considerata pensione di vecchiaia e non pensione anticipata, ai fini del cumulo si può assumere<br />

che l’età “stabilita per la pensione di vecchiaia” anche nel pubblico impiego sia di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.<br />

2 Ai fini del cumulo si applicano le definizioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo adottate dal Codice civile indipendentemente<br />

dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Quindi, ad esempio, il reddito da collaborazione coordinata e continuativa, che ai fini<br />

fiscali è stato assimilato a reddito da lavoro dipendente con la legge 342/2000, rimane considerato reddito da lavoro autonomo<br />

ai fini del cumulo con la pensione, come già riconosciuto dall’INPS con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7.<br />

Sempre l’INPS, nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 ridefinisce quelli da lavoro autonomo come redditi comunque ricollegabili<br />

ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, e quindi:<br />

• i redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni (quota del reddito agrario attribuibile al soggetto);<br />

• i redditi prodotti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (quota reddito di impresa attribuibile al soggetto);<br />

• i redditi prodotti dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;<br />

• i redditi prodotti in dipendenza di altri rapporti di collaborazione (es. amministratore, sindaco o revisore dei conti di società<br />

ed enti, collaborazione a giornali e riviste, incarichi di presidenza di enti o associazioni, ecc.);<br />

• le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali;<br />

• le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è costituito dalla<br />

prestazione di lavoro;<br />

• i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo<br />

connessi ad attività di lavoro autonomo (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001);<br />

• i redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro;<br />

• i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni.


sione (assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, con<br />

il Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;<br />

forme assicurative esclusive dell’AGO; Fondi sostitutivi dell’AGO) 3 ;<br />

- della data di decorrenza della pensione (in particolare: entro il 31 dicembre<br />

1994 o dopo);<br />

- della data nella quale sono stati maturati i requisiti contributivi (come sopra).<br />

Si riportano di seguito le disposizioni vigenti nei casi di cumulo pensione con<br />

reddito da lavoro. In primo luogo l’elenco delle attività di lavoro che sono cumulabili<br />

con qualsiasi tipo di pensione; poi l’esposizione delle regole vigenti nel regime<br />

retributivo e nel regime contributivo per le <strong>pensioni</strong> dirette; infine una sintesi delle<br />

disposizioni che regolano il cumulo delle <strong>pensioni</strong> ai superstiti.<br />

In fondo a questo capitolo, 4 diagrammi per la ricerca veloce della disciplina di<br />

cumulo applicabile in ciascuno di questi casi:<br />

- titolare di pensione o assegno d’invalidità occupato alle dipendenze di terzi;<br />

- titolare di pensione o assegno d’invalidità che svolge lavoro autonomo;<br />

- titolare di pensione di anzianità (e assimilate) occupato alle dipendenze di terzi;<br />

- titolare di pensione di anzianità (e assimilate) che svolge lavoro autonomo.<br />

Le attività che non comportano mai trattenute sulla pensione<br />

Non sono soggetti ad alcuna limitazione del cumulo con qualsiasi tipo di pensione<br />

i seguenti emolumenti:<br />

• le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge n.<br />

816/85 4 e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche<br />

pubbliche elettive. Quindi, oltre a quelle relative alle cariche richiamate nella<br />

legge 816/85, non sono rilevanti ai fini del cumulo neanche le indennità percepite,<br />

ad esempio, dai presidenti e dai membri dei consigli regionali e quelle<br />

dei parlamentari nazionali ed europei (art. 1, comma 173 ter, L 662/96 e nota<br />

del Min. Lavoro del 4 marzo 1998) né quelle percepite dalle persone che ricoprono<br />

le cariche richiamate nei primi due commi dell’art. 82 del TUEL ( messaggio<br />

INPS n. 340 del 29 settembre 2003);<br />

C<br />

cumulo<br />

- pensionato<br />

che lavora<br />

3 Per l’elenco delle forme di previdenza oggi esistenti in italia, si veda la voce “G come gestioni” in questo stesso volume.<br />

4 Si tratta delle indennità relative:<br />

• alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali, presidente e componente<br />

di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e componente di organi esecutivi di consorzi<br />

fra enti locali e loro aziende;<br />

• alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali, componenti di organi esecutivi<br />

dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;<br />

• alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane, comitati di gestione e assemblea<br />

delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili, di consorzi<br />

e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli organi dei suddetti enti.<br />

103


104<br />

Il cumulo<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

con i redditi<br />

da lavoro<br />

• gli assegni alimentari corrisposti a pensionati sospesi dal servizio a norma dei<br />

regolamenti per il personale degli Enti di appartenenza. In caso di riammissione<br />

in servizio con regolarizzazione delle retribuzioni, ai fini del cumulo si dovrà<br />

far riferimento alla “retribuzione da lavoro dipendente” e non agli “assegni<br />

alimentari”;<br />

• le indennità derivanti dallo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di<br />

reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali<br />

ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, DLgs 503/92);<br />

• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (art. 11,<br />

comma 4 bis, L 673/94);<br />

• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice onorario aggregato<br />

(art. 8 L 276/97);<br />

• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario (art.<br />

34 L 342/2000).<br />

Nel regime retributivo<br />

Le <strong>pensioni</strong> che si possono cumulare con qualsiasi tipo di reddito<br />

da lavoro<br />

La regola<br />

Sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro:<br />

• le <strong>pensioni</strong> di vecchiaia (art. 72 legge 388/2000). Per pensione di vecchiaia<br />

si intende la pensione il cui diritto si consegue al compimento dell’età considerata<br />

pensionabile nell’ordinamento di appartenenza. Ai fini del cumulo, sono<br />

equiparate alla pensione di vecchiaia le <strong>pensioni</strong> di qualsiasi tipo 5 quando il titolare<br />

abbia raggiunto l’età richiesta per il conseguimento del diritto<br />

alla pensione di vecchiaia 6 .<br />

• le <strong>pensioni</strong> di qualsiasi tipo liquidate con anzianità contributiva pari o superiore<br />

a 40 anni (art. 72 legge 388/2000). È necessario tenere presente<br />

che non si tratta di avere la pensione liquidata semplicemente col massimo<br />

pensionabile previsto nell’ordinamento previdenziale di appartenenza, ma sono<br />

necessari proprio 40 anni di contributi. Si tratta di tutti i contributi utili per<br />

la determinazione della misura della pensione o di suoi supplementi: in altre<br />

parole, si computano anche i contributi che non sono utili per il diritto alla pensione<br />

di anzianità (es. contributi figurativi per disoccupazione o malattia); inoltre,<br />

non è necessario che i 40 anni di contributi siano tutti presenti alla data di<br />

decorrenza della pensione, ma è possibile raggiungerli anche continuando a lavorare<br />

e liquidando supplementi successivi 7 .<br />

5 Ad eccezione della pensione di inabilità, che, per definizione, esclude la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa<br />

6 Per età pensionabile nel settore dell’impiego pubblico, cfr sopra, nota n. 1<br />

7 Vedi circolare INPS n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio dell’INPS n. 4233 del 23 luglio 1999.


• le <strong>pensioni</strong> di anzianità conseguite con almeno 37 anni di anzianità<br />

contributiva e 58 anni di età (art. 44, comma 1, L 289/2002). I predetti<br />

requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento e, a differenza che nel<br />

caso precedente, non è utile che vengano raggiunti lavorando dopo la data di<br />

decorrenza della pensione, liquidando supplementi successivi e aspettando l’età<br />

anagrafica.<br />

• le <strong>pensioni</strong> a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell’AGO i<br />

cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF. Si tratta delle <strong>pensioni</strong><br />

privilegiate ordinarie cosiddette “tabellari”, corrisposte a seguito di infermità<br />

contratte durante il servizio militare di leva (art. 10, comma 2, DLgs<br />

503/92).<br />

Infine i titolari di <strong>pensioni</strong> di anzianità con decorrenza fino al <strong>1°</strong> dicembre<br />

2002, possono acquisire a pagamento l’esonero dal divieto di cumulo con reddito<br />

da lavoro autonomo o retribuzione da lavoro dipendente (art. 44, commi 2-4, L<br />

289/2002). È sufficiente versare una sola volta, all’Ente previdenziale che ha in<br />

carico la pensione, un importo calcolato in base alla formula seguente:<br />

– 30% della quota di pensione eccedente il minimo vigente nell’anno in cui si effettua<br />

il pagamento<br />

moltiplicato<br />

– la differenza tra 95 e la somma, arrotondata all’intero, del numero degli anni<br />

di età e degli anni di contribuzione posseduti alla data del pensionamento,<br />

arrotondati al primo decimale.<br />

L’importo da versare non può essere comunque inferiore al 20% della rata di<br />

pensione di riferimento né superiore al triplo di essa. Una volta calcolato, l’importo<br />

va aumentato del 20%. Il versamento va effettuato entro 3 mesi dalla data di<br />

inizio dell’attività. Solo i titolari di pensione di anzianità con decorrenza fino al <strong>1°</strong><br />

dicembre 2002, già in attività di lavoro non cumulabile alla data del 30 novembre<br />

2002, hanno potuto usufruire della tariffa non maggiorata del 20%, purché abbiano<br />

effettuato il pagamento in unica soluzione entro il 17 marzo 2003. Chi era<br />

in attività alla data del 30 novembre 2002 e non ha attivato la possibilità di acquisto<br />

entro il 17 marzo 2003 non può più accedere a tale facoltà (circ. INPS n.<br />

197 del 23 dicembre 2003, punto 3.2.2).<br />

Un esempio: persona che ha conseguito la pensione di anzianità il <strong>1°</strong> aprile<br />

2001 con 35 anni e 5 mesi di contributi e 54 anni e 10 mesi di età (settore pubblico)<br />

ed intraprenderà una nuova attività di lavoro nel 2006. In quest’anno, l’importo<br />

lordo mensile della sua pensione è pari a 1.040,80 euro. L’importo da pagare<br />

è la risultante della seguente espressione:<br />

[(1.040,80 - 427,58) X 30%] X [95 - (35,41 + 54,83)] =<br />

(613,22 X 30%) X (95 - 90,2) =<br />

183,97 X 5 = 919,85.<br />

C<br />

cumulo<br />

- pensionato<br />

che lavora<br />

105


106<br />

Il cumulo<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

con i redditi<br />

da lavoro<br />

Trovandosi il risultato di 919,85 euro compreso tra il limite minimo di 208,16<br />

(cioè il 20% di 1.040,80) e il massimo di 3.122,40 euro (cioè il triplo di 1.040,80),<br />

la somma che in questo esempio dovrà essere versata ammonta a 919,85 + 20%<br />

= 1.103,82 euro.<br />

Le eccezioni<br />

Per le <strong>pensioni</strong> di vecchiaia liquidate dai Fondi sostitutivi dell’AGO, fino a qualche<br />

tempo fa vigeva il principio che se dalla nuova occupazione derivava l’iscrizione<br />

alla stessa gestione che aveva liquidato la pensione, questa veniva sospesa o revocata<br />

perché non era compatibile la percezione di pensione e la contemporanea<br />

iscrizione allo stesso Fondo. Alla fine del periodo di nuova occupazione, il trattamento<br />

<strong>pensioni</strong>stico veniva riliquidato con il computo di tutta la contribuzione, compresa<br />

quella versata dopo la prima decorrenza della pensione.<br />

Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell’AGO, con l’indennità integrativa<br />

speciale distinta dalla “pensione base”, viene sospesa l’erogazione della<br />

indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione 8 .<br />

In questo caso, invece, il comportamento dei Fondi esclusivi dell’AGO è ancora<br />

in atto e contrasta con la disciplina generale introdotta con il DLgs 503/92 e ribadita<br />

con la legge 388/2000. Si è in attesa di nuove disposizioni interpretative più<br />

coerenti con l’impianto della regolamentazione del cumulo pensione – lavoro.<br />

Il cumulo delle <strong>pensioni</strong> di invalidità – assegni di invalidità<br />

con retribuzione da lavoro dipendente<br />

La regola<br />

Le <strong>pensioni</strong> di invalidità dell’AGO 9 e gli assegni di invalidità 10 sono cumulabili<br />

con i redditi da lavoro dipendente nella misura del trattamento minimo INPS più la<br />

metà della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta<br />

non può comunque superare quello del reddito da lavoro.<br />

Anche per le <strong>pensioni</strong> o assegni di invalidità liquidati dai Fondi sostitutivi dell’AGO,<br />

fino a qualche tempo fa vigeva il principio che se dalla nuova occupazione<br />

8 Sull’argomento si veda il capitolo successivo “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.<br />

9 Si tratta delle <strong>pensioni</strong> liquidate da una delle gestioni dell’AGO in data anteriore al <strong>1°</strong> luglio 1984. Da tale data, con la legge<br />

12 giugno 1984, n. 222, la “pensione di invalidità” è stata sostituita da due diversi trattamenti: “l’assegno di invalidità e la<br />

“pensione di inabilità”.<br />

10 L’importo dell’assegno di invalidità cumulabile interamente o parzialmente con i redditi da lavoro è quello risultante dopo la<br />

eventuale applicazione del divieto di cumulo con la rendita INAIL derivante dallo stesso evento e della rideterminazione dell’importo<br />

se il titolare dell’assegno ha redditi da lavoro superiori a determinati importi, come stabilito dall’art. 1, commi 43 e<br />

42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i limiti di reddito, vedi il capitolo “trattamenti di invalidità” sotto la voce “P come<br />

<strong>pensioni</strong>” in questo volume.


derivava l’iscrizione alla stessa gestione che aveva liquidato la pensione, questa veniva<br />

sospesa o revocata perché non era compatibile la percezione di pensione e la<br />

contemporanea iscrizione allo stesso Fondo. Alla fine del periodo di nuova occupazione,<br />

il trattamento <strong>pensioni</strong>stico veniva riliquidato con il computo di tutta la contribuzione,<br />

compresa quella versata dopo la prima decorrenza della pensione.<br />

Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell’AGO, con l’indennità integrativa<br />

speciale distinta dalla “pensione base”, viene sospesa l’erogazione della<br />

indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione 11<br />

In questo caso, invece, il comportamento dei Fondi esclusivi dell’AGO è ancora<br />

in atto e contrasta con la disciplina generale introdotta con il DLgs 503/92 e ribadita<br />

con la legge 388/2000. Si è in attesa di nuove disposizioni interpretative più<br />

coerenti con l’impianto della regolamentazione del cumulo pensione – lavoro.<br />

Le eccezioni<br />

A Le <strong>pensioni</strong> e gli assegni di invalidità, a carico di qualsiasi Fondo o gestione,<br />

qualsiasi decorrenza abbiano, possono essere cumulate interamente con retribuzione,<br />

reddito o assegni derivanti da determinate attività di lavoro dipendente;<br />

si tratta di:<br />

- attività svolta con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente<br />

non superiore a cinquanta giornate nell’anno solare. La cumulabilità in<br />

parola è correlata soltanto alla durata complessiva, nell’anno solare, dei<br />

rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine e non all’entità<br />

del reddito;<br />

- attività dalla quale derivi un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti<br />

di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali,<br />

non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del<br />

Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è<br />

correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto e prescinde dalla<br />

durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta;<br />

- occupazione in qualità di operai agricoli;<br />

- occupazione in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari;<br />

- occupazione in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità<br />

europee da data anteriore al <strong>1°</strong> febbraio 1991, a norma del regolamento<br />

n. 31 (CEE) n.11 (CEEA) dei Consigli del 18 dicembre 1961, come<br />

modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del<br />

20 febbraio 1968 e successive modificazioni;<br />

11 Sull’argomento si veda il capitolo successivo “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.<br />

C<br />

cumulo<br />

- pensionato<br />

che lavora<br />

107


108<br />

Il cumulo<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

con i redditi<br />

da lavoro<br />

B le <strong>pensioni</strong> e gli assegni di invalidità, liquidati da tutte le forme previdenziali<br />

esclusive dell’AGO e dai Fondi sostitutivi per i lavoratori elettrici, telefonici e dipendenti<br />

da aziende di navigazione aerea con decorrenza fino al 31 dicembre<br />

1994, possono essere cumulate interamente con qualsiasi retribuzione da lavoro<br />

dipendente 12 .<br />

Il cumulo delle <strong>pensioni</strong> di invalidità – assegni di invalidità<br />

con reddito da lavoro autonomo<br />

La regola<br />

Le <strong>pensioni</strong> di invalidità dell’AGO e gli assegni di invalidità sono cumulabili con<br />

i redditi da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il 70%<br />

della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta non<br />

può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro.<br />

In altre parole, il trattamento di invalidità subirà una riduzione il cui importo<br />

corrisponde al minore fra i due seguenti:<br />

• il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS;<br />

• il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato.<br />

Alcuni esempi:<br />

1) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 1.070,45 euro,<br />

con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 550 euro al mese;<br />

• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è<br />

1.070,45 - 427,58 = 642,87 X 30% = 192,86 euro;<br />

• il 30% del reddito è 165 euro;<br />

• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 165 euro.<br />

2) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 1.070,45 euro,<br />

con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 1.000 euro al<br />

mese;<br />

• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è<br />

1.070,45 - 427,58 = 642,87 X 30% = 192,86 euro;<br />

• il 30% del reddito è 300 euro;<br />

• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 192,86 euro.<br />

3) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 550 euro, con<br />

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 1.000 euro al mese;<br />

12 Si tenga sempre conto della prassi in uso quando la rioccupazione comporti l’iscrizione allo stesso Fondo sostitutivo che eroga<br />

la pensione. Restano ferme, inoltre, le incompatibilità eventualmente previste per rioccupazione con iscrizione previdenziale<br />

nello stesso Fondo, Restano ferme per i trattamenti di inidoneità alla mansione previsti da norme diverse dalla L 222/84 e il<br />

divieto di cumulo degli aumenti per perequazione automatica attribuiti in cifra fissa: in quest’ultimo caso è comunque salvo il<br />

trattamento minimo


• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è<br />

550 - 427,58 = 122,42 X 30% = 36,73 euro;<br />

• il 30% del reddito è 300 euro;<br />

• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 36,73 euro.<br />

Quella fin qui descritta è la regola introdotta con l’art. 72 della legge 23 dicembre<br />

2000, n. 388, in vigore dal <strong>1°</strong> gennaio 2001. Tuttavia, con la stessa disposizione<br />

di legge si è stabilito che le <strong>pensioni</strong> con decorrenza precedente al 2001<br />

conservano la disciplina precedente, se è più favorevole. A sua volta, la disciplina<br />

in vigore prima del 2001, introdotta con l’art. 59, comma 14, della legge 449/97,<br />

prevede che le <strong>pensioni</strong> con decorrenza precedente al 1998 conservino la disciplina<br />

che regolava la loro situazione di cumulo con reddito da lavoro autonomo prima<br />

dell’entrata in vigore della stessa, se è più favorevole. Data la concatenazione<br />

delle norme, si riportano di seguito soltanto quelle, tra le disposizioni previgenti,<br />

che siano più favorevoli dell’attuale.<br />

Le eccezioni<br />

A non comporta conseguenze sul trattamento <strong>pensioni</strong>stico un reddito complessivo<br />

annuo da lavoro autonomo non superiore all’importo annuo del trattamento<br />

minimo del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo<br />

caso, è correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto e prescinde dalla<br />

durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta;<br />

B le <strong>pensioni</strong> e gli assegni di invalidità liquidati a carico di qualsiasi Fondo o gestione<br />

con decorrenza fino al 31 dicembre 1994 possono essere cumulati interamente<br />

con reddito da lavoro autonomo di qualsiasi importo.<br />

Il cumulo delle <strong>pensioni</strong> di anzianità 13<br />

con retribuzione da lavoro dipendente<br />

La regola<br />

Se non si è nei casi in cui è prevista la deroga (37 anni di contributi e 58 anni<br />

di età all’atto del pensionamento o 40 anni di contributi) e non si è pagato il “riscatto”<br />

per i titolari di pensione con decorrenza fino al <strong>1°</strong> dicembre 2002, le <strong>pensioni</strong><br />

di anzianità liquidate da qualsiasi fondo o gestione non possono essere cumulate,<br />

neanche parzialmente, con retribuzione da lavoro dipendente, fino al compimento<br />

dell’età pensionabile, dopodiché si applicano le disposizioni in vigore per<br />

il cumulo delle <strong>pensioni</strong> di vecchiaia con la retribuzione. Resta fermo, comunque,<br />

che se l’importo della retribuzione è inferiore all’importo della pensione, si continuerà<br />

a percepire la differenza di pensione.<br />

C<br />

cumulo<br />

- pensionato<br />

che lavora<br />

13 Sono assimilati alle <strong>pensioni</strong> di anzianità, ai fini dell’applicazione delle norme sul cumulo tutti i trattamenti anticipati, i cosiddetti<br />

“prepensionamenti”, conseguiti in seguito a particolari norme di legge emanate a sostegno delle ristrutturazioni industriali<br />

in questi ultimi anni.<br />

109


110<br />

Il cumulo<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

con i redditi<br />

da lavoro<br />

Le eccezioni<br />

A la pensione di anzianità liquidata a carico di qualsiasi Fondo o gestione può essere<br />

cumulata totalmente con la retribuzione se il pensionato si è rioccupato in<br />

qualità di<br />

- operaio agricolo<br />

- lavoratore domestico<br />

- agente di organismo internazionale (già in servizio al 1.2.1991)<br />

purché<br />

il pensionato sia titolare di una pensione a carico di qualsiasi fondo o gestione<br />

assicurativa da data precedente il <strong>1°</strong> gennaio 1995<br />

ovvero<br />

il pensionato abbia già raggiunto il requisito contributivo previsto per la pensione<br />

di anzianità nel suo ordinamento alla data del 31 dicembre 1994. In quest’ultimo<br />

caso, però, è necessario distinguere tra <strong>pensioni</strong> a carico di una delle gestioni<br />

speciali per i lavoratori autonomi e tutte le altre:<br />

• se si tratta di <strong>pensioni</strong> a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi<br />

presso l’INPS e la pensione ha decorrenza fino al <strong>1°</strong> dicembre 1997<br />

compreso, non sono necessarie altre condizioni, è sufficiente aver raggiunto 35<br />

anni di contribuzione utili per il diritto della pensione di anzianità alla data del<br />

31 dicembre 1994;<br />

• se si tratta di pensione a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti, di<br />

Fondo sostitutivo o di forma previdenziale esclusiva dell’AGO, o pensione a carico<br />

di una Gestione speciale lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio<br />

1998, occorre verificare anche se si rientra in almeno una delle seguenti situazioni,<br />

che sono alternative tra loro:<br />

- la decorrenza della pensione è compresa tra il <strong>1°</strong> gennaio 1995 ed il 30<br />

settembre 1996 o nel mese di dicembre del 1996 14 ;<br />

- alla data del 30 settembre 1996 era stato già raggiunto il livello massimo<br />

di anzianità contributiva pensionabile prevista dal loro ordinamento;<br />

- alla data del 30 settembre 1996 erano stati già raggiunti 36 anni di contributi;<br />

- alla data del 30 settembre 1996 erano stati già raggiunti 35 anni di contributi<br />

ed erano stati anche già compiuti 52 anni di età.<br />

14 le <strong>pensioni</strong> di anzianità liquidate con decorrenza compresa nel mese di dicembre dell’anno 1996 mantengono fino al 31 dicembre<br />

1997 la disciplina di cumulo previgente alla legge 662/96. Infatti, se le <strong>pensioni</strong> con decorrenza compresa tra il 30 settembre<br />

ed il 30 novembre del 1996 e le <strong>pensioni</strong> con decorrenza a partire dal <strong>1°</strong> gennaio 1997, sono state assoggettate al regime<br />

di cumulo previsto dalla legge 662/96, che ha fatto salvi gli atti intervenuti in vigenza del decreto-legge 508 del 30 settembre<br />

1996, non convertito in legge, e gli effetti prodottisi durante il suo periodo di vigenza, le <strong>pensioni</strong> con decorrenza compresa<br />

tra la data di decadenza del predetto decreto-legge e la data di decorrenza della legge 662/96 sono fuori. Lo ha stabilito<br />

la Corte costituzionale con sentenza n. 416 del 27 ottobre – 4 novembre 1999, ritenendo che rientri nella potestà del legislatore<br />

fare salvi gli atti di un decreto-legge decaduto ed anche recepirne i contenuti in un nuovo provvedimento di legge, quale<br />

è la legge 662/96, ma non già conferire ad essa efficacia retroattiva per il periodo – dicembre 1996 - in cui il decreto legge<br />

decaduto non esplicava più efficacia e non era ancora intervenuta la nuova disposizione. Resta inteso che anche le <strong>pensioni</strong><br />

decorrenti nel mese di dicembre del 1996 vengono assoggettate alla disciplina AGO dalla data del <strong>1°</strong> gennaio 1998.


B le <strong>pensioni</strong> a carico di Fondi o gestioni alternativi all’AGO con decorrenza fino<br />

al 31 dicembre 1997 conservano la disciplina, propria del regime previdenziale<br />

cui appartengono, che regolava la loro situazione di cumulo prima dell’entrata<br />

in vigore della legge 449/97; soltanto con questa legge, infatti, si è<br />

estesa la disciplina vigente nell’AGO a tutte le altre forme assicurative, limitatamente<br />

ai trattamenti con decorrenza a partire dal <strong>1°</strong> gennaio 1998. Tenuto<br />

conto della precedente evoluzione della normativa, risultano poter beneficiare<br />

di cumulo totale con la retribuzione i soggetti che:<br />

• sono titolari di una pensione a carico di forme assicurative esclusive dell’AGO 15<br />

da data precedente il 31 marzo 1983 16 ;<br />

• sono titolari di una pensione a carico del Fondo volo purché la data di decorrenza<br />

della loro pensione non sia posteriore al 31 dicembre 1994 oppure a tale<br />

data avessero già raggiunto il requisito contributivo richiesto dal loro ordinamento<br />

per la pensione di anzianità. In quest’ultimo caso, però, occorre verificare<br />

anche se rientrano in almeno una delle seguenti situazioni, che sono alternative<br />

tra loro:<br />

- la decorrenza della loro pensione è compresa tra il <strong>1°</strong> gennaio 1995 ed il<br />

30 settembre 1996 o nel mese di dicembre 1996 17 ;<br />

- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto il livello massimo<br />

di anzianità contributiva pensionabile prevista dal loro ordinamento;<br />

- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto 36 anni di contributi;<br />

- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto 35 anni di contributi<br />

e avevano anche già compiuto 52 anni di età 18 ;<br />

Il cumulo delle <strong>pensioni</strong> di anzianità<br />

con reddito da lavoro autonomo<br />

La regola<br />

Se non si è nei casi in cui è prevista la deroga (37 anni di contributi e 58 anni<br />

di età all’atto del pensionamento o 40 anni di contributi) e non si è pagato il “riscatto”<br />

per i titolari di pensione con decorrenza fino al <strong>1°</strong> dicembre 2002, le pen-<br />

C<br />

cumulo<br />

- pensionato<br />

che lavora<br />

15 Si tenga sempre presente il divieto di cumulo di due o più IIS e di IIS con altro tipo di perequazione automatica.<br />

16 Data di entrata in vigore dell’art. 10 del DL 17/83, come modificato dalla legge di conversione n. 79/83, che dispone l’applicazione<br />

anche alle <strong>pensioni</strong> a carico delle forme esclusive dell’AGO della disciplina del cumulo delle <strong>pensioni</strong> di anzianità a<br />

carico dell’AGO, stabilita con l’art. 22 della legge 153/69.<br />

17 vedi nota n. 14<br />

18 Si tenga sempre conto della vigente incompatibilità in caso di rioccupazione con iscrizione allo stesso Fondo volo.<br />

111


112<br />

Il cumulo<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

con i redditi<br />

da lavoro<br />

19 vedi nota n. 14<br />

sioni di anzianità liquidate da qualsiasi fondo o gestione possono essere cumulate<br />

con reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il<br />

70% della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta<br />

non può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro.<br />

In altre parole, la pensione di anzianità subirà una riduzione il cui importo corrisponde<br />

al minore fra i due seguenti:<br />

• il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS;<br />

• il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato.<br />

Quella fin qui descritta è la regola introdotta con l’art. 72 della legge 23 dicembre<br />

2000, n. 388, in vigore dal <strong>1°</strong> gennaio 2001. Tuttavia, con la stessa disposizione<br />

di legge si è stabilito che le <strong>pensioni</strong> con decorrenza precedente al 2001<br />

conservano la disciplina precedente, se è più favorevole. A sua volta, la disciplina<br />

in vigore prima del 2001, introdotta con l’art. 59, comma 14, della legge 449/97,<br />

prevede che le <strong>pensioni</strong> con decorrenza precedente al 1998 conservino la disciplina<br />

che regolava la loro situazione di cumulo con reddito da lavoro autonomo prima<br />

dell’entrata in vigore della stessa, se è più favorevole. Data la concatenazione<br />

delle norme, si riportano di seguito soltanto quelle, tra le disposizioni previgenti,<br />

che siano più favorevoli dell’attuale.<br />

Le eccezioni<br />

Tenuto conto della precedente evoluzione della normativa, risultano poter beneficiare<br />

di cumulo totale con il reddito da lavoro autonomo i soggetti che sono titolari<br />

di una pensione a carico di qualsiasi fondo o gestione assicurativa da data<br />

precedente il <strong>1°</strong> gennaio 1995<br />

ovvero<br />

abbiano già raggiunto il requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità<br />

nel loro ordinamento alla data del 31 dicembre 1994. In quest’ultimo caso,<br />

però, è necessario distinguere tra <strong>pensioni</strong> a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori<br />

dipendenti dell’AGO, <strong>pensioni</strong> a carico delle gestioni speciali dell’AGO per i lavoratori<br />

autonomi e <strong>pensioni</strong> a carico di forme esclusive o sostitutive dell’AGO. Infatti:<br />

• se la pensione è a carico del FPLD occorre verificare se la sua decorrenza è<br />

compresa tra il <strong>1°</strong> gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre<br />

del 1996 19 , ovvero se alla data del 30 settembre 1996 risultano già<br />

raggiunti 36 anni di contributi, ovvero 52 di età;<br />

• se la pensione è a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi<br />

dell’INPS occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il <strong>1°</strong><br />

gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996, ovvero se alla data del 30 settembre<br />

1996 risultano già raggiunti 55 anni di età;


• se la pensione è a carico di una delle forme esclusive o sostitutive dell’AGO,<br />

occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il <strong>1°</strong> gennaio<br />

1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre del 1996 20 , ovvero se<br />

alla data del 30 settembre 1996 risulta già raggiunto il massimo pensionabile,<br />

ovvero 36 anni di contributi, ovvero 35 anni di contributi insieme a 52 di<br />

età. Possono usufruire della disciplina di cumulo previgente anche i soggetti<br />

per i quali alla data del 28 settembre 1994 risultasse già accolta la domanda<br />

di pensionamento anticipato (o, se non è previsto l’accoglimento, risultasse già<br />

presentata la domanda alla stessa data) a condizione che fossero stati già raggiunti<br />

i requisiti allora vigenti per la pensione di anzianità o lo siano stati comunque<br />

entro il 31 dicembre del 1994.<br />

Nel regime contributivo<br />

Nel regime contributivo, le <strong>pensioni</strong> di qualsiasi genere mutano disciplina di cumulo<br />

a seconda dell’età del titolare.<br />

1. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni (articolo 1, comma 21, della legge<br />

n. 335) la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è<br />

- del tutto non cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, fino a concorrenza<br />

della retribuzione;<br />

- parzialmente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo. La trattenuta<br />

sulla pensione è pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo<br />

dell’assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza del reddito<br />

stesso.<br />

2. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni (articolo 1, comma 22, della<br />

legge n. 335) la pensione è parzialmente cumulabile sia con la retribuzione<br />

da lavoro dipendente che con il reddito da lavoro autonomo. La trattenuta sulla<br />

pensione è pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione<br />

generale obbligatoria, fino a concorrenza della retribuzione o del<br />

reddito.<br />

Il cumulo delle <strong>pensioni</strong> ai superstiti<br />

La regola<br />

Le <strong>pensioni</strong> ai superstiti (sia la pensione indiretta che la pensione di reversibilità)<br />

si possono cumulare interamente sia con il reddito da lavoro autonomo che con<br />

la retribuzione da lavoro dipendente; tuttavia, questo principio trova piena applicazione<br />

solo per le <strong>pensioni</strong> ai superstiti con più di un titolare e per quelle liquida-<br />

20 vedi nota n. 14<br />

C<br />

cumulo<br />

- pensionato<br />

che lavora<br />

113


114<br />

Il cumulo<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

con i redditi<br />

da lavoro<br />

te a fronte di 40 anni di contribuzione o derivanti da diretta liquidata a fronte di<br />

40 anni di contribuzione; per le altre, infatti, sono applicabili alcune eccezioni di seguito<br />

riportate.<br />

La tabella F della legge 335/95<br />

Va tenuto presente che il reddito da lavoro concorre con gli altri redditi all’applicazione<br />

della norma per cui, dal 17 agosto del 1995, l’importo della pensione ai<br />

superstiti si riduce del 25, del 40 o del 50% a seconda dell’ammontare dei redditi<br />

posseduti (escludendo quello derivante dalla pensione stessa nonché da ogni altra<br />

eventuale pensione ai superstiti e gli stessi redditi che non influiscono sul diritto all’integrazione<br />

al minimo). Per i limiti di reddito, vedi il capitolo “Le <strong>pensioni</strong> ai superstiti”<br />

sotto la voce “P come <strong>pensioni</strong>” in questo stesso volume.<br />

Altre particolarità<br />

• Non sono cumulabili con la retribuzione da lavoro dipendente gli aumenti di<br />

perequazione in cifra fissa di cui all’articolo 10 della legge 3 giugno 1975,<br />

n.160, eventualmente attribuiti alle <strong>pensioni</strong> ai superstiti con un solo titolare<br />

(articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843);<br />

• l’indennità integrativa speciale liquidata con attribuzione separata su <strong>pensioni</strong><br />

a carico di una delle forme esclusive dell’AGO viene sospesa sia in caso di cumulo<br />

con retribuzione da lavoro dipendente che in caso di percezione di quote<br />

fisse a titolo di perequazione automatica di cui sopra, ovvero di altra indennità<br />

integrativa speciale associata ad altro trattamento <strong>pensioni</strong>stico 21 .<br />

21 Si veda, per questo, il capitolo seguente “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.


115


116<br />

DIAGRAMMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUMULO<br />

APPLICABILE TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO<br />

Il cumulo dei trattamenti di INVALIDITÁ con la retribuzione di lavoro DIPENDENTE<br />

Trattamento<br />

con almeno 40 anni di contributi<br />

o età pensionabile già<br />

raggiunta<br />

NO<br />

Rioccupazione come<br />

salariata/o in agricoltura, colf<br />

e dipendente organismo<br />

internazionale<br />

NO<br />

Rioccupazione<br />

per meno di 50 giornate<br />

nell’anno<br />

NO<br />

Rioccupazione<br />

con reddito inferiore all’importo<br />

del minimo INPS<br />

NO<br />

Pensione a carico<br />

del fondo volo, EL o TT o forma<br />

esclusiva dell’AGO<br />

NO<br />

SI<br />

SI<br />

SI<br />

SI<br />

SI<br />

CUMULO TOTALE<br />

Decorrenza<br />

precedente all’anno 1995<br />

CUMULO PARZIALE<br />

(trattenuta = 50% quota di pensione eccedente il trattamento minimo)<br />

SI<br />

NO


Il cumulo dei trattamenti di INVALIDITÁ con il reddito da lavoro AUTONOMO<br />

Trattamento<br />

con almeno 40 anni di contributi<br />

o età pensionabile già<br />

raggiunta<br />

NO<br />

Rioccupazione<br />

con reddito inferiore all’importo del<br />

minimo INPS<br />

NO<br />

Decorrenza<br />

precedente all’anno 1995<br />

NO<br />

CUMULO PARZIALE<br />

(trattenuta =<br />

• 30% quota di pensione<br />

eccedente il trattamento<br />

minimo<br />

ovvero,<br />

se inferiore<br />

• 30% reddito da<br />

lavoro autonomo)<br />

SI<br />

SI<br />

SI<br />

CUMULO TOTALE<br />

Non si effettua<br />

alcuna trattenuta<br />

sulla pensione<br />

117


118<br />

Il cumulo della pensione di ANZIANITÁ con la retribuzione di lavoro DIPENDENTE<br />

DIVIETO<br />

DI<br />

CUMULO<br />

(Pensioni con<br />

decorrenza<br />

fino al<br />

<strong>1°</strong> dicembre 2002:<br />

per acquisire<br />

il diritto<br />

al cumulo<br />

totale,<br />

vedi pag. 105)<br />

NO<br />

NO<br />

• 37 anni di<br />

contribuzione e 58 di età<br />

all’atto del pensionamento o<br />

• 40 anni di contributi o<br />

• età pensionabile<br />

già raggiunta<br />

NO<br />

Pensione a carico<br />

di forma esclusiva AGO con<br />

decorrenza anteriore al 31 marzo<br />

1983<br />

NO<br />

Rioccupazione come<br />

• salariata/o in agricoltura<br />

• colf<br />

• dipendente organismo<br />

internazionale (già in servizio<br />

al 1.2.1991)<br />

SI<br />

Decorrenza<br />

precedente all’anno 1995<br />

NO<br />

Requisito contributivo<br />

(richiesto dall’ordinamento di<br />

appartenenza) raggiunto<br />

entro il 31.12.1994<br />

SI<br />

SI<br />

SI<br />

SI


SI<br />

SI<br />

SI<br />

SI<br />

Pensione<br />

a carico Gestione speciale<br />

autonomi<br />

Decorrenza<br />

precedente<br />

all’anno 1998<br />

NO<br />

NO<br />

NO<br />

SI<br />

CUMULO<br />

TOTALE<br />

SI<br />

Alla data<br />

del 30.9.96 presenti<br />

• la pensione, o:<br />

• il massimo pensionabile,o:<br />

• 36 anni di contributi, o:<br />

• 35 anni contrib.<br />

+ 52 di età<br />

C<br />

cumulo<br />

119


120<br />

Il cumulo della pensione di ANZIANITÁ con il reddito da lavoro AUTONOMO<br />

CUMULO PARZIALE<br />

(trattenuta =<br />

• 30% quota di pensione<br />

eccedente il trattamento minimo<br />

ovvero, se inferiore<br />

• 30% reddito da lavoro autonomo)<br />

(Pensioni con decorrenza fino al <strong>1°</strong> dicembre 2002:<br />

per acquisire il diritto<br />

al cumulo totale vedi pag. 105)<br />

NO<br />

Alla data del<br />

31 dicembre 1994 raggiunto<br />

il requisito allora richiesto per<br />

la pensione<br />

di anzianità<br />

SI<br />

Pensione<br />

a carico FPLD<br />

SI<br />

Decorrenza<br />

pensione<br />

entro il 30.9.1996<br />

o nel mese di dicembre ‘96<br />

oppure<br />

a tale data già raggiunti:<br />

• 40 anni di contributi<br />

oppure<br />

• 36 anni di contributi<br />

oppure<br />

• 52 anni d’età<br />

SI<br />

NO<br />

SI<br />

CUMULO TOTALE<br />

NO<br />

• 37 anni di<br />

contribuzione e 58 di età<br />

all’atto del pensionamento o<br />

• 40 anni di contributi o<br />

• età pensionabile<br />

già raggiunta<br />

NO<br />

Decorrenza<br />

precedente all’anno 1995<br />

NO<br />

Decorrenza<br />

precedente all’anno 1998<br />

Pensione a carico<br />

di una delle Gestioni speciali<br />

dei lavoratori autonomi<br />

SI<br />

Decorrenza pensione<br />

entro il 31 dicembre 1996<br />

oppure<br />

al 30.9.1996 già compiuti<br />

55 anni d’età<br />

SI<br />

NO


SI<br />

SI<br />

NO<br />

NO<br />

CUMULO<br />

TOTALE<br />

Pensione a carico<br />

di altri Fondi o gestioni<br />

Decorrenza<br />

pensione entro il 30.9.1996<br />

o nel mese di dicembre ‘96<br />

oppure a tale data già raggiunti:<br />

• il massimo pensionabile, oppure<br />

• 36 anni di contributi, oppure<br />

• 35 anni di contributi insieme con 52 anni d’età.<br />

Oppure:<br />

dipendente pubblico “bloccato”<br />

con requisiti<br />

entro 31.12.1996<br />

SI<br />

SI<br />

CUMULO TOTALE<br />

NO<br />

C<br />

cumulo<br />

- pensionato<br />

che lavora<br />

CUMULO<br />

PARZIALE<br />

trattenuta =<br />

• 30% quota<br />

di pensione<br />

eccedente il<br />

trattamento<br />

minimo<br />

ovvero,<br />

se inferiore<br />

• 30%<br />

reddito<br />

da lavoro<br />

autonomo<br />

(Pensioni con<br />

decorrenza fino<br />

al <strong>1°</strong> dicembre<br />

2002:<br />

per acquisire<br />

il diritto<br />

al cumulo<br />

totale,<br />

vedi pag. 105)<br />

121


122<br />

Il cumulo di più indennità<br />

integrative speciali<br />

Il cumulo della Indennità Integrativa Speciale (IIS), corrisposta in maniera distinta<br />

sulla pensione, con altra indennità integrativa speciale (corrisposta a sua volta<br />

su altra pensione o sulla retribuzione per servizi alle dipendenze di pubblica<br />

amministrazione) o con indennità avente analoga funzione corrisposta su retribuzione<br />

da lavoro subordinato, è regolato attualmente da una serie di provvedimenti<br />

legislativi sui quali hanno agito numerose pronunce della magistratura (Corte<br />

Costituzionale e Corte dei Conti).<br />

La normativa<br />

La legge 27 maggio 1959 n. 324, istitutiva dell'indennità integrativa speciale,<br />

ha stabilito, tra l'altro, che nei casi di cumulo di impieghi o titolarità di più <strong>pensioni</strong><br />

od assegni ordinari, tale indennità compete ad un solo titolo, con opzione per la<br />

misura più favorevole.<br />

Successivamente, sono intervenute le seguenti disposizioni di legge:<br />

- l'art. 99 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (la norma conferma I'art. 4 del<br />

DPR 28 dicembre 1970, n. 1081), dispone che la corresponsione dell'indennità<br />

integrativa speciale è sospesa anche nei confronti dei titolari di <strong>pensioni</strong> od<br />

assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo<br />

Stato, le amministrazioni pubbliche e in genere gli enti pubblici ivi compresi<br />

quelli economici;<br />

- l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, estende il divieto di cumulo<br />

dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione percepita in costanza di<br />

rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. E' fatto salvo, comunque, l'importo<br />

corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo <strong>pensioni</strong><br />

lavoratori dipendenti. Per i pensionati con rapporto di lavoro in atto al<br />

31/12/78 il divieto opera sugli incrementi dell'indennità spettante dal 1.1.79.<br />

- l’art. 10 del DLgs n. 503/92 e successive modifiche ed integrazioni (vedi capitolo<br />

cumulo pensione-redditi), col quale è stata ridisciplinata la normativa sul<br />

cumulo tra <strong>pensioni</strong> e redditi di lavoro; Il comma 1 di tale articolo, che riguarda<br />

le <strong>pensioni</strong> di vecchiaia e di invalidità, stabilisce che “agli effetti delle presenti<br />

disposizioni le quote delle <strong>pensioni</strong> alle quali si applica la disciplina dell'indennità<br />

integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e<br />

successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell’indennità<br />

stessa”. Pertanto nel caso di pensionato di vecchiaia (o che ha com-


piuto l’età per la pensione di vecchiaia) o di invalidità che si rioccupi alle dipendenze<br />

di terzi non si sarebbe dovuto più far luogo alla sospensione dell’intera<br />

IIS, ma si dovevano applicare le regole di cumulo previste dalla legislazione<br />

generale. La norma, di fatto, non è mai stata applicata dagli Istituti Previdenziali<br />

competenti.<br />

- Analoga situazione si presenta per le <strong>pensioni</strong> di anzianità liquidate sulla base<br />

di almeno 40 anni di anzianità contributiva, ovvero almeno 37 anni se si erano<br />

già raggiunti i 58 anni di età alla data del pensionamento, nonché negli altri<br />

casi il cui il pensionato, in applicazione dell’art. 44 della legge 289/2002, ha<br />

acquisito titolo alla totale cumulabilità tra pensione e redditi di lavoro. Sta di<br />

fatto, però, che le disposizioni che hanno innovato la normativa sul cumulo<br />

(qui richiamate) non hanno mai esplicitamente abrogato quanto disposto in<br />

merito alla non cumulabilità di più IIS.<br />

La giurisprudenza<br />

La Corte costituzionale<br />

• Con sentenza n. 566 del 13/22 dicembre 1989, la Corte costituzionale ha ritenuto<br />

che l’art. 99, comma quinto del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, “stabilendo<br />

la sospensione della corresponsione dell’indennità integrativa speciale<br />

nei confronti di titolari di <strong>pensioni</strong> che prestino opera in favore dello Stato e<br />

degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dell’emolumento<br />

percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l’art. 36, primo<br />

comma della Costituzione”. La Corte ha altresì precisato che la fissazione<br />

di detto limite, nel rispetto del principio di ragionevolezza, compete al legislatore<br />

al cui intervento è rimessa la riformulazione della norma.<br />

• Con sentenza n. 172 dell’8-22 aprile 1991 la Corte ha dichiarato l’illegittimità<br />

dell’art. 17 primo comma della legge 843 del 1978 “nella parte in cui non prevede<br />

che anche nei confronti del titolare di due <strong>pensioni</strong> (così come è disposto<br />

nei confronti del pensionato che lavori alle dipendenze di terzi) pur restando<br />

vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo<br />

l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il<br />

fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti”.<br />

C<br />

cumulo<br />

- indennità<br />

integrative<br />

speciali<br />

• Con successiva sentenza n. 204 del 5-29 aprile 1992 la Corte costituzionale ha<br />

dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 primo comma della legge 843 del 1978 e<br />

dell’art. 15 del DL 663 del 1979 “nella parte in cui non determinano la misura<br />

della retribuzione oltre la quale diventano operanti l’esclusione e il congelamento<br />

dell’indennità integrativa speciale”, ribadendo che tale determinazione e<br />

quella della relativa decorrenza spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo<br />

da salvaguardare il precetto dell’art. 36, primo comma, della Costituzione. 123


124<br />

Il cumulo<br />

di più indennità<br />

integrative<br />

speciali<br />

• Con successiva sentenza n. 494 del 29-31 dicembre 1993 la Corte ha dichiarato<br />

l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma del D.P.R. 1092,<br />

nella parte in cui non prevede che, pur restando vietato il cumulo delle indennità<br />

integrative speciali, debba comunque farsi salvo (sulla seconda pensione)<br />

l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo<br />

<strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti.<br />

• La stessa Corte, con sentenza n. 376 del 26 ottobre / 7 novembre 1994, riassumendo<br />

i precedenti pronunciamenti ne ha ribadito gli effetti relativamente<br />

al divieto di cumulo in presenza di due o più trattamenti di quiescenza. Secondo<br />

la Corte costituzionale, il divieto di cumulo in questione è rimasto parimenti<br />

valido (in quanto espressamente confermato nel dispositivo delle sentenze n.<br />

172 e n. 494) sempre che la seconda o ulteriore pensione risulti superiore<br />

all'importo determinato, corrispondente al trattamento minimo di pensione<br />

previsto per il Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito in<br />

precedenza con la sentenza n. 172 sopra richiamata. La Corte costituzionale,<br />

invece, non si è pronunciata, in quell'occasione, sul divieto di cumulo delle<br />

indennità integrative riferite a pensione più retribuzione; su questo nodo la discussione<br />

è tuttora aperta e, nelle more dell'intervento del legislatore (che<br />

finora, peraltro, non si è attuato), sono state sostenute in giurisprudenza tesi<br />

diverse e contrastanti.<br />

• Con ordinanza n. 438/1998 la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta<br />

in materia, affermando che l'articolo 2, sesto e settimo comma della legge n.<br />

324/1959 è da ritenersi espunto dall'ordinamento, perché trasfuso nell' articolo<br />

99, secondo e quinto comma del DPR n. 1092/1973.<br />

• Nel 2002, con la sentenza n. 516 e con l’ordinanza 517, la Corte costituzionale<br />

ha ulteriormente precisato la propria posizione: “l’illegittimità costituzionale<br />

non deriva dal divieto di cumulo, di per se non incostituzionale, …. ma<br />

si verifica in presenza di divieto di cumulo …. generalizzato, cioè senza che<br />

sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo . … al di sotto del quale<br />

non si debba operare il divieto stesso” ribadendo, ancora una volta, che<br />

“spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni … con possibilità di distinguere<br />

la disciplina del cumulo anche con differenziazioni temporali, collegate<br />

alla diversa, nuova natura e funzione dell’indennità anzidetta e alla progressiva<br />

trasformazione – anche per effetto del conglobamento <strong>pensioni</strong>stico –<br />

dell’incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724”.<br />

Stante l’inerzia del legislatore e permanendo il “divieto di cumulo generalizzato”<br />

questo non può che essere ritenuto illegittimo.<br />

• Infine, la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla<br />

legittimità dell’articolo 99 – secondo comma – del DPR 1.092/73 e con una<br />

recente ordinanza (n. 89/2005) ha dichiarato la manifesta inammissibilità<br />

della questione ribadendo che “una normativa non è illegittima perché suscet-


tibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti costituzionali,<br />

ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in<br />

armonia con la Costituzione”. In sostanza nella sentenza si rileva che secondo<br />

la Corte Costituzionale i Giudici che hanno posto la questione non hanno evidenziato<br />

altre possibili interpretazioni della norma oltre alla sollevazione di<br />

dubbi sui quali la Corte si è già pronunciata con le precedenti sentenze. Pertanto<br />

la sentenza non introduce elementi nuovi rispetto a quelli che danno luogo<br />

al contenzioso in atto.<br />

La Corte dei Conti<br />

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale e in carenza di interventi<br />

adeguati del legislatore, si è sviluppato un imponente contenzioso con incertezze<br />

giurisprudenziali non ancora superate. Si segnalano di seguito le sentenze più rilevanti<br />

della Corte dei conti pronunciate a sezioni riunite.<br />

• Le sentenze n. 100/C del 13 luglio 1994 e 39-40/97/QM dell'11 agosto1997,<br />

nelle quali si è affermato che gli interventi della Corte costituzionale in materia<br />

hanno fatto venire meno il divieto di cumulare l'unica indennità integrativa<br />

speciale, correlata alla pensione, con la retribuzione relativa alla contemporanea<br />

prestazione lavorativa per la quale non sia corrisposta altra indennità<br />

integrativa speciale, mentre rimarrebbe il divieto di cumulo di due indennità<br />

integrative speciali. A sostegno della tesi della persistenza del divieto di<br />

cumulo sono state richiamate le disposizioni recate dagli articoli 2, sesto e settimo<br />

comma della legge n. 324 del 1959 (ritenute tuttora vigenti) e dall’articolo<br />

130 del DPR n. 1092/1973, nella considerazione del carattere di assegno<br />

accessorio da riconoscersi all'indennità integrativa speciale superate poi dall’ordinanza<br />

della Corte costituzionale 438/98.<br />

C<br />

cumulo<br />

- indennità<br />

integrative<br />

speciali<br />

• La sentenza n. 1 del 3 gennaio 2000, con la quale la Corte afferma, a sezioni<br />

riunite, che “il pensionato - il quale presti opera retribuita presso terzi e che<br />

per tale prestazione percepisca, in aggiunta alla indennità integrativa sulla<br />

retribuzione, anche quella relativa alla pensione - ha diritto a ricevere, in<br />

aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa<br />

alla pensione, solo se la retribuzione percepita, al lordo dell'IRPEF e al netto<br />

dell’indennità integrativa speciale, non superi il limite corrispondente all'importo<br />

reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione<br />

economica di nullatenenza dei congiunti ai fini della reversibilità delle<br />

<strong>pensioni</strong> ordinarie. Qualora la retribuzione come sopra calcolata superi il limite<br />

indicato, l'indennità integrativa speciale sulla pensione dovrà essere sospesa<br />

in applicazione del c.d. divieto di cumulo della doppia indennità di cui al<br />

sopracitato articolo 99, comma quinto del D.P:R. n. 1092/1973, norma già<br />

dichiarata parzialmente incostituzionale per l'omessa previsione di una soglia<br />

retributiva e che, per la parte residua, non è stata colpita da censura di inco- 125


126<br />

Il cumulo<br />

di più indennità<br />

integrative<br />

speciali<br />

stituzionalità ed opera tuttora nell'ordinamento, con il correttivo della applicazione<br />

della soglia retributiva come sopra individuata”.<br />

• Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 14/QM/2003, hanno<br />

ritenuto che “il titolare di due <strong>pensioni</strong> ha diritto a percepire l' indennità integrativa<br />

speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere<br />

l' integrazione della pensione sino all' importo corrispondente al trattamento<br />

minimo previsto per il Fondi <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti (c.d. minimo<br />

INPS)”.<br />

Come si può rilevare le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno assunto<br />

orientamenti difformi e diversificati in ordine alle due casistiche che si prospettano<br />

in materia di cumulo di più indennità integrative:<br />

a) cumulo indennità integrativa con reddito da lavoro dipendente: orientamento<br />

favorevole sul diritto, soluzioni diverse rispetto la misura (la prima riconosce<br />

il diritto all’importo intero, la seconda subordina il diritto a condizioni<br />

reddituali);<br />

b) cumulo più indennità integrativa su <strong>pensioni</strong>: orientamento negativo, fatto salvo<br />

il trattamento minimo INPS.<br />

Al riguardo va però evidenziato che le Sezioni Regionali e le Sezioni Centrali<br />

d’Appello della Corte dei Conti si sono orientate per una soluzione favorevole per<br />

entrambe le casistiche, non condividendo – in particolare – le motivazioni che hanno<br />

determinato il giudizio delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza<br />

14/QM/2003.<br />

Nonostante l’orientamento prevalente delle Sezioni Regionali e Centrali<br />

d’Appello della Corte dei Conti che ritiene ormai divenuto inoperante il divieto<br />

di cumulo, la mancanza di uno specifico intervento legislativo per il caso di coesistenza<br />

di due <strong>pensioni</strong>, da una parte, e del mancato riferimento alla normativa<br />

generale del cumulo pensione - retribuzione, dall’altro, fanno sì che il problema<br />

non possa dirsi ancoro risolto e pertanto non può che essere affrontato in termini<br />

di contenzioso<br />

La situazione attuale<br />

Allo stato attuale, la situazione è la seguente:<br />

1) gli Enti competenti continuano o sospendere per intero l'indennità integrativa<br />

speciale, senza preoccuparsi dell'entità dell'importo residuo della pensione, nel<br />

caso di cumulo di più IIS, e senza osservare le regole generali sul cumulo (di<br />

cui al Dlgs 503/92 e successive modifiche) nel caso di pensionato che si rioccupa<br />

nel settore privato;<br />

2) la corresponsione di più indennità integrative a pensionati titolari di più pensione<br />

avviene solo a seguito di sentenza passata in giudicato;


3) per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità integrativa in presenza di<br />

reddito da lavoro dipendente, l’INPDAP, di concerto con i Ministeri Vigilanti, ha<br />

assunto la decisione di risolvere in via amministrativa i casi per i quali vi è<br />

ricorso legale inoltrato entro il 31/10/2004. Per tali casi, l’INPDAP ha deciso<br />

di corrispondere l’indennità integrativa (più interessi legali o rivalutazione<br />

monetaria) previa rinuncia al ricorso e per i ratei maturati nel termine prescrizionale<br />

di cinque anni dalla data del primo atto interruttivo.<br />

Una possibile soluzione definitiva<br />

Una soluzione che risponda a criteri generali di equità e di adattabilità a tutte<br />

le situazioni non può che essere una soluzione che tenda ad armonizzare alla disciplina<br />

dell'AGO la normativa delle forme di previdenza esclusive anche per le <strong>pensioni</strong><br />

già in essere. Le organizzazioni sindacali dei pensionati avevano già a suo<br />

tempo sottoposto al “Tavolo tecnico” presso il Ministero del lavoro una serie di proposte<br />

che sono rimaste lettera morta. Utili indicazioni si possono ricavare anche<br />

dalla Sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale.<br />

Allo stato attuale non ci consta siano in discussione o previsioni legislative tese<br />

ad affrontare e risolvere la questione e, pertanto, ai pensionati interessati non<br />

resta che proseguire con il contenzioso.<br />

C<br />

cumulo<br />

- indennità<br />

integrative<br />

speciali<br />

127


128<br />

Assegni familiari<br />

Per alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri,<br />

caratisti imbarcati) e per i pensionati ex lavoratori autonomi è prevista<br />

una prestazione che, per i primi, continua ad essere denominata "assegni familiari"<br />

mentre per i secondi è denominata "quote di maggiorazione della pensione"<br />

per carichi di famiglia. È pari a £ 19.760 mensili (ora 10,21 euro) per ogni familiare<br />

a carico ed è concessa in base alla normativa precedente alla legge n. 153/88<br />

(istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare). Questo trattamento spetta, se il reddito<br />

familiare non supera determinati limiti, per i seguenti componenti del nucleo:<br />

il coniuge a carico; i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico del pensionato; i<br />

figli studenti fino a 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, e fino a 26 anni,<br />

se frequentanti l’università; i figli maggiorenni apprendisti; gli equiparati ai figli.<br />

Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto agli assegni<br />

familiari, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti<br />

o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge<br />

e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza<br />

della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei<br />

quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”).<br />

La normativa regolante l'attribuzione dei trattamenti di famiglia è la stessa sia<br />

per i coltivatori diretti in attività che pensionati delle gestioni speciali. Per stabilire<br />

il diritto e la misura del trattamento di famiglia spettante è necessario in primo luogo<br />

individuare i soggetti da considerare a carico del titolare della pensione o del<br />

reddito di coltivatore diretto, in base alla tabella relativa al reddito individuale<br />

mensile. Successivamente, è necessario procedere al controllo del reddito complessivo<br />

del nucleo familiare perché dal 1 gennaio 1984 trova applicazione il disposto<br />

della legge 27.12.1983, n. 730, concernente la cessazione del pagamento delle<br />

quote di maggiorazione non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale.<br />

1) Limiti di reddito individuale mensile per il diritto agli assegni familiari<br />

(art. 43 L 30.4.69, n. 153 e art. 6 DL 267/72, conv. L 11.8.1972, n. 485;<br />

art. 3 bis L 27 luglio 1994, n. 473)<br />

I limiti di reddito individuale di cui alla tabella seguente sono riferiti al reddito<br />

mensile assoggettabile all'IRPEF contestuale all'eventuale diritto al trattamento,<br />

comprensivo del rateo mensile di emolumenti ultramensili, e sono dati da:<br />

• l'importo del trattamento minimo mensile di pensione INPS determinato in via<br />

previsionale alle diverse decorrenze di perequazione (art. 6, comma 18, DL<br />

30.12.87, n. 536, conv. L 29.12.88, n. 48; art. 24, comma 5, L 28.2.1986, n.<br />

41; delibera CdA INPS n. 157 del 18.7.1980)


• maggiorato di 1/12 (a titolo di rateo di tredicesima mensilità)<br />

• ulteriormente maggiorato del 30%.<br />

LIMITI DI REDDITO MENSILE<br />

Importo<br />

Decorrenza Per il coniuge, figlio o genitore Per la coppia di genitori<br />

(TM+1/12) +30% [(TM+1/12) +30%] +75%<br />

gen. 2002 euro 553,04 euro 967,82<br />

gen. 2003 euro 566,32 euro 991,06<br />

gen. 2004 euro 580,49 euro 1.015,86<br />

gen. 2005 euro 591,53 euro 1.035,18<br />

gen. 2006 euro 602,17 euro 1.053,80<br />

2) Limiti di reddito familiare per la corresponsione del trattamento<br />

(art. 20 L 27.12.1983, n. 730; art. 23, commi 1-4 della L 28 febbraio 1986,<br />

n. 41)<br />

Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul<br />

numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in<br />

considerazione i redditi di qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere<br />

corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi<br />

è in particolari condizioni (famiglia monoparentale in presenza di minorenni,<br />

presenza di un invalido totale) i limiti di reddito sono proporzionalmente più alti.<br />

Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni<br />

familiari nel periodo dal <strong>1°</strong> luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno<br />

ancora successivo (art. 6, comma 20, DL 30.12.87, n. 536, conv. L 29.2.88, n. 48).<br />

In dettaglio, i redditi da prendere in considerazione sono:<br />

• redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata,<br />

quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge<br />

separato, ad eccezione della quota destinata ai figli)<br />

• redditi di qualsiasi natura, compresi, se complessivamente superiori a 2 milioni<br />

di lire (1.032,92 euro), quelli esenti da imposta (assegni e <strong>pensioni</strong> sociali,<br />

borse di studio, assegni e <strong>pensioni</strong> agli invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta<br />

alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi<br />

F<br />

famiglia<br />

bancari e postali, vincite del Lotto, ecc.)<br />

- assegni<br />

familiari<br />

129


130<br />

Assegni<br />

familiari<br />

Sono invece esclusi:<br />

- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni<br />

- arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione<br />

- assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia<br />

- indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali<br />

- <strong>pensioni</strong> tabellari ai militari di leva vittime di infortunio<br />

- <strong>pensioni</strong> di guerra<br />

- rendite INAIL<br />

- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati<br />

INPS di inabilità<br />

- assegni di superinvalidità sulle <strong>pensioni</strong> privilegiate dello Stato<br />

- indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF.<br />

Il limite di reddito originario è stato stabilito con la legge 730/83 e modificato<br />

più volte. Esso viene perequato ogni anno in ragione del tasso programmato<br />

d’inflazione. A seguito di un’interpretazione ministeriale, il tasso d’inflazione programmato<br />

da prendere a riferimento è quello contenuto nella relazione previsionale<br />

e programmatica per l’anno precedente quello da rivalutare.<br />

TASSO D’INFLAZIONE PROGRAMMATO…<br />

valevole per<br />

… per l’anno: la perequazione Valore Fonte<br />

limiti AF per l’anno:<br />

1997 1998 1,7% Circ. INPS 11/1998<br />

1998 1999 1,8% Circ. INPS 19/1999<br />

1999 2000 1,5% Circ. INPS 21/2000<br />

2000 2001 1,7% Circ. INPS 7/2001<br />

2001 2002 2,3% Circ. INPS 2/2002<br />

2002 2003 1,7% Circ. INPS 4/2003<br />

2003 2004 1,4% Circ. INPS 2/2004<br />

2004 2005 1,7% Circ. INPS 174/2004<br />

2005 2006 1,6% Circ. INPS 2/2006


NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE BASE<br />

Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevoli rispettivamente per il <strong>1°</strong> semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006<br />

Nucleo familiare per cessazione <strong>1°</strong> figlio per cessazione di tutti<br />

composto da: e genitori gli assegni o quote<br />

1 persona euro 8.019,47 -<br />

2 persone euro 13.307,43 euro 15.937,05<br />

3 persone euro 17.110,84 euro 20.488,64<br />

4 persone euro 20.434,59 euro 24.471,63<br />

5 persone euro 23.761,16 euro 28.454,61<br />

6 persone euro 26.928,99 euro 32.249,04<br />

7 persone ed oltre euro 30.096,24 euro 36.042,87<br />

RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE,<br />

CELIBE O NUBILE<br />

Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevoli rispettivamente per il <strong>1°</strong> semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006<br />

Nucleo familiare per cessazione <strong>1°</strong> figlio per cessazione di tutti<br />

composto da: e genitori gli assegni o quote<br />

1 persona euro 8.821,14 -<br />

2 persone euro 14.639,97 euro 17.530,25<br />

3 persone euro 18.820,57 euro 22.536,72<br />

4 persone euro 22.479,28 euro 26.918,85<br />

5 persone euro 26.135,77 euro 31.300,99<br />

6 persone euro 29.621,65 euro 35.473,69<br />

7 persone ed oltre euro 33.104,74 euro 39.646,42<br />

131


132<br />

NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO<br />

ESSERE CORRISPOSTI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA<br />

Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevoli rispettivamente per il <strong>1°</strong> semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006<br />

Nucleo familiare per cessazione <strong>1°</strong> figlio per cessazione di tutti<br />

composto da: e genitori gli assegni o quote<br />

1 persona euro 12.026,11 -<br />

2 persone euro 19.959,44 euro 23.903,04<br />

3 persone euro 25.662,30 euro 30.732,39<br />

4 persone euro 30.651,89 euro 36.705,48<br />

5 persone euro 35.638,66 euro 42.680,82<br />

6 persone euro 40.390,65 euro 48.370,73<br />

7 persone ed oltre euro 45.143,23 euro 54.061,20<br />

RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE,<br />

CELIBE O NUBILE E TOTALMENTE INABILE O IN NUCLEO FAMILIARE<br />

CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSANO ESSERE<br />

ATTRIBUITI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA<br />

Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevoli rispettivamente per il <strong>1°</strong> semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006<br />

Nucleo familiare per cessazione <strong>1°</strong> figlio per cessazione di tutti<br />

composto da: e genitori gli assegni o quote<br />

1 persona euro 12.828,91 euro -<br />

2 persone euro 21.290,30 euro 25.496,23<br />

3 persone euro 27.373,16 euro 32.779,91<br />

4 persone euro 32.693,77 euro 39.153,83<br />

5 persone euro 38.014,37 euro 45.525,49<br />

6 persone euro 43.084,47 euro 51.593,72<br />

7 persone ed oltre euro 48.151,17 euro 57.665,31


Assegno al nucleo familiare<br />

Èuna prestazione introdotta dal DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella L<br />

13 maggio 1988, n. 153 che spetta sia ai lavoratori dipendenti attivi sia ai<br />

pensionati ex lavoratori dipendenti e che, per queste categorie, ha sostituito i<br />

vecchi assegni familiari, a partire dal 1988. Serve ad integrare il reddito del nucleo<br />

familiare quando inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al<br />

reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare comprendente il titolare<br />

della pensione o il lavoratore dipendente che richiedono l’assegno<br />

I soggetti aventi diritto<br />

Il nucleo familiare da considerare, sia per l’individuazione del reddito sia per la<br />

determinazione dell’importo dell’assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente<br />

o dal lavoratore dipendente che richiedono l’assegno; il coniuge non legalmente ed<br />

effettivamente separato (a cui, in base all'art. 1, comma 559, della L 311/2004,<br />

l'assegno va materialmente corrisposto); i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni<br />

se inabili.<br />

Se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai<br />

superstiti, anche i nipoti, i fratelli e le sorelle di minore età, o maggiorenni se inabili.<br />

Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto ai trattamenti<br />

di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti<br />

o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro<br />

coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della<br />

sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti<br />

dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”). Il<br />

nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi:<br />

• quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i<br />

genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;<br />

• quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne<br />

inabile) titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.<br />

In ambedue i casi si utilizzano le tabelle orfanili nn. 13, 16 e 19, a seconda dei<br />

casi (circ. INPS n. 98 del 6 maggio 1998).<br />

In seguito a nuove disposizioni dell’INPS (circolare 182 del 7 novembre 2000)<br />

l’assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di <strong>pensioni</strong> categoria PSO (vedi<br />

capitolo “Assegni vitalizi - <strong>pensioni</strong> PSO”).<br />

Inoltre, con la legge finanziaria per il 2001, è stato stabilito che gli assegni al<br />

nucleo familiare, che spettano ai soggetti iscritti alla Gestione speciale INPS per i<br />

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vengano corrisposti<br />

con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti. 133


134<br />

Assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

I limiti di reddito<br />

I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell’anno solare<br />

precedente il <strong>1°</strong> luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del<br />

<strong>1°</strong> luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare.<br />

Si tratta dei:<br />

• redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata,<br />

quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto dal<br />

coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli)<br />

• redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo<br />

superiore a 2 milioni:<br />

- i redditi esenti da imposta (es. <strong>pensioni</strong> sociali, borse di studio, assegni erogati<br />

agli invalidi civili)<br />

- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi<br />

bancari e postali, interessi da BOT o CCT)<br />

- i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (es. vincite del lotto<br />

o di altri giochi a premi)<br />

Sono invece esclusi dal computo:<br />

- trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni<br />

- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione<br />

- l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia<br />

- indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali<br />

- <strong>pensioni</strong> tabellari a militari di leva vittime di infortunio<br />

- <strong>pensioni</strong> di guerra<br />

- rendite INAIL<br />

- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati<br />

INPS di inabilità<br />

- assegni di superinvalidità sulle <strong>pensioni</strong> privilegiate dello Stato<br />

- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF.<br />

Per aver diritto all’assegno, la somma dei redditi da lavoro dipendente e da<br />

pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del<br />

reddito familiare complessivo. A questo fine, tra i redditi da lavoro dipendente possono<br />

essere computati anche i redditi da rapporto di collaborazione coordinata e<br />

continuativa a partire dal 1.1.2001 (art. 34 L 3 42/2000 e circ. INPS 199/2003).<br />

L’importo dell’ANF<br />

La misura dell’assegno non è soggetta a perequazione automatica, mentre i<br />

livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal <strong>1°</strong> luglio di ogni anno in misura pari<br />

alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai<br />

e impiegati calcolato dall’ISTAT.<br />

Sia i livelli di reddito che la misura degli assegni al nucleo familiare, come<br />

determinati nell’art. 2 della disposizione istitutiva della prestazione, sono stati successivamente<br />

modificati in cinque diverse occasioni:


• nel 1994 fu aumentato l’importo mensile dell’assegno per i nuclei familiari con<br />

2 o più figli nella misura di 20.000 lire per ogni figlio oltre il primo;<br />

• nel 1995 fu disposto un aumento di 84.000 lire per ogni figlio dal terzo in poi,<br />

originariamente solo in via provvisoria;<br />

• nel 1996, a titolo di restituzione delle somme trattenute in misura distorta per<br />

effetto del cosiddetto “drenaggio fiscale” che aveva colpito, negli anni passati,<br />

i nuclei familiari che vivono di lavoro dipendente, è stato confermato l’aumento<br />

sopra indicato ed è stato disposto l’aumento dell’importo mensile in<br />

misura variabile, a seconda della composizione del nucleo, solo per i nuclei con<br />

figli minorenni;<br />

• nel 1997 sono stati aumentati del 20% gli importi mensili dell’assegno, vigenti<br />

al 31.12.1996, per tutti; è stato aumentato il valore delle fasce di reddito<br />

per aumentare del 20% il numero dei beneficiari di questa prestazione ed è<br />

stato ulteriormente aumentato, del 25%, l’importo dell’assegno per i nuclei<br />

familiari comprendenti soggetti inabili;<br />

• nel 1998, sempre in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, gli importi<br />

e i limiti di reddito vigenti al 31.12.97 per i nuclei familiari con figli sono stati<br />

ulteriormente aumentati in varia misura, con particolare riferimento ai nuclei<br />

con più figli, ai nuclei monoparentali e a quelli in cui sono presenti soggetti portatori<br />

di handicap.<br />

La sequenza degli interventi legislativi e delle conseguenti sistemazioni amministrative,<br />

periodo per periodo, fino a oggi, può essere ricostruita sulla base delle<br />

seguenti circolari dell’INPS:<br />

– 1993/94: n. 120 del 28.5.93;<br />

– 1994/95: n. 190 del 18.6.94;<br />

– 2° semestre 1995: n. 182 del 28.6.95 n. 265 del 24.10.95;<br />

– <strong>1°</strong> semestre 1996: n. 118 del 2.6.96;<br />

– 2° semestre 1996: n. 118 del 2.6.96;<br />

– <strong>1°</strong> semestre 1997: n. 113 del 20.5.97 e n. 128 del 10.6.97;<br />

– 2° semestre 1997: n. 128 del 10.6.97;<br />

– <strong>1°</strong> semestre 1998: n. 130 del 16.6.98 e n. 136 del 24.6.98;<br />

– 1998/99: n. 136 del 24.6.98 e n. 158 del 21.7.98;<br />

– 1999/2000: n. 143 del 28.6.99;<br />

– 2000/2001: n. 113 del 14.6.2000;<br />

– 2001/2002: n. 121 del 5.6.2001;<br />

– 2002/2003: n. 110 del 13.6.2002;<br />

– 2003/2004: n. 110 del 24.6.2003;<br />

– 2004/2005: n. 94 del 15.6.2004;<br />

– 2005/2006: n. 70 del 30.5.2005.<br />

F<br />

famiglia<br />

- assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

La situazione attuale può essere riassunta in 11 diverse tipologie: le prime 10<br />

sono quelle interessate da una o più delle modificazioni che sono intervenute sul- 135


136<br />

Assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

corrisposto<br />

dalle Regioni<br />

l’importo degli assegni o dei livelli di reddito, mentre l’1<strong>1°</strong>, che riguarda il nucleo<br />

familiare senza figli e senza altri soggetti interessati dalle modifiche, non è mai stata<br />

modificata dal 1988; la 10° e l’1<strong>1°</strong>, inoltre, vanno “sviluppate”, rispettivamente,<br />

in due e in quattro tabelle, per evidenziare i diversi limiti di reddito applicabili<br />

nei casi di nuclei monoparentali e/o con inabili.<br />

Si arriva così ad un totale di 15 tabelle, numerate a partire dal n. 11 fino al n.<br />

21d. Questa numerazione, che abbiamo rispettato nel quadro riepilogativo che<br />

segue, deriva dal fatto che le prime 10 tabelle (che non si pubblicano) contengono<br />

il mero importo degli aumenti apportati dai successivi decreti, mentre le tabelle da<br />

11 a 20 riportano l’effetto di tali aumenti sugli importi preesistenti, cioè le situazioni<br />

reali, e la 21esima la situazione che non ha mai subito modificazioni dal 1988.<br />

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori corrisposto<br />

dalle Regioni<br />

Dal 2001, per i nuclei familiari con almeno tre figli di minore età e con un indicatore<br />

di situazione economica complessiva (ISE) – determinato ai sensi del d. lgs.<br />

n. 109/98 – pari a 36 milioni annui, rapportato a cinque componenti, è concesso<br />

un assegno di ammontare massimo complessivo di 200.000 lire mensili. Lo ha stabilito<br />

l’art. 65 della legge n. 448/1998 modificato dall’art. 80 della legge<br />

388/2000. Si tratta di una prestazione diversa dall’omonimo assegno istituito dalla<br />

legge 153/88 (che è destinato ai soli lavoratori dipendenti e pensionati) in<br />

quanto riguarda la generalità dei nuclei familiari ed è finalizzato al loro sostegno<br />

economico. Come tale è finanziato dalla fiscalità generale mediante un apposito<br />

fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La prestazione, tra<br />

l’altro, inaugura l’utilizzo dell’Ise come misuratore della capacità economica dei<br />

nuclei familiari.


TIPOLOGIE MODIFICATE ALMENO UNA VOLTA<br />

NUCLEI CON FIGLI<br />

MAGGIORENNI<br />

MINORENNI<br />

TIPOLOGIE MAI MODIFICATE<br />

NUCLEI SENZA FIGLI<br />

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TABELLE ANF<br />

PER TIPOLOGIA E SITUAZIONE FAMILIARE<br />

(in nero i nuclei con inabili)<br />

Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore<br />

(in cui non siano presenti componenti inabili) 11<br />

Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore<br />

(in cui non siano presenti componenti inabili) 12<br />

Nuclei orfanili composti solo da minori non inabili 13<br />

Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore<br />

(in cui sia presente almeno un componente inabile) 14<br />

Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore<br />

(in cui sia presente almeno un componente inabile) 15<br />

Nuclei orfanili composti da almeno un minore<br />

(in cui sia presente almeno un componente inabile) 16<br />

Nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno<br />

un figlio maggiorenne inabile 17<br />

Nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno<br />

un figlio maggiorenne inabile 18<br />

Nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili 19<br />

Nuclei con entrambi i coniugi e senza figli<br />

(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) 20 A<br />

Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,<br />

separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli<br />

(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) 20 B<br />

Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi<br />

e almeno un fratello, sorella o nipote<br />

(in cui non siano presenti componenti inabili) 21 A<br />

Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,<br />

separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno<br />

un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) 21 B<br />

Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi<br />

e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno<br />

un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) 21 C<br />

Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente<br />

sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a,<br />

abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello,<br />

sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) 21 D<br />

137


138<br />

TABELLA numero 11<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da euro 1.000 1,00 a euro 22.118.000 12.229,35<br />

130,66<br />

da lire euro 22.119.000 12.229,36 a lire euro 27.369.000 15.132,73<br />

114,65<br />

da lire euro 27.370.000 15.132,74 a lire euro 32.619.000 18.035,55<br />

92,45<br />

da lire euro 32.620.000 18.035,56 a lire euro 37.867.000 20.937,23<br />

65,59<br />

da lire euro 37.868.000 20.937,24 a lire euro 43.119.000 23.841,18<br />

43,90<br />

da lire euro 43.120.000 23.841,19 a lire euro 48.369.000 26.743,98<br />

25,82<br />

da lire euro 48.370.000 26.743,99 a lire euro 53.621.000 29.647,93<br />

15,49<br />

da lire euro 53.622.000 29.647,94 a lire euro 58.869.000 32.549,63<br />

15,49<br />

da lire euro 58.870.000 32.549,64 a lire euro 64.119.000 35.452,45<br />

12,91<br />

da lire euro 64.120.000 35.452,46 a lire euro 69.368.000 38.354,69<br />

12,91<br />

da lire euro 69.369.000 38.354,70 a lire euro 74.621.000 41.259,21<br />

12,91<br />

da lire euro 74.622.000 41.259,22 a lire euro 79.871.000 44.162,01<br />

da lire euro 79.872.000 44.162,02 a lire euro 85.122.000 47.065,41<br />

da lire euro 85.123.000 47.065,42 a lire euro 90.372.000 49.968,21<br />

da lire euro 90.373.000 49.968,22 a lire euro 95.624.000 52.872,17<br />

da lire euro 95.625.000 52.872,18 a lire euro 100.877.000 55.776,13<br />

Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />

di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />

(*) Per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE<br />

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

250,48 358,94<br />

Importo mensile euro<br />

492,18 619,75 681,72 +53,71 (*)<br />

220,53 339,83 481,34 600,64 660,70 +53,71 (*)<br />

190,57 312,97 473,07 584,11 642,52 +53,71 (*)<br />

158,04 283,02 453,97 565,00 621,50 +53,71 (*)<br />

111,55 241,70 407,48 507,68 558,44 +53,71 (*)<br />

81,60 217,43 390,96 488,57 537,43 +53,71 (*)<br />

57,33 176,63 364,10 466,88 513,56 +53,71 (*)<br />

38,73 135,83 339,31 439,50 483,46 +53,71 (*)<br />

25,82 102,77 317,62 426,08 468,68 +53,71 (*)<br />

25,82 91,93 225,18 398,70 438,58 +53,71 (*)<br />

23,24 91,93 154,42 292,83 322,11 +53,71 (*)<br />

23,24 78,50 154,42 218,98 240,88 +53,71 (*)<br />

23,24 78,50 132,21 218,98 240,88 +53,71 (*)<br />

78,50 132,21 189,02 207,93 +53,71 (*)<br />

132,21 189,02 207,93 +53,71 (*)<br />

189,02 207,93 +53,71 (*)<br />

139


140<br />

TABELLA numero 12<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 25.618.000 14.164,55<br />

99,68 184,89<br />

da lire euro 25.619.000 14.164,56 a lire euro 30.869.000 17.067,95<br />

79,53 164,75<br />

da lire euro 30.870.000 17.067,96 a lire euro 36.117.000 19.969,62<br />

54,23 136,34<br />

da lire euro 36.118.000 19.969,63 a lire euro 41.368.000 22.873,01<br />

23,24 102,26<br />

da lire euro 41.369.000 22.873,02 a lire euro 46.620.000 25.776,97<br />

20,66 73,85<br />

da lire euro 46.621.000 25.776,98 a lire euro 51.870.000 28.679,78<br />

20,66 48,55<br />

da lire euro 51.871.000 28.679,79 a lire euro 57.120.000 31.582,58<br />

34,09<br />

da lire euro 57.121.000 31.582,59 a lire euro 62.370.000 34.485,41<br />

34,09<br />

da lire euro 62.371.000 34.485,42 a lire euro 67.619.000 37.387,65<br />

28,41<br />

da lire euro 67.620.000 37.387,66 a lire euro 72.872.000 40.292,17<br />

28,41<br />

da lire euro 72.873.000 40.292,18 a lire euro 78.123.000 43.195,55<br />

28,41<br />

da lire euro 78.124.000 43.195,56 a lire euro 83.371.000 46.097,23<br />

da lire euro 83.372.000 46.097,24 a lire euro 88.623.000 49.001,19<br />

da lire euro 88.624.000 49.001,20 a lire euro 93.874.000 51.904,56<br />

da lire euro 93.875.000 51.904,57 a lire euro 99.127.000 54.808,51<br />

da lire euro 99.128.000 54.808,52 a lire euro 104.377.000 57.711,32<br />

Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />

di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />

(*) per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE<br />

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

412,13 554,16<br />

Importo mensile euro<br />

724,59 891,92 981,11 +53,71 (*)<br />

372,37 531,43 715,81 869,20 956,12 +53,71 (*)<br />

332,60 491,67 701,86 843,89 928,28 +53,71 (*)<br />

289,73 454,48 676,04 821,17 903,28 +53,71 (*)<br />

230,34 403,35 616,65 744,21 818,64 +53,71 (*)<br />

190,57 369,27 593,93 721,49 793,64 +53,71 (*)<br />

159,07 315,56 559,84 693,09 762,39 +53,71 (*)<br />

136,34 261,33 528,34 659,00 724,90 +53,71 (*)<br />

119,30 221,56 499,93 639,37 703,31 +53,71 (*)<br />

119,30 204,52 378,05 605,29 665,82 +53,71 (*)<br />

102,26 204,52 284,05 465,84 512,43 +53,71 (*)<br />

102,26 176,11 284,05 369,27 406,19 +53,71 (*)<br />

102,26 176,11 244,28 369,27 406,19 +53,71 (*)<br />

176,11 244,28 318,14 349,95 +53,71 (*)<br />

244,28 318,14 349,95 +53,71 (*)<br />

318,14 349,95) +53,71 (*)<br />

141


142<br />

TABELLA numero 13<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da euro lire 1.000 1,00 a euro lire 25.618.000 14.164,55 54,23 90,90 217,94<br />

da euro lire 25.619.000 14.164,56 a euro lire 30.869.000 17.067,95 20,66 76,95 200,90<br />

da euro lire 30.870.000 17.067,96 a euro lire 36.117.000 19.969,62 18,08 56,81 178,18<br />

da euro lire 36.118.000 19.969,63 a euro lire 41.368.000 22.873,01<br />

34,09 149,77<br />

da euro lire 41.369.000 22.873,02 a euro lire 46.620.000 25.776,97<br />

28,41 127,05<br />

da euro lire 46.621.000 25.776,98 a euro lire 51.870.000 28.679,78<br />

28,41 107,42<br />

da euro lire 51.871.000 28.679,79 a euro lire 57.120.000 31.582,58<br />

96,06<br />

da euro lire 57.121.000 31.582,59 a euro lire 62.370.000 34.485,41<br />

96,06<br />

da euro lire 62.371.000 34.485,42 a euro lire 67.619.000 37.387,65<br />

81,60<br />

da euro lire 67.620.000 37.387,66 a euro lire 72.872.000 40.292,17<br />

81,60<br />

da euro lire 72.873.000 40.292,18 a euro lire 78.123.000 43.195,55<br />

81,60<br />

da euro lire 78.124.000 43.195,56 a euro lire 83.371.000 46.097,23<br />

da euro lire 83.372.000 46.097,24 a euro lire 88.623.000 49.001,19<br />

da euro lire 88.624.000 49.001,20 a euro lire 93.874.000 51.904,56<br />

da euro lire 93.875.000 51.904,57 a euro lire 99.127.000 54.808,51<br />

da euro lire 99.128.000 54.808,52 a euro lire 104.377.000 57.711,32<br />

Note:<br />

(*) per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI ORFANI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

Importo mensile euro<br />

396,64 512,33 651,25 783,98 862,38 +53,71 (*)<br />

368,23 492,70 639,89 764,36 840,79 +53,71 (*)<br />

334,15 461,20 631,11 744,21 818,64 +53,71 (*)<br />

302,64 432,79 611,48 724,59 797,05 +53,71 (*)<br />

251,51 390,44 560,36 664,68 731,15 +53,71 (*)<br />

223,11 364,62 543,31 645,05 709,56 +53,71 (*)<br />

197,80 322,27 517,49 622,33 684,56 +53,71 (*)<br />

177,66 279,40 492,18 596,51 656,16 +53,71 (*)<br />

163,72 245,32 469,46 579,46 637,41 +53,71 (*)<br />

163,72 231,37 372,88 554,16 609,57 +53,71 (*)<br />

140,99 231,37 295,93 440,54 484,59 +53,71 (*)<br />

140,99 199,87 295,93 366,68 403,35 +53,71 (*)<br />

140,99 199,87 256,16 366,68 403,35 +53,71 (*)<br />

199,87 256,16 315,56 347,11 +53,71 (*)<br />

256,16 315,56 347,11 +53,71 (*)<br />

315,56 347,11 +53,71 (*)<br />

143


144<br />

TABELLA numero 14<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 39.620.000 21.906,54<br />

139,44<br />

da lire euro 39.621.000 21.906,55 a lire euro 44.869.000 24.808,79<br />

122,40<br />

da lire euro 44.870.000 24.808,80 a lire euro 50.119.000 27.711,59<br />

99,68<br />

da lire euro 50.120.000 27.711,60 a lire euro 55.370.000 30.614,98<br />

73,85<br />

da lire euro 55.371.000 30.614,99 a lire euro 60.620.000 33.517,81<br />

48,55<br />

da lire euro 60.621.000 33.517,82 a lire euro 65.871.000 36.421,17<br />

28,41<br />

da lire euro 65.872.000 36.421,18 a lire euro 71.119.000 39.322,87<br />

15,49<br />

da lire euro 71.120.000 39.322,88 a lire euro 76.371.000 42.226,82<br />

15,49<br />

da lire euro 76.372.000 42.226,83 a lire euro 81.619.000 45.128,49<br />

12,91<br />

da lire euro 81.620.000 45.128,50 a lire euro 86.871.000 48.032,44<br />

12,91<br />

da lire euro 86.872.000 48.032,45 a lire euro 92.121.000 50.935,25<br />

12,91<br />

da lire euro 92.122.000 50.935,26 a lire euro 97.373.000 53.839,20<br />

da lire euro 97.374.000 53.839,21 a lire euro 102.622.000 56.741,45<br />

da lire euro 102.623.000 56.741,46 a lire euro 107.875.000 59.645,40<br />

da lire euro 107.876.000 59.645,41 a lire euro 113.127.000 62.549,35<br />

da lire euro 113.128.000 62.549,36 a lire euro 118.378.000 65.452,75<br />

Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />

di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />

(*) Per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE<br />

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

270,11 388,38<br />

Importo mensile euro<br />

529,88 668,81 735,69 +53,71 (*)<br />

238,60 368,75 521,62 648,67 713,54 +53,71 (*)<br />

204,52 337,25 510,26 629,04 691,95 +53,71 (*)<br />

170,43 306,26 490,12 608,90 669,79 +53,71 (*)<br />

119,30 260,81 438,99 546,41 601,05 +53,71 (*)<br />

88,31 234,99 421,95 526,79 579,46 +53,71 (*)<br />

62,49 189,54 393,54 500,96 551,06 +53,71 (*)<br />

39,77 147,19 368,23 475,66 523,22 +53,71 (*)<br />

28,41 113,10 342,41 458,61 504,48 +53,71 (*)<br />

28,41 98,64 243,25 430,21 473,23 +53,71 (*)<br />

23,24 98,64 166,30 313,49 344,84 +53,71 (*)<br />

23,24 81,60 166,30 237,05 260,76 +53,71 (*)<br />

23,24 81,60 137,89 237,05 260,76 +53,71 (*)<br />

81,60 137,89 197,29 217,02 +53,71 (*)<br />

137,89 197,29 217,02 +53,71 (*)<br />

197,29 217,02 +53,71 (*)<br />

145


146<br />

TABELLA numero 15<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 43.119.000 23.841,18<br />

106,91 198,84<br />

da lire euro 43.120.000 23.841,19 a lire euro 48.369.000 26.743,98<br />

86,25 178,18<br />

da lire euro 48.370.000 26.743,99 a lire euro 53.621.000 29.647,93<br />

56,29 145,64<br />

da lire euro 53.622.000 29.647,94 a lire euro 58.869.000 32.549,63<br />

23,76 110,01<br />

da lire euro 58.870.000 32.549,64 a lire euro 64.119.000 35.452,45<br />

20,66 77,47<br />

da lire euro 64.120.000 35.452,46 a lire euro 69.368.000 38.354,69<br />

20,66 53,71<br />

da lire euro 69.369.000 38.354,70 a lire euro 74.621.000 41.259,21<br />

35,64<br />

da lire euro 74.622.000 41.259,22 a lire euro 79.871.000 44.162,01<br />

35,64<br />

da lire euro 79.872.000 44.162,02 a lire euro 85.123.000 47.065,96<br />

29,95<br />

da lire euro 85.124.000 47.065,97 a lire euro 90.372.000 49.968,21<br />

29,95<br />

da lire euro 90.373.000 49.968,22 a lire euro 95.622.000 52.871,04<br />

29,95<br />

da lire euro 95.623.000 52.871,05 a lire euro 100.873.000 55.774,42<br />

da lire euro 100.874.000 55.774,43 a lire euro 106.120.000 58.675,52<br />

da lire euro 106.121.000 58.675,53 a lire euro 111.371.000 61.578,92<br />

da lire euro 111.372.000 61.578,93 a lire euro 116.618.000 64.480,02<br />

da lire euro 116.619.000 64.480,03 a lire euro 121.868.000 67.382,83<br />

Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />

di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />

(*) Per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE<br />

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

445,70 600,12<br />

Importo mensile euro<br />

783,98 965,26 1.061,78 +53,71 (*)<br />

403,87 573,27 772,10 941,50 1.035,65 +53,71 (*)<br />

359,45 531,43 760,22 911,55 1.002,70 +53,71 (*)<br />

315,04 493,22 730,79 887,79 976,57 +53,71 (*)<br />

249,45 433,82 665,20 804,64 885,10 +53,71 (*)<br />

208,13 398,19 641,44 780,88 858,97 +53,71 (*)<br />

172,50 341,38 605,80 748,35 823,18 +53,71 (*)<br />

145,64 281,99 570,17 712,71 783,98 +53,71 (*)<br />

127,56 237,57 540,73 692,05 761,26 +53,71 (*)<br />

127,56 220,01 410,07 656,42 722,06 +53,71 (*)<br />

106,91 220,01 305,74 502,00 552,20 +53,71 (*)<br />

106,91 184,38 305,74 398,19 438,01 +53,71 (*)<br />

106,91 184,38 255,65 398,19 438,01 +53,71 (*)<br />

184,38 255,65 332,60 365,86 +53,71 (*)<br />

255,65 332,60 365,86 +53,71 (*)<br />

332,60 365,86 +53,71 (*)<br />

147


148<br />

TABELLA numero 16<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 43.119.000 23.841,18 56,29 100,19 233,44<br />

da lire euro 43.120.000 23.841,19 a lire euro 48.369.000 26.743,98 20,66 82,63 215,36<br />

da lire euro 48.370.000 26.743,99 a lire euro 53.621.000 29.647,93 18,08 59,39 191,61<br />

da lire euro 53.622.000 29.647,94 a lire euro 58.869.000 32.549,63<br />

35,64 162,17<br />

da lire euro 58.870.000 32.549,64 a lire euro 64.119.000 35.452,45<br />

29,95 138,41<br />

da lire euro 64.120.000 35.452,46 a lire euro 69.368.000 38.354,69<br />

29,95 117,24<br />

da lire euro 69.369.000 38.354,70 a lire euro 74.621.000 41.259,21<br />

102,77<br />

da lire euro 74.622.000 41.259,22 a lire euro 79.871.000 44.162,01<br />

102,77<br />

da lire euro 79.872.000 44.162,02 a lire euro 85.123.000 47.065,96<br />

85,73<br />

da lire euro 85.124.000 47.065,97 a lire euro 90.372.000 49.968,21<br />

85,73<br />

da lire euro 90.373.000 49.968,22 a lire euro 95.622.000 52.871,04<br />

85,73<br />

da lire euro 95.623.000 52.871,05 a lire euro 100.873.000 55.774,42<br />

da lire euro 100.874.000 55.774,43 a lire euro 106.120.000 58.675,52<br />

da lire euro 106.121.000 58.675,53 a lire euro 111.371.000 61.578,92<br />

da lire euro 111.372.000 61.578,93 a lire euro 116.618.000 64.480,02<br />

da lire euro 116.619.000 64.480,03 a lire euro 121.868.000 67.382,83<br />

Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />

di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />

(*) Per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE<br />

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

427,63 551,06<br />

Importo mensile euro<br />

698,77 845,44 929,98 +53,71 (*)<br />

395,09 530,40 689,47 822,20 904,42 +53,71 (*)<br />

359,45 497,86 678,11 801,54 881,70 +53,71 (*)<br />

324,33 465,33 656,93 780,37 858,40 +53,71 (*)<br />

270,62 420,91 603,74 715,81 787,39 +53,71 (*)<br />

241,19 391,47 585,66 694,63 764,10 +53,71 (*)<br />

211,75 344,48 556,74 670,88 737,97 +53,71 (*)<br />

191,09 300,06 529,88 641,96 706,15 +53,71 (*)<br />

176,11 264,43 503,55 623,88 686,27 +53,71 (*)<br />

176,11 249,45 402,32 597,02 656,73 +53,71 (*)<br />

147,19 249,45 319,69 475,66 523,22 +53,71 (*)<br />

147,19 209,17 319,69 393,54 432,89 +53,71 (*)<br />

147,19 209,17 268,04 393,54 432,89 +53,71 (*)<br />

209,17 268,04 329,50 362,45 +53,71 (*)<br />

268,04 329,50 362,45 +53,71 (*)<br />

329,50 362,45 +53,71 (*)<br />

149


150<br />

TABELLA numero 17<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 39.620.000 21.906,54<br />

107,94<br />

da lire euro 39.621.000 21.906,55 a lire euro 44.869.000 24.808,79<br />

96,58<br />

da lire euro 44.870.000 24.808,80 a lire euro 50.119.000 27.711,59<br />

73,85<br />

da lire euro 50.120.000 27.711,60 a lire euro 55.370.000 30.614,98<br />

54,23<br />

da lire euro 55.371.000 30.614,99 a lire euro 60.620.000 33.517,81<br />

34,09<br />

da lire euro 60.621.000 33.517,82 a lire euro 65.871.000 36.421,17<br />

15,49<br />

da lire euro 65.872.000 36.421,18 a lire euro 71.119.000 39.322,87<br />

da lire euro 71.120.000 39.322,88 a lire euro 76.371.000 42.226,82<br />

da lire euro 76.372.000 42.226,83 a lire euro 81.619.000 45.128,49<br />

da lire euro 81.620.000 45.128,50 a lire euro 86.871.000 48.032,44<br />

da lire euro 86.872.000 48.032,45 a lire euro 92.121.000 50.935,25<br />

Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />

di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />

(*) Per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI<br />

E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

170,43 289,22<br />

Importo mensile euro<br />

408,00 526,79 579,46 +53,71 (*)<br />

150,81 274,76 402,32 512,33 563,56 +53,71 (*)<br />

130,66 255,13 393,54 498,38 548,22 +53,71 (*)<br />

107,94 234,99 379,60 483,92 532,31 +53,71 (*)<br />

88,31 221,04 373,91 472,56 519,81 +53,71 (*)<br />

68,17 200,90 359,45 458,61 504,48 +53,71 (*)<br />

48,55 166,82 339,83 438,47 482,32 +53,71 (*)<br />

28,41 132,73 319,69 415,75 457,32 +53,71 (*)<br />

98,64 300,06 404,39 444,82 +53,71 (*)<br />

223,11 381,66 419,83 +53,71 (*)<br />

293,86 323,25 +53,71 (*)<br />

151


152<br />

TABELLA numero 18<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 43.119.000 23.841,18<br />

65,59 127,56<br />

da lire euro 43.120.000 23.841,19 a lire euro 48.369.000 26.743,98<br />

50,61 113,10<br />

da lire euro 48.370.000 26.743,99 a lire euro 53.621.000 29.647,93<br />

35,64 91,93<br />

da lire euro 53.622.000 29.647,94 a lire euro 58.869.000 32.549,63<br />

15,49 71,27<br />

da lire euro 58.870.000 32.549,64 a lire euro 64.119.000 35.452,45<br />

50,61<br />

da lire euro 64.120.000 35.452,46 a lire euro 69.368.000 38.354,69<br />

29,95<br />

da lire euro 69.369.000 38.354,70 a lire euro 74.621.000 41.259,21<br />

da lire euro 74.622.000 41.259,22 a lire euro 79.871.000 44.162,01<br />

da lire euro 79.872.000 44.162,02 a lire euro 85.123.000 47.065,96<br />

da lire euro 85.124.000 47.065,97 a lire euro 90.372.000 49.968,21<br />

da lire euro 90.373.000 49.968,22 a lire euro 95.622.000 52.871,04<br />

Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />

di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />

(*) Per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI<br />

E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

252,03 375,98<br />

Importo mensile euro<br />

499,93 624,40 686,84 +53,71 (*)<br />

230,86 361,00 494,25 609,42 670,36 +53,71 (*)<br />

210,20 340,35 485,47 594,44 653,89 +53,71 (*)<br />

189,54 319,69 470,49 582,56 640,82 +53,71 (*)<br />

165,78 304,71 464,29 567,59 624,34 +53,71 (*)<br />

145,12 284,05 449,83 553,13 608,44 +53,71 (*)<br />

123,95 248,42 428,66 531,95 585,15 +53,71 (*)<br />

103,29 212,78 408,00 511,29 562,42 +53,71 (*)<br />

177,14 387,34 496,32 545,95 +53,71 (*)<br />

307,29 475,66 523,22 +53,71 (*)<br />

380,63 418,69 +53,71 (*)<br />

153


154<br />

TABELLA numero 19<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

2004<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2 3<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 43.119.000 23.841,18<br />

41,83 77,47 201,42<br />

da lire euro 43.120.000 23.841,19 a lire euro 48.369.000 26.743,98<br />

15,49 65,59 189,54<br />

da lire euro 48.370.000 26.743,99 a lire euro 53.621.000 29.647,93<br />

50,61 165,78<br />

da lire euro 53.622.000 29.647,94 a lire euro 58.869.000 32.549,63<br />

29,95 145,12<br />

da lire euro 58.870.000 32.549,64 a lire euro 64.119.000 35.452,45<br />

123,95<br />

da lire euro 64.120.000 35.452,46 a lire euro 69.368.000 38.354,69<br />

103,29<br />

da lire euro 69.369.000 38.354,70 a lire euro 74.621.000 41.259,21<br />

da lire euro 74.622.000 41.259,22 a lire euro 79.871.000 44.162,01<br />

da lire euro 79.872.000 44.162,02 a lire euro 85.123.000 47.065,96<br />

da lire euro 85.124.000 47.065,97 a lire euro 90.372.000 49.968,21<br />

da lire euro 90.373.000 49.968,22 a lire euro 95.622.000 52.871,04<br />

Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />

di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />

(*) Per ogni componente oltre il settimo


NUCLEI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

4 5 6 7 oltre 7<br />

Importo mensile euro<br />

325,37 449,83 573,78 697,73 767,51 +53,71 (*)<br />

304,71 434,86 567,59 683,27 751,60 +53,71 (*)<br />

284,05 414,20 558,81 671,39 738,53 +53,71 (*)<br />

262,88 393,02 546,93 656,42 722,06 +53,71 (*)<br />

242,22 378,56 538,15 641,44 705,58 +53,71 (*)<br />

218,46 357,39 523,17 626,46 689,11 +53,71 (*)<br />

197,80 321,75 502,51 605,80 666,38 +53,71 (*)<br />

177,14 286,12 481,85 585,15 643,66 +53,71 (*)<br />

250,48 460,68 570,17 627,19 +53,71 (*)<br />

380,63 549,51 604,46 +53,71 (*)<br />

457,58 503,34 +53,71 (*)<br />

155


156<br />

TABELLA numero 20 A<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 38.512.000 21.293,84<br />

da lire euro 38.513.000 21.293,85 a lire euro 43.759.000 24.194,95<br />

da lire euro 43.760.000 24.194,96 a lire euro 49.011.000 27.098,90<br />

da lire euro 49.012.000 27.098,91 a lire euro 54.261.000 30.001,71<br />

da lire euro 54.262.000 30.001,72 a lire euro 59.512.000 32.905,10<br />

da lire euro 59.513.000 32.905,11 a lire euro 64.762.000 35.807,91<br />

da lire euro 64.763.000 35.807,92 a lire euro 70.012.000 38.710,73<br />

da lire euro 70.013.000 38.710,74 a lire euro 75.263.000 41.614,10<br />

da lire euro 75.264.000 41.614,11 a lire euro 80.511.000 44.515,79<br />

da lire euro 80.512.000 44.515,80 a lire euro 85.763.000 47.419,74<br />

da lire euro 85.764.000 47.419,75 a lire euro 91.013.000 50.322,55<br />

1 2


NUCLEI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI<br />

(CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

3 4 5 6 7 o più<br />

Importo mensile euro<br />

98,13 142,03 185,92 229,82 273,72<br />

87,80 123,95 173,01 222,08 260,81<br />

67,14 105,87 154,94 216,91 247,90<br />

49,06 87,80 136,86 204,00 234,99<br />

30,99 67,14 123,95 198,84 222,08<br />

12,91 49,06 105,87 185,92 211,75<br />

30,99 74,89 167,85 191,09<br />

12,91 43,90 149,77 173,01<br />

12,91 129,11 160,10<br />

61,97 142,03<br />

61,97<br />

F<br />

famiglia<br />

- assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

157


158<br />

TABELLA numero 20 B<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2<br />

da lire euro fino 1,00a a euro lire 42.010.000 23.227,91<br />

56,81<br />

da lire euro 42.011.000 23.227,92 a lire euro 47.262.000 26.131,86<br />

43,90<br />

da lire euro 47.263.000 26.131,87 a lire euro 52.512.000 29.034,67<br />

30,99<br />

da lire euro 52.513.000 29.034,68 a lire euro 57.761.000 31.936,92<br />

12,91<br />

da lire euro 57.762.000 31.936,93 a lire euro 63.010.000 34.839,16<br />

da lire euro 63.011.000 34.839,17 a lire euro 68.261.000 37.742,55<br />

da lire euro 68.262.000 37.742,56 a lire euro 73.512.000 40.645,94<br />

da lire euro 73.513.000 40.645,95 a lire euro 78.763.000 43.549,33<br />

da lire euro 78.764.000 43.549,34 a lire euro 84.015.000 46.453,28<br />

da lire euro 84.016.000 46.453,29 a lire euro 89.265.000 49.356,08<br />

da lire euro 89.266.000 49.356,09 a lire euro 94.513.000 52.257,77


NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,<br />

divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) SENZA FIGLI<br />

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

3 4 5 6 7 o più<br />

Importo mensile euro<br />

98,13 142,03 185,92 229,82 273,72<br />

87,80 123,95 173,01 222,08 260,81<br />

67,14 105,87 154,94 216,91 247,90<br />

49,06 87,80 136,86 204,00 234,99<br />

30,99 67,14 123,95 198,84 222,08<br />

12,91 49,06 105,87 185,92 211,75<br />

30,99 74,89 167,85 191,09<br />

12,91 43,90 149,77 173,01<br />

12,91 129,11 160,10<br />

61,97 142,03<br />

61,97<br />

F<br />

famiglia<br />

- assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

159


160<br />

TABELLA numero 21 A<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2<br />

da euro lire 1.000 1,00 a euro lire 21.009.000 11.616,08<br />

46,48<br />

da euro lire 21.010.000 11.616,09 a euro lire 26.260.000 14.519,47<br />

36,15<br />

da euro lire 26.261.000 14.519,48 a euro lire 31.511.000 17.422,85<br />

25,82<br />

da euro lire 31.512.000 17.422,86 a euro lire 36.760.000 20.325,10<br />

10,33<br />

da euro lire 36.761.000 20.325,11 a euro lire 42.010.000 23.227,91<br />

da euro lire 42.011.000 23.227,92 a euro lire 47.262.000 26.131,86<br />

da euro lire 47.263.000 26.131,87 a euro lire 52.512.000 29.034,67<br />

da euro lire 52.513.000 29.034,68 a euro lire 57.761.000 31.936,92<br />

da euro lire 57.762.000 31.936,93 a euro lire 63.010.000 34.839,16<br />

da euro lire 63.011.000 34.839,17 a euro lire 68.261.000 37.742,55<br />

da euro lire 68.262.000 37.742,56 a euro lire 73.512.000 40.645,94


NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E<br />

ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE<br />

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

3 4 5 6 7 o più<br />

Importo mensile euro<br />

82,63 118,79 154,94 191,09 227,24<br />

72,30 103,29 144,61 185,92 216,91<br />

56,81 87,80 129,11 180,76 206,58<br />

41,32 72,30 113,62 170,43 196,25<br />

25,82 56,81 103,29 165,27 185,92<br />

10,33 41,32 87,80 154,94 175,60<br />

25,82 61,97 139,44 160,10<br />

10,33 36,15 123,95 144,61<br />

10,33 108,46 134,28<br />

51,65 118,79<br />

51,65<br />

F<br />

famiglia<br />

- assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

161


162<br />

TABELLA numero 21 B<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 24.509.000 13.551,29<br />

46,48<br />

da lire euro 24.510.000 13.551,30 a lire euro 29.761.000 16.455,25<br />

36,15<br />

da lire euro 29.762.000 16.455,26 a lire euro 35.009.000 19.356,92<br />

25,82<br />

da lire euro 35.010.000 19.356,93 a lire euro 40.259.000 22.259,73<br />

10,33<br />

da lire euro 40.260.000 22.259,74 a lire euro 45.512.000 25.164,26<br />

da lire euro 45.513.000 25.164,27 a lire euro 50.762.000 28.067,06<br />

da lire euro 50.763.000 28.067,07 a lire euro 56.013.000 30.970,45<br />

da lire euro 56.014.000 30.970,46 a lire euro 61.261.000 33.872,14<br />

da lire euro 61.262.000 33.872,15 a lire euro 66.512.000 36.775,52<br />

da lire euro 66.513.000 36.775,53 a lire euro 71.763.000 39.678,90<br />

da da lire euro 71.764.000 39.678,91 a lire euro 77.014.000 42.582,29


NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,<br />

divorziato/a, abbandonato/a)<br />

SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE<br />

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

3 4 5 6 7 o più<br />

Importo mensile euro<br />

82,63 118,79 154,94 191,09 227,24<br />

72,30 103,29 144,61 185,92 216,91<br />

56,81 87,80 129,11 180,76 206,58<br />

41,32 72,30 113,62 170,43 196,25<br />

25,82 56,81 103,29 165,27 185,92<br />

10,33 41,32 87,80 154,94 175,60<br />

25,82 61,97 139,44 160,10<br />

10,33 36,15 123,95 144,61<br />

10,33 108,46 134,28<br />

51,65 118,79<br />

51,65<br />

F<br />

famiglia<br />

- assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

163


164<br />

TABELLA numero 21 C<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2<br />

da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 38.512.000 21.293,84<br />

46,48<br />

da lire euro 38.513.000 21.293,85 a lire euro 43.759.000 24.194,95<br />

36,15<br />

da lire euro 43.760.000 24.194,96 a lire euro 49.011.000 27.098,90<br />

25,82<br />

da lire euro 49.012.000 27.098,91 a lire euro 54.261.000 30.001,71<br />

10,33<br />

da lire euro 54.262.000 30.001,72 a lire euro 59.512.000 32.905,10<br />

da lire euro 59.513.000 32.905,11 a lire euro 64.762.000 35.807,91<br />

da lire euro 64.763.000 35.807,92 a lire euro 70.012.000 38.710,73<br />

da lire euro 70.013.000 38.710,74 a lire euro 75.263.000 41.614,10<br />

da lire euro 75.264.000 41.614,11 a lire euro 80.511.000 44.515,79<br />

da lire euro 80.512.000 44.515,80 a lire euro 85.763.000 47.419,74<br />

da lire euro 85.764.000 47.419,75 a lire euro 91.013.000 50.322,55


NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E<br />

ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE<br />

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE<br />

E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

3 4 5 6 7 o più<br />

Importo mensile euro<br />

82,63 118,79 154,94 191,09 227,24<br />

72,30 103,29 144,61 185,92 216,91<br />

56,81 87,80 129,11 180,76 206,58<br />

41,32 72,30 113,62 170,43 196,25<br />

25,82 56,81 103,29 165,27 185,92<br />

10,33 41,32 87,80 154,94 175,60<br />

25,82 61,97 139,44 160,10<br />

10,33 36,15 123,95 144,61<br />

10,33 108,46 134,28<br />

51,65 118,79<br />

51,65<br />

F<br />

famiglia<br />

- assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

165


166<br />

TABELLA numero 21 D<br />

Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004<br />

dal nucleo familiare nel suo insieme<br />

valevole per il periodo: dal <strong>1°</strong> luglio 2005<br />

al 30 giugno 2006<br />

1 2<br />

da euro lire 1.000 1,00 a euro lire 42.010.000 23.227,91<br />

46,48<br />

da euro lire 42.011.000 23.227,92 a euro lire 47.262.000 26.131,86<br />

36,15<br />

da euro lire 47.263.000 26.131,87 a euro lire 52.512.000 29.034,67<br />

25,82<br />

da euro lire 52.513.000 29.034,68 a euro lire 57.761.000 31.936,92<br />

10,33<br />

da euro lire 57.762.000 31.936,93 a euro lire 63.010.000 34.839,16<br />

da euro lire 63.011.000 34.839,17 a euro lire 68.261.000 37.742,55<br />

da euro lire 68.262.000 37.742,56 a euro lire 73.512.000 40.645,94<br />

da euro lire 73.513.000 40.645,95 a euro lire 78.763.000 43.549,33<br />

da euro lire 78.764.000 43.549,34 a euro lire 84.015.000 46.453,28<br />

da euro lire 84.016.000 46.453,29 a euro lire 89.265.000 49.356,08<br />

da euro lire 89.266.000 49.356,09 a euro lire 94.513.000 52.257,77


NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,<br />

divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a)<br />

SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE<br />

(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)<br />

Numero dei componenti il nucleo familiare<br />

3 4 5 6 7 o più<br />

Importo mensile euro<br />

82,63 118,79 154,94 191,09 227,24<br />

72,30 103,29 144,61 185,92 216,91<br />

56,81 87,80 129,11 180,76 206,58<br />

41,32 72,30 113,62 170,43 196,25<br />

25,82 56,81 103,29 165,27 185,92<br />

10,33 41,32 87,80 154,94 175,60<br />

25,82 61,97 139,44 160,10<br />

10,33 36,15 123,95 144,61<br />

10,33 108,46 134,28<br />

51,65 118,79<br />

51,65<br />

F<br />

famiglia<br />

- assegno<br />

al nucleo<br />

familiare<br />

167


168<br />

Le gestioni previdenziali italiane<br />

Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria<br />

L’ordinamento previdenziale italiano prevede che tutti i lavoratori dipendenti<br />

- sia “privati” sia “pubblici” - e quasi tutti i lavoratori autonomi siano<br />

iscritti obbligatoriamente ad una delle forme previdenziali.<br />

Le forme previdenziali obbligatorie sono quattro:<br />

- ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) gestita dall’INPS (Istituto Nazionale<br />

della Previdenza Sociale);<br />

- FORME SOSTITUTIVE DELL’AGO gestite da “Fondi” o “Casse” <strong>pensioni</strong>;<br />

- FORME ESCLUSIVE DELL’AGO gestite dall’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza<br />

per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) istituito con il Dlgs n.<br />

479/94, e dall’IPOST. Con la legge finanziaria per il 2000 la gestione <strong>pensioni</strong>stica<br />

FS è stata trasferita ad un apposito Fondo istituito presso l’INPS;<br />

- PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI gestita dai “Fondi” o “Casse” <strong>pensioni</strong><br />

istituite nell’ambito di ciascuna professione o per professioni similari.<br />

L’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA è esercitata attraverso le<br />

seguenti gestioni:<br />

• FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD) al quale sono iscritti la generalità dei<br />

lavoratori dipendenti con la esclusione di quei lavoratori dipendenti iscritti<br />

obbligatoriamente a forme sostitutive o esclusive dell’AGO.<br />

Al FPLD sono iscritti anche:<br />

- i soci di società e di enti cooperativi di produzione e lavoro (DPR n. 602/70);<br />

- le persone dedite alla “piccola pesca” marittima e delle acque interne (legge n.<br />

250/58);<br />

- i lavoratori a domicilio;<br />

Nell’ambito del FPLD vi sono categorie di lavoratori con particolari normative<br />

previdenziali. Tra queste citiamo:<br />

- i naviganti marittimi (legge n. 413/84);<br />

- i soci di società e di enti cooperativi (DPR n. 602/70)<br />

- i lavoratori dipendenti da aziende agricole;<br />

- i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione, con<br />

effetto dall’1 gennaio 1996, dell’apposito Fondo sostitutivo dell’AGO (Dlgs n.<br />

414/96);<br />

- i lavoratori dipendenti dall’ENEL e dalle aziende di produzione di elettricità<br />

nonché i lavoratori addetti ai servizi di telefonia dopo la soppressione dei


-<br />

-<br />

rispettivi Fondi sostitutivi, già gestiti dall’INPS, operata con la legge finanziaria<br />

per il 2000;<br />

i dirigenti d’azienda industriale, dopo la soppressione dell’INPDAI con la legge<br />

249/2002 (legge finanziaria per il 2003);<br />

i lavoratori domestici;<br />

Ggestioni<br />

- gli apprendisti.<br />

• GESTIONI SPECIALI ISTITUITE NELL’AMBITO DELL’INPS<br />

- GESTIONE SPECIALE per i dipendenti dagli Enti creditizi (ex fondi c.d. “esonerativi”<br />

dell’A.G.O. costituiti nell’ambito del FPLD con Dlgs n. 357/90);<br />

- GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO per gli iscritti al soppresso Fondo per gli spedizionieri<br />

doganali (legge n. 230/97);<br />

- GESTIONE SPECIALE per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge n. 5/60);<br />

- FONDO DI PREVIDENZA per la erogazione dei trattamenti previdenziali del personale<br />

consortile in pensione e in servizio alla data del 31 marzo 1977 alle dipendenze<br />

del Consorzio autonomo del porto di Genova e in servizio alla data del <strong>1°</strong><br />

gennaio 1978 alle dipendenze dell’Ente porto di Trieste (art. 13 DL n. 873/86);<br />

• GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. Si tratta delle seguenti gestioni:<br />

- ART: per la gestione della previdenza degli artigiani (legge n. 463/59);<br />

- COMM: per la gestione della previdenza degli addetti alle attività commerciali<br />

(legge n. 613/66);<br />

- CD/C/M: per la gestione della previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei<br />

mezzadri (legge n. 1047/57)<br />

- GESTIONE SEPARATA per i lavoratori indipendenti e parasubordinati (art. 2, comma<br />

26, legge n. 335/95). Sono iscritti in questa gestione i:<br />

- lavoratori titolari di rapporto di collaborazione in relazione agli uffici di<br />

amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con<br />

o senza personalità giuridica, di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie<br />

e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione<br />

coordinata e continuativa (ora collaborazione a progetto) (art. 50,<br />

comma 1, lettera c bis, del DPR 917/86 e art. 61, commi 1-3, DLgs<br />

276/2003);<br />

- soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,<br />

arti e professioni, attività di lavoro autonomo con redditi diversi da quelli<br />

d'impresa, per cui, con o senza obbligo di iscrizione ad Albo professionale,<br />

non è prevista altra forma di assicurazione previdenziale obbligatoria<br />

(art. 53, comma 1, DPR 917/86);<br />

- lavoratori incaricati di vendite a domicilio il cui reddito annuo superi il limite<br />

di 5.000 euro (art. 36 L 426/71 e art. 44, comma 2, DL 269/2003);<br />

- prestatori di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo superi il<br />

limite di 5.000 euro (art. 67, comma 1, lettera l del DPR 917/86 e art.<br />

44, comma 2, DL 269/2003); 169


170<br />

Le gestioni<br />

previdenziali<br />

italiane<br />

- lavoratori con contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli<br />

2549-54 del codice civile, i cui compensi sono qualificati come redditi da<br />

lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera c, DPR 917/86 e art. 43<br />

DL 269/2003, come modificato dall'art. 1, comma 157, L 311/2004).<br />

Le FORME SOSTITUTIVE dell’AGO sono gestite da alcuni Fondi operanti nell’ambito<br />

dell’INPS e da altri con propria autonomia gestionale<br />

• FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA (Gestione<br />

INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;<br />

• FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO<br />

(Gestione INPS ad esaurimento);<br />

• FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELI-<br />

GIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA (Gestione INPS);<br />

• FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’ENEL E DELLA AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE (Gestione<br />

INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;<br />

• FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA<br />

(Gestione INPS)<br />

• ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI), soppresso<br />

con l’art. 42 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);<br />

• ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” (INPGI)<br />

privatizzato a seguito del dlgs n. 509/94;<br />

• ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E PER GLI<br />

SPORTIVI PROFESSIONISTI (ENPALS)<br />

Le FORME ESCLUSIVE dell’AGO sono riferite essenzialmente al trattamento<br />

di quiescenza dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di alcuni Enti pubblici che<br />

hanno optato per esso.<br />

Per i dipendenti dello Stato e delle Aziende Autonome il trattamento di quiescenza<br />

era gestito direttamente dal Ministero del Tesoro tranne che per i dipendenti<br />

dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per i quali vi era una apposita<br />

gestione nell’ambito della stessa azienda e per i dipendenti degli Uffici Locali di Agenzie<br />

del Ministero delle poste per i quali provvedeva l’IPOST (istituto Postelegrafonici).<br />

Per i dipendenti degli Enti Locali provvedevano quattro Casse Pensioni degli<br />

Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.<br />

Attualmente si registra la seguente situazione:<br />

• per i dipendenti dell’ex Azienda Autonoma delle FS, opera il Fondo speciale per<br />

il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. costituito presso l’INPS<br />

(art. 43 legge 488/99);<br />

• a seguito della trasformazione del servizio delle poste in Ente Poste, con effetto<br />

dall’1 agosto 1994 anche i dipendenti degli Uffici Principali di tale Ente (oggi<br />

Poste Italiane S. p. A.) sono iscritti all’IPOST;


• le quattro casse <strong>pensioni</strong> già gestite dagli Istituti di Previdenza, sono state trasferite<br />

nella competenza dell’INPDAP. Tali casse sono:<br />

– Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL (R.D.L. 3 marzo 1938 n.<br />

680);<br />

– Cassa Pensioni Sanitari - CPS (Legge 6 luglio 1939 n. 1035);<br />

– Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate - CPI (Legge 6 febbraio<br />

1941 n. 176);<br />

– Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari - CPUG (Legge 12 luglio 1934 n. 2312).<br />

• Nell’ambito dell’INPDAP è costituita anche la Cassa Trattamenti Pensionistici<br />

per i Dipendenti dello Stato (CTPDS).<br />

Ggestioni<br />

La PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI è gestita da Casse o<br />

Fondi <strong>pensioni</strong> organizzate, in genere, per singola professione. Tali gestioni sono:<br />

• Cassa di Previdenza per AVVOCATI E PROCURATORI (Legge 8 gennaio 1952 n. 6)<br />

• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i CONSULENTI DEL LAVORO (Legge 23<br />

novembre 1971 n. 1100)<br />

• Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dottori commercialisti (Legge 3<br />

febbraio 1963 n. 100)<br />

• Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i FARMACISTI (R.D. 7 novembre 1929<br />

n. 2174 DPR 9 novembre 1956 n.1719; DPR 6 febbraio 1976 n.175);<br />

• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i GEOMETRI (Legge 24 ottobre<br />

1955 n. 990)<br />

• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli INGEGNERI E ARCHITETTI (Legge 4<br />

marzo 1958 n. 179, D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521)<br />

• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i MEDICI (ENPAM) (R.D. 14 luglio<br />

1937 n. 1484, D.M. 18 novembre 1981)<br />

• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i NOTAI (DL 27 maggio 1923, n.<br />

1324; D.M. 26 aprile 1948)<br />

• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI<br />

(Legge 9 febbraio 1963 n. 160)<br />

• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i VETERINARI (Legge 15 febbraio<br />

1958 n. 91; legge 18 agosto 1965, n. 1357; Legge 12 aprile 1991, n. 136);<br />

• Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura -<br />

ENPAIA (DPR 1 luglio 1981, 1025; DM 2 gennaio 1986). Questo Ente gestisce<br />

il TFR e forme aggiuntive di previdenza per questi lavoratori.<br />

Si ricorda inoltre che il Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha reso<br />

obbligatoria la tutela previdenziale anche per i liberi professionisti che ne erano<br />

sprovvisti. 171


172<br />

Le gestioni<br />

previdenziali<br />

italiane<br />

È da tener presente che oltre alle quattro FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATO-<br />

RIE più sopra illustrate, vi sono alcuni Fondi o casse che erogano TRATTAMENTI<br />

INTEGRATIVI delle prestazioni erogate dalla forma di previdenza obbligatoria.<br />

Alcuni di questi Fondi o Casse sono gestiti direttamente dall’INPS:<br />

– FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPO-<br />

STE DIRETTE;<br />

– FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS;<br />

– GESTIONE SPECIALE per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti trasferiti<br />

alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita<br />

con l’art. 75 del DPR n. 761/79):<br />

Altri Fondi sono gestiti da appositi Enti come l’ENASARCO (Ente Nazionale di<br />

Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio).<br />

Altri ancora sono gestiti direttamente dagli Enti datori di lavoro tra i quali<br />

l’INPS, l’ENPALS, l’INAIL e l’INPDAP.<br />

Vi sono infine altre Casse che fanno capo ad appositi Fondi che a loro volta affidano<br />

la gestione a compagnie di assicurazione o ad investitori istituzionali.


Fondi contrattuali di previdenza complementare<br />

La previdenza complementare è in fase di riorganizzazione in applicazione<br />

del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal DLgs 5 dicembre<br />

2005, n. 252, con il quale sono state disciplinate le FORME PENSIONISTICHE<br />

COMPLEMENTARI e stabilito che le forme integrative già in essere devono conformarsi<br />

alla nuova disciplina.<br />

I Fondi contrattuali attivi al 31 dicembre 2005 sono 42. Ne riportiamo la denominazione<br />

in ordine alfabetico, l’indirizzo e il settore interessato. A sinistra di ogni<br />

denominazione il numero di iscrizione all’albo dei Fondi pensione, per i Fondi già<br />

autorizzati all’attività; i Fondi senza numero sono autorizzati alla sola raccolta delle<br />

adesioni e alla data della rilevazione hanno presentato istanza di autorizzazione<br />

all’esercizio dell’attività. Le notizie sono desunte dai siti Internet della Mefop S.p.A.,<br />

controllata dal Ministero dell’economia, che ha il compito di sviluppare il mercato dei<br />

fondi pensione e della Co.Vi.P., Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione, istituita<br />

con lo stesso DLgs 124/93, che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei<br />

fondi pensione e riferirne al Ministero del lavoro e, quindi, al Parlamento.<br />

89 ALIFOND - Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 ROMA<br />

INDUSTRIA ALIMENTARE E AFFINI<br />

106 ARCO - Via Foro Bonaparte, 65 - 20121 MILANO<br />

LEGNO E BOSCHIVO - LATERIZI E MANUFATTI - AFFINI<br />

- ARTIFOND - Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 ROMA<br />

LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO<br />

148 ASTRI - Viale Liegi, 33 - 00198 ROMA<br />

LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE<br />

124 BYBLOS - Via Andrea Noale, 200 - 00010 ROMA<br />

EDITORIALI - GRAFICI - CARTOTECNICI - CARTAI - TRASFORMATRICI CARTA -CARTONI - PASTE -<br />

SETTORI AFFINI<br />

61 COMETA - Via Vittor Pisani, 31 - 20124 MILANO<br />

METALMECCANICI E AFFINI<br />

122 CONCRETO - Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 ROMA<br />

INDUSTRIA CEMENTO CALCE E GESSO - MANUFATTI IN GESSO<br />

96 COOPERLAVORO - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA<br />

COOPERATIVE DI LAVORO: LAVORATORI SOCI E DIPENDENTI<br />

141 EDILPRE - Via delle Sette Chiese, 146 - 00145 ROMA<br />

LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI<br />

145 ESPERO - Via M. Carcani, 61 - 00153 ROMA<br />

DIPENDENTI PUBBLICI DELLA SCUOLA<br />

Ggestioni<br />

173


174<br />

129 EUROFER - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA<br />

TRASPORTO PUBBLICO FERROVIE DELLO STATO SpA E SETTORI AFFINI CONNESSI AL TRASPORTO<br />

128 F.I.L.COOP. PENSIONISTICO - Via Torino, 6 - 00184 ROMA<br />

COOPERATIVE E CONSORZI DEI SETTORI AGRICOLO AGRO-ALIMENTARE, FORESTALE E SETTORI AFFINI<br />

107 FONCER - Via Giuseppe Mazzini, 329 – 40049 SASSUOLO (MO)<br />

CERAMICA PIASTRELLE E AFFINI<br />

1 FONCHIM - Via G. B. Pirelli, 16/b - 20124 MILANO<br />

CHIMICA, FARMACEUTICA E SETTORI AFFINI<br />

116 FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA<br />

INTERCATEGORIALE PICCOLE E MEDIE AZIENDE CONFAPI<br />

105 FONDARTIGIANI - Via Crescenzo del Monte, 25 - 00153 ROMA<br />

ARTIGIANI E PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI<br />

131 FONDAV - Via Alessandro Marchetti, 111 - 00148 ROMA<br />

PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA<br />

2 FONDENERGIA - Via del Giorgione, 63 - 00147 ROMA<br />

GRUPPO ENI<br />

108 FONDO FAMIGLIA - Via dei Cappuccini, 6 - 00187 ROMA<br />

CASALINGHE E LAVORATORI PARASUBORDINATI – costituito dalla FEDERCASALINGHE<br />

77 FONDODENTISTI - Via Sicilia, 43 – 00187 ROMA<br />

DENTISTI<br />

125 FONDO GOMMA PLASTICA - Via San Vittore, 36 - 20123 MILANO<br />

INDUSTRIA GOMMA ED AFFINI E MATERIE PLASTICHE<br />

143 FONDOPOSTE - Viale Europa, 175 - 00144 ROMA<br />

PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A<br />

3 FONDO QUADRI E CAPI FIAT - Via Marochetti, 11 – 00187 TORINO<br />

QUADRI E CAPI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO FIAT<br />

94 FONSER - Via A. Salaino, 10 - 20144 MILANO<br />

AZIENDE DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA<br />

123 FON.TE. - Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2 - 00153 ROMA<br />

TERZIARIO - DISTRIBUZIONE - SERVIZI (CONFCOMMERCIO) E SETTORI AFFINI<br />

(COMMERCIO TURISMO E SERVIZI)<br />

142 FOPADIVA - Avenue Conseil des Commis, 32 - 11100 AOSTA<br />

LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D’AOSTA


99 FOPEN - Viale Regina Margherita, 137 - 00198 ROMA<br />

DIPENDENTI GRUPPO ENEL<br />

101 FUNDUM - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA<br />

OPERATORI DEL COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO – costituito dalla CONFESERCENTI<br />

93 LABORFONDS - Via della Rena, 26 - 39100 BOLZANO<br />

LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO<br />

DEL TRENTINO ALTO ADIGE<br />

146 MARCO POLO - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA<br />

SETTORI TURISMO (CONFESERCENTI) - TERMALE - DISTRIBUZIONE ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA<br />

(FEDERTURISMO-CONFINDUSTRIA) - CATENE ALBERGHIERE (AICA) - FEDERTERME<br />

126 MEDIAFOND - Viale Europa, 48 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)<br />

MEDIASET E RADIOTELEVISIVO PRIVATO<br />

100 PEGASO - Via Cavour, 179/A - 00184 ROMA<br />

INTERCATEGORIALE ELETTRICITA’ GAS E ACQUA MUNICIPALIZZATE<br />

127 PREVAER - Viale Castello della Magliana, 38 - 00148 ROMA<br />

AZIENDE DI GESTIONE AEROPORTUALE E DEI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA,<br />

PERSONALE A TERRA COMPAGNIE AEREE<br />

136 PREVEDI - Via Nomentana, 126 - 00161<br />

IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE EDILI E AFFINI<br />

88 PREVIAMBIENTE - Via Modena, 50 - 00184 ROMA<br />

SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E AFFINI<br />

102 PREVICOOPER - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA<br />

DISTRIBUZIONE COOPERATIVA<br />

130 PREVIDOC - Via Poli, 29 - 00187 ROMA<br />

COMMERCIALISTI<br />

117 PREVIMODA - Viale Sarca, 223 - 20126 MILANO<br />

TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURA - PELLI - CUOIO E VARIE (INDUSTRIA)<br />

104 PREVIVOLO - Viale Alessandro Marchetti, 111 - 00148 ROMA<br />

PILOTI E TECNICI DI VOLO<br />

139 PRIAMO - Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 ROMA<br />

ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E LAVORATORI SETTORI AFFINI<br />

87 SOLIDARIETA’ VENETO - Via Querini, 27 - 30172 VENEZIA<br />

LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI DEL VENETO<br />

103 TELEMACO - Via Tagliamento, 14 - 00198 ROMA<br />

TELECOMUNICAZIONE 175


176<br />

Gli interessi legali di mora<br />

e la rivalutazione monetaria del credito<br />

DISPOSIZIONE LEGISLATIVA<br />

Codice civile - Art. 1284<br />

Legge 26/11/1990, n. 353 (art. 1)<br />

Legge 29/12/1990, n. 408 (art. 13)<br />

Legge 23/12/1996 n. 662<br />

D.M. Ministro tesoro, bilancio e<br />

Programmazione economica 11/12/2000<br />

D.M. Ministro finanze e economia 11/12/2001<br />

D.M. economia e finanze<br />

Tutti gli Istituti di previdenza sono tenuti a corrispondere interessi legali in caso<br />

di ritardato pagamento delle prestazioni: fino a tutto il 1991, spettava anche<br />

la maggior somma per svalutazione monetaria mentre, dal <strong>1°</strong> gennaio 1992,<br />

per effetto della legge n. 412/91, i due benefici non possono essere cumulati,<br />

restando fruibile quello più favorevole.<br />

Attualmente l’INPS corrisponde gli interessi computati a partire dal 12<strong>1°</strong> giorno<br />

dalla domanda di prestazione; l’INPDAP paga d’ufficio interessi e rivalutazione<br />

monetaria per i provvedimenti di riconoscimento di pensione (decreti) emessi dal<br />

<strong>1°</strong> gennaio 1992 in poi, prescindendo dalla prescrizione per tutto il periodo in cui<br />

il trattamento ha avuto la caratteristica della provvisorietà.<br />

Per i provvedimenti emessi in data anteriore al <strong>1°</strong> gennaio 1992, fermi restando<br />

i termini di prescrizione che decorrono dal decreto di pensione definitiva, gli<br />

interessi sono liquidati a domanda dell’interessato.<br />

Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa dei valori percentuali degli interessi<br />

spettanti nel tempo.<br />

Per quanto riguarda l’individuazione del momento della formazione del ritardo<br />

(dies a quo) l’INPDAP fa riferimento ai termini previsti dai Regolamenti emanati<br />

dalle diversi Amministrazioni, in attuazione della L. 241/90 sulla trasparenza.<br />

Tale posizione è peraltro avallata da una consolidata giurisprudenza della Corte<br />

dei Conti. Va in ogni caso tenuto presente che per i pubblici dipendenti, a decorrere<br />

dal 29 marzo 1997, il ritardo si verifica se la prestazione viene liquidata dopo<br />

il 30° giorno dalla data di cessazione dal servizio.<br />

Il diritto agli interessi è soggetto a prescrizione quinquennale, salvo interruzione<br />

dei termini.<br />

PERIODO<br />

Fino al 15/12/1990<br />

dal 16/12/1990 al<br />

31/12/1996<br />

dall’1/1/1997 al 31/12/1998<br />

dall’1/1/2001 al 31/12/2001<br />

dall’1/1/2002 al 31/12/2003<br />

dall’1/1/2004<br />

MISURA SAGGIO<br />

5%<br />

10%<br />

5%<br />

3,5%<br />

3%<br />

2,5%


L’imposta sul reddito delle persone fisiche<br />

In due distinte occasioni, con la legge 289/2002 e con la legge 311/2004 (il primo<br />

e il secondo “modulo” della riforma fiscale del Governo Berlusconi), il Testo<br />

Unico delle disposizioni sull’Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il DPR<br />

917/86 (TUIR), è stato profondamente modificato.<br />

Dal sistema vigente fino al 2002, caratterizzato sostanzialmente dalla modulazione<br />

dell’onere fiscale ottenuta mediante l’applicazione di diverse e dettagliate<br />

detrazioni ad un’imposta calcolata sulla pressoché totalità del reddito, si è passati<br />

ad un sistema in cui la modulazione del carico fiscale avviene esclusivamente nella<br />

fase di determinazione del reddito da considerare imponibile. A conti fatti, il reddito<br />

imponibile può coincidere con il reddito complessivo, con una parte di esso o<br />

risultare pari a zero dopo l’applicazione di deduzioni a vario titolo e d’importo<br />

inversamente proporzionale a quello del reddito complessivo. Questo sistema –<br />

secondo i promotori – permetterebbe di rispettare anche il principio costituzionale<br />

della progressività dell’imposta che, con il sistema precedente, era garantito dal<br />

numero e dalla dinamica delle aliquote, ore ridotte a tre.<br />

Eliminate le detrazioni d’imposta di qualsiasi tipo (resta possibile detrarre dall’imposta<br />

lorda solo la quota detraibile di oneri quali gli interessi passivi per mutuo<br />

casa, le spese mediche e sanitarie, ecc., di cui all’art. 15 del TUIR), dal <strong>1°</strong> gennaio<br />

2005 il calcolo dell’imposta sul reddito avviene in due fasi:<br />

1. determinazione della base imponibile. Per determinare la base imponibile ai<br />

fini dell’Irpef nazionale, oltre alla deduzione degli oneri e dei redditi indicati<br />

nell’art. 10 del TUIR si deve procedere anche alla deduzione di una somma di<br />

importo variabile a seconda del tipo (lavoro dipendente, pensione, lavoro<br />

autonomo) e dell’importo del reddito complessivo (art. 11 del TUIR). Chi ha<br />

carichi di famiglia, procederà ad una seconda deduzione, determinata, in<br />

maniera del tutto analoga alla prima, sulla base dell’importo del reddito e del<br />

carico familiare (art. 12 del TUIR). Per determinare l’imponibile delle aliquote<br />

addizionali locali dell’Irpef, il reddito assoggettabile va ridotto degli oneri<br />

e redditi deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e della nuova deduzione per carichi<br />

di famiglia di cui all’art. 12 TUIR (Agenzia delle entrate del Ministero economia<br />

e finanze, circolare n. 31/E del 6 giugno 2005) mentre non può essere<br />

applicata la deduzione di cui all’art. 11 TUIR (art. 2, comma 4, L<br />

289/2002);<br />

2. determinazione dell’imposta lorda. Per determinare l’imposta, si applicano<br />

alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno dei tre<br />

scaglioni di reddito. Sulla quota oltre i 100.000 euro annui si applica un tributo<br />

aggiuntivo, cosiddetto “di solidarietà”, nella misura del 4%. Questo tri-<br />

177


178<br />

L’imposta<br />

sul reddito<br />

delle persone<br />

fisiche<br />

buto non fa parte delle disposizioni del TUIR ma deve essere trattato come<br />

un’imposta vera e propria, ai fini della determinazione e della materiale corresponsione.<br />

La clausola di salvaguardia<br />

Per l’anno di prima applicazione, il 2005, l’imposta determinata secondo queste<br />

disposizioni viene applicata d’ufficio dal sostituto d’imposta nel corso dell’anno<br />

ma il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (quindi nel 2006) può rideterminare<br />

l’imposta dovuta applicando le disposizioni del primo modulo, vigenti dal<br />

<strong>1°</strong> gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, oppure quelle vigenti in precedenza, se più<br />

favorevoli, ottenendo il rimborso della differenza con modello 730. Questa possibilità<br />

è stata confermata anche per il 2006, quindi in sede di dichiarazione dei redditi<br />

da effettuare nel 2007, con l’art. 1, com. 124, della legge 23.12.2005 n. 266<br />

(legge finanziaria per il 2006)<br />

La tassazione delle <strong>pensioni</strong><br />

Con l’introduzione della deduzione, per la prima volta si è determinata una differenza<br />

a danno dei pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti, ancorché il reddito<br />

da pensione sia fiscalmente assimilato a reddito da lavoro dipendente. Infatti, il<br />

reddito da pensione non è imponibile se non supera 7.000 euro annui, mentre i<br />

lavoratori dipendenti non pagano tasse fino a 7.500 euro. Per ovviare in parte a<br />

questa disparità, è stata introdotta una correzione nella normativa: l’imposta dovuta<br />

sulle <strong>pensioni</strong> di importo annuo compreso fra 7.001 e 7.500 euro non è dovuta<br />

se il titolare non ha altri redditi oltre la o le <strong>pensioni</strong> o se tali redditi non siano costituiti<br />

altro che dalla rendita catastale dell’abitazione principale e sue pertinenze e<br />

dal reddito di terreni, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Inoltre,<br />

per neutralizzare l’“effetto - soglia”, l’imposta dovuta su <strong>pensioni</strong> di importo<br />

annuo compreso tra 7.501 e 7.800 euro, quando il titolare possa far valere le condizioni<br />

generali sopra richiamate, viene ridotta, se superiore, all’importo della differenza<br />

tra il reddito da pensione e la soglia di 7.500 euro.<br />

Le deduzioni d’imponibile esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all’anno<br />

e non vengono applicate in sede di calcolo dell’Irpef sulla tredicesima mensilità;<br />

inoltre, per evitare di trattenere da ogni rata di pensione anche una quota di Irpef<br />

dovuta sulla tredicesima mensilità prima che essa sia stata effettivamente percepita,<br />

l’importo mensile degli scaglioni per la determinazione dell’aliquota d’imposizione<br />

corrisponde all’importo annuo degli stessi diviso per dodici e non per tredici.<br />

Tutto questo comporta una differenza tra l’importo netto della tredicesima mensilità<br />

di pensione e quello delle altre mensilità. Anche l’importo netto della rata di<br />

dicembre risulta differente da quello delle rate precedenti, perché la legge prescrive<br />

che l’Irpef addizionale dovuto in base al reddito di un anno venga trattenuto<br />

l’anno seguente in non più di 11 rate e comunque fino e non oltre il rateo di<br />

novembre.<br />

Perciò, per calcolare l’imposta effettivamente dovuta su ciascuna delle prime


12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili delle deduzioni e degli scaglioni<br />

d’aliquota; per calcolare l’imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare<br />

le quote di Irpef effettivamente trattenute dalle prime dodici rate e sottrarre<br />

tale somma dall’importo dell’imposta calcolata sull’intero reddito annuo: la differenza<br />

costituisce l’importo dell’Irpef dovuta sulla tredicesima.<br />

Questa regola ha un’eccezione: quando una stessa persona percepisca più di<br />

un trattamento <strong>pensioni</strong>stico gli Enti erogatori, sostituti d’imposta, sono tenuti a calcolare<br />

la tassa dovuta sull’importo complessivo delle <strong>pensioni</strong> e a ripartirla in proporzione<br />

all’imponibile erogato da ciascuno di essi. Di conseguenza, poiché quello<br />

che viene ripartito è il risultato del calcolo condotto utilizzando i valori annui di<br />

deduzioni e di scaglioni d’aliquota, il peso dell’Irpef risulterà ripartito equamente<br />

su tutte le rate di pensione, tredicesima compresa (Agenzia delle entrate del Ministero<br />

dell’economia e finanze, circolare n. 57 del 22 dicembre 2003).<br />

Per facilitare le operazioni di calcolo, questo “<strong>Vademecum</strong>” riporta di seguito<br />

deduzioni e scaglioni d’aliquota prima nei loro valori mensili e poi nei loro valori<br />

annui. Per permettere una valutazione della convenienza delle norme previgenti,<br />

inoltre, si riportano anche (su fondo grigio) le tabelle con i valori annui delle aliquote<br />

e detrazioni vigenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre<br />

2004.<br />

I<br />

irpef<br />

179


180<br />

CALCOLO DELL’IMPOSTA MENSILE SULLA PENSIONE<br />

come effettuata dal sostituto d’imposta<br />

Mensilità di pensione diverse dalla 13ª<br />

1 - Determinazione della base imponibile<br />

Pensionati senza carichi di famiglia<br />

importo mensile della pensione<br />

al netto degli oneri deducibili<br />

compreso fra<br />

€ 1,00 ed € 573,18<br />

€ 573,19 ed € 2.538,46<br />

importo della deduzione applicabile<br />

(art. 11 del TUIR)<br />

pari o superiore<br />

all’importo mensile della pensione<br />

583,33 X [(33.000 - importo annuo<br />

pensione) : 26.000]<br />

€ 2.538,47 ed € qualsiasi zero<br />

Nota: Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale<br />

Pensionati con familiari a carico<br />

base imponibile<br />

mensile<br />

zero<br />

importo mensile<br />

pensione<br />

meno deduzione<br />

intero importo<br />

mensile pensione<br />

Importo massimo teorico Importo denominatore<br />

deduzione per: mensile annuo formula<br />

art. 11 assicurare la progressività dell’imposizione 583,33 7.000 26.000<br />

coniuge a carico 266,67 3.200<br />

ciascun figlio di età inferiore a 3 anni 287,50 3.450<br />

art. 12 ciascun figlio portatore di handicap 308,33 3.700 78.000<br />

primo figlio se il coniuge manca 266,67 3.200<br />

ciascun altro figlio a carico 241,67 2.900<br />

Importo effettivamente applicabile<br />

formule per l’importo delle deduzioni base imponibile mensile<br />

art. 11 583,33 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000]<br />

importo mensile pensione<br />

meno risultato<br />

della formula art. 11<br />

art. 12<br />

somma deduzioni mensili massime X<br />

[(78.000 + somma deduzioni annue massime - pensione annua) : 78.000]<br />

meno risultato<br />

della formula art. 12<br />

Note: Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale<br />

Nelle formule vanno inseriti gli importi massimi delle sole deduzioni teoricamente spettanti in base alla situazione familiare<br />

Gli importi delle deduzioni per i figli vanno moltiplicati per il numero dei soggetti a carico e divisi in relazione alla quota di<br />

pertinenza


2 - Determinazione dell’imposta<br />

Aliquote d’imposizione<br />

in vigore dal <strong>1°</strong> gennaio 2005<br />

Scaglione in cui si situa l’importo Aliquota Correttivo (imposta<br />

complessivo mensile marginale da detrarre massima<br />

del reddito imponibile da applicare dal risultato dello scaglione)<br />

Da € 1,00 a € 2.166,67 23,0% - 498,33<br />

Da € 2.166,68 a € 2.791,67 33,0% 216,67 704,58<br />

Da € 2.791,68 a € 8.333,33 39,0% 384,17 2.865,83<br />

Da € 8.333,34 in poi 43,0% 717,50 s. q.<br />

NB Se dovute, l’addizionale regionale dell’IRPEF e le altre addizionali locali verranno trattenute nel corso dell’anno seguente in un<br />

numero massimo di 11 rate<br />

13ª mensilità di pensione<br />

Determinazione dell’imposta<br />

imposta calcolata sul reddito annuo da pensione<br />

meno<br />

(imposta calcolata su base mensile X<br />

n. mensilità riscosse nello stesso anno esclusa la 13ª)<br />

uguale<br />

imposta da detrarre dalla 13ª mensilità<br />

I<br />

irpef<br />

181


182<br />

CALCOLO DELL’IMPOSTA ANNUA SULLA PENSIONE<br />

1 - Determinazione della base imponibile<br />

Pensionati senza carichi di famiglia<br />

importo annuo della pensione<br />

al netto degli oneri deducibili<br />

compreso fra<br />

importo della deduzione applicabile<br />

(art. 11 del TUIR)<br />

rapportabile totale<br />

fissa al periodo (se anno pieno)<br />

base imponibile<br />

€ 1,00 ed € 7.000,00 3.000,00 + 4.000,00 = 7.000 zero<br />

importo annuo pensione<br />

€ 7.000,01 ed € 33.000,00 7.000 X [(33.000 - reddito) / 26.000] meno deduzione<br />

€ 33.000,01 ed€ qualsiasi 0,00<br />

intero importo<br />

annuo pensione<br />

Note Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale<br />

Lo schema può essere utilizzato anche per reddito da lavoro dipendente o autonomo, avendo cura di sostituire l’importo di<br />

4.000 euro rispettivamente con 4.500 e 1.500 e, conseguentemente, quello di 7.000 con, rispettivamente, 7.500 e 4.500<br />

Pensionati con familiari a carico<br />

Importo massimo teorico Importo denominatore<br />

formula<br />

deduzione per: annuo<br />

art. 11 assicurare la progressività dell’imposizione 7.000 26.000<br />

coniuge a carico 3.200<br />

ciascun figlio di età inferiore a 3 anni 3.450<br />

art. 12 ciascun figlio portatore di handicap 3.700 78.000<br />

primo figlio se il coniuge manca 3.200<br />

ciascun altro figlio a carico 2.900<br />

spese per assistenza personale continuativa a sé o familiare<br />

Importo effettivamente applicabile<br />

1.820<br />

formule per l’importo delle deduzioni base imponibile annua<br />

importo annuo pensione<br />

art. 11 7.000 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000] meno risultato<br />

della formula art. 11<br />

art. 12 somma deduzioni annue massime X meno risultato<br />

[(78.000 + somma deduzioni annue massime - pensione annua) : 78.000] della formula art. 12<br />

Note Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale.<br />

Nelle formule vanno inseriti gli importi massimi delle sole deduzioni teoricamente spettanti in base alla situazione familiare.<br />

Gli importi delle deduzioni per i figli vanno moltiplicati per il numero dei soggetti a carico e divisi per quota di pertinenza.<br />

L’mporto massimo teorico della deduzione per spese di assistenza non può superare l’importo annuo delle spese effettivamente<br />

sostenute, se inferiore a 1.820 euro.


2 - Determinazione dell’imposta<br />

Aliquote d’imposizione<br />

in vigore dal <strong>1°</strong> gennaio 2005<br />

Scaglione in cui si situa l’importo Aliquota Correttivo (imposta<br />

complessivo annuo marginale da detrarre massima<br />

del reddito imponibile da applicare dal risultato dello scaglione)<br />

Da € 1,00 a € 26.000,00 23,0% - 5.980,00<br />

Da € 26.000,01 a € 33.500,00 33,0% 2.600,00 8.455,00<br />

Da € 33.500,01 a € 100.000,00 39,0% 4.610,00 34.390,00<br />

Da € 100.000,01 in poi 43,0% 8.610,00 s. q.<br />

NB Se dovute, l’addizionale regionale dell’IRPEF e le altre addizionali locali verranno trattenute nel corso dell’anno seguente in un<br />

numero massimo di 11 rate<br />

AZZERAMENTO E RIDUZIONE D’IMPOSTA<br />

PER TITOLARI DI SOLO REDDITO DA PENSIONE*<br />

Se l’importo annuo della pensione L’imposta netta<br />

è compreso fra … risultante dal calcolo<br />

€ 1,00 ed € 7.000,00 è pari a zero<br />

€ 7.000,01 ed € 7.500,00 viene azzerata<br />

€ 7.500,01 ed € 7.800,00<br />

si paga fino a un massimo pari all’importo annuo<br />

del reddito di pensione diminuito di 7.500 euro<br />

€ 7.800,01 ed € qualsiasi si paga integralmente senza limiti<br />

* oltre, eventualmente, a reddito da terreni di importo annuo non superiore a 185,92 euro e reddito di qualsiasi importo dell’abitazione<br />

principale e pertinenze<br />

Prontuario per l’applicazione delle norme di salvaguardia<br />

In occasione dell’introduzione del primo modulo della riforma fiscale la legge istitutiva<br />

conteneva una norma di salvaguardia secondo la quale chi avesse subito un<br />

aggravio d’imposta nell’applicare le nuove norme al reddito di competenza dell’anno<br />

2003 avrebbe potuto applicare le vecchie e recuperare a conguaglio l’eventuale<br />

differenza, con quanto già trattenuto dal sostituto d’imposta, in sede di denuncia dei<br />

redditi, cioè nel 2004 (art. 2, commi 3 e 11, L 289/2002). L’anno dopo, questa possibilità<br />

fu ripetuta (art. 2, comma 12, L 350/2003) e quindi, nel 2005, per calcolare<br />

l’imposta sui redditi prodotti nel corso del 2004, fu possibile scegliere se applicare<br />

le norme vigenti dal 1 gennaio 2003 o quelle vigenti fino al 31 dicembre 2002.<br />

Dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore anche il secondo modulo della riforma<br />

I<br />

irpef<br />

183


184<br />

L’imposta<br />

sul reddito<br />

delle persone<br />

fisiche<br />

Determinazione dell’imposta lorda<br />

Aliquote d’imposizione<br />

in vigore al 31 dicembre 2002<br />

fiscale e, con esso, una nuova norma di salvaguardia: chi subisca un aggravio d’imposta<br />

a causa delle nuove disposizioni, nel 2006 potrà chiedere in alternativa l’applicazione<br />

non solo di quelle vigenti al 31 dicembre 2004 ma anche di quelle vigenti<br />

al 31 dicembre 2002 (art. 1, comma 352, L 311/2004). L’opzione sarà esercitabile<br />

anche nel 2007, in sede di denuncia dei redditi conseguiti nel 2006, in base<br />

alla proroga stabilita con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 124, L<br />

266/2005).<br />

Per permettere una scelta consapevole, in questo prontuario sono riprodotte le<br />

tabelle utili per il calcolo dell’imposta secondo ambedue le normative previgenti,<br />

raggruppate ed organizzate in due rapidi promemoria.<br />

Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2002<br />

(L 388/2000)<br />

1. Determinazione della base imponibile.<br />

La base imponibile si determinava semplicemente deducendo dal reddito complessivo<br />

assoggettabile all’Irpef l’importo degli oneri e redditi deducibili elencati<br />

nell’art. 10 del TUIR.<br />

2. Determinazione dell’imposta lorda.<br />

L’imposta lorda si calcolava applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote<br />

pertinenti di cui alla tabella allora in vigore, che si riporta qui sotto.<br />

3. Determinazione dell’imposta netta.<br />

L’imposta netta si ricavava dalla lorda detraendovi l’importo delle detrazioni<br />

d’imposta allora riconosciute: detrazione per spese di produzione del reddito<br />

da lavoro dipendente, che si applicava anche ai redditi di pensione; detrazione<br />

per carichi di famiglia; detrazione riservata ai titolari di solo reddito da<br />

pensione. Se ne riportano le tabelle di seguito, nelle pagine 185, 186 e 187.<br />

Inoltre, dall’imposta lorda poteva essere detratta parte delle spese detraibili<br />

elencate nell’art. 15 del TUIR.<br />

Scaglione in cui si situa l’importo Aliquota Correttivo (imposta<br />

complessivo annuo marginale da detrarre massima<br />

del reddito imponibile da applicare dal risultato dello scaglione)<br />

Da € 0,01 a € 10.329,14 18,0% - 1.859,25<br />

Da € 10.329,15 a € 15.493,71 24,0% 619,75 3.098,74<br />

Da € 15.493,72 a € 30.987,41 32,0% 1.859,24 8.056,73<br />

Da € 30.987,42 a € 69.721,68 39,0% 4.028,36 23.163,10<br />

Da € 69.721,69 in poi 45,0% 8.211,55 s.q


Determinazione dell’imposta netta<br />

Detrazione per lavoro dipendente e <strong>pensioni</strong><br />

in vigore al 31 dicembre 2002<br />

Scaglione in cui si situa l’importo<br />

complessivo annuo del reddito<br />

Importo annuo Importo mensile<br />

Da € 0,01 a € 6.197,48 1.146,53 95,54<br />

Da € 6.197,49 a € 6.352,42 1.084,56 90,38<br />

Da € 6.352,43 a € 6.507,36 1.032,91 86,08<br />

Da € 6.507,37 a € 7.746,85 981,27 81,77<br />

Da € 7.746,86 a € 7.901,79 903,80 75,32<br />

Da € 7.901,80 a € 8.056,73 826,33 68,86<br />

Da € 8.056,74 a € 8.211,66 748,86 62,41<br />

Da € 8.211,67 a € 8.263,31 686,89 57,24<br />

Da € 8.263,32 a € 8.779,77 650,74 54,23<br />

Da € 8.779,78 a € 9.296,22 614,58 51,22<br />

Da € 9.296,23 a € 9.812,68 578,43 48,20<br />

Da € 9.812,69 a € 15.493,71 542,28 45,19<br />

Da € 15.493,72 a € 20.658,28 490,63 40,89<br />

Da € 20.658,29 a € 25.822,84 438,99 36,58<br />

Da € 25.822,85 a € 30.987,41 387,34 32,28<br />

Da € 30.987,42 a € 31.142,35 335,70 27,97<br />

Da € 31.142,36 a € 36.151,98 284,05 23,67<br />

Da € 36.151,99 a € 41.316,55 232,41 19,37<br />

Da € 41.316,56 a € 46.481,12 180,76 15,06<br />

Da € 46.481,13 a € 46.687,70 129,11 10,76<br />

Da € 46.687,71 a € 51.645,69 77,47 6,46<br />

Da € 51.645,70 in poi 51,65 4,30<br />

I<br />

irpef<br />

185


186<br />

Ulteriore detrazione per i pensionati*<br />

in vigore al 31 dicembre 2002<br />

Età<br />

< 75<br />

≥ 75<br />

Scaglione in cui si situa l’importo<br />

annuo del reddito da pensione<br />

Importo annuo Importo mensile<br />

Fino a euro 4.854,69 98,13 8,18<br />

da € 4.854,70 a € 9.296,22 61,97 5,16<br />

Fino a euro 4.854,69 222,08 18,51<br />

da € 4.854,70 a € 9.296,22 185,92 15,49<br />

da € 9.296,23 a € 9.554,45 92,96 7,75<br />

da € 9.554,46 a € 9.812,68 46,48 3,87<br />

* Spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti <strong>pensioni</strong>stici di importo non superiore a quelli<br />

indicati nella tabella ed eventualmente:<br />

- il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;<br />

- reddito da terreni di importo non superiore ad euro 185,92<br />

Detrazione per coniuge a carico<br />

in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004<br />

Scaglione in cui si situa l’importo<br />

complessivo annuo del reddito<br />

Importo annuo Importo mensile<br />

Da € 0,01 a € 15.493,71 546,18 45,51<br />

Da € 15.493,72 a € 30.987,41 496,60 41,38<br />

Da € 30.987,42 a € 51.645,69 459,42 38,28<br />

Da € 51.645,70 in poi 422,23 35,19<br />

Detrazione per figli a carico<br />

in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004<br />

Carico familiare Reddito del contribuente Importo annuo spettante<br />

contribuente Fino a € 36.151,98 €516,46<br />

con un figlio da € 36.151,99 a € 51.645,69 €303,68<br />

a carico oltre € 51.654,69 €285,08<br />

contribuente Fino a € 41.316,55 per ambedue €516,46<br />

con due figli da € 41.316,56 a € 51.645,69 per il primo €303,68 per il secondo € 336,73<br />

a carico oltre € 51.645,69 per ambedue €285,08<br />

contribuente Fino a € 46.481,12 per ciascuno €516,46<br />

con tre figli da € 46.481,13 a € 51.645,69 per il primo €303,68 per ciascun altro € 336,73<br />

a carico oltre € 51.645,69 per ciascuno €285,08<br />

con quattro o più<br />

indipendentemente dal reddito<br />

figli a carico<br />

per ciascuno €516,46<br />

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.<br />

Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di importo annuo di € 123,95 per ciascun figlio.


Detrazione per persone a carico diverse dal coniuge e dai figli<br />

in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004<br />

Reddito<br />

annuo<br />

Importo<br />

mensile<br />

Da 0,01 a 51.645,69 303,68 25,31<br />

Da 51.645,70 in poi<br />

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.<br />

285,08 23,76<br />

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.<br />

Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2004<br />

(L 289/2002)<br />

1. Determinazione della base imponibile.<br />

La base imponibile si determinava deducendo dal reddito complessivo assoggettabile<br />

all’Irpef sia l’importo degli oneri e dei redditi deducibili elencati nell’art.<br />

10 del TUIR sia la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione,<br />

di cui all’art. 11 del TUIR, calcolata secondo gli stessi criteri che si<br />

seguono oggi e che sono riportati sopra, a pag. 182.<br />

2. Determinazione dell’imposta lorda.<br />

L’imposta lorda si calcolava applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote<br />

pertinenti di cui alla tabella allora in vigore, che si riporta a pagina<br />

seguente.<br />

3. Determinazione dell’imposta netta.<br />

L’imposta netta si ricavava dalla lorda detraendovi l’importo delle detrazioni<br />

d’imposta per assicurare la progressività dell’imposizione che, nel periodo<br />

2003-2004, hanno sostituito quelle in precedenza previste per spese di produzione<br />

del reddito, e le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, che erano<br />

rimaste immutate. L’ulteriore detrazione d’imposta per i pensionati era stata<br />

abrogata. Per le detrazioni d’imposta per assicurare la progressività del<br />

reddito si veda sotto, alle pagg. 188-189. Per le detrazioni d’imposta per carichi<br />

di famiglia (coniuge, figli e persone diverse) si usano le stesse tabelle pubblicate<br />

in questa stessa pagina e nella pagina a fianco. Immutata, e quindi<br />

applicabile, la normativa degli oneri detraibili.<br />

I<br />

irpef<br />

187


188<br />

Determinazione dell’imposta lorda<br />

Aliquote d’imposizione<br />

in vigore al 31 dicembre 2004<br />

Scaglione in cui si situa l’importo Aliquota Correttivo (imposta<br />

complessivo annuo marginale da detrarre massima<br />

del reddito imponibile da applicare dal risultato dello scaglione)<br />

Da € 1,00 a € 15.000,00 23,0% - 3.450,00<br />

Da € 15.001,00 a € 29.000,00 29,0% 900,00 7.510,00<br />

Da € 29.001,00 a € 32.600,00 31,0% 1.480,00 8.626,00<br />

Da € 32.601,00 a € 70.000,00 39,0% 4.088,00 23.212,00<br />

Da € 70.001,00 in poi 45,0% 8.288,00 s. q.<br />

Determinazione dell’imposta netta<br />

Detrazione per reddito da lavoro dipendente<br />

in vigore al 31 dicembre 2004<br />

Scaglione in cui si situa l’importo<br />

complessivo* annuo del reddito<br />

Importo annuo Importo mensile<br />

Da € 1,00 a € 27.000,00 0,00 0,00<br />

Da € 27.001,00 a € 29.500,00 130,00 10,83<br />

Da € 29.501,00 a € 36.500,00 235,00 19,58<br />

Da € 36.501,00 a € 41.500,00 180,00 15,00<br />

Da € 41.501,00 a € 46.700,00 130,00 10,83<br />

Da € 46.701,00 a € 52.000,00 25,00 2,08<br />

Da € 52.001,00 in poi 0,00 0,00<br />

L’imposta<br />

sul reddito<br />

delle persone<br />

fisiche<br />

* Ai fini delle detrazioni d’imposta, il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per l’abitazione<br />

principale e pertinenze.


Detrazione per reddito da pensione<br />

in vigore al 31 dicembre 2004<br />

Scaglione in cui si situa l’importo<br />

complessivo* annuo del reddito<br />

Importo annuo Importo mensile<br />

Da € 1,00 a € 24.500,00 0,00 0,00<br />

Da € 24.501,00 a € 27.000,00 70,00 5,83<br />

Da € 27.001,00 a € 29.000,00 170,00 14,17<br />

Da € 29.001,00 a € 31.000,00 290,00 24,17<br />

Da € 31.001,00 a € 36.500,00 230,00 19,17<br />

Da € 36.501,00 a € 41.500,00 180,00 15,00<br />

Da € 41.501,00 a € 46.700,00 130,00 10,83<br />

Da € 46.701,00 a € 52.000,00 25,00 2,08<br />

Da € 52.001,00 in poi 0,00 0,00<br />

Detrazione per reddito da lavoro autonomo<br />

in vigore al 31 dicembre 2004<br />

Scaglione in cui si situa l’importo<br />

complessivo* annuo del reddito<br />

Importo annuo Importo mensile<br />

Da € 1,00 a € 25.500,00 0,00 0,00<br />

Da € 25.501,00 a € 29.400,00 80,00 6,67<br />

Da € 29.401,00 a € 31.000,00 126,00 10,50<br />

Da € 31.001,00 a € 32.000,00 80,00 6,67<br />

Da € 32.001,00 in poi 0,00 0,00<br />

* Ai fini delle detrazioni d’imposta, il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per l’abitazione<br />

principale e pertinenze.<br />

I<br />

irpef<br />

189


190<br />

IMPORTO AGGIUNTIVO DELLE PENSIONI AL MINIMO<br />

(Art. 70, commi 7 - 10, della legge 388/2000)<br />

2006 mensile annuo<br />

misura intera dell’importo aggiuntivo (€ 11,92) € 154,94<br />

limite di importo della/delle <strong>pensioni</strong><br />

- fino al quale l’importo aggiuntivo spetta in misura intera € 427,58 € 5.558,54<br />

- oltre il quale l’importo aggiuntivo non spetta<br />

neanche in misura parziale € 439,50 € 5.713,48<br />

limite di reddito per il diritto all’importo aggiuntivo<br />

- limite individuale - € 8.337,81<br />

- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) - € 16.675,62<br />

NB - nell’importo delle <strong>pensioni</strong> non vanno considerati i trattamenti di famiglia; vanno considerati, invece, la<br />

maggiorazione sociale delle <strong>pensioni</strong>, di qualsiasi importo, il relativo incremento e la maggiorazione ex<br />

combattenti<br />

- nel reddito personale e coniugale vanno considerati soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF (esclusi la rendita<br />

della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate)<br />

L’imposta<br />

sul reddito<br />

delle persone<br />

fisiche<br />

- incapienti


Pensione di vecchiaia<br />

REGIME RETRIBUTIVO<br />

Il requisito di età<br />

La pensione di vecchiaia spetta, in presenza di un requisito contributivo piuttosto<br />

contenuto, al raggiungimento dell’età cosiddetta pensionabile, fissata a 60<br />

anni per le donne e 65 per gli uomini in tutti i Fondi o Gestioni, salvi i seguenti<br />

casi particolari: personale di volo e il personale viaggiante delle ferrovie e delle<br />

società di trasporto pubblico; particolari categorie dello spettacolo; i lavoratori non<br />

vedenti ed i lavoratori invalidi in misura non inferiore all’80%; gli appartenenti alle<br />

forze dell’ordine, alle forze armate, i vigili del fuoco, le guardie carcerarie e forestali;<br />

i lavoratori che svolgono attività usuranti, per i quali l'età pensionabile è anticipata.<br />

Il requisito di contribuzione<br />

Il requisito minimo assicurativo e contributivo è pari a 20 anni (era pari a 15<br />

fino al 1993, anno dal quale è cominciato a crescere fino al 2001, quando si é raggiunta<br />

quota 20).<br />

È confermato il precedente requisito di 15 anni di contributi o il requisito inferiore<br />

spettante in base a condizioni particolari:<br />

• per coloro che entro il 31.12.1992 hanno maturato i 15 anni di contribuzione<br />

ed assicurazione;<br />

• per coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria<br />

dell’iscrizione alla gestione o fondo previdenziale di provenienza entro il 31<br />

dicembre 1992, anche se non hanno mai effettuato versamenti volontari;<br />

• per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa ma che<br />

per almeno 10 anni risultino occupati per meno di 52 settimane all'anno;<br />

• per i lavoratori non vedenti (10 anni di anzianità contributiva ed assicurativa).<br />

Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari nel periodo tra il 30 aprile 1951<br />

ed il 31 dicembre 1961, si mantengono i particolari requisiti ridotti acquisiti con<br />

tale autorizzazione.<br />

Inoltre, i lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno<br />

maturato una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se aumentata<br />

dei periodi intercorrenti tra questa data e il compimento dell’età pensionabile, non<br />

consentirebbe di conseguire il nuovo requisito assicurativo e contributivo (art. 2,<br />

comma 3, lettera c, del DLgs 503/92), possono far valere un requisito ridotto fino<br />

ad un minimo costituito dal vecchio requisito (15 anni). 191


192<br />

TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI<br />

PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL PERIODO DI PASSAGGIO<br />

DAI 55 AI 60 (DONNE) E DAI 60 AI 65 ANNI (UOMINI)<br />

E DAI 15 AI 20 ANNI DI CONTRIBUTI<br />

Se la data di nascita è compresa nel periodo:<br />

donne uomini<br />

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente<br />

e decorrenza della pensione<br />

la prima decorrenza utile<br />

(in presenza di tutti i requisiti e<br />

secondo la data di nascita)<br />

è compresa nel periodo:<br />

1.1.1937 - 31.12.1937 1.1.1932 - 31.12.1932 1.2.1992 - 1.1.1993<br />

1.1.1938 - 31.12.1938 1.1.1933 - 31.12.1933 1.2.1993 - 1.1.1994<br />

1.1.1939 - 30.6.1939 1.1.1934 - 30.6.1934 1.2.1995 - 1.7.1995<br />

1.7.1939 - 31.12.1939 1.7.1934 - 31.12.1934 1.8.1996 - 1.1.1997<br />

1.1.1940 - 30.6.1940 1.1.1935 - 30.6.1935 1.2.1998 - 1.7.1998<br />

1.7.1940 - 31.12.1940 1.7.1935 - 31.12.1935 1.8.1999 - 1.1.2000<br />

dal 1941 in poi dal 1936 in poi dal 1.1.2001<br />

La pensione<br />

di vecchiaia<br />

Per tutti i trattamenti con decorrenza successiva al <strong>1°</strong> gennaio 1993, condizione<br />

per l’accesso è la cessazione del rapporto di lavoro. La pensione decorre dal<br />

mese successivo a quello in cui risultano perfezionati tutti e tre i requisiti (di età,<br />

contributivo e di cessazione del rapporto): tuttavia è possibile scegliere la decorrenza<br />

al <strong>1°</strong> giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda,<br />

sempreché si sia in presenza di tutti i requisiti.<br />

Riepilogo<br />

Dal momento che i requisiti di età e di contribuzione sono stati in graduale<br />

aumento nel periodo che va dal <strong>1°</strong> gennaio 1993 al <strong>1°</strong> gennaio 2001, la tabella<br />

sopra permette la ricerca dei requisiti di età e contribuzione richiesti nel periodo<br />

transitorio basandosi sulla data di nascita dell’interessato. A fianco, uno schema di<br />

calcolo permette di determinare il requisito personale ridotto per le persone che,<br />

avendo iniziato a versare contributi prima del <strong>1°</strong> gennaio 1993, compiono l’età<br />

pensionabile prima di avere raggiunto il requisito contributivo minimo stabilito dalla<br />

legge.


età pensionabile richiesta requisito assicurativo e contributivo<br />

nel periodo (in anni) richiesto nel periodo<br />

donne uomini in anni in settimane<br />

in giornate<br />

(agricoli)<br />

55 60 15 780 4.050<br />

55 60 16 832 4.320<br />

56 61 17 884 4.590<br />

57 62 17 884 4.590<br />

58 63 18 936 4.860<br />

59 64 19 988 5.130<br />

60 65 20 1.040 5.400<br />

SCHEMA PER LA RICERCA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO RIDOTTO<br />

(art. 2, comma 3, lettera c, DLgs 503/92)<br />

La data di compimento dell’età pensionabile è ……………<br />

Numero di contributi settimanali accreditati al 31.12.1992: ______________________ +<br />

Numero di settimane di calendario tra la data del 1.1.1993<br />

e la fine del mese in cui si compirà l’età pensionabile: ______________________ =<br />

NUOVO REQUISITO PERSONALE ======================<br />

MA:<br />

- se il risultato è minore di 780 allora il requisito è fissato a 15 anni<br />

- se il risultato è maggiore del requisito pieno allora è sufficiente il possesso di quest’ultimo<br />

Ppensione<br />

- di vecchiaia<br />

193


194<br />

La pensione<br />

di vecchiaia<br />

REGIME CONTRIBUTIVO<br />

Per i lavoratori che hanno iniziato la loro “vita” lavorativa e assicurativa dopo<br />

il 1995, la legge 335/95 aveva previsto la possibilità di ottenere la pensione in<br />

presenza di un requisito contributivo molto ridotto e ad un’età variabile, a scelta<br />

del lavoratore, fra i 57 e i 65 anni, senza differenze fra donne e uomini. Ulteriori<br />

condizioni, il rapporto di lavoro risolto e l’importo della prestazione da liquidare<br />

prima del 65° anno di età, non inferiore ad 1,2 volte quello dell’assegno sociale.<br />

A questi requisiti estremamente ridotti, fino all’età di 62 anni sarebbe corrisposto<br />

un importo di pensione anch’esso ridotto, rispetto a quanto ottenibile in teoria<br />

con il calcolo retributivo alla stessa età e con lo stesso numero di contributi; ad<br />

età superiori, invece, il particolare sistema di calcolo permette risultati anche più<br />

vantaggiosi di quelli ottenibili nelle stesse condizioni con il sistema contributivo.<br />

Queste condizioni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007. Dal <strong>1°</strong> gennaio<br />

2008, invece, anche nel regime contributivo il diritto alla pensione si conseguirà<br />

al compimento del 60° anno di età, le donne, e del 65°, gli uomini. Rimangono<br />

ferme le altre condizioni, cioè i 5 anni di contributi, il limite di importo pari<br />

ad 1,2 volte l'assegno sociale (questa solo per le donne che chiedono la pensione<br />

prima del 65° anno di età) e la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (art.<br />

1, comma 6, lettera b, L 243/2004).


Pensione di anzianità<br />

Èla prestazione <strong>pensioni</strong>stica che può essere liquidata anche prima dell’età<br />

pensionabile, a patto che l’interessato possa far valere una grande anzianità<br />

contributiva ed assicurativa, tendenzialmente coincidente con l’anzianità contributiva<br />

massima riconoscibile nel calcolo di pensione.<br />

REGIME RETRIBUTIVO<br />

Al requisito fondamentale dell’anzianità contributiva possono affiancarsi altri<br />

requisiti aggiuntivi, a seconda dei casi. Per i lavoratori dipendenti, ad esempio, è<br />

sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, quando non possono<br />

far valere l’anzianità contributiva massima (40 anni di contributi di qualsiasi tipo),<br />

lavoratori dipendenti e autonomi possono ottenere la pensione con un’anzianità<br />

contributiva inferiore, pari a 35 anni di contributi, ma solo al raggiungimento di<br />

una determinata età. Nei 35 anni non possono essere computati i periodi esclusivamente<br />

coperti da contribuzione figurativa relativa ad indennità ordinaria di disoccupazione<br />

o ad indennità di malattia, infortunio, infortunio sul lavoro e malattia<br />

professionale.<br />

Il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione<br />

immediata della pensione, per la quale si dovrà attendere un tempo più o meno<br />

lungo a seconda di altre, diverse, condizioni. In questi casi, la cessazione del rapporto<br />

di lavoro è sufficiente che intervenga il giorno precedente la data di decorrenza<br />

della pensione.<br />

I requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti<br />

Attualmente, i requisiti di anzianità contributiva e assicurativa richiesti ai lavoratori<br />

dipendenti sono in fase di crescita graduale e sono esposti, a partire dal<br />

2000, nella tabella a pag. 198.<br />

Fino al 2007<br />

Nella colonna del requisito con 35 anni di contributi, condizionato al raggiungimento<br />

di una determinata età, si può vedere come, in base alla legge 449/97, il<br />

percorso di accrescimento del limite di età fosse inizialmente differente per i dipendenti<br />

pubblici e per i lavoratori titolari di una deroga particolare, che li manteneva<br />

collegati alla tabella originale stabilita con la legge 335/95. Si tratta dei lavoratori<br />

con qualifica operaia o equivalente, dei lavoratori cosiddetti “precoci” e, in alcuni<br />

casi, di lavoratori in mobilità o cassa integrazione. 195


196<br />

Pensione<br />

di anzianità<br />

Operai<br />

Lavoratori dipendenti pubblici e privati inquadrati con qualifica operaia, nell’ambito<br />

del rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro. La qualifica risulta<br />

dalla busta paga. Per i lavoratori iscritti all’INPS, la qualifica operaia è contrassegnata<br />

con il codice 1 nell’apposito campo del modello O1M e ora del modello<br />

CUD. E’ sufficiente che la qualifica risulti posseduta alla data della domanda di<br />

pensione.<br />

Lavoratori con qualifica equivalente a qualifica operaia<br />

La legge 449/97 aveva previsto che, con decreto ministeriale, qualifiche contrattuali<br />

caratterizzate dallo svolgimento di mansioni esecutive e ripetitive, sostanzialmente<br />

assimilabili alle qualifiche operaie, venissero mantenute nella vecchia<br />

tabella di accrescimento dell’età stabilita per la pensione di anzianità, alla pari delle<br />

qualifiche operaie. Il decreto non è mai stato emanato. Si tratta di uno dei non<br />

pochi inadempimenti che caratterizzano la materia del diritto previdenziale nel<br />

nostro Paese.<br />

Lavoratori precocemente avviati al lavoro<br />

Sono quei lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare in età compresa<br />

tra i 14 ed i 19 anni compiuti e che, in tale periodo, risultino essere stati iscritti per<br />

non meno di un anno ad una forma di assicurazione previdenziale obbligatoria a<br />

seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.<br />

Lavoratori in mobilità o cassa integrazione<br />

La stessa norma derogatoria, inoltre, si applica anche nei casi previsti da disposizioni<br />

temporanee per alcune specifiche tipologie di lavoratori in mobilità, cassa<br />

integrazione, prepensionamento o autorizzati ai versamenti volontari, ovvero<br />

appartenenti ad alcuni settori produttivi (credito e ferrovie).<br />

Dal 2008<br />

Nella tabella sono esposti anche i nuovi requisiti che verranno richiesti a partire<br />

dal 2008 in base alla legge 243/2004, di riforma del sistema <strong>pensioni</strong>stico, che<br />

ha introdotto un nuovo processo di crescita oltre i 57 anni inizialmente stabiliti dalla<br />

legge 335/95 come punto di arrivo ed ha anche provocato una grave frattura<br />

nel processo di gradualità previsto: come si vede, nel giro di una notte il requisito<br />

di età passerà dai 57 ai 60 anni, per fermarsi, a regime, a 62. Per le donne la pensione<br />

di anzianità non sarà più un’alternativa a quella di vecchiaia mentre, per gli<br />

uomini, tenendo conto anche del differimento della decorrenza, si arriverà ad età<br />

molto vicine a quella pensionabile.<br />

Il passaggio alle nuove disposizioni prevede alcune eccezioni: i lavoratori che<br />

si ritroveranno nelle condizioni ivi contemplate conserveranno il regime di requisiti<br />

e anche di decorrenze in vigore al 31 dicembre 2007.


Chi raggiunge i requisiti prima del 2008<br />

Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa<br />

attualmente in vigore potrà avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle<br />

condizioni previste dalla vecchia normativa (art. 1, commi 3-5, L 243/2004),<br />

anche per quanto riguarda le decorrenze (art. 1, comma 6, lettera c, penultimo<br />

periodo, L 243/2004). A questo proposito è prevista la possibilità di farsi rilasciare,<br />

dall’Ente di previdenza, apposita certificazione attestante l’acquisizione del<br />

diritto secondo la normativa attualmente vigente.<br />

Versamenti volontari<br />

I requisiti per la pensione di anzianità richiesti dalla normativa attuale continueranno<br />

ad applicarsi a chi abbia ottenuto (non soltanto richiesto) l'autorizzazione<br />

ai versamenti volontari prima del <strong>1°</strong> marzo 2004 (art. 1, comma 8, L<br />

243/2004)<br />

Mobilità e Fondi di solidarietà L 662/96<br />

La stessa deroga è accordata a non più di 10.000 fra i lavoratori che verranno<br />

collocati in mobilità nei territori del Mezzogiorno in base ad accordi stipulati prima<br />

del <strong>1°</strong> marzo 2004 e che raggiungeranno il requisito entro il periodo di percezione<br />

dell'indennità. Sono compresi nei 10.000 anche i lavoratori di enti ed<br />

aziende pubblici e privati in crisi, erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle<br />

categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (cui<br />

la legge 662 del 1996 ha esteso un trattamento analogo all'indennità di mobilità)<br />

che abbiano definito entro il 29 febbraio 2004 la costituzione dei previsti Fondi di<br />

solidarietà di settore ed il trattamento economico di accompagnamento alla pensione<br />

(art. 1, comma 10, L 243/2004).<br />

Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco<br />

Infine, conserveranno i requisiti della loro normativa speciale in vigore al 31<br />

dicembre 2007 anche i dipendenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e i<br />

Vigili del fuoco (art. 1, commi 18-19, L 243/2004).<br />

Ppensione<br />

- di anzianità<br />

197


198<br />

Lavoratori dipendenti - requisiti per la pensione di anzianità - regime retributivo<br />

Requisito<br />

contributivo<br />

Anno assoluto<br />

Pensione<br />

di anzianità<br />

anni di contributi<br />

Pensione di anzianità e part time<br />

Requisito con 35 anni<br />

di contributi condizionato all’età<br />

anni di età assieme a 35 anni di contributi<br />

settore PRIVATO settore PUBBLICO<br />

qualifiche operaie<br />

e altre deroghe<br />

2000 37 55 54 54<br />

2001 37 56 55 54<br />

2002 37 57 55 55<br />

2003 37 57 56 55<br />

2004 38 57 56<br />

2005 38 57 56<br />

2006 39 57<br />

2007 39 57<br />

2008 40 60<br />

2009 40 60<br />

2010 40 61<br />

2011 40 61<br />

2012 40 61<br />

2013 40 61<br />

dal 2014 40 62<br />

NB Concorrono al raggiungimento del requisito contributivo assoluto anche i contributi figurativi non utili per la pensione di anzianità,<br />

sia pure nella misura massima di 1, 2, 3, fino a 5 anni che costituiscono la differenza tra il requisito assoluto richiesto e i<br />

35 anni di contributi del requisito con età.”<br />

In deroga al divieto di cumulo tra la pensione di anzianità ed i redditi da lavoro<br />

dipendente, i lavoratori che trasformano il proprio rapporto di lavoro da tempo<br />

pieno a tempo parziale possono accedere, secondo le regole prima indicate, alla<br />

pensione di anzianità, il cui importo è ridotto in misura inversamente proporzionale<br />

alla riduzione d’orario. Condizione per l’accesso a questa particolare forma di<br />

pensionamento, per i lavoratori del settore privato, è l’assunzione di nuovo personale<br />

per un tempo di lavoro non inferiore alla riduzione dell’orario di lavoro del<br />

lavoratore che passa a part time.


I requisiti richiesti ai lavoratori autonomi<br />

Ferma restando la possibilità di conseguire la pensione con il massimo dell’anzianità<br />

contributiva, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni<br />

la pensione di anzianità richiede attualmente, e richiederà dopo il 2008, requisiti<br />

di età più elevati che per i lavoratori dipendenti, come si vede nella tabella<br />

seguente.<br />

I lavoratori dipendenti che intendano raggiungere il diritto alla pensione di<br />

anzianità con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle<br />

gestioni dei lavoratori autonomi devono fare riferimento alla tabella dei requisiti<br />

previsti per i lavoratori autonomi e conseguono una pensione a carico della relativa<br />

gestione.<br />

Lavoratori autonomi - requisiti per la pensione di anzianità -<br />

regime retributivo<br />

Anno<br />

REGIME CONTRIBUTIVO<br />

Requisito contributivo<br />

assoluto<br />

Anni di contributi<br />

Requisito alternativo<br />

con 35 anni di contributi<br />

condizionato all’età<br />

anni di età assieme a 35 anni<br />

di contributi<br />

2000 40 57<br />

2001-2007 40 58<br />

2008 40 61<br />

2009 40 61<br />

2010 40 62<br />

2011 40 62<br />

2012 40 62<br />

2013 40 62<br />

dal 2014 40 63<br />

Nel regime contributivo, fino al 2007 rimane la possibilità di ottenere la pensione<br />

a 57 anni di età con 5 anni di contributi (vedi il capitolo “Pensione di vecchiaia”).<br />

Accanto a questa possibilità, la legge istitutiva prevede un accesso alla pensione<br />

svincolato da qualsiasi limite di età se si possono far valere 40 anni di contributi,<br />

fra i quali non possono essere computati periodi coperti da contribuzione<br />

volontaria né periodi di studio riscattati. In compenso, i contributi relativi al lavoro<br />

prestato prima del 18° anno di età sono valutati una volta e mezza. 199


200<br />

Pensione<br />

di anzianità<br />

Dal 2008, ferma rimanendo la possibilità di pensionamento con 40 anni di contributi,<br />

le disposizioni sui requisiti per la pensione di anzianità vigenti nel regime<br />

retributivo si applicheranno anche nel contributivo, determinando la situazione che<br />

segue:<br />

Tutti i lavoratori - requisiti per la pensione di anzianità - regime contributivo<br />

Anno<br />

Requisito<br />

contributivo<br />

assoluto<br />

Requisito condizionato all’età<br />

anni di contributi anni di contributi<br />

anni di età<br />

lavoratori dipendenti lavoratori autonomi<br />

1996-2007 40 5 57<br />

2008 40 35 60 61<br />

2009 40 35 60 61<br />

2010 40 35 61 62<br />

2011 40 35 61 62<br />

2012 40 35 61 62<br />

2013 40 35 61 62<br />

dal 2014 40 35 62 63<br />

NB Fino al 2007, la pensione contributiva (qui per comodità etichettata come “di anzianità”), per cui sono richiesti almeno 5 anni<br />

di contributi e 57 anni di età, viene liquidata solo se l’importo di essa raggiunge e supera di un quinto quello dell’assegno sociale.<br />

Dal 2008, con i nuovi requisiti, tale condizione non dovrebbe più essere richiesta.<br />

Una sperimentazione per le donne<br />

Con la fissazione del requisito d’età a 60, 61 e poi 62 anni, si è visto come per<br />

le donne, dal 2008, la pensione di anzianità non costituirà più un’alternativa alla<br />

pensione di vecchiaia, almeno nel regime retributivo.<br />

Infatti, la legge 243/2004 (art. 1, comma 9) prevede che dal 2008 al 2015 il<br />

diritto a pensione di anzianità sarà riconosciuto in via sperimentale con 35 anni di<br />

contributi e 57 anni di età (58 per le autonome, escluse le iscritte alla gestione<br />

parasubordinati) "nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del<br />

trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo" definite<br />

col DLgs 180/97. In teoria, quindi, la pensione di anzianità continuerà ad esistere<br />

per le donne, almeno per un certo periodo, e anche se in via sperimentale,<br />

nel regime contributivo.


In pratica, le cose stanno diversamente. Come è ben noto, la possibilità di esercitare<br />

l’opzione per il regime contributivo è preclusa fin dal 2001 alle persone che<br />

avevano almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995. Ora, chi non aveva 18 anni<br />

di contributi nel 1996 potrà averne al massimo 30 nel 2008: ciò vuol dire che tale<br />

possibilità rimane di fatto impraticabile come minimo fino al 2013, a meno che non<br />

venga introdotta una specifica deroga al divieto introdotto con il DL 355/2001,<br />

convertito in legge 417/2001.<br />

IL DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA (C. D. FINESTRE DI USCITA)<br />

Fin dal 1993, l’accesso alla pensione di anzianità da parte di chi ne ha raggiunto<br />

i requisiti richiesti, è possibile solo a partire da date prefissate nel corso dell’anno,<br />

che variano a seconda della data in cui i requisiti sono stati raggiunti e, in<br />

alcuni casi, anche dell’età che il lavoratore raggiunge alla vigilia della data di<br />

decorrenza.<br />

La tabella di differimento della data di decorrenza della pensione rispetto alla<br />

data di raggiungimento dei requisiti è stata ritoccata più volte, nel 1995, nel 1998<br />

e, con la legge 243/2004, anche a partire dal 2008.<br />

Fin dall’inizio, il regime di decorrenze è stato differente fra lavoratori dipendenti<br />

e lavoratori autonomi. Anche ai fini della decorrenza della pensione, i lavoratori<br />

dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità con il concorso<br />

determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori<br />

autonomi devono fare riferimento alla tabella delle decorrenze fissata per gli<br />

autonomi.<br />

Lavoratori dipendenti - decorrenze della pensione di anzianità -<br />

regime retributivo e contributivo<br />

data di maturazione del ulteriore condizione di età<br />

requisito per il diritto per la decorrenza<br />

data di decorrenza della pensione<br />

fino al 2007 dal 2008<br />

entro il primo<br />

trimestre dell’anno<br />

57 anni entro il giorno<br />

precedente la decorrenza<br />

<strong>1°</strong> luglio<br />

<strong>1°</strong> gennaio<br />

dell’anno seguente<br />

entro il secondo<br />

trimestre dell’anno<br />

57 anni entro il giorno<br />

precedente la decorrenza<br />

<strong>1°</strong> ottobre<br />

<strong>1°</strong> gennaio<br />

dell’anno seguente<br />

entro il terzo trimestre<br />

dell’anno<br />

–<br />

<strong>1°</strong> gennaio <strong>1°</strong> luglio<br />

dell’anno seguente dell’anno seguente<br />

entro il quarto<br />

trimestre dell’anno<br />

–<br />

<strong>1°</strong> aprile <strong>1°</strong> luglio<br />

dell’anno seguente dell’anno seguente<br />

differenza<br />

+ 6 mesi<br />

+ 3 mesi<br />

+ 6 mesi<br />

+ 3 mesi<br />

201


202<br />

Lavoratori autonomi - decorrenze della pensione di anzianità -<br />

regime retributivo e contributivo<br />

data di maturazione del<br />

requisito<br />

data di decorrenza della pensione<br />

fino al 2007 dal 2008<br />

entro il primo <strong>1°</strong> ottobre <strong>1°</strong> luglio<br />

trimestre dell'anno dello stesso anno dell'anno seguente<br />

entro il secondo <strong>1°</strong> gennaio <strong>1°</strong> luglio<br />

trimestre dell'anno dell'anno seguente dell'anno seguente<br />

entro il terzo <strong>1°</strong> aprile <strong>1°</strong> gennaio<br />

trimestre dell'anno dell'anno seguente del 2° anno successivo<br />

entro il quarto <strong>1°</strong> luglio <strong>1°</strong> gennaio<br />

trimestre dell'anno dell'anno seguente del 2° anno successivo<br />

Pensione<br />

di anzianità<br />

differenza<br />

+ 9 mesi<br />

+ 6 mesi<br />

+ 9 mesi<br />

+ 6 mesi


Trattamenti di invalidità<br />

di natura previdenziale<br />

La pensione di inabilità<br />

Èla prestazione che, in base alle leggi n. 222/84 e n. 335/95, spetta ai lavoratori,<br />

iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps ed alle forme<br />

esclusive e sostitutive, che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si<br />

trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di<br />

lavoro. Per il diritto alla prestazione, oltre alla condizione di assoluta inabilità al<br />

lavoro, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno<br />

tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.<br />

Si prescinde dal requisito contributivo quando l’inabilità è connessa a finalità<br />

di servizio.<br />

La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata<br />

sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo<br />

compreso tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell’età pensionabile<br />

(l’anzianità contributiva finale non può, però, superare i 40 anni). L’importo delle<br />

<strong>pensioni</strong> di inabilità liquidate a dipendenti pubblici non può superare quello della<br />

pensione privilegiata attribuibile alle stesse condizioni.<br />

E’ incumulabile con le rendite vitalizie dell’Inail liquidate per lo stesso evento<br />

invalidante. L’incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita stessa (le quote<br />

di pensione eccedenti la rendita vengono messe in pagamento) e riguarda le<br />

<strong>pensioni</strong> liquidate dopo l’agosto 1995. I trattamenti liquidati prima di settembre<br />

1995 sono congelati. Con il disegno di legge n. 3.448, presentato al Senato il 31<br />

maggio 2005, è previsto il ripristino della cumulabilità, limitatamente all’importo<br />

derivante dal calcolo (eventualmente integrato al minimo), senza la maggiorazione<br />

di anzianità contributiva.<br />

La decorrenza è fissata al mese successivo a quello di presentazione della<br />

domanda o all’insorgere dello stato inabilitante se successivo. In ogni caso la pensione<br />

non può essere erogata fino alla cessazione dell’attività lavorativa.<br />

L’assegno di invalidità<br />

E’ la prestazione che, in base alla legge n. 222/84, spetta ai lavoratori iscritti<br />

all’assicurazione generale obbligatoria, ed a buona parte delle forme sostitutive,<br />

che hanno una capacità di lavoro ridotta a meno di 1/3. Occorre che il lavoratore<br />

abbia maturato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 nel quinquennio<br />

che precede la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo, quando l’invalidi- 203


204<br />

Trattamenti<br />

di invalidità<br />

di natura<br />

previdenziale<br />

tà è connessa a finalità di servizio e se non spettano prestazioni dell’assicurazione<br />

infortuni per lo stesso evento invalidante.<br />

La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ogni<br />

triennio e, comunque, entro e non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza,<br />

può esserne richiesto il rinnovo, subordinato all’accertamento della permanenza<br />

dello stato invalidante.<br />

Al terzo riconoscimento consecutivo, l’assegno diventa definitivo e, al compimento<br />

dell’età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei<br />

requisiti per quest’ultima prestazione, ivi compreso la cessazione dell’attività lavorativa.<br />

L’assegno può essere trasformato anche in pensione di anzianità, in presenza dei<br />

prescritti requisiti; la decorrenza è fissata al mese successivo a quello della domanda.<br />

L’integrazione al minimo dell’assegno<br />

La prestazione è calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata.<br />

Nel caso in cui il suo importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere<br />

integrato di una quota non superiore all’importo dell’assegno sociale, e comunque<br />

entro il limite del trattamento minimo stesso, se il titolare non possiede redditi<br />

superiori a due volte l’importo dell’assegno sociale. Se il richiedente è coniugato,<br />

ai fini dell’integrazione al minimo, il reddito cumulato con quello del coniuge non<br />

deve essere superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale.<br />

I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto di contributi<br />

previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione.<br />

Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l’importo a calcolo dell’assegno da integrare.<br />

La riduzione dell’importo in presenza di redditi da lavoro<br />

L’assegno è compatibile con attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti<br />

da tale attività nelle seguenti misure:<br />

• interamente quando i redditi sono inferiori a 4 volte il trattamento minimo<br />

annuo;<br />

• per tre quarti del suo ammontare (al 75%) quando i redditi da lavoro sono di<br />

importo tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo;<br />

• per la metà del suo ammontare (50%), quando i redditi da lavoro superano il<br />

limite delle cinque volte il minimo annuo.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’assegno viene posto in<br />

pagamento in misura ridotta o, se già in pagamento, viene ridotto alle percentuali<br />

indicate, tranne gli assegni con decorrenza precedente al 1996 che vengono congelati<br />

quando i redditi da lavoro superano i limiti indicati o se li superavano già alla<br />

data di entrata in vigore della legge 335/95, il 17 agosto 1995.<br />

Le riduzioni in questione operano in presenza di redditi da lavoro dipendente,<br />

autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi<br />

internazionali, o all’estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute<br />

erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti<br />

di famiglia. Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative<br />

anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata.


Il cumulo con la rendita INAIL<br />

L’assegno, se liquidato in conseguenza di infortunio e malattia professionale, è<br />

incumulabile con le rendite vitalizie dell’Inail liquidate per lo stesso evento invalidante,<br />

allo stesso modo della pensione di inabilità. Anche per l’assegno è in progetto<br />

il ripristino del cumulo, limitatamente all’importo a calcolo anche se inferiore<br />

al minimo.<br />

La decorrenza<br />

La decorrenza è fissata al <strong>1°</strong> giorno del mese successivo a quello di presentazione<br />

della domanda o al mese successivo al riconoscimento dello stato di invalidità<br />

se intervenuto dopo la presentazione della domanda.<br />

La vecchia pensione di invalidità<br />

È la prestazione che veniva liquidata ai lavoratori iscritti all’assicurazione<br />

generale obbligatoria dell’Inps ed a cui era stata riconosciuta la riduzione a meno<br />

di 1/3 della capacità di guadagno in attività confacenti alle proprie attitudini. Questa<br />

prestazione è stata soppressa dalla legge n. 222/1984 che ha istituito la pensione<br />

di inabilità e l’assegno di invalidità. Continua ad essere erogata, tuttavia, a<br />

tutti coloro a cui è stata liquidata prima dell’entrata in vigore della legge n.<br />

222/84.<br />

È calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata.<br />

È compatibile con l’attività di lavoro. È soggetta alle regole sul cumulo con i<br />

redditi da lavoro e viene, inoltre, completamente sospesa in caso di redditi da lavoro<br />

di importo superiore a tre volte il minimo, quando il pensionato è di età inferiore<br />

a quella prevista per la pensione di vecchiaia.<br />

In questo caso sono da considerare i redditi da lavoro dipendente, autonomo o<br />

professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali,<br />

o all’estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali<br />

e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia.<br />

Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni,<br />

né le competenze arretrate soggette a tassazione separata. La pensione di invalidità<br />

può essere trasformata a domanda in pensione di vecchiaia o anzianità in<br />

presenza dei rispettivi requisiti.<br />

P<br />

pensione<br />

- trattamenti<br />

di invalidità<br />

Le <strong>pensioni</strong> anticipate per invalidità dei dipendenti pubblici<br />

Per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione<br />

generale obbligatoria non è previsto l’assegno di invalidità ma <strong>pensioni</strong> anticipate<br />

per invalidità o per malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio.<br />

Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per<br />

la concessione di queste prestazioni. Accanto ad esse sono previste, poi, le prestazioni<br />

privilegiate per causa di servizio che assolvono quella funzione indennitaria<br />

e risarcitoria svolta dalle rendite dell’assicurazione contro gli infortuni che non opera<br />

per buona parte dei dipendenti pubblici. 205


206<br />

Trattamenti<br />

di invalidità<br />

di natura<br />

previdenziale<br />

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE<br />

AL MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA'<br />

oltre i quali l'integrazione non spetta<br />

art. 1 L 222/84; art. 3, c. 6, L 335/95;<br />

lettera Min. lavoro n. 7/61587/L.335/95 del 24.7.1997<br />

Anno Pensionato non coniugato Pensionato coniugato<br />

(ASx26) (ASx39)<br />

*1999 L. 16.010.800 L. 24.037.650<br />

**2000 L. 16.749.200 L. 25.123.800<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

17.150.900<br />

8.875,16<br />

L.<br />

€<br />

25.726.350<br />

13.312,74<br />

2002 € 9.114,82 € 13.672,23<br />

2003 € 9.333,74 € 14.000,61<br />

2004 € 9.567,22 € 14.350,83<br />

2005 € 9.758,58 € 14.637,87<br />

2006 € 9.924,72 € 14.887,08<br />

* Nel 1999 l’importo dell’assegno sociale è stato aumentato di 100.000 lire mensili<br />

** Nel 2000 l’importo dell’assegno sociale è stato aumentato di 18.000 lire mensili<br />

LIMITE DI REDDITO OLTRE IL QUALE LA PENSIONE<br />

DI INVALIDITA’ VIENE SOSPESA<br />

E L’ASSEGNO D’INVALIDITA’ SOTTOPOSTO A REVISIONE<br />

art. 8 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 9 L 222/84<br />

Anno<br />

limite individuale<br />

(TM X 39)<br />

1999 L. 27.699.750<br />

2000 L. 28.142.400<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

28.873.650<br />

14.912,04<br />

2002 € 15.314,91<br />

2003 € 15.682,68<br />

2004 € 16.075,02<br />

2005 € 16.396,77<br />

2006 € 16.675,62


RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELL’ASSEGNO D’INVALIDITA’<br />

IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI<br />

tabella G art. 1, comma 42, L 335/95<br />

anno ammontare dei redditi<br />

percentuale di riduzione<br />

della pensione<br />

fino a lire 38.498.200 (TM x 52) Nessuna<br />

da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 (TM x 65) 25 per cento<br />

2001<br />

da lire 48.122.751 in poi<br />

fino a euro 19.882,67 (TM x 52)<br />

50 per cento<br />

Nessuna<br />

da euro 19.882,68 a euro 24.853,33 (TM x 65) 25 per cento<br />

da euro 24.853,34 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 20.419,88 (TM x 52) Nessuna<br />

2002 da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 (TM x 65) 25 per cento<br />

da euro 25.524,85 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 20.910,24 (TM x 52) Nessuna<br />

2003 da euro 20.910,25 a euro 26.137,80 (TM x 65) 25 per cento<br />

da euro 26.137,81 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 21.433,36 (TM x 52) Nessuna<br />

2004 da euro 21.433,37 a euro 26.791,70 (TM x 65) 25 per cento<br />

da euro 26.791,71 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 21.862,36 (TM x 52) Nessuna<br />

2005 da euro 21.862,37 a euro 27.327,95 (TM x 65) 25 per cento<br />

da euro 27.327,96 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 22.234,16 (TM x 52) Nessuna<br />

2006 da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 (TM x 65) 25 per cento<br />

da euro 27.792,70 in poi 50 per cento<br />

NB Per evitare che la riduzione dell’assegno determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente<br />

minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario<br />

confrontare i seguenti importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l’importo<br />

di miglior favore:<br />

A B<br />

importo dell’assegno ridotto della percentuale<br />

importo dell’assegno relativa alla fascia immediatamente precedente<br />

oppure senza alcuna riduzione<br />

ridotto della percentuale più<br />

relativa alla fascia importo limite superiore fascia di reddito preced.<br />

in cui si situa il soggetto meno<br />

ammontare reddito influente del soggetto<br />

Se B risulta maggiore di A, si mette in pagamento B (circ. INPS n. 234 del 25 agosto 1995)<br />

207


208<br />

Il supplemento di pensione<br />

Nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS, i contributi relativi a<br />

periodi di lavoro successivi alla pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione<br />

del cosiddetto supplemento di pensione, che viene determinato con i<br />

normali criteri di calcolo delle <strong>pensioni</strong>.<br />

La domanda di supplemento può essere presentata quando:<br />

- sono trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente<br />

supplemento;<br />

- sono trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente<br />

supplemento, purché il pensionato abbia compiuto l’età pensionabile; in<br />

questo caso la domanda può essere presentata una sola volta; per le successive<br />

richieste occorrerà attendere nuovamente 5 anni. Nell’art. 1, comma 2, lettera<br />

d, della legge 243/2004 è previsto che il Governo riveda questo regime<br />

unico di due anni dalla data di decorrenza della pensione o dal supplemento<br />

precedente.<br />

Il supplemento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della<br />

domanda e diventa parte integrante della pensione.


La pensione supplementare<br />

Èun particolare tipo di pensione liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria<br />

dell’Inps al lavoratore pensionato presso forme esclusive o sostitutive,<br />

che può far valere, presso la predetta assicurazione generale obbligatoria,<br />

contribuzione non sufficiente per il diritto ad una pensione ‘autonoma’. Questa prestazione<br />

è concessa, quindi, qualunque sia il numero di contributi versati a condizione<br />

che il richiedente sia già pensionato. È prevista anche la pensione supplementare<br />

ai superstiti.<br />

Decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. È calcolata<br />

in base alle stesse regole previste per le altre <strong>pensioni</strong> ma non è integrabile<br />

al trattamento minimo.<br />

Il ricorso alla pensione supplementare é d’obbligo quando non esistono forme<br />

di collegamento (ricongiunzione, totalizzazione) tra diverse forme assicurative: un<br />

esempio comune é l’attività di collaborazione (coordinata e continuativa o meno)<br />

svolta con iscrizione all’apposita gestione dell’INPS dopo un’attività di lavoro in<br />

altra forma assicurativa o dopo il pensionamento.<br />

Poiché il trattamento <strong>pensioni</strong>stico alla gestione speciale INPS per i titolari di<br />

rapporti di collaborazione é ottenibile esclusivamente con le regole del regime contributivo,<br />

esso é liquidabile a partire dal 57° anno di età ad una persona che abbia<br />

già conseguito il diritto a pensione in altra gestione, senza altre condizioni (circolare<br />

INPS n. 112 del 25.5.1996 e messaggio INPS n. 404 dell’11.12.2003).<br />

209


210<br />

Le <strong>pensioni</strong> ai superstiti<br />

Con la denominazione ‘pensione ai superstiti’ si indicano due tipi di prestazione<br />

<strong>pensioni</strong>stica, le cui modalità di calcolo ed i cui beneficiari sono, tuttavia,<br />

identici:<br />

- la pensione indiretta ai superstiti di lavoratore assicurato;<br />

- la pensione di reversibilità ai superstiti di pensionato.<br />

Soggetti aventi diritto e condizioni<br />

Spetta, in primo luogo, al coniuge ed ai figli superstiti del pensionato o del<br />

lavoratore assicurato. In particolare, hanno diritto alla pensione:<br />

- il coniuge superstite. Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se<br />

alla data della morte del coniuge ne è separato legalmente. Se si tratta di separazione<br />

consensuale, o per colpa del defunto, il coniuge superstite ha diritto<br />

alla pensione ai superstiti senza altre condizioni; se il coniuge superstite, invece,<br />

è separato per propria colpa (o comunque con addebito sancito da sentenza<br />

passata in giudicato), la pensione ai superstiti spetta a condizione che sia<br />

stato riconosciuto in suo favore il diritto agli alimenti a carico del coniuge<br />

defunto (circ. INPS n. 277 del 28 dicembre 1989);<br />

- l’ex o gli ex coniugi superstiti divorziati. In questo caso, la pensione spetta a<br />

condizione che sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti a carico del coniuge<br />

defunto, tenendo presente che, sia in questo che nel caso di coniuge separato<br />

per sua colpa, non è necessario che l’assegno sia stato materialmente percepito,<br />

purché ne risulti stabilita la titolarità in seguito a sentenza giudiziaria già<br />

pronunciata (art. 5 L. 263/2005). In caso di coesistenza di altro coniuge superstite<br />

(non divorziato al momento della morte) e/o altri ex coniugi, le modalità<br />

di ripartizione spettano in base ad una serie di elementi, esposti di seguito<br />

in questo stesso testo e riepilogati nella circolare dell’INPS n. 132 del 27 giugno<br />

2001;<br />

- i figli e gli equiparati: di età inferiore ai 18 anni; di età compresa tra i 18 ed i<br />

21 anni, se frequentanti le scuole superiori, a carico del genitore al momento<br />

del decesso e non prestanti attività retribuita; di età compresa entro il 26°<br />

anno, se studenti universitari a carico del genitore al momento del decesso e<br />

non prestanti attività retribuita; di qualsiasi età, se inabili a carico del genitore<br />

al momento del decesso. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per<br />

quanto riguarda il diritto ai trattamenti di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati,<br />

i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli<br />

nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati<br />

dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costitu-


zionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza<br />

a carico dei nonni;<br />

- in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori a carico, privi di pensione diretta<br />

o indiretta e di età superiore ai 65 anni;<br />

- in mancanza di tutti i soggetti prima elencati, i fratelli celibi o le sorelle nubili<br />

a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di diritto a pensione diretta o<br />

indiretta ad altro titolo.<br />

Per il diritto alla prestazione, devono sussistere l’una o l’altra delle seguenti<br />

condizioni:<br />

• la titolarità di pensione diretta da parte del soggetto deceduto;<br />

• che il lavoratore deceduto iscritto al sistema fosse in possesso di almeno 15 anni<br />

di contributi, oppure del requisito per le prestazioni di invalidità (almeno 5 anni<br />

di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio precedente la morte).<br />

Nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio (che non<br />

abbiano dato, però, luogo alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni)<br />

la pensione indiretta ai superstiti è liquidata a prescindere dal requisito contributivo.<br />

Nel regime contributivo, qualora non sussistano i requisiti sopra indicati in caso<br />

di morte di assicurato, e i superstiti si trovino in condizioni economiche entro i limiti<br />

di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale (vedi), spetta loro un’indennità<br />

costituita dall’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato il numero di<br />

annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato.<br />

Le modalità di attribuzione di tale indennità una tantum sono state determinate<br />

con il decreto del Ministero del lavoro del 13 gennaio 2003 (circ. INPS n. 104<br />

del 16.6.2003).<br />

La misura della pensione<br />

La misura della pensione ai superstiti è data dall’applicazione delle seguenti<br />

aliquote di commisurazione alla pensione diretta in pagamento o che sarebbe spettata<br />

al lavoratore deceduto:<br />

Percentuale Beneficiari<br />

60% coniuge<br />

80% coniuge con un figlio<br />

100% coniuge con due figli<br />

70% un figlio<br />

80% due figli<br />

100% tre o più figli<br />

15% un genitore<br />

Percentuale Beneficiari<br />

30% due genitori<br />

15% un fratello o una sorella<br />

30% due sorelle o fratelli<br />

45% tre fratelli o sorelle<br />

60% quattro fratelli o sorelle<br />

75% cinque fratelli o sorelle<br />

90% sei fratelli o sorelle<br />

P<br />

pensione<br />

- ai superstiti<br />

211


212<br />

Le <strong>pensioni</strong><br />

ai superstiti<br />

In presenza di altri redditi del coniuge superstite, l’importo della pensione spettante<br />

a quest’ultimo e calcolata come sopra può subire riduzioni. In particolare, se<br />

la vedova o il vedovo possiedono redditi:<br />

• non superiori a tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata<br />

per intero;<br />

• fra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;<br />

• tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;<br />

• oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 50%.<br />

Non si procede a queste riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente<br />

diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili.<br />

I redditi rilevanti sono gli stessi che vengono presi a riferimento per la verifica<br />

del diritto all’integrazione al minimo delle <strong>pensioni</strong> con decorrenza posteriore al<br />

1993 (vedi) escludendo però sia la pensione ai superstiti oggetto della verifica sia<br />

altre eventuali <strong>pensioni</strong> ai superstiti.<br />

La pensione ai superstiti in caso di divorzio<br />

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 159/98, risolvendo<br />

questioni di interpretazione dell'art. 9, c. 3, della Legge 898/70, come modificato<br />

dall'art. 13 della Legge 74/87, ha affermato il principio secondo il quale in caso<br />

di sopravvivenza di un coniuge divorziato ed un coniuge superstite, all'uno o all'altro<br />

spetta una quota dell'unico trattamento di reversibilità diviso tra i due aventi<br />

diritto.<br />

La ripartizione della pensione di reversibilità va fatta dal Tribunale che tiene<br />

conto della durata del matrimonio.<br />

Tale indirizzo è stato superato da un successivo intervento della Cassazione<br />

(sent. 2920/00) che sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, la n.<br />

419 del dicembre 1999, ha ritenuto che l'espressione "tenuto conto della durata<br />

del matrimonio" usata dal legislatore, non stia ad indicare l'unico elemento,<br />

ancorché sia preponderante, cui il Tribunale deve attenersi per individuare la quota<br />

di pensione spettante all'uno e all'altro avente titolo; ad esso invece vanno<br />

affiancati altri elementi di valutazione, quale la condizione economica dei due<br />

superstiti.<br />

Solo in questo modo, secondo la richiamata giurisprudenza, si giustifica l'intervento<br />

del Tribunale, operazione che, diversamente, potrebbe essere fatta automaticamente<br />

dall'Istituto assicuratore risolvendosi in un puro calcolo aritmetico.<br />

Tenuto conto dei principi sopra enunciati, il coniuge divorziato:<br />

• ha diritto, ricorrendone le condizioni, all'integrazione al minimo, in misura corrispondente<br />

alla quota di pensione attribuita dal Tribunale;<br />

• subisce la riduzione della propria quota di pensione in caso di superamento dei<br />

limiti reddituali, come previsto dall'art. 1, comma 41 della legge 335/95;


• ha diritto, a domanda, all'intero trattamento di reversibilità in caso di decesso<br />

o successivo matrimonio del coniuge superstite;<br />

• ha diritto, in caso di proprio successivo matrimonio, all'assegno previsto dall'art.<br />

2 del decreto legislativo n. 39/45, nell'importo pari a due annualità della<br />

quota di pensione di sua spettanza.<br />

Il cumulo con la rendita INAIL indiretta<br />

Se il lavoratore o pensionato che ha dato origine alla pensione ai superstiti è<br />

deceduto in conseguenza di infortunio e malattia professionale per il quale i superstiti<br />

percepiscono la rendita INAIL indiretta, dal mese di agosto del 1995 al mese<br />

di giugno del 2000 la pensione ai superstiti è stata corrisposta solo per differenza.<br />

Dal <strong>1°</strong> luglio del 2000 le due prestazioni sono tornate cumulabili. Per le modalità<br />

di riattivazione del cumulo e corresponsione dei relativi arretrati si vedano le circolari<br />

dell’INPS n. 207 dell’11 dicembre 2000 e n. 38 del 15 febbraio 2001.<br />

P<br />

pensione<br />

- ai superstiti<br />

213


214<br />

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI<br />

IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI<br />

(tabella F art. 1, comma 41, L 335/95)<br />

anno ammontare dei redditi<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

percentuale di riduzione<br />

della pensione<br />

fino a lire 28.873.650 (TM x 39) Nessuna<br />

da lire 28.873.651 a lire 38.498.200 (TM x 52) 25 per cento<br />

da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 (TM x 65) 40 per cento<br />

da lire 48.122.752 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 14.912,00 (TM x 39) Nessuna<br />

da euro 14.912,01 a euro 19.882,67 (TM x 52) 25 per cento<br />

da euro 19.882,68 a euro 24.853,33 (TM x 65) 40 per cento<br />

da euro 24.853,34 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 15.314,91 (TM x 39) Nessuna<br />

da euro 15.314,92 a euro 20.419,88 (TM x 52) 25 per cento<br />

da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 (TM x 65) 40 per cento<br />

da euro 25.524,86 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 15.682,68 (TM x 39) Nessuna<br />

da euro 15.682,69 a euro 20.910,24 (TM x 52) 25 per cento<br />

da euro 20.910,25 a euro 26.137,80 (TM x 65) 40 per cento<br />

da euro 26.137,81 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 16.075,02 (TM x 39) Nessuna<br />

da euro 16.075,03 a euro 21.433,36 (TM x 52) 25 per cento<br />

da euro 21.433,37 a euro 26.791,70 (TM x 65) 40 per cento<br />

da euro 26.791,71 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 16.396,77 (TM x 39) Nessuna<br />

da euro 16.396,78 a euro 21.862,36 (TM x 52) 25 per cento<br />

da euro 21.862,37 a euro 27.327,95 (TM x 65) 40 per cento<br />

da euro 27.327,96 in poi 50 per cento<br />

fino a euro 16.675,62 (TM x 39) Nessuna<br />

da euro 16.675,62 a euro 22.234,16 (TM x 52) 25 per cento<br />

da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 (TM x 65) 40 per cento<br />

da euro 27.792,70 in poi 50 per cento<br />

NB Per evitare che la riduzione della pensione determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente<br />

minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario<br />

confrontare gli importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l’importo di<br />

miglior favore. Per il meccanismo di salvaguardia si veda a pag. 207.


L’integrazione al trattamento minimo<br />

L’<br />

integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle <strong>pensioni</strong> di qualsiasi<br />

tipo (con l’eccezione delle <strong>pensioni</strong> supplementari e delle <strong>pensioni</strong> calcolate<br />

esclusivamente con il sistema contributivo) quando quest’ultime, nel<br />

cosiddetto importo ‘a calcolo’, risultino di importo inferiore ad un determinato livello,<br />

il trattamento minimo. Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da<br />

corrispondere non può superare l’importo dell’assegno sociale.<br />

Fino al 1983 l’integrazione al minimo era possibile anche su più <strong>pensioni</strong><br />

facenti capo ad un unico titolare. Dal 1983 spetta, invece, su una sola pensione.<br />

Prima del 1983, però, non tutte le categorie avevano diritto all’integrazione al<br />

minimo su più <strong>pensioni</strong>. Questa disparità di trattamento per i periodi anteriori al<br />

1983 ha dato luogo ad un vastissimo contenzioso che ha poi portato a ripetute pronunce<br />

della Corte costituzionale – fra cui la 314/85 - che hanno equiparato i trattamenti<br />

per i periodi anteriori al 1983; inoltre, con la sentenza n. 240/94, la Corte<br />

Costituzionale ha stabilito che, di tali <strong>pensioni</strong>, quella che perdeva il diritto all’integrazione<br />

in seguito alle nuove disposizioni di legge, andasse cristallizzata all’importo<br />

del trattamento minimo vigente alla data del 30 settembre 1983, ferma<br />

rimanendo la condizione del non superamento del limite di reddito.<br />

Dal 1996, con la legge 335/95, l’integrazione al minimo è stata estesa anche<br />

ai pensionati ex dipendenti pubblici.<br />

Importo pensione integrata al minimo<br />

Anno mensile<br />

definitivo<br />

mensile<br />

presuntivo<br />

annuo<br />

definitivo<br />

annuo<br />

presuntivo<br />

1997 L. 686.050 L. 685.400 L. 8.918.650 L. 8.910.200<br />

1998 L. 697.700 L. 697.700 L. 9.070.100 L. 9.070.100<br />

1999 L. 710.250 L. 709.550 L. 9.233.250 L. 9.224.150<br />

2000 L. 721.600 L. 720.900 L. 9.380.800 L. 9.371.700<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

740.350<br />

382,36<br />

L.<br />

€<br />

738.900<br />

381,61<br />

L. 9.624.550<br />

€ 4.970,67<br />

L. 9.605.700<br />

€ 4.960,43<br />

2002 € 392,69 € 392,69 € 5.104,97 € 5.104,97<br />

2003 € 402,12 € 402,12 € 5.227,56 € 5.227,56<br />

2004 € 412,18 € 412,18 € 5.358,34 € 5.358,34<br />

2005 € 420,43 € 420,02 € 5.465,59 € 5.460,26<br />

2006 € 427,58 € 427,58 € 5.558,54 € 5.558,54<br />

215


216<br />

L’integrazione<br />

al trattamento<br />

minimo<br />

Le <strong>pensioni</strong> cui non spetta l’integrazione<br />

La legge prevede esplicitamente che le <strong>pensioni</strong> supplementari, attribuite a<br />

titolare di pensione in possesso di contribuzione accreditata in altra gestione, non<br />

sufficiente ad integrare il requisito contributivo in tale gestione previsto e non<br />

ricongiunta o totalizzata (vedi la scheda apposita in questo stesso “<strong>Vademecum</strong>”),<br />

non sono integrabili al minimo. Ugualmente, la disciplina dell’integrazione al minimo<br />

non è applicabile alle <strong>pensioni</strong> liquidate esclusivamente con le regole del nuovo<br />

sistema contributivo; tuttavia, in questi casi, all’età di 65 anni, i titolari di pensione<br />

di importo intorno al limite di 1,2 volte l’assegno sociale possono ottenere<br />

una quota integrativa di assegno sociale pari al massimo ad 1/3 dell’importo dell’assegno<br />

stesso.<br />

Infine, l’assegno di invalidità è integrabile al minimo con regole e misure<br />

diverse da quelle in vigore per il resto dei trattamenti <strong>pensioni</strong>stici, riportate nel<br />

corpo della scheda relativa all’assegno di invalidità in questo stesso “<strong>Vademecum</strong>”.<br />

Le condizioni reddituali<br />

Per verificare il diritto all’integrazione al minimo occorre considerare la situazione<br />

reddituale del pensionato.<br />

Fino al decreto legislativo n. 503/1992 (riforma Amato), si consideravano i<br />

soli redditi personali del pensionato. Dopo il decreto legislativo n. 503/92, come<br />

modificato dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) occorre far riferimento anche ai<br />

redditi del coniuge, sia pure solo per le <strong>pensioni</strong> liquidate con decorrenza dal <strong>1°</strong><br />

febbraio 1994 in poi. Pertanto, per aver diritto all’integrazione al minimo, i redditi<br />

dell’interessato (insieme, eventualmente, a quelli del suo coniuge) non devono<br />

superare i limiti esposti nella tabella a pagina 218.<br />

1. Pensionato solo<br />

Ha diritto all’integrazione in misura intera se possiede redditi entro il limite<br />

dell’ammontare annuo del trattamento minimo, calcolato moltiplicando per 13<br />

l’importo mensile in pagamento a gennaio. Ha diritto all’integrazione in misura<br />

parziale se i suoi redditi sono compresi tra questo limite ed uno pari al doppio del<br />

trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 26 l’importo mensile in<br />

pagamento a gennaio. Se il reddito supera anche questo secondo limite, il diritto<br />

all’integrazione al minimo viene meno.<br />

2. Pensionato coniugato<br />

Oltre al reddito personale (vedi punto 1) si deve tener conto anche del reddito<br />

del coniuge che, sommato a quello personale, non deve essere superiore a quattro<br />

volte quello del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 52 l’im-


porto mensile in pagamento a gennaio. Questo limite vale per le <strong>pensioni</strong> con<br />

decorrenza dal <strong>1°</strong> gennaio 1995 in poi. Per le <strong>pensioni</strong> con decorrenza compresa<br />

nell’anno 1994, il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a 5 volte<br />

l’importo annuo del trattamento minimo.<br />

Una deroga a tale disciplina è stata prevista dalla legge 385/2000: hanno<br />

diritto ad una quota, sia pure ridotta, di integrazione al minimo, le lavoratrici e i<br />

lavoratori che si trovavano in determinate condizioni di età e contribuzione alla<br />

data del 31 dicembre 1992, anche se il reddito coniugale di cui dispongono supera<br />

il limite di 4, 5 e 6 volte l’importo del trattamento minimo che vale come parametro<br />

di riferimento.<br />

Per le <strong>pensioni</strong>, infine, con decorrenza anteriore al <strong>1°</strong> gennaio 1994, continua<br />

a valere la vecchia disciplina e si devono considerare, quindi, solo i limiti di reddito<br />

personale.<br />

Il tipo di reddito influente<br />

Il reddito da prendere in considerazione è il reddito assoggettabile all’IRPEF,<br />

conseguito nello stesso anno di corresponsione della pensione, con esclusione:<br />

• dell’importo della pensione da integrare<br />

• del reddito della casa d’abitazione<br />

• dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati<br />

• solo per le <strong>pensioni</strong> con decorrenza dal 1/1/94 in poi, dei redditi derivanti da<br />

competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.<br />

Per reddito assoggettabile all’IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi<br />

deduzione o detrazione comunque specificata (deduzione per assicurare la<br />

progressività dell’imposta, oneri deducibili, detrazioni d’imposta) introdotta solo<br />

per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti, e al netto del soli contributi<br />

previdenziali e assistenziali. Quindi non devono essere presi in considerazione,<br />

oltre ai redditi già citati:<br />

• i redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti corrisposti<br />

al possessore di obbligazioni)<br />

• i redditi esenti da imposta sul reddito (<strong>pensioni</strong> di guerra, <strong>pensioni</strong> privilegiate<br />

ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di<br />

accompagnamento, <strong>pensioni</strong> e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e<br />

sordomuti, <strong>pensioni</strong> erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).<br />

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all’estero o<br />

derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero<br />

assoggettati all’IRPEF.<br />

P<br />

pensione<br />

- l’integrazione<br />

al minimo<br />

217


218<br />

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE AL MINIMO<br />

DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITA’ O AI SUPERSTITI<br />

art. 6 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 4 DLgs 503/92; art. 11, c. 38, L 537/93; art. 2, c. 14, L 335/95<br />

Limite coniugale<br />

Limite individuale <strong>pensioni</strong> con decorrenza <strong>pensioni</strong> con decorrenza<br />

tra il <strong>1°</strong> feb. e il 31 dic. 1994 dal 1995 in poi<br />

entro il quale oltre il quale entro il quale oltre il quale entro il quale oltre il quale<br />

l’integrazione l’integrazione l’integrazione l’integrazione l’integrazione l’integrazione<br />

Anno spetta in non spetta spetta in non spetta spetta in non spetta<br />

misura intera misura intera misura intera<br />

(limite meno 1 (TM definitivo al (limite meno 1 (TM definitivo al (limite meno 1 (TM definitivo al<br />

importo annuo defin.) <strong>1°</strong> gennaio X 26) importo annuo defin.) <strong>1°</strong> gennaio X 65) importo annuo defin.) <strong>1°</strong> gennaio X 52)<br />

1983 L. 3.364.300 L. 7.177.300<br />

1984 L. 4.006.900 L. 8.325.200<br />

1985 L. 4.253.950 L. 8.988.200<br />

1986 L. 4.776.700 L. 9.776.000<br />

1987 L. 5.041.250 L. 10.332.400<br />

1988 L. 5.307.000 L. 10.877.100<br />

1989 L. 5.680.100 L. 11.759.800<br />

1990 L. 6.085.650 L. 12.597.000<br />

1991 L. 6.496.150 L. 13.508.300<br />

1992 L. 7.188.450 L. 14.640.600<br />

1993 L. 7.407.550 L. 15.021.500<br />

1994 L. 7.758.250 L. 15.661.100 L. 31.249.900 L. 39.152.750<br />

1995 L. 8.143.850 L. 16.287.700 L. 32.575.400 L. 40.719.250 L. 24.431.550 L. 32.575.400<br />

1996 L. 8.583.900 L. 17.167.800 L. 34.335.600 L. 42.919.500 L. 25.751.700 L. 34.335.600<br />

1997 L. 8.918.650 L. 17.837.300 L. 35.674.600 L. 44.593.250 L. 26.755.950 L. 35.674.600<br />

1998 L. 9.070.100 L. 18.140.200 L. 36.280.400 L. 45.350.500 L. 27.210.300 L. 36.280.400<br />

1999 L. 9.233.250 L. 18.466.500 L. 36.933.000 L. 46.166.250 L. 27.699.750 L. 36.933.000<br />

2000 L. 9.380.800 L. 18.761.600 L. 37.523.200 L. 46.904.000 L. 28.142.400 L. 37.523.200<br />

2001<br />

L. 9.624.550 L. 19.249.100 L. 38.498.200 L. 48.122.750 L. 28.873.650 L. 38.498.200<br />

€ 4.970,67 € 9.941,34 € 19.882,67 € 24.853,33 € 14.912,00 € 19.882,67<br />

2002 € 5.104,97 € 10.209,94 € 20.419,88 € 25.524,85 € 15.314,92 € 20.419,88<br />

2003 € 5.227,56 € 10.455,12 € 20.910,24 € 26.137,80 € 15.682,68 € 20.910,24<br />

2004 € 5.358,34 € 10.716,68 € 21.433,36 € 26.791,70 € 16.075,02 € 21.433,36<br />

2005 € 5.465,59 € 10.931,18 € 21.862,36 € 27.327,95 € 16.396,77 € 21.862,36<br />

2006 € 5.558,54 € 11.117,08 € 22.234,16 € 27.792,70 € 16.675,62 € 22.234,16


La normativa speciale di cui alla legge 385/2000<br />

La deroga introdotta dalla legge 385/2000 alla disciplina dell’integrazione al<br />

minimo è operante nei confronti di due distinti gruppi di soggetti.<br />

Si tratta di:<br />

1. lavoratori che siano nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto<br />

legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano<br />

non più di due anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista<br />

dalla normativa vigente alla predetta data;<br />

2. lavoratori ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre<br />

anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente<br />

alla predetta data.<br />

Per quanto riguarda l’aspetto età, pertanto, i soggetti destinatari della deroga,<br />

in presenza delle altre condizioni richieste, sono:<br />

• le donne nate entro il 31 dicembre 1940 e gli uomini nati entro il 31 dicembre<br />

1935 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico del FPLD;<br />

• le donne nate entro il 31 dicembre 1935 e gli uomini nati entro il 31 dicembre<br />

1930 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico di una delle<br />

gestioni dei lavoratori autonomi.<br />

Per quanto riguarda il punto 1, le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del<br />

DLgs 503/92, riguardano:<br />

• lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato<br />

15 anni di assicurazione e contribuzione;<br />

• lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in<br />

data anteriore al 31 dicembre 1992;<br />

• lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno<br />

venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi,<br />

per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;<br />

• lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità<br />

assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti<br />

tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di<br />

vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi<br />

previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto n. 503.<br />

Per quanto riguarda le condizioni reddituali, applicabili sia al punto 1 che al<br />

punto 2, perché la deroga sia operante, il reddito coniugale non deve superare i<br />

limiti riportati nella tabella che segue:<br />

P<br />

pensione<br />

- l’integrazione<br />

al minimo<br />

219


220<br />

Fasce di reddito coniugale e percentuale di integrazione<br />

Legge n. 385 del 14 dicembre del 2000<br />

anno percentuale di integrazione = 70% percentuale di integrazione = 40%<br />

2001<br />

L’integrazione<br />

al trattamento<br />

minimo<br />

da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 da lire 48.122.751 a lire 57.747.300<br />

da euro 19.882,67 a euro 24.853,33 da euro 24.853,34 a euro 29.824,00<br />

2002 da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 da euro 25.524,86 a euro 30.629,82<br />

2003 da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 da euro 26.137,81 a euro 31.365,36<br />

2004 da euro 21.433,36 a euro 26.791,70 da euro 26.791,71 a euro 32.150,04<br />

2005 da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 da euro 27.327,96 a euro 32.793,54<br />

2006 da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 da euro 27.792,71 a euro 33.351,24<br />

Per la migliore applicazione della normativa di deroga, si riporta di seguito uno<br />

stralcio della circolare dell’INPS n. 49 del 2 marzo 2001.<br />

“… L’integrazione, determinata in base all’aliquota prevista per la fascia in<br />

cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione<br />

che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia.<br />

Qualora la corresponsione dell’integrazione in tale misura comporti il superamento<br />

di detto limite, l’integrazione spetta in misura tale da non far superare il<br />

limite stesso; della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota<br />

determinata moltiplicando l’eccedenza stessa per il rapporto tra l’aliquota prevista<br />

per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito<br />

cumulato.<br />

Pertanto, qualora il reddito cumulato si collochi, ad esempio, nella fascia in cui<br />

l’integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento, e l’integrazione<br />

determinata in tale misura, aggiunta al reddito cumulato posseduto, comporti il<br />

superamento del limite massimo di tale fascia, l’integrazione deve essere corrisposta<br />

in misura pari alla differenza tra il predetto limite e il reddito cumulato posseduto,<br />

e della parte eccedente devono essere corrisposti i 40/70.<br />

Ovviamente, in caso di reddito cumulato compreso tra cinque volte e sei volte<br />

l’ammontare annuo del trattamento minimo, qualora l’attribuzione dell’integrazione<br />

– calcolata nell’aliquota del 40 per cento – comporti il superamento del limite<br />

massimo previsto (pari a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo)


l’integrazione deve essere corrisposta fino a concorrenza del predetto limite, e nulla<br />

deve essere corrisposto della parte eccedente.<br />

Dal coordinamento delle disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 638 del 1983,<br />

e successive modificazioni e integrazioni, con quelle contenute nella legge n. 385 del<br />

2000 consegue che per le <strong>pensioni</strong> con decorrenza dal 1995 in poi, per le quali il<br />

limite di reddito cumulato previsto dal predetto articolo 6 è pari a 4 volte l’ammontare<br />

annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in<br />

vigore al <strong>1°</strong> gennaio di ciascun anno, se il reddito cumulato posseduto, sebbene<br />

inferiore al predetto limite, non consente l’integrazione totale della pensione, l’integrazione<br />

deve essere corrisposta nella misura parziale spettante ai sensi del citato<br />

articolo 6, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 70/100.<br />

Come esplicitamente previsto dalle disposizioni in esame, resta fermo il limite<br />

di reddito personale; la misura dell’integrazione annua spettante in relazione al<br />

reddito cumulato deve pertanto essere posta a confronto con la misura dell’integrazione<br />

annua attribuibile in relazione al reddito personale.<br />

L’integrazione annua deve essere corrisposta nella minore delle due misure”.<br />

………<br />

“8. Effetti delle variazioni del reddito posseduto<br />

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge in esame, “L’importo erogato<br />

a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato<br />

ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito<br />

cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della<br />

pensione”.<br />

Per tali <strong>pensioni</strong> non è pertanto prevista la cristallizzazione dell’integrazione<br />

già corrisposta (prevista invece dal comma 7 dell’articolo 6 della legge n. 638)<br />

qualora la variazione del reddito cumulato posseduto comporti la perdita del diritto<br />

all’integrazione ovvero la diminuzione dell’importo di integrazione spettante.<br />

In caso di variazione del reddito cumulato l’integrazione deve pertanto essere<br />

rideterminata nella misura derivante dall’ammontare del reddito stesso ovvero<br />

sospesa in caso di reddito superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento<br />

minimo del FPLD.<br />

Al riguardo occorre peraltro tenere presente che l’importo di integrazione spettante<br />

a seguito della variazione del reddito non può essere comunque inferiore a quello<br />

eventualmente dovuto, anche se cristallizzato, a norma del predetto articolo 6”.<br />

P<br />

pensione<br />

- l’integrazione<br />

al minimo<br />

221


222<br />

La maggiorazione sociale della pensione<br />

La maggiorazione sociale della pensione (MSP) è una prestazione mensile, di carattere assistenziale,<br />

aggiuntiva della pensione. Spetta, a domanda, ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, che sia di importo<br />

inferiore a quello risultante dalla somma del minimo e della maggiorazione teoricamente spettante<br />

in base all'età, a condizione che non posseggano altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in misura<br />

tale da consentire l'attribuzione della maggiorazione in misura parziale.<br />

Importo della maggiorazione sociale<br />

Al contrario della pensione, che aumenta ogni anno per perequazione automatica, la maggiorazione<br />

sociale è fissa ed esente da Irpef.<br />

Inizialmente l'importo della MSP era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente<br />

per i soggetti con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal <strong>1°</strong> gennaio 2001 fu portato a<br />

50.000 lire per i soggetti con 60 anni, 160.000 lire per quelli con 65 e fu introdotto un ulteriore livello, di<br />

180.000 lire, al compimento del 75° anno di età. Dal <strong>1°</strong> gennaio 2002 è stato introdotto un quarto livello,<br />

di 123,77 euro (239.652 lire), al compimento del 70° anno di età. Quest'incremento, che non modifica ma<br />

si aggiunge all'importo preesistente della maggiorazione sociale, assorbe di fatto il livello previsto per i 75<br />

anni di età (che, tuttavia, continua ad essere evidenziato nei certificati di pensione) nel modo seguente:<br />

età<br />

(in anni)<br />

importo mensile in euro<br />

maggiorazione incremento totale<br />

60 25,83 - 25,83<br />

65 82,64 - 82,64<br />

70 82,64 41,13 123,77<br />

75 92,97 30,80 123,77<br />

Si deve tenere presente che il limite di età fissato per l’incremento a 70 anni può essere ridotto, fino a<br />

un massimo di 5 anni (cioè fino a 65 anni di età) nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione complessivamente<br />

fatta valere dal soggetto, considerando che la frazione di quinquennio pari o superiore a 2<br />

anni e mezzo si arrotonda a 5 anni come è esposto nello specchietto seguente.<br />

Anzianità contributiva Età<br />

in anni in settimane<br />

n. anni di<br />

riduzione<br />

alla quale spetta<br />

l’incremento<br />

meno di 2 e mezzo fino a 129 0 70<br />

da 2 e mezzo da 130 fino a 389 1 69<br />

da 7 e mezzo da 390 fino a 649 2 68<br />

da 12 e mezzo da 650 fino a 909 3 67<br />

da 17 e mezzo da 910 fino a 1.169 4 66<br />

da 22 e mezzo in poi da 1.170 in poi 5 65


I titolari di pensione di inabilità che siano nelle condizioni per il diritto alla maggiorazione sociale, invece,<br />

possono ottenere l’incremento fin dall’età di 60 anni.<br />

Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta<br />

di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle <strong>pensioni</strong> INPS. Quindi, in costanza<br />

di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso<br />

importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di <strong>pensioni</strong> di<br />

importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale,<br />

che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più.<br />

Trattamenti <strong>pensioni</strong>stici su cui spetta la maggiorazione sociale<br />

Dal <strong>1°</strong> gennaio 2001, la maggiorazione sociale spetta anche ai titolari di <strong>pensioni</strong> a carico delle forme<br />

esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, alle medesime condizioni.<br />

Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale<br />

La maggiorazione sociale della pensione spetta ai soggetti che:<br />

a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo del trattamento<br />

minimo di pensione vigente nel FPLD e della maggiorazione stessa;<br />

b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera<br />

a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla<br />

somma dell’ammontare annuo della pensione al minimo, della maggiorazione stessa e dell’ammontare<br />

annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed<br />

effettivamente separato.<br />

In presenza di reddito, di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione verrà corrisposta in misura<br />

parziale, fino a concorrenza del limite stabilito. In caso di coppia di coniugi, la maggiorazione verrà corrisposta<br />

nella minor misura necessaria ad integrare il limite personale o il limite coniugale.<br />

Redditi da considerare<br />

• si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli<br />

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti<br />

di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione. Devono essere valutati<br />

anche i redditi conseguiti all’estero o assimilati.<br />

• Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito della casa di abitazione:<br />

– le <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />

– l’indennità per i ciechi parziali e i sordi prelinguali;<br />

– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni<br />

obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;<br />

– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dalla legge 388/2000.<br />

• Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli<br />

anziani, destinati a bisogni connessi a situazioni personali e contingenti senza continuità.<br />

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo della pensione su cui deve<br />

essere attribuita la maggiorazione.<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno solare cui si riferisce la maggiorazione<br />

sociale.<br />

223


224<br />

La maggiorazione<br />

sociale<br />

della pensione<br />

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE<br />

SOCIALE DELLA PENSIONE<br />

oltre uno solo dei quali la maggiorazione non spetta<br />

(art. 1, commi 1 e 12, L 544/88 e art. 38 L. 448/2001)<br />

limite coniugale<br />

limite individuale (in aggiunta<br />

anno (TM+MS)x13 al limite individuale)<br />

o (TM+MS+INC)x13 (TM+MS+PS poi AS)x13<br />

o (TM+MS+INC+PS poi AS)x13<br />

MAGGIORAZIONE CON 75 ANNI*<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

11.964.550<br />

61.79,18<br />

L.<br />

€<br />

20.556.900<br />

10.616,76<br />

2002 € 6.313,58 € 10.870,99<br />

2003 € 6.436,17 € 11.103,04<br />

2004 € 6.566,95 € 11.350,56<br />

2005 € 6.674,20 € 11.553,49<br />

2006 € 6.767,15 € 11.729,51<br />

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE (dal 70° anno di età o prima)*<br />

2002 € 6.713,98 € 11.271,39<br />

2003 € 6.836,57 € 11.503,44<br />

2004 € 6.967,35 € 11.750,96<br />

2005 € 7.074,60 € 11.953,89<br />

2006 € 7.167,55 € 12.129,91<br />

MAGGIORAZIONE CON 65 ANNI*<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

11.704.550<br />

6.044,90<br />

L.<br />

€<br />

20.296.900<br />

10.482,48<br />

2002 € 6.179,29 € 10.736,70<br />

2003 € 6.301,88 € 10.968,75<br />

2004 € 6.432,66 € 11.216,27<br />

2005 € 6.539,91 € 11.419,20<br />

2006 € 6.632,86 € 11.595,22<br />

MAGGIORAZIONE CON 60 ANNI*<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

10.274.550<br />

5.306,37<br />

L.<br />

€<br />

18.866.900<br />

9.743,95<br />

2002 € 5.440,76 € 9.998,17<br />

2003 € 5.563,35 € 10.230,22<br />

2004 € 5.694,13 € 10.477,74<br />

2005 € 5.801,38 € 10.680,67<br />

2006 € 5.894,33 € 10.856,69


IMPORTO PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SOCIALE<br />

(art. 1, commi 1 e 12, L 544/88 e art. 38 L 448/2001)<br />

Anno mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 75 ANNI (TM mens. + L 180.000)<br />

2001 L. 920.350 L. 918.900 L. 11.964.550 L. 11.945.700<br />

PENSIONE CON MAGG. E INCREMENTO 70 ANNI o meno* (TM mens. + differenza fino a euro 516,46)*<br />

2002 € 516,46 € - € 6.713,98 € -<br />

2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />

2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />

2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />

2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55<br />

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 65 ANNI (TM mens + £ 160.000 - 80.000 fino al 2000 - o € 82,64) *<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

900.350<br />

465,00<br />

L.<br />

€<br />

898.900<br />

464,25<br />

L.<br />

€<br />

11.704.550<br />

6.045,00<br />

L.<br />

€<br />

11.685.700<br />

6.035,25<br />

2002 € 475,33 € 475,33 € 6.179,29 € 6.179,29<br />

2003 € 484,76 € 484,76 € 6.301,88 € 6.301,88<br />

2004 € 494,82 € 494,82 € 6.432,66 € 6.432,66<br />

2005 € 503,07 € 502,66 € 6.539,91 € 6.534,58<br />

2006 € 510,22 € 510,22 € 6.632,86 € 6.632,86<br />

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 60 ANNI (TM mens + £ 50.000 - 30.000 fino al 2000 - o € 25,83) *<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

790.350<br />

408,19<br />

L.<br />

€<br />

788.900<br />

407,45<br />

L.<br />

€<br />

10.274.550<br />

5.306,47<br />

L.<br />

€<br />

10.255.700<br />

5.296,85<br />

2002 € 418,52 € 418,52 € 5.440,76 € 5.440,76<br />

2003 € 427,95 € 427,95 € 5.563,35 € 5.563,35<br />

2004 € 438,01 € 438,01 € 5.694,13 € 5.694,13<br />

2005 € 446,26 € 445,85 € 5.801,38 € 5.796,05<br />

2006 € 453,41 € 453,41 € 5.894,33 € 5.894,33<br />

Note<br />

* In particolari condizioni, l’incremento della maggiorazione sociale fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche<br />

a pensionati con età inferiore a 70 anni, purché pari almeno a 65 o, se titolari di pensione di inabilità, a 60 anni.<br />

In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni<br />

225


226<br />

La maggiorazione della pensione<br />

per gli ex combattenti<br />

L<br />

a maggiorazione della pensione fu istituita nel 1985, con l’art. 6 della legge<br />

140/85, in favore di persone che potessero far valere la qualifica di ex combattente<br />

e che non potessero ottenere, allo stesso titolo, dei benefici <strong>pensioni</strong>stici<br />

stabiliti con la legge 336/70 a favore degli iscritti a forme previdenziali<br />

esclusive dell’AGO e consistenti, in sostanza, nell’impiego di un’aliquota di trasformazione<br />

base pensionabile/pensione più elevata di 7 anni rispetto a quella spettante<br />

in funzione del servizio utile.<br />

I criteri per l’individuazione della qualifica furono ripresi dalla legge 336/70:<br />

si trattava di persone che, in quanto militari, avessero partecipato in modo diretto<br />

e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra. Inoltre, alla categoria degli<br />

ex combattenti sono assimilate le categorie di partigiani, mutilati ed invalidi di<br />

guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi<br />

per l’applicazione del trattato di pace.<br />

Il beneficio <strong>pensioni</strong>stico, invece di risultare dal meccanismo di calcolo, come<br />

con la legge 336/70, fu stabilito in misura uguale per tutti: una maggiorazione di<br />

30.000 lire mensili (15,49 euro). Inizialmente, il diritto alla maggiorazione fu<br />

esteso anche a coloro che erano già in pensione alla data di entrata in vigore della<br />

legge, il <strong>1°</strong> gennaio 1985, purché con decorrenza non anteriore alla data in cui<br />

il disegno di legge, poi approvato col n. 336/70, era stato presentato in Parlamento,<br />

l’8 marzo 1968.<br />

Per i primi due anni l’importo fu corrisposto per la metà, e in misura intera dal<br />

<strong>1°</strong> gennaio 1987.<br />

Dal <strong>1°</strong> gennaio 1989, infine, con l’art. 6 della legge 544/88, ottennero la maggiorazione<br />

anche i titolari di pensione con decorrenza precedente l’8 marzo 1968,<br />

che iniziarono a percepire la maggiorazione nell’importo di 30.000 lire quando i<br />

loro commilitoni che avevano ottenuto la maggiorazione dal <strong>1°</strong> gennaio 1985, in<br />

quanto pensionati con decorrenza successiva alla loro, stavano già percependo la<br />

maggiorazione nell’importo di 36.688 lire al mese, (euro 18,95) per effetto della<br />

perequazione automatica.<br />

Nel testo di ambedue le leggi è stabilito che:<br />

- la maggiorazione è reversibile;<br />

- la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica;


- la maggiorazione è da considerare parte integrante del trattamento di pensione<br />

a tutti gli effetti, viene aggiunta all’importo complessivo, non viene assorbita<br />

dall’integrazione al minimo né trasforma la pensione in superiore al minimo.<br />

Si tratta di indicazioni chiare intorno alle quali, però, non sono mancate interpretazioni<br />

che hanno dato luogo a controversie, alcune delle quali sono ancora in<br />

atto.<br />

I superstiti di ex combattenti<br />

Una prima questione nacque rispetto alla possibilità dei superstiti di ex combattente,<br />

titolari di pensione di reversibilità o indiretta da esso originata, di attivare<br />

il diritto alla maggiorazione. La legge stabilisce che la maggiorazione è reversibile:<br />

secondo gli Enti erogatori, però, tale espressione andava intesa nel senso che,<br />

una volta acquisita sulla pensione della persona in possesso della qualifica, la maggiorazione<br />

sarebbe entrata a far parte della pensione di reversibilità ai superstiti,<br />

nell’aliquota di legge. In altre parole, il diritto non sarebbe stato azionabile su <strong>pensioni</strong><br />

indirette né su <strong>pensioni</strong> di reversibilità nate prima che il dante causa avesse<br />

potuto far domanda di maggiorazione o comunque prima dell’entrata in vigore<br />

della legge istitutiva (4 maggio 1985). Soltanto con la sentenza della Corte costituzionale<br />

n. 185 del 1990 la questione fu risolta in senso favorevole per i superstiti<br />

di pensionato o ex combattente deceduto senza aver ottenuto l’attribuzione<br />

della maggiorazione o del riconoscimento della qualifica ai fini <strong>pensioni</strong>stici. Questo<br />

diritto è azionabile ancora oggi dai superstiti di ex combattente o assimilato,<br />

sebbene con effetto soltanto dal mese seguente quello in cui viene inoltrata la<br />

domanda di riconoscimento.<br />

La perequazione del trattamento<br />

Nella legge istitutiva, è specificato che la maggiorazione “è da considerare parte<br />

integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti”. Inoltre, con un comma<br />

a parte, si stabilisce che “la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta<br />

alla disciplina della perequazione automatica”. Questa frase fu sempre intesa<br />

nel senso che, una volta attribuita nell’importo iniziale, la maggiorazione ex<br />

combattenti subisce la perequazione automatica come la pensione di cui è parte<br />

integrante, a differenza della maggiorazione sociale della pensione (tanto per fare<br />

un esempio) che invece rimane sempre nell’importo fissato per la fascia di età.<br />

Di diverso avviso la Magistratura che, con la sentenza n. 14.285 della Corte di<br />

Cassazione del 7 luglio 2005, ha sancito il diritto ad un importo iniziale della maggiorazione<br />

rapportato al valore del denaro nel 1985, quando la maggiorazione fu<br />

istituita.<br />

P<br />

pensione<br />

- maggiorazione<br />

ex combattenti<br />

In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, chi ottenga oggi la maggiorazione<br />

ex combattenti dovrebbe vedersi riconosciuta la somma di 34,69 euro al<br />

mese anziché 15,49. 227


228<br />

La maggiorazione<br />

della pensione<br />

per gli ex<br />

combattenti<br />

Il diritto si estenderebbe anche al passato, cioè alla differenza tra l’importo<br />

percepito volta per volta (entro il limite massimo dei 10 anni di prescrizione) e lo<br />

stesso importo rivalutato con tutti gli scatti di perequazione dal 1985 al mese considerato.<br />

Lo stesso ragionamento può essere fatto per le <strong>pensioni</strong> ai superstiti, rapportando<br />

l’importo dovuto e le relative differenze all’aliquota di reversibilità.<br />

IMPORTO DI PENSIONE FPLD INTEGRATA AL TRATTAMENTO<br />

MINIMO COMPRENSIVO DI MAGGIORAZIONE EX COMBATTENTI<br />

Pensione con decorrenza compresa fra aprile 1968 e gennaio 1985<br />

<strong>Maggio</strong>razione intera<br />

Anno mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L 741.450 L 740.750 L 9.638.850 L 9.629.750<br />

1998 L 754.040 L 754.040 L 9.802.520 L 9.802.520<br />

1999 L 767.600 L 766.850 L 9.978.800 L 9.969.050<br />

2000 L 779.870 L 779.110 L 10.138.310 L 10.128.430<br />

2001<br />

L<br />

€<br />

800.140<br />

413,38<br />

L<br />

€<br />

798.570<br />

412,43<br />

L 10.401.820<br />

€ 5.373,94<br />

L 10.381.410<br />

€ 5.361,59<br />

2002 € 424,55 € 424,55 € 5.519,15 € 5.519,15<br />

2003 € 434,74 € 434,74 € 5.651,65 € 5.651,65<br />

2004 € 445,62 € 445,62 € 5.793,06 € 5.793,06<br />

2005 € 454,54 € 454,10 € 5.908,97 € 5.903,30<br />

2006 € 462,27 € 462,27 € 6.009,51 € 6.009,51<br />

in aliquota di reversibilità coniuge<br />

1997 L 719.290 L 718.610 L 9.350.770 L 9.341.930<br />

1998 L 731.504 L 731.504 L 9.509.552 L 9.509.552<br />

1999 L 744.660 L 743.930 L 9.680.580 L 9.671.090<br />

2000 L 756.562 L 755.826 L 9.835.306 L 9.825.738<br />

2001<br />

L<br />

€<br />

776.224<br />

400,97<br />

L<br />

€<br />

774.702<br />

400,10<br />

L 10.090.912<br />

€ 5.212,64<br />

L 10.071.126<br />

€ 5.201,33<br />

2002 € 411,81 € 411,81 € 5.353,48 € 5.353,48<br />

2003 € 421,69 € 421,69 € 5.482,01 € 5.482,01<br />

2004 € 432,24 € 432,24 € 5.619,17 € 5.619,17<br />

2005 € 440,89 € 440,47 € 5.731,62 € 5.726,08<br />

2006 € 448,39 € 448,39 € 5.829,12 € 5.829,12


Pensione con decorrenza precedente il mese di aprile 1968<br />

<strong>Maggio</strong>razione intera<br />

Anno mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L 731.540 L 730.840 L 9.510.020 L 9.500.920<br />

1998 L 743.960 L 743.960 L 9.671.480 L 9.671.480<br />

1999 L 757.340 L 756.600 L 9.845.420 L 9.835.800<br />

2000 L 769.440 L 768.700 L 10.002.720 L 9.993.100<br />

2001<br />

L<br />

€<br />

789.430<br />

407,71<br />

L<br />

€<br />

787.890<br />

406,92<br />

L 10.262.590<br />

€ 5.300,23<br />

L 10.242.570<br />

€ 5.289,96<br />

2002 € 418,73 € 418,73 € 5.443,49 € 5.443,49<br />

2003 € 428,79 € 428,79 € 5.574,27 € 5.574,27<br />

2004 € 439,52 € 439,52 € 5.713,76 € 5.713,76<br />

2005 € 448,32 € 447,88 € 5.828,16 € 5.822,44<br />

2006 € 455,95 € 455,95 € 5.927,35 € 5.927,35<br />

in aliquota di reversibilità coniuge<br />

1997 L 713.344 L 712.664 L 9.273.472 L 9.264.632<br />

1998 L 725.456 L 725.456 L 9.430.928 L 9.430.928<br />

1999 L 738.504 L 737.780 L 9.600.552 L 9.591.140<br />

2000 L 750.304 L 749.580 L 9.753.952 L 9.744.540<br />

2001<br />

L<br />

€<br />

769.798<br />

397,57<br />

L<br />

€<br />

768.294<br />

396,80<br />

L 10.007.374<br />

€ 5.168,41<br />

L<br />

€<br />

9.987.822<br />

5.158,35<br />

2002 € 408,31 € 408,31 € 5.308,08 € 5.308,08<br />

2003 € 418,12 € 418,12 € 5.435,59 € 5.435,59<br />

2004 € 428,58 € 428,58 € 5.571,59 € 5.571,59<br />

2005 € 437,16 € 436,74 € 5.683,13 € 5.677,57<br />

2006 € 444,60 € 444,60 € 5.779,83 € 5.779,83<br />

P<br />

pensione<br />

- maggiorazione<br />

ex combattenti<br />

229


230<br />

Le <strong>pensioni</strong> di guerra<br />

Sono prestazioni di carattere risarcitorio erogate a tutti i cittadini che hanno<br />

subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore,<br />

collaterale è morto a causa della guerra. Sono pertanto previsti trattamenti<br />

diretti e trattamenti indiretti, la cui misura varia a seconda del grado della<br />

menomazione. Accanto ai trattamenti <strong>pensioni</strong>stici sono previsti, inoltre,<br />

indennità, assegni, aumenti di integrazione o di maggiorazione. Tutta la disciplina<br />

è contenuta nel DPR del 23 dicembre 1978, n. 915.<br />

La perequazione degli importi e dei limiti di reddito avviene in base alle<br />

variazioni dell’indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai<br />

dell’industria, secondo l’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.160 e l'art. 1 della<br />

legge 10 ottobre 1989, n. 342.<br />

TRATTAMENTI TABELLARI AI PENSIONATI DI GUERRA<br />

Legge 10 ottobre 1989, n. 342<br />

PENSIONI DIRETTE<br />

Tabella C<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

1ª categoria con o senza<br />

assegno di superinvalidità 489,86 5.878,34 504,75 6.057,04<br />

2ª categoria 440,79 5.289,46 454,19 5.450,26<br />

3ª categoria 391,19 4.694,34 403,09 4.837,05<br />

4ª categoria 343,40 4.120,84 353,84 4.246,11<br />

5ª categoria 294,33 3.531,96 303,28 3.639,33<br />

6ª categoria 245,34 2.944,11 252,80 3.033,61<br />

7ª categoria 196,21 2.354,49 202,17 2.426,07<br />

8ª categoria 147,13 1.765,60 151,61 1.819,27


Tabella F<br />

Assegno per cumulo di infermità<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Per due superinvalidità<br />

contemplate nelle lettere<br />

A -A/bis-B<br />

Per due superinvalidità<br />

di cui una contemplata<br />

nella lett. A e A/bis<br />

1.873,16 22.477,96 1.930,11 23.161,29<br />

e l’altra nelle lettere C-D-E<br />

Per due superinvalidità<br />

di cui una contemplata<br />

nella lett. B<br />

1.426,61 17.119,28 1.469,98 17.639,71<br />

e l’altra nelle lettere C-D-E<br />

Per due superinvalidità<br />

784,73 9.416,73 808,58 9.703,00<br />

contemplate nella tab. E<br />

Per una seconda infermità<br />

589,34 7.072,04 607,25 7.287,03<br />

della 1ª categ.tab A<br />

Per una seconda infermità<br />

446,62 5.359,40 460,19 5.522,33<br />

della 2ª categ.tab.A<br />

Per una seconda infermità<br />

402,06 4.824,67 414,28 4.971,34<br />

della 3ª categ.tab.A<br />

Per una seconda infermità<br />

357,23 4.286,79 368,09 4.417,11<br />

della 4ª categ.tab.A<br />

Per una seconda infermità<br />

312,66 3.751,95 322,17 3.866,01<br />

della 5ª categ.tab.A<br />

Per una seconda infermità<br />

268,03 3.216,37 276,18 3.314,15<br />

della 6ª categ.tab.A<br />

Per una seconda infermità<br />

223,27 2.679,25 230,06 2.760,70<br />

della 7ª categ.tab.A<br />

Per una seconda infermità<br />

178,57 2.142,86 184,00 2.208,00<br />

della 8ª categ.tab.A 134,02 1.608,19 138,09 1.657,08<br />

231


232<br />

Tabella E<br />

Assegno di superinvalidità<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Lettera A 1.412,05 16.944,56 1.454,97 17.459,67<br />

Lettera A/bis 1.270,82 15.249,85 1.309,45 15.713,45<br />

Lettera B 1.129,59 13.555,11 1.163,93 13.967,19<br />

Lettera C 988,37 11.860,38 1.018,41 12.220,94<br />

Lettera D 847,21 10.166,55 872,97 10.475,61<br />

Lettera E 705,99 8.471,83 727,45 8.729,37<br />

Lettera F 564,76 6.777,10 581,93 6.983,12<br />

Lettera G 423,61 5.083,29 436,49 5.237,82<br />

Lettera H 282,38 3.388,55 290,96 3.491,56<br />

Assegno integrativo<br />

di 1ª categoria 141,19 1.694,27 145,48 1.745,78<br />

Indennità di assistenza e di accompagnamento<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Lettera A 669,19 8.030,28 689,53 8.274,40<br />

Lettera A/bis 583,80 7.005,57 601,54 7.218,54<br />

Lettera B 515,83 6.190,00 531,51 6.378,18<br />

Lettera C 453,10 5.437,15 466,87 5.602,44<br />

Lettera D 383,39 4.600,68 395,05 4.740,54<br />

Lettera E 317,17 3.806,02 326,81 3.921,72<br />

Lettera F 249,20 2.990,43 256,78 3.081,34<br />

Lettera G 182,98 2.195,78 188,54 2.262,53<br />

Lettera H 120,25 1.442,94 123,90 1.486,81


Integrazione all’indennità di assistenza e accompagnamento<br />

Indennità di accompagnamento aggiuntiva<br />

Ulteriore integrazione art. 2, c. 2 e 3, L 422/90<br />

2005 2006<br />

Art. 3 L 656/86<br />

A n.1 - Ciechi con mancanza<br />

dei due arti inferiori o sordità<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

bilaterale con 1ª integrazione 2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />

Idem con 1ª integrazione<br />

e ulteriore importo<br />

di 1ª integrazione art. 2<br />

4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12<br />

comma 3 Legge 422/90 (*)<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />

e ulteriori importi<br />

di 1ª e 2ª integrazione art. 2<br />

2.684,36 32.212,31 2.765,96 33.191,56<br />

comma 3 Legge 422/90 (*)<br />

A n. 2 - Perdita anatomica<br />

o funzionale dei quattro<br />

arti fino al limite della perdita<br />

totale delle mani e dei piedi<br />

5.368,72 64.424,60 5.531,93 66.383,11<br />

insieme, con 1ª integrazione 2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />

Art. 8 L 656/86<br />

A n.1 - Ciechi con perdita<br />

di ambo gli arti superiori<br />

fino al limite della perdita<br />

delle due mani (A/bis n.1),<br />

4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12<br />

con indennità aggiuntiva<br />

Idem con indennità aggiuntiva<br />

2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07<br />

e 1ª integrazione<br />

Idem con indennità aggiuntiva<br />

4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12<br />

e 1ª e 2ª integrazione 7.377,73 88.532,80 7.602,02 91.224,20<br />

233


234<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Idem con indennità aggiuntiva<br />

e ulteriore importo<br />

di 1ª integrazione art. 2<br />

comma 3 Legge 422/90 (*)<br />

Idem con indennità aggiuntiva,<br />

1ª integrazione e ulteriori<br />

importi di 1ª e 2ª integrazione<br />

2.684,36 32.212,31 2.765,96 33.191,56<br />

art. 2 comma 2 Legge 422 (*)<br />

Idem con indennità aggiuntiva,<br />

1ª e 2ª integrazione<br />

e ulteriori importi<br />

di 1ª, 2ª e 3ª integrazione<br />

art. 2 comma 3<br />

5.368,72 64.424,60 5.531,93 66.383,11<br />

Legge 422/90 (*)<br />

A n. 1 - Ciechi con<br />

disarticolazione di ambo<br />

le cosce o l’amputazione<br />

di esse con impossibilità<br />

assoluta e permanente<br />

dell’applicazione<br />

dell’apparecchio di protesi<br />

(A/bis n. 2),<br />

8.053,08 96.636,91 8.297,89 99.574,67<br />

con indennità aggiuntiva<br />

Idem con indennità aggiuntiva<br />

2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07<br />

e 1ª integrazione<br />

Idem con idennità aggiuntiva<br />

4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12<br />

e 1ª e 2ª integrazione”<br />

Idem con idennità aggiuntiva<br />

e ulteriore importo<br />

di 1ª integrazione<br />

art. 2 comma 3<br />

7.377,73 88.532,80 7.602,02 91.224,20<br />

Legge 422/90 (*) 2.684,36 32.212,31 2.765,96 33.191,56


2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Idem con indennità aggiuntiva,<br />

1ª integrazione<br />

e ulteriori importi<br />

di 1ª e 2ª integrazione<br />

art. 2 comma 3<br />

Legge 422/90 (*)<br />

Idem con indennità aggiuntiva,<br />

1ª e 2ª integrazione<br />

e ulteriori importi di 1ª, 2ª<br />

e 3ª integrazione<br />

art. 2 comma 3<br />

5.368,72 64.424,60 5.531,93 66.383,11<br />

Legge 422/90 (*)<br />

A n. 2 - Perdita anatomica dei<br />

quattro arti fino al limite del<br />

terzo superiore della gamba<br />

e degli avambracci,<br />

8.053,08 96.636,91 8.297,89 99.574,67<br />

con indennità aggiuntiva<br />

Idem con indennità aggiuntiva<br />

2.459,24 29.510,94 2.534,01 30.408,07<br />

e 1ª integrazione<br />

Idem con indennità aggiuntiva<br />

4.918,49 59.021,86 5.068,01 60.816,12<br />

e 1ª e 2ª integrazione” 7.377,73 88.532,80 7.602,02 91.224,20<br />

Art. 3 L 656/86<br />

A nn. 1 - 3 - 4 (comma 2° e 3°)<br />

con 1ª integrazione” 1.639,50 19.673,94 1.689,34 20.272,03<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />

A n. 1 - Ciechi con perdita<br />

funzionale dei due arti<br />

inferiori fino al limite<br />

della perdita dei due piedi,<br />

3.278,99 39.347,91 3.378,67 40.544,09<br />

con 1ª integrazione 1.639,50 19.673,94 1.689,34 20.272,03<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione 3.278,99 39.347,91 3.378,67 40.544,09<br />

235


236<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Idem con 1ª integrazione<br />

e ulteriore importo<br />

di 1ª integrazione<br />

art. 2 comma 3<br />

Legge 422/90 (*)<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />

e ulteriori importi<br />

di 1ª e 2ª integrazione<br />

art. 2 comma 3<br />

1.639,50 19.673,94 1.921,29 23.055,53<br />

Legge 422/90 (*)<br />

A n.1 - Ciechi con perdita<br />

di un arto fino al limite<br />

di una mano o di un piede<br />

3.278,99 39.347,91 3.842,59 46.111,07<br />

con 1ª integrazione (**) 1.639,50 19.673,94 1.689,34 20.272,03<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />

Idem con 1ª integrazione<br />

e ulteriore importo<br />

di 1ª integrazione<br />

art. 2 comma 3<br />

3.278,99 39.347,91 3.378,67 40.544,09<br />

Legge 422/90 (*)<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />

e ulteriori importi<br />

di 1ª e 2ª integrazione<br />

art. 2 comma 3<br />

1.752,05 21.024,64 1.805,32 21.663,79<br />

Legge 422/90 (*) 3.504,11 42.049,27 3.610,63 43.327,57<br />

A/bis n.1 con 1ª integrazione 1.092,70 13.112,37 1.125,92 13.510,99<br />

Idem con 1ª e 2ª integrazione 2.185,39 26.224,74 2.251,83 27.021,97<br />

A/bis n. 2 con 1ª integrazione 545,90 6.550,77 562,49 6.749,91


Assegno per cumulo art. 17 DPR 23.12.1978, n. 915<br />

(cumuli di II categoria)<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

2/10 38,05 456,63 39,21 470,51<br />

3/10 57,08 684,95 58,81 705,77<br />

5/10 95,13 1.141,58 98,02 1.176,28<br />

Assegno di incollocabilità o compensativo<br />

art. 20 DPR 23.12.1978, n. 915<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

1ª categoria 141,19 1.694,27 145,48 1.745,78<br />

2ª categoria 331,45 3.977,44 341,53 4.098,35<br />

3ª categoria 381,05 4.572,55 392,63 4.711,56<br />

4ª categoria 428,84 5.146,06 441,88 5.302,50<br />

5ª categoria 477,91 5.734,95 492,44 5.909,29<br />

6ª categoria 526,90 6.322,78 542,92 6.514,99<br />

7ª categoria 576,03 6.912,40 593,54 7.122,54<br />

8ª categoria 625,11 7.501,29 644,11 7.729,33<br />

* Beneficio da concedere a domanda degli interessati e con provvedimento dell’amministr. centrale (art.<br />

2, c. 4, L 422/90)<br />

** Le altre invalidità previste dall’art. 2, c. 2, della L 422/90 risultano assorbite da quelle indicate nei<br />

punti precedenti<br />

PENSIONI INDIRETTE<br />

Tabella G<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Vedove ed orfani 278,05 3.336,57 286,50 3.438,00<br />

Vedove grandi invalidi 278,05 3.336,57 286,50 3.438,00<br />

237


238<br />

Assegno supplementare<br />

alle vedove di grandi invalidi<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Lettera A 706,02 8.472,28 727,49 8.729,84<br />

Lettera A/bis 635,41 7.624,92 654,73 7.856,72<br />

Lettera B 564,80 6.777,55 581,97 6.983,59<br />

Lettera C 494,16 5.930,19 509,21 6.110,47<br />

Lettera D 423,61 5.083,29 436,49 5.237,82<br />

Lettera E 352,99 4.235,92 363,72 4.364,69<br />

Lettera F 282,38 3.388,55 290,96 3.491,56<br />

Lettera G 211,86 2.542,31 218,30 2.619,60<br />

Lettera H e incollocobilità 141,19 1.694,27 145,48 1.745,78<br />

1ª categoria<br />

senza superinvalidità 70,59 847,13 72,74 872,88<br />

Assegno di maggiorazione<br />

Tabella N<br />

Riversibilità vedove ed orfani<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

68,84 826,04 70,93 851,15<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

2ª categoria 161,81 1.941,72 166,73 2.000,75<br />

3ª categoria 142,98 1.715,75 147,33 1.767,91<br />

4ª categoria 125,50 1.505,99 129,31 1.551,77<br />

5ª categoria 107,64 1.291,65 110,91 1.330,92<br />

6ª categoria 89,66 1.075,89 92,38 1.108,60<br />

7ª categoria 82,33 987,91 84,83 1.017,94<br />

8ª categoria 80,09 961,08 82,52 990,30


Tabella M<br />

Genitori che abbiano perduto uno o più figli<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Per 1 figlio caduto 134,05 1.608,66 138,13 1.657,56<br />

Per 2 figli caduti 254,70 3.056,45 262,45 3.149,37<br />

Per 3 figli caduti 375,35 4.504,26 386,77 4.641,19<br />

Per 4 figli caduti 496,00 5.952,04 511,08 6.132,98<br />

Per 5 figli caduti 616,65 7.399,83 635,40 7.624,78<br />

Per 6 figli caduti 737,30 8.847,63 759,72 9.116,60<br />

Per 7 figli caduti 857,95 10.295,41 884,03 10.608,39<br />

Per 8 figli caduti 978,60 11.743,22 1.008,35 12.100,21<br />

Genitori rimasti totalmente privi di prole<br />

Per 1 figlio caduto 201,08 2.412,99 207,20 2.486,34<br />

Per 2 figli caduti 321,73 3.860,78 331,51 3.978,15<br />

Per 3 figli caduti 442,38 5.308,57 455,83 5.469,95<br />

Per 4 figli caduti 563,03 6.756,37 580,15 6.961,76<br />

Per 5 figli caduti 683,68 8.204,17 704,46 8.453,58<br />

Per 6 figli caduti 804,33 9.651,96 828,78 9.945,38<br />

Per 7 figli caduti 924,98 11.099,75 953,10 11.437,18<br />

Per 8 figli caduti 1.045,63 12.547,55 1.077,42 12.929,00<br />

Tabella S<br />

Genitori che abbiano perduto uno o più figli<br />

Per 1 figlio caduto 131,56 1.578,75 135,56 1.626,74<br />

Per 2 figli caduti 249,97 2.999,62 257,57 3.090,81<br />

Per 3 figli caduti 368,37 4.420,48 379,57 4.554,86<br />

Per 4 figli caduti 486,78 5.841,35 501,58 6.018,93<br />

Per 5 figli caduti 605,19 7.262,23 623,58 7.483,00<br />

Per 6 figli caduti 723,59 8.683,10 745,59 8.947,07<br />

Per 7 figli caduti 842,00 10.103,96 867,59 10.411,12<br />

Per 8 figli caduti 960,40 11.524,83 989,60 11.875,18<br />

239


240<br />

Genitori rimasti totalmente privi di prole<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Per 1 figlio caduto 197,34 2.368,12 203,34 2.440,11<br />

Per 2 figli caduti 315,75 3.788,98 325,35 3.904,16<br />

Per 3 figli caduti 434,15 5.209,85 447,35 5.368,23<br />

Per 4 figli caduti 552,56 6.630,73 569,36 6.832,30<br />

Per 5 figli caduti 670,97 8.051,60 691,36 8.296,37<br />

Per 6 figli caduti 789,37 9.472,47 813,37 9.760,43<br />

Per 7 figli caduti 907,78 10.893,33 935,37 11.224,49<br />

Per 8 figli caduti 1.026,18 12.314,21 1.057,38 12.688,56<br />

MEDAGLIE 2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

Medaglia d’oro 317,06 3.804,74 326,70 3.920,40<br />

Medaglia d’argento 56,37 676,39 58,08 696,95<br />

Medaglia di bronzo 17,61 211,37 18,15 217,80<br />

Croce di guerra 10,57 126,82 10,89 130,68<br />

LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO<br />

AI TRATTAMENTI TABELLARI DI GUERRA<br />

Legge 10 ottobre 1989, n. 342 e art. 2 L. 236/2000<br />

2005 2006<br />

mensile annuo mensile annuo<br />

- 12.439,80 - 12.817,97


Pensione sociale<br />

Èuna prestazione di natura assistenziale, istituita dalla legge n. 153/69 (art.<br />

26). A partire dal <strong>1°</strong> gennaio 1996 questa prestazione è stata sostituita<br />

dall’“assegno sociale” (vedi) ma continua ad essere erogata, sussistendone<br />

le condizioni, a tutti coloro che l’hanno conseguita entro la stessa data.<br />

La pensione sociale (PS) è corrisposta alle persone ultrasessantacinquenni<br />

prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non<br />

superiore a quello della pensione sociale stessa. E’ condizione per il diritto la residenza<br />

in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese<br />

successivo a quello di presentazione della domanda stessa.<br />

La pensione sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali,<br />

e ai sordomuti che abbiano compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995,<br />

in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età. I ciechi<br />

civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento<br />

economico cui hanno diritto. Per una trattazione completa delle prestazioni<br />

spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui<br />

trattamenti economici per i disabili.<br />

L’importo<br />

L’importo della pensione sociale è adeguato al costo della vita con lo stesso<br />

meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni <strong>pensioni</strong>stiche.<br />

Oltre che per perequazione, l’importo mensile della pensione sociale è stato<br />

aumentato, dal <strong>1°</strong> gennaio 1999, con l’art. 67 della L 448/98 e, dal <strong>1°</strong> gennaio<br />

2000, con l’art. 52 della legge 488/99, rispettivamente di 100 e 18mila lire:<br />

ambedue questi aumenti sono entrati a far parte dell’importo della pensione<br />

sociale stessa, e quindi ne seguono la perequazione automatica. In presenza di<br />

rendite, prestazioni o redditi, purché di importo non superiore al limite, la pensione<br />

sociale è ottenibile in misura parziale.<br />

Per i mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e i sordomuti, la pensione<br />

sociale sostitutiva, invece, è sempre corrisposta in misura intera purché il reddito<br />

non superi il limite (circ. INPS n. 739 AGO – 66030 O dell’11 maggio 1981).<br />

Anche a causa di questa differenza, gli aumenti della pensione stabiliti dalle leggi<br />

del 1998 e 1999 costituiscono una prestazione a sé stante, per questi soggetti:<br />

infatti questi aumenti vengono attribuiti alle stesse condizioni vigenti per i 241


242<br />

Pensione<br />

sociale<br />

richiedenti non invalidi e, in presenza di reddito, possono essere corrisposti in<br />

misura parziale.<br />

I limiti di reddito<br />

Per ottenere la pensione, il reddito eventualmente posseduto non deve superare<br />

determinati limiti. In particolare, il richiedente non deve possedere reddito<br />

personale in misura superiore all’importo annuo della pensione sociale; inoltre,<br />

se è coniugato, oltre a rispettare il limite di reddito personale, non deve possedere<br />

redditi che, cumulati con quelli del coniuge, siano superiori ad un determinato<br />

importo, pari inizialmente a 4,15 volte l’importo annuo della PS. Dal 1999,<br />

per effetto dell’aumento dell’importo della PS disposto dalla L 448/98, che non<br />

ha aumentato anche il limite di reddito coniugale, tale rapporto è sceso a 3,53 e<br />

a 3,48 dal 2000, per effetto del nuovo aumento.<br />

I redditi da considerare sono quelli soggetti ad Irpef in generale, con l’esclusione<br />

del reddito della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive<br />

della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito<br />

personale, l’INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte<br />

le “rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere<br />

di continuità”. L’anno di riferimento per il reddito è quello stesso di percezione<br />

della pensione.<br />

La pensione sociale sostitutiva dei trattamenti economici dei mutilati<br />

e invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto<br />

65 anni di età<br />

Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei<br />

mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età<br />

entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del<br />

trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare<br />

gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità<br />

civile.<br />

Ricorrendo le condizioni di reddito, ad un invalido civile o sordomuto che<br />

l’abbia conseguita prima del 1996 la pensione sociale continua ad essere corrisposta<br />

nella misura – base, cioè senza gli aumenti introdotti con le manovre<br />

finanziarie del 1999 e del 2000, senza l’aumento non perequabile introdotto<br />

con la legge 544/88 e senza i relativi incrementi introdotti prima con legge<br />

388/2000 e poi, fino a concorrenza di un milione di lire, con legge<br />

448/2001. Per ottenere anche l’importo corrispondente agli aumenti di cui<br />

alle leggi finanziarie del 1999 e del 2000, che variano in funzione del reddito<br />

posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito


alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti la pensione<br />

sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito coniugale. Per l’aumento<br />

di cui alla legge 544/88 e relativi incrementi, il reddito da verificare è<br />

ancora diverso.<br />

L’aumento della pensione sociale di cui alla legge 544/88<br />

E’ una prestazione introdotta dalla legge n. 140/1985 ed ha subito modifiche<br />

con la legge n. 544/1988. Al pari della pensione sociale è un trattamento di<br />

natura assistenziale che è stato sostituito dall’assegno sociale. Continuerà, però,<br />

ad essere corrisposto, in presenza delle condizioni, a coloro che l’hanno conseguito<br />

entro il <strong>1°</strong> gennaio 1996.<br />

L’aumento della pensione sociale (APS) è corrisposto alle persone ultrasessantacinquenni<br />

prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di<br />

importo non superiore a quello della pensione sociale comprensivo dell’importo<br />

dell’aumento stesso. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a<br />

domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione<br />

della domanda stessa.<br />

L’aumento si aggiunge, in genere, alla pensione sociale ma può essere erogato,<br />

in alcuni casi, anche al cittadino in situazione di reddito che non consente<br />

l’ottenimento della pensione sociale.<br />

Al contrario della pensione sociale non è soggetto a perequazione automatica.<br />

L’importo iniziale era pari a 75.000, poi a 125.000 lire mensili (per 13<br />

mensilità); dal <strong>1°</strong> gennaio 2001, con gli aumenti di 25.000 e 40.000 lire mensili<br />

disposti, rispettivamente, per i soggetti con meno di 75 anni di età e per<br />

quelli più anziani, il suo importo massimo è salito rispettivamente a 150.000 e<br />

165.000 lire al mese. Dal <strong>1°</strong> gennaio 2002, inoltre, l’importo dell’aumento della<br />

pensione sociale (insieme a quello della maggiorazione sociale delle <strong>pensioni</strong><br />

e della maggiorazione dell’assegno sociale) è stato incrementato di una cifra<br />

variabile, tale da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo<br />

pari a 516,46 euro per 13 mensilità; infatti, l’importo dell’aumento varia in<br />

relazione ai redditi posseduti. Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di<br />

incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno,<br />

tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle <strong>pensioni</strong> INPS. Quindi, in<br />

costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano<br />

a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione<br />

e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di <strong>pensioni</strong> di importo superiore<br />

al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno<br />

e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono<br />

ogni anno di più.<br />

P<br />

pensione<br />

- sociale<br />

243


244<br />

Pensione<br />

sociale<br />

L’APS spetta ai soggetti che:<br />

a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />

annuo complessivo della pensione sociale e dell’aumento stesso;<br />

b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore<br />

a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per<br />

un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />

annuo della pensione sociale, dell’aumento stesso e dell’ammontare annuo<br />

dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge<br />

legalmente ed effettivamente separato.<br />

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />

esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />

imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />

e del reddito catastale della casa di abitazione.<br />

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso<br />

Enti od organismi internazionali.<br />

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito<br />

catastale della casa di abitazione:<br />

– le <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />

– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />

– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione<br />

di emoderivati;<br />

– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a<br />

10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni<br />

ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a<br />

situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo<br />

della pensione sociale su cui deve essere attribuito l’aumento.<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno<br />

solare cui si riferisce l’APS.<br />

A queste condizioni, l’aumento è attribuibile anche ai titolari di pensione<br />

sociale che sostituisce i trattamenti economici corrisposti fino al 65° anno di età<br />

ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti. Ai ciechi civili, invece, l’aumento


può spettare sotto forma di maggiorazione dell’assegno sociale (vedi) anche se i<br />

soggetti abbiano compiuto 65 anni di età prima del <strong>1°</strong> gennaio 1996. Ai soggetti<br />

invalidi al 100%, un aumento di pari misura e alle stesse condizioni è attribuito<br />

fin dalla data di compimento del 60° anno di età.<br />

P<br />

pensione<br />

- sociale<br />

245


246<br />

Pensione<br />

sociale<br />

IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE<br />

(comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L. 391.000 L. 390.600 L. 5.083.000 L. 5.077.800<br />

1998 L. 397.650 L. 397.650 L. 5.169.450 L. 5.169.450<br />

*1999 L. 504.800 L. 504.400 L. 6.562.400 L. 6.557.200<br />

*2000 L. 530.900 L. 530.350 L. 6.901.700 L. 6.894.550<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

544.700<br />

281,32<br />

L.<br />

€<br />

543.650<br />

280,78<br />

L. 7.081.100<br />

€ 3.657,16<br />

L. 7.067.450<br />

€ 3.650,14<br />

2002 € 288,91 € 288,91 € 3.755,83 € 3.755,83<br />

2003 € 295,85 € 295,85 € 3.846,05 € 3.846,05<br />

2004 € 303,25 € 303,25 € 3.942,25 € 3.942,25<br />

2005 € 309,32 € 309,02 € 4.021,16 € 4.017,26<br />

2006 € 314,58 € 314,58 € 4.089,54 € 4.089,54<br />

... CON AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS)<br />

(comprensivo dell’incremento di cui alla legge 388/2000)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

CON APS E INC 70 ANNI (PS mens. + differenza fino a TM + 123,77)<br />

2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98<br />

2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />

2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />

2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />

2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55<br />

CON APS 65 ANNI (PS mens. + L 150.000 o € 77,47 - 125.000 fino al 2000)**<br />

1997 L. 516.000 L. 515.600 L. 6.708.000 L. 6.702.800<br />

1998 L. 522.650 L. 522.650 L. 6.794.450 L. 6.794.450<br />

*1999 L. 629.800 L. 629.400 L. 8.187.400 L. 8.182.200<br />

*2000 L. 655.900 L. 655.350 L. 8.526.700 L. 8.519.550<br />

2001<br />

L. 694.700 L. 693.650 L. 9.031.100 L. 9.017.450<br />

€ 358,79 € 358,25 € 4.664,27 € 4.657,25<br />

* Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di L. 100.000 mensili e nel 2000 di<br />

altre L. 18.000<br />

** Si riportano solo i valori fino al 2001 perché, da tale anno in poi, chi abbia meno di<br />

70 anni di età può avere ottenuto solo l'assegno sociale (vedi), che dal 1996 ha sostituito<br />

la pensione sociale e il relativo aumento.


LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE<br />

art. 26 L 153/69<br />

anno<br />

entro il quale la pensione oltre anche uno solo dei quali<br />

spetta in misura intera la pensione non spetta<br />

limite<br />

individuale<br />

limite limite<br />

coniugale coniugale<br />

per il titolare limite per il titolare<br />

coniugato individuale coniugato<br />

(in aggiunta (PSx13) (in aggiunta<br />

al limite al limite<br />

individuale) individuale)<br />

1997 L. 0 L. 16.048.550 L. 5.083.000 L. 21.131.550<br />

1998 L. 0 L. 16.321.350 L. 5.169.450 L. 21.490.800<br />

** 1999 L. 0 L. 16.615.150 L. 6.562.400 L. 23.177.550<br />

** 2000 L. 0 L. 16.881.000 L. 6.901.700 L. 23.782.700<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

0<br />

0<br />

L. 17.319.900<br />

€ 8.944,99<br />

L.<br />

€<br />

7.081.100<br />

3.657,09<br />

L. 24.401.000<br />

€ 12.602,07<br />

2002 € 0 € 9.186,50 € 3.755,83 € 12.942,33<br />

2003 € 0 € 9.406,98 € 3.846,05 € 13.253,03<br />

2004 € 0 € 9.642,16 € 3.942,25 € 13.584,41<br />

2005 € 0 € 9.835,01 € 4.021,16 € 13.856,17<br />

2006 € 0 € 10.002,18 € 4.089,54 € 14.091,72<br />

** Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di L. 100.000 mensili e nel 2000 di<br />

altre L. 18.000<br />

P<br />

pensione<br />

- sociale<br />

247


248<br />

CALCOLO IMPORTO MENSILE PENSIONE SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO<br />

art. 26 L 153/69; art. 28, commi 1 e 2, L 843/78; art. 67 L 448/98; art. 52 L 488/99<br />

decorrenza<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

reddito annuo reddito annuo del pensionato<br />

del pensionato (RP) cumulato con il reddito del coniuge (RT)<br />

zero ≤ 9.186,50<br />

≥ 3.755,83 qualunque<br />

< 3.755,83 ≥ 12.942,33<br />

< 3.755,83 ≤ 9.186,50<br />

< 3.755,83 > 9.186,50 e < 12.942,33<br />

zero ≤ 9.406,98<br />

≥ 3.846,05 qualunque<br />

< 3.846,05 ≥ 13.253,03<br />

< 3.846,05 ≤ 9.406,98<br />

< 3.846,05 > 9.406,98 e < 13.253,03<br />

zero ≤ 9.642,16<br />

≥ 3.942,25 qualunque<br />

< 3.942,25 ≥ 13.584,41<br />

< 3.942,25 ≤ 9.642,16<br />

< 3.942,25 > 9.642,16 e < 13.584,41<br />

zero ≤ 9.835,01<br />

≥ 4.021,16 qualunque<br />

< 4.021,16 ≥ 13.856,17<br />

< 4.021,16 ≤ 9.835,01<br />

< 4.021,16 > 9.835,01 e < 13.856,17<br />

zero ≤ 10.002,18<br />

≥ 4.089,54 qualunque<br />

< 4.089,54 ≥ 14.091,72<br />

< 4.089,54 ≤ 10.002,18<br />

< 4.089,54 > 10.002,18 e < 14.091,72<br />

* Dall’importo mensile della pensione sociale dev’essere detratto il più elevato dei due quozienti.


POSSEDUTO<br />

importo mensile da detrarre importo mensile<br />

dalla pensione sociale pensione sociale<br />

zero 288,91<br />

288,91 zero<br />

288,91 zero<br />

RP:13 variabile<br />

RP:13 (*)<br />

(RT-9.186,50): 13 (*)<br />

variabile<br />

zero 295,85<br />

295,85 zero<br />

295,85 zero<br />

RP:13 variabile<br />

RP:13 (*)<br />

(RT-9.406,98): 13 (*)<br />

variabile<br />

zero 303,25<br />

303,25 zero<br />

305,25 zero<br />

RP:13 variabile<br />

RP:13 (*)<br />

(RT-9.642,16): 13 (*)<br />

variabile<br />

zero 309,32<br />

309,32 zero<br />

309,32 zero<br />

RP:13 variabile<br />

RP:13 (*)<br />

(RT-9.835,01): 13 (*)<br />

variabile<br />

zero 314,58<br />

314,58 zero<br />

314,58 zero<br />

RP:13 variabile<br />

RP:13 (*)<br />

(RT-10.002,18): 13 (*)<br />

variabile<br />

P<br />

pensione<br />

- sociale<br />

249


250<br />

Pensione<br />

sociale<br />

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO<br />

DELLA PENSIONE SOCIALE<br />

oltre anche uno solo dei quali l’aumento non spetta<br />

art. 2 L 544/88 e art. 38 L. 448/2001<br />

anno<br />

limite individuale limite coniugale<br />

(in aggiunta al limite individuale)<br />

(PS+APS+TM)x13<br />

(PS+APS)x13 dal 2002 (PS+APS+AS)x13<br />

AUMENTO DELLA PS 75 ANNI<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

9.226.100<br />

4.764,88<br />

L.<br />

€<br />

18.850.650<br />

9.735,55<br />

2002 € 4.863,69 € 9.968,66<br />

2003 € 4.953,91 € 10.181,47<br />

2004 € 5.050,11 € 10.408,45<br />

2005 € 5.129,02 € 10.594,61<br />

2006 € 5.197,40 € 10.755,94<br />

INCREMENTO DELL'AUMENTO (dal 70° anno di età)<br />

2002 € 6.713,98 € 11.271,39<br />

2003 € 6.836,57 € 11.503,44<br />

2004 € 6.967,35 € 11.750,96<br />

2005 € 7.074,60 € 11.953,89<br />

2006 € 7.167,55 € 12.129,91<br />

AUMENTO DELLA PS 65 ANNI **<br />

1997 L. 6.708.000 L. 15.626.650<br />

1998 L. 6.794.450 L. 15.864.550<br />

**1999 L. 8.187.400 L. 17.420.650<br />

*** 2000 L. 8.526.700 L. 17.907.500<br />

* 2001<br />

L.<br />

€<br />

9.031.100<br />

4.664,14<br />

L.<br />

€<br />

18.655.650<br />

9.634,82<br />

2002 € 4.762,94 € 9.867,91<br />

2003 € 4.853,16 € 10.080,72<br />

2004 € 4.949,36 € 10.307,70<br />

2005 € 5.028,27 € 10.493,86<br />

* Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere<br />

meno di 75 anni d'età.<br />

** Aumenti importo PS: L. 100.000 nel 1999 e 18.000 nel 2000.<br />

*** Nel 2001 l'importo dell'APS è stato portato a 150.000 lire per i soggetti con 65 anni<br />

di età e a 165.000 per quello con almeno 75 anni.


CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE<br />

SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />

art. 2 L 544/88, art. 70, c. 4, L 388/2000, art. 38 L 448/2001<br />

anno importo mensile spettante*<br />

INCREMENTO DELL'APS 75 ANNI<br />

A € 142,33<br />

2002 B € 6.713,98 - RP) / 13<br />

C € 11.271,39 - RC) / 13<br />

A € 144,82<br />

2003 B € 6.836,57 - RP) / 13<br />

C € 11.503,44 - RC) / 13<br />

A € 147,48<br />

2004 B € 6.967,35 - RP) / 13<br />

C € 11.750,96 - RC) / 13<br />

A € 149,66<br />

2005 B € 7.074,60 - RP) / 13<br />

C € 11.953,89 - RC) / 13<br />

A € 151,55<br />

2006 B € 7.167,55 - RP) / 13<br />

C € 12.129,91 - RC) / 13<br />

P<br />

pensione<br />

- sociale<br />

251


252<br />

Pensione<br />

sociale<br />

CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE<br />

IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />

anno importo mensile spettante*<br />

AUMENTO DELLA PS 75 ANNI<br />

A L. 165.000<br />

B L. 9.226.100 - RP) / 13<br />

2001<br />

C<br />

A<br />

L. 18.850.650 - RC) / 13<br />

€ 85,22<br />

B € 4.764,89 - RP) / 13<br />

C € 9.735,57 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2002 B € 4.863,69 - RP) / 13<br />

C € 9.968,66 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2003 B € 4.953,91 - RP) / 13<br />

C € 10.181,47 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2004 B € 5.050,11 - RP) / 13<br />

C € 10.408,45 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2005 B € 5.129,02 - RP) / 13<br />

C € 10.594,61 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2006 B € 5.197,40 - RP) / 13<br />

C € 10.755,94 - RC) / 13


anno importo mensile spettante*<br />

INCREMENTO DELL'APS (dal 70° anno d'età)<br />

A € 150,08<br />

2002 B € 6.713,98 - RP) / 13<br />

C € 11.271,39 - RC) / 13<br />

A € 152,57<br />

2003 B € 6.836,57 - RP) / 13<br />

C € 11.503,44 - RC) / 13<br />

A € 155,23<br />

2004 B € 6.967,35 - RP) / 13<br />

C € 11.750,96 - RC) / 13<br />

A € 157,41<br />

2005 B € 7.074,60 - RP) / 13<br />

C € 11.953,89 - RC) / 13<br />

A € 159,30<br />

2006 B € 7.167,55 - RP) / 13<br />

C € 12.129,91 - RC) / 13<br />

P<br />

pensione<br />

- sociale<br />

253


254<br />

Pensione<br />

sociale<br />

* Si attribuisce il minore<br />

fra i tre importi<br />

denominati A, B e C<br />

** Si riportano i valori<br />

solo fino al 2005<br />

perché dal 2006 nessun<br />

titolare di PS può<br />

avere meno di 75<br />

anni d'età<br />

RP = reddito personale<br />

del richiedente l'aumento,<br />

nel quale va<br />

computato l'importo<br />

della pensione sociale<br />

senza aumento;<br />

RC = reddito coniugale,<br />

pari al reddito personale<br />

di cui sopra più<br />

il reddito del coniuge.<br />

CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE<br />

IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />

anno importo mensile spettante*<br />

AUMENTO DELLA PS CON 65 ANNI **<br />

A L. 125.000<br />

1997 B L. 6.708.000 - RP) / 13<br />

C L. 15.626.650 - RC) / 13<br />

A L. 125.000<br />

1998 B L. 6.794.450 - RP) / 13<br />

C L. 15.864.550 - RC) / 13<br />

A £ 125.000<br />

1999 B L. 8.182.200 - RP) / 13<br />

C L. 17.406.350 - RC) / 13<br />

A L. 125.000<br />

2000 B L. 8.526.700 - RP) / 13<br />

C L. 17.907.500 - RC) / 13<br />

A L. 150.000<br />

B L. 9.031.100 - RP) / 13<br />

2001<br />

C<br />

A<br />

L. 18.655.650 - RC) / 13<br />

€ 77,47<br />

B € 4.664,18 - RP) / 13<br />

C € 9.634,84 - RC) / 13<br />

A € 77,47<br />

2002 B € 4.762,94 - RP) / 13<br />

C € 9.867,91 - RC) / 13<br />

A € 77,47<br />

2003 B € 4.853,16- RP) / 13<br />

C € 10.080,72 - RC) / 13<br />

A € 77,47<br />

2004 B € 4.949,36 - RP) / 13<br />

C € 10.307,70 - RC) / 13<br />

A € 77,47<br />

2005 B € 5.028,27 - RP) / 13<br />

C € 10.493,86 - RC) / 13


Assegno sociale<br />

Èla prestazione assistenziale introdotta dall’art. 3, commi 6 e 7, della legge n.<br />

335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore<br />

a quello dell’assegno stesso, che dal <strong>1°</strong> gennaio 1996 sostituisce la pensione<br />

sociale. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. L’assegno sociale<br />

spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello<br />

della presentazione della domanda stessa.<br />

La pensione sociale resta in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che<br />

l’hanno conseguita fino al gennaio ‘96, sussistendone le condizioni. Ai titolari di<br />

pensione sociale che, avendone perso il diritto per uno o più anni, la richiedano di<br />

nuovo dopo il 31 dicembre 1995, viene corrisposto invece l’assegno sociale, nella<br />

misura e alle condizioni previste per questa prestazione. Ciò vale per tutte le<br />

domande di prestazione sociale avanzate dal <strong>1°</strong> gennaio 1996 in poi, indipendentemente<br />

dall’epoca di maturazione dei requisiti e quindi dall’eventualità di aver<br />

compiuto i 65 anni di età prima del 1996 (Min. lavoro, lettera 7/61587/L335.95<br />

del 24 luglio 1997).<br />

A partire dal <strong>1°</strong> febbraio 1996 l’assegno sociale spetta anche ai mutilati e<br />

invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi<br />

agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età.<br />

I ciechi civili, invece, parziali o assoluti, continuano a percepire le loro specifiche<br />

prestazioni anche dopo il 65° anno di età. Quando siano d’importo inferiore a<br />

quello dell’assegno sociale, o in caso siano coniugati, in assenza di altri redditi i ciechi<br />

civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale.<br />

Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, prima<br />

e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili.<br />

L’importo<br />

L’importo mensile dell’assegno fu stabilito inizialmente nella misura di<br />

480.000 lire dalla legge 335/95 ed è adeguato al costo della vita con lo stesso<br />

meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni <strong>pensioni</strong>stiche.<br />

Oltre che per perequazione, dal <strong>1°</strong> gennaio 1999 è stato aumentato di lire<br />

100.000 con l’art. 67 della L 448/98; questo aumento, ricorrendo le condizioni<br />

reddituali, è attribuibile agli assegni sociali corrisposti in sostituzione dei trattamenti<br />

economici erogati a mutilati e invalidi civili e ai sordomuti ed anche alle <strong>pensioni</strong><br />

dei ciechi civili oltre i 65 anni di età.<br />

Dal <strong>1°</strong> gennaio 2000 è intervenuto un nuovo aumento di 18.000 lire (art. 52<br />

L 488/99), anch’esso attribuibile anche agli assegni sostitutivi di trattamenti eco- 255


256<br />

Assegno<br />

sociale<br />

nomici corrisposti ad invalidi civili e sordomuti. A differenza che l’aumento disposto<br />

nell’anno precedente, questo aumento non è destinato anche alle <strong>pensioni</strong> dei<br />

ciechi civili né alle quote integrative di assegno sociale eventualmente loro spettante.<br />

I limiti di reddito<br />

In presenza di redditi, purché di importo non superiore al limite stabilito, l’assegno<br />

sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite. Questa<br />

regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali e parziali,<br />

e sordomuti, ai quali l’assegno è sempre corrisposto in misura intera purché il<br />

reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale.<br />

A questi soggetti sono erogabili in misura parziale gli aumenti della legge<br />

448/98 e 488/99, che costituiscono per loro vere e proprie prestazioni a sé stanti.<br />

Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l’importo dell’assegno.<br />

Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che<br />

non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell’assegno stesso. In questo<br />

caso, in presenza di reddito di importo inferiore al limite, l’assegno può essere erogato<br />

per differenza fino a questo secondo limite e comunque fino a concorrenza<br />

del suo importo intero.<br />

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da<br />

imposta) al netto dell’imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della<br />

casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto. L’anno di riferimento per i<br />

redditi è quello stesso di percezione dell’assegno. Non concorre a formare reddito<br />

la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente<br />

ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell’assegno<br />

sociale.<br />

L’assegno sociale sostitutivo dei trattamenti economici dei mutilati e<br />

invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto il 65°<br />

anno di età<br />

Per verificare la sussistenza del diritto all’assegno sociale nei confronti dei<br />

mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età dopo<br />

il 31 dicembre 1995, hanno conseguito l’assegno sociale in sostituzione del trattamento<br />

per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi<br />

criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile.<br />

Ricorrendo le condizioni di reddito, l’assegno sociale viene corrisposto agli<br />

invalidi civili e ai sordomuti senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie<br />

del 1999 e del 2000. Per ottenere anche l’importo corrispondente a questi<br />

aumenti, che varia in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono<br />

sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità<br />

dei richiedenti l’assegno sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito<br />

del coniuge. Per le relative tabelle, si veda il capitolo apposito.


La maggiorazione dell’assegno sociale (MAS)<br />

Dal <strong>1°</strong> gennaio 2001 l’importo dell’assegno sociale è stato maggiorato di<br />

25.000 o di 40.000 lire mensili a seconda dell’età. Questa maggiorazione costituisce<br />

una quota aggiuntiva dell’assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta<br />

a perequazione automatica. Dal <strong>1°</strong> gennaio 2002, l’importo della maggiorazione<br />

(insieme a quello dell’aumento della pensione sociale e della maggiorazione<br />

sociale delle <strong>pensioni</strong>) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque<br />

da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro<br />

per 13 mensilità, per i soggetti con almeno 70 anni (o con età inferiore, in presenza<br />

di anzianità contributiva che il soggetto possa far valere in qualsiasi fondo o<br />

gestione). Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente<br />

in 516,46 euro, aumenta di anno in anno, tanto di quanto aumenta il<br />

trattamento minimo delle <strong>pensioni</strong> INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali,<br />

i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo<br />

stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro,<br />

mentre i titolari di <strong>pensioni</strong> di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno<br />

una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il<br />

minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più. In ogni caso, l’importo della<br />

nuova maggiorazione assorbe l’importo previsto per i titolari ultrasettantacinquenni,<br />

dato che le condizioni di reddito sono più favorevoli.<br />

Infatti, la nuova maggiorazione dell’assegno sociale spetta ai soggetti che:<br />

a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />

annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;<br />

b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />

importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a)<br />

più l’ammontare annuo dell’assegno sociale: in pratica, due volte l’assegno<br />

sociale più la maggiorazione. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli<br />

del coniuge legalmente ed effettivamente separato.<br />

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />

esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />

imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />

e del reddito catastale della casa di abitazione.<br />

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso<br />

Enti od organismi internazionali.<br />

P<br />

pensione<br />

- assegno<br />

sociale<br />

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito<br />

catastale della casa di abitazione:<br />

– le <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />

– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />

257


258<br />

Assegno<br />

sociale<br />

– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />

emoderivati;<br />

– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10<br />

della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />

altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />

personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno<br />

sociale su cui deve essere attribuito l’aumento.<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno<br />

solare cui si riferisce la maggiorazione.<br />

Per il solo anno 2001, ai fini del diritto alla maggiorazione nell’importo stabilito<br />

con la legge 388/2000, si è tenuto conto anche del reddito della casa di abitazione,<br />

ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10,<br />

comma 3 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2,<br />

comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.<br />

A queste condizioni, la maggiorazione è attribuibile anche ai titolari di assegno<br />

sociale sostitutivo dei trattamenti economici corrisposti ai mutilati e invalidi civili<br />

nonché ai sordomuti e ai ciechi civili.<br />

Ai soggetti invalidi al 100% (invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti,<br />

oltre che titolari di pensione di inabilità), l’incremento fino a 516,46 euro è attribuito<br />

fin dalla data di compimento del 60° anno di età.<br />

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle<br />

leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto<br />

a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell’assegno<br />

sociale: nel reddito da considerare non va incluso l’importo della MAS eventualmente<br />

percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest’ultima<br />

(MAS), considerando nel reddito influente l’intero importo dell’assegno sociale<br />

come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura<br />

intera o ridotta eventualmente spettante.


IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />

(comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L. 498.700 L. 498.250 L. 6.483.100 L. 6.477.250<br />

1998 L. 507.200 L. 507.200 L. 6.593.600 L. 6.593.600<br />

*1999 L. 616.350 L. 615.800 L. 8.012.550 L. 8.005.400<br />

**2000 L. 644.200 L. 643.600 L. 8.374.600 L. 8.366.800<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

660.950<br />

341,36<br />

L.<br />

€<br />

659.650<br />

340,68<br />

L. 8.592.350<br />

€ 4.437,68<br />

L.<br />

€<br />

8.575.450<br />

4.428,84<br />

2002 € 350,57 € 350,57 € 4.557,41 € 4.557,41<br />

2003 € 358,99 € 358,99 € 4.666,87 € 4.666,87<br />

2004 € 367,97 € 367,97 € 4.783.61 € 4.783,61<br />

2005 € 375,33 € 374,97 € 4.879,29 € 4.874,61<br />

2006 € 381,72 € 381,72 € 4.962,36 € 4.962,36<br />

...CON MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE (MAS)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

CON MAS 75 ANNI (AS mens. + L. 40.000)<br />

2001 L 700,950 L 699,650 L 9.112.350 L 9.095.450<br />

CON MAS E INC (dal 70° anno d’età) (AS mens. + differenza fino a TM + 123,77) ***<br />

2002 € 516,46 - € 6.713,98 -<br />

2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />

2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />

2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />

2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55<br />

CON MAS 65 ANNI (AS mens. + L. 25.000 o € 12,92) ***<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

685.950<br />

354,27<br />

L.<br />

€<br />

684.650<br />

353,60<br />

L. 8.917.350<br />

€ 4.605,51<br />

L.<br />

€<br />

8.900.450<br />

4.596,80<br />

2002 € 363,49 € 363,49 € 4.725,37 € 4.725,37<br />

2003 € 371,91 € 371,91 € 4.834,83 € 4.834,83<br />

2004 € 380,89 € 380,89 € 4.951,57 € 4.951,57<br />

2005 € 388,25 € 387,89 € 5.047,25 € 5.042,57<br />

2006 € 394,64 € 394,64 € 5.130,32 € 5.130,32<br />

P<br />

pensione<br />

- assegno<br />

sociale<br />

* Aumento dell’assegno<br />

sociale pari a lire<br />

100.000 mensili (art.<br />

67 L.448/98)<br />

** Aumento dell’assegno<br />

sociale pari a lire<br />

18.000 mensili (art.<br />

52 L.488/99)<br />

*** In particolari condizioni,<br />

la maggiorazione<br />

dell’assegno fino a<br />

concorrenza di euro<br />

516,46 spetta anche<br />

a pensionati con età<br />

inferiore a 70 anni.<br />

In questi casi, si applicano<br />

le condizioni<br />

reddituali e i limiti<br />

previsti per i soggetti<br />

70enni.<br />

259


260<br />

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE<br />

art. 3, comma 6, L 335/95<br />

Assegno<br />

sociale<br />

Limite individuale per i non coniugati Limite coniugale per i coniugati<br />

Anno oltre il quale l’assegno non spetta oltre il quale l’assegno non spetta<br />

(ASx13) (ASx26)<br />

1997 L. 6.483.100 L. 12.966.200<br />

1998 L. 6.593.600 L. 13.187.200<br />

*1999 L. 8.012.550 L. 16.025.100<br />

** 2000 L. 8.374.600 L. 16.749.200<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

8.592.350<br />

4.437,68<br />

L.<br />

€<br />

17.184.700<br />

8.875,36<br />

2002 € 4.557,41 € 9.114,82<br />

2003 € 4.666,87 € 9.333,74<br />

2004 € 4.783,61 € 9.567,22<br />

2005 € 4.879,29 € 9.758,58<br />

2006 € 4.962,36 € 9.924,72<br />

* Aumento di lire 100.000 mensili (art. 67 L 448/98)<br />

** Aumento di lire 18.000 mensili (art. 52 L 488/99)


CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE<br />

AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />

art. 3, comma 6, L 335/95 e art. 67 L. 448/98 e art. 52 L. 488/99<br />

PENSIONATO NON CONIUGATO<br />

Anno Reddito personale Importo mensile<br />

annuo (RP) spettante<br />

= 0 350,57<br />

2002<br />

><br />

e <<br />

0<br />

4.557,41<br />

(4.557,41 - RP) / 13<br />

≥ 4.557,41 0<br />

= 0 358,99<br />

2003<br />

><br />

e <<br />

0<br />

4.666,87<br />

(4.666,87 - RP) / 13<br />

≥ 4.666,87 0<br />

= 0 367,97<br />

2004<br />

><br />

e <<br />

0<br />

4.783,61<br />

(4.783,61 - RP) / 13<br />

≥ 4.783,61 0<br />

= 0 375,33<br />

2005<br />

><br />

e <<br />

0<br />

4.879,29<br />

(4.879,29 - RP) / 13<br />

≥ 4.879,29 0<br />

= 0 381,72<br />

2006<br />

><br />

e <<br />

0<br />

4.962,36<br />

(4.962,36 - RP) / 13<br />

≥ 4.962,36 0<br />

P<br />

pensione<br />

- assegno<br />

sociale<br />

261


262<br />

Assegno<br />

sociale<br />

CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE<br />

AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />

PENSIONATO CONIUGATO<br />

anno Reddito annuo Importo mensile spettante<br />

complessivo della coppia (RC) (entro il limite massimo mensile dell’AS)<br />

≤ 4.557,41 350,57<br />

2002<br />

><br />

e <<br />

4.557,41<br />

9.114,82<br />

(9.114,82- RC) / 13<br />

≥ 9.114,82 0<br />

≤ 4.666,87 358,99<br />

2003<br />

><br />

e <<br />

4.666,87<br />

9.333,74<br />

(9.333,74 - RC) / 13<br />

≥ 9.333,74 0<br />

≤ 4.783,61 367,97<br />

2004<br />

><br />

e <<br />

4.783,61<br />

9.567,22<br />

(9.567,22 - RC) / 13<br />

≥ 9.567,22 0<br />

≤ 4.879,29 375,33<br />

2005<br />

><br />

e <<br />

4.879,29<br />

9.758,58<br />

(9.758,58 - RC) / 13<br />

≥ 9.758,58 0<br />

≤ 4.962,36 381,72<br />

2006<br />

><br />

e <<br />

4.962,36<br />

9.924,72<br />

(9.924,72 - RP) / 13<br />

≥ 9.924,72 0


LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE<br />

DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />

oltre anche uno solo dei quali l’aumento non spetta<br />

art. 70 L 388/2000 e art. 38 L 448/2001<br />

limite individuale limite coniugale<br />

anno (in aggiunta al limite individuale)<br />

(AS+MAS)x13<br />

Per MAS: (AS+MAS+TM)x13<br />

Per INC: (2AS+MAS)x13<br />

MAGGIORAZIONE DELL’AS 75 ANNI<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

9.112.350<br />

4.706,13<br />

L.<br />

€<br />

18.736.900<br />

9.676,81<br />

2002 € 4.825,99 € 9.930,96<br />

2003 € 4.935,45 € 10.163,01<br />

2004 € 5.052,19 € 10.410,53<br />

2005 € 5.147,87 € 10.613,46<br />

2006 € 5.230,94 € 10.789,48<br />

INCREMENTO DELLA MAS (dal 70 anno d’età) *<br />

2002 € 6.713,98 € 11.271,39<br />

2003 € 6.836,57 € 11.503,44<br />

2004 € 6.967,35 € 11.750,96<br />

2005 € 7.074,60 € 11.953,89<br />

2006 € 7.167,55 € 12.129,91<br />

MAGGIORAZIONE DELL’AS 65 ANNI<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

8.917.350<br />

4.605,43<br />

L.<br />

€<br />

18.541.900<br />

9.576,10<br />

2002 € 4.725,37 € 9.830,34<br />

2003 € 4.834,83 € 10.062,39<br />

2004 € 4.951,57 € 10.309,91<br />

2005 € 5.047,25 € 10.512,84<br />

2006 € 5.130,32 € 10.688,86<br />

* In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro<br />

516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano<br />

le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni.<br />

P<br />

pensione<br />

- assegno<br />

sociale<br />

263


264<br />

CALCOLO IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />

IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />

art. 70 L. 388/2000 e art. 38 L. 448/2001<br />

anno importo mensile spettante *<br />

INCREMENTO DELLA MAS 75 ANNI<br />

A € 145,23<br />

2002 B € 4.825,99 - RP) / 13<br />

C € 9.930,96 - RC) / 13<br />

A € 146,24<br />

2003 B € 4.935,45 - RP) / 13<br />

C € 10.163,01 - RC) / 13<br />

A € 147,32<br />

2004 B € 5.052,19 - RP) / 13<br />

C € 10.410,53 - RC) / 13<br />

A € 148,21<br />

2005 B € 5.147,87 - RP) / 13<br />

C € 10.613,46 - RC) / 13<br />

A € 148,9<br />

2006 B € 5.230,94 - RP) / 13<br />

C € 10.789,48 - RC) / 13


anno importo mensile spettante *<br />

MAGGIORAZIONE DELL'AS 75 ANNI<br />

A L. 40.000<br />

B L. 9.112.350 - RP) / 13<br />

2001<br />

C<br />

A<br />

L. 18.736.900 - RC) / 13<br />

€ 20,66<br />

B € 4.706,13 - RP) / 13<br />

C € 9.676,81 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2002 B € 4.825,99 - RP) / 13<br />

C € 9.930,96 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2003 B € 4.935,45 - RP) / 13<br />

C € 10.163,01 - RC) / 13<br />

A 20,66<br />

2004 B € 5.052,19 - RP) / 13<br />

C € 10.410,53 - RC) / 13<br />

A 20,66<br />

2005 B € 5.147,87 - RP) / 13<br />

C € 10.613,46 - RC) / 13<br />

A 20,66<br />

2006 B (5.230,94 - RP) / 13<br />

C (10.789,48 - RC) / 13<br />

* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />

** In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche<br />

a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti<br />

per i soggetti 70enni<br />

RP = reddito personale del richiedente l’aumento, nel quale va computato l’importo dell’assegno sociale<br />

senza aumento<br />

RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.<br />

265


266<br />

CALCOLO IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />

IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />

anno importo mensile spettante *<br />

INCREMENTO DELLA MAS (dal 70° anno d'età) **<br />

A € 152,97<br />

2002 B € 6.713,98 - RP) / 13<br />

C € 11.271,39 - RC) / 13<br />

A € 153,98<br />

2003 B € 6.836,57 - RP) / 13<br />

C € 11.503,44 - RC) / 13<br />

A € 155,06<br />

2004 B € 6.967,35 - RP) / 13<br />

C € 11.750,96 - RC) / 13<br />

A € 155,95<br />

2005 B € 7.074,60 - RP) / 13<br />

C € 11.953,89 - RC) / 13<br />

A € 156,71<br />

2006 B € 7.167,55 - RP) / 13<br />

C € 12.129,91 - RC) / 13


anno importo mensile spettante *<br />

MAGGIORAZIONE DELL'AS 65 ANNI **<br />

A L. 25.000<br />

B L. 8.917.350 - RP) / 13<br />

2001<br />

C<br />

A<br />

L. 18.541.900 - RC) / 13<br />

€ 12,92<br />

B 4.605,43 - RP) / 13<br />

C € 9.576,10 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2002 B € 4.725,37 - RP) / 13<br />

C € 9.830,34 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2003 B € 4.834,83 - RP) / 13<br />

C € 10.062,39 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2004 B € 4.951,57 - RP) / 13<br />

C € 10.309,91 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2005 B € 5.047,25 - RP) / 13<br />

C € 10.512,84 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2006 B € 5.130,32 - RP) / 14<br />

C € 10.688,86 - RC) / 14<br />

* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />

** In particolari condizioni, la maggiorazione dell'assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche<br />

a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti<br />

per i soggetti 70enni "<br />

RP = reddito personale del richiedente l'aumento, nel quale va computato l'importo della pensione sociale<br />

senza aumento.<br />

RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge<br />

267


268


Le prestazioni economiche<br />

in favore dei disabili<br />

Vanno sotto il nome di “civile” le categorie di soggetti colpiti da patologie e<br />

menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio:<br />

ci sono, così, i mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti. Per queste<br />

categorie, anche quando sprovviste della tutela previdenziale che nasce dall’esistenza<br />

di una posizione assicurativa, il Ministero dell’interno, prima, e le Regioni,<br />

ora, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni<br />

diverse a seconda del tipo di trattamento, dell’età, della categoria di disabili<br />

cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.<br />

I trattamenti previsti, che vengono erogati dall’INPS, sono di due tipi:<br />

1. la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza e simili; trattamenti<br />

che, come le prestazioni di tipo previdenziale, sono erogati per 13 mensilità.<br />

La concessione di questi trattamenti dipende da determinate condizioni economiche:<br />

il reddito che si prende in considerazione, in genere, è quello assoggettabile<br />

all’IRPEF conseguito dalla persona che richiede l’intervento economico.<br />

Tuttavia, recentemente, tali trattamenti sono stati aumentati di somme che<br />

spettano solo dietro verifica del reddito di qualsiasi genere (ivi compreso il reddito<br />

esente da IRPEF, come la prestazione stessa) conseguito, oltre che dal soggetto<br />

interessato, anche dal coniuge;<br />

2. per le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, che siano o non<br />

siano titolari delle <strong>pensioni</strong> o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste<br />

anche provvidenze economiche chiamate indennità. Queste indennità sono state<br />

istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che per<br />

compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di<br />

particolari supporti; quindi, sono corrisposte per 12 mesi all’anno e, spettando<br />

a titolo esclusivo della minorazione, non sono condizionate dal reddito del disabile.<br />

A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto<br />

e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.<br />

Sia le <strong>pensioni</strong> o assegni che le indennità sono attribuiti, oltre che ai cittadini<br />

italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante<br />

la carta di soggiorno. Condizione per il diritto è la residenza in Italia.<br />

Negli ultimi anni la gamma delle prestazioni previste per i disabili si è ampliata<br />

in misura notevole, soprattutto nelle fasce di età più elevate. Le prestazioni che<br />

si sono venute accumulando differiscono l’una dall’altra per ambito di applicazione,<br />

condizioni di concessione, età minima prevista ed ora anche in base alla con- 269


270<br />

Le prestazioni<br />

economiche<br />

in favore<br />

dei disabili<br />

tribuzione previdenziale che qualche titolare di pensione o assegno di assistenza<br />

possa far comunque valere.<br />

Per orientarsi in questa congerie di trattamenti e condizioni è necessario aver<br />

presente la gamma delle categorie di disabili e delle ulteriori condizioni rilevanti ai<br />

fini dell’accesso ad una o più prestazioni: l’elenco completo è riportato di seguito,<br />

nella tabella 1. Nella tabella 2, l’elenco completo delle diverse prestazioni previste<br />

per i disabili in genere, contraddistinte da una lettera dell’alfabeto. La lettera<br />

rimanda ad un quadro nel quale si possono trovare, in sintesi, tutte le informazioni<br />

relative alla prestazione stessa: una breve descrizione, l’importo della prestazione<br />

e del relativo limite di reddito, i redditi influenti sul diritto, eccetera. Nella<br />

tabella 3, infine, l’elenco delle categorie di disabili, divise per fasce di età e l’elenco<br />

delle prestazioni accessibili per ogni categoria ad ogni fascia di età.


Tab. 1 – Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici<br />

codice categoria<br />

1 Mutilati e invalidi civili totali (100%)<br />

2 Mutilati e invalidi civili parziali (74 – 99%)<br />

3 Ciechi civili assoluti non ricoverati<br />

4 Ciechi civili assoluti ricoverati<br />

5 Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20<br />

6 Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 (categoria abrogata nel 1966)<br />

7 Sordomuti<br />

Tab. 2 – I diversi trattamenti economici previsti per i disabili<br />

quadro prestazione pag.<br />

A<br />

Pensione di inabilità (invalidi totali) – Pensione non riversibile (ciechi parziali,<br />

ciechi assoluti ricoverati e sordomuti) 274<br />

B Pensione non riversibile per i ciechi assoluti non ricoverati 277<br />

C Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali 280<br />

D Indennità di frequenza per i minorenni invalidi o ipoacusici 283<br />

E Assegno a vita per i ciechi “decimisti” 284<br />

F<br />

<strong>Maggio</strong>razione della pensione, dell’assegno o dell’indennità (art. 70,<br />

comma 6, L 388/2000) 286<br />

G<br />

Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi dei trattamenti per gli invalidi civili e<br />

i sordomuti con almeno 65 anni (art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71) 288<br />

H<br />

Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale (art. 67,<br />

comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99) 293<br />

I<br />

Aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 67,<br />

comma 3, L 448/98 – corrisponde a H) 299<br />

L<br />

Aumento della pensione sociale (art. 2 L 544/88) e maggiorazione dell’assegno<br />

sociale (art. 70, comma 1, L 388/2001) 305<br />

M<br />

Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni<br />

(art. 70, comma 5, L 388/2000 – corrisponde a L) 314<br />

N Incremento fino a 516,46 euro (art. 38 L 448/2001) 323<br />

O Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali 330<br />

P Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 331<br />

Q Indennità speciale per i ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 332<br />

R Indennità di comunicazione per i sordomuti 333<br />

271


Tab. 3 – I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili<br />

categoria condizioni anni di età<br />

a minorenni<br />

b meno di 60<br />

1 Mutilati e invalidi civili totali c 60 - 65<br />

d 65 – 70<br />

e da 70 in poi<br />

a minorenni<br />

b meno di 60<br />

2 Invalidi civili parziali c 60 - 65<br />

d 65 – 70<br />

e da 70 in poi<br />

a minorenni<br />

b meno di 60<br />

3 non ricoverati c 60 - 65<br />

d 65 – 70<br />

e da 70 in poi<br />

Ciechi civili assoluti<br />

a minorenni<br />

b meno di 60<br />

4 ricoverati c 60 - 65<br />

d 65 – 70<br />

e da 70 in poi<br />

5<br />

6<br />

Ciechi civili parziali<br />

residuo visivo non superiore<br />

a 1/20<br />

residuo visivo non superiore<br />

a 1/10<br />

a minorenni<br />

b meno di 60<br />

c 60 - 65<br />

d 65 – 70<br />

e da 70 in poi<br />

c 60 - 65<br />

d 65 – 70<br />

e da 70 in poi<br />

a minorenni<br />

b meno di 60<br />

7 Sordomuti c 60 - 65<br />

d 65 – 70<br />

e da 70 in poi<br />

272<br />

NB ETA’ in grigio: in presenza di contribuzione previdenziale, l’incremento fino all’importo del Trattamento minimo


prestazioni accessibili (in presenza delle condizioni reddituali prescritte)<br />

O (indennità di accompagnamento)<br />

A (pensione); F (maggiorazione); O (indennità di accompagnamento)<br />

A (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); O (indennità di accompagnamento)<br />

G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento);<br />

O (indennità di accompagnamento)<br />

D (indennità di frequenza); F (maggiorazione)<br />

C (assegno di assistenza); F (maggiorazione)<br />

G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); L (APS o MAS)<br />

G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento)<br />

P (indennità di accompagnamento)<br />

B (pensione); F (maggiorazione); P (indennità di accompagnamento)<br />

B (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); P (indennità di accompagnamento)<br />

B (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento);<br />

P (indennità di accompagnamento)<br />

P (indennità di accompagnamento)<br />

A (pensione); F (maggiorazione); P (indennità di accompagnamento)<br />

A (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); P (indennità di accompagnamento)<br />

A (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento);<br />

P (indennità di accompagnamento)<br />

A (pensione); Q (indennità speciale)<br />

A (pensione); F (maggiorazione); Q (indennità speciale)<br />

A (pensione); I (aumento ultra65enni); M (nuovo aumento ultra65enni); Q (indennità speciale)<br />

A (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento); Q (indennità speciale)<br />

E (assegno a vita); F (maggiorazione)<br />

E (assegno a vita); I (aumento ultra65enni); M (nuovo aumento ultra65enni)<br />

E (assegno a vita); I (aumento ultra65enni); N (incremento)<br />

R (indennità di comunicazione)<br />

A (assegno di assistenza); F (maggiorazione); R (indennità di comunicazione)<br />

A (assegno di assistenza); F (maggiorazione); N (incremento); R (indennità di comunicazione)<br />

G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento);<br />

R (indennità di comunicazione)<br />

più 123,77 euro può spettare ad età inferiore<br />

273


274<br />

Le prestazioni<br />

economiche<br />

in favore<br />

dei disabili<br />

Quadro A<br />

PENSIONE DI INABILITÀ (invalidi) - PENSIONE NON REVERSIBILE<br />

(ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)<br />

(Invalidi civili: art. 12 L. 118/71; art. 14 septies L. 33/80; art. 8 DLgs 509/88;<br />

art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91<br />

Ciechi: L 66/62; artt. 7 e 8 L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 5 L 508/88;<br />

art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91<br />

Sordomuti: art. 1 L 381/70; art. 14 septies L 33/80; art. 8 DLgs 509/88;<br />

art. 12 L 407/90; art. 12 L 412/91; DM sanità 5/2/92)<br />

I trattamenti spettano per 13 mensilità<br />

– ai mutilati ed invalidi civili totali, ovvero ai cittadini, di età compresa tra i 18<br />

ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità del<br />

100% (inabilità assoluta e permanente);<br />

– ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli<br />

occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al<br />

minore) che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge;<br />

– ai ciechi assoluti ricoverati gratuitamente in struttura pubblica a causa della<br />

loro menomazione; ai soggetti non ricoverati, o non ricoverati gratuitamente,<br />

può spettare la pensione di cui al quadro B;<br />

– ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65, ovvero ai cittadini con il requisito<br />

di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.<br />

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi<br />

altro trattamento <strong>pensioni</strong>stico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa<br />

di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la<br />

legge n. 412/91 (articolo 12). Per i ciechi e sordomuti la pensione è compatibile<br />

con l’attività lavorativa.<br />

Ambedue i trattamenti, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasformano<br />

in assegno sociale a carico dell’INPS.<br />

L’importo è identico a quello dell’assegno mensile di assistenza (vedi quadro C)<br />

per gli invalidi parziali, ma il limite di reddito è più alto di quello.<br />

Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />

all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />

per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, i trattamenti spettano in<br />

misura intera.


Importo<br />

- importo - base<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L. 381.970 L. 381.600 L. 4.965.604 L. 4.960.799<br />

1998 L. 388.460 L. 388.460 L. 5.049.980 L. 5.049.980<br />

1999 L. 395.450 L. 395.060 L. 5.140.850 L. 5.135.780<br />

2000 L. 401.780 L. 401.380 L. 5.223.140 L. 5.217.940<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

412.230<br />

212,90<br />

L.<br />

€<br />

411.420<br />

212,49<br />

L.<br />

€<br />

5.358.990 L.<br />

2.767,70 €<br />

5.348.460<br />

2.762,37<br />

2002 € 218,65 € 218,65 € 2.842,45 € 2.842,45<br />

2003 € 223,90 € 223,90 € 2.910,67 € 2.910,67<br />

2004 € 229,50 € 229,50 € 2.983,50 € 2.983,50<br />

2005 € 234,09 € 233,87 € 3.043,17 € 3.040,31<br />

2006 € 238,07 € 238,07 € 3.094,91 € 3.094,91<br />

- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

432.230<br />

223,23<br />

L.<br />

€<br />

431.420<br />

222,82<br />

L.<br />

€<br />

5.618.990<br />

2.901,99<br />

L.<br />

€<br />

5.608.460<br />

2.896,66<br />

2002 € 228,98 € 228,98 € 2.976,74 € 2.976,74<br />

2003 € 234,23 € 234,23 € 3.044,96 € 3.044,96<br />

2004 € 239,83 € 239,83 € 3.117,79 € 3.117,79<br />

2005 € 244,42 € 244,20 € 3.177,46 € 3.174,60<br />

2006 € 248,40 € 248,40 € 3.229,20 € 3.229,20<br />

Limite di reddito<br />

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta<br />

Anno Limite di reddito<br />

1997 L. 22.310.775<br />

1998 L. 22.846.235<br />

1999 L. 23.211.775<br />

2000 L. 23.583.165<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

24.078.410<br />

12.435,46<br />

Anno Limite di reddito<br />

2002 € 12.796,09<br />

2003 € 13.103,20<br />

2004 € 13.430,78<br />

2005 € 13.739,69<br />

2006 € 13.973,26<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

275


276<br />

La pensione<br />

di inabilità -<br />

la pensione<br />

non reversibile -<br />

l’assegno<br />

di assistenza<br />

Tipo di reddito influente<br />

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta<br />

sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />

esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />

come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di<br />

accompagnamento e simili.<br />

I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />

sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />

abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con<br />

esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente<br />

quello in cui la prestazione si riferisce.


Quadro B<br />

PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI<br />

(L 66/62; L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 3 L 407/90;<br />

art. 12 L 412/91; art. 5 L 508/88)<br />

La pensione spetta ai cittadini che abbiano più di 18 anni e che siano stati riconosciuti<br />

ciechi assoluti (cioè totalmente privi della vista o in grado di percepire solo<br />

ombre e luci). Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai<br />

minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita<br />

dall’indennità di accompagnamento.<br />

La pensione spetta, per 13 mensilità, se il cittadino riconosciuto cieco assoluto<br />

non possiede redditi di importo superiore al limite stabilito e non è ricoverato gratuitamente<br />

in struttura pubblica a causa della sua infermità. In quest’ultimo caso,<br />

può spettare la pensione di cui al quadro A.<br />

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi<br />

altro trattamento <strong>pensioni</strong>stico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa<br />

di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge<br />

412/91, art. 12. La pensione è compatibile con l’attività lavorativa.<br />

Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al<br />

compimento del 65° anno di età. L’importo in pagamento rimane tale: al compimento<br />

del 65°, 70° o 75° anno di età, ad esso vengono aggiunti gli aumenti o le<br />

maggiorazioni spettanti per legge.<br />

L’importo della pensione è maggiore di quello della pensione di inabilità che<br />

spetta agli invalidi civili totali, mentre il limite di reddito coincide con quello.<br />

Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />

all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />

per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura<br />

intera.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

277


278<br />

La pensione<br />

non reversibile<br />

ai ciechi assoluti<br />

Importo della pensione<br />

- importo - base<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L. 413.055 L. 412.657 L. 5.369.715 L. 5.364.541<br />

1998 L. 420.080 L. 420.080 L. 5.461.040 L. 5.461.040<br />

1999 L. 427.640 L. 427.220 L. 5.559.320 L. 5.553.860<br />

2000 L. 434.480 L. 434.050 L. 5.648.240 L. 5.642.650<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

445.780<br />

230,23<br />

L.<br />

€<br />

444.910<br />

229,78<br />

L.<br />

€<br />

5.795.140 L.<br />

2.992,99 €<br />

5.783.830<br />

2.987,14<br />

2002 € 236,45 € 236,45 € 3.073,85 € 3.073,85<br />

2003 € 242,13 € 242,13 € 3.147,69 € 3.147,69<br />

2004 € 248,19 € 248,19 € 3.226,47 € 3.226,47<br />

2005 € 253,16 € 252,91 € 3.291,08 € 3.287,83<br />

2006 € 257,47 € 257,47 € 3.347,11 € 3.347,11<br />

- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

465.780<br />

240,56<br />

L.<br />

€<br />

431.420<br />

240,11<br />

L.<br />

€<br />

6.055.140<br />

3.127,28<br />

L.<br />

€<br />

5.608.460<br />

3.121,43<br />

2002 € 246,78 € 246,78 € 3.208,14 € 3.208,14<br />

2003 € 252,46 € 252,46 € 3.281,98 € 3.281,98<br />

2004 € 258,52 € 258,52 € 3.360,76 € 3.360,76<br />

2005 € 263,49 € 263,24 € 3.425,37 € 3.422,12<br />

2006 € 267,80 € 267,80 € 3.481,40 € 3.481,40<br />

Limite di reddito<br />

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta<br />

Anno Limite di reddito<br />

1997 L. 22.310.775<br />

1998 L. 22.846.775<br />

1999 L. 23.211.775<br />

2000 L. 23.583.165<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

24.078.410<br />

12.435,47<br />

Anno Limite di reddito<br />

2002 € 12.796,09<br />

2003 € 13.103,20<br />

2004 € 13.430,78<br />

2005 € 13.739,69<br />

2006 € 13.973,26


Tipo di reddito influente<br />

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta<br />

sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />

esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />

come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di<br />

accompagnamento e simili.<br />

I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />

sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />

abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione<br />

di quello conseguito dai suoi familiari.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente<br />

quello cui la prestazione si riferisce.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

279


280<br />

Le prestazioni<br />

economiche<br />

in favore<br />

dei disabili<br />

Quadro C<br />

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA<br />

(art. 13 L. 118/71; art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33; artt. 8 e 9 DLgs 509/88;<br />

art. 3 L. 29/12/90 n. 407; art. 12 L. 412/91)<br />

L’assegno di assistenza spetta per 13 mensilità ai cittadini di età compresa tra<br />

i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa<br />

tra il 74% e il 99%. I requisiti in dettaglio:<br />

– riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo<br />

1992). In precedenza la percentuale era del 67%;<br />

– possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;<br />

– incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità.<br />

L’incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna<br />

all’iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento<br />

degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del<br />

requisito;<br />

– incompatibilità dal <strong>1°</strong> gennaio 1982 con la titolarità di <strong>pensioni</strong> dirette di invalidità<br />

a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per<br />

vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti,<br />

gli artigiani, coltivatori diretti. Dal <strong>1°</strong> gennaio 1991 l’incompatibilità è<br />

estesa a qualsiasi altro trattamento diretto <strong>pensioni</strong>stico erogato a titolo di<br />

invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la<br />

facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.<br />

Al compimento del 65° anno di età l’assegno mensile viene trasformato in<br />

assegno sociale a carico dell’INPS<br />

L’assegno è d’importo pari a quello previsto per gli invalidi totali (vedi quadro<br />

A), ma il limite di reddito fissato per averne diritto è notevolmente più basso e coincide<br />

con l’importo della pensione sociale.<br />

Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />

all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />

per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura<br />

intera.


Importo dell’assegno<br />

- importo - base<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L. 381.970 L. 381.600 L. 4.965.604 L. 4.960.799<br />

1998 L. 388.460 L. 388.460 L. 5.049.980 L. 5.049.980<br />

1999 L. 395.450 L. 395.060 L. 5.140.850 L. 5.135.780<br />

2000 L. 401.780 L. 401.380 L. 5.223.140 L. 5.217.940<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

412.230<br />

212,90<br />

L.<br />

€<br />

411.420<br />

212,49<br />

L.<br />

€<br />

5.358.990 L.<br />

2.767,70 €<br />

5.348.460<br />

2.762,37<br />

2002 € 218,65 € 218,65 € 2.842,45 € 2.842,45<br />

2003 € 223,90 € 223,90 € 2.910,70 € 2.910,70<br />

2004 € 229,50 € 229,50 € 2.983,50 € 2.983,50<br />

2005 € 234,09 € 233,87 € 3.043,17 € 3.040,31<br />

2006 € 238,07 € 238,07 € 3.094,91 € 3.094,91<br />

- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

432.230<br />

223,23<br />

L.<br />

€<br />

431.420<br />

222,82<br />

L.<br />

€<br />

5.618.990<br />

2.901,99<br />

L.<br />

€<br />

5.608.460<br />

2.896,66<br />

2002 € 228,98 € 228,98 € 2.976,74 € 2.976,74<br />

2003 € 234,23 € 234,23 € 3.044,99 € 3.044,99<br />

2004 € 239,83 € 239,83 € 3.117,79 € 3.117,79<br />

2005 € 244,42 € 244,20 € 3.177,46 € 3.174,60<br />

2006 € 248,40 € 248,40 € 3.229,20 € 3.229,20<br />

Limite di reddito<br />

Dal 1991 il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile per gli invalidi<br />

civili parziali è pari all’importo annuo della pensione sociale in vigore nello stesso<br />

anno (art. 12 L 412/91)<br />

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta<br />

Anno Limite di reddito<br />

1997 L. 5.083.000<br />

1998 L. 5.169.450<br />

1999 L. 6.562.400<br />

2000 L. 6.901.700<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

7.081.100<br />

3.657,09<br />

Anno Limite di reddito<br />

2002 € 3.755,83<br />

2003 € 3.846,05<br />

2004 € 3.942,25<br />

2005 € 4.021,16<br />

2006 € 4.089,54<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

281


282<br />

L’assegno<br />

mensile<br />

di assistenza<br />

per gli invalidi<br />

civili parziali<br />

Tipo di reddito influente<br />

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta<br />

sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />

esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />

come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di<br />

accompagnamento e simili.<br />

I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />

sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />

abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con<br />

esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente<br />

quello in cui la prestazione si riferisce.


Quadro D<br />

INDENNITA’ DI FREQUENZA<br />

(art. 1 L 289/90; L 412/91)<br />

L’indennità di frequenza spetta ai minori di anni 18, riconosciuti invalidi in<br />

quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria<br />

età e ai minorenni ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60<br />

decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.<br />

La concessione dell’indennità è subordinata alla frequenza continua o anche<br />

periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale,<br />

pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento<br />

terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di<br />

handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a<br />

partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale<br />

finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.<br />

La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata<br />

del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello<br />

di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine<br />

con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.<br />

L’indennità mensile di frequenza è di importo pari all’assegno mensile di assistenza<br />

per gli invalidi civili parziali, è erogata alle medesime condizioni reddituali<br />

e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica (vedi quadro<br />

C). Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 20.000 lire introdotta con la<br />

legge 388/2000 sulla base degli stessi criteri reddituali (vedi quadro F).<br />

E’ incompatibile con le indennità di accompagnamento, con la speciale indennità<br />

per i ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

283


284<br />

Le prestazioni<br />

economiche<br />

in favore<br />

dei disabili<br />

Quadro E<br />

ASSEGNO A VITA<br />

(art. 19 L 66/62; art. 6 L 382/70)<br />

Soggetti aventi diritto<br />

L’assegno è stato abrogato con la legge 66/62. Si continua a corrisponderlo,<br />

per 13 mensilità, ai soggetti che ne beneficiavano alla data di abrogazione, riconosciuti<br />

ciechi cosiddetti decimisti (cioè aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo<br />

e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione).<br />

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l’incompatibilità<br />

con altri trattamenti <strong>pensioni</strong>stici di invalidità, ma è comunque assoggettata<br />

a limiti di reddito.<br />

Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />

all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />

per l’anno in corso, la prestazione spetta in misura intera.<br />

Importo dell’assegno<br />

- importo - base<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

Anno<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L. 283.425 L. 283.151 L. 3.684.525 L. 3.680.963<br />

1998 L. 288.240 L. 288.240 L. 3.747.120 L. 3.747.120<br />

1999 L. 293.430 L. 293.140 L. 3.814.590 L. 3.810.820<br />

2000 L. 298.120 L. 297.830 L. 3.875.560 L. 3.871.790<br />

L. 305.870 L. 305.270 L. 3.976.310 L. 3.968.510<br />

2001<br />

€ 157,97 € 157,66 € 2.053,61 € 2.049,58<br />

2002 € 162,24 € 162,24 € 2.109,12 € 2.109,12<br />

2003 € 166,14 € 166,14 € 2.159,82 € 2.159,82<br />

2004 € 170,30 € 170,30 € 2.213,90 € 2.213,90<br />

2005 € 173,71 € 173,54 € 2.258,23 € 2.256,02<br />

2006 € 176,67 € 176,67 € 2.296,71 € 2.296,71<br />

- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)<br />

Anno<br />

mensile<br />

definitivo<br />

mensile<br />

presuntivo<br />

annuo<br />

definitivo<br />

annuo<br />

presuntivo<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

325.870<br />

168,30<br />

L.<br />

€<br />

431.420<br />

167,99<br />

L.<br />

€<br />

4.236.310<br />

2.187,90<br />

L.<br />

€<br />

5.608.460<br />

2.183,87<br />

2002 € 172,57 € 172,57 € 2.243,41 € 2.243,41<br />

2003 € 176,47 € 176,47 € 2.294,11 € 2.294,11<br />

2004 € 180,63 € 180,63 € 2.348,19 € 2.348,19<br />

2005 € 184,04 € 183,87 € 2.392,52 € 2.390,31<br />

2006 € 187,00 € 187,00 € 2.431,00 € 2.431,00


Limite di reddito<br />

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta<br />

Anno Limite di reddito<br />

1997 L. 10.726.330<br />

1998 L. 10.983.760<br />

1999 L. 11.159.500<br />

2000 L. 11.338.050<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

11.576.150<br />

5.978,59<br />

2002 € 6.151,97<br />

2003 € 6.299,62<br />

2004 € 6.457,12<br />

2005 € 6.605,64<br />

2006 € 6.717,94<br />

Tipo di reddito influente<br />

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta<br />

sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />

esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />

come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di<br />

accompagnamento e simili.<br />

I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />

sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />

abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione<br />

di quello conseguito dai suoi familiari.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente<br />

quello cui la prestazione si riferisce.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

285


286<br />

Le prestazioni<br />

economiche<br />

in favore<br />

dei disabili<br />

Quadro F<br />

MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE O DELL’ASSEGNO<br />

(art. 70, comma 6, L 388/2000)<br />

Soggetti aventi diritto<br />

Sulla pensione di inabilità e sull’assegno di assistenza corrisposto agli invalidi<br />

civili spetta una maggiorazione di 20mila lire al mese, a condizione che la persona<br />

titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.<br />

La maggiorazione spetta a condizione che la persona invalida:<br />

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />

annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;<br />

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />

importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo<br />

dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare<br />

annuo del trattamento minimo delle <strong>pensioni</strong> a carico del Fondo <strong>pensioni</strong><br />

lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge<br />

legalmente ed effettivamente separato.<br />

Come per le altre prestazioni economiche per invalidità civile, non è prevista la<br />

corresponsione della maggiorazione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />

all'IRPEF conseguito dal soggetto nell'anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />

per l'anno in corso, anche di un solo centesimo, la maggiorazione spetta in misura<br />

intera (circ. INPS n. 61 del 14.3.2001 e n. 77 del 12.4.2002).<br />

- importo della maggiorazione e limiti di reddito<br />

Reddito personale Reddito annuo Importo mensile<br />

Anno annuo complessivo della coppia della maggiorazione<br />

(AS+MAG)x13 (AS+MAG+TM)x13<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

8.852.350<br />

4.571,86<br />

L.<br />

€<br />

18.476.900<br />

9.542,53<br />

L.<br />

€<br />

20.000<br />

10,33<br />

2002 € 4.691,70 € 9.796,67 € 10,33<br />

2003 € 4.801,16 € 10.028,72 € 10,33<br />

2004 € 4.917,90 € 10.276,24 € 10,33<br />

2005 € 5.013,58 € 10.479,17 € 10,33<br />

2006 € 5.096,65 € 10.655,19 € 10,33


Limite di reddito<br />

Il limite di reddito personale è pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno<br />

sociale e dell’importo annuo della maggiorazione stessa. Il limite coniugale è<br />

pari alla somma del limite personale e dell’importo annuo del trattamento minimo<br />

di pensione vigente nel Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti.<br />

Tipo di reddito influente<br />

In mancanza di indicazioni nella legge, si prende in considerazione lo stesso<br />

tipo di redditi presi a riferimento per la concessione della pensione e dell’assegno<br />

di assistenza: si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />

Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva<br />

dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />

esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />

come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento<br />

e simili.<br />

I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />

sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />

abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

del coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito dell’anno precedente quello cui la prestazione<br />

si riferisce.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

287


288<br />

Le prestazioni<br />

economiche<br />

in favore<br />

dei disabili<br />

Quadro G<br />

PENSIONE SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVI<br />

(art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71)<br />

Al compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità e l’assegno mensile<br />

di assistenza in pagamento ai mutilati o invalidi civili, totali o parziali, e ai sordomuti,<br />

sono sostituiti da una prestazione di importo pari all’assegno sociale. Se il 65°<br />

anno di età è stato raggiunto prima del 1996, i trattamenti in pagamento sono stati<br />

sostituiti da una prestazione di importo pari alla pensione sociale, il trattamento assistenziale<br />

disponibile prima dell’istituzione dell’attuale assegno sociale. Chi ha ottenuto<br />

la pensione sociale sostitutiva, prima del 1996, continua a percepirla anche oggi.<br />

Pur essendo ambedue trattamenti economici di tipo assistenziale, pensione e<br />

assegno sociale differiscono profondamente per concezione di fondo e quindi per<br />

criteri di attribuzione. Essi comportano anche una rilevante differenza d’importo,<br />

che in genere è celata entro l’importo complessivo risultante dall’applicazione dei<br />

“trattamenti accessori”, quali l’aumento della pensione sociale e la maggiorazione<br />

dell’assegno sociale e, ancor più, ora, con l’incremento fino a 516,46 euro.<br />

Per quanto riguarda la differenza tra i criteri di attribuzione, questo aspetto<br />

non influisce su pensione e assegno sociale quando siano concessi in sostituzione<br />

dei trattamenti per invalidità civile, perché in questo caso si mantengono le condizioni<br />

reddituali previste per i trattamenti di provenienza (quadri A e C): a differenza<br />

di quanto previsto per pensione e assegno sociale, i criteri per invalidità civile<br />

prendono in considerazione il solo reddito assoggettabile all’IRPEF, il reddito del<br />

solo soggetto interessato, con esclusione di quello del coniuge, permettono la corresponsione<br />

in misura intera del trattamento finché il reddito posseduto rimane sotto<br />

il limite, anche di un solo centesimo, e infine prendono in considerazione il reddito<br />

conseguito durante l’anno precedente.<br />

Per quanto riguarda la differenza d’importo (e quindi di limite di reddito),<br />

invece, la differenza si fa notare in tutta la sua ampiezza perché pensione e l’assegno<br />

sociale sostitutivi vengono corrisposti agli invalidi civili e sordomuti nel loro<br />

importo – base, cioè senza i trattamenti accessori (APS e MAS) ma anche senza i<br />

veri e propri aumenti di importo introdotti con le manovre finanziarie per il 1999<br />

e per il 2000.<br />

Ciò comporta quindi che la pensione sociale e l’assegno sociale, quando concessi<br />

in sostituzione di trattamenti agli invalidi civili e sordomuti, non solo siano<br />

d’importo differente tra di loro, ma anche di importo differente dalla pensione<br />

sociale e dall’assegno sociale concessi a cittadini che invalidi non sono.<br />

Per avere diritto alla pensione sociale e all’assegno sociale nella stessa misura<br />

vigente per la generalità dei cittadini, infatti, invalidi civili e sordomuti oltre i 65<br />

anni di età devono sottoporsi a verifica reddituale alle condizioni stabilite per la<br />

pensione e l’assegno sociale. Quindi, la differenza tra la misura della pensione o<br />

assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la<br />

generalità dei cittadini (corrispondente, in pratica, all’importo originario degli


aumenti perequato nel tempo) può essere considerata una vera e propria prestazione<br />

a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età (vedi quadri H e I).<br />

Lo stesso accade per i trattamenti accessori (quadri L, M e N) per i quali, tuttavia,<br />

i disabili condividono fin dall’inizio l’assoggettamento a condizioni reddituali<br />

particolari e ancora diverse da quelle previste per le prestazioni – base e i relativi<br />

aumenti.<br />

Riportiamo di seguito, separatamente, l’importo e il limite di reddito previsto<br />

per il diritto alla pensione sociale sostitutiva (ancora corrisposta a invalidi civili e<br />

sordomuti che hanno compiuto 65 anni entro il 1995, cioè nati prima del <strong>1°</strong> gennaio<br />

1931) e l’importo e il limite di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale<br />

sostitutivo. Le caratteristiche del reddito influente, invece, che sono identiche,<br />

sono riportate in un unico paragrafo.<br />

Importo della pensione sociale sostitutiva<br />

- importo - base<br />

Anno<br />

mensile<br />

definitivo<br />

mensile<br />

presuntivo<br />

annuo<br />

definitivo<br />

annuo<br />

presuntivo<br />

1997 L. 391.000 L. 390.600 L. 5.083.000 L. 5.077.800<br />

1998 L. 397.650 L. 397.650 L. 5.169.450 L. 5.169.450<br />

1999 L. 404.800 L. 404.400 L. 5.262.400 L. 5.257.200<br />

2000 L. 411.300 L. 410.750 L. 5.346.900 L. 5.339.750<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

422.000<br />

217,95<br />

L.<br />

€<br />

421.150<br />

217,51<br />

L.<br />

€<br />

5.486.000<br />

2.833,35<br />

L.<br />

€<br />

5.474.950<br />

2.827,63<br />

2002 € 223,83 € 223,83 € 2.909,79 € 2.909,79<br />

2003 € 229,20 € 229,20 € 2.979,60 € 2.979,60<br />

2004 € 234,93 € 234,93 € 3.054,09 € 3.054,09<br />

2005 € 239,63 € 239,40 € 3.115,19 € 3.112,20<br />

2006 € 243,71 € 243,71 € 3.168,23 € 3.168,23<br />

- importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99<br />

(vedi quadro H)<br />

Anno<br />

mensile<br />

definitivo<br />

mensile<br />

presuntivo<br />

annuo<br />

definitivo<br />

annuo<br />

presuntivo<br />

1999 L. 504.800 L. 504.400 L. 6.562.400 L. 6.557.200<br />

2000 L. 530.900 L. 530.350 L. 6.901.700 L. 6.894.550<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

544.700<br />

281,32<br />

L.<br />

€<br />

543.650<br />

280,78<br />

L.<br />

€<br />

7.081.100<br />

3.657,16<br />

L.<br />

€<br />

7.067.450<br />

3.650,14<br />

2002 € 288,91 € 288,91 € 3.755,83 € 3.755,83<br />

2003 € 295,85 € 295,85 € 3.846,05 € 3.846,05<br />

2004 € 303,25 € 303,25 € 3.942,25 € 3.942,25<br />

2005 € 309,32 € 309,02 € 4.021,16 € 4.017,26<br />

2006 € 314,58 € 314,58 € 4.089,54 € 4.089,54<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

289


290<br />

La pensione<br />

sociale e<br />

l’assegno<br />

sociale<br />

sostitutivi<br />

- con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con APS di 125, 150mila lire<br />

e poi con incremento (quadri H, L e N)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L. 516.000 L. 515.600 L. 6.708.000 L. 6.702.800<br />

1998 L. 522.650 L. 522.650 L. 6.794.450 L. 6.794.450<br />

1999 L. 629.800 L. 629.400 L. 8.187.400 L. 8.182.200<br />

2000 L. 655.900 L. 655.350 L. 8.526.700 L. 8.519.550<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

694.700<br />

358,79<br />

L.<br />

€<br />

693.650<br />

358,25<br />

L.<br />

€<br />

9.031.100 L.<br />

4.664,27 €<br />

9.017.450<br />

4.657,25<br />

2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98<br />

2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />

2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />

2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />

2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55<br />

Limite di reddito per la pensione sociale sostitutiva<br />

Il livello di reddito influente per il diritto alla pensione sociale sostitutiva coincide<br />

con quello applicabile ai soggetti sotto i 65 anni di età (si veda il quadro C per<br />

gli invalidi civili parziali e il quadro A per gli invalidi civili totali e i sordomuti). A sua<br />

volta, il limite di reddito per gli invalidi civili parziali coincide con il limite individuale<br />

stabilito per il diritto alla pensione sociale (livello stabilito per la generalità dei cittadini,<br />

quindi pari all’importo della pensione sociale comprensivo degli aumenti).<br />

limite di reddito individuale annuo oltre il quale l’importo - base della prestazione<br />

non spetta<br />

Anno<br />

Mutilati ed invalidi civili<br />

totali e sordomuti<br />

Mutilati ed invalidi<br />

civili parziali<br />

1997 L. 22.310.775 L. 5.083.000<br />

1998 L. 22.846.235 L. 5.169.450<br />

1999 L. 23.211.775 L. 6.562.400<br />

2000 L. 23.583.165 L. 6.901.700<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

24.078.410<br />

12.435,47<br />

L.<br />

€<br />

7.081.100<br />

3.657,09<br />

2002 € 12.796,09 € 3.755,83<br />

2003 € 13.103,20 € 3.846,05<br />

2004 € 13.430,78 € 3.942,25<br />

2005 € 13.739,69 € 4.021,16<br />

2006 € 13.973,26 € 4.089,54


Importo dell’assegno sociale sostitutivo<br />

- importo - base<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1997 L. 498.700 L. 498.250 L. 6.483.100 L. 6.477.250<br />

1998 L. 507.200 L. 507.200 L. 6.593.600 L. 6.593.600<br />

1999 L. 516.350 L. 515.800 L. 6.712.550 L. 6.705.400<br />

2000 L. 524.600 L. 524.100 L. 6.819.800 L. 6.813.300<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

538.250<br />

277,99<br />

L.<br />

€<br />

537.200<br />

277,45<br />

L.<br />

€<br />

6.997.250 L.<br />

3.613,87 €<br />

6.983.600<br />

3.606,85<br />

2002 € 285,49 € 285,49 € 3.711,37 € 3.711,37<br />

2003 € 292,34 € 292,34 € 3.800,42 € 3.800,42<br />

2004 € 299,65 € 299,65 € 3.895,45 € 3.895,45<br />

2005 € 305,64 € 305,35 € 3.973,32 € 3.969,55<br />

2006 € 310,85 € 310,85 € 4.041,05 € 4.041,05<br />

- importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99<br />

(vedi quadro H)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1999 L. 616.350 L. 615.800 L. 8.012.550 L. 8.005.400<br />

2000 L. 644.200 L. 643.600 L. 8.374.600 L. 8.366.800<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

660.950<br />

341,36<br />

L.<br />

€<br />

659.650<br />

340,69<br />

L.<br />

€<br />

8.592.350<br />

4.437,68<br />

L.<br />

€<br />

8.575.450<br />

4.428,97<br />

2002 € 350,57 € 350,57 € 4.557,41 € 4.557,41<br />

2003 € 358,99 € 358,99 € 4.666,87 € 4.666,87<br />

2004 € 367,97 € 367,97 € 4.783,61 € 4.783,61<br />

2005 € 375,33 € 374,97 € 4.879,29 € 4.874,61<br />

2006 € 381,72 € 381,72 € 4.962,36 € 4.962,36<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

291


292<br />

La pensione<br />

sociale<br />

e l’assegno<br />

sociale<br />

sostitutivi<br />

- con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con MAS di 25.000 lire, poi con<br />

incremento (quadri H, L e N)<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

a 65 anni (AS mensile + L. 25.000 o € 12,92)<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

685.950<br />

354,28<br />

L.<br />

€<br />

684.650<br />

353,61<br />

L.<br />

€<br />

8.917.350 L.<br />

4.605,64 €<br />

8.900.450<br />

4.596,93<br />

2002 € 363,49 € 363,49 € 4.725,37 € 4.725,37<br />

2003 € 371,91 € 371,91 € 4.834,83 € 4.834,83<br />

2004 € 380,89 € 380,89 € 4.951,67 € 4.951,57<br />

2005 € 388,25 € 387,89 € 5.047,25 € 5.042,57<br />

2006 € 394,64 € 394,64 € 5.130,32 € 5.130,32<br />

a 70 anni o invalidi totali (AS mensile + incremento fino a € 516,46)<br />

2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98<br />

2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />

2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />

2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />

2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55<br />

Limite di reddito per l’assegno sociale sostitutivo<br />

Il livello di reddito influente stabilito per i mutilati e invalidi civili parziali coincide<br />

con quello stabilito per il diritto all’assegno sociale, mentre quello stabilito per<br />

i mutilati e invalidi civili totali e per i sordomuti è di misura maggiore e coincide<br />

con quello applicabile alle corrispondenti categorie sotto i 65 anni di età.<br />

limite di reddito individuale annuo<br />

Anno<br />

Mutilati ed invalidi civili<br />

totali e sordomuti<br />

Mutilati ed invalidi<br />

civili parziali<br />

1997 L. 22.310.775 L. 6.483.100<br />

1998 L. 22.846.235 L. 6.593.600<br />

1999 L. 23.211.775 L. 8.012.550<br />

2000 L. 23.583.165 L. 8.374.600<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

24.078.410<br />

12.435,47<br />

L.<br />

€<br />

8.592.350<br />

4.437,57<br />

2002 € 12.796,09 € 4.557,41<br />

2003 € 13.103,20 € 4.666,87<br />

2004 € 13.430,78 € 4.783,61<br />

2005 € 13.739,69 € 4.879,29<br />

2006 € 13.973,26 € 4.962,36


Tipo di reddito influente sia sul diritto alla pensione sociale<br />

sostitutiva che all’assegno sociale sostitutivo<br />

Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei<br />

mutilati e invalidi civili e sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il<br />

31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento<br />

per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri<br />

vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile (circ. INPS n.<br />

86 del 27 aprile 2000).<br />

Si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />

Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva<br />

dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />

esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />

come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento<br />

e simili.<br />

I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />

sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />

abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />

Quadro H<br />

AUMENTI DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE<br />

E DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />

(art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99)<br />

Con la legge finanziaria per il 1999 la pensione sociale e l’assegno sociale<br />

furono aumentati di 100.000 lire al mese; con la legge finanziaria dell’anno<br />

seguente, fu attribuito un secondo aumento di 18.000 lire. Questi aumenti furono<br />

estesi alle <strong>pensioni</strong> e agli assegni sociali sostitutivi dei trattamenti economici per<br />

invalidi civili e sordomuti a condizione che si tenesse conto “dei criteri economici<br />

adottati per l’accesso e il calcolo della … pensione sociale o dell’assegno sociale”<br />

e non dei criteri seguiti per la concessione dei trattamenti economici previsti fino al<br />

65° anno di età e della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi di essi.<br />

Per questa ragione, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale<br />

sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei<br />

cittadini può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante<br />

ai disabili con più di 65 anni di età. In pratica, il suo importo per gli invalidi<br />

civili e i sordomuti corrisponde all’importo originario degli aumenti perequato nel<br />

tempo: 100.000 lire nel 1999; 119.600 nel 2000 (100.000 + perequazione +<br />

18.000); 122.700 nel 2001 (119.600 + perequazione) e così via.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

293


294<br />

Aumenti<br />

dell’importo<br />

della pensione<br />

sociale e<br />

dell’assegno<br />

sociale<br />

Invece, per quanto riguarda i ciechi civili, c’è da considerare una sensibile differenza:<br />

la legge finanziaria per il 1999, con la quale era stato introdotto l’aumento<br />

di 100.000 lire, stabiliva che lo stesso aumento fosse corrisposto “anche ai<br />

ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti <strong>pensioni</strong>stici,<br />

in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato…”<br />

adottati per l’accesso e il calcolo alla pensione e all’assegno sociale. Non<br />

così la legge finanziaria per il 2000, per cui l’importo dell’aumento per i ciechi civili<br />

presenta una differenza in meno, rispetto a quello riservato alle altre categorie<br />

di disabili, pari inizialmente all’importo di lire 18.000 e, in seguito, aumentato della<br />

perequazione automatica: per i ciechi civili, infatti, questo aumento ammonta a<br />

100.000 lire nel 1999, 101.600 nel 2000, 104.250 nel 2001 e così via (vedi quadro<br />

I).<br />

Gli aumenti della pensione sociale sono corrisposti agli invalidi civili e ai sordomuti<br />

titolari di pensione sociale sostitutiva in una misura che consenta all’avente<br />

diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale spettante<br />

alla generalità dei cittadini, come incrementata con l’art. 67 della legge 448/98<br />

e l’art. 52 della legge 488/99, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso<br />

e per il calcolo della pensione sociale stessa. Per i titolari di assegno sociale<br />

sostitutivo, invece, gli aumenti sono corrisposti in modo da raggiungere un reddito<br />

pari all’importo dell’assegno sociale spettante alla generalità dei cittadini, quindi<br />

incrementato con l’art. 67 della legge 448/98 e con l’art. 52 della legge 488/99<br />

(sempre tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo<br />

dell’assegno sociale stesso).<br />

Riportiamo di seguito, separatamente, l’importo, il limite di reddito e le condizioni<br />

reddituali per il diritto all’aumento della pensione sociale e per il diritto all’aumento<br />

dell’assegno sociale.<br />

TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA<br />

Il limite di reddito personale è pari all’importo annuo della pensione sociale,<br />

comprensivo degli aumenti: coincide di fatto con il limite previsto per gli invalidi<br />

civili parziali.<br />

Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si<br />

prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l’importo<br />

degli aumenti stessi.<br />

Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a questi aumenti,<br />

i soggetti interessati devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale e<br />

poi procedere alla verifica del reddito cumulato con quello del coniuge.


Importo degli aumenti<br />

calcolo degli aumenti della PS in funzione del reddito posseduto<br />

Anno<br />

Reddito personale<br />

annuo (RP)<br />

Reddito annuo complessivo<br />

della coppia (RC)<br />

Importo mensile<br />

degli<br />

aumenti<br />

≤ € 2.909,79 < € 12.096,29 € 65,08<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

2.909,79<br />

3.755,83<br />

< € 12.096,29 (3.755,83 - RP) / 13<br />

2002 > € 2.909,79 > € 12.096,29 (3.755,83 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 3.755,83 e < € 12.942,33 (12.942,33 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 3.755,83<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 12.942,33<br />

0<br />

≤ € 2.979,60 < € 12.386,58 € 66,65<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

2.979,60<br />

3.846,05<br />

< € 12.386,58 (3.846,05 - RP) / 13<br />

2003 > € 2.979,60 > € 12.386,58 (3.846,05 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 3.846,05 e < € 13.253,03 (13.253,03 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 3.846,05<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 13.253,03<br />

0<br />

≤ € 3.054,09 < € 12.696,25 € 68,32<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.054,09<br />

3.942,25<br />

< € 12.696,25 (3.942,25 - RP) / 13<br />

2004 > € 3.054,09 > € 12.696,25 (3.942,25 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 3.942,25 e < € 13.584,41 (13.584,41 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 3.942,25<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 13.584,41<br />

0<br />

≤ € 3.115,19 < € 12.950,24 € 69,69<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.115,19<br />

4.021,16<br />

< € 12.950,24 (4.021,16 - RP) / 13<br />

2005 > € 3.115,19 > € 12.950,24 (4.021,16 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 4.021,16 e < € 13.856,21 (13.856,21 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 4.021,16<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 13.856,21<br />

0<br />

≤ € 3.168,23 < € 13.170,41 € 70,87<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.168,23<br />

4.089,54<br />

< € 13.170,41 (4.089,54 - RP) / 13<br />

2006 > € 3.168,23 > € 13.170,41 (4.089,54 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 4.089,54 e < € 14.091,72 (14.091,72 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 4.089,54<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 14.091,72<br />

0<br />

* il minore fra i due risultati<br />

295


296<br />

Aumenti<br />

dell’importo<br />

della pensione<br />

sociale e<br />

dell’assegno<br />

sociale<br />

Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti<br />

Sono da considerare i redditi assoggettabili all’IRPEF, con le seguenti eccezioni:<br />

– pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano né il reddito catastale della<br />

casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione;<br />

– pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano<br />

anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le “rendite o prestazioni<br />

economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità”<br />

quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti<br />

dal coniuge).<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

del coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito dello stesso anno cui l’aumento si riferisce.<br />

TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO<br />

Il limite di reddito personale è di importo pari all’importo annuo dell’assegno<br />

sociale, comprensivo degli aumenti.<br />

Se il pensionato è coniugato si considera il limite di reddito coniugale che, in<br />

questo caso, è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, comprensivo<br />

degli aumenti.<br />

Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a questi aumenti,<br />

i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale,<br />

ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.


Importo degli aumenti<br />

calcolo degli aumenti dell’AS in funzione del reddito posseduto<br />

Anno<br />

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato<br />

Reddito Importo Reddito annuo Importo<br />

personale mensile complessivo mensile<br />

annuo (RP) spettante della coppia (RP) spettante<br />

≥ € 3.711,37 € 65,08 ≤ € 8.268,78 € 65,08<br />

2002<br />

> €<br />

e < €<br />

3.711,37<br />

4.557,41<br />

(4.557,41 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

8.268,78<br />

9.114,82<br />

(9.114,82 - RC) / 13<br />

≥ € 4.557,41 0 ≥ € 9.114,82 0<br />

≥ € 3.800,42 € 66,65 ≤ € 8.467,29 € 66,65<br />

2003<br />

> €<br />

e < €<br />

3.800,42<br />

4.666,87<br />

(4.666,87 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

8.467,29<br />

9.333,74<br />

(9.333,74 - RC) / 13<br />

≥ € 4.666,87 0 ≥ € 9.333,74 0<br />

≥ € 3.895,45 € 68,32 ≤ € 8.679,06 € 68,32<br />

2004<br />

> €<br />

e < €<br />

3.895,45<br />

4.783,61<br />

(4.783,61 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

8.679,06<br />

9.567,22<br />

(9.567,22 - RC) / 13<br />

≥ € 4.783,61 0 ≥ € 9.567,22 0<br />

≥ € 3.973,32 € 69,69 ≤ € 8.852,61 € 69,69<br />

2005<br />

> €<br />

e < €<br />

3.973,32<br />

4.879,29<br />

(4.879,29 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

8.852,61<br />

9.758,58<br />

(9.758,58 - RC) / 13<br />

≥ € 4.879,29 0 ≥ € 9.758,58 0<br />

≥ € 4.041,05 € 70,87 ≤ € 9.003,41 € 70,87<br />

2006<br />

> €<br />

e < €<br />

4.041,05<br />

4.962,36<br />

(4.962,36 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

9.003,41<br />

9.924,72<br />

(9.924,72 - RC) / 13<br />

≥ € 4.962,36 0 ≥ € 9.924,72 0<br />

NB nel reddito annuo, personale o coniugale, deve essere compreso l’importo dell’AS sostitutivo<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

297


298<br />

Aumenti<br />

dell’importo<br />

della pensione<br />

sociale e<br />

dell’assegno<br />

sociale<br />

Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti<br />

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da<br />

IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva<br />

dell’IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal<br />

coniuge) al netto dell’imposizione fiscale.<br />

Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l’importo<br />

degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del<br />

trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità di accompagnamento, le indennità<br />

previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti percepite<br />

dal titolare o dal coniuge.<br />

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo,<br />

in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 della<br />

misura dell’assegno sociale.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

del coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito dello stesso anno cui l’aumento si riferisce.


Quadro I<br />

AUMENTO DELL’IMPORTO DEL TRATTAMENTO<br />

AI CIECHI CIVILI CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’<br />

(art. 67, comma 3, L 448/98)<br />

Quando compiono 65 anni di età, agli invalidi civili e ai sordomuti viene corrisposta<br />

una prestazione di importo pari a quello dell’assegno o della pensione sociale,<br />

a seconda del fatto che la data del 65° compleanno cada entro il 1995 o dopo.<br />

I ciechi civili, parziali o assoluti, invece, continuano a percepire le loro specifiche<br />

prestazioni (vedi quadri B ed E) anche dopo il 65° anno di età, alle stesse condizioni<br />

ivi descritte.<br />

Tuttavia, con la stessa legge che ha istituito l’aumento di 100.000 lire a favore<br />

dei titolari di pensione sociale e di assegno sociale (L 448/98, legge finanziaria<br />

per il 1999), è stato stabilito che un aumento di pari importo venga attribuito sia<br />

alla pensione sociale che all’assegno sociale “sostitutivi” corrisposti agli invalidi<br />

civili e sordomuti a partire dal 65° anno di età, sia ai trattamenti corrisposti ai ciechi<br />

civili con età pari o superiore a 65 anni, “tenendo conto dei criteri economici<br />

adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno<br />

sociale”. Quindi, mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economi<br />

appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione<br />

sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all’assegno sociale, per i ciechi<br />

civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati prima<br />

del <strong>1°</strong> gennaio del 1931 dagli altri:<br />

– per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in<br />

vigore della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti<br />

di reddito previsti per la pensione sociale;<br />

– per i secondi, che hanno compiuto o compiranno 65 anni in vigenza della normativa<br />

dell’assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti previsti per<br />

quest’ultimo.<br />

Come per gli invalidi civili e i sordomuti, anche per i ciechi civili l’aumento costituisce<br />

una prestazione a se stante, poiché viene appoggiato ad una prestazione<br />

conseguibile sulla base di criteri reddituali affatto diversi.<br />

Insomma, l’aumento che può essere assegnato ai ciechi civili al compimento<br />

del 65° anno di età, in aggiunta al trattamento economico che percepiscono, corrisponde<br />

in tutto e per tutto all’aumento della pensione sociale e dell’assegno<br />

sociale conseguibile sia dalla generalità dei cittadini che dalle altre categorie di<br />

disabili (per le quali il compimento del 65° anno di età comporta la sostituzione<br />

dei loro trattamenti con la pensione o l’assegno sociale), se non fosse che per un<br />

particolare nient’affatto irrilevante: l’ulteriore aumento di 18.000 lire introdotto<br />

dal <strong>1°</strong> gennaio 2000 con la legge 488/99 (legge finanziaria per il 2000) in<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

299


300<br />

Aumento<br />

dell’importo<br />

del trattamento<br />

ai ciechi civili<br />

con almeno<br />

65 anni di età<br />

favore dei titolari di pensione o assegno sociale, fu esteso agli invalidi civili e sordomuti<br />

ma non anche ai ciechi civili. Così, è venuta a determinarsi tra categoria<br />

e categoria una differenza di importo, destinata ad aumentare nel tempo per<br />

effetto della perequazione automatica, e quindi una differenza di limite di reddito<br />

che costringe a tenere separati esposizione e tabelle quando si tratti di ciechi<br />

civili.<br />

Nella sua misura iniziale, stabilita per il 1999, l’aumento ammontava a lire<br />

100.000 mensili. L’aumento è soggetto a perequazione automatica con gli stessi<br />

criteri della pensione sociale e dell’assegno sociale e può essere corrisposto in misura<br />

parziale, in presenza di redditi del richiedente o del coniuge.<br />

L’aumento è corrisposto ai ciechi civili ultra65enni in una misura che consenta<br />

all’avente diritto di non superare, a seconda dei casi, un reddito pari all’importo<br />

della pensione sociale o un reddito pari all’importo dell’assegno sociale, come<br />

incrementati con l’art. 67 della legge 448/98, tenendo conto dei criteri economici<br />

adottati per l’accesso e per il calcolo, rispettivamente, della pensione o dell’assegno<br />

sociale stessi. Non è indifferente a quali dei due criteri si faccia riferimento:<br />

perché, anche con gli aumenti di cui alle leggi finanziarie per il 1999 e il 2000,<br />

l’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale rimangono piuttosto distanti<br />

e, di conseguenza, il limite di reddito per il diritto all’aumento con i criteri dell’assegno<br />

sociale è di gran lunga più favorevole di quello con i criteri della pensione<br />

sociale, almeno per il soggetto singolo.<br />

Si riportano di seguito, separatamente, l’importo, il limite di reddito e le condizioni<br />

reddituali previste per il diritto all’aumento previsto dalla legge 448/98 per i<br />

ciechi civili nati prima del <strong>1°</strong> gennaio 1931 (regole della pensione sociale) e quelli<br />

previsti per i ciechi civili nati dopo il 31 dicembre 1930 (regole dell’assegno sociale).<br />

CIECHI CIVILI NATI PRIMA DEL <strong>1°</strong> GENNAIO 1931<br />

Il limite di reddito personale per il diritto all’aumento è pari all’importo annuo<br />

della pensione sociale, comprensivo dell’aumento nella misura risultante dall’applicazione<br />

della perequazione automatica all’importo originario di 1.300.000 lire<br />

(100.000 lire X 13).<br />

Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si<br />

prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l’importo<br />

dell’aumento stesso.<br />

Se il pensionato è coniugato, prima deve verificare se rientra nel limite di reddito<br />

personale e poi deve fare lo stesso controllo con il limite di reddito coniugale,<br />

sommando i propri redditi con quelli del coniuge. Se passa ambedue gli esami, per<br />

sapere quanto gli spetta di aumento deve calcolare la differenza tra ciascun limite<br />

di reddito e il reddito corrispondente (personale e poi coniugale); il risultato minore<br />

è l’importo di aumento che gli spetta sulla prestazione.


Importo dell’aumento previsto dalla legge 448/98<br />

calcolo dell’aumento con limiti PS in funzione del reddito posseduto (nati prima del 1931)<br />

Anno<br />

Reddito personale<br />

annuo (RP)<br />

Reddito annuo complessivo<br />

della coppia (RC)<br />

Importo mensile spettante<br />

parziali assoluti<br />

e ricoverati non ricoverati<br />

≤ € 2.909,79 < € 12.096,29 € 55,30 € 42,68<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

2.909,79<br />

3.628,69<br />

< € 12.096,29 (3.628,69 - RP) / 13<br />

2002 > € 2.909,79 > € 12.096,29 (3.628,69 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 3.628,69 e < € 12.815,19 (12.815,19 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 3.628,69<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 13.122,77<br />

0<br />

≤ € 2.979,60 < € 12.386,58 € 56,63 € 43,70<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

2.979,60<br />

3.715,79<br />

< € 12.386,58 (3.715,79 - RP) / 13<br />

2003 > € 2.979,60 > € 12.386,58 (3.715,79 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 3.715,79 e < € 13.122,77 (13.122,77 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 3.715,79<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 13.122,77<br />

0<br />

≤ € 3.054,09 < € 12.696,25 € 58,05 € 44,79<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.054,09<br />

3.808,74<br />

< € 12.696,25 (3.808,74 - RP) / 13<br />

2004 > € 3.054,09 > € 12.696,25 (3.808,74 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 3.808,74 e < € 13.450,90 (13.450,90 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 3.808,74<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 13.450,90<br />

0<br />

≤ € 3.115,19 < € 12.950,24 € 59,22 € 45,69<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.115,19<br />

3.885,05<br />

< € 12.950,24 (3.885,05 - RP) / 13<br />

2005 > € 3.115,19 > € 12.950,24 (3.885,05 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 3.885,05 e < € 13.720,10 (13.720,10 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 3.885,05<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 13.720,10<br />

0<br />

≤ € 3.168,23 < € 13.170,41 € 60,23 € 46,47<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.168,23<br />

3.951,22<br />

< € 13.170,41 (3.951,22 - RP) / 13<br />

2006 > € 3.168,23 > € 13.170,41 (3.951,22 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 3.951,22 e < € 13.953,40 (13.953,40 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 3.951,22<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 13.953,40<br />

0<br />

* il minore fra i due risultati<br />

301


302<br />

Aumento<br />

dell’importo<br />

del trattamento<br />

ai ciechi civili<br />

con almeno<br />

65 anni di età<br />

Tipo di reddito influente sul diritto all’aumento<br />

Sono da considerare i redditi soggetti ad IRPEF, con le seguenti eccezioni:<br />

– pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano il reddito catastale della casa<br />

di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia,<br />

disoccupazione e simili);<br />

– pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano<br />

anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le “rendite o prestazioni<br />

economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità”<br />

quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti<br />

dal coniuge).<br />

Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all’aumento deve essere<br />

incluso l’importo della pensione da cieco civile.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

conseguito dal suo coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />

l’aumento si riferisce.<br />

CIECHI CIVILI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930<br />

Il limite di reddito personale è di importo pari all’importo annuo dell’assegno<br />

sociale, comprensivo dell’aumento nell’importo risultante dall’applicazione della<br />

perequazione automatica all’importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X<br />

13).<br />

Se il pensionato è coniugato si prende a riferimento il limite di reddito coniugale<br />

che, in questo caso, è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale,<br />

comprensivo dell’aumento (una volta sola).<br />

Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a quest’aumento,<br />

i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale,<br />

ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.


Importo dell’aumento previsto dalla legge 448/98<br />

calcolo dell’aumento con limiti AS in funzione del reddito posseduto (nati dopo il 1930)<br />

Anno<br />

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato<br />

Reddito Importo Reddito annuo Importo<br />

personale mensile complessivo mensile<br />

annuo (RP) spettamte della coppia (RP) spettante<br />

≥ € 3.711,37 € 55,30 ≤ € 8.141,64 € 55,30<br />

2002<br />

> €<br />

e < €<br />

3.711,37<br />

4.430,27<br />

(4.430,27 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

8.141,64<br />

8.860,54<br />

(8.860,54 - RC) / 13<br />

≥ € 4.430,27 0 ≥ € 8.860,54 0<br />

≥ € 3.800,42 € 56,63 ≤ € 8.337,03 € 56,63<br />

2003<br />

> €<br />

e < €<br />

3.800,42<br />

4.536,61<br />

(4.536,61 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

8.337,03<br />

9.073,22<br />

(9.073,22 - RC) / 13<br />

≥ € 4.536,61 0 ≥ € 9.073,22 0<br />

≥ € 3.895,45 € 58,05 ≤ € 8.679,06 € 58,05<br />

2004<br />

> €<br />

e < €<br />

3.895,45<br />

4.650,10<br />

(4.650,10 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

8.679,06<br />

9.433,71<br />

(9.433,71 - RC) / 13<br />

≥ € 4.650,10 0 ≥ € 9.433,71 0<br />

≥ € 3.973,32 € 59,22 ≤ € 8.852,61 € 59,22<br />

2005<br />

> €<br />

e < €<br />

3.973,32<br />

4.743,18<br />

(4.743,18 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

8.852,61<br />

9.622,47<br />

(9.622,47 - RC) / 13<br />

≥ € 4.743,18 0 ≥ € 9.622,47 0<br />

≥ € 4.041,05 € 60,23 ≤ € 9.003,41 € 60,23<br />

2006<br />

> €<br />

e < €<br />

4.041,05<br />

4.824,04<br />

(4.824,04 - RP) / 13<br />

> €<br />

e < €<br />

9.003,41<br />

9.786,40<br />

(9.786,40 - RC) / 13<br />

≥ € 4.824,04 0 ≥ € 9.786,40 0<br />

NB nel reddito annuo, personale o coniugale, deve essere compreso l’importo dell’AS sostitutivo<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

303


304<br />

Aumento<br />

dell’importo<br />

del trattamento<br />

ai ciechi civili<br />

con almeno<br />

65 anni di età<br />

Tipo di reddito influente sul diritto all’aumento<br />

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da<br />

IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva<br />

dell’IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal<br />

coniuge) al netto dell’imposizione fiscale.<br />

Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l’importo<br />

degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del<br />

trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità di accompagnamento, le indennità<br />

previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti percepite<br />

dal titolare o dal coniuge.<br />

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo<br />

in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore<br />

ad 1/3 della misura dell’assegno sociale.<br />

Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all’aumento deve essere<br />

incluso l’importo della pensione da cieco civile.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

conseguito dal suo coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />

l’aumento si riferisce.


Quadro L<br />

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS)<br />

E MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE (MAS)<br />

(art. 2 L 544/88 e art. 70 L 388/2000)<br />

Negli anni, tutte le prestazioni assistenziali hanno subito migliorìe e aumenti.<br />

Dapprima la pensione sociale, l’unica prestazione assistenziale che c’era: poi l’assegno<br />

sociale, che l’ha sostituita dal <strong>1°</strong> gennaio 1996.<br />

Nata nel 1969, la pensione sociale subì un primo aggiustamento nel 1972 ed<br />

il suo importo fu aumentato in due riprese, nel 1999 e nel 2000, interessando<br />

anche i titolari di pensione sociale sostitutiva dei trattamenti di invalidità civile e,<br />

in parte, i ciechi civili. Tuttavia, fin dal 1985, i titolari di pensione sociale senza altri<br />

redditi potettero contare su un trattamento accessorio, l’Aumento della Pensione<br />

Sociale (APS), di 75.000 lire al mese (importo fisso non perequabile). Nel 1988<br />

l’importo dell’APS fu portato a 125.000 lire al mese e nel 2001 a 150.000, elevabile<br />

a 165.000 al compimento del 75° anno di età. Infine, dal 2002 l’APS è stato<br />

incrementato, alle stesse condizioni reddituali, fino a raggiungere un reddito<br />

proprio di 516,46 euro mensili (un milione di lire). L’incremento è destinato ai pensionati<br />

che abbiano compiuto i 70 anni di età (o meno se esiste contribuzione); ma,<br />

per aver conseguito la pensione sociale prima del 1996, attualmente i titolari di<br />

APS sono tutti in questa condizione.<br />

L’assegno sociale fu istituito nel 1996, nell’importo iniziale di 480.000 lire al<br />

mese, perequabile. L’assegno fu istituito in sostituzione della pensione sociale<br />

(che continua ad essere corrisposta a chi l’aveva conseguita prima dell’entrata in<br />

vigore della norma istitutiva dell’assegno sociale) e, quindi, si volle far corrispondere<br />

il suo importo a quello della vecchia prestazione, più l’APS. Tuttavia,<br />

nelle more dell’approvazione della norma, l’importo fissato nel disegno di legge<br />

rimase immutato e così, alla data dell’entrata in vigore, la pensione sociale aveva<br />

subito due scatti di perequazione. L’”aggancio” voluto dal legislatore era<br />

andato perso, e ancora oggi l’importo mensile dell’assegno sociale è inferiore di<br />

circa 10 euro alla somma della pensione sociale ed aumento della pensione sociale.<br />

Questa differenza, infatti, si mantiene costante perché ogni aumento o maggiorazione<br />

subiti dall’assegno sociale negli anni (1999, aumento di 100.000 lire;<br />

2000, aumento di 18.000 lire; 2001, maggiorazione) corrisponde ad un intervento<br />

parallelo effettuato sulla pensione sociale o sul suo trattamento accessorio.<br />

La maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) spetta a partire dal <strong>1°</strong> gennaio<br />

2001 nella misura di 25.000 lire mensili per i soggetti con età fino a 75 anni e<br />

di lire 40.000 per i soggetti di 75 anni di età e superiore. A partire dal 2002,<br />

l’importo della MAS è incrementato fino a concorrenza di un reddito complessivo<br />

personale pari a 516,46 euro mensili per i pensionati con almeno 70 anni di età,<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

305


306<br />

Aumento<br />

della pensione<br />

sociale (APS)<br />

e maggiorazione<br />

dell’assegno<br />

sociale (MAS)<br />

almeno 65 in presenza di contribuzione previdenziale o almeno 60 se invalidi<br />

totali o sordomuti.<br />

Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di<br />

reddito influente per l'Aumento della pensione sociale e della <strong>Maggio</strong>razione dell'assegno<br />

sociale.<br />

Titolari di Aumento della Pensione Sociale<br />

Di fatto, trattandosi di persone nate prima del 1931, dal 2002 l’APS viene<br />

incrementato per tutti gli aventi diritto e quindi il suo importo viene assorbito da<br />

quello dell'incremento (si veda quadro N). Tuttavia, poiché l'INPS riporta gli importi<br />

in maniera separata, sul certificato di pensione, si continuano a pubblicare separatamente<br />

le tabelle corrispondenti all'APS e all'INC, salvo che non è più necessario<br />

pubblicare quelle relative all'importo dell'APS spettante ai titolari tra i 65 e i<br />

74 anni, perché dopo il 31 dicembre 1995 tutti hanno superato la soglia dei 75<br />

anni d’età.<br />

L'APS spetta ai soggetti che<br />

a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare<br />

annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento stesso;<br />

b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />

importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />

annuo della pensione sociale comprensivo dell'aumento e dell’ammontare<br />

annuo del trattamento minimo delle <strong>pensioni</strong> a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori<br />

dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge<br />

legalmente ed effettivamente separato.<br />

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia l’APS che gli altri aumenti previsti dalle<br />

leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto<br />

a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante della pensione<br />

sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo dell’APS eventualmente<br />

percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultimo<br />

(APS), considerando nel reddito influente l'intero importo della pensione sociale<br />

come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura<br />

intera o ridotta eventualmente spettante.


Importo dell’APS<br />

calcolo dell’importo dell’APS in funzione del reddito posseduto<br />

a 65 anni **<br />

Anno Importo mensile spettante*<br />

A € 77,47<br />

2002 B € 4.762,94 - RP) / 13<br />

C € 9.867,91 - RC) / 13<br />

A € 77,47<br />

2003 B € 4.853,16 - RP) / 13<br />

C € 10.080,72 - RC) / 13<br />

A € 77,47<br />

2004 B € 4.949,36 - RP) / 13<br />

C € 10.307,70 - RC) / 13<br />

A € 77,47<br />

2005 B € 5.028,27 - RP) / 13<br />

C € 10.493,86 - RC) / 13<br />

a 75 anni **<br />

Anno Importo mensile spettante*<br />

A € 85,22<br />

2002 B € 4.863,69 - RP) / 13<br />

C € 9.968,66 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2003 B € 4.953,91 - RP) / 13<br />

C € 10.181,47 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2004 B € 5.050,11 - RP) / 13<br />

C € 10.408,45 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2005 B € 5.129,02 - RP) / 13<br />

C € 10.594,61 - RC) / 13<br />

A € 85,22<br />

2006 B € 5.197,40 - RP) / 13<br />

C € 10.755,94 - RC) / 13<br />

* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />

** Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere<br />

meno di 75 anni d'età<br />

RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della<br />

pensione sociale/assegno sociale sostitutivi e aumenti di 118.000 lire);<br />

RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

307


308<br />

Aumento<br />

della pensione<br />

sociale (APS)<br />

e maggiorazione<br />

dell’assegno<br />

sociale (MAS)<br />

Limiti di reddito<br />

limite di reddito individuale annuo oltre il quale l’APS non spetta<br />

Limite coniugale<br />

Limite individuale<br />

Anno (oltre il limite individuale)<br />

(PS+ APS) X 13<br />

(PS + APS + TM) X 13<br />

a 65 anni *<br />

1997 L. 6.708.000 L. 15.626.650<br />

1998 L. 6.794.450 L. 15.864.550<br />

** 1999 L. 8.187.400 L. 17.420.650<br />

** 2000 L. 8.526.700 L. 17.907.500<br />

*** 2001<br />

L.<br />

€<br />

9.031.100<br />

4.664,14<br />

L.<br />

€<br />

18.655.650<br />

9.634,82<br />

2002 € 4.762,94 € 9.867,91<br />

2003 € 4.853,16 € 10.080,72<br />

2004 € 4.949,36 € 10.307,70<br />

2005<br />

a 75 anni *<br />

€ 5.028,27 € 10.493,86<br />

*** 2001<br />

L.<br />

€<br />

9.226.100<br />

4.764,89<br />

L.<br />

€<br />

18.850.650<br />

9.735,57<br />

2002 € 4.863,69 € 9.968,66<br />

2003 € 4.953,91 € 10.181,47<br />

2004 € 5.050,11 € 10.408,45<br />

2005 € 5.129,02 € 10.594,61<br />

2006 € 5.197,40 € 10.755,94<br />

* Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere<br />

meno di 75 anni d'età<br />

** Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di £ 100.000 mensili (art. 67 L<br />

448/98) e nel 2000 di altre £ 18.000 (art. 52 L 488/99)<br />

*** Nel 2001 l'importo dell'APS è stato portato a 150.000 lire per i soggetti con 65 anni<br />

di età e a 165,000 per quello con almeno 75 anni.


Tipo di reddito influente sul diritto all'APS<br />

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />

esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />

imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.<br />

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso<br />

Enti od organismi internazionali. Fino al 2001 doveva essere altresì valutato il reddito<br />

della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a<br />

norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come<br />

modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.<br />

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:<br />

– le <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />

– l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />

– l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />

emoderivati;<br />

– il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis<br />

del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23<br />

novembre 2000, n.354;<br />

– l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10<br />

della legge 23 dicembre 2000, n.388.<br />

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />

altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />

personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo<br />

della pensione sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

conseguito dal suo coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />

si riferiva l'APS.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

309


310<br />

Aumento<br />

della pensione<br />

sociale (APS)<br />

e maggiorazione<br />

dell’assegno<br />

sociale (MAS)<br />

TITOLARI DI MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />

Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per gli invalidi totali<br />

e sordomuti), la maggiorazione dell’assegno sociale spetta nella misura necessaria<br />

a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi soggetti si<br />

veda il quadro N, relativamente agli anni dal 2002 in poi.<br />

Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda gli invalidi parziali tra i 65 e i 70<br />

anni, anche dal 2002 in poi, la MAS spetta nella misura fissa stabilita con la legge<br />

istitutiva, a condizione che gli interessati:<br />

a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />

annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;<br />

b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />

importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />

annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione e dell’ammontare<br />

annuo del trattamento minimo delle <strong>pensioni</strong> a carico del Fondo <strong>pensioni</strong><br />

lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge<br />

legalmente ed effettivamente separato.<br />

In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione<br />

viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite.<br />

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle<br />

leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto<br />

a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell'assegno<br />

sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo della MAS eventualmente<br />

percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultima<br />

(MAS), considerando nel reddito influente l'intero importo dell'assegno sociale<br />

come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura<br />

intera o ridotta eventualmente spettante.


Importo della MAS<br />

calcolo dell’importo della MAS in funzione del reddito posseduto<br />

Anno Importo mensile spettante*<br />

a 65 anni<br />

A € 12,92<br />

2002 B € 4.725,37 - RP) / 13<br />

C € 9.830,34 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2003 B € 4.834,83 - RP) / 13<br />

C € 10.062,39 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2004 B € 4.951,57 - RP) / 13<br />

C € 10.309,91 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2005 B € 5.047,25 - RP) / 13<br />

C € 10.512,84 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2006 B € 5.130,32 - RP) / 13<br />

C € 10.688,86 - RC) / 13<br />

a 75 anni<br />

A € 20,66<br />

2002 B € 4.825,99 - RP) / 13<br />

C € 9.930,96 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2003 B € 4.935,45 - RP) / 13<br />

C € 10.163,01 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2004 B € 5.052,19 - RP) / 13<br />

C € 10.410,53 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2005 B € 5.147,87 - RP) / 13<br />

C € 10.613,46 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2006 B € 5.230,94 - RP) / 13<br />

C € 10.789,48 - RC) / 13<br />

* si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

311


312<br />

Aumento<br />

della pensione<br />

sociale (APS)<br />

e maggiorazione<br />

dell’assegno<br />

sociale (MAS)<br />

Limiti di reddito<br />

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la MAS non spetta<br />

Anno<br />

a 65 anni<br />

Limite individuale<br />

(AS+ MAS) X 13<br />

Limite coniugale<br />

(oltre il limite individuale)<br />

(AS + MAS + TM) X 13<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

8.917.350<br />

4.605,43<br />

L.<br />

€<br />

18.541.900<br />

9.576,10<br />

2002 € 4.725,37 € 9.830,34<br />

2003 € 4.834,83 € 10.062,39<br />

2004 € 4.951,57 € 10.309,91<br />

2005 € 5.047,25 € 10.512,84<br />

2006 € 5.130,32 € 10.688,86<br />

a 75 anni<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

9.112.350<br />

4.706,13<br />

L.<br />

€<br />

18.736.900<br />

9.676,81<br />

2002 € 4.825,99 € 9.930,96<br />

2003 € 4.935,45 € 10.163,01<br />

2004 € 5.052,19 € 10.410,53<br />

2005 € 5.147,87 € 10.613,46<br />

2006 € 5.230,94 € 10.789,48<br />

Tipo di reddito influente sul diritto alla MAS<br />

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />

esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />

imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />

e del reddito catastale rivalutato della casa di abitazione.<br />

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito<br />

della casa di abitazione:<br />

– le <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />

– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;


– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />

emoderivati;<br />

– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10<br />

della legge 23 dicembre 2000, n.388.<br />

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />

altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />

personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />

Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno<br />

sociale da maggiorare.<br />

Per il solo anno 2001 è stato considerato anche il reddito della casa di abitazione,<br />

ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10,<br />

comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2,<br />

comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

conseguito dal suo coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />

la maggiorazione si riferisce.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

313


314<br />

Nuovo aumento<br />

del trattamento<br />

ai ciechi civili<br />

con almeno<br />

65 anni di età<br />

Quadro M<br />

NUOVO AUMENTO DEL TRATTAMENTO AI CIECHI CIVILI<br />

CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’<br />

(art. 70, comma 5, L 388/2000)<br />

Il fatto che, a differenza degli invalidi civili e dei sordomuti, i ciechi civili continuino<br />

a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il compimento del 65°<br />

anno di età, comporta la conseguenza che ogni aumento o maggiorazione della<br />

pensione o dell’assegno sociale che vengano eventualmente disposti per legge<br />

(come è successo più volte negli ultimi anni) debbano essere esplicitamente estesi<br />

ogni volta ai ciechi civili, con il rischio di determinare qualche dimenticanza (come<br />

è successo con la legge finanziaria per il 2000) e quindi un disallineamento delle<br />

prestazioni economiche fra i ciechi ultra65enni e le altre categorie di disabili che<br />

sono invece “agganciate” alla sorte dei due trattamenti assistenziali previsti per la<br />

generalità dei cittadini oltre i 65 anni di età.<br />

Nello stabilire l’aumento dell’APS e l’istituzione della MAS (quadro L) con la<br />

legge finanziaria per il 2001, il legislatore non si è dimenticato dei ciechi civili, che<br />

quindi possono usufruire di aumenti dello stesso importo alle stesse condizioni reddituali;<br />

solo che, anche in questo caso, come già nel caso dell’aumento previsto dalla<br />

legge finanziaria per il 1999 (quadri H e I), mentre per gli invalidi e sordomuti<br />

si adottarono i criteri economi appropriati semplicemente tenendo conto del fatto<br />

che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o<br />

all’assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico,<br />

distinguendo i ciechi nati prima del <strong>1°</strong> gennaio del 1931 dagli altri. Per i primi, che<br />

hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa<br />

dell’assegno sociale, si fa riferimento ai limiti di reddito previsti per l’aumento<br />

della pensione sociale (APS); per i secondi, che hanno compiuto o compiranno<br />

65 anni in vigenza della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai limiti<br />

previsti per la maggiorazione quest’ultimo (MAS).<br />

Vale la pena di notare che questi nuovi aumenti sono concessi a condizioni<br />

affatto diverse da quelle previste per l’aumento di cui alla legge finanziaria per il<br />

1999.<br />

In primo luogo, lì si tratta delle stesse condizioni reddituali previste per la pensione<br />

sociale (ad esempio, la pensione di guerra e la rendita INAIL sono rilevanti)<br />

o l’assegno sociale (ad esempio, si tiene conto del reddito al netto dell’IRPEF e, nel<br />

caso di pensionato coniugato, non si procede al doppio controllo del reddito); qui,<br />

invece, delle condizioni previste per l’APS e la MAS che sono identiche fra loro, non<br />

tengono conto di pensione di guerra o rendita INAIL, costringono alla doppia verifica:<br />

reddito individuale – reddito coniugale e per le quali, fino al 2001, era rilevante<br />

anche il reddito della casa di abitazione che invece era stato escluso fin dall’inizio<br />

ai fini del diritto alla pensione e all’assegno sociale.


In secondo luogo, all’età stabilita per il diritto all’incremento dell’APS e della<br />

MAS, questi nuovi aumenti scompaiono di fatto, assorbiti nel nuovo importo per il<br />

diritto al quale vigono le stesse identiche condizioni reddituali (vedi quadro N). Non<br />

così per l’aumento della legge finanziaria per il 1999, che è soggetto a condizioni<br />

reddituali diverse e che quindi potrebbe spettare anche a chi non rientri nei parametri<br />

per il diritto all’incremento.<br />

Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di<br />

reddito influente per il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati prima del 1931<br />

e a quelli nati dal 1931in poi.<br />

CIECHI CIVILI NATI PRIMA DEL <strong>1°</strong> GENNAIO 1931<br />

Come per l'APS, l'importo del nuovo aumento dal 2002 è di fatto assorbito da<br />

quello dell'incremento (si veda il quadro N), trattandosi di persone con più di 70<br />

anni d'età.<br />

Il nuovo aumento spetta a soggetti che:<br />

a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare<br />

annuo complessivo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla<br />

legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso;<br />

b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />

importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare<br />

annuo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge<br />

finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso, più l'ammontare annuo<br />

del trattamento minimo delle <strong>pensioni</strong> a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori<br />

dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente<br />

ed effettivamente separato.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

315


316<br />

Nuovo aumento<br />

del trattamento<br />

ai ciechi civili<br />

con almeno<br />

65 anni di età<br />

Importo<br />

calcolo del nuovo aumento con i limiti PS in funzione del reddito posseduto (nati<br />

prima del 1931)<br />

Anno Importo mensile spettante**<br />

a 65 anni*<br />

A € 12,92<br />

2002 B € 3.796,65 - RP) / 13<br />

C € 8.901,62 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2003 B € 3.883,75 - RP) / 13<br />

C € 9.111,31 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2004 B € 3.976,70 - RP) / 13<br />

C € 9.335,04 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2005 B € 4.053,01 - RP) / 13<br />

C € 9.518,60 - RC) / 13<br />

a 75 anni<br />

A € 20,66<br />

2002 B € 3.897,27 - RP) / 13<br />

C € 9.002,24 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2003 B € 3.984,37 - RP) / 13<br />

C € 9.211,93 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2004 B € 4.077,32 - RP) / 13<br />

C € 9.435,66 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2005 B € 4.153,63 - RP) / 13<br />

C € 9.619,22 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2006 B € 4.219,80 - RP) / 13<br />

C € 9.778,34 - RC) / 13<br />

* Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 tutte le persone nate prima del<br />

1931 hanno almeno 75 anni<br />

** Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />

RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della<br />

pensione INVCIV e quello dell'aumento di 100.000 lire)<br />

RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.


Limiti di reddito<br />

individuale annuo oltre il quale il nuovo aumento non spetta<br />

Anno<br />

a 65 anni*<br />

Tipo di reddito influente<br />

Limite individuale<br />

Limite coniugale<br />

(oltre il limite individuale)<br />

(PS base + aum. 100.000 + (PS base + aum. 100.000 +<br />

nuovo aumento) X 13 nuovo aumento + TM) X 13<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

7.166.250<br />

3.701,10<br />

L.<br />

€<br />

16.790.800<br />

8.671,78<br />

2002 € 3.796,65 € 8.901,62<br />

2003 € 3.883,75 € 9.111,31<br />

2004 € 3.976,70 € 9.335,04<br />

2005 € 4.053,01 € 9.518,60<br />

a 75 anni<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

7.361.250<br />

3.801,72<br />

L.<br />

€<br />

16.985.600<br />

8.772,40<br />

2002 € 3.897,27 € 9.002,24<br />

2003 € 3.984,37 € 9.211,93<br />

2004 € 4.077,32 € 9.435,66<br />

2005 € 4.153,63 € 9.619,22<br />

2006 € 4.219,80 € 9.778,34<br />

* Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 tutte le persone nate prima del<br />

1931 hanno almeno 75 anni<br />

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />

esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />

imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.<br />

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso<br />

Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il<br />

reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

317


318<br />

Nuovo aumento<br />

del trattamento<br />

ai ciechi civili<br />

con almeno<br />

65 anni di età<br />

a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come<br />

modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.<br />

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:<br />

– le <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />

– l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />

– l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />

emoderivati;<br />

– il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis<br />

del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23<br />

novembre 2000, n.354;<br />

– l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10<br />

della legge 23 dicembre 2000, n.388.<br />

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />

altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />

personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo<br />

della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere<br />

attribuito il nuovo aumento.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

conseguito dal suo coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />

l'aumento si riferisce.<br />

CIECHI CIVILI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930<br />

Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per i ciechi assoluti),<br />

il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati dal 1931 in poi spetta nella<br />

misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi<br />

soggetti si veda il quadro N, relativamente agli anni dal 2002 in poi.<br />

Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda i ciechi parziali tra i 65 e i 70 anni,


anche dal 2002 in poi, il nuovo aumento spetta nella misura fissa stabilita con la<br />

legge istitutiva, a condizione che gli interessati:<br />

a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />

annuo complessivo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla<br />

legge finanziaria per il 1999, e del nuovo aumento stesso;<br />

b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />

importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />

annuo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla legge finanziaria<br />

per il 1999, del nuovo aumento stesso e dell’ammontare annuo del trattamento<br />

minimo delle <strong>pensioni</strong> a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti.<br />

Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente<br />

ed effettivamente separato.<br />

In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, il nuovo<br />

aumento viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del limite.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

319


320<br />

Nuovo aumento Importo<br />

del trattamento<br />

ai ciechi civili<br />

con almeno<br />

calcolo del nuovo aumento con i limiti AS in funzione del reddito posseduto<br />

65 anni di età Anno<br />

a 65 anni*<br />

Importo mensile spettante*<br />

A € 12,92<br />

2002 B € 4.598,23 - RP) / 13<br />

C € 9.703,20 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2003 B € 4.704,57 - RP) / 13<br />

C € 9.932,13 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2004 B € 4.818,06 - RP) / 13<br />

C € 10.176,40 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2005 B € 4.911,14 - RP) / 13<br />

C € 10.376,73 - RC) / 13<br />

A € 12,92<br />

2006 B € 4.992,00 - RP) / 13<br />

C € 10.550,54 - RC) / 13<br />

a 75 anni<br />

A € 20,66<br />

2002 B € 4.698,85 - RP) / 13<br />

C € 9.803,82 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2003 B € 4.805,19 - RP) / 13<br />

C € 10.032,75 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2004 B € 4.918,68 - RP) / 13<br />

C € 10.277,02 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2005 B € 5.011,76 - RP) / 13<br />

C € 10.477,35 - RC) / 13<br />

A € 20,66<br />

2006 B € 5.092,62 - RP) / 13<br />

C € 10.651,16 - RC) / 13<br />

* si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />

RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della<br />

pensione INVCIV e quello dell'aumento di 100.000 lire)<br />

RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.


Limiti di reddito<br />

limite di reddito individuale annuo oltre il quale il nuovo aumento non spetta<br />

Anno<br />

a 65 anni<br />

Tipo di reddito influente<br />

Limite Limite coniugale<br />

individuale (oltre il limite individuale)<br />

(AS base + aum. 100.000 + (AS base + aum. 100.000 +<br />

nuovo aumento) X 13 nuovo aumento + TM) X 13<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

8.677.500<br />

4.481,56<br />

L.<br />

€<br />

18.302.050<br />

9.452,22<br />

2002 € 4.598,23 € 9.703,20<br />

2003 € 4.704,57 € 9.932,13<br />

2004 € 4.818,06 € 10.176,40<br />

2005 € 4.911,14 € 10.376,73<br />

2006<br />

a 75 anni<br />

€ 4.992,00 € 10.550,54<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

8.872.500<br />

4.582,24<br />

L.<br />

€<br />

18.497.050<br />

9.552,92<br />

2002 € 4.698,85 € 9.803,82<br />

2003 € 4.805,19 € 10.032,75<br />

2004 € 4.918,68 € 10.277,02<br />

2005 € 5.011,76 € 10.477,35<br />

2006 € 5.092,62 € 10.651,16<br />

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />

esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />

imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.<br />

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso<br />

Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il<br />

reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente<br />

a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come<br />

modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

321


322<br />

Nuovo aumento<br />

del trattamento<br />

ai ciechi civili<br />

con almeno<br />

65 anni di età<br />

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:<br />

– le <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />

– l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />

– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />

emoderivati;<br />

– il rimborso forfettario di 200.000 lire per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis<br />

del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con la legge 23<br />

novembre 2000, n. 354;<br />

– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a<br />

10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni<br />

ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a<br />

situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l’importo<br />

della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere<br />

attribuito il nuovo aumento.<br />

Soggetti il cui reddito è influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />

conseguito dal suo coniuge.<br />

Periodo di riferimento<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />

la maggiorazione si riferisce.


Quadro N<br />

INCREMENTO<br />

(art. 38 L 448/2001; art. 39 L. 289/2002)<br />

L’importo della maggiorazione sociale della pensione (MSP) istituita con legge<br />

140/85, ridisciplinata dall’art. 1 della legge 544/88 e già aumentato nel 2001;<br />

l’importo dell’aumento della pensione sociale (APS), anch’esso istituito con la legge<br />

140/85, ridisciplinato con l’art. 2 della legge 544/88 ed aumentato nel 2001;<br />

l’importo della maggiorazione dell’assegno sociale (MAS), istituita con l’art. 70,<br />

comma 1, della legge 388/2000, dal <strong>1°</strong> gennaio 2002 sono stati incrementati di<br />

una somma variabile, tale da “garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al<br />

mese” (art. 38, comma 1, L 448/2001). Dal 2003 anche questo limite è soggetto<br />

a perequazione, ed ammonta oggi a 551,35 euro.<br />

I medesimi benefici sono garantiti anche ai titolari dei trattamenti trasferiti<br />

all’INPS ai sensi della legge 381/70 (sordomuti) e della legge 118/71 (mutilati e<br />

invalidi civili) nonché ai ciechi civili titolari di pensione (art. 38, comma 2, L<br />

448/2001). Il fatto che l’incremento non sia stato cristallizzato in un importo definito,<br />

ma agisca “a concorrenza” del limite, indipendentemente dal livello della prestazione<br />

che concorre ad incrementare e il fatto che esso riguardi per legge pressocché<br />

tutti i trattamenti assistenziali esistenti, permettono la sostanziale perequazione<br />

dei trattamenti economici di tipo assistenziale, realizzando il superamento delle<br />

differenze, piccole o grandi, imputabili alla lenta e contraddittoria formazione del<br />

“parco” trattamenti assistenziali nel nostro Paese. Se questo apre diversi grandi problemi<br />

di principio, nei confronti di pensionati che hanno contribuito al finanziamento<br />

del sistema previdenziale per anni e che vengono assorbiti tra coloro che risultano<br />

a carico della fiscalità generale, tuttavia, almeno nel campo dei disabili anziani,<br />

costituisce un’opera di razionalizzazione di cui si sentiva il bisogno.<br />

L’incremento spetta ai soggetti con almeno 70 anni di età, con due eccezioni:<br />

1. in presenza di contribuzione previdenziale, anche non utilizzata per la liquidazione<br />

della pensione, il limite di età può scendere fino a 65 anni, in ragione di<br />

un anno ogni 5 di contribuzione fatta valere. Poiché spezzoni di almeno 2 anni<br />

e mezzo di contribuzione sono arrotondati per eccesso, il limite di età può<br />

abbassarsi di un anno in presenza di 2 anni e mezzo di contribuzione, di due<br />

anno in presenza di 7 anni e mezzo di contribuzione, e così via. Per altri dettagli<br />

sulla contribuzione da considerare si veda l’apposita scheda di approfondimento<br />

in questo stesso manuale;<br />

2. gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti e i titolari di pensione di inabilità<br />

di cui alla legge 222/84, hanno diritto all’incremento all’età di 60 anni.<br />

L’incremento spetta ai soggetti che<br />

a. non possiedano redditi propri per un importo annuo pari o superiore all’importo<br />

annuo del limite; 323


324<br />

L’incremento<br />

delle<br />

maggiorazioni<br />

sociali<br />

b. non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />

importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a)<br />

più l’ammontare annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi<br />

con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.<br />

In pratica, qualunque sia la prestazione – base percepita dal richiedente, la<br />

maggiorazione può essere corrisposta fino a concorrenza del limite vigente se il<br />

soggetto stesso non possieda altri redditi ed il suo coniuge non abbia niente di più<br />

che l’assegno sociale o reddito equivalente. In caso contrario, “l’incremento è corrisposto<br />

in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi” (art. 38,<br />

comma 5, lettera c, della L 448/2001) o non spetta affatto.<br />

Con la legge 289/2002, per mantenere inalterato l’importo di tale incremento,<br />

tale limite viene aumentato di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento<br />

minimo delle <strong>pensioni</strong> INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i<br />

titolari di MSP continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di<br />

maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, i titolari di <strong>pensioni</strong> di importo<br />

superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di trattamenti<br />

di importo inferiore, come le persone disabili, percepiscono ogni anno di più.<br />

Di fatto, questa nuova prestazione assorbe l’importo delle maggiorazioni<br />

sociali a partire dall’età a cui è concesso. Poiché i titolari di APS hanno superato tutti<br />

l’età massima richiesta (70 anni), si può affermare che l’incremento di cui alla<br />

legge finanziaria per il 2002 ha soppiantato completamente la normativa dell’aumento<br />

della pensione sociale e delle maggiorazioni comunque denominate spettanti<br />

ai disabili nati prima del <strong>1°</strong> gennaio 1931. In ogni caso, per non creare soluzioni<br />

di continuità nel diritto, l’INPS ha assunto che, a partire dal 2002, le condizioni<br />

reddituali richieste per il diritto all’incremento, in quanto più favorevoli (non<br />

si computa il reddito della casa di abitazione), si applichino anche alle maggiorazioni<br />

eventualmente spettanti prima della data di compimento dei 70 anni di età.<br />

L’importo della quota di incremento<br />

Nelle tabelle seguenti si riporta la quota di incremento nell’importo massimo<br />

spettante alle diverse categorie di disabili e, per ciascuna, alle diverse età, considerando<br />

come dato di partenza l’importo complessivo del trattamento economico<br />

spettante a quella determinata età. Nel far questo, si è tenuto conto solo dei trattamenti<br />

che potrebbero continuare a spettare anche in mancanza del diritto all’incremento,<br />

in quanto condizionati da norme reddituali più favorevoli, senza riportare<br />

le maggiorazioni spettanti in base a condizioni assimilabili a quelle stabilite<br />

per l’incremento e quindi da esso assorbite di fatto. Unica eccezione, invalidi civili<br />

parziali e ciechi parziali che conseguono il diritto all’incremento 5 anni dopo il conseguimento<br />

delle maggiorazioni stesse. In questi casi, come dato di partenza si è<br />

indicato un importo composto da trattamento-base, aumento e maggiorazione (che<br />

può essere costituita da APS, MAS o nuovo aumento per i ciechi civili).


Calcolo dell’incremento in funzione del reddito posseduto<br />

Reddito Reddito Importo<br />

Anno personale annuo complessivo mensile<br />

annuo (RP) della coppia (RC) dell’incremento<br />

(AS + MAG + TM) x 13<br />

1c, 7c, 4c - invalidi civili totali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti età 60-64<br />

importo mensile di partenza: 238,07 + 10,33 = € 248,40<br />

≤ € 3.229,20 < € 8.191,56 € 302,95<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.229,20<br />

7.167,55<br />

< € 8.191,56 (7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 3.229,20 > € 8.191,56 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Pensione sociale sostitutiva<br />

importo mensile di partenza: 243,71 + 70,87 = 314,58<br />

≤ € 4.089,54 < € 9.051,90 € 236,77<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

4.089,54<br />

7.167,55<br />

< € 9.051,90 (7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 4.089,54 > € 9.051,90 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Assegno sociale sostitutivo<br />

importo mensile di partenza: 310,85 + 70,87 = € 381,72<br />

≤ € 4.962,36 < € 9.924,72 € 169,63<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

4.962,36<br />

7.167,55<br />

< € 9.924,72 (7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 4.962,36 > € 9.924,72 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

segue<br />

325


326<br />

Reddito Reddito annuo Importo<br />

Anno personale complessivo mensile<br />

annuo (RP) della coppia (RC) dell’incremento<br />

(AS + MAG + TM) x 13<br />

2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Pensione sociale sostitutiva e APS<br />

importo mensile di partenza: 243,71 + 70,87 + 77,47 = € 392,05<br />

≤ € 5.096,65 < € 10.059,01 € 159,30<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

5.096,65<br />

7.167,55<br />

< € 10.059,01 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 5.096,65 > € 10.059,01 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Assegno sociale sostitutivo e MAS<br />

importo mensile di partenza: 310,85 + 70,87+ 12,92 = € 394,64<br />

≤ € 5.130,32 < € 10.092,68 € 156,71<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

5.130,32<br />

7.167,55<br />

< € 10.092,68 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 5.130,32 > € 10.092,68 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

3c - ciechi civili assoluti non ricoverati età 60-64<br />

importo mensile di partenza: 257,47 + 10,33 = € 267,80<br />

≤ € 3.481,40 < € 8.443,76 € 283,55<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.481,40<br />

7.167,55<br />

< € 8.443,76 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 3.481,40 > € 8.443,76 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

segue


Reddito Reddito annuo Importo<br />

Anno personale complessivo mensile<br />

annuo (RP) della coppia (RC) dell’incremento<br />

(AS + MAG + TM) x 13<br />

4c, 1c, 7c - ciechi assoluti ricoverati, invalidi civili totali e sordomuti età 60-64<br />

importo mensile di partenza: 238,07 + 10,33 = € 248,40<br />

≤ € 3.229,20 < € 8.191,56 € 302,95<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.229,20<br />

7.167,55<br />

< € 8.191,56 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 3.229,20 > € 8.191,56 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati prima del 1931<br />

importo mensile di partenza: 257,47 + 46,47 + 12,92 = € 316,86<br />

≤ € 4.119,18 < € 9.081,54 € 234,49<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

4.119,18<br />

7.167,55<br />

< € 9.081,54 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 4.119,18 > € 9.081,54 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati dopo il 1930 con almeno 65 anni di età<br />

importo mensile di partenza: 257,47 + 60,23 + 12,92 = € 330,62<br />

≤ € 4.298,06 < € 9.260,42 € 220,73<br />

e<br />

> €<br />

< €<br />

4.298,06<br />

7.167,55<br />

< € 9.260,42 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 4.298,06 > € 9.260,42 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque<br />

qualunque<br />

> € 12.129,91<br />

0<br />

segue<br />

327


328<br />

Reddito Reddito annuo Importo<br />

Anno personale complessivo mensile<br />

annuo (RP) della coppia (RC) dell’incremento<br />

(AS + MAG + TM) x 13<br />

4de - ciechi civili assoluti ricoverati con almeno 65 anni di età (data di nascita ininfluente)<br />

importo mensile di partenza: 238,07 + 60,23 + 12,92 = € 311,22<br />

≤ € 4.045,86 < € 9.008,22 € 240,13<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

4.045,86<br />

7.167,55<br />

< € 9.008,22 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 4.045,86 > € 9.008,22 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0<br />

5e - ciechi civili parziali 1/20 con almeno 70 anni di età (data di nascita ininfluente)<br />

importo mensile di partenza: 238,07 + 60,23 + 12,92 = € 311,22<br />

≤ € 4.045,86 < € 9.008,22 € 240,13<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

4.045,86<br />

7.167,55<br />

< € 9.008,22 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 4.045,86 > € 9.008,22 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque > €<br />

qualunque<br />

12.129,91<br />

0<br />

5e - ciechi civili parziali 1/10 con 70 anni di età (data di nascita ininfluente)<br />

importo mensile di partenza: 176,67 + 60,23 + 12,92 = 249,82<br />

≤ € 3.247,66 < € 8.210,02 € 301,53<br />

e<br />

><br />

<<br />

€<br />

€<br />

3.247,66<br />

7.167,55<br />

< € 8.210,02 ( 7.167,55 - RP) / 13<br />

2006 > € 3.247,66 > € 8.210,02 ( 7.167,55 - RP) / 13 (*)<br />

e < € 7.167,55 e < € 12.129,91 ( 12.129,91 - RC) / 13 (*)<br />

≥ € 7.167,55<br />

qualunque ><br />

qualunque<br />

€ 12.129,91<br />

0


Tipo di reddito influente sul diritto all’incremento<br />

Le caratteristiche del reddito influente sul diritto all’incremento sono le stesse<br />

che sono state in vigore per la maggiorazione sociale della pensione, la maggiorazione<br />

dell’assegno sociale e l’aumento della pensione sociale fino al 2001, con l’unica<br />

eccezione costituita dall’esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal<br />

2002, peraltro, del reddito della casa di abitazione non si tiene più conto neanche<br />

per il diritto alle maggiorazioni citate alle fasce di età che non danno ancora luogo<br />

all’incremento del loro importo.<br />

Quindi, stando alla normativa che regola il diritto a queste tre prestazioni, e<br />

che ora è identica in tutti i casi, sono influenti i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi<br />

i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />

o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili all’IRPEF, sia a tassazione corrente<br />

che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell’imposizione fiscale<br />

ed anche degli oneri deducibili. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti<br />

all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.<br />

Non sono influenti:<br />

– i trattamenti di famiglia comunque denominati;<br />

– il reddito catastale della casa di abitazione;<br />

– le <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />

– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />

– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />

emoderivati;<br />

– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70 della legge 23<br />

dicembre 2000, n. 388, per i titolari di <strong>pensioni</strong> al minimo, cosiddetti “incapienti”.<br />

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />

altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />

personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />

Il periodo di riferimento del reddito influente<br />

Si prende in considerazione il reddito conseguito nello stesso anno di corresponsione<br />

dell’incremento.<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

329


330<br />

Le prestazioni<br />

economiche<br />

in favore<br />

dei disabili<br />

Quadro O<br />

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO<br />

(L 18/80; L 392/84; art. 1 L 508/88; L 289/90; L 429/91)<br />

Spetta ai cittadini invalidi che sono nell’assoluta impossibilità di deambulare<br />

senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza<br />

assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture<br />

pubbliche a causa della loro inabilità.<br />

Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l’indennità di accompagnamento<br />

non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai<br />

minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia<br />

intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo<br />

anno di età o prima dei 18 anni.<br />

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse<br />

per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.<br />

Dal <strong>1°</strong> marzo 1991, la legge 429/91 consente alle persone affette da più<br />

minorazioni, che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco<br />

civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità.<br />

Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. E’ erogata<br />

per 12 mensilità.<br />

A decorrere dal <strong>1°</strong> gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento<br />

erogata agli invalidi civili è stabilito in L. 539.000 mensili. L’importo iniziale<br />

è perequato annualmente.<br />

Importo dell’indennità di accompagnamento<br />

Anno mensile annuo (12 mensilità)<br />

1997 L. 767.980 L. 9.213.360<br />

1998 L. 783.190 L. 9.398.280<br />

1999 L. 795.970 L. 9.551.640<br />

2000 L. 808.130 L. 9.697.560<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

817.330<br />

422,12<br />

L.<br />

€<br />

9.807.960<br />

5.065,44<br />

2002 € 426,09 € 5.113,08<br />

2003 € 431,19 € 5.174,28<br />

2004 € 436,77 € 5.241,24<br />

2005 € 443,83 € 5.325,96<br />

2006 € 450,78 € 5.409,36


Quadro P<br />

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI<br />

(L 406/68; L 382/70; L 682/79; L 165/83; L 508/88; L 289/90; L 429/91)<br />

L’indennità spetta ai cittadini riconosciuti ciechi civili assoluti.<br />

Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l’indennità di accompagnamento<br />

non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai<br />

minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia<br />

intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo<br />

anno di età o prima dei 18 anni.L’indennità di accompagnamento è incompatibile<br />

con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di<br />

guerra, di lavoro o di servizio. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali<br />

che familiari. E’ erogata per 12 mensilità.<br />

La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal <strong>1°</strong> gennaio 1982, l’indennità<br />

a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1<br />

del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di <strong>pensioni</strong>stica di guerra. Il processo<br />

di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è<br />

intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91.<br />

La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico<br />

vigenti per le <strong>pensioni</strong> ed indennità di guerra, previsti dall’articolo 1 della<br />

legge 10/10/89 n. 342, mediante l’applicazione dell’indice della dinamica salariale<br />

sugli importi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente.<br />

La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni<br />

che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed<br />

invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal <strong>1°</strong> marzo 1991.<br />

A decorrere dal <strong>1°</strong> gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento<br />

erogata ai ciechi civili assoluti è stabilito in L. 588.000 mensili. L’importo iniziale<br />

è perequato annualmente.<br />

Importo dell’indennità di accompagnamento<br />

Anno mensile annuo (12 mensilità)<br />

1997 L. 1.056.750 L. 12.681.000<br />

1998 L. 1.093.100 L. 13.117.200<br />

1999 L. 1.124.690 L. 13.496.280<br />

2000 L. 1.155.620 L. 13.867.440<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

1.179.660<br />

609,25<br />

L.<br />

€<br />

14.155.920<br />

7.311,00<br />

2002 € 619,85 € 7.438,20<br />

2003 € 633,68 € 7.604,16<br />

2004 € 649,15 € 7.789,80<br />

2005 € 669,21 € 8.030,52<br />

2006 € 689,56 € 8.274,72<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

331


332<br />

Le prestazioni<br />

economiche<br />

in favore<br />

dei disabili<br />

Quadro Q<br />

INDENNITA’ SPECIALE<br />

(art. 3 L 508/88; L 289/90; L 131/2001; art. 39, c.6, L 289/2002)<br />

A decorrere dal <strong>1°</strong> gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo<br />

visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione,<br />

è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione<br />

di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.<br />

L’importo iniziale è perequato annualmente. Dal <strong>1°</strong> gennaio 2002 l’importo è<br />

stato elevato a 215.730 lire mensili con la legge 131/2001: l’aumento ha assorbito<br />

lo scatto di perequazione relativo al 2002. La perequazione riprende a decorrere<br />

dal <strong>1°</strong> gennaio 2003 con le modalità stabilite nell’art. 3, comma 4, della legge<br />

508/88. Dal <strong>1°</strong> gennaio 2004, inoltre, con la legge finanziaria per il 2003, l’indennità<br />

aumenta di 41 euro per 12 mensilità.<br />

L’indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65. Per la sua<br />

erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari.<br />

Importo dell’indennità speciale<br />

Anno mensile annuo (12 mensilità)<br />

1997 L. 89.195 L. 1.070.340<br />

1998 L. 90.915 L. 1.090.980<br />

1999 L. 92.360 L. 1.108.320<br />

2000 L. 93.740 L. 1.124.880<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

94.780<br />

48,95<br />

L.<br />

€<br />

1.137.360<br />

587,40<br />

2002* € 111,42 € 1.337,04<br />

2003 € 113,91 € 1.366,92<br />

2004** € 157,69 € 1.892,28<br />

2005 € 161,30 € 1.935,60<br />

2006 € 164,96 € 1.979,52<br />

* aumento L 131/2001<br />

** aumento di 41 euro art. 39 L 289/2002


Quadro R<br />

INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE<br />

(art. 4 L 508/88; DM sanità del 5.2.1992; art. 80, c. 17, L 289/2002)<br />

A decorrere dal <strong>1°</strong> gennaio 1988, ai sordomuti, come definiti nel secondo comma<br />

dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità<br />

di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell’importo di<br />

L. 200.000 mensili per dodici mensilità. L’importo iniziale è perequato annualmente.<br />

A decorrere dal <strong>1°</strong> gennaio 2003, con la legge finanziaria per il 2003, l’indennità<br />

è stata aumentata di 41 euro per 12 mensilità.<br />

L’indennità può essere richiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65.<br />

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell’ipoacusia ai fini<br />

della concessione dell’indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore<br />

a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio<br />

migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il<br />

richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l’insorgenza<br />

dell’ipoacusia prima del compimento del 12° anno.<br />

I beneficiari dell’indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa<br />

di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio<br />

al compimento di detta età.<br />

Per la sua erogazione si prescinde dal reddito, sia personale che familiare.<br />

Importo dell’indennità di comunicazione<br />

Anno mensile annuo (12 mensilità)<br />

1997 L. 311.780 L. 3.741.360<br />

1998 L. 318.660 L. 3.823.920<br />

1999 L. 324.440 L. 3.893.280<br />

2000 L. 329.940 L. 3.959.280<br />

2001<br />

L.<br />

€<br />

334.100<br />

172,55<br />

L.<br />

€<br />

4.009.200<br />

2.070,60<br />

2002 € 174,35 € 2.092,20<br />

2003* € 217,66 € 2.611,92<br />

2004 € 220,18 € 2.642,16<br />

2005 € 223,38 € 2.680,56<br />

2006 € 226,53 € 2.718,36<br />

* aumento di 41 euro L. 289/2002<br />

P<br />

pensione<br />

- disabili<br />

333


334<br />

Assegni vitalizi - <strong>pensioni</strong> “PSO”<br />

Fino al 31.12.75, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione dei<br />

dipendenti ENPDEDP, IPOST e INADEL, venivano liquidati da parte degli Enti di<br />

appartenenza degli assegni vitalizi che venivano posti a carico del Fondo<br />

Sociale presso l’INPS equiparandoli a tutti gli effetti alla pensione sociale secondo<br />

quanto previsto dall’art. 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969.<br />

Nel 1976 la legge n. 177 ha disciplinato normativamente la posizione previdenziale<br />

di questi aspetti stabilendo che si deve procedere alla costituzione della<br />

posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la<br />

vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS, secondo le disposizioni dell’art. 124 della<br />

legge n. 1092 del 29 dicembre 1973.<br />

Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni i titolari di assegni vitalizi<br />

che si sono avvalsi del diritto di opzione per il mantenimento degli assegni in godimento.<br />

I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale,<br />

che non abbiano esercitato diritto di opzione, mantengono il trattamento più<br />

favorevole, fino a quando la parte eccedente l’importo della pensione sociale viene<br />

assorbita per effetto degli aumenti che intervengono nel tempo.<br />

In ogni caso le <strong>pensioni</strong> di categoria PSO sono considerate trattamenti previdenziali<br />

(delibera CdA INPS n. 156 del 18.7.1980 e circ. INPS 738 AGO del 2 marzo<br />

1981) e, come tali, possono dare luogo a corresponsione di trattamenti di famiglia,<br />

di maggiorazione sociale della pensione ex art. 1 L 544/88 e di relativo incremento<br />

di cui all’art. 38 della legge 448/2001, quando ne ricorrano le condizioni.<br />

Importo dell’assegno vitalizio<br />

Anno<br />

mensile mensile annuo annuo<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

2002 € 223,83 € 223,83 € 2.909,79 € 2.909,79<br />

2003 € 229,20 € 229,20 € 2.979,60 € 2.979,60<br />

2004 € 234,93 € 234,93 € 3.054,09 € 3.054,09<br />

2005 € 239,63 € 239,40 € 3.115,19 € 3.112,20<br />

2006 € 243,71 € 243,71 € 3.168,23 € 3.168,23


La perequazione delle <strong>pensioni</strong><br />

Pensioni previdenziali a carico di qualsiasi fondo o gestione, pensione<br />

sociale e assegno sociale<br />

C<br />

on il decreto del 18 novembre 2005 (GU n. 278 del 29 novembre 2005), il<br />

Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro, ha fissato in via<br />

previsionale per il 2005 la percentuale di variazione dell'indice dei prezzi<br />

al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT ai fini della<br />

perequazione delle <strong>pensioni</strong>, nella misura dell'1,7%, da attribuire alle <strong>pensioni</strong> a<br />

partire dalla rata di gennaio 2006, "salvo conguaglio da effettuarsi in sede di<br />

perequazione per l'anno successivo".<br />

Il conguaglio si rende necessario quando la percentuale di variazione accertata<br />

definitivamente si rivela diversa da quella determinata in via presuntiva. Infatti,<br />

per permettere agli Enti previdenziali le operazioni di ricalcolo delle <strong>pensioni</strong> in<br />

tempo utile per pagarle nell’importo adeguato fin dal <strong>1°</strong> gennaio di ogni anno, il<br />

Ministero del tesoro li autorizza ad attribuire la perequazione automatica sulla<br />

base di una percentuale di variazione, dell’indice medio annuo dell’ISTAT rispetto a<br />

quello dell’anno precedente, che non è ancora definitiva al momento in cui viene<br />

determinata. Mancando ancora i valori degli indici mensili degli ultimi tre mesi, l’indice<br />

medio annuo viene “ricostruito”: l'indice del mese di ottobre viene ricavato da<br />

quello di settembre, aumentando quest’ultimo tanto quanto era aumentato l'anno<br />

precedente; l’indice di ottobre, così determinato, viene poi replicato a novembre e<br />

dicembre così com'è, senza ulteriori aumenti.<br />

Di solito, alla fine del mese di gennaio dell’anno seguente, i valori definitivi<br />

sono tutti disponibili e quindi, se si è verificato uno scostamento rispetto alla misura<br />

fissata presuntivamente, si possono aggiornare i limiti di reddito e di retribuzione<br />

imponibili che sono legati all’andamento della perequazione. Per correggere<br />

l’importo delle <strong>pensioni</strong> e restituire la differenza, invece, si attende la conferma<br />

ufficiale del Ministero del lavoro, che avviene con lo stesso decreto con il quale si<br />

comunica la percentuale presuntiva per l’anno ancora successivo. Poiché il decreto<br />

viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel mese di dicembre, soltanto a gennaio<br />

dell’anno successivo potranno essere effettuate le necessarie operazioni di conguaglio<br />

di pensione.<br />

Questa volta, il valore effettivo della variazione dell'indice ISTAT 2005 rispetto<br />

a quello del 2004 coincide con quello calcolato in via presuntiva: la comunicazione<br />

ufficiosa che si tratta dell'1,7% in via definitiva è contenuta nella circolare<br />

INPS n. 18 dell’8 febbraio 2006. Di conseguenza, i valori riportati nel presente<br />

335


336<br />

La perequazione<br />

automatica<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

vademecum possono considerarsi tutti definitivi e non ci saranno conguagli sulla<br />

prima rata di pensione del 2007.<br />

Sulla prima rata di pensione del 2006, invece, sono stati già corrisposti i conguagli<br />

relativi allo scostamento di 1/10 di punto tra la percentuale di aumento<br />

attribuita in via previsionale alle <strong>pensioni</strong> nel corso del 2005 e quella dovuta (2%<br />

anziché 1,9%).<br />

Pensioni previdenziali in pagamento con Indennità integrativa speciale<br />

separata<br />

Per le <strong>pensioni</strong> alla quali viene aggiunta una quota mensile a titolo di indennità<br />

integrativa speciale, fino al 1983 l'adeguamento avveniva mediante aumento<br />

della sola quota di IIS in cifra assoluta. Dal 1984, in applicazione dell'art. 21<br />

della legge 730/83, la percentuale di perequazione viene attribuita sull'ammontare<br />

complessivo del trattamento di quiescenza, costituito dalla pensione base e<br />

dall'indennità integrativa speciale (considerata, all'inizio, nell'importo che aveva<br />

raggiunto a tale data), nelle misure spettanti secondo aliquote decrescenti per fasce<br />

d'importo, da applicarsi prima sull'Indennità integrativa speciale e successivamente<br />

sull'importo della pensione. La quota di IIS corrisposta sulla 13° rata di pensione<br />

è di importo leggermente inferiore alle altre. Si veda l'importo della IIS alle<br />

varie scadenze nelle tabelle riportate in questo capitolo.<br />

Criteri di attribuzione dello scatto di perequazione alle <strong>pensioni</strong> previdenziali<br />

Lo "scatto" di perequazione automatica non esplica la sua efficacia per intero<br />

se la pensione supera determinati limiti. Dopo numerosi interventi di “sterilizzazione”<br />

parziale della c. d. scala mobile, dal 2001 l'aliquota di aumento si applica:<br />

– al 100 per cento sulla quota di pensione fino al limite pari a tre volte il trattamento<br />

minimo INPS;<br />

– ridotta al 90 per cento sulla quota compresa fra tre e cinque volte il trattamento<br />

minimo INPS;<br />

– ridotta al 75 per cento sulla quota restante, oltre cinque volte il predetto trattamento<br />

minimo.<br />

In caso di contitolarità di <strong>pensioni</strong>, in genere gli Enti previdenziali applicano<br />

quanto disposto con l'art. 34 della legge 448/98, secondo cui l'aumento di perequazione<br />

è determinato dal Casellario centrale dei pensionati in base all'importo<br />

complessivo dei trattamenti di pensione corrisposti alla stessa persona; l’importo<br />

dell’aumento così determinato viene ripartito sui diversi trattamenti, in proporzione<br />

al loro ammontare.


Quando la contitolarità si determina esclusivamente con trattamenti di sua pertinenza,<br />

invece, l'INPDAP continua ad applicare i criteri contenuti al punto A1) della<br />

circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema<br />

Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />

economica d’intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e con l'INPDAP<br />

stesso. Secondo tali disposizioni, l'aumento di perequazione automatica presuppone<br />

l'individuazione di un trattamento da considerarsi "principale" e uno (o più) da<br />

considerare "secondario". Dopo aver attribuito l'aumento alla pensione "principale"<br />

nella misura calcolata come se si trattasse di una pensione a se stante, alla pensione<br />

"secondaria" (o alle <strong>pensioni</strong> “secondarie”) viene attribuita soltanto la differenza<br />

con l'aumento calcolato sul cumulo dei trattamenti.<br />

Viene considerata “principale” la pensione sulla quale viene corrisposta l’indennità<br />

integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto<br />

emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. Nel caso di concorso di più<br />

quote di IIS, delle quali una in misura differenziale ai sensi dell’art. 17 della legge<br />

n. 843/1978 e un’altra in misura intera, ai fini del calcolo dell’aumento di perequazione<br />

si considera "principale" la pensione con la IIS ridotta e "secondaria" l'altra:<br />

per quest'ultima, dal 1999, la parte residua dell’aumento di perequazione, calcolata<br />

secondo il criterio sopra descritto, va ad incrementare la sola voce "pensione<br />

annua lorda". Quindi, sulla medesima pensione, l’importo dell’annessa indennità<br />

integrativa speciale è rimato invariato nella misura spettante al 31 dicembre<br />

1998.<br />

Il criterio di aumentare il solo importo di pensione, tenendo cristallizzato quello<br />

dell'eventuale IIS, si segue anche quando si tratta di applicare l'aumento in<br />

misura proporzionale tra trattamenti <strong>pensioni</strong>stici a carico di Enti diversi.<br />

Trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti<br />

La perequazione dei trattamenti per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti si<br />

effettua con riferimento a più indici dell’ISTAT. In particolare:<br />

– le <strong>pensioni</strong> e gli assegni per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti seguono l'indice<br />

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come tutte<br />

le <strong>pensioni</strong> di carattere previdenziale e assistenziale. Quindi, nel 2006, questi<br />

trattamenti aumentano dell' 1,7%;<br />

– i limiti di reddito per il diritto alle <strong>pensioni</strong> per gli invalidi civili totali, i ciechi<br />

assoluti e quelli parziali (ventesimisti e decimisti) e i sordomuti aumentano della<br />

percentuale di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie<br />

di operai e impiegati intervenuta tra i periodi agosto-luglio precedenti il<br />

<strong>1°</strong>gennaio di ciascun anno. Per il 2006, anche questi importi aumentano dell'<br />

1,7%;<br />

P<br />

pensione<br />

- la perequazione<br />

automatica<br />

337


338<br />

La perequazione<br />

automatica<br />

delle <strong>pensioni</strong><br />

– il limite di reddito per l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali segue<br />

invece i criteri di perequazione della pensione sociale, che aumenta anch'essa<br />

dell'1,7%;<br />

– le indennità economiche di accompagnamento e assimilate aumentano della<br />

percentuale di variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali<br />

degli operai dell’industria (al netto delle variazioni del volume di lavoro) tra i<br />

due periodi agosto-luglio immediatamente precedenti il <strong>1°</strong> gennaio di ciascun<br />

anno. Ai fini dell'aumento di tali indennità nel 2006, tale valore è pari al<br />

3,04%, con l’avvertenza che tale percentuale va applicata sull’intero importo<br />

solo all’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili. Per tutte le<br />

altre indennità, infatti, si segue il criterio di applicare l'aliquota di perequazione<br />

ad una quota fissa (pari a € 25,82 nel caso dell'indennità speciale per i<br />

ciechi ventesimisti, € 228,38 nel caso dell’indennità di accompagnamento a<br />

favore degli invalidi civili e di € 103,29 nel caso dell’indennità di comunicazione):<br />

l'importo che si ricava costituisce l'aumento, da aggiungere all'importo<br />

complessivo in pagamento l'anno precedente.<br />

Pensioni di guerra<br />

Le <strong>pensioni</strong> di guerra sono state perequate per il 2006 nella misura del<br />

3,04% (circolare n. 589 del 29 novembre 2005, Ministero dell'economia e delle<br />

finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi<br />

del tesoro). Della stessa percentuale è aumentato anche il limite di reddito.<br />

Privilegiate INPDAP<br />

Gli assegni accessori annessi alle <strong>pensioni</strong> privilegiate ordinarie di prima categoria<br />

seguono lo stesso indice di perequazione delle <strong>pensioni</strong> di guerra e quindi<br />

anch’essi sono aumentati del 3,04%.


LE ALIQUOTE DI AUMENTO DELLE PENSIONI DAL 1992 AD OGGI<br />

data di aliquota aliquota riferimento<br />

applicazione definitiva presuntiva di legge<br />

mag. 1992 2,6 2,6 art. 24, L 28/2/86 n. 41<br />

nov. 1992 - 1,8 art. 2, c. 1, DL 384/92<br />

gen. 1993 - - art. 2, c. 1, DL 384/92<br />

giu. 1993 1,8 - art. 2, c. 1bis, DL 384/92<br />

dic. 1993 1,7 - art. 2, c. 1bis, DL 384/92<br />

gen. 1994 0,7* - art. 11, c. 5. L 537/93<br />

nov. 1994 4 3,5 art. 11, c. 1, DLgs 503/92<br />

nov. 1995 - - art. 14 L 724/94<br />

1996 5,4 5,2 art. 14 L 724/94<br />

1997 3,9 3,8 art. 14 L 724/94<br />

1998 1,7 ** 1,7 art. 59, c. 13, L 449/97<br />

1999 *** 1,8 1,7<br />

art. 59, c. 13, L 449/97<br />

art. 34, c. 1, L 448/98<br />

2000 1,6 1,5 art. 59, c. 13, L 449/97<br />

2001 2,6 2,4 art. 69, c. 1 e 2, L 388/2000<br />

2002 2,7 2,7<br />

2003 2,4 2,4<br />

2004 2,5 2,5<br />

2005 2 1,9<br />

2006 1,7 1,7<br />

* L’aumento dello 0,7 è stato attribuito solo alle <strong>pensioni</strong> di importo non superiore ad 1 milione. Le <strong>pensioni</strong> di importo<br />

compreso tra 1 milione e lo stesso importo aumentato, cioè 1.007.000, sono state aumentate fino a concorrenza<br />

di tale importo.<br />

** Nell’anno 1998 alle <strong>pensioni</strong> che al 31.12.1997 superavano l’importo di lire 3.430.250 (5 volte il minimo 1997)<br />

non è stata attribuita perequazione. Le <strong>pensioni</strong> di importo compreso tra tale limite e lo stesso perequato<br />

(3.481.550) sono state aumentate fino a concorrenza di tale importo.<br />

*** A partire dal 1999 l’aliquota di perequazione si applica all’importo complessivo dei trattamenti <strong>pensioni</strong>stici corrisposti<br />

allo stesso titolare.<br />

339


340<br />

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER LE PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE<br />

AL TRIPLO DEL TRATTAMENTO MINIMO INPS<br />

Riduzione delle aliquote per fasce d’importo della pensione<br />

art. 24 L. 28 febbraio 1986, n. 41 e art. 69, comma 1, L. 388/2000<br />

periodo<br />

aliquota<br />

provvisoria definitiva<br />

fascia di pensione<br />

dal<br />

aliquota piena 2,4 2,6<br />

fino a lire<br />

fino a euro<br />

2.164.800<br />

1.118,03<br />

1 gennaio<br />

2001<br />

aliquota al 90% 2,16 2,34<br />

da lire<br />

da euro<br />

2.164.850<br />

1.118,04<br />

a lire<br />

a euro<br />

3.608.000<br />

1.863,38<br />

aliquota al 75% 1,8 1,95<br />

da lire<br />

da euro<br />

3.608.050<br />

1.863,39<br />

in poi<br />

in poi<br />

dal aliquota piena 2,7 2,7 fino a euro 1.147,08<br />

1 gennaio aliquota al 90% 2,43 2,43 da euro 1.047,09 a euro 1.911,80<br />

2002 aliquota al 75% 2,025 2,025 da euro 1.911,81 in poi<br />

dal aliquota piena 2,4 2,4 fino a euro 1.178,07<br />

1 gennaio aliquota al 90% 2,16 2,16 da euro 1.178,08 a euro 1.963,45<br />

2003 aliquota al 75% 1,80 1,80 da euro 1.963,46 in poi<br />

dal aliquota piena 2,5 2,5 fino a euro 1.206,36<br />

1 gennaio aliquota al 90% 2,25 2,25 da euro 1.206,37 a euro 2.010,60<br />

2004 aliquota al 75% 1,875 1,875 da euro 2.010,61 in poi<br />

dal aliquota piena 1,9 2 fino a euro 1.236,54<br />

1 gennaio aliquota al 90% 1,71 1,8 da euro 1.236,55 a euro 2.060,90<br />

2005 aliquota al 75% 1,425 1,5 da euro 2.060,91 in poi<br />

dal aliquota piena 1,7 1,7 fino a euro 1.261,29<br />

1 gennaio aliquota al 90% 1,53 1,53 da euro 1.261,30 a euro 2.102,15<br />

2006 aliquota al 75% 1,275 1,275 da euro 2.102,16 in poi


IIS corrisposta in maniera separata sulle <strong>pensioni</strong> INPDAP<br />

Pensioni con decorrenza precedente al 1 luglio 1988*<br />

Periodo importo mensile ( 1 ) 13° mensilità ( 2 )<br />

dal:<br />

definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />

1-01-1995 L. 959.454 L. 959.454 L. 920.734 L. 920.734<br />

1-01-1996 L. 1.011.264 L. 1.009.345 L. 972.545 L. 970.625<br />

1-01-1997 L. 1.050.703 L. 1.049.693 L. 1.011.984 L. 1.010.973<br />

1-01-1998 L. 1.068.565 L. 1.068.565 L. 1.029.845 L. 1.029.844<br />

1-01-1999 L. 1.087.800 L. 1.086.731 L. 1.049.079 L. 1.048.011<br />

1-01-2000 L. 1.105.204 L. 1.104.177 L. 1.066.484 L. 1.065.395<br />

1-01-2001<br />

L.<br />

€<br />

1.133.940<br />

585,63<br />

L.<br />

€<br />

1.131.730<br />

584,49<br />

L.<br />

€<br />

1.095.220<br />

565,63<br />

L.<br />

€<br />

1.093.010<br />

564,49<br />

1-01-2002 € 601,44 € 601,44 € 581,45 € 581,45<br />

1-01-2003 € 615,87 € 615,87 € 595,87 € 595,87<br />

1-01-2004 € 631,27 € 631,27 € 611,27 € 611,27<br />

1-01-2005 € 643,90 € 643,26 € 623,90 € 623,26<br />

2-01-2006 € 654,85 € 654,85 € 634,85 € 634,85<br />

* 1.1.81 per i dipendenti FFSS<br />

(1) Importi corrisposti mensilmente e per 12 mensilità.<br />

(2) Importo corrisposto ad integrazione dal 1975: corrisponde al valore mensile detratte 38.720 lire (poi arrotondate<br />

a 20 euro).<br />

P<br />

pensione<br />

- la perequazione<br />

automatica<br />

341


342<br />

Pensioni con decorrenza dal <strong>1°</strong> luglio 1988* in poi<br />

l’importo della IIS è pari a quello per le <strong>pensioni</strong> con decorrenza precedente, da cui va detratto il seguente<br />

importo conglobato in paga-base che varia in relazione agli anni di servizio maturati alla data di cessazione<br />

Anni Somma Anni Somma Anni Somma<br />

di da detrarre di da detrarre di da detrarre<br />

servizio dall’importo IIS servizio dall’importo IIS servizio dall’importo IIS<br />

importi in lire<br />

15 31.529 24 46.123 33 60.716<br />

16 33.151 25 47.744 34 62.338<br />

17 34.772 26 49.366 35 63.959<br />

18 36.394 27 50.987 36 65.581<br />

19 38.015 28 52.609 37 67.202<br />

20 39.637 29 54.230 38 68.824<br />

21 41.258 30 55.851 39 70.445<br />

22 42.880 31 57.473 40 72.067<br />

23 44.501 32 59.095<br />

importi in euro<br />

15 16,28 24 23,82 33 31,36<br />

16 17,12 25 24,66 34 32,19<br />

17 17,96 26 25,50 35 33,03<br />

18 18,80 27 26,33 36 33,87<br />

19 19,63 28 27,17 37 34,71<br />

20 20,47 29 28,01 38 35,54<br />

21 21,31 30 28,84 39 36,38<br />

22 22,15 31 29,68 40 37,22<br />

23 22,98 32 30,52<br />

* (art. 54 del DPR 8/5/87, n. 266; per i dipendenti Fs, art. 2 della legge 22/12/1980, n. 885, con decorrenza<br />

dal 1/1/1981)<br />

La perequazione<br />

automatica<br />

delle <strong>pensioni</strong>


Le prestazioni collegate<br />

a limiti di reddito<br />

Nel corso degli anni, sono nate nuove prestazioni, previdenziali e assistenziali,<br />

il cui conseguimento dipende da determinate condizioni reddituali e, inoltre,<br />

prestazioni che già esistevano sono state man mano sottoposte a nuove<br />

condizioni reddituali.<br />

Le prestazioni che presentano condizioni collegate al reddito del titolare, o<br />

anche del coniuge e di altri familiari, sono ormai circa 30. Più della metà dei pensionati<br />

italiani deve rispondere, in qualche modo, a determinati requisiti economici.<br />

Solo per quanto riguarda l’INPS, il numero degli interessati si aggira intorno a<br />

10 milioni. Inoltre, le disposizioni di legge che regolano il rapporto tra reddito e<br />

ciascuna prestazione differiscono tutte, tra loro, per uno o più aspetti, quale il tipo<br />

di reddito influente, il periodo di riferimento, le persone del nucleo familiare che<br />

sono coinvolte nell’accertamento del diritto. Poche sono le prestazioni per le quali<br />

hanno rilievo soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF: la maggioranza dipende<br />

anche dai redditi esenti da imposta fiscale, redditi che non è possibile desumere<br />

dalle dichiarazioni fatte all’amministrazione tributaria e che quindi vanno denunciati<br />

a parte.<br />

Per quanto riguarda il maggiore Ente <strong>pensioni</strong>stico italiano, l’INPS, il lavoro di<br />

predisposizione dei modelli per le dichiarazioni e, poi, di inserimento dei dati in<br />

archivio, è gigantesco. Per farvi fronte, dal 1983 ad oggi (cioè da quando la necessità<br />

di verifica dei redditi si è fatta pressante su larga scala), l’INPS ha tentato<br />

diversi modelli organizzativi che solo negli ultimi anni sembrano aver raggiunto<br />

una configurazione definitiva.<br />

Un sistema che, da una parte, permette di disporre di dichiarazioni più attendibili<br />

che in passato e, dall’altra, consente finalmente di rispettare la frequenza<br />

annuale di controllo dei redditi, prescritta fin dal 1991 dalla legge n. 412. La frequenza<br />

del controllo è l’unico modo per evitare che si formino debiti di importo<br />

insostenibile, come succede quando una prestazione continua ad essere corrisposta<br />

per anni e anni anche dopo che il diritto sia venuto meno. In questo senso va la<br />

sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2003, secondo<br />

la quale gli interventi di modifica dell’importo della prestazione in pagamento, resi<br />

necessari dal riscontro dei dati risultanti dal controllo dei redditi, vanno effettuati<br />

dell’Ente erogatore entro l’anno stesso in cui il titolare ha presentato la dichiarazione<br />

reddituale.<br />

343


344<br />

Le prestazioni<br />

collegate<br />

a limiti<br />

di reddito<br />

Il reddito influente sulle prestazioni e il sistema di controllo<br />

Per effettuare i controlli, l’INPS ha classificato in 35 voci i tipi di reddito<br />

influente sul diritto o la misura di una o più delle prestazioni legate al reddito ed<br />

ha individuato 25 rilevanze che possono interessare, da sole o insieme ad altre,<br />

ciascuna delle prestazioni. Di questi, 22 sono i redditi e 14 le rilevanze soggette a<br />

verifica mediante sistema RED, mentre negli altri casi l’INPS procede a sistemi di<br />

controllo diversi.<br />

Per “rilevanza” si intende il motivo per il quale una prestazione (pensione,<br />

assegno o altro) è soggetta a determinate condizioni di reddito. Una stessa prestazione<br />

può essere soggetta a condizioni di reddito per diversi motivi: ad esempio,<br />

una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione<br />

sociale, incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia. In<br />

questo caso si tratta di una pensione interessata da ben 5 rilevanze.<br />

Per “reddito influente” si intende quel particolare tipo di reddito (es: reddito da<br />

lavoro, reddito della casa di abitazione, reddito soggetto a ritenuta alla fonte) di cui<br />

la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata rilevanza.<br />

Per “sistema RED”, infine, si intende la procedura di controllo che implica la partecipazione<br />

attiva del titolare mediante sua dichiarazione dei redditi, asseverata o<br />

autocertificata che sia. Infatti, altri sistemi di controllo sono possibili anche senza<br />

dichiarazione del pensionato, mediante controlli automatici: ad esempio, il controllo<br />

del diritto alla corresponsione della pensione di invalidità (rilevanza n. 2), in presenza<br />

di reddito da lavoro dipendente o autonomo, viene effettuato dall’INPS incrociando<br />

i dati dell’archivio <strong>pensioni</strong> con quelli dell’archivio posizioni assicurative.<br />

Per quanto riguarda le prestazioni di prima liquidazione, la procedura di controllo<br />

è descritta nella circolare 184 del 16 dicembre 2002 (in particolare il documento<br />

ivi allegato al n. 2).<br />

Per quanto riguarda la rilevazione dei dati reddituali in anni successivi alla<br />

liquidazione della prestazione, e la loro immissione nella banca dati del sistema<br />

RED, invece, l’INPS ha stipulato una convenzione con i CAF, i Centri di assistenza<br />

fiscale autorizzati dal Ministero dell’economia ad assistere i cittadini negli adempimenti<br />

fiscali, e con altri soggetti professionisti abilitati a rendere i medesimi servizi,<br />

come consulenti del lavoro, ragionieri, commercialisti, ecc. Sono loro i soli abilitati<br />

ad asseverare (certificare) la documentazione prodotta dai pensionati interessati<br />

e a trasmettere i dati reddituali all’INPS per via telematica, secondo un tracciato<br />

che può essere attivato soltanto mediante il codice identificativo a barre stampigliato<br />

sulla lettera di invito a rendere la dichiarazione dei redditi. Anche per la<br />

dichiarazione autocertificata dal pensionato sono competenti i CAF e soggetti equiparati:<br />

essi debbono farsi garanti dell’identità del dichiarante.<br />

Questo sistema in “appalto” prevede che il servizio reso dai CAF sia assolutamente<br />

gratuito per i pensionati. I CAF vengono remunerati direttamente dall’INPS,


per il servizio svolto per suo conto, e - secondo norme perentorie - in misura tassativamente<br />

non superiore a quanto lo stesso servizio sarebbe costato se svolto nelle<br />

sedi dell’Istituto dal personale INPS.<br />

Questo stesso modello è stato adottato dall’INPDAP, dall’ENPALS e dall’IPOST<br />

che, a partire dal 2006, hanno “appaltato” all’INPS la verifica dei redditi influenti<br />

su prestazioni di loro pertinenza.<br />

Questo modello prevede l’invio ai pensionati della richiesta RED e della certificazione<br />

fiscale (modello CUD) all’inizio di ogni anno ed in unica occasione: questo<br />

mette in condizione i pensionati interessati sia alla dichiarazione dei redditi che alla<br />

dichiarazione RED di adempiere ad ambedue gli obblighi contemporaneamente e<br />

con l’assistenza dello stesso soggetto professionista abilitato, con risparmio di tempo<br />

e riduzione della possibilità di errori.<br />

Per fornire uno strumento utile a chi è impegnato nel lavoro di assistenza ai<br />

pensionati che devono adempiere agli obblighi di legge, il “<strong>Vademecum</strong> <strong>pensioni</strong>”<br />

riporta di seguito due prospetti e una tabella che riguardano tutte le prestazioni<br />

previdenziali e assistenziali condizionate a limiti di reddito secondo le disposizioni<br />

legislative vigenti (quindi anche le prestazioni attualmente fuori dal sistema RED)<br />

e tutti i redditi influenti per qualsiasi ragione su almeno una di esse (quindi anche<br />

i redditi che, pur entrando nella procedura di controllo attivata con sistema RED,<br />

non devono essere dichiarati dal pensionato perché rilevabili automaticamente dall’Ente<br />

che eroga la prestazione soggetta a verifica).<br />

Prospetto 1: questo prospetto contiene l’indicazione sintetica dei redditi<br />

influenti per ciascuna rilevanza. Nella prima colonna è riportato, ove attribuito dall’INPS,<br />

anche un numero di codice. Se stampato su fondo bianco, esso corrisponde<br />

al codice che è riportato tra parentesi nella prima pagina della lettera di richiesta<br />

dei redditi inviata ai pensionati dall’INPS, perché si tratta di rilevanza per il controllo<br />

della quale gli Enti previdenziali ricorrono al sistema RED. Se invece il codice<br />

è in una casella a fondo grigio o è assente, allora si tratta di prestazione per il controllo<br />

della quale l’INPS, l’INPDAP o altro Ente eventualmente competente adotta<br />

un diverso sistema di verifica.<br />

Prospetto 2: questo prospetto contiene la descrizione dettagliata di ogni reddito<br />

che sia influente per una o più rilevanze. Anche in questo caso è riportata la<br />

codifica (vecchio e nuovo tipo) attribuita dall’INPS. Dove il numero di codice sia<br />

riportato su fondo bianco, si tratta di reddito il cui importo deve essere dichiarato sul<br />

tracciato RED a cura del titolare. Dove la casella sia grigia, invece, si tratta di reddito<br />

che, pur essendo influente per questa o quella rilevanza, non deve essere mai<br />

dichiarato dal pensionato perché il sistema RED ne tiene conto automaticamente.<br />

Tabella 3: in questa tabella vengono incrociate le rilevanze con i redditi<br />

influenti. Sia pure soltanto attraverso i rispettivi numeri di codice, è possibile avere<br />

il quadro completo di quali redditi siano rilevanti per ciascuna delle rilevanze e<br />

viceversa, ovvero per quali rilevanze è influente un determinato reddito.<br />

R RED<br />

- prestazioni<br />

e reddito<br />

345


346<br />

Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP<br />

Codice<br />

INPS<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Integrazione al<br />

minimo.<br />

Pensioni con<br />

decorrenza<br />

anteriore al <strong>1°</strong><br />

febbraio 1994<br />

Sospensione<br />

della pensione<br />

di invalidità<br />

(decorrenza<br />

anteriore al <strong>1°</strong><br />

luglio 1984).<br />

Integrazione<br />

al minimo<br />

dell’assegno<br />

di invalidità.<br />

Reddito influente<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />

- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />

denominati<br />

- dell’importo della<br />

pensione da integrare<br />

Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o<br />

di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi<br />

internazionali, o all’estero, al netto dei contributi previdenziali<br />

e assistenziali, con esclusione:<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati<br />

e relative anticipazioni<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />

- del reddito della casa di abitazione<br />

- dell’importo a calcolo dell’assegno da integrare<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare<br />

Titolare<br />

Titolare e<br />

coniuge


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD<br />

Oltre il limite, la pensione rimane liquidata nell’importo a calcolo o, se<br />

già integrata, viene cristallizzata nell’importo in pagamento al<br />

31 dicembre dell’anno precedente, fino a suo superamento per effetto<br />

della perequazione automatica corrisposta sull’importo a calcolo.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’integrazione può<br />

essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell’importo<br />

del trattamento minimo.<br />

3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD.<br />

Oltre il limite, la pensione viene sospesa fino<br />

a domanda di ripristino, da inoltrare quando sono cessate le cause di<br />

sospensione.<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- 2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale<br />

Pensionato coniugato:<br />

- 3 volte l’importo annuo dell’assegno sociale<br />

La quota di integrazione al minimo non può superare l’importo<br />

dell’assegno sociale vigente nello stesso anno.<br />

Oltre il limite di reddito applicabile all’interessato, l’assegno rimane<br />

liquidato nell’importo a calcolo o, se già integrato, viene riliquidato con<br />

revoca della quota di integrazione dal <strong>1°</strong> gennaio dell’anno nel quale<br />

è avvenuto il superamento del limite. In presenza di redditi di importo<br />

inferiore ai limiti, l’integrazione spetta sempre in misura intera ma<br />

comunque entro il massimo costituito dall’importo dell’assegno sociale.<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 11.117,08<br />

€ 16.675,62<br />

€ 9.924,72<br />

€ 14.887,08<br />

Fonti normative<br />

Legge 11/11/83 n. 638<br />

art. 6, commi da 1 a 7<br />

Legge 11/11/83 n. 638<br />

art. 87<br />

Legge 12/6/84 n. 222,<br />

art. 1, comma 4<br />

347


348<br />

Codice<br />

INPS<br />

4<br />

5<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Integrazione<br />

al minimo.<br />

Pensioni con<br />

decorrenza<br />

dal <strong>1°</strong> febbraio<br />

1994.<br />

<strong>Maggio</strong>razione<br />

sociale della<br />

pensione<br />

Reddito influente<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />

- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati<br />

- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte<br />

a tassazione separata<br />

- dell’importo della pensione da integrare<br />

Redditi di qualsiasi natura, e quindi:<br />

- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del<br />

richiedente la prestazione<br />

- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />

definitiva<br />

- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />

- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />

Organismi internazionali<br />

- redditi esenti da imposte<br />

con esclusione:<br />

- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha<br />

effetto soltanto a partire dal <strong>1°</strong> gennaio 2002)<br />

- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />

- delle <strong>pensioni</strong> di guerra<br />

- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />

- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e<br />

per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />

- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore<br />

dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per<br />

l’anno 2000 (art.1 bis della legge n. 354/2000)<br />

- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della<br />

legge n. 388/2000)<br />

- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in<br />

favore degli anziani senza carattere di continuità<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene erogata<br />

la prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare e<br />

coniuge<br />

Titolare e<br />

coniuge


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- 2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD.<br />

Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />

- limite personale, come sopra<br />

- limite coniugale: 5 volte l’importo annuo del trattamento minimo<br />

del FPLD per le <strong>pensioni</strong> con decorrenza nell’anno 1994, e 4 volte<br />

l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD per le <strong>pensioni</strong><br />

con decorrenza dal 1/1/95 in poi.<br />

Oltre anche uno solo di tali limiti, la pensione rimane liquidata<br />

nell’importo a calcolo o, se già integrata, viene cristallizzata<br />

nell’importo in pagamento al 31 dicembre dell’anno precedente, fino a<br />

suo superamento per effetto della perequazione automatica<br />

corrisposta sull’importo a calcolo.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’integrazione può<br />

essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell’importo<br />

del trattamento minimo.<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD e<br />

dell’importo annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione<br />

all’età del pensionato<br />

Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />

- limite personale, come sopra<br />

- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del<br />

FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione sociale prevista in<br />

relazione all’età del pensionato e dell’importo annuo dell’assegno<br />

sociale.<br />

Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione sociale non spetta.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è<br />

riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 11.117,08<br />

€ 11.117,08<br />

€ 27.792,70<br />

€ 22.234,16<br />

da 60 a 64 anni:<br />

€ 5.894,33<br />

da 65 a 74 anni:<br />

€ 6.632,86<br />

da 75 anni:<br />

€ 6.767,15<br />

NB Da 70 anni<br />

vedi il n. 24<br />

(incremento)<br />

da 60 a 64 anni:<br />

€ 10.856,69<br />

da 65 a 74 anni:<br />

€ 11.595,22<br />

da 75 anni:<br />

€ 11.729,51<br />

NB Da 70 anni<br />

vedi il n. 24<br />

(incremento)<br />

Fonti normative<br />

Legge 11/11/83 n. 638<br />

art. 6, commi da 1 a 7<br />

Decreto legislativo<br />

30/12/92 n. 503, art. 4<br />

Legge 24/12/93 n. 537<br />

art.11, comma 38<br />

Legge 8/8/95 n. 335<br />

art. 2, comma 14<br />

Legge 15/4/1985<br />

n. 140 art. 1<br />

Legge 29/12/1988<br />

n. 544 art. 1<br />

Legge 23/12/2000<br />

n. 388 art. 69<br />

Legge 28/12/2001<br />

n. 448 art. 38<br />

349


350<br />

Codice<br />

INPS<br />

6<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Pensione<br />

sociale<br />

Reddito influente<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali<br />

Rendite o prestazioni economiche previdenziali ed<br />

assistenziali erogate con continuità dallo Stato o da altri Enti<br />

pubblici o da Stati esteri (per il solo titolare, l’inclusione vale<br />

anche quando tali redditi siano esenti da imposte, come<br />

rendita INAIL, pensione di guerra, pensione privilegiata<br />

ordinaria tabellare per infermità contratte durante il servizio<br />

militare di leva, ecc.)<br />

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />

definitiva<br />

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />

Redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />

Organismi internazionali<br />

Con esclusione:<br />

- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />

- del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze<br />

- dell’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della<br />

guerra 1915/18 e precedenti<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare e<br />

coniuge


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- pari all’importo annuo della pensione sociale stessa<br />

Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />

- limite personale, come sopra<br />

- limite coniugale: misura fissata dalla legge 153/69 e perequata di<br />

anno in anno<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 4.089,54<br />

€ 4.089,54<br />

€ 14.091,72<br />

Fonti normative<br />

Legge 30/4/1969,<br />

n. 153 art. 26<br />

Legge 16/4/1974,<br />

n. 114 art.2<br />

351


352<br />

Codice<br />

INPS<br />

7<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Assegno<br />

sociale<br />

Reddito influente<br />

Redditi di qualsiasi natura, e quindi:<br />

- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali e al netto dell’imposizione<br />

fiscale<br />

- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />

definitiva<br />

- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />

- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />

Organismi internazionali<br />

- redditi esenti da imposte<br />

- l’assegno sociale percepito dal coniuge del titolare<br />

con esclusione:<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />

denominati e relative anticipazioni<br />

- delle competenze arretrate soggette a tassazione<br />

separata<br />

- del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze<br />

- dell’assegno sociale percepito dal titolare<br />

- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />

- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />

- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)<br />

e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />

- della pensione liquidata secondo il sistema<br />

contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali<br />

pubblici e privati in misura corrispondente ad un terzo della<br />

pensione e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare e<br />

coniuge


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- pari all’importo annuo dell’assegno sociale stesso<br />

Pensionato coniugato:<br />

- 2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 4.962,36<br />

€ 9.924,72<br />

Fonti normative<br />

Legge 8/8/1995, n. 335<br />

art. 3, comma 6<br />

353


354<br />

Codice<br />

INPS<br />

8<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Aumento<br />

della pensione<br />

sociale<br />

Reddito influente<br />

Redditi di qualsiasi natura, e quindi:<br />

- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali<br />

- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />

definitiva<br />

- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />

- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />

Organismi internazionali<br />

- redditi esenti da imposte, compresa la pensione sociale del<br />

richiedente<br />

con esclusione:<br />

- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha<br />

effetto soltanto a partire dal <strong>1°</strong> gennaio 2002)<br />

- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />

- delle <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />

- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e<br />

per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />

- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore<br />

dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />

- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per<br />

l’anno 2000 (art. 1 bis della legge n. 354/2000)<br />

- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della<br />

legge n. 388/2000)<br />

- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in<br />

favore degli anziani senza carattere di continuità.<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene erogata<br />

la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare e<br />

coniuge


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- pari all’importo annuo della pensione sociale più l’importo annuo<br />

dell’aumento<br />

Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite:<br />

- limite personale, come sopra<br />

- limite coniugale: pari all’importo annuo della pensione sociale, più<br />

l’importo annuo dell’aumento, più l’importo del trattamento minimo<br />

FPLD<br />

Oltre anche uno solo di tali limiti, l’aumento della pensione sociale non<br />

spetta.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’aumento è<br />

riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti.<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

(da 65 a 74 anni:<br />

€ 5.096,65)<br />

da 75 anni:<br />

€ 5.197,40<br />

(da 65 a 74 anni:<br />

€ 10.655,19)<br />

da 75 anni:<br />

€ 10.755,94<br />

NB Dal 2001<br />

l'aumento<br />

dell'assegno<br />

sociale è di fatto<br />

assorbito<br />

dall'incremento.<br />

Per i limiti di<br />

reddito vedi al<br />

n. 24<br />

Fonti normative<br />

Legge 15/4/1985<br />

n. 140 art. 2<br />

Legge 29/12/1988<br />

n. 544 art. 2<br />

Legge 23/12/2000<br />

n. 388 art. 70<br />

Legge 28/12/2001<br />

n. 448 art. 38<br />

355


356<br />

Codice<br />

INPS<br />

9<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Assegno<br />

per<br />

il nucleo<br />

familiare<br />

Reddito influente<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei<br />

contributi previdenziali e assistenziali<br />

Redditi di qualsiasi natura, ivi compresi (se<br />

complessivamente di importo superiore a 1.033 euro<br />

annui) anche:<br />

- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />

definitiva<br />

- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />

- redditi esenti da imposte<br />

con esclusione di:<br />

- trattamenti di fine rapporto comprese le<br />

anticipazioni<br />

- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni<br />

precedenti<br />

- l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro<br />

trattamento di famiglia<br />

- indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)<br />

e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />

- <strong>pensioni</strong> tabellari a militari di leva vittime di<br />

infortunio<br />

- <strong>pensioni</strong> di guerra<br />

- rendite INAIL<br />

- indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />

- assegni di superinvalidità sulle <strong>pensioni</strong> privilegiate<br />

dello Stato<br />

- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad<br />

IRPEF.<br />

Almeno il 70% del reddito complessivo deve essere<br />

costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione,<br />

di qualsiasi tipo, o da prestazione previdenziale derivante<br />

da lavoro dipendente.<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Anno che<br />

precede quello<br />

in cui inizia il<br />

periodo di<br />

percezione<br />

dell’ANF (il<br />

periodo di<br />

percezione va<br />

dal <strong>1°</strong> luglio<br />

di un anno al<br />

30 giugno<br />

dell’anno<br />

successivo)<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare,<br />

coniuge,<br />

figli e altri<br />

componenti<br />

il nucleo<br />

familiare.<br />

Fanno parte<br />

del nucleo<br />

familiare,<br />

oltre<br />

il richiedente<br />

ed il suo<br />

coniuge non<br />

legalmente<br />

ed<br />

effettivamente<br />

separato,<br />

i figli<br />

minorenni,<br />

i figli<br />

maggiorenni<br />

inabili, fratelli<br />

sorelle e nipoti<br />

che siano<br />

orfani di<br />

entrambi<br />

i genitori<br />

e non abbiano<br />

diritto<br />

alla pensione<br />

ai superstiti


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

L’assegno compete in misura differenziata in rapporto sia ai livelli di reddito sia al numero<br />

dei componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei monoparentali e per quelli<br />

con inabili.<br />

La misura dell’assegno si riduce progressivamente con l’aumentare del livello di reddito.<br />

Fonti normative<br />

Legge 13/5/88 n. 153<br />

di conv. del D.L.<br />

13/3/88 n. 69 (art. 2)<br />

Legge 19/7/94 n. 451,<br />

di conv. del D.L.<br />

16/5/94 n. 299<br />

(art. 12 c. 8)<br />

Legge 22/3/95 n. 85 di<br />

conv. del D.L. 23/2/95<br />

n. 41 (art. 47 quinquies)<br />

e relativo DM di<br />

attuazione del 1/8/95<br />

Legge 28/12/95 n. 550<br />

(art. 3, comma 3) e<br />

relativo D.M. di<br />

attuazione dell’11/4/96<br />

Legge 23/12/96 n. 663<br />

(art. 3, comma 2) e<br />

relativo D.M. di<br />

attuazione del 19/3/97<br />

Legge 27/12/97 n. 550<br />

(art. 3, comma 2) e<br />

relativo D.M. di<br />

attuazione del 13/5/98<br />

Legge 27/12/97 n. 449<br />

(art. 59, comma 16) e<br />

relativo D.M. di<br />

attuazione del 27/5/98<br />

Legge 23/12/98 n. 448<br />

(art. 26)<br />

357


358<br />

Codice<br />

INPS<br />

10<br />

11<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Assegni<br />

familiari ai<br />

coltivatori<br />

diretti<br />

o quote di<br />

maggiorazione<br />

della pensione<br />

per carichi<br />

familiari su<br />

<strong>pensioni</strong> dei<br />

lavoratori<br />

autonomi<br />

Pensione<br />

ai superstiti<br />

(riduzione<br />

per redditi)<br />

Reddito influente<br />

Lo stesso che per l’assegno al nucleo familiare (vedi n. 9)<br />

senza la condizione del 70%<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />

- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati<br />

- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte<br />

a tassazione separata<br />

- dell’importo della pensione ai superstiti in questione e di<br />

quello di eventuali altre <strong>pensioni</strong> ai superstiti<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Anno che<br />

precede<br />

quello in cui<br />

inizia il<br />

periodo di<br />

percezione<br />

dell’ANF (il<br />

periodo di<br />

percezione va<br />

dal <strong>1°</strong> luglio<br />

di un anno al<br />

30 giugno<br />

dell’anno<br />

successivo)<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare,<br />

coniuge,<br />

figli e altri<br />

familiari a<br />

carico del<br />

titolare.<br />

Titolare


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Il limite di reddito per essere considerati a carico:<br />

- è pari all’importo mensile del trattamento minimo del FPLD<br />

determinato in via previsionale al <strong>1°</strong> gennaio di ciascun anno<br />

- aumentato di 1/12 a titolo rateo di 13ª mensilità<br />

- moltiplicato per 1,30 se si tratta di figlio, coniuge o un genitore<br />

- ulteriormente moltiplicato per 1,75 per 2 genitori<br />

Il limite di reddito per la corresponsione degli assegni:<br />

- è stabilito in misura differenziata a seconda del numero dei<br />

componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei<br />

monoparentali e per quelli con inabili<br />

In presenza di redditi di importo:<br />

- non superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo, la pensione<br />

viene erogata per intero;<br />

- fra 3 e 4 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;<br />

- tra 4 e 5 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;<br />

- oltre le 5 volte il minimo annuo, la pensione è al 50%.<br />

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai<br />

superstiti non può comunque essere inferiore a quello che<br />

spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari<br />

al limite massimo della fascia immediatamente precedente<br />

quella nella quale si colloca il reddito posseduto.<br />

I limiti non si applicano se del nucleo familiare fanno parte<br />

figli minori, studenti o inabili<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 602,17<br />

€ 1.053,80<br />

€ 16.675,62<br />

€ 22.234,16<br />

€ 27.792,70<br />

Fonti normative<br />

D.P.R. 30/5/55 n. 797<br />

(T.U.A.F.)<br />

Legge 28/2/86 n. 41,<br />

art. 23 (cessazione o<br />

riduzione degli A.F.)<br />

Legge 27/7/94 n. 473<br />

di conversione del<br />

D.L. 31/5/94 n. 330<br />

(art. 3bis) (esclusione<br />

di alcune tipologie<br />

di reddito)<br />

Legge 8/8/95 n. 335<br />

art. 1, comma 41<br />

359


360<br />

Codice<br />

INPS<br />

12<br />

13<br />

14<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Assegno di<br />

invalidità<br />

(riduzione<br />

per redditi<br />

da lavoro)<br />

Revisione<br />

straordinaria<br />

dell’assegno<br />

di invalidità<br />

Pensione<br />

sociale ed<br />

assegno<br />

sociale erogati<br />

ai mutilati e<br />

invalidi civili<br />

e ai sordomuti<br />

oltre il 65°<br />

anno di età<br />

Reddito influente<br />

Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale<br />

o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi<br />

internazionali, o all’estero, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />

denominati e relative anticipazioni<br />

- delle competenze arretrate soggette a tassazione<br />

separata<br />

Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza<br />

anteriore al <strong>1°</strong> luglio 1984 (vedi al n. 2) e cioè:<br />

Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale<br />

o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi<br />

internazionali, o all’estero, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />

denominati e relative anticipazioni<br />

- delle competenze arretrate soggette a tassazione<br />

separata<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Anno<br />

precedente<br />

quello nel<br />

quale viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Anno<br />

precedente<br />

quello nel<br />

quale viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare<br />

Titolare<br />

Titolare


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

In presenza di redditi da lavoro:<br />

- non superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo, l’assegno<br />

viene erogato per intero;<br />

- tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo, l’assegno<br />

viene erogato per tre quarti<br />

- oltre 5 volte il minimo annuo l’assegno viene erogato per la metà<br />

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di<br />

invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che<br />

spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al<br />

limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella<br />

quale si colloca il reddito posseduto<br />

Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza<br />

anteriore al <strong>1°</strong> luglio 1984 (vedi al n. 2), cioè:<br />

3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD<br />

Oltre tale limite, il titolare viene sottoposto ad accertamento<br />

sanitario per la revisione dello stato di invalidità<br />

L’importo del limite di reddito è quello previsto per il trattamento<br />

economico corrisposto prima del 65° anno di età (vedi n. 25):<br />

- mutilati e invalidi totali e sordomuti<br />

- per i mutilati e invalidi parziali il limite coincide con quello della<br />

pensione sociale o dell’assegno sociale, a seconda del fatto che il<br />

65° anno di età sia stato compiuto dopo il 1995 o prima del 1996<br />

Oltre tali limiti, la pensione o l’assegno non spettano.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la pensione o<br />

l’assegno spettano in misura intera, ma decurtati degli aumenti di 100<br />

e 18 mila lire intervenuti nel 1999 e nel 2000 (vedi nn. 19 e 20) .<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 22.234,16<br />

€ 27.792,70<br />

€ 16.675,62<br />

€ 13.973,26<br />

€ 4.089,54<br />

€ 4.962,36<br />

Fonti normative<br />

Legge 8/8/95 n. 335<br />

art. 1, comma 42<br />

Legge 12/6/1984,<br />

n. 222, art. 9<br />

Legge 30/12/1991,<br />

n. 412, art. 12,<br />

comma 3<br />

361


362<br />

Codice<br />

INPS<br />

15<br />

16<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Integrazione al<br />

minimo in<br />

presenza di<br />

quota di<br />

pensione estera<br />

Assegni di<br />

invalidità e<br />

<strong>pensioni</strong> di<br />

anzianità<br />

(cumulo<br />

con i redditi<br />

da lavoro<br />

autonomo)<br />

Reddito influente<br />

Reddito da lavoro autonomo, professionale o<br />

di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi<br />

internazionali, o all’estero.<br />

Si tratta di tutti i redditi ricollegabili ad attività di lavoro<br />

svolte senza vincolo di subordinazione, cioè reddito da<br />

lavoro autonomo e professionale, continuativo o saltuario,<br />

considerato tale ai fini fiscali, indipendentemente dalle<br />

modalità di dichiarazione fiscale:<br />

- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;<br />

- i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni;<br />

- i redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione<br />

continuativa e coordinata;<br />

- i compensi percepiti per gli altri rapporti di collaborazione,<br />

quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e<br />

revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali,<br />

riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad<br />

incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente<br />

dei rispettivi consigli o comitati, ecc..<br />

- le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di<br />

membro di organi collegiali;<br />

- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di<br />

associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è<br />

costituito dalla prestazione di lavoro;<br />

- i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di<br />

società in accomandita semplice e di società in nome<br />

collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo .<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Pensioni o assegni di invalidità: importo pari al trattamento minimo<br />

annuo FPLD<br />

Altre <strong>pensioni</strong>: nessun limite.<br />

In presenza di reddito da lavoro autonomo, viene detratta dalla<br />

pensione una quota pari al 30% della parte che eccede il livello<br />

minimo del FPLD e comunque non maggiore del 30% dell’importo del<br />

reddito da lavoro.<br />

Numerose le eccezioni in dipendenza dell’anzianità contributiva,<br />

dell’età, della gestione che eroga la pensione, della durata e del tipo di<br />

lavoro, della data di decorrenza della pensione o di maturazione dei<br />

requisiti.<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 5.558,54<br />

Fonti normative<br />

DLgs 30/12/1992,<br />

n. 503 art. 10<br />

Legge 24/12/1993,<br />

n. 537 art. 11<br />

363


364<br />

Codice<br />

INPS<br />

17<br />

18<br />

(il codice INPS vale solo per<br />

i redditi prodotti all’estero)<br />

19<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Mantenimento<br />

dell’integrazione al<br />

minimo nell’importo<br />

cristallizzato al<br />

30/9/83<br />

(sentenza n.<br />

240/1994 della Corte<br />

Costituzionale)<br />

Assegni di invalidità e<br />

<strong>pensioni</strong> di anzianità<br />

(cumulo con i redditi<br />

da lavoro dipendente<br />

anche all’estero)<br />

Aumenti di lire<br />

100.000 dal<br />

1/1/1999 e 18.000<br />

dal 1/1/2000 per le<br />

<strong>pensioni</strong> sociali<br />

sostitutive di<br />

prestazioni INVCIV e<br />

aumento di lire<br />

100.000 dal<br />

1/1/1999 per la<br />

pensione ai ciechi<br />

civili nati prima del<br />

1931<br />

Reddito influente<br />

Gli stessi redditi previsti per l’integrazione al minimo<br />

delle <strong>pensioni</strong> con decorrenza anteriore al <strong>1°</strong> gennaio<br />

1994 (vedi al n. 1), cioè:<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei<br />

contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />

- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />

denominati<br />

- dell’importo della pensione cristallizzata<br />

ma compresi:<br />

- l’importo dell’altra pensione integrata al minimo<br />

- l’importo degli eventuali arretrati corrisposti per<br />

cristallizzazione<br />

Reddito da lavoro dipendente<br />

Gli stessi redditi previsti per la pensione sociale<br />

(vedi n. 6).<br />

Nel reddito non va computato l’APS (vedi n. 8)<br />

eventualmente percepito dal titolare.<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene erogata<br />

la prestazione<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene erogata<br />

la prestazione<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene erogata<br />

la prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare<br />

Titolare<br />

Titolare e<br />

coniuge


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Lo stesso limite previsto per l’integrazione al minimo delle<br />

<strong>pensioni</strong> con decorrenza anteriore all’ 1/1/94 (vedi al n. 1), cioè:<br />

2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD<br />

Oltre tale limite, la pensione cristallizzata nell’importo di<br />

lire 298.550 (154,19 euro) viene riportata all’originario importo da<br />

calcolo, incrementato della perequazione automatica nel frattempo<br />

intervenuta<br />

In presenza di reddito da lavoro dipendente, viene detratta<br />

dall’assegno di invalidità una quota pari alla metà della parte che<br />

eccede il livello minimo del FPLD e comunque non maggiore<br />

dell’importo del reddito da lavoro.<br />

Dalle <strong>pensioni</strong> di anzianità, invece, viene detratta una quota pari<br />

all’importo del reddito da lavoro, fino a concorrenza dell’importo<br />

della pensione.<br />

Numerose le eccezioni in dipendenza della gestione che eroga la<br />

pensione, della durata e del tipo di lavoro, della data di decorrenza<br />

della pensione o di maturazione dei requisiti e dell’anzianità<br />

contributiva sulla base della quale è stata liquidata la pensione.<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 11.117,08<br />

Gli stessi limiti previsti per la pensione sociale (vedi n. 6).<br />

Oltre anche uno solo di tali limiti, l’aumento non spetta.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’aumento è riconosciuto in misura tale<br />

da non far superare i limiti previsti.<br />

Fonti normative<br />

Sentenza C. Cost.<br />

8-10 giugno 1994,<br />

n. 240<br />

Legge 23/12/1996,<br />

n. 662, art. 1,<br />

commi 181-184<br />

Legge 30/4/1969,<br />

n. 153 art. 20 e 22<br />

DLgs 30/12/1992,<br />

n. 503 art. 10<br />

Legge 29/12/1990,<br />

n. 407 art. 7<br />

Legge 23/12/1998,<br />

n. 448, art. 67<br />

Legge 23/12/1999,<br />

n. 488, art. 52<br />

365


366<br />

Codice<br />

INPS<br />

20<br />

21<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Aumenti<br />

di lire 100.000<br />

dal 1/1/1999<br />

e 18.000 dal<br />

1/1/2000<br />

per gli assegni<br />

sociali sostitutivi<br />

di prestazioni<br />

INVCIV e aumento<br />

di lire 100.000<br />

dal 1/1/1999<br />

per la pensione<br />

ai ciechi civili<br />

ultra65enni<br />

nati dopo<br />

il 1930<br />

Aumento di<br />

£. 20.000<br />

delle prestazioni<br />

economiche<br />

per invalidi<br />

civili, ciechi civili<br />

e sordomuti<br />

sotto i 65 anni<br />

di età<br />

Reddito influente<br />

Gli stessi redditi previsti per l’assegno sociale (vedi n. 7).<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei<br />

contributi previdenziali e assistenziali, senza alcuna<br />

esclusione.<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata<br />

la<br />

prestazione<br />

Anno<br />

precedente<br />

quello nel<br />

quale viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare e<br />

coniuge<br />

Titolare e<br />

coniuge


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Lo stesso limite previsto per l’assegno sociale (vedi n. 7).<br />

Oltre il limite, l’aumento non spetta.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’aumento è riconosciuto in misura tale<br />

da non far superare il limite previsto.<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e<br />

dell’importo annuo della maggiorazione stessa.<br />

Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />

- limite personale, come sopra<br />

- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo<br />

del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione stessa e<br />

dell’importo annuo dell’assegno sociale.<br />

Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti,<br />

la maggiorazione è riconosciuta in misura intera.<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 5.096,65<br />

€ 5.096,65<br />

€ 10.655,19<br />

Fonti normative<br />

Legge 23/12/1998,<br />

n. 448, art. 67<br />

Legge 23/12/1999,<br />

n. 488, art. 52<br />

Legge 23/12/2000<br />

n. 388 art. 70<br />

367


368<br />

Codice<br />

INPS<br />

22<br />

23<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

<strong>Maggio</strong>razione<br />

dell’Assegno<br />

Sociale<br />

Importo<br />

aggiuntivo di<br />

lire 300.000 ai<br />

titolari di uno o<br />

più trattamenti<br />

<strong>pensioni</strong>stici<br />

il cui importo<br />

complessivo<br />

annuo, al netto<br />

dei trattamenti<br />

di famiglia,<br />

non superi<br />

il trattamento<br />

minimo annuo<br />

del FPLD<br />

Reddito influente<br />

Gli stessi redditi previsti per l’APS (vedi n. 8)<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei<br />

contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />

- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />

denominati<br />

- dei redditi derivanti da competenze arretrate<br />

sottoposte a tassazione separata<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per<br />

il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Stesso anno<br />

per<br />

il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare e<br />

coniuge<br />

Titolare e<br />

coniuge


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e<br />

dell’importo annuo della maggiorazione stessa<br />

Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />

- limite personale, come sopra<br />

- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo<br />

annuo del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione<br />

stessa e dell’importo annuo dell’assegno sociale<br />

Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione<br />

è riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti<br />

Reddito da pensione<br />

L’importo della o delle <strong>pensioni</strong> del titolare non deve superare<br />

l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD. In caso di<br />

superamento, l’importo aggiuntivo è riconosciuto in misura tale<br />

da non far superare il limite pari al TM + importo aggiuntivo<br />

Reddito complessivo<br />

- Pensionato non coniugato: una volta e mezza l’importo annuo<br />

del trattamento minimo del FPLD, compreso il reddito da pensione.<br />

- Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />

- limite personale, come sopra<br />

- limite coniugale: 3 volte l’importo annuo del trattamento minimo<br />

del FPLD<br />

Oltre uno solo di questi limiti, l’importo aggiuntivo non spetta.<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

da 65 a 74 anni:<br />

€ 5.130,32<br />

da 75 anni:<br />

€ 5.230,94<br />

da 65 a 74 anni:<br />

€ 5.130,32<br />

€ 10.688,86<br />

da 75 anni:<br />

€ 5.230,94<br />

€ 10.789,48<br />

NB da 70 anni,<br />

vedi il n. 24<br />

(incremento)<br />

€ 5.558,54<br />

€ 5.713,48<br />

€ 8.337,81<br />

€ 8.337,81<br />

€ 16.675,62<br />

Fonti normative<br />

Legge 23/12/2000<br />

n. 388 art. 70<br />

Legge 28/12/2001<br />

n. 448 art. 38<br />

Legge 23/12/2000<br />

n. 388 art. 70<br />

369


370<br />

Codice<br />

INPS<br />

24<br />

25<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Incremento<br />

della<br />

maggiorazione<br />

sociale della<br />

pensione,<br />

dell’aumento<br />

della pensione<br />

sociale, della<br />

maggiorazione<br />

dell’assegno<br />

sociale, della<br />

pensione di<br />

inabilità e dei<br />

trattamenti<br />

economici ai<br />

disabili fino a<br />

garantire un<br />

reddito<br />

complessivo<br />

mensile pari<br />

all’importo del<br />

trattamento<br />

minimo INPS +<br />

123,77 euro<br />

Prestazioni<br />

economiche per<br />

invalidi civili e<br />

sordomuti sotto<br />

i 65 anni di età<br />

e per i ciechi<br />

civili<br />

Reddito influente<br />

Redditi di qualsiasi natura, e quindi:<br />

- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del<br />

richiedente la prestazione<br />

- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />

definitiva<br />

- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />

- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />

Organismi internazionali<br />

- redditi esenti da imposte<br />

con esclusione:<br />

- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha<br />

effetto soltanto a partire dal <strong>1°</strong> gennaio 2002)<br />

- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />

- delle <strong>pensioni</strong> di guerra;<br />

- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />

- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)<br />

e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />

- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in<br />

favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo<br />

irreversibile<br />

- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per<br />

l’anno 2000 (art. 1 bis della legge n. 354/2000)<br />

- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della<br />

legge n. 388/2000)<br />

- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in<br />

favore degli anziani senza carattere di continuità.<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Stesso anno<br />

per il quale<br />

viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Anno<br />

precedente<br />

quello nel<br />

quale viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare e<br />

coniuge<br />

Titolare


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

Pensionato non coniugato:<br />

- pari all’importo annuo del reddito complessivo garantito<br />

Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite:<br />

- limite personale, come sopra<br />

- limite coniugale: pari all’importo annuo del reddito complessivo<br />

garantito più l’importo annuo dell’assegno sociale<br />

Oltre anche uno solo di tali limiti, l’incremento non spetta.<br />

In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’incremento è<br />

riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti<br />

Mutilati e invalidi totali, ciechi e sordomuti:<br />

Ciechi parziali (c. d. decimisti) con solo assegno a vita:<br />

Mutilati e invalidi parziali: pari all’importo annuo della pensione<br />

sociale<br />

Oltre il limite la prestazione non spetta.<br />

In presenza di redditi entro il limite, la prestazione spetta in misura<br />

intera.<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 7.167,55<br />

€ 7.167,55<br />

€ 12.129,91<br />

€ 13.973,26<br />

€ 6.717,94<br />

€ 4.089,54<br />

Fonti normative<br />

Legge 28/12/2001<br />

n. 448 art. 38,<br />

commi 1, 2 e 5<br />

Legge 23/12/2002<br />

n. 289 art. 39,<br />

commi 4, 5 e 8<br />

legge 30/12/1991,<br />

n. 412 art. 12<br />

DM intermin.<br />

31/10/1992, n. 553<br />

371


372<br />

Codice<br />

INPS<br />

Descrizione<br />

prestazione<br />

Pensioni di<br />

guerra<br />

Sanatoria<br />

recupero<br />

indebiti<br />

previdenziali<br />

costituiti fino<br />

al 31.12.2000<br />

Indennità<br />

integrativa<br />

speciale<br />

corrisposta su<br />

<strong>pensioni</strong> a<br />

carico Enti<br />

gestori di<br />

forme<br />

assicurative<br />

esclusive<br />

dell’AGO con<br />

decorrenza<br />

precedente al<br />

<strong>1°</strong> gennaio<br />

1995<br />

Trattamenti di<br />

invalidità<br />

Reddito influente<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali e al lordo degli oneri deducibili<br />

Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />

previdenziali e assistenziali e degli oneri deducibili, con<br />

esclusione:<br />

- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze<br />

- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e<br />

relative anticipazioni<br />

- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte<br />

a tassazione separata<br />

Altra Indennità integrativa speciale o altra forma di<br />

adeguamento al costo della vita<br />

rendita INAIL erogata per lo stesso evento<br />

indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione<br />

Periodo di<br />

percezione<br />

del reddito<br />

influente<br />

Anno<br />

precedente<br />

quello nel<br />

quale viene<br />

erogata la<br />

prestazione<br />

Soggetti<br />

il cui<br />

reddito<br />

è influente<br />

Titolare<br />

2000 Titolare<br />

Contestuale Titolare<br />

Contestuale Titolare


Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />

€ 12.817,97<br />

£ 16.000.000 (€ 8.263,31). Oltre questo limite, il recupero dell’indebito può essere<br />

effettuato entro il limite del 75% del suo importo.<br />

Trattamento minimo INPS<br />

Oltre questo limite la seconda indennità integrativa speciale<br />

viene sospesa, con salvaguardia di un importo complessivo<br />

non inferiore al minimo INPS<br />

Limiti anno<br />

in corso<br />

(2006)<br />

€ 5.558,54<br />

Sospesa la prestazione di importo minore (nel caso di disoccupazione, facoltà di opzione)<br />

Fonti normative<br />

DPR 23/12/1978, n. 915<br />

Legge 10/10/1989, n. 342<br />

Legge 18/8/2000, n. 236<br />

Legge 28/12/2001 n. 448<br />

art. 38, commi 6-9<br />

Legge 27/5/1959, n. 324<br />

DPR 29/12/1973, n. 1.092<br />

art. 99<br />

Legge 21/12/1978, n. 843<br />

art. 17<br />

Sentenza C. Cost. n. 376<br />

del 26/10 – 7/11 1994<br />

Legge 8/8/1995, n. 335<br />

art. 1, c. 43<br />

373


- Tipologia dei redditi influenti sulle prestazioni<br />

374 Prospetto 2<br />

LAVORO (codice A)<br />

Dettaglio dei redditi Note<br />

Codice INPS Descrizione della<br />

vecchio nuovo tipologia di reddito<br />

Redditi da lavoro<br />

dipendente<br />

ed assimilati, riferiti<br />

all’anno in esame<br />

(lavoro svolto in<br />

Italia).<br />

I redditi da lavoro<br />

dipendente ed<br />

assimilati devono<br />

essere dichiarati al<br />

netto dei contributi<br />

previdenziali e<br />

assistenziali<br />

obbligatori per legge.<br />

redditi derivanti da:<br />

- lavoro dipendente ed assimilati<br />

- cassa integrazione guadagni<br />

- indennità di mobilità<br />

- indennità ordinaria disoccupazione<br />

- trattamento speciale di disoccupazione<br />

- indennità di malattia<br />

- indennità di maternità<br />

- qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o sostitutiva delle retribuzioni<br />

Lavoro dipendente<br />

prestato in Italia<br />

1 A1<br />

Redditi da lavoro<br />

dipendente, riferiti<br />

all’anno in esame<br />

(lavoro svolto<br />

all’estero)<br />

redditi derivanti da:<br />

• attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti<br />

all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana<br />

• reddito da lavoro percepito da lavoratori dipendenti da ditte italiane e distaccati all'estero, pensionati<br />

occupati nella Città del Vaticano ecc.<br />

NB I redditi dei pensionati che, da data non successiva al <strong>1°</strong> febbraio 1991, prestano servizio alle<br />

dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli,<br />

del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del<br />

20 febbraio 1968, e successive modificazioni) vanno indicati con il codice A1.<br />

Lavoro dipendente<br />

prestato all'estero<br />

A2<br />

30


Sono da ritenersi<br />

compresi nei redditi<br />

da lavoro autonomo<br />

tutti i redditi<br />

comunque<br />

ricollegabili ad<br />

attività di lavoro<br />

svolte senza vincolo<br />

di subordinazione,<br />

prodotti sia in Italia<br />

che all'estero.<br />

Si veda la circolare<br />

INPS n. 59 del 12<br />

marzo 1997.<br />

I redditi da lavoro<br />

autonomo devono<br />

essere dichiarati al<br />

netto dei contributi<br />

previdenziali e<br />

assistenziali e al lordo<br />

delle ritenute erariali.<br />

Il reddito d'impresa<br />

deve essere<br />

dichiarato al netto<br />

anche delle eventuali<br />

perdite deducibili<br />

imputabili all'anno di<br />

riferimento del<br />

reddito.<br />

• redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale,<br />

artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'INPS;<br />

• ogni altro reddito da lavoro autonomo, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di<br />

dichiarazione a fini fiscali;<br />

• lavoro parasubordinati<br />

• il reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA;<br />

• sono inoltre considerati redditi da lavoro autonomo (circ. INPS n. 59 del 31 marzo 1997):<br />

- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;<br />

- i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni<br />

- i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di<br />

amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste,<br />

enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di<br />

componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.*;<br />

- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui<br />

l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;<br />

- redditi in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in nome<br />

collettivo, in quanto viene espletata l’attività lavorativa (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001)<br />

* Non sono considerate reddito da lavoro autonomo, per lo meno ai fini della normativa del cumulo<br />

pensione - retribuzione, le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82<br />

del DLgs 267/2000. Si tratta delle indennità relative:<br />

- alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali,<br />

presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e<br />

componente di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende;<br />

- alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali,<br />

componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;<br />

- alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane,<br />

comitati di gestione e assemblea delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende<br />

municipali, provinciali e consortili, di consorzi e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli<br />

organi dei suddetti enti.<br />

3 A3 Lavoro autonomo<br />

Vedi la circolare INPS<br />

n. 20 del 26 gennaio<br />

2001, punto 7<br />

Prestazioni coordinate<br />

e continuative,<br />

lavoro a progetto<br />

35 A4<br />

375


376<br />

Dettaglio dei redditi Note<br />

Codice INPS Descrizione della<br />

vecchio nuovo tipologia di reddito<br />

segue LAVORO (codice A)<br />

4 Pensioni INPS<br />

Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.<br />

L’Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale pensionati<br />

Pensioni a carico di altri Enti, diversi<br />

dall’INPS, e conosciute dal Casellario<br />

centrale pensionati<br />

6<br />

IMMOBILI (codice B)<br />

Da indicare al lordo della deduzione prevista ai<br />

fini IRPEF.<br />

• reddito della casa di abitazione e di tutte le relative<br />

pertinenze<br />

18 B1 Casa di abitazione<br />

Va acquisito soltanto il reddito di terreni e<br />

fabbricati, con esclusione del reddito della casa<br />

di abitazione e di tutte le relative pertinenze.<br />

Il reddito derivante da abitazioni locate deve<br />

essere indicato, come previsto ai fini IRPEF, al<br />

netto dell’abbattimento.<br />

Il reddito dei terreni deve essere indicato come<br />

previsto ai fini IRPEF, cioè rivalutato.<br />

• redditi di terreni provenienti da proprietà, da enfiteusi,<br />

da usufrutto<br />

• redditi derivanti dal possesso di fabbricati diversi dalla<br />

casa di abitazione e relative pertinenze<br />

19 B2 Altri immobili<br />

CAPITALI (codice C)<br />

Da indicare al lordo della ritenuta effettuata<br />

alla fonte<br />

• interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti<br />

bancari<br />

• interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti postali<br />

• interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di<br />

credito e di altri titoli dello Stato<br />

• proventi di quote di investimento<br />

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei<br />

CCT, interessi dei titoli di Stato e<br />

proventi di quote di investimento,<br />

soggetti a ritenuta d'acconto alla<br />

fonte a titolo di imposta o ad imposta<br />

sostitutiva dell’Irpef<br />

C1<br />

14


ASSISTENZIALI (codice D)<br />

Prestazioni assistenziali in danaro<br />

erogate dallo Stato o altri Enti pubblici<br />

o Stati esteri (escluse le prestazioni<br />

economiche erogate dasll’Inps agli<br />

invalidi civili, ciechi e sordomuti, le<br />

indennità di accompagnamento per<br />

invalidi civili, di comunicazione per i<br />

sordomuti e quelle previste per i ciechi<br />

parziali)<br />

D1<br />

28<br />

Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.<br />

Ove influenti, l’Inps li rileva in via automatica dai propri archivi e gli altri Enti dal Casellario centrale pensionati<br />

Prestazioni economiche agli invalidi<br />

civili, ciechi e sordomuti diverse dalle<br />

indennità di accompagnamento e<br />

simili<br />

25<br />

TRATTAMENTI ECONOMICI INDENNITARI O RISARCITORI<br />

Rendite per infortunio o malattia<br />

professionale erogate dall’INAIL,<br />

anche se liquidate in capitale<br />

22<br />

Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.<br />

Ove influenti, l’Ente previdenziale li rileva in via automatica dall’Ente competente o dal Casellario centrale<br />

pensionati<br />

Pensioni privilegiate ordinarie<br />

tabellari per infermità contratte a<br />

causa del servizio militare di leva e<br />

assegni connessi<br />

23<br />

24 Pensioni di guerra.<br />

Assegno vitalizio combattenti guerra<br />

1915-1918<br />

26<br />

377


378<br />

ARRETRATI - TFR (codice E)<br />

Dettaglio dei redditi Note<br />

Codice INPS Descrizione della<br />

vecchio nuovo<br />

tipologia di reddito<br />

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati,<br />

soggetti a tassazione separata, riferiti ad anni<br />

precedenti a quello nel quale vengono percepiti<br />

(lavoro svolto in Italia).<br />

Da dichiarare al netto dei contributi previdenziali<br />

e assistenziali obbligatori per legge.<br />

come redditi di codice 1<br />

(con esclusione della cassa integrazione<br />

guadagni riferita ad anni precedenti: vedi n.<br />

17/E2)<br />

Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia<br />

2<br />

E1<br />

Redditi da lavoro dipendente, riferiti ad anni<br />

precedenti a quello nel quale vengono percepiti<br />

(lavoro svolto all’estero)<br />

Arretrati lavoro dipendente prestato all'estero come redditi di codice 30<br />

31<br />

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni<br />

precedenti<br />

E2<br />

17<br />

Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita,<br />

liquidazione, ecc.)<br />

E3<br />

16<br />

Arretrati di <strong>pensioni</strong> erogate dall’INPS riferiti ad<br />

anni precedenti<br />

5<br />

Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.<br />

L’Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale<br />

pensionati<br />

Arretrati di <strong>pensioni</strong> a carico di altri Enti, diversi<br />

dall’INPS, e conosciute dal Casellario centrale<br />

pensionati, riferiti ad anni precedenti<br />

7


ALTRI REDDITI (codice F)<br />

Deve essere indicato l’importo assoggettabile<br />

all’IRPEF<br />

Rendite vitalizie o a tempo determinato<br />

costituite a titolo oneroso (ad esempio con<br />

compagnie di assicurazione) in Italia<br />

21 F1<br />

gli assegni periodici corrisposti dall'altro<br />

coniuge – ad esclusione di quelli destinati al<br />

mantenimento dei figli - in conseguenza di<br />

separazione legale o di annullamento,<br />

scioglimento o cessazione degli effetti civili<br />

del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai<br />

sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui<br />

risultano da provvedimenti dell'autorità<br />

giudiziaria.<br />

Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del<br />

citato D.P.R. 917/1986, tali redditi<br />

costituiscono reddito assimilato a quello da<br />

lavoro dipendente.<br />

Se dal provvedimento giudiziale non risulta la<br />

ripartizione della somma destinata al<br />

mantenimento del coniuge e dei figli, tali<br />

assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4<br />

febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito<br />

nella misura del 50 per cento.<br />

Assegno di mantenimento corrisposto dal<br />

coniuge separato<br />

34 F2<br />

379


380<br />

Dettaglio dei redditi Note<br />

Codice INPS Descrizione della<br />

vecchio nuovo tipologia di reddito<br />

segue ALTRI REDDITI (codice F)<br />

Quota dell'utile di esercizio di loro spettanza<br />

• redditi in qualità di socio di società in accomandita semplice e di<br />

società in nome collettivo, nel solo caso in cui l'apporto consista<br />

esclusivamente in erogazione di capitale (socio accomandante)<br />

Redditi di<br />

partecipazione in<br />

società e imprese<br />

15<br />

F3<br />

• assegni di sostentamento<br />

• redditi di capitale<br />

• dividendi (comprensivi del credito d’imposta, ove presente)<br />

Altri redditi<br />

assoggettabili<br />

all’IRPEF<br />

20<br />

• redditi esenti da Irpef<br />

• quota esente di redditi che sono assoggettati ad Irpef solo per la<br />

parte che eccede determinati limiti<br />

Altri redditi non<br />

assoggettabili<br />

all’IRPEF<br />

27 F4<br />

ALTRE INFORMAZIONI (codice G)<br />

Deve essere acquisito l’intero importo IRPEF pagato<br />

nell’anno richiesto comprensivo anche degli importi<br />

pagati per le addizionali regionali e comunali.<br />

Gli acconti IRPEF devono essere considerati nell’anno<br />

di competenza e non in quello di pagamento.<br />

Ammontare dell’IRPEF<br />

pagata nell’anno<br />

29 G1<br />

Importo delle trattenute sulla retribuzione effettuate<br />

dal datore di lavoro in applicazione della normativa<br />

sul cumulo delle <strong>pensioni</strong> con i redditi da lavoro<br />

Quote di pensione<br />

trattenute dal datore<br />

di lavoro<br />

33 G2


PENSIONI ESTERE (codice H)<br />

Pensioni dirette<br />

erogati da Stati esteri<br />

H1<br />

8a<br />

Pensioni ai superstiti<br />

erogate da Stati esteri<br />

8b H2<br />

In quanto non conosciuti dal casellario, le <strong>pensioni</strong> a<br />

carico di Stati esteri devono essere dichiarate sul<br />

modello RED.<br />

• redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia<br />

professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato<br />

dell’attitudine al lavoro per tutta la vita;<br />

• redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato<br />

per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i<br />

quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia<br />

determinato un’inabilità lavorativa permanente;<br />

• redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal<br />

FDMP - Fond des maladies professionnelles<br />

Pensioni estere per<br />

infortunio sul lavoro o<br />

malattia professionale<br />

H3<br />

32<br />

• Rendite per polizze stipulate con compagnie di assicurazione estere<br />

• Previdenza complementare estera<br />

Rendite vitalizie o a<br />

tempo determinato<br />

costituite a titolo<br />

oneroso all’estero<br />

39 H4<br />

arretrati riferiti sia alle <strong>pensioni</strong> dirette che alle <strong>pensioni</strong> ai superstiti<br />

Arretrati riferiti ad<br />

anni precedenti<br />

relativi a <strong>pensioni</strong><br />

erogate da Stati esteri<br />

9 H5<br />

381


382<br />

Tab. 3 – Redditi influenti per rilevanza<br />

codice<br />

INPS<br />

codice INPS<br />

rilevanze<br />

redditi<br />

1 30 3 35 4 6 18 19 14 28 25 22 23<br />

A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 D1 D1<br />

lavoro dipendente IT<br />

lavoro dipendente EST<br />

lavoro autonomo<br />

CO. CO. CO.<br />

ITM < 94 a 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0<br />

2 IO < 7/84 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

3 ITM INV a 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0<br />

4 ITM > 93 a 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0<br />

5 MSP 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 X 2 2 2<br />

6 PS 2 2 2 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 1<br />

7 AS 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />

8 APS 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />

9 ANF b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0<br />

10 AF b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0<br />

11 SO tab. F c 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0<br />

12 INV tab. G 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 REVISIONE INV 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

14 PS AS SOST 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 X 0 0<br />

15 ITM est. d<br />

16 cumulo lav. aut. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

17 Cristallizzazione a 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0<br />

18 cumulo lav. dip. estero b<br />

19 aum. INVCIV PS 2 2 2 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 1<br />

20 aum. INVCIV AS 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />

21 <strong>Maggio</strong>razione INVCIV 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0<br />

22 MAS 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />

23 Importo aggiuntivo 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0<br />

24 Incremento 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />

25 INVCIV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 X 0 0<br />

GUERRA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0<br />

Sanatorie indebiti e 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0<br />

IIS cumulo f 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

INV INAIL cumulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0<br />

Legenda 0 = il reddito non è influente sulla prestazione • 1 = il reddito è influente quando conseguito dal titolare della<br />

reddito conseguito da qualsiasi componente il nucleo familiare<br />

Note a = non è influente l'importo a calcolo della pensione da integrare • b = i redditi C, D ed F4 sono influenti solo<br />

superstiti • d = redditi conseguiti all'estero, dello stesso tipo influente sulla corrispondente prestazione in Italia<br />

IIS o altra forma di adeguamento al costo della vita corrisposto su pensione o retribuzione • g = rientrano in<br />

pensione sociale che tuttavia vengono rilevate direttamente dal Casellario<br />

<strong>pensioni</strong> INPS<br />

<strong>pensioni</strong> altri Enti<br />

casa di abitazione<br />

altri immobili<br />

interessi<br />

assistenza g<br />

MSP<br />

INVCIV


24 26 68 2 31 17 16 5 7 21 34 15 20 27 29 33 8a 8b 32 39 9<br />

E1 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F3 F4 G1 G2 H1 H2 H3 H4 H5<br />

pens. GUERRA<br />

vitalizio 15/18<br />

assegni su medaglie VM<br />

arretrati lav. dip. IT<br />

arretrati lav. dip. EST<br />

arretrati CIG<br />

TFR e simili<br />

arretrati pens. INPS<br />

arretrati pens. altri<br />

rendite finanziarie IT<br />

ass. mantenim. da coniuge<br />

0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0<br />

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2<br />

1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 2 2<br />

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0<br />

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2<br />

0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3<br />

0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />

1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 2 2<br />

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0<br />

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2<br />

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0<br />

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2<br />

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

prestazione da controllare • 2 = è influente il reddito conseguito sia dal titolare che dal coniuge • 3 = è influente il<br />

se superano complessivamente l'importo annuo di 1.033 euro • c = esclusa la pensione stessa ed altre <strong>pensioni</strong> ai<br />

• e = i redditi vanno considerati al netto degli oneri deducibili e della deduzione art. 10 TUIR • f = è influente solo altra<br />

questa categoria tutte le prestazioni continuative di tipo puramente assistenziale. Vi sono compresi anche l'assegno e la<br />

partecipazione societaria<br />

altri IRPEF<br />

altri NON IRPEF<br />

IRPEF per AS<br />

trattenute cumulo<br />

<strong>pensioni</strong> dirette EST<br />

pens. superstiti EST<br />

inf. o mal. prof. EST<br />

rendite finanziarie EST<br />

arretrati pens. EST<br />

383


384<br />

Sedi INPS per codice numerico<br />

codice descrizione codice descrizione codice descrizione codice descrizione<br />

0100 AGRIGENTO<br />

0101 SCIACCA<br />

0200 ALESSANDRIA<br />

0300 ANCONA<br />

0391 Jesi<br />

0400 AOSTA<br />

0500 AREZZO<br />

0600 ASCOLI PICENO<br />

0690 Fermo<br />

0700 ASTI<br />

0800 AVELLINO<br />

0890 Ariano Irpino<br />

0900 BARI<br />

0901 ANDRIA<br />

0993 Gioia del Colle<br />

1000 BELLUNO<br />

1100 BENEVENTO<br />

1200 BERGAMO<br />

1300 BOLOGNA<br />

1301 IMOLA<br />

1393 S. Lazzaro di Savena<br />

1400 BOLZANO<br />

1491 Merano<br />

1500 BRESCIA<br />

1594 Manerbio<br />

1595 Chiari<br />

1600 BRINDISI<br />

1700 CAGLIARI<br />

1701 IGLESIAS<br />

1791 Quartu Sant'Elena<br />

1800 CALTANISSETTA<br />

1900 CAMPOBASSO<br />

1990 Termoli<br />

2000 CASERTA<br />

2001 AVERSA<br />

2100 CATANIA<br />

2190 Caltagirone<br />

2200 CATANZARO<br />

2201 LAMEZIA TERME<br />

2202 VIBO VALENTIA<br />

2203 CROTONE<br />

2300 CHIETI<br />

2391 Vasto<br />

2400 COMO<br />

2401 LECCO<br />

2490 Cantù<br />

2500 COSENZA<br />

2501 ROSSANO<br />

2590 Paola<br />

2591 Castrovillari<br />

2600 CREMONA<br />

2700 CUNEO<br />

2791 Alba<br />

2792 Mondovì<br />

2800 ENNA<br />

2900 FERRARA<br />

3000 FIRENZE<br />

3001 PRATO<br />

3090 Empoli<br />

3093 Scandicci<br />

3094 Sesto Fiorentino<br />

3100 FOGGIA<br />

3191 San Severo<br />

3200 FORLI'<br />

3201 RIMINI<br />

3290 Cesena<br />

3300 FROSINONE<br />

3301 CASSINO<br />

3400 GENOVA<br />

3401 SESTRI LEVANTE<br />

3402 SESTRI PONENTE<br />

3500 GORIZIA<br />

3600 GROSSETO<br />

3700 IMPERIA<br />

3800 L'AQUILA<br />

3801 SULMONA<br />

3802 AVEZZANO<br />

3900 LA SPEZIA<br />

4000 LATINA<br />

4091 Terracina<br />

4100 LECCE<br />

4101 CASARANO<br />

4190 NARDO'<br />

4200 LIVORNO<br />

4201 PIOMBINO<br />

4300 LUCCA<br />

4400 MACERATA<br />

4500 MANTOVA<br />

4600 MASSA CARRARA<br />

4700 MATERA<br />

4800 MESSINA<br />

4891 Santa Teresa di Riva<br />

4892 Barcellona Pozzo di G.<br />

4900 MILANO<br />

4901 MONZA<br />

4902 MILANO – NORD<br />

4903 MILANO – MISSORI<br />

4904 MILANO – FIORI<br />

4905 MILANO – CORVETTO<br />

4908 LEGNANO<br />

4909 MILANO – SEREGNO<br />

4927 LODI<br />

4979 Vimercate<br />

4991 Melegnano<br />

4995 Desio<br />

5000 MODENA<br />

5094 Sassuolo<br />

5100 NAPOLI<br />

5101 CASTELLAMMARE<br />

5102 NOLA<br />

5103 NAPOLI – ARZANO<br />

5104 NAPOLI – SOCCAVO<br />

5105 NAPOLI – VOMERO<br />

5106 POZZUOLI<br />

5199 Giugliano in Campania<br />

5200 NOVARA<br />

5290 Gravellona Toce<br />

5300 NUORO<br />

5400 PADOVA<br />

5490 Cittadella<br />

5500 PALERMO<br />

5502 PALERMO SUD<br />

5600 PARMA<br />

5700 PAVIA<br />

5791 Vigevano<br />

5800 PERUGIA<br />

5801 CITTA' DI CASTELLO<br />

5890 Foligno<br />

5900 PESARO<br />

5992 Fano<br />

6000 PESCARA<br />

6100 PIACENZA<br />

6200 PISA<br />

6300 PISTOIA<br />

6400 POTENZA<br />

6490 Melfi<br />

6500 RAGUSA<br />

6590 Modica<br />

6600 RAVENNA<br />

6691 Lugo<br />

6700 REGGIO CALABRIA<br />

6790 Palmi<br />

6791 Locri<br />

6800 REGGIO EMILIA<br />

6891 Guastalla<br />

6900 RIETI<br />

7000 ROMA<br />

7001 ROMA - EUR<br />

7002 ROMA - MONTEVERDE<br />

7003 ROMA - OSTIA<br />

7004 ROMA - MONTESACRO<br />

7005 ROMA - CENTRO<br />

7006 CIVITAVECCHIA<br />

7009 ROMA - CASILINO Pren.<br />

7010 ROMA - TUSCOLANO<br />

7012 ROMA - AURELIO<br />

7013 ROMA - TIBURTINO<br />

7014 ROMA - FLAMINIO<br />

7015 POMEZIA<br />

7074 Grottaferrata<br />

7091 Tivoli<br />

7092 Velletri<br />

7094 Monterotondo<br />

7095 Anzio<br />

7096 Palestrina<br />

7099 Guidonia<br />

7100 ROVIGO<br />

7200 SALERNO<br />

7201 NOCERA INFERIORE<br />

7202 BATTIPAGLIA<br />

7300 SASSARI<br />

7390 Olbia<br />

7400 SAVONA<br />

7500 SIENA<br />

7600 SIRACUSA<br />

7601 NOTO<br />

7700 SONDRIO<br />

7800 TARANTO<br />

7890 Manduria<br />

7900 TERAMO<br />

8000 TERNI<br />

8100 TORINO<br />

8101 MONCALIERI<br />

8102 IVREA<br />

8103 TORINO - NORD<br />

8104 TORINO - SUD<br />

8105 PINEROLO<br />

8106 COLLEGNO<br />

8110 TORINO LINGOTTO<br />

8191 Orbassano<br />

8192 Chieri<br />

8193 Chivasso<br />

8200 TRAPANI<br />

8300 TRENTO<br />

8400 TREVISO<br />

8490 Conegliano Veneto<br />

8500 TRIESTE<br />

8600 UDINE<br />

8691 Cervignano del Friuli<br />

8700 VARESE<br />

8800 VENEZIA<br />

8801 SAN DONA' DI PIAVE<br />

8891 Chioggia<br />

8900 VERCELLI<br />

8901 BIELLA<br />

9000 VERONA<br />

9090 Legnago<br />

9100 VICENZA<br />

9200 VITERBO<br />

9300 PORDENONE<br />

9400 ISERNIA<br />

9500 ORISTANO


Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS<br />

Per ragioni inerenti la tutela dei dati riservati, sul certificato di pensione dell'Inps (il modello ObisM)<br />

dal 2005 non appare più l'indicazione per esteso dell'organizzazione sindacale cui il pensionato è iscritto<br />

ed alla quale l'Inps versa l'importo della quota associativa eventualmente trattenuto dalla pensione. Dal<br />

2006, sui modelli ObisM appare tra parentesi un codice numerico, alfabetico o alfanumerico, che individua<br />

l'organizzazione. Pubblichiamo su questo manuale, ad uso esclusivamente interno, l'elenco dei codici delle<br />

organizzazioni sindacali con le quali l'Inps ha stipulato convenzione per la trattenuta della quota associativa<br />

dalla pensione o da altri trattamenti previdenziali.<br />

codice sigla denominazione per esteso<br />

1 SPI - CGIL Sindacato Pensionati Italiani - CGIL<br />

2 FNP - CISL Federazione Nazionale Pensionati - CISL<br />

3 UILP - UIL Unione Italiana Lavoratori Pensionati - UIL<br />

4 ANP - CIA CONFCOLTIVATORI Associazione Nazionale Pensionati - CIA Confcoltivatori<br />

5 CNCD - COLDIRETTI Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti<br />

6 CNA PENSIONATI Confederazione Nazionale Artigianato - Pensionati<br />

7 UGL PENSIONATI Unione Generale Lavoro - Pensionati<br />

8 CGAI CONFAGRICOLTURA Confederazione Generale Agricoltori Italiani - Confagricoltura<br />

9 ANAP - CGIA Associazione Nazionale Artigiani Pensionati - Confartigianato<br />

1A FP - CGIL Federazione Lavoratori Funzione Pubblica - CGIL<br />

1B FISAC - CGIL<br />

Federazione Italiana Sindacale<br />

lavoratori Assicurazioni e Credito - CGIL<br />

2A FAI - CISL Federazione Agroalimentare - CISL<br />

2B FIBA - CISL Federazione Italiana Bancari e Assicurativi - CISL<br />

3A UILA MONOPOLI - UIL Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari - Monopoli - UIL<br />

3B UILCA - UIL Unione Italiana Lavoratori Credito Assicurazioni - UIL<br />

4A UNSIC Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori<br />

4B UNSIC SERVIZI Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Servizi<br />

A FENACOM Federazione Nazionale Anziani Commercio Turismo<br />

A1 FALCRI Falcri<br />

A2 SINFUB Sinfub<br />

Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte<br />

A3 DIRCREDITO<br />

Professionalità del Credito, della Finanza, delle Attività similari e<br />

strumentali, delle Fondazioni Bancarie e delle Authorities o Agenzie<br />

nazionali comunque denominate - Dircredito<br />

A4 SILCEA Silcea<br />

A5 FAP - ACLI Federazione Anziani e Pensionati - ACLI<br />

385


386<br />

codice sigla denominazione per esteso<br />

A6<br />

FEDERPENSIONATI -<br />

CONFSAL<br />

Federpensionati - CONFSAL<br />

A7 ANPF Associazione Nazionale Pensionati - Federcasalinghe<br />

A8 FAGRI Associazione Filiera Agricola<br />

A9 FAPI Federazione Artigiani Pensionati Italiani<br />

B FNPA - CASA Federazione Nazionale Artigiani Pensionati - CASA<br />

B1 UNIAP Associazione Nazionale di Artigianato e Piccole e medie Imprese<br />

B2 FNAMP - AMPI Federazione Nazionale Associazione Mediterranea Pensionati - AMPI<br />

B3 ASSOPENSIONATI Associazione Pensionati Autonomi<br />

C CIDA FENDEP (ANDIP) Federazione Nazionale Dirigenti Pensionati<br />

C1 FEDERDIRIGENTI - CREDITO Federdirigenti Credito<br />

D ASNPD - INPS Associazione Nazionale ex Dipendenti Inps<br />

E ASGB Associazione Pensionati Sudtirolesi<br />

F FIPAC - CONFESERCENTI Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali<br />

F1 FIPAC AMB.<br />

Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali<br />

per il settore Ambulanti<br />

F2 FIPAC TUR.<br />

Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali<br />

per il settore Turismo<br />

F3 FIPAC BEN.<br />

Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali<br />

per il settore Benzinai<br />

G FIP - CISAL Federazione Italiana Pensionati - CISAL<br />

H FIAP Federazione Italiana Autonoma Pensionati<br />

J FENAPI Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori<br />

K DIRP - CONFEDIR<br />

Dirigenti Parastato - Confederazione Nazionale<br />

Quadri Direttivi Dirigenti Funzionari Pubblici<br />

L FEP - CLAAI Federazione Pensionati - CLAAI<br />

M FABI Federazione Autonoma Bancari Italiani<br />

N SAVT Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs<br />

O SAPENS - OrSA Sindacato Autonomo Pensionati - OrSA<br />

P AIC - FNP Federazione Nazionale Pensionati - AIC<br />

Q UNAP - UCI Unione Nazionale Pensionati - UCI<br />

R USPPI - PENS Unione Sindacale pensionati Privato Pubblico Impiego Pensionati<br />

S SNAP Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati<br />

S1 SNAPFNA Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati - FNA<br />

S2 SNAPFEDAGR Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati - Federagri<br />

T<br />

CIU - CONF. ITAL.<br />

UNIONQUADRI<br />

CIU - Confederazione Italiana Unionquadri


codice sigla denominazione per esteso<br />

T1<br />

CIU PENSIONATI<br />

AREA SERVIZI<br />

CIU - Pensionati Area Servizi<br />

T2<br />

CIU PENSIONATI<br />

AREA INDUSTRIA<br />

CIU - Pensionati Area Industria<br />

T3<br />

CIU PENSIONATI<br />

AREA TRASPORTI<br />

CIU - Pensionati Pensionati Area Trasporti<br />

T4<br />

CIU PENSIONATI AREA<br />

COMUNICAZIONI<br />

CIU - Pensionati Area Comunicazione<br />

T5<br />

CIU PENSIONATI<br />

AREA ENERGIE<br />

CIU - Pensionati Area Energie<br />

U FISAPS - CISAS Confederazione Italiana Sindacati Addetti Servizi<br />

V UIC Unione Italiana Ciechi<br />

W ENS Ente nazionale per l’assistenza e protezione dei Sordomuti<br />

X CUB PENSIONATI Confederazione Unitaria di Base - Pensionati<br />

Y OVER 50 Associazione Pensionati Europei - Eurocoltivatori<br />

Z ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili<br />

S sigle e<br />

codici<br />

387


388<br />

Le <strong>pensioni</strong> erogate dall’INPS per codice numerico e sigla<br />

codice sigla descrizione della pensione<br />

001 VO<br />

Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati<br />

liquidati a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti<br />

002 IO<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

liquidati a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti<br />

003 SO<br />

Pensioni ai superstiti<br />

liquidate a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti<br />

Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati<br />

004 VO/S liquidati, a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti,<br />

in regime internazionale<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

005 IO/S liquidati, a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti,<br />

in regime internazionale<br />

Pensioni ai superstiti<br />

006 SO/S liquidate, a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti,<br />

in regime internazionale<br />

Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati<br />

liquidati, a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti,<br />

007 VO/P ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne<br />

associati in cooperative o compagnie ed autonomi<br />

(legge 13.03.1958, n. 250)<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

liquidati, a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti,<br />

008 IO/P ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne<br />

associati in cooperative o compagnie ed autonomi<br />

(legge 13.03.1958, n. 250)<br />

Pensioni ai superstiti<br />

liquidate, a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti,<br />

009 SO/P ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne<br />

associati in cooperative o compagnie ed autonomi<br />

(legge 13.03.1958, n. 250)<br />

010 VOSPED<br />

Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo<br />

Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali<br />

011 IOSPED<br />

Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo<br />

Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali<br />

012 SOSPED Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo<br />

Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali


codice sigla descrizione della pensione<br />

013 VO/MIN<br />

Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati<br />

liquidati, a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti,<br />

ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960)<br />

Pensioni ai superstiti<br />

014 SO/MIN liquidate, a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti,<br />

ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960)<br />

015 VR<br />

Pensioni di vecchiaia e di anzianità<br />

liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni<br />

016 IR<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni<br />

017 SR<br />

Pensioni ai superstiti<br />

liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni<br />

018 VO/ART<br />

Pensioni di vecchiaia e di anzianità<br />

liquidate a carico della gestione artigiani<br />

019 IO/ART<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

liquidati a carico della gestione artigiani<br />

020 SO/ART<br />

Pensioni ai superstiti<br />

liquidate a carico della gestione artigiani<br />

021 VO/COM<br />

Pensioni di vecchiaia e di anzianità<br />

liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali<br />

022 IO/COM<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali<br />

023 SO/COM<br />

Pensioni ai superstiti<br />

liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali<br />

024 FS Pensioni ex dipendenti FF.SS.<br />

Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti<br />

027 VOCRED delle Banche ordinarie, comprese le Casse di risparmio<br />

ed escluse le Banche di credito cooperativo<br />

028 VOCOOP<br />

Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti<br />

delle Banche di credito cooperativo (ex CRA)<br />

029 VOESA Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle esattorie<br />

030 VOBIS Rendite facoltative di vecchiaia<br />

031 IOBIS Rendite facoltative di invalidità<br />

Pensioni di invalidità a carico della Gestione speciale dell’assicurazione<br />

dell’assicurazione generale obbligatoria, istituita<br />

032 VBANC con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,<br />

per il personale degli Enti pubblici creditizi<br />

già iscritti a forme di previdenza esonerative<br />

389


390<br />

codice sigla descrizione della pensione<br />

033 IBANC<br />

Pensioni di vecchiaia a carico della Gestione speciale<br />

dell’assicurazione generale obbligatoria,<br />

istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,<br />

per il personale degli Enti pubblici creditizi<br />

già iscritti a forme di previdenza esonerative<br />

Pensioni ai superstiti a carico della Gestione speciale<br />

dell’assicurazione generale obbligatoria,<br />

034 SBANC istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,<br />

per il personale degli Enti pubblici creditizi<br />

già iscritti a forme di previdenza esonerative<br />

035 VMP<br />

Pensioni di vecchiaia della mutualità <strong>pensioni</strong> a favore delle casalinghe<br />

(legge 5.03.1963, n. 389)<br />

036 IMP<br />

Pensioni di vecchiaia della mutualità <strong>pensioni</strong> a favore delle casalinghe<br />

(legge 5.03.1963, n. 389)<br />

VM Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione marittimi)<br />

037 IM PM Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione marittimi)<br />

FM Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione marittimi)<br />

VSM Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione speciale)<br />

040 ISM PMS Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione speciale)<br />

FSM Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione speciale)<br />

043 INDCOM Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale<br />

044 INVCIV Prestazione a favore di invalido civile / cieco civile / sordomuto<br />

V/VOL<br />

Pensioni di vecchiaia del personale di volo<br />

dipendente da aziende di navigazione aerea<br />

045 I/VOL VL<br />

Pensioni di invalidità del personale di volo<br />

dipendente da aziende di navigazione aerea<br />

S/VOL<br />

Pensioni ai superstiti del personale di volo<br />

dipendente da aziende di navigazione aerea<br />

VH<br />

Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle esattorie<br />

e ricevitorie delle imposte dirette<br />

048 IH ES<br />

Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle esattorie<br />

e ricevitorie delle imposte dirette<br />

FH<br />

Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle esattorie<br />

e ricevitorie delle imposte dirette


codice sigla descrizione della pensione<br />

VT<br />

Pensioni di vecchiaia del personale dipendente<br />

da pubblici servizi di trasporto e <strong>pensioni</strong> del soppresso fondo<br />

per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano<br />

Pensioni di invalidità del personale dipendente<br />

051 IT ET da pubblici servizi di trasporto e <strong>pensioni</strong> del soppresso fondo<br />

per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano<br />

Pensioni ai superstiti del personale dipendente<br />

FT da pubblici servizi di trasporto e <strong>pensioni</strong> del soppresso fondo<br />

per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano<br />

VF<br />

Pensioni di vecchiaia del personale addetto ai pubblici servizi<br />

di telefonia<br />

054 IF TT<br />

Pensioni di invalidità del personale addetto ai pubblici servizi<br />

di telefonia<br />

FF<br />

Pensioni ai superstiti del personale addetto ai pubblici servizi<br />

di telefonia<br />

VD<br />

Pensioni di vecchiaia del personale addetto alla gestione<br />

delle imposte di consumo<br />

057 ID DZ<br />

Pensioni di invalidità del personale addetto alla gestione<br />

delle imposte di consumo<br />

FD<br />

Pensioni ai superstiti del personale addetto alla gestione<br />

delle imposte di consumo<br />

VG<br />

Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle aziende private<br />

del gas<br />

060 IG GAS<br />

Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle aziende private<br />

del gas<br />

FG<br />

Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle aziende private<br />

del gas<br />

V/EL<br />

Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dall’ENEL<br />

e dalle aziende elettriche private<br />

063 I/EL EL<br />

Pensioni di invalidità del personale dipendente dall’ENEL<br />

e dalle aziende elettriche private<br />

F/EL<br />

Pensioni ai superstiti del personale dipendente dall’ENEL<br />

e dalle aziende elettriche private<br />

391


codice sigla descrizione della pensione<br />

VSC<br />

Pensioni di vecchiaia del clero secolare<br />

e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica<br />

066 ISC CL<br />

Pensioni di invalidità del clero secolare<br />

e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica<br />

FSC<br />

Pensioni ai superstiti del clero secolare<br />

e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica<br />

Assegni vitalizi già liquidati a carico dall’ENPAS,<br />

069 PSO dell’Istituto Postelegrafonici e dell’INADEL,<br />

trasferiti al Fondo sociale a norma della legge 20 marzo 1980, n. 75<br />

073 VOAUT<br />

Pensione di vecchiaia a carico della gestione separata<br />

dei lavoratori parasubordinati<br />

074 IOAUT<br />

Pensione di invalidità a carico della gestione separata<br />

dei lavoratori parasubordinati<br />

075 SOAUT<br />

Pensione di reversibilità a carico della gestione separata<br />

dei lavoratori parasubordinati<br />

076 VOST<br />

Trattamenti <strong>pensioni</strong>stici in favore delle ostetriche<br />

trasferiti dall’ENPAO all’INPS a norma della legge 7.8.1990, n. 249<br />

077 PS Pensioni sociali<br />

078 AS Assegni sociali<br />

Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione marittimi)<br />

VMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria<br />

a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />

Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione marittimi)<br />

IMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria<br />

a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />

Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione marittimi)<br />

FMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria<br />

079 PMO<br />

a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />

Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione speciale)<br />

VSMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria<br />

a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />

Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione speciale)<br />

ISMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria<br />

a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />

Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione speciale)<br />

FSMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria<br />

a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />

082 VDAI Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell’ex INPDAI<br />

083 IDAI Pensioni di invalidità dell’ex INPDAI<br />

392<br />

084 SDAI Pensioni ai superstiti dell’ex INPDAI


codice sigla descrizione della pensione<br />

085 VR/S<br />

Pensioni di vecchiaia e di anzianità<br />

liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni,<br />

in regime internazionale<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

086 IR/S liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni,<br />

in regime internazionale<br />

087 SR/S<br />

Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti,<br />

mezzadri e coloni, in regime internazionale<br />

088 VO/ART/S<br />

Pensioni di vecchiaia e di anzianità<br />

liquidate, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale<br />

089 IO/ART/S<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

liquidati, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale<br />

090 SO/ART/S<br />

Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione artigiani,<br />

in regime internazionale<br />

091 VO/COM/S<br />

Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione<br />

esercenti attività commerciali, in regime internazionale<br />

Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità<br />

092 IO/COM/S liquidati, a carico della gestione esercenti attività commerciali,<br />

in regime internazionale<br />

093 SO/COM/S<br />

Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione esercenti attività<br />

commerciali, in regime internazionale<br />

VI<br />

Pensioni di vecchiaia del personale a rapporto d’impiego dell’INPS<br />

e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria<br />

094 SI PI<br />

Pensioni di invalidità del personale a rapporto d’impiego dell’INPS<br />

e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria<br />

FI<br />

Pensioni ai superstiti del personale a rapporto d’impiego dell’INPS<br />

e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria<br />

VL<br />

Pensioni di vecchiaia del personale salariato dell’INPS<br />

e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria<br />

097 IL PL<br />

Pensioni di invalidità del personale salariato dell’INPS<br />

e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria<br />

SL<br />

Pensioni ai superstiti del personale salariato dell’INPS<br />

e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria<br />

da 700<br />

a 799<br />

INF Rendita erogata dall’INAIL<br />

801 DIR Trattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall’INPS<br />

802 INV Trattamento diretto di invalidità erogato da Ente diverso dall’INPS<br />

803 SUP Trattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall’INPS 393


394<br />

PIEMONTE<br />

LE SEGRETERIE REGIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI<br />

CONFEDERALI DEI PENSIONATI SI TROVANO QUI:<br />

Spi-Cgil Via Pedrotti, 5 – 10152 Torino<br />

tel.: 011/2442485 - fax: 011/2442262<br />

Fnp-Cisl Via Manara, 7 – 10133 Torino<br />

tel.: 011/6600126 - fax: 011/6603173<br />

Uilp-Uil Via Bologna, 11 – 10152 Torino<br />

tel.: 011/2417173 - fax: 011/2417139<br />

VALLE D’AOSTA<br />

Spi-Cgil Via Binel, 24 – 11100 Aosta<br />

tel.: 0165/271620 - fax: 0165/271680<br />

Fnp-Cisl Via S. Martin de Corleans, 55 – 11100 Aosta<br />

tel.: 0165/368427 - fax: 0165/31031<br />

Uilp-Uil Viale Garibaldi, 23 – 11100 Aosta<br />

tel.: 0165/41866 - fax: 0165/262437<br />

LIGURIA<br />

Spi-Cgil Via S. Giovanni d’Acri, 6 - 16152 Genova<br />

tel.: 010/6028371 - fax: 010/6028370<br />

Fnp-Cisl P.zza Campetto, 7 int. 4/a – 16123 Genova<br />

tel.: 010/2770674 - fax: 010/2770674<br />

Uilp-Uil P.za Colombo, 4/9 – 16121 Genova<br />

tel.: 010/586875-6-7 - fax:010/588026<br />

LOMBARDIA<br />

Spi-Cgil Via dei Transiti, 21 – 20127 Milano<br />

tel.: 02/2885831 - fax: 02/26825232<br />

Fnp-Cisl V.le Italia, 2 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)<br />

tel.: 02/241011700/1 - fax 02/241011710<br />

Uilp-Uil Via Campanini, 7 – 20124 Milano<br />

tel.: 02/67110-1 - fax: 02/671102450<br />

PROV. TRENTO<br />

Spi-Cgil Via Muredei, 8 – 38100 Trento<br />

tel.: 0461/303911 - fax: 0461/935176<br />

Fnp-Cisl Via Verdi, 10/1 – 38100 Trento<br />

tel.: 0461/981885 - fax: 0461/985309<br />

Uilp-Uil Via Matteotti, 20/1 - 38100 Trento<br />

tel.: 0461/376115 - fax: 0461/376145<br />

PROV. BOLZANO<br />

Spi-Cgil Via Roma, 79 - 39100 Bolzano<br />

tel.: 0471/926455 - fax: 0471/926457<br />

Fnp-Cisl Via Amba Alagi, 26 – 39100 Bolzano<br />

tel.: 0471/264577 - fax: 0471/264258<br />

Uilp-Uil Via Roma 84/c – 39100 Bolzano<br />

tel.: 0471/932475 - fax: 0471/932475<br />

VENETO<br />

Spi-Cgil Via Peschiera, 5 – 30174 Venezia – Mestre<br />

tel.: 041/5497811 - fax: 041/974331<br />

Fnp-Cisl Via Piave, 7 – 30172 Venezia – Mestre<br />

tel.: 041/5330819 - fax: 041/5330824<br />

Uilp-Uil Via Bembo, 2 – 30172 Venezia – Mestre<br />

tel.: 041/2905416 - fax: 041/5315219<br />

FRIULI – V. G.<br />

Spi-Cgil Via Vidali, 1 – 34131 Trieste<br />

tel.: 040/6760311 - fax: 040/6760307<br />

Fnp-Cisl Via Cussignacco, 49 – 33100 Udine<br />

tel.: 0432/503903 - fax: 0432/509497<br />

Uilp-Uil C/o Uil - Via Polonio, 5 - 34100 Trieste<br />

tel.: 040/361663 - fax: 040/367803<br />

EMILIA – ROMAGNA<br />

Spi-Cgil Via Marconi, 69 – 40122 Bologna<br />

tel.: 051/294742 - fax: 051/251347<br />

Fnp-Cisl Via Milazzo, 16 – 40121 Bologna<br />

tel.: 051/256856 - fax: 051/251140<br />

Uilp-Uil Via Malvasia, 6/2a – 40131 Bologna<br />

tel.: 051/551172 - fax: 051/551437<br />

TOSCANA<br />

Spi-Cgil Via Pier Capponi, 7 – 50132 Firenze<br />

tel.: 055/50361 - fax: 055/5036300<br />

Fnp-Cisl Via Benedetto Dei 2/a – 50127 Firenze<br />

tel.: 055/4392218 - fax: 055/4392253<br />

Uilp-Uil Via Alamanni, 25 – 50123 Firenze<br />

tel.: 055/291972 - fax: 055/211853


MARCHE<br />

Spi-Cgil Via I <strong>Maggio</strong>, 142/a – 60131 Ancona<br />

tel.: 071/285741 - fax: 071/2857400<br />

Fnp-Cisl Via dell’Industria, 17 – 60127 Ancona<br />

tel.: 071/505217 - fax: 071/2814030<br />

Uilp-Uil Via 25 Aprile, 37/a – 60125 Ancona<br />

tel.: 071/2275390 - fax: 071/2275380<br />

UMBRIA<br />

Spi-Cgil Via Bellocchio, 26 – 06128 Perugia<br />

tel.: 075/506981 - fax: 075/5002964<br />

Fnp-Cisl Via Campo di Marte 4/m-5 – 06124 Perugia<br />

tel.: 075/5051698 - fax: 075/5009163<br />

Uilp-Uil Via R. d’Andreotto, 13 – 06100 Perugia<br />

tel.: 075/5732783 - fax: 075/5732812<br />

LAZIO<br />

Spi-Cgil Via Ricasoli, 7 – 00185 Roma<br />

tel.: 06/4474001 - fax: 06/491932<br />

Fnp-Cisl Via Alessandria, 26 – 00198 Roma<br />

tel.: 06/44254001 - fax: 06/44265371<br />

Uilp-Uil Via Cavour, 228/c – 00184 Roma<br />

tel.: 06/4740392 - fax: 06/4747055<br />

ABRUZZO<br />

Spi-Cgil Via B. Croce, 108 – 65126 Pescara<br />

tel.: 085/45431 - fax: 085/4543351<br />

Fnp-Cisl Via Dei Sanniti, 18 – 65127 Pescara<br />

tel.: 085/61043 - fax: 085/4516589<br />

Uilp-Uil Via Venezia, 28 – 65100 Pescara<br />

tel.: 0863/411847 - fax: 0863/445366<br />

MOLISE<br />

Spi-Cgil Via T. Mosca, 11 – 86100 Campobasso<br />

tel.: 0874/484628 - fax: 0874/629867<br />

Fnp-Cisl Via Ziccardi, 10 - 86100 Campobasso<br />

tel.: 0874/478735 - fax: 0874/478739<br />

Uilp-Uil Corso Bucci, 28<br />

86100 Campobasso<br />

tel.: 0874/94717 - fax: 0874/94717<br />

CAMPANIA<br />

Spi-Cgil Via Torino, 16 – 80142 Napoli<br />

tel.: 081/260378 - fax: 081/260162<br />

Fnp-Cisl Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli<br />

tel.: 081/5511818 - fax: .081/5515385<br />

Uilp-Uil Corso A. Lucci, 121 – 80142 Napoli<br />

tel.: 081/19562113 - fax: 081/19562325<br />

PUGLIA<br />

Spi-Cgil Via Vincenzo Calace, 4 – 70123 Bari<br />

tel: 080/5748626 - fax: 080/5748630<br />

Fnp-Cisl Via Spalato, 2 int. E – 70121 Bari<br />

tel.: 080/5588033 - fax: 080/5588665<br />

Uilp-Uil Corso Italia, 43/B – 70100 Bari<br />

tel.: 080/5231040 - fax: 080/5231155<br />

BASILICATA<br />

Spi-Cgil Via Bertazzoni, 86 – 85100 Potenza<br />

tel: 0971/301111 - fax: 0971/37309<br />

Fnp-Cisl Corso XVIII Agosto, 28 – 85100 Potenza<br />

tel.: 0971/36127 - fax: 0971/410470<br />

Uilp-Uil Via del Gallitello, 221 – 85100 Potenza<br />

tel.: 0971/441093 - fax: 0971/34092<br />

CALABRIA<br />

Spi-Cgil Via Massara, 22 – 88100 Catanzaro<br />

tel.: 0961/778410 - fax: 0961/778447<br />

Fnp-Cisl Via Del Mare, 50 – 88046 Lamezia T. (CZ)<br />

tel.: 0968/411370 - fax: 0968/53865<br />

Uilp-Uil Via Italia, 19 – 88100 Catanzaro<br />

tel.: 0961/727457 - fax: 0961/727457<br />

SICILIA<br />

Spi-Cgil Via Cavour, 106 – 90133 Palermo<br />

tel.: 091/588277 - fax: 091/582071<br />

Fnp-Cisl Via Nicolò Garzilli, 62 – 90141 Palermo<br />

tel.: 091/6252175 - fax: 091/6252363<br />

Uilp-Uil Via Enrico Albanese, 19, – 90139 Palermo<br />

tel.: 091/6090266 - fax: 091/6090946<br />

SARDEGNA<br />

Spi-Cgil Viale Monastir, 35 – 09122 Cagliari<br />

tel.: 070/2795316 - fax: 070/2795210<br />

Fnp-Cisl Vico 2’ XX Settembre, 1 – 09125 Cagliari<br />

tel.: 070/663103 - fax: 070/658732<br />

Uilp-Uil Via Po, 1 (angolo Viale Elmas) –<br />

09100 Cagliari<br />

tel.: 070/283449 - fax: 070/283451<br />

395


396


Indice<br />

alfabetico<br />

397


398<br />

accompagnamento, indennità di<br />

- per gli invalidi civili totali ................... 330<br />

- ai ciechi assoluti .................................. 331<br />

adeguamento al costo della vita ................... 335<br />

aliquota<br />

- contributiva in caso di opzione............... 76<br />

- di trasformazione<br />

nel sistema contributivo ........................ 69<br />

- di trasformazione nel sistema retributivo<br />

dipendenti dello Stato ............... 67, 68, 69<br />

- di trasformazione nel sistema<br />

retributivo ex II PP Ministero<br />

del tesoro ...................................... 62, 69<br />

- IRPEF ................................................. 177<br />

- percentuale di variazione dell’indice<br />

del costo della vita ............................. 339<br />

anzianità<br />

- contributiva........................................... 44<br />

- pensione di ........................................ 195<br />

assegni familiari............................................ 128<br />

assegno<br />

- di invalidità ....................................... 203<br />

- vitalizio............................................... 334<br />

- a vita per i ciechi civili parziali ............ 284<br />

- al nucleo familiare .............................. 133<br />

- di assistenza per<br />

- invalidi civili parziali........................ 280<br />

- sociale ............................................... 255<br />

- sociale sostitutivo<br />

delle prestazioni INVCIV....................... 288<br />

assistenza, assegno di<br />

- invalidi civili parziali ........................... 280<br />

assoluti, ciechi civili ....................................... 277<br />

aumento<br />

- prestazioni INVCIV e sostitutive............ 293<br />

- della pensione sociale....................243, 305<br />

bonus fiscale per i pensionati al minimo......... 190<br />

calcolo della pensione<br />

- contributivo........................................... 45<br />

- in caso di opzione per il sistema<br />

contributivo........................................... 46<br />

- misto .................................................... 48<br />

- retributivo............................................. 44<br />

ciechi civili ............................................. 269<br />

civili<br />

- ciechi .................................................. 269<br />

- mutilati e invalidi ............................... 269<br />

codici<br />

- delle sedi INPS ................................... 384<br />

- delle organizzazioni sindacali ............. 385<br />

- delle <strong>pensioni</strong> INPS ............................ 388<br />

coefficienti<br />

- di capitalizzazione ................................ 71<br />

- di rivalutazione della retribuzione<br />

pensionabile.......................................... 72<br />

- di trasformazione del montante<br />

contributivo........................................... 69<br />

combattenti, ex............................................. 226<br />

comunicazione, indennità di ......................... 333<br />

contributi<br />

- da riscatto............................................. 92<br />

- figurativi............................................... 90<br />

- obbligatori ............................................ 80<br />

- volontari............................................... 88<br />

costo della vita.............................................. 335<br />

cumulo<br />

- delle <strong>pensioni</strong> con i redditi da lavoro ... 102<br />

- di più indennità integrative speciali .... 122<br />

decorrenza della pensione di anzianità .......... 201<br />

detrazioni d’imposta<br />

- per familiari a carico........................... 186<br />

- per lavoro dipendente e assimilati ........ 185<br />

disabili, prestazioni economiche in favore dei .. 269<br />

equivalenti, lavoratori (pensione di anzianità) .. 196<br />

età pensionabile............................................ 191<br />

ex combattenti.............................................. 226


famiglia, trattamenti di<br />

- assegni familiari ................................ 128<br />

- assegno al nucleo familiare ................ 133<br />

figurativi, contributi......................................... 90<br />

finestre (c. d.) di decorrenza<br />

della pensione di anzianità...................... 201<br />

frequenza, indennità di ................................ 283<br />

gestioni italiane di previdenza<br />

- complementare ................................... 173<br />

- obbligatoria ........................................ 168<br />

guerra, pensione di ....................................... 230<br />

importo aggiuntivo 300.000 lire.................... 190<br />

imposta sul reddito delle persone fisiche ........ 177<br />

inabilità, pensione di ..................................... 203<br />

incremento della maggiorazione sociale .......... 222<br />

indennità<br />

- di accompagnamento<br />

ai ciechi assoluti .................................. 331<br />

- di accompagnamento per gli<br />

invalidi civili totali............................... 330<br />

- di comunicazione ................................ 333<br />

- di frequenza ....................................... 283<br />

- integrativa speciale .............................. 341<br />

- speciale per i ciechi parziali................. 332<br />

indennità integrativa speciale<br />

- cumulo ............................................... 122<br />

- su <strong>pensioni</strong> dec. fino 1.7.88 ................ 341<br />

- su <strong>pensioni</strong> dec. dal 1.7.88.................. 342<br />

INPS, tutte le sedi.......................................... 384<br />

integrazione al trattamento minimo............... 215<br />

interessi legali............................................... 176<br />

invalidi civili.................................................. 269<br />

invalidità, trattamenti di................................ 203<br />

IRPEF<br />

- normativa fino al 2002 ....................... 184<br />

- normativa fino al 2004 ....................... 187<br />

- normativa vigente............................... 177<br />

- imposta mensile sulle <strong>pensioni</strong> ............ 180<br />

- imposta annua sulle <strong>pensioni</strong>............... 182<br />

limite di reddito per il diritto a<br />

- assegni familiari.................................. 129<br />

- assegno a vita..................................... 284<br />

- assegno di assistenza invalidi<br />

civili parziali ....................................... 281<br />

limite di reddito per il diritto a<br />

- assegno di invalidità............................ 207<br />

- assegno sociale ................................... 260<br />

- aumento della pensione sociale ... 250, 305<br />

- aumento delle prestazioni INVCIV<br />

e sostitutive ........................................ 293<br />

- importo aggiuntivo 300.000 lire ........ 190<br />

- incremento ........................................ 323<br />

- indennità di frequenza ........................ 283<br />

- integrazione al minimo ass. invalidità . 206<br />

- integrazione altre <strong>pensioni</strong> .................. 218<br />

- maggiorazione AS...................... 263, 305<br />

- maggiorazione INVCIV......................... 286<br />

- maggiorazione sociale pensione........... 224<br />

- pensione ai superstiti........................... 214<br />

- pensione di guerra .............................. 240<br />

- pensione di invalidità .......................... 206<br />

- pensione invalidi civili totali ................ 275<br />

- pensione ciechi civili.................... 275, 277<br />

- pensione sociale.................................. 247<br />

- tutte le prestazioni .............................. 346<br />

limite massimo<br />

- di reddito pensionabile .......................... 71<br />

- di retribuzione imponibile...................... 70<br />

- di retribuzione pensionabile................... 74<br />

limite minimo<br />

- di retribuzione giornaliera<br />

imponibile............................................. 86<br />

- di retribuzione settimanale<br />

per l’accredito dei contributi .................. 96<br />

maggiorazione<br />

- del trattamento INVCIV........................ 286<br />

- dell’assegno sociale..................... 257, 310<br />

- ex combattenti.................................... 226<br />

- sociale della pensione.......................... 222<br />

maggiorazioni convenzionali<br />

dell’anzianità contributiva ......................... 97<br />

minimo, trattamento ..................................... 215<br />

mutilati e invalidi civili .................................. 269<br />

399


400<br />

nucleo familiare<br />

- assegno per ........................................ 133<br />

obbligatori, contributi ...................................... 80<br />

opzionale, pensione sociale............................ 334<br />

opzione per il sistema contributivo................... 46<br />

organizzazioni sindacali convenzionate<br />

con l’INPS, sigle e codici.......................... 385<br />

parziali, ciechi civili ....................................... 274<br />

parziali, mutilati e invalidi civili..................... 271<br />

pensionabile<br />

- età...................................................... 191<br />

- retribuzione .......................................... 44<br />

pensione<br />

- ai superstiti......................................... 210<br />

- di anzianità......................................... 195<br />

- di guerra ............................................ 230<br />

- di inabilità .......................................... 203<br />

- di inabilità per gli invalidi civili totali ... 274<br />

- di invalidità ....................................... 205<br />

- di reversibilità..................................... 210<br />

- di vecchiaia......................................... 191<br />

- indiretta.............................................. 210<br />

- maggiorazione sociale della................. 222<br />

- non reversibile per i ciechi civili<br />

e sordomuti ................................ 274, 277<br />

- sociale ................................................ 241<br />

- supplementare .................................... 209<br />

- supplemento di ................................... 208<br />

pensione sociale opzionale............................. 334<br />

pensione sociale sostitutiva delle<br />

prestazioni INVCIV................................... 288<br />

<strong>pensioni</strong>, tutte le sigle ................................... 388<br />

perequazione automatica .............................. 335<br />

rilevanze....................................................... 346<br />

riscatto, contributi da ..................................... 92<br />

sedi<br />

- dell’INPS............................................. 384<br />

- regionali delle organizzazioni<br />

SPI, FNP e UILP................................... 394<br />

sigle<br />

- delle <strong>pensioni</strong> INPS.............................. 388<br />

- delle organizzazioni sindacali<br />

convenzionate con l’INPS ................... 385<br />

sindacati convenzionati con l’INPS,<br />

sigle e codici ........................................... 385<br />

sociale<br />

- assegno .............................................. 255<br />

- maggiorazione.................................... 222<br />

- pensione............................................. 241<br />

sordomuti ..................................................... 274<br />

sostitutiva, pensione sociale........................... 288<br />

sostitutivo, assegno sociale ............................ 288<br />

speciale<br />

- indennità ai ciechi parziali................... 332<br />

- indennità integrativa........................... 341<br />

tasse............................................................. 177<br />

totali, mutilati e invalidi civili ........................ 274<br />

totalizzazione dei periodi assicurativi .............. 94<br />

trattamenti di famiglia<br />

- assegni familiari.................................. 128<br />

- assegno al nucleo familiare ................. 133<br />

trattamenti di invalidità................................. 203<br />

trattamento minimo ...................................... 215<br />

vecchiaia, pensione di.................................... 191<br />

vita, adeguamento al costo della .................. 335<br />

vitalizio, assegno........................................... 334<br />

volontari, contributi......................................... 88


401


402<br />

Importi e limiti di reddito calcolati in via DEFINITIVA per il 2006<br />

Prestazione Titolare<br />

denominazione specifica denominazione specifica età<br />

decorrenza 1994<br />

assegno invalidità<br />

cristall. al 30.9.83 art. 1, c. 182, L 662/96<br />

<strong>Maggio</strong>razione sociale pensione<br />

Importo aggiuntivo <strong>pensioni</strong> al minimo<br />

Pensione sociale 65<br />

Pensione sociale sostitutiva<br />

invalidi civili<br />

e sordomuti<br />

totali<br />

parziali<br />

65<br />

65<br />

Aumenti L 448/98 e 488/99 nati prima del 1931 tutti 65<br />

Assegno sociale 65<br />

Assegno sociale sostitutivo<br />

invalidi civili<br />

e sordomuti<br />

totali<br />

parziali<br />

65<br />

65<br />

Aumenti L 448/98 e 488/99 nati dopo il 1930 tutti 65<br />

<strong>Maggio</strong>razione dell'assegno sociale titolari di assegno sociale 65<br />

Pensione d'inabilità<br />

Assegno mensile di assistenza<br />

invalidi civili<br />

totali<br />

parziali<br />

< 65<br />

< 65<br />

Pensione non reversibile sordomuti < 65<br />

<strong>Maggio</strong>razione prestazioni INVCIV mutilati e inv. civ., sordomuti tutti < 65<br />

assoluti (NR) < 65<br />

Pensione non reversibile assoluti (R) < 65<br />

ciechi civili parziali 1/20 < 65<br />

Assegno a vita parziali 1/10<br />

<strong>Maggio</strong>razione prestazioni INVCIV tutti < 65<br />

ciechi civili assoluti (NR) 65<br />

Aumento L 448/98 nati prima del 1931 ass. ric. e parziali 65<br />

Aumento MAS<br />

ciechi civili nati dopo il 1930<br />

mutilati e invalidi civili totali<br />

65<br />

65<br />

Indennità di accompagnamento e simili<br />

sordomuti<br />

ciechi<br />

parziali<br />

assoluti<br />

Incremento al “milione” 60/70<br />

Sospensione IO decorrenza


Importo trattamento Limite di reddito annuo<br />

aliquota di perequazione 1,7%<br />

mensile annuo individuale coniugale<br />

fino a 427,58 5.558,54 11.117,08 -<br />

fino a 427,58 5.558,54 11.117,08 27.792,70<br />

fino a 427,58 5.558,54 11.117,08 22.234,16<br />

9.924,72 14.887,08<br />

fino a 154,19 2.004,47 11.117,08 -<br />

25,83 335,79 5.894,33 10.856,69<br />

82,64 1.074,32 6.632,86 11.595,22<br />

11,92 154,94 8.337,81 16.675,62<br />

314,58 4.089,54 4.089,54 14.091,72<br />

243,71 3.168,23 13.973,26 -<br />

243,71 3.168,23 4.089,54 -<br />

70,87 921,31 4.089,54 14.091,72<br />

381,72 4.962,36 4.962,36 9.924,72<br />

310,85 4.041,05 13.973,26 -<br />

310,85 4.041,05 4.962,36 -<br />

70,87 921,31 4.962,36 9.924,72<br />

12,92 167,96 5.130,32 10.688,86<br />

238,07 3.094,91 13.973,26 -<br />

238,07 3.094,91 4.089,54 -<br />

238,07 3.094,91 13.973,26 -<br />

10,33 134,29 5.096,65 10.655,19<br />

257,47 3.347,11 13.973,26 -<br />

238,07 3.094,91 13.973,26 -<br />

238,07 3.094,91 13.973,26 -<br />

176,67 2.296,71 6.717,94 -<br />

10,33 134,29 5.096,65 10.655,19<br />

46,47 604,11 3.951,22 13.953,40<br />

60,23 782,99 3.951,22 13.953,40<br />

60,23 782,99 4.824,04 9.786,40<br />

12,92 167,96 4.992,00 10.550,54<br />

450,78 5.409,36 - -<br />

226,53 2.718,36 - -<br />

164,96 1.979,52 - -<br />

689,56 8.274,72 - -<br />

fino a 551,35 7.167,55 7.167,55 12.129,91<br />

16.675,62 -<br />

nessuna fino a 16.675,62 -<br />

al 75% da - a 22.234,16 -<br />

al 60% da - a 27.792,70 -<br />

al 50% oltre 27.792,70 -<br />

nessuna fino a 22.234,16 -<br />

al 75% da - a 27.792,70 -<br />

al 50% oltre 27.792,70 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!