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Vademecum pensioni 2006.pdf - Comitato 1° Maggio

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Poiché le modifiche sono intervenute in momenti successivi e poiché, in genere,<br />

ogni nuovo intervento legislativo conteneva clausole di salvaguardia della normativa<br />

previgente per gli assicurati in particolari condizioni di età o di anzianità<br />

contributiva, per tutto il periodo transitorio (cioè fino a quando non si applicherà<br />

soltanto il regime contributivo, vale a dire approssimativamente dopo il 2036) le<br />

<strong>pensioni</strong> dovranno essere calcolate contemporaneamente con due o più sistemi diversi,<br />

ognuno dei quali dà luogo ad una quota del prodotto finale: l’importo della<br />

pensione è la somma di tali quote.<br />

Si possono avere le seguenti quote di pensione:<br />

• la quota A, che è quella calcolata con le regole del retributivo proprie di ciascun<br />

fondo o gestione vigenti prima dell’inizio del processo di riforma (media<br />

retributiva degli ultimi 5 anni, rivalutata con i vecchi criteri, nell’assicurazione<br />

generale obbligatoria; retribuzione, ovvero stipendio dell’ultimo mese, semestre<br />

o anno per i fondi esclusivi e per alcuni sostitutivi), con riferimento ai periodi<br />

di contribuzione versata o accreditata prima del <strong>1°</strong> gennaio 1993;<br />

• la quota B, relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992<br />

e calcolata con le nuove regole del retributivo (media retributiva degli ultimi<br />

10 anni, o anche meno, per chi ha maturato 15 anni al 31.12.1992, ovvero<br />

media dell’intera vita per chi alla stessa data può far valere meno di 15 anni).<br />

In alcuni Fondi <strong>pensioni</strong>stici questa quota può essere suddivisa in “sottoquote”<br />

in relazione alle diverse tappe del processo di armonizzazione cui sono stati<br />

sottoposti e che hanno prodotto modificazioni degli elementi fondamentali del<br />

calcolo con decorrenza da date diverse;<br />

• la quota C, determinata con il sistema contributivo per coloro che al 31 dicembre<br />

1995 non possono far valere 18 anni di anzianità contributiva; è relativa<br />

ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.<br />

La particolare forma che comprende anche una quota di pensione calcolata secondo<br />

il sistema contributivo viene detta anche calcolo con il sistema misto.<br />

Nelle pagine seguenti, un quadro mostra la successione delle modifiche legislative<br />

con indicazione degli elementi della formula di calcolo su cui tali modifiche<br />

hanno avuto effetto e la quota di pensione su cui insistono.<br />

Un secondo quadro entra sinteticamente nel merito delle quote di pensione, per<br />

quanto riguarda il solo sistema retributivo nell’AGO e nelle forme esclusive di essa.<br />

Di seguito al quadro, una descrizione più dettagliata dei sistemi di calcolo applicabili<br />

nel periodo transitorio alle <strong>pensioni</strong> a carico del Fondo <strong>pensioni</strong> lavoratori dipendenti<br />

e delle Gestioni speciali lavoratori autonomi, alle <strong>pensioni</strong> a carico dell’INPDAP<br />

e a quelle liquidate con le norme dei tre principali Fondi sostitutivi dell’AGO.<br />

C<br />

calcolo<br />

- i due sistemi<br />

Per la definizione di AGO e Fondi alternativi, si veda a pag. 168. 49

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