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ADEMPIMENTI DEL PERSONALE NEO ASSUNTO CON ...

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APPROFONDIMENTO<br />

finitiva cessazione dal servizio. Esempio: servizio a tempo indeterminato<br />

dal 1.2.1987 al 31.8.2000 e servizio a tempo determinato dal 1.9.2000.<br />

Il TFS verrà calcolato al 31.8.00 (anni 13 e mesi 7 arrotondati a 14) e,<br />

rivalutato, si aggiungerà al TFR maturato da 1.9.00 fino alla definitiva<br />

cessazione dal servizio.<br />

2. dipendente a tempo indeterminato passato, prima del 30.5.2000, senza<br />

soluzione di continuità a rapporto a tempo determinato:<br />

a) se il periodo a tempo determinato prestato fino al 30.5.2000 è inferiore<br />

ad un anno, si calcolerà il TFS maturato alla data del passaggio;<br />

b) se il periodo a tempo determinato prestato fino al 30.5.2000 è<br />

uguale o superiore ad un anno, si calcolerà il TFS maturato alla data<br />

del 30.5.2000.<br />

Gli esempi a) e b) del TFS costituiranno prima quota di TFR che, rivalutata,<br />

si aggiungerà alle quote di TFR maturate successivamente al 30.5.00<br />

al fine di liquidare una unica prestazione.<br />

Esempi:<br />

1. dipendente a tempo indeterminato da 1.1.90 al 31.3.00 che il 1° aprile<br />

2000 instauri rapporto di lavoro a tempo determinato: si calcolerà il TFS<br />

maturato al 31.3.00 (anni 10 e mesi 3 arrotondati a 10) al quale, rivalutato,<br />

si aggiungerà il TFR maturato dal 1° aprile 2000 fino alla definitiva<br />

cessazione dal servizio;<br />

2. dipendente a tempo indeterminato dal 1.9.89 al 30.9.98 che instauri il<br />

1° ottobre 1998 rapporto di lavoro a tempo determinato: si calcolerà il<br />

TFS maturato al 30.5.00 (anni 10 e mesi 9 arrotondati a 11) al quale, rivalutato,<br />

si aggiungerà il TFR maturato dal 31.5.00 fino alla data di definitiva<br />

cessazione dal servizio.<br />

3. dipendente con contratto a tempo indeterminato prima dell’entrata in<br />

vigore del DPCM 20.12.99, collocato in aspettativa senza assegni, nel<br />

ruolo di provenienza per accettare contratto a tempo determinato in<br />

altre o nella stessa amministrazione: per il periodo a tempo determinato,<br />

sarà assoggettato obbligatoriamente al TFR, mentre per quello a<br />

tempo indeterminato conserva il diritto al TFS. Poiché il TFS può essere<br />

corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio e il TFR può<br />

essere liquidato solo alla “cessazione dal servizio”, al termine del contratto<br />

a tempo determinato, e quindi dell’aspettativa, non potranno essere<br />

corrisposte le quote accantonate del TFR ma, rivalutate, saranno<br />

liquidate unitamente al TFS maturato per il periodo a tempo indeterminato<br />

solo alla definitiva cessazione dal servizio. Esempio: dipendente<br />

a tempo indeterminato dal 1.1.90 al 31.3.00 che, in data 1.4.00, viene<br />

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