ADEMPIMENTI DEL PERSONALE NEO ASSUNTO CON ...
ADEMPIMENTI DEL PERSONALE NEO ASSUNTO CON ...
ADEMPIMENTI DEL PERSONALE NEO ASSUNTO CON ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
58 APPENDICE NORMATIVA<br />
Dal DPR 31 maggio 1974, n. 420<br />
articolo 23. (Riconoscimento e riscatti ai fini della carriera,<br />
della quiescenza e della previdenza).<br />
al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo<br />
prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica<br />
dell’art. 9 del decretolegge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni<br />
nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli<br />
effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi,<br />
ai soli fini economici .<br />
Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di<br />
quello di leva nonché l’opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo,<br />
di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi<br />
con il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di appartenenza,<br />
sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente<br />
primo comma, solo se prestati in costanza di servizio non di ruolo.<br />
I servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute sono interamente riscattabili<br />
ai soli fini del trattamento di quiescenza. Il contributo di riscatto è<br />
fissato nella misura del 18 per cento.<br />
I riconoscimenti di servizi previsti dalla presente norma sono disposti all’atto<br />
della nomina in ruolo.<br />
I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli<br />
sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo,<br />
relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.<br />
I riconoscimenti previsti dal presente articolo hanno affetto da data non<br />
anteriore al 1° luglio 1975.<br />
Dalla legge 9 agosto 1978, n. 463<br />
19. (Riconoscimento del servizio non di ruolo).<br />
Il primo comma dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica<br />
31 maggio 1974, n. 420, è modificato nel senso che il servizio non di ruolo<br />
prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali<br />
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici<br />
e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.<br />
Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non<br />
docente della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle<br />
accademie di belle arti.