15.06.2013 Views

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

e a consentire a chiunque di uccidere il bandito condannato a morte in contumacia<br />

59, era sostanzialmente comune a tutti gli ordinamenti contemporanei<br />

60.<br />

4. L’esame dell’imputato è l’atto che chiude la fase informativa del<br />

procedimento criminale.<br />

Vi si arrivava nel caso di indiziato che rispondesse alla citazione di<br />

cui si è detto (il che era automatico quando il preteso reo fosse carcerato),<br />

ma avveniva anche per il condannato in contumacia che si presentasse per<br />

far cadere la condanna.<br />

Senza intervento di difensore e all’oscuro delle risultanze finali raccolte<br />

contro di lui, il reo preteso viene sottoposto ad interrogatori dal cui<br />

risultato dipende l’eventuale proseguimento del processo 61.<br />

Si discuteva fra i Dottori se si dovesse imporre il giuramento 62, se si<br />

potessero far domande tranello63, se si potesse, fin da quel momento, procedere<br />

alla tortura M.<br />

59 Crim. Iur. cit., 1. II, cap. CVI De exulibus impune laedendis et occiden­<br />

dis e cap. CXXIII D e proemio occidentis rebellem vel capite damnatum et exidem<br />

capientis.<br />

60 Cfr. al riguardo G. S a l v io l i cit., II, p. 396 e sgg.<br />

61 E. V ig n o lo cit., p. 39: « Resta ora a vedersi ciò che debba farsi quando<br />

(il reo) compaia. Et è che si deve esaminare citra praeiudicium Fisci: si andrà interrogando<br />

diligentemente per vedere di coglierlo in bugie, variazioni e farlo reo, e non<br />

pregiudicandosi nell’esame si rilascia con sicurtà e pregiudicandosi si prende per reo<br />

e gli si dà il constituto ».<br />

62 II Carbonara (cit., p. 182) ricorda che, al riguardo, dura est altercatio<br />

inter DD. In materia le Cost. Piemontesi del 1770 imponevano il giuramento di<br />

dire la verità sui fatti altrui e per i propri minaccia di pena pecuniaria e tortura<br />

(cfr. P. D e l G iu d ic e cit., p. 148 in nota). C. B eccaria cit., p. 37 : « Una contraddizione<br />

fra le leggi e i sentimenti naturali dell’uomo, nasce dai giuramenti che si<br />

esigono dal reo, acciocché sia un uomo veridico quando ha il massimo interesse di<br />

esser bugiardo; quasi che l’uomo potesse giurare da dovero di contribuire alla propria<br />

distribuzione; quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini<br />

quando parla l’interesse.<br />

63 I. C a r b o n a r a cit., p. 185: An liceat interrogationes dubiae, obscurae ac so-<br />

phisticatae et iudex quibusdam uti possit cautelis ad eruendam veritatem (...)<br />

respondemus cum distinctione personarum-, erano lecite solo per gli imputati istruiti.<br />

64 I. C a r b o n a r a cit., p. 187. Il Vignolo, dando per certa la cosa, pone a questo<br />

punto la riproduzione degli atti da redigersi durante lo svolgimento della tortura.<br />

- 109 -<br />

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!