TITOLO I - Comune di Palermo
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3) bonifica delle murature, dei vespai, delle pavimentazioni interne, comprensiva <strong>di</strong> ogni opera <strong>di</strong><br />
impermeabilizzazione tesa alla creazione <strong>di</strong> idonee con<strong>di</strong>zioni igieniche negli ambienti;<br />
4) tinteggiatura delle superfici esterne ed eventuali altri lavori relativi ai materiali delle facciate, quali<br />
la ripresa degli intonaci e dei parametri fatiscenti, il restauro degli stucchi e delle parti in pietra o<br />
in arenaria, la stuccatura, eventuali riprese in muratura ecc., senza alterazione dei tipi <strong>di</strong> materiale<br />
e delle tinte;<br />
5) risanamento, sostituzione e rifacimento degli intonaci e dei paramenti esterni, compresa ogni lavorazione<br />
particolare (opera in pietra, in arenaria, ecc.), senza alterazione dei tipi <strong>di</strong> materiale e<br />
delle tinte utilizzate in origine;<br />
6) tinteggiatura, riparazione e sostituzione <strong>di</strong> parti o riparazione o rifacimento totale degli infissi esterni<br />
e delle parti metalliche quali inferriate, parapetti, ecc., mantenendo le caratteristiche originarie;<br />
7) sostituzione e posa in opera <strong>di</strong> tegole lesionate o mancanti;<br />
8) sostituzione <strong>di</strong> parti deteriorate dei sistemi <strong>di</strong> smaltimento delle acque piovane;<br />
9) riparazione o rinnovo dell’impermeabilizzazione delle coperture piane;<br />
10) rifacimento del manto <strong>di</strong> copertura dei tetti, compresa la piccola or<strong>di</strong>tura e/o il tavolato, e dei sistemi<br />
<strong>di</strong> raccolta e smaltimento delle acque piovane, nel rispetto delle caratteristiche dei materiali<br />
originali;<br />
11) rifacimento dei rivestimenti delle superfici piane <strong>di</strong> copertura, compresa ogni opera <strong>di</strong> impermeabilizzazione<br />
e/o dei massetti <strong>di</strong> pendenza per il deflusso delle acque piovane;<br />
12) riparazione, sostituzione, e integrazione <strong>di</strong> ogni opera relativa agli impianti idrici, <strong>di</strong> riscaldamento,<br />
<strong>di</strong> climatizzazione, <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti liqui<strong>di</strong>, <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas, elettrici, telefonici,<br />
<strong>di</strong> sollevamento verticale, ecc.;<br />
13) installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici che non comportino mo<strong>di</strong>fiche alla sagoma delle costruzioni o<br />
dei prospetti prospicienti pubbliche strade o piazze o aumento della superficie utile e che non rechino<br />
pregiu<strong>di</strong>zio alla staticità degli immobili, solo se <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> singola unità immobiliare.<br />
Tutti gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria non possono comunque comportare mo<strong>di</strong>fiche e alterazioni<br />
agli elementi architettonici e decorativi degli immobili.<br />
E’ assimilata agli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, ai sensi della legislazione vigente,<br />
l’installazione <strong>di</strong> impianti solari per la produzione <strong>di</strong> acqua sanitaria e <strong>di</strong> pompe <strong>di</strong> calore a servizio<br />
degli e<strong>di</strong>fici esistenti sulle coperture degli stessi, ovvero negli spazi privati annessi. Detta installazione<br />
è considerata estensione dell’impianto idrico - sanitario già in opera e quin<strong>di</strong> non soggetta ad alcuna<br />
autorizzazione specifica.<br />
Quanto sopra con l’esclusione dell’e<strong>di</strong>lizia ricadente in zona A e comunque <strong>di</strong> quella vincolata ai<br />
sensi della L. 1089/1939.<br />
Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 37/85, gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria non richiedono autorizzazione.<br />
8. Manutenzione straor<strong>di</strong>naria<br />
L’insieme delle opere e delle mo<strong>di</strong>fiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali<br />
delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre<br />
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mo<strong>di</strong>fiche delle<br />
destinazioni d’uso; nonché le opere per realizzare impianti <strong>di</strong> ascensore da ubicare anche all’esterno<br />
degli e<strong>di</strong>fici (cortili, chiostrine, ecc.), qualora non sia possibile la loro realizzazione all’interno degli<br />
stessi, sempre che consentito dalla vigente normativa per gli e<strong>di</strong>fici sottoposti a restauro conservativo.<br />
In particolare sono interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria:<br />
1) opere tese a restituire l’originaria funzione statica ai singoli elementi strutturali, fatiscenti o lesionati,<br />
attraverso il loro rafforzamento o la loro sostituzione;<br />
2) consolidamento dei muri portanti e delle fondazioni anche attraverso la sostituzione <strong>di</strong> parti limitate<br />
<strong>di</strong> essi;<br />
3) consolidamento e/o rifacimento con l’impiego degli stessi materiali e tecniche costruttive delle<br />
strutture voltate e degli archi;<br />
4) rafforzamento, anche con nuovi elementi <strong>di</strong> sostegno, graffature e staffe, <strong>di</strong> singole parti strutturali;<br />
5) mo<strong>di</strong>fica della forma, <strong>di</strong>mensione, pendenza delle scale esistenti che costituiscono elemento<br />
strutturale;<br />
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