TITOLO I - Comune di Palermo
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28<br />
<strong>TITOLO</strong> III<br />
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI<br />
Art. 36<br />
Esecuzione delle opere e<strong>di</strong>lizie<br />
1. Tutti gli interventi devono essere eseguiti in modo conforme ai progetti per i quali è stata rilasciata<br />
concessione o autorizzazione o altre forme <strong>di</strong> assenso secondo le modalità esecutive fissate.<br />
2. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori e l’esecutore delle opere devono adoperarsi sotto la loro personale responsabilità,<br />
affinché le opere siano compiute a regola d’arte e siano rispondenti alle prescrizioni esistenti<br />
in materia. I lavori devono essere condotti con celerità e continuità, in modo da arrecare il<br />
minimo <strong>di</strong>sturbo alle persone e da garantire l’incolumità pubblica.<br />
3. In tutti i cantieri <strong>di</strong> lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella, delle <strong>di</strong>mensioni<br />
minime <strong>di</strong> cm 40 x 60, chiaramente leggibile in cui siano in<strong>di</strong>cati:<br />
a) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata<br />
ai lavori;<br />
b) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del <strong>di</strong>rettore dei lavori e del progettista<br />
delle strutture portanti;<br />
c) nome, cognome e titolo professionale del responsabile della sicurezza ex L.494/96<br />
d) denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori ed eventualmente l’in<strong>di</strong>cazione che i lavori sono<br />
eseguiti in economia <strong>di</strong>retta;<br />
e) nome, cognome e qualifica del responsabile tecnico del cantiere;<br />
f) estremi dell’autorizzazione o concessione assentita o rilasciata.<br />
4. In ogni cantiere deve essere conservato l’originale o una copia autenticata della concessione<br />
o/e autorizzazione e dei <strong>di</strong>segni progettuali. Nel caso <strong>di</strong> mancata affissione della tabella, il Sindaco,<br />
per tramite dell’ufficio tecnico, applica una sanzione pari a 1/100 del coacervo degli oneri<br />
<strong>di</strong> concessione, ed intima, contestualmente, l’imme<strong>di</strong>ata apposizione prescritta<br />
Art. 37<br />
Tutela della pubblica incolumità e prevenzione degli infortuni<br />
1. Quando in un e<strong>di</strong>ficio si compiono lavori che possano pregiu<strong>di</strong>care la stabilità complessiva o<br />
quella <strong>di</strong> sue singole parti, creando situazioni <strong>di</strong> pericolo per la pubblica incolumità e/o per<br />
l’integrità delle cose, il Sindaco ingiunge al proprietario <strong>di</strong> prendere imme<strong>di</strong>atamente i provve<strong>di</strong>menti<br />
necessari per eliminare lo stato <strong>di</strong> pericolo.<br />
2. Per i cantieri che si affacciano lungo vie o piazze, è necessario costruire stabili ripari per i passanti.<br />
3. Le recinzioni dei cantieri, realizzate me<strong>di</strong>ante materiali e strutture <strong>di</strong> sufficiente robustezza, e nel<br />
rispetto del decoro urbano, devono essere provviste delle necessarie segnalazioni <strong>di</strong> ingombro<br />
e <strong>di</strong> pericolo <strong>di</strong>urne a bande bianche e rosse, e notturne a luci rosse. In corrispondenza degli<br />
spigoli deve essere posta una lanterna da mantenersi accesa, a cura e spese del costruttore,<br />
secondo l’orario della pubblica illuminazione stradale. Tali lanterne devono avere <strong>di</strong>mensione<br />
appropriata ed essere collocate in modo da segnalare bene la recinzione o l’elemento su cui<br />
sono poste.<br />
4. Il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per la sicurezza dei citta<strong>di</strong>ni portatori<br />
<strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine utilizzabile anche da parte<br />
<strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni con ridotta o con impe<strong>di</strong>ta capacità motoria.<br />
5. I ponteggi e le impalcature devono essere realizzati in modo tale da escludere la caduta <strong>di</strong> materiali<br />
su spazi pubblici o gravati da pubblica servitù. Le strutture provvisionali, i ponteggi, le impalcature,<br />
le rampe, le scale, i parapetti e simili, devono avere requisiti <strong>di</strong> resistenza, stabilità e<br />
protezione, conformi alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nelle norme per la prevenzione degli infortuni.