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TITOLO I - Comune di Palermo

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simili, ricavate nelle falde del tetto stesso.<br />

4. La <strong>di</strong>mensione dei lucernari non può, <strong>di</strong> norma, superare metri quadri 0,40 ogni metri quadri 30<br />

si superficie sotto tetto e la <strong>di</strong>mensione delle asole o finestre sotto tetto non può, <strong>di</strong> norma., superare<br />

1/15 della superficie della copertura a tetto.<br />

5. I locali sotto tetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti <strong>di</strong> abitabilità <strong>di</strong> cui ai precedenti<br />

art. 54 e 55 riguardo all’altezza e <strong>di</strong>mensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.<br />

44<br />

Art. 59<br />

Immobili <strong>di</strong> antica costruzione<br />

1. Tutti gli immobili realizzati anteriormente all’adozione del Piano Regolatore Generale (approvato<br />

con Decreto del Presidente della Regione in data 28.06.1962 con n° 110/A) destinati agli usi residenziale<br />

e/o allo svolgimento delle attività commerciali o produttive privi del certificato <strong>di</strong> abitabilità/agibilità<br />

(purché non interessati da istanze <strong>di</strong> condono e<strong>di</strong>lizio) possono ottenere il certificato<br />

<strong>di</strong> abitabilità e/o agibilità.<br />

2. L’ufficio comunale preposto può rilasciare il predetto certificato subor<strong>di</strong>nandolo all’esito favorevole<br />

delle verifiche su:<br />

a) la staticità dell’unità immobiliare o della unità e<strong>di</strong>lizia (e<strong>di</strong>ficio) a cui l’immobile afferisce;<br />

b) la regolarità della documentazione catastale;<br />

c) il possesso dei requisiti <strong>di</strong> sicurezza con riferimento alla specifica attività;<br />

d) il possesso dei requisiti igienici riferiti alla unità immobiliare o alla porzione <strong>di</strong> unità e<strong>di</strong>lizia (e<strong>di</strong>ficio)<br />

oggetto dell’istanza;<br />

e) la compatibilità dell’uso richiesto rispetto alle destinazioni urbanistiche <strong>di</strong> zona.<br />

3. L’ufficio, al fine del rilascio del certificato <strong>di</strong> abitabilità per immobili come sopra in<strong>di</strong>viduati può<br />

prescrivere con<strong>di</strong>zioni specifiche. Nel caso in cui tali prescrizioni prevedano esecuzione <strong>di</strong> opere,<br />

queste ultime prima della realizzazione, devono essere autorizzate dal Sindaco.<br />

Art. 60<br />

Scale<br />

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano:<br />

a) agli e<strong>di</strong>fici privati <strong>di</strong> nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale<br />

convenzionata;<br />

b) agli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata <strong>di</strong> nuova costruzione;<br />

c) alla ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici privati <strong>di</strong> cui ai precedenti punti;<br />

d) agli spazi esterni alle residenze;<br />

e) agli e<strong>di</strong>fici e spazi pubblici <strong>di</strong> nuova costruzione, ancorché <strong>di</strong> carattere temporaneo, o a quelli<br />

esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione;<br />

f) agli e<strong>di</strong>fici e spazi pubblici sottoposti a qualunque tipo <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio suscettibile <strong>di</strong> limitare<br />

l’accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso;<br />

g) agli e<strong>di</strong>fici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento <strong>di</strong> destinazione se finalizzati<br />

all’uso pubblico (con l’esclusione delle A1).<br />

2. Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Per<br />

ogni rampa <strong>di</strong> scale i gra<strong>di</strong>ni devono avere la stessa alzata e pedata.<br />

3. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>ni, caratterizzati da un corretto<br />

rapporto tra alzata e pedata.<br />

4. Le rampe <strong>di</strong> scale che costituiscono parte comune o siano <strong>di</strong> uso pubblico devono avere una<br />

larghezza minima <strong>di</strong> cm 120, avere una pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della<br />

scala.<br />

5. I gra<strong>di</strong>ni devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima<br />

cm 30): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra cm 62 e 64.<br />

6. Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante <strong>di</strong> adeguata profon<strong>di</strong>tà.

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