DELIBERAZIONE 6 agosto 1993, n - Parco Migliarino San Rossore ...
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<strong>DELIBERAZIONE</strong> 6 <strong>agosto</strong> <strong>1993</strong>, n. 7375<br />
«Regolamento generale d'uso del territorio del parco e<br />
tutela dell'ambiente naturale» del <strong>Parco</strong> di <strong>Migliarino</strong>, S.<br />
<strong>Rossore</strong>, Massaciuccoli. Approvazione.<br />
LA GIUNTA REGIONALE<br />
Visto l'art. 9 della L.R. n. 61/1979 e succ. modif. istitutiva del <strong>Parco</strong> naturale di<br />
<strong>Migliarino</strong>, S. <strong>Rossore</strong>, Massaciuccoli;<br />
Visto l'art. 12 delle vigenti norme di attuazione del Piano territoriale del <strong>Parco</strong>;<br />
Viste le delibere dell’Assemblea consortile del <strong>Parco</strong> n.18 deI29-07-1992 e n. 16 del<br />
22-04-<strong>1993</strong>,<br />
esecutive ai sensi di legge, aventi per oggetto “Regolamento generale del<br />
Consorzio”;<br />
Considerato che il regolamento oggetto delle citate deliberazioni del parco è<br />
pervenuto in Regione in data 17.06.<strong>1993</strong> per l’approvazione nei 60 gg. successivi a<br />
termini di legge;<br />
Considerato il parere istruttorio formulato dal Dpt. Agricoltura e Foreste;<br />
Ritenuto che attraverso una gestione da parte raccordata alla normativa già vigente<br />
nell'area in materia territoriale, idraulica e di bonifica, particolarmente riferita agli<br />
aspetti manutentori, il presente regolamento corrisponde alle finalità di legge;<br />
A voti unanimi<br />
DELIBERA<br />
- di approvare il Regolamento generale d'uso del territorio e tutela<br />
dell'ambiente naturale del <strong>Parco</strong> naturale di <strong>Migliarino</strong>, S. <strong>Rossore</strong>,<br />
Massaciuccoli di cui alla delibera dell'Assemblea consortile n. 16 del<br />
22.04.<strong>1993</strong>, allegato al presente atto<br />
Il presente atto non è soggetto al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso<br />
nelle categorie<br />
indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13-2 -<strong>1993</strong> n. 40<br />
Segreteria della Giunta<br />
Il coordinatore M. Borli
ALLEGATO<br />
CONSORZIO DEL PARCO NATURALE MIGLIARINO SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI<br />
Regolamento generale d’uso del territorio del <strong>Parco</strong> e tutela dell’ambiente naturale<br />
Premesso che:<br />
- l’art. 9 della L.R.T. n. 61 del 13.12.1979 e successive modificazioni stabilisce<br />
che nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale, approvato con<br />
Deliberazione del Consiglio regionale del 12 dicembre 1989, n. 515,<br />
pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 dell’11.aprile 1990 al Bollettino<br />
Ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell’11 aprile 1990, il Consorzio<br />
persegue le finalità istitutive del <strong>Parco</strong> attraverso regolamenti d’uso del<br />
territorio e piani di gestione, aventi, questi ultimi, efficacia di piano<br />
particolareggiato;<br />
- i regolamenti d’uso ed i piani di gestione, che interessano tutta o parte l’area<br />
del <strong>Parco</strong>, sono deliberati dall’Assemblea Consortile sentito il Comitato<br />
Scientifico e disciplinano le modalità della fruizione del parco, con riferimento<br />
alle tipologie e secondo le finalità di cui all’art. 1 della L.R.T. n. 6171979, e<br />
cioè la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche del litorale<br />
pisano e lucchese, in funzione dell’uso sociale di tali valori, nonché la<br />
promozione della ricerca scientifica, e della didattica naturalistica;<br />
- i regolamenti d’uso disciplinano, tra l’altro, i tempi e le modalità delle visite,<br />
la fruizione e l’uso del territorio, la localizzazione e graduazione dei divieti e<br />
delle sanzioni per quanto attiene al comportamento di chiunque opera<br />
all’interno del parco e le attività consentite dalle destinazioni d’uso del<br />
territorio;<br />
- è adottato il seguente Regolamento generale d’uso del territorio del parco e<br />
tutela dell’ambiente naturale.<br />
Titolo I<br />
Definizione del <strong>Parco</strong> Naturale e procedura per il nulla-osta di cui all’art. 10 della<br />
LRT n. 6171979 e successive modificazioni.<br />
Art. 1<br />
Il territorio del <strong>Parco</strong> risulta definito nel Piano Territoriale dalla sommatoria delle<br />
aree interne e di quelle esterne comprese nelle seguenti Tenute e/o Fattorie e/o<br />
Comparti:<br />
a) Tombolo,<br />
b) Coltano e Castagnolo,<br />
c) <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong>,<br />
d) <strong>Migliarino</strong>,<br />
e) Lago e padule settentrionale del Massaciuccoli,<br />
f) Lago e Padule Meridionale del Massaciuccoli,<br />
g) Villa Borbone e Macchia Lucchese
La definizione del territorio del parco risulta dalla cartografia in scala 1/10.000 in<br />
numero 17 tavole allegate al Piano territoriale.<br />
Nell’ambito territoriale del parco l’ambiente naturale è conservato in assoluto nella<br />
sua integrità secondo i riferimenti ambientali individuati dal Piano Territoriale:<br />
- le zone boscate<br />
- le zone umide<br />
- l’arenile<br />
- i corpi idrici<br />
- le zone agricole<br />
- le aree di riserva naturale<br />
Tutte le zone costituenti i riferimenti ambientali del parco devono considerarsi Zone<br />
C) ai sensi dell’art. 10 della L.R.T. n. 52/1982 e successive modificazioni, ad<br />
eccezione delle aree di riserva naturale, assimilabili alle Zone D) di cui allo stesso<br />
articolo.<br />
Le aree del parco non costituenti riferimento ambientale, ma incluse nel territorio<br />
del <strong>Parco</strong> dal Piano Territoriale, poiché presentano distinte peculiarità storicoartistiche,<br />
naturalistiche comunque ambientali, con caratterizzazione che riguarda<br />
localizzazioni aventi ambiti geografici limitati, a mente dell’art. 10 della LRT n.<br />
52/1982 e successive modificazioni, devono considerarsi Zone C).<br />
Art. 2<br />
Qualsiasi uso, anche provvisorio, del territorio e delle acque, che non rientri nei<br />
normali avvicendamenti colturali, deve essere preventivamente autorizzato dal<br />
Consorzio. A tale fine gli interessati dovranno rivolgere istanza ai Comuni<br />
territorialmente competenti a riguardo delle previsioni dell’art. 10 della LRT n.<br />
61/1979 e successive modificazioni concernenti la disciplina edilizio-urbanistica: in<br />
tutti gli altri casi l’istanza scritta deve essere presentata direttamente al Consorzio<br />
del <strong>Parco</strong> Naturale.<br />
L’istanza deve essere presentata con congruo anticipo di tempo per l’istruttoria; è<br />
facoltà degli Organi consortili chiedere copia di atti documenti a completamento<br />
della istanza stessa.<br />
L’organo consortile competente deve pronunciarsi sulla istanza entro 30 giorni dalla<br />
richiesta. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato si<br />
prescinde dal nulla-osta.<br />
Art. 3<br />
Chiunque non ottemperi nei tempi e modi stabiliti dal nulla-osta rilasciato dal<br />
Consorzio alle condizioni-prescrizioni ivi indicate, incorre nelle sanzioni di cui all’art.<br />
15 della LRT n. 61/1979, modificato ed integrato dalla LRT n. 52 del 29/06/1982 e<br />
successive modificazioni e di cui all’art. 30 della legge n. 394 del 6.12.1991,<br />
secondo le norme del presente regolamento.<br />
Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di adottare l’ordine di immediata<br />
sospensione delle opere e delle attività e fissare un termine per la loro riduzione in<br />
pristino a mente del 4° comma dell’art. 15 della LRT n. 6171979.<br />
L’ordine si applica anche per le opere eseguite senza il nulla-osta di cui all’art. 10<br />
della LRT n. 61/1979, a mente del 5° comma del citato art. 15 della LRT n.<br />
61/1979.
L’ordine si applica anche per le opere eseguite senza il nulla-osta di cui all’art. 10<br />
della LRT n. 61/1979, a mente del 5° comma del citato art. 15 della LRT n.<br />
61/1979.<br />
Art. 4<br />
Il nulla-osta rilasciato a privati o ditte deve essere esibito a richiesta degli addetti<br />
alla vigilanza e controllo del Consorzio del <strong>Parco</strong> e degli altri Enti istituzionalmente<br />
competenti.<br />
Titolo II<br />
Disciplina e tutela del <strong>Parco</strong><br />
Capo A – Territorio<br />
Art. 5<br />
Fuori dalle previsioni dei piani di gestione e di recupero è vietato:<br />
a) allestire attendamenti, campeggi; collocare roulottes, tende o simili; costruire<br />
o collocare baracche, manufatti ricoveri di qualsiasi specie, di natura anche<br />
provvisoria;<br />
b) eseguire opere in muratura, in lamiera, in legno o plastica, compresi muri di<br />
cinta, di sostegno, recinzioni di qualsiasi materiale, fognature, condutture<br />
sotterranee, pozzi, cisterne etc. fanno eccezione le palizzate messe in opera<br />
da operatori agricoli o ippici per scopi colturali o di allevamento, debitamente<br />
autorizzate dal Consorzio,<br />
c) operare trasformazioni edilizio-urbanistiche, comprese le ristrutturazioni e<br />
riedificazioni, costruzione di approdi, pontili, porticcioli, attracchi ed<br />
imbarcaderi, opere di consolidamento di sponda e simili;<br />
d) eseguire scavi, riempimenti, pavimentazioni, arginature, deviare acque,<br />
operare prosciugamenti, operare modifica al regime e composizione delle<br />
acque superficiali e di falda;<br />
e) raccogliere e manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili, etc.;<br />
f) effettuazione di manifestazioni, gare, consorzi, etc. che interessano il<br />
territorio del <strong>Parco</strong> in assenza della preventiva autorizzazione del Consorzio;<br />
g) posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità nell’ambito del territorio<br />
del parco.<br />
Sono fatti salvi gli interventi di Enti Pubblici e privati disciplinati dall’art. 13 della<br />
Normativa Tecnica di Attuazione del Piano territoriale.<br />
E’ altresì vietato:<br />
h) lo scarico e l’abbandono di qualsivoglia quantità di rifiuti urbani speciali,<br />
tossici e nocivi, a mente del DPR 10 settembre 1982, n. 915;<br />
i) lo scarico liquami urbani, idrocarburi, diserbanti, disseccanti, pesticidi e<br />
sostanze chimiche in genere non ricompresi nelle normative generali<br />
riguardanti la disciplina dei fertilizzanti agricoli, anche se tali scarichi sono<br />
effettuati tramite impianti fissi quali: fognature, sfiatatoi, smaltitori, etc.;<br />
j) asportazione di torba, sabbia, terreno vegetale, etc.; al di fuori delle<br />
previsioni del Piano territoriale.
Art. 6<br />
Disciplina dell’arenile di Vecchiano<br />
Sull’arenile del Comune di Vecchiano, escluse le aree a Riserva Naturale soggette a<br />
disciplina specifica, è consentito a chiunque l’accesso e la sosta per la balneazione e<br />
l’uso dell’arenile nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />
a) l’accesso alla spiaggia è consentito utilizzando i sentieri esistenti;<br />
b) non è consentito l’accesso alle aree ad uso militare, fatte salve le competenze<br />
del Ministero della Difesa, nonché nelle aree già sottoposte o destinate a<br />
rimboschimento;<br />
c) il transito dei mezzi a motore o trainati è consentito dalle ore 6 alle ore 24,<br />
negli appositi percorsi;<br />
d) la sosta dei mezzi a motore o trainati è consentita esclusivamente negli spazi<br />
allo scopo attrezzati e limitatamente alle ore suddette;<br />
e) non è consentito il campeggio e l’installazione di tende o altro a carattere<br />
fisso.<br />
Sono invece consentiti ripari funzionali alla permanenza sull’arenile dalle ore 6 alle<br />
ore 22, ora entro la quale tali ripari devono essere rimossi.<br />
Art. 7<br />
Per le violazioni di cui agli artt. 2), 3), 4), 5), e 6) si applicano le seguenti sanzioni:<br />
Zone C e D da L. 500.000 a L. 2.000.000<br />
A mente dell’ultimo comma dell’art. 17 della LRT n. 52/1982 e successive<br />
modificazioni, per le violazioni di entità particolarmente tenue, si deroga dai minimi<br />
suddetti ed i massimi non possono superare il decuplo dei minimo, per cui si<br />
applicano le seguenti sanzioni:<br />
Zona C da L: 50.000 a L. 500.000<br />
Zona D da L. 100.000 a L. 1.000.000<br />
Capo B – Acque<br />
Art. 8<br />
La navigazione nelle acque interne al <strong>Parco</strong>, fiumi e canali, è ammessa anche a<br />
motore, purchè con velocità non superiore a 4 nodi, pari a 6 Km/ora.<br />
Nel lago e nel padule di Massaciuccoli è vietata la navigazione a motore salvo che<br />
per funzioni di servizio o attività espressamente autorizzate dal Consorzio su<br />
percorsi prestabiliti.<br />
Per il canale navigabile dei Navicelli vige l’apposita normativa statale e regionale<br />
[Decreto Ministeriale 22 novembre 1974 (G.U. n. 335 del 23.12. 1974) e LRT n. 36<br />
del 22 maggio 1982].<br />
Il Consorzio del parco si riserva la facoltà di interdire qualsiasi forma di navigazione<br />
negli specchi d’acqua appositamente individuati per riserva naturale, oasi,<br />
osservazione, ricerca e didattica scientifica.<br />
La pesca è ammessa esclusivamente nelle forme e con le attrezzature previste dalla<br />
LRT n. 25 del 24 aprile 1984 e successive modifiche apportate con LRT n. 63 del 16
ottobre 1989 e LRT n. 90 del 17 dicembre 1988. nelle acque interne del parco<br />
Naturale non sono operanti le disposizioni oggetto di concessione particolare tra gli<br />
interessati ed il Consorzio del parco.<br />
E’ vietato costruire nuove attrezzature fisse di pesca.<br />
Art. 9<br />
Opere ed interventi su strutture a manufatti lungo le acque interne al <strong>Parco</strong><br />
Per le opere e gli interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, gli<br />
interessati dovranno attivare la necessaria procedura presso il Comune competente,<br />
il quale procederà poi a chiedere al Consorzio il relativo nulla-osta, a norma dell’art.<br />
10 della LRT n. 61/1979.<br />
Per quanto concerne i manufatti e le opere di cui ai successivi punti, riservate alle<br />
amministrazioni Pubbliche competenti le prescritte autorizzazioni e/o concessioni, i<br />
nulla-osta di competenza del Consorzio conterranno le seguenti prescrizioni:<br />
a) i manufatti e le strutture fisse possono essere consolidati, rinnovati o<br />
sostituiti in tutto o in parte, soltanto nei limiti delle dimensioni esistenti al<br />
momento di entrata in vigore della LRT n. 61/1979, istitutiva del parco<br />
Naturale. Restano salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia<br />
di esercizio della pesca dilettantistica non professionale.<br />
b) Il manufatto (capanno o baracca) per il ricovero degli attrezzi necessari per lo<br />
svolgimento delle attività consentite, può essere riadattato e consolidato<br />
soltanto nei limiti delle dimensioni esistenti al momento dell’entrata in vigore<br />
della suddetta LRT n. 61/1979, mediante l’impiego di elementi costruttivi di<br />
tipo rustico, in modo da non alterare le caratteristiche estetiche ed ambientali<br />
dei luoghi. Non possono essere utilizzati colori vivaci su alcuna faccia esterna<br />
dei manufatti e non può essere eseguita l’applicazione in vista di materiali<br />
plastici o metallici.<br />
c) I manufatti (baracche e capanni di qualsivoglia natura) presenti sul Lago di<br />
Massaciuccoli e sulla rete di canali ad esso contigui a Nord ed a Sud dovranno<br />
essere consolidati e ristrutturati solo secondo le seguenti tipologie ispirate alla<br />
costituzione di uno standard tipico per questa Tenuta del <strong>Parco</strong>:<br />
I tetti di qualsivoglia manufatto dovranno essere ricoperti con cannuccia di<br />
padule montata in mazzi di sezione circolare.<br />
Le pareti, i Piani di calpestio e gli annessi dei manufatti (pontili, tavoli,<br />
ricovero barche, capanni etc.) dovranno essere realizzati esclusivamente in<br />
legno verniciato di colore marrone scuro o trattati con impregnanti aventi<br />
analogo risultato estetico.<br />
d) L’esecuzione lungo le acque interne del <strong>Parco</strong> di opere di difesa di sponda, da<br />
realizzarsi possibilmente in legno, dovrà rispettare i limiti dell0allineamento<br />
naturale della riva, senza che l’altezza dell’opera risulti superiore al livello di<br />
calpestio del retrostante terreno, salvo l'eventuale ringhiera o parapetto, da<br />
realizzarsi in legno.<br />
e) I Pontili ad uso approdo imbarcazioni possono essere consolidati o riadattati,<br />
mediante l0impiego del legno, soltanto nei limiti delle dimensioni esistenti al<br />
momento dell0entrata in vigore della citata L.R.T. n. 61/79<br />
f) Il terreno ad uso resede o cortile non può essere ricoperti con impasti di<br />
calcestruzzo, cemento, bitume o altro materiale per pavimentazioni esterne,
Art. 10<br />
salvo il consolidamento dello stradello di accesso con stabilizzato di cava o<br />
simili.<br />
Per i comparti soggetti a piano di gestione o piano di recupero saranno applicabili le<br />
normative previste nei predetti piani<br />
Art. 11<br />
Disciplina gare veliche nel Lago di Massaciuccoli:<br />
a) E’ stabilito di riservare alle gare veliche per scafi a planata una porzione del<br />
Lago di Massaciuccoli a forma triangolare, così individuata (vedasi planimetria<br />
allegata sub A):<br />
– lato sud-ovest: una linea andante dallo “Chalet Emilio” di Torre del<br />
Lago al punto fuori foce del Canale della Barra, così identificabile:<br />
intersecazione della linea Punta di Casina – cima del Monte Cocco<br />
con la normale congiungente la predetta linea a foce del Canale<br />
della Barra;<br />
– lato sud-est: dal punto fuori foce del Canale della Barra al punto di<br />
intersecazione della linea foce del Canale Malfante – cima del<br />
Monte Cocco con la linea Punta della Piaggetta – Torre di Villa<br />
Orlando;<br />
– lato nord: dallo “Chalet Emilio” al punto di intersecazione della<br />
linea foce del Canale Malfante – cima del Monte Cocco con la linea<br />
Punta della Piaggetta – Villa Orlando.<br />
L’individuazione dei punti di vertice della porzione triangolare di cui sopra,<br />
dovrà di volta in volta essere effettuata alla presenza del Personale di<br />
Vigilanza di questo Consorzio e materializzata a mezzo di boe.<br />
b) Sono consentite non più di due gare mensili della durata di due giorni.<br />
E’ consentita l’effettuazione di una sola gara mensile nelle giornate di<br />
esercizio venatorio.<br />
c) Le Associazioni e gli Organismi interessati alle gare devono far pervenire<br />
istanza, con allegati i programmi di gare per l’anno successivo, entro e non<br />
oltre il 15 novembre di ogni anno, onde consentire al Consorzio la formazione<br />
in tempo utile del programma generale delle gare veliche. Contestualmente<br />
all’istanza inviata al Consorzio deve essere inviata istanza anche all’ente<br />
delegato dalla Regione Toscana per la disciplina della navigazione sul Lago.<br />
d) Durante l’effettuazione delle gare è consentita la navigazione a velocità<br />
ridotta. E comunque tale da non recare disturbo alla fauna o pregiudizio<br />
all’ambiente, salvo emergenza, ad un massimo di due natanti per soccorso,<br />
con motore di potenza fino a 25 CV max.<br />
Art. 12<br />
Disciplina dello specchi d’acqua denominato “Il Chiarore”<br />
È demandata a specifico Regolamento.
Art. 13<br />
Disciplina della navigazione e della pesca nel Lago di Massaciuccoli ed acque<br />
adiacenti e della navigazione sul Fiume Serchio in aree ricomprese nel <strong>Parco</strong><br />
Naturale<br />
a) Nel Lago di Massaciuccoli è vietata la navigazione di imbarcazioni munite di<br />
motore di qualsivoglia potenza, ivi compresi i mezzi a «cuscino d'aria», c.d. Hover-<br />
Craft. È ammessa soltanto la navigazione con motori elettrici.<br />
È vietata altresì la navigazione di imbarcazioni munite di deriva superiore a m 1,50,<br />
sia fissa che estraibile.<br />
Le disposizioni di cui ai comma precedenti si estendono alle acque del Padule<br />
adiacente, ricomprese nei limiti del <strong>Parco</strong> Naturale.<br />
b) Il divieto di impiego di motore non si applica alle imbarcazioni autorizzate a<br />
svolgere il servizio pubblico di linea ed il servizio di noleggio di banchina, purché<br />
queste ultime in grado di trasportare almeno 12 (dodici) persone (norme R.I.N.A.).<br />
Le caratteristiche per l'individuazione dei predetti natanti dovranno essere<br />
preventivamente comunicate al Consorzio, per il relativo nulla-osta.<br />
Il divieto non si estende ai natanti di Enti Pubblici addetti alla vigilanza ed ai mezzi<br />
di pronto soccorso.<br />
c) Qualsiasi natante deve tenere una velocità particolarmente moderata in relazione<br />
al sommovimento dei fondali, allo sciabordio sulle rive ed alla larghezza dei<br />
canali.In ogni caso la velocità non potrà superare i 4 nodi, pari a 6 km/ora.<br />
I Natanti addetti alla vigilanza e quelli del pronto soccorso sono esentati<br />
dall'osservanza del divieto di velocità soltanto per giustificati motivi di servizio.<br />
d) Ai natanti a motore addetti al traino chiatte, barconi, etc. è consentita la<br />
navigazione, purché a velocità non superiore a 4 nodi, pari a 6km/ora,<br />
esclusivamente nei seguenti canali:<br />
-Canale Quindici,<br />
-Canale Venti,<br />
-Canale Malfante,<br />
-Canale Burlamacca.<br />
e) Per incremento della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, il Consorzio<br />
del <strong>Parco</strong>, con specifico provvedimento, secondo le previsioni di Piano, realizza<br />
apposite strutture quali: osservatori, camminamenti, oasi, etc.<br />
La navigazione non autorizzata con qualsiasi natante, anche a remi, nelle acque<br />
facenti parte di dette strutture, è tassativamente vietata per ragioni di tranquillità<br />
dell'avifauna, in relazione alla osservazione ed allo studio della predetta. Per le<br />
stesse ragioni è vietata la pesca con qualsivoglia mezzo o sistema, come pure il<br />
disturbo della predetta avifauna con qualunque sistema, anche sonoro.<br />
L’accesso del pubblico alle strutture di studio e di osservazione è regolato da<br />
apposito provvedimento.<br />
f) La pesca nelle acque del Bacino del Massaciuccoli ricomprese nei limiti del <strong>Parco</strong><br />
naturale è ammessa.<br />
La pesca, da chiunque esercitata, pescatori professionali o di mestiere e dilettanti, è<br />
regolata secondo la disciplina generale di cui all'art. 8.<br />
Le gare di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio<br />
del <strong>Parco</strong>. In ogni caso non è consentita l'immissione di fauna ittica non autorizzata<br />
dal Consorzio.
g) Tutti gli attrezzi da pesca non consentiti dalla citata L.R.T. n. 25/1984, compreso<br />
il pescato e le imbarcazioni, da chiunque adoperati: pescatori professionali o di<br />
mestiere e dilettanti, sono assoggettati a sequestro a norma della legge 24<br />
novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571, per essere consegnati<br />
al Comune compatente per l'eventuale confisca di legge.<br />
h) Nelle acque del Fiume Serchio ricadenti in Zona C e Zona D del <strong>Parco</strong> Naturale, è<br />
vietata la navigazione con velocità superiore a 4 nodi, pari a 6 km/ora. Tale divieto<br />
non si estende alle imbarcazioni autorizzate a svolgere servizi di Enti Pubblici,<br />
vigilanza c soccorso.<br />
i) In casi di emergenza, conseguenti avarie, tempeste, etc. che potrebbero<br />
interessare i natanti che navigano il tratto di mare antistante la Foce del Serchio e<br />
che necessitano di immediato rifugio all'interno della foce del Fiume, e consentita la<br />
navigazione e la sosta per il tempo strettamente necessario alla eliminazione delle<br />
cause che haru1o determinato il ricovero.<br />
Art. 14<br />
Per chiunque violi le prescrizioni del presente Capo e senza pregiudizio per quanto<br />
previsto dalla vigente legislazione, a norma dell'art. 15 della L.R.T. n. 61/1979 e<br />
successive modificazioni di cui alla L.R.T. n. 52 del 29-06-1982 e dell'art. 30 della<br />
Legge n. 394/1991, si applicano le seguenti sanzioni:<br />
(è applicata la deroga di cui all'ultimo comma della L.R.T. n. 52/1982)<br />
1) navigazione a motore ove non consentita e navigazione a velocità superiore a 4<br />
nodi, pari a 6 km/ora:<br />
sanzione da L. 200.000 a L. 400.000<br />
2) navigazione di natanti non autorizzati a velocità non particolarmente moderata:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
3) navigazione a remi nelle acl1ue facenti parte del1e strutture di osservazione,<br />
studio, etc., opportunamente segnalate:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
4) nei casi di recidiva, si applicano le sanzioni edittali:<br />
Zone C e D -da L. 500.000 a L. 2.000.000 5) pesca con qualsivoglia mezzo o<br />
sistema e/o disturbo dell'avifauna nelle acque, di strutture e aggallati facenti parte<br />
di osservatori, camminamenti, etc.:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
6) accesso non consentito agli osservatori, oasi, camminamenti, aggallanti, etc.<br />
facenti parte delle strutture di osservazione, studio, etc.:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
7) immissione di ittiofauna non autorizzata del <strong>Parco</strong>:<br />
sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000<br />
8) nei casi di recidiva si possono raddoppiare le sanzioni fino al1e somme di minimo<br />
e di massimo edittali di cui al 5 ° comma dell'art. 17 della L.R.T. n. 52 del 29-06-<br />
1982:<br />
Zone C e D. da L. 500.000 a L. 2.000.000<br />
9) fermo restando il disposto della L.R.T. n. 25 del 24-04-1984 e successive<br />
modificazioni, nel caso di violazione alle prescrizioni sulla pesca si applica- no le<br />
seguenti sanzioni:<br />
-per quantitativi di pescato inferiori a kg. 10 (dicci) si applica la deroga di cui<br />
all'ultimo comma dell'art. 17 della L.R.T. n. 52/1982:
-per quantitativi superiori a kg. 10 di pescato, si applicano i seguenti minimi ed i<br />
massimi edittali:<br />
Zone C e D. da I.. 500.000 a L. 2.000.000<br />
10) istallazioni di impianto fisso di pesca abusivo:<br />
sanzione da L. 500.000 a L. 1.000.000<br />
11) interventi su impianti fissi da pesca e manufatti in genere che, pur nei limiti<br />
delle dimensioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della L.R.T. n. 61/1979,<br />
vengono realizzati per il loro consolidamento, rinnovamento o sostituzione in tutto o<br />
in parte, in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente regolamento, si<br />
applicano le sanzioni di cui al precedente art.7.<br />
12) Per chiunque violi le prescrizioni di cui al punto h) del precedente art. 1.3,<br />
senza pregiudizio per quanto previsto dalla vigente legislazione. si applicano le<br />
seguenti sanzioni:<br />
-per navigazione a veloci t:. superiore a 4 nodi, pari a 6 km/ora:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
-nei casi di recidiva, si applicano le sanzioni edittali già richiamate:<br />
Zone C e D -da L. 500.000 a L. 2.000.000<br />
Capo C - Flora<br />
Art. 15<br />
Nell'ambito del <strong>Parco</strong> Naturale le Essenze vegetali sono oggetto di speciale tutela; il<br />
loro abbattimento o impianto deve essere preventivamente autorizzato dal<br />
Consorzio, attivando da parte degli interessati le procedure di cui al precedente art.<br />
2.<br />
Nel caso di alberi pericolanti che possono arrecare pregiudizio immediato a persone<br />
o cose, è consentito l'abbattimento, del quale deve essere dato immediato avviso al<br />
Consorzio, che eseguirà le opportune verifiche.<br />
Art. 16<br />
È vietato il Danneggiamento e/o la distruzione di Essenze arboree e di sottobosco,<br />
di vegetazione spontanea, di novellame, anche mediante l'esercizio del pascolo di<br />
mandrie e/o greggi o singoli capi di bestiame o appiccandovi il fuoco.<br />
È consentita la ripulitura, previamente autorizzata dal Consorzio, degli argini e del<br />
letto di fossati e canali e di altre opere idrauliche, mediante lo sfalcio; è<br />
assolutamente vietato appiccare il fuoco.<br />
Sono particolarmente protette le piante appartenenti alle specie botaniche rare o in<br />
rarefazione o testimonianza di passate vicende geologiche, quali:<br />
Periploca graeca - Periploca<br />
Osmunda - Felce florida<br />
Hibiscus palustris - lbisco palustre<br />
Drosera rotundifolia - Rosolida<br />
Utricularia australis -Erba vescia<br />
Nymphaea alba - Ninfea
Art. 17<br />
È vietato l'accesso ed il transito di tutti i veicoli motorizzati nei boschi, negli arenili<br />
e nelle aree a verde in generale opportunamente segnalate, ad esclusione dei<br />
veicoli impiegati in operazioni agricole e forestali consentite.<br />
Ai pedoni è vietato uscire dalle strade e dalle piste forestali, salvo l'utilizzo delle<br />
aree boschive; eventualmente assegnate alle attività del tempo libero e svago.<br />
Le cavalcature hanno gli stessi obblighi dei pedoni, salvo l'individuazione di alcuni<br />
percorsi da stabilire; sono comunque vietate le andature veloci, che rimuovono lo<br />
stato sabbioso nelle piste e sentieri, ed il cavalcare sugli arenili.<br />
Dal divieto sono esenti i veicoli e le cavalcature di servizio.<br />
Art. 18<br />
Le visite guidate nel <strong>Parco</strong> devono essere accompagnate da Personale autorizzato<br />
dal Consorzio.<br />
Art. 19<br />
Norme per la raccolta dei prodotti del bosco:<br />
a) Il Consorzio del <strong>Parco</strong> Naturale, anche ai fini della tutela previste dalla L.R.T. 8<br />
novembre, 1982, n. 82, ed agli scopi di cui alla L.R.T. n. 61/1979, disciplina la<br />
razionale raccolta dei prodotti del bosco epigei ed ipogei (bacche, funghi, etc.)<br />
rappresentando essi un meccanismo naturale di rinnovamento continuo<br />
dell'ecosistema ed una indispensabile fonte alimentare per la fauna selvatica.<br />
Nel territorio del <strong>Parco</strong> la raccolta è ammessa per tre giorni non consecutivi alla<br />
settimana, così stabiliti: martedì, giovedì e domenica. Il Consorzio si riserva di<br />
disporre eventuali variazioni, che saranno tempestivamente comunicate all’Utenza.<br />
b) La raccolta dei prodotti del sottobosco di cui al successivo elenco è liberamente<br />
consentita da 1 ora dopo l'alba ad 1 ora prima del tramonto nei periodi e nei<br />
quantitativi massimi così fissati per gIorno e per persona:<br />
- bacche di mirto (Myrtus communis) kg. 0,200 -tutto l'anno<br />
- bacche di prugnolo (Prunus spinosa) kg. 0,200 -tutto l'anno<br />
- asparago selvatico<br />
- turioni di Asparagus acutifolius kg. 0,500 -dal lO/2 al 20/5<br />
c) La raccolta delle specie sottoelencate è consentita nei quantitativi massimi<br />
giornalieri per persona come segue:<br />
- pungitopo (Ruscus aculeatus) 10 steli<br />
- felce comune (Pteridium aquilinum) 50 fronde<br />
- felce dolce (Polypodium cambricum) 5 fronde<br />
d) La raccolta di scope (Erica arborea, Erica scoparia), canne del Po (Erianthus<br />
ravennae). edera (Hedera helix) ed altre specie erbacee od arbustive non elencate<br />
in precedenza, è disciplinata dal Consorzio ogni anno, con l'indicazione ai proprietari<br />
delle zone, dei periodi dell'anno e dei quantitativi massimi consentiti.<br />
Autorizzazioni alla raccolta del pungitopo per scopi commerciali possono essere<br />
rilasciate dal Consorzio con le stesse modalità.<br />
È vietata la raccolta di muschi, sfagni, licheni e terriccio.<br />
e) La raccolta dei funghi è limitata alle specie sottoelencate, nei periodi e nelle<br />
quantità massime giornaliere per persona così fissate:
- Amanite od ovuli (Amanita caesarca): diametro minimo del cappello cm. 4; n.<br />
15 esemplari al giorno dal 15 <strong>agosto</strong> al 30 settembre;<br />
- Boleti o porcini (Boletus aereus. E. edulis, E. reticulatus): diametro minimo<br />
del cappello cm. 4; n. 30 esemplari al giorno dal 15 <strong>agosto</strong> al 30 ottobre.<br />
- Cantarelli o gallinacci o trombette (Cantharellus cibarius, C. lutescens,<br />
Craterellus cornocupiodes): kg. 1 al giorno dal 15 <strong>agosto</strong> al 15 novembre;<br />
- Chiodini (Armillariella mellea}: kg. 3 al giorno per tutto l'anno;<br />
- Cimballi o ordinali (Clitocybe geotropa, C. nebularis, C. inversa): diametro<br />
minimo del cappello cm. 4; n. 50 esemplari al giorno dalle settembre al 30<br />
novembre;<br />
- Cimballi viola (Rhodo paxillus nudus): diametro minimo del cappello cm. 4; n.<br />
50 esemplari al giorno dal 1 ottobre al 15 dicembre;<br />
- Colombine o rosselle (Russula cyanoxanta R. vesca, R. virescens):<br />
diametro minimo del cappello cm. 4; n. 50 esemplari al giorno dal 15<br />
<strong>agosto</strong> al 30 ottobre;<br />
- Dentini o pettinini (Hydnun repandum): kg. 1 al giorno dal 15 <strong>agosto</strong> al<br />
15 novembre;<br />
- Geloni o orecchioni (Pleurotus ostreatus:l; kg. 3 al giorno dal 1 ottobre al 30<br />
marzo;<br />
- Lattari o pineggiole (Lactarius gruppo deliciosus): diametro minimo del<br />
cappello cm. 4; Il. 50 esemplari al giorno dal 15 <strong>agosto</strong> al 30 Novembre;<br />
- Leccini (Boletus corsicum): diametro minimo del cappello cm. 4; nessun<br />
limite giornaliero di raccolta;<br />
- Lepiote o mazze di tamburo (Lepiota gruppo procera): n. 30 esemplari al<br />
giorno per tutto l'anno;<br />
- Morchelle o spugnole (Morchella conica, M. rotunda): diametro minimo del<br />
cappello cm. 2,5; n. 30 esemplari al giorno dal 15 marzo al 30 3prile;<br />
- Pinaroli o grasselli (Boletus granulatus, B. luteus, B. bellini): diametro minimo<br />
del cappello cm. 3; n. esemplari al giorno per tutto l'anno;<br />
- Pioppini o famigliole (Pholiota aegerita); kg. 0,5 al giorno per tutto l'anno;<br />
- Porcinelli (Boletus gruppo scaber); diametro minimo del cappello cm. 3; n.<br />
50 esemplari al giorno dal 15 <strong>agosto</strong> al 30 ottobre;<br />
- Prataioli (Psalliota gruppo campestris): n. 50 esemplari al giorno dal 15<br />
<strong>agosto</strong> al 30 ottobre;<br />
- Prugnoli veri (Tricholoma georgii): diametro minimo del cappello cm. 3; n.<br />
25 esemplari al giorno per tutto l'anno;<br />
f) Per quanto attiene la raccolta dei funghi ipogei, compresi i tartufi (Tuber albidum<br />
o Borchii -Volg. Bianchetto o Marzuolo) valgono le norme della L.R.T. 8 novembre<br />
1982, n. 82, e successive modificazioni.<br />
La raccolta, limitata a gr. 200 pro-capite ed al giorno, potrà avvenire nei periodi<br />
stabiliti dal calendario regionale, nei giorni di cui al precedente punto a), con<br />
l'ausilio del cane da tartufo, che non dovrà essere lasciato vagare libero ma dovrà<br />
essere attentamente sorvegliato.<br />
g) L'autorizzazione per la raccolta dei prodotti di cui ai precedenti punti c), e) ed f)<br />
è rilasciata dal Consorzio su apposito tesscril1o personale contenente la generalità<br />
del possessore. Il tesserino deve essere accompagnato da un documento d'identità<br />
ed ha validità triennale.<br />
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento<br />
motivato.
Per i prodotti di cui ai precedenti punti e) ed f) il Consorzio rilascia l'autorizzazione<br />
previo esame- colloquio volto ad accertare la preparazione in me- rito al<br />
riconoscimento e determinazione delle specie oggetto di raccolta, le modalità di<br />
esecuzione della stessa, gli accorgimenti per non danneggiare l'ambiente, la<br />
conoscenza dei Regolamenti in vigore nel <strong>Parco</strong> e riferiti al bosco e quanto altro<br />
ritenuto attinenti ad un corretto e razionale comportamento ambientale.<br />
h) La raccolta dei prodotti di cui ai precedenti punti b), c), d), e) ed f) può essere<br />
effettuata nelle aree di proprietà pubblica e aperte al pubblico. Nelle aree recintate<br />
e/o di proprietà privata, per effettuare la raccolta, è necessaria l'autorizzazione del<br />
proprietario e/o dell’Amministrazione competente.<br />
i) La raccolta dei funghi e dei prodotti del bosco è comunque vietata nelle aree del<br />
<strong>Parco</strong> destinate a riserva e nelle aree di rimboschimento.<br />
Per comprovati motivi didattici e/o scientifici la raccolta può essere effettuata su<br />
tutta l'area del <strong>Parco</strong>, previa autorizzazione apposita rilasci3ta dal Consorzio,<br />
sentito il Comitato Scientifico ed il proprietario del terreno.<br />
l) È severamente vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare e rimuovere il<br />
manto vegetale e lo strato umifero con l'ausilio di attrezzi quali: rastrelli, falci,<br />
uncini e simili.<br />
È altresì vietato calpestare, manomettere e strappare senza scopi di raccolta specie<br />
fungine anche non commestibili o velenose.<br />
I prodotti del bosco raccolti dovranno essere depositati in cestelli di vimini o di<br />
plastica rigida perforata. E fatto divieto usare buste di plastica o altri contenitori<br />
non aerati e non igienici.<br />
È infine vietata la raccolta dei prodotti del bosco al di fuori dei periodi {e/o ore)<br />
indicate nel presente regolamento.<br />
m) Per le violazioni alle norme per la raccolta dei prodotti del bosco, di cui al<br />
presente articolo, si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 20.<br />
E prevista altresì la confisca amministrativa dei prodotti del bosco oggetto della<br />
violazione. Si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.<br />
Ai detentori dei tesserini di cui al precedente punto g) l'Agente è temuto a<br />
trascrivere nell'apposito spazio l'oggetto della violazione. Dopo la seconda<br />
infrazione il tesserino sarà definitivamente ritirato dagli Agenti addetti alla Vigilanza<br />
ed inviato all'Amministrazione Consortile. Le somme riscosse a titolo di sanzione<br />
amministrativa vengono introitate dall'Amministrazione Consortile.<br />
Art. 20<br />
Per le violazioni di cui al presente Capo si applicano le seguenti sanzioni con la<br />
deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della L.R.T. 11. 52/1982 per i casi di<br />
lieve entità:<br />
a) impianto o abbattimento non autorizzato di pinete, pioppete ed altre essenze<br />
forestali, anche mediante incendio:<br />
sanzione da L. 500.000 a L. 2.000.000<br />
b) uso in zone vietate di veicoli a motore di ogni tipo, ad esclusione dei veicoli<br />
impegnati in operazioni agricole e forestali consentite:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
c) transito con cavalcature al di fuori dei percorsi consentiti e sugli arenili o<br />
andature veloci:
sanzione da L. 50.000 a L. 100.000<br />
d) abbattimento non autorizzato o grave danneggiamento di piante di alto fusto,<br />
anche mediante incendio:<br />
-per ogni conifera di età inferiore ai 20 annI:<br />
sanzione da L. 300.000 a L 600.000<br />
-per ogni conifera di età superiore ai 20 annI:<br />
sanzione da L 400.000 a L 2.000.000 -per ogni latifoglia di età inferiore ai 20<br />
anni:<br />
sanzione da L. 400.000 a L 1.000.000<br />
-per ogni latifoglia di età superiore ai 20 anni:<br />
sanzione da L. 500.000 a L. 2.000.000<br />
e) distribuzione o danneggiamento di sottobosco e/o vegetazione spontanea, ad<br />
esclusione della .ripulitura e manutenzione di argini, fossi ed altre )pere idrauliche<br />
di servizio alle aree agricole colti- rate ed ai centri abitati:<br />
-per ogni mq. o frazione:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
f) abbattimento, distruzione o danneggiamento di novellame:<br />
-per ogni mq. o frazione:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
g) pascolo di mandrie e/o greggi in zone non consentite:<br />
sanzione da L. 200.000 a L. 400.000<br />
h) incendio di sterpaglia in zone non coltivate al mq.):<br />
sanzione da L. 50.000 a L 100.000<br />
i) violazioni alle norme per la raccolta dei prodotti del bosco:<br />
Zone C: sanzione da £. 50.000 il £. 500.000<br />
Zone D: sanzione da £. 100.000 a L. 1.000.000<br />
l) estirpazione o danneggiamento delle piante protette di cui all'art. 16:<br />
sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000<br />
m) accesso non consentito alle Riserve Naturali, camminamenti oasi, etc.:<br />
-per persona:<br />
sanzione da L. 50.000 a L. 200.000<br />
n) nei casi di non lieve entità o nei casi di recidiva, si rendono applicabili le sanzioni<br />
edittali:<br />
Zone C e D -da L. 500.000 a L. 2.000.000<br />
o) nei casi di violazioni di entità particolarmente tenue, si applica:<br />
sanzione da L. 50.000 a L.. 500.000<br />
Capo D - Fauna<br />
Art. 21<br />
È vietato l'esercizio venatorio nelle aree interne del <strong>Parco</strong>.<br />
Art. 22<br />
È vietato danneggiare, catturare, uccidere, disturbare e molestare gli animali delle<br />
Specie selvatiche naturali o reintrodotte, i loro nidi e tane.<br />
Nella protezione sono comprese le Specie della fauna minore quali:
-mammiferi non cacciabili, tutte le specie ad esclusione del topolino delle case (Mus<br />
musculus) e del ratto delle chiaviche (Rattus norvegeus) all'interno di aree<br />
antropizzate;<br />
-anfibi di tutte le specie (rane, rospi, raganelle, tritoni, salamandre)<br />
-rettili (serpenti di tutte le specie, orbettino o cecilia, luscengola, lucertole, ramarro,<br />
gechi o tarantole, testuggini terrestri ed acquatiche e tartarughe marine) ad<br />
esclusione della vipera comune (Vipera aspis) entro i centro metri dalle zone abitate<br />
-tutti gli invertebrati inclusi i gasteropodi chiocciole) oggetto di raccolta a scopo<br />
alimentare;<br />
-per la tutela delle specie rare in via di estinzione le raccolte di esemplari di tutte le<br />
specie, vivi o morti, per motivi di studio e campagne di ricerca di enti pubblici e di<br />
privati devono essere preventivamente autorizzate dal <strong>Parco</strong>;<br />
-la raccolta di rane e chiocciole a scopo alimentare è consentita per piccoli<br />
quantitativi giornalieri (max 1kg. procapite), esclusivamente nelle zone agricole e<br />
secondo quanto disposto dalla L.R. 82/1982 recante «Norme per la raccolta dei<br />
prodotti del sottobosco e per la tutela della fauna minore»;<br />
-le operazioni di cattura e di inanellamento degli uccelli a scopo di studio devono<br />
essere preventivamente autorizzate dal <strong>Parco</strong> e possedere i requisiti di legge<br />
previsti dalla normativa quadro sulla caccia.<br />
Art. 23<br />
Le persone che percorrono le aree del <strong>Parco</strong> sono tenute a mettere in atto tutti gli<br />
accorgimenti onde evitare morsicature da Ofidi: in particolare, indossare calzature e<br />
vestiario pesanti.<br />
Art. 24<br />
L'attraversamento delle aree del <strong>Parco</strong> ove vige il divieto di caccia, è consentito con<br />
le armi scariche e riposte in custodia.<br />
Art. 25<br />
È vietato lasciare vagare i cani.<br />
I cani non condotti a guinzaglio devono essere tenuti sotto comando (e<br />
responsabilità dell'accompagnatore) affinchè non si allontanino e provochino danni.<br />
I cani posti a guardia di abitazioni e/o immobili non possono essere lasciati vagare<br />
fuori delle pertinenze degli stessi immobili.<br />
I cani a guardia di greggi non possono essere lasciati allontanare a più di m. 30<br />
(trenta) dai greggi.<br />
Art. 26<br />
Il Personale di Vigilanza del <strong>Parco</strong> si uniforma alle disposizioni della L.R.T. n.<br />
17/1980 e successive modificazioni, per i cani ed i gatti trovati vaganti ai sensi del<br />
precedente art. 25,<br />
Art. 27
È vietata l'introduzione o il lancio di capi singoli o gruppi di animali di qualunque<br />
Specie al di fuori degli interventi consentiti dal Consorzio;<br />
Art. 28<br />
Onde evitare il disturbo dell'Avifauna, è vietato il sorvolo agli aeromobili di<br />
qualsivoglia genere, compresi ultraleggeri, del Lago e Padule di Massaciuccoli in<br />
tutta la sua estensione e della Foce del Serchio, in assenza di apposita<br />
autorizzazione del <strong>Parco</strong>.<br />
Art. 29<br />
Per le aree di Riserva Naturale, il Consorzio del <strong>Parco</strong> adotta una apposita<br />
regolamentazione di uso in relazione alla specificità di ciascuna o di più riserve<br />
Naturali.<br />
Art. 30<br />
Chi si introduce arbitrariamente c senza giustificato motivo in una Riserva Naturale,<br />
o in zona dichiarata 0asi o Zona per l'osservazione scientifica e didattica,<br />
appositamente recintate e/o segnalate da apposita palinatura, è soggetto ad essere<br />
espulso dal Personale di Vigilanza ed è passibile della sanzione amministrativa di cui<br />
al punto m) del precedente art. 20, salva la rivalsa del Consorzio per eventuali<br />
danni causati.<br />
Art. 31<br />
Per le violazioni di cui al presente Capo, si erogano le seguenti sanzioni:<br />
Zone C e D -da L. 500.000 a L. 2.000.000 Per i casi di lieve entità, si applica la<br />
deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della L.R.T. n. 52/1982:<br />
-per tutte le zone: sanzione da L. 50.000 a L. 500.000<br />
Titolo III<br />
Lotta agli incendi boschivi<br />
Art. 32<br />
A mente dell'art. 1 della L.R.T. n. 61/1979 istitutiva del <strong>Parco</strong> Naturale, il Consorzio<br />
del <strong>Parco</strong> ha individuato nella lotta agli incendi boschivi l'azione prioritaria per la<br />
conservazione delle caratteristiche naturali e storiche del litorale pisano e lucchese.<br />
Art. 33<br />
L'opera di prevenzione ha come fine:<br />
a) l'educazione del Pubblico che accede ai boschi del <strong>Parco</strong>;<br />
b) l'opera di dissuasione all’accensione di fuochi sia per preparare vivande che per<br />
lavori di ripulitura di argini e cigli di strade dalle erbe infestanti e l’eliminazione di<br />
rifiuti agricoli, di potature o altro.
Art. 34<br />
La lotta agli incendi consiste nell'avvistamento dei medesimi, nel reclutamento dei<br />
volontari, nella loro preparazione ed istruzione secondo le direttive del Consorzio<br />
del <strong>Parco</strong> e nell'intervento di spegnimento degli incendi stessi.<br />
Fatte salve le esigenze di salvaguardia del territorio del <strong>Parco</strong>, il Personale ed i<br />
mezzi antincendio in dotazione al Corpo Vigilanza possono essere impiegati nei<br />
territori limitrofi, specialmente nell'ambito dei cinque Comuni consorziati, durante le<br />
effettive emergenze che si verificassero e su chiamata dei Sindaci o del<br />
Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.<br />
Art. 35<br />
Il servizio di antincendio boschivo si svolge, di regola, nel periodo dal 15 giugno al<br />
15 settembre di ogni anno, fatte salve le emergenze che si verificassero negli altri<br />
periodi annuali.<br />
Il Comandante del Corpo, entro il 1 giorno di ogni anno, presenta<br />
all’Amministrazione Consortile il Piano antincendio.<br />
Il Piano antincendio consiste nella prevenzione del Personale disponibile, nell'ascolto<br />
radio e telefonico, degli allertamenti; nella disposizione e dislocazione dei mezzi<br />
antincendio sul territorio; nella predisposizione del servizio di Pronta reperibilità<br />
anche per le emergenze notturne in collaborazione con il Coordinamento Provinciale<br />
del Corpo Forestale dello Stato.<br />
Art. 36<br />
Per incendio boschivo si intende, oltre che l'incendio di bosco, anche l'incendio di<br />
vegetazione palustre, di prati sortumosi, di argini di opere idrauliche, di cigli stradali<br />
e di colture agricole.<br />
Titolo IV<br />
Generalità<br />
Art. 37<br />
Il presente Regolamento generale di uso e tutela dell'ambiente sostituisce tutti i<br />
regolamenti provvisori di uso e le altre norme adottate dal Consorzio del <strong>Parco</strong><br />
Naturale a tutela dell’Ambiente.<br />
Tutte le norme in contrasto con il presente Regolamento generale sono abrogate.<br />
Art. 38<br />
Per quanto non previsto nel presente Regolamento generale, si applicano le norme<br />
della:<br />
- L.R.T. 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni;<br />
- L.R.T. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni;<br />
- Piano Territoriale del <strong>Parco</strong> approvato con deliberazione del Consiglio<br />
Regionale Toscano n. 515 del 12 dicembre 1989;<br />
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394.