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Ricognizione delle norme regionali sull'accreditamento istituzionale

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FRIULI VENEZIA GIULIA<br />

Stato di avanzamento<br />

La regione ha una disciplina non ancora completa della materia. Ha attivato il percorso di accreditamento<br />

<strong>istituzionale</strong> per alcune tipologie di strutture sanitarie, in particolare quelle di Medicina di Laboratorio e di<br />

Diagnostica per immagini, con la DGR n. 1705 del 15.7.2005, e recentemente per le strutture pubbliche e<br />

private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita (DGR n. 106 del 26.1.2007) e per le<br />

strutture pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale (DGR n. 168 del 2.2.2007) .<br />

Per le strutture di Medicina di Laboratorio e di Diagnostica per immagini sono state effettuate anche le<br />

verifiche.<br />

La Regione è stata tra le prime ad attivare il percorso di accreditamento negli anni ’90, con la DGR n. 1852<br />

del 20 giugno 1997 relativa alle strutture sanitarie pubbliche e private per l’erogazione di specialità<br />

ambulatoriali di Laboratorio, Radiologia, Riabilitazione, Cardiologia, Odontostomatologia e Medicina dello<br />

Sport.<br />

Per l’autorizzazione all’esercizio, la prima fase si apre con la L.R. 49/1981. La Regione ha,<br />

successivamente, ridefinito, con DGR n. 1292 del 23.4.2002, la procedura per l'autorizzazione <strong>delle</strong> strutture<br />

sanitarie, unitamente ai corrispondenti requisiti minimi (compresi quelli per gli ambulatori chirurgici e gli<br />

studi odontoiatrici). Il documento è stato reso operativo, in una prima fase, esclusivamente per le strutture<br />

private. L’autorizzazione <strong>delle</strong> strutture pubbliche è gestita direttamente dalla Direzione Regionale della<br />

Sanità.<br />

La Regione ha adottato nel 2003 un provvedimento che proroga i termini di adempimento fissati dalla<br />

normativa precedente e relativo all’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private.<br />

Riferimenti normativi<br />

DGR 20 giugno 1997, n. 1852 “Decreto legislativo 502/1992, articolo 8, comma 7 – Accreditamento <strong>delle</strong><br />

strutture pubbliche e private. Approvazione requisiti e procedura” (BU Friuli-Venezia Giulia del 10<br />

novembre1997, S. S. n. 10).<br />

L.R. 09.03.2001 n. 8 “Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,<br />

come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e<br />

politiche sociali”. (Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 marzo 2001, n. 11).<br />

DGR 23/04/2002 n. 1292 “Legge regionale n. 8/2001, articolo 4. Autorizzazione alla realizzazione di<br />

strutture sanitarie private e <strong>delle</strong> relative attività; procedure e requisiti”. (Pubblicata nel B.U. Friuli-<br />

Venezia Giulia 22 maggio 2002, n. 21), modificata ed integrata dalle DGR n. 1098/2004 (a sua volta<br />

modificata ed integrata dalla DGR n. 1246/2004) DGR n. 3586/2004.<br />

DGR 15.07.2005, n. 1705<br />

La regione ha stabilito i nuovi requisiti (validi sia per le strutture sanitarie pubbliche che per le strutture<br />

sanitarie private) per l’accreditamento <strong>istituzionale</strong> <strong>delle</strong> attività di Medicina di Laboratorio e di Diagnostica<br />

per Immagini e contemporaneamente approvato la procedura per l’accreditamento <strong>delle</strong> strutture private,<br />

rinviando ad un successivo provvedimento la definizione della procedura per l’accreditamento <strong>istituzionale</strong><br />

<strong>delle</strong> strutture sanitarie pubbliche.<br />

Il termine per la presentazione della domanda di accreditamento, inizialmente fissato al 23 Novembre 2006,<br />

è stato prorogato di ulteriori sei mesi (DGR n. 2551 del 27/10/2006). E’ disponibile un ‘Manuale per i<br />

richiedenti’ che approfondisce la descrizione dei requisiti e del processo di accreditamento <strong>istituzionale</strong>.<br />

La stessa delibera individua anche il fabbisogno, precisando:<br />

− che non esiste nella Regione un fabbisogno ulteriore di strutture private di laboratorio; è possibile –<br />

esclusivamente in questo campo – rinnovare l’accreditamento (da parte <strong>delle</strong> strutture che avevano<br />

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