Uso e abuso della PEG - Sied
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La <strong>PEG</strong><br />
nelle situazioni avanzate<br />
Molti autorevoli lavori hanno tentato di analizzare gli<br />
aspetti etici e legali <strong>della</strong> nutrizione enterale, contestualizzandoli<br />
anche nella tradizione e nella storia dei vari<br />
Paesi, senza riuscire a giungere a conclusioni pratiche<br />
(21). Solo sulla demenza “grave” c’è accordo nel ritenere<br />
la <strong>PEG</strong> non indicata (22). Qualche cautela dovrebbe<br />
essere presa anche nel confezionamento di <strong>PEG</strong> in pazienti<br />
con demenza non severa ma con oltre 80 anni di<br />
età vista la maggiore mortalità osservata (3).<br />
I casi sicuramente più spinosi riguardano lo stato vegetativo<br />
permanente, ma molte perplessità presenta anche<br />
la gestione di gravi patologie degenerative e progressive.<br />
Negli stati terminali delle malattie neoplastiche invece è<br />
più facilmente accettato che si possa interrompere la nutrizione<br />
e a supporto di tale atteggiamento ci sono dati<br />
di letteratura che dimostrano scarsi benefici clinici (23).<br />
La <strong>PEG</strong> nell’età anziana<br />
Sicuramente i casi più frequenti che suscitano legittime<br />
perplessità nel porre indicazione alla <strong>PEG</strong> sono costituiti<br />
dalle persone “semplicemente” molto anziane, con<br />
patologie da allettamento, piaghe da decubito, involuzione<br />
cerebrale. E questo sarà un problema sempre più<br />
consistente: in Europa nel 2060 il 30% <strong>della</strong> popolazione<br />
sarà costituita da ultrasessantacinquenni con vita<br />
media di 89 anni per le donne e 84,6 per gli uomini<br />
tabella. 1: presupposti normativi<br />
Costituzione Italiana (art 2, 13, 32)<br />
Codice penale ( art 50, 54, 610)<br />
Codice civile (art 1, 5)<br />
Codice deontologia medica 2006<br />
(art 3, 16, 17, 18, 20, 35, 38, 39, 53)<br />
Convenzione di Oviedo (art 5, 9)<br />
Codice deontologico infermieri (art 24, 35, 36, 37, 38)<br />
Documento assistenza infermieristica ai pazienti in NED<br />
(DgR Veneto 2010)<br />
tabella. 2: pareri autorevoli<br />
Comitato nazionale per la bioetica (2003, 2005, 2008)<br />
Consiglio direttivo e commissione di bioetica SINPE (2007)<br />
Congregazione per la dottrina <strong>della</strong> fede (2007)<br />
Unione europea medici specialisti UEMS (2006)<br />
Suprema corte di cassazione Roma (sentenza Englaro 2007)<br />
TAR del Lazio (sentenza 8560/2009)<br />
Agenzia regionale socio-sanitaria Veneto (2009)<br />
S<br />
Comunicazione Scientifica<br />
(European Commission: “The 2012 ageing report”). Nel<br />
tentativo di definire scientificamente i criteri di selezione<br />
dei pazienti anziani da sottoporre a <strong>PEG</strong> pesa l’impossibilità<br />
di eseguire studi randomizzati per evidenti motivi<br />
etici. I pochi trials disponibili si riferiscono in genere a<br />
patologie neurologiche acute e tendono a confrontare<br />
le diverse modalità di attuazione <strong>della</strong> nutrizione enterale<br />
(15). Dobbiamo dunque basarci su studi osservazionali,<br />
spesso retrospettivi, che registrano eventi “grossolani”<br />
come mortalità e complicanze senza dare informazioni<br />
sulla qualità di vita.<br />
Come già accennato, nella scelta di confezionare la<br />
<strong>PEG</strong> in persone anziane con varie comorbilità intervengono<br />
anche “condizionamenti” per facilitare l’assistenza<br />
nelle strutture di residenza (24); negli USA le case di<br />
riposo hanno anche un rimborso economico più elevato<br />
per gli ospiti alimentati con sonda.<br />
Aspetti etico-legislativi<br />
Le variabili fondamentali che intervengono nella scelta<br />
di confezionare una <strong>PEG</strong> in situazioni cliniche molto<br />
compromesse si riferiscono a motivazioni di ordine<br />
psicologico, religioso, etico e legislativo. Soprattutto<br />
questi ultimi aspetti costituiscono un capitolo molto<br />
dibattuto, ricco di contributi. Non è semplice addentrarsi<br />
nei dettagli di tale materia, estremamente ampia<br />
e sfaccettata. Ciò che risulta utile in questa sede è<br />
precisare quali sono i punti nodali <strong>della</strong> discussione:<br />
• la prima questione è stabilire se la nutrizione<br />
artificiale è una terapia, e quindi un atto<br />
medico finalizzato all’efficacia che abbisogna<br />
di un consenso informato, oppure un<br />
sostegno di base, e quindi un atto di umanità<br />
necessario per la sopravvivenza che deve<br />
essere sempre mantenuto<br />
• il secondo punto fondamentale è decidere<br />
se è lecito nutrire un paziente che<br />
inevitabilmente per la sua malattia di base<br />
morirà a breve termine o che ha una qualità<br />
di vita molto scadente<br />
• il terzo aspetto che interviene in questi<br />
dilemmi è se siamo in presenza di soggetti<br />
coscienti, in grado di esplicitare la loro<br />
volontà, o di soggetti privi di coscienza.<br />
E a tal riguardo si inserisce anche la<br />
tematica del corretto “consenso informato”,<br />
che spesso nella nostra attività quotidiana<br />
viene demandato genericamente ad un<br />
familiare, rendendolo privo di valore legale.<br />
In questa intricata e spesso dolorosa materia possiamo<br />
affidarci a presupposti normativi ed a titolati pareri<br />
etici, di cui l’elenco indicato nelle tabelle 1 e 2 è solo<br />
una breve sintesi. I riferimenti locali attengono al Ve-<br />
Giorn Ital End Dig 2013;36:21-25<br />
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