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Uso e abuso della PEG - Sied

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La <strong>PEG</strong><br />

nelle situazioni avanzate<br />

Molti autorevoli lavori hanno tentato di analizzare gli<br />

aspetti etici e legali <strong>della</strong> nutrizione enterale, contestualizzandoli<br />

anche nella tradizione e nella storia dei vari<br />

Paesi, senza riuscire a giungere a conclusioni pratiche<br />

(21). Solo sulla demenza “grave” c’è accordo nel ritenere<br />

la <strong>PEG</strong> non indicata (22). Qualche cautela dovrebbe<br />

essere presa anche nel confezionamento di <strong>PEG</strong> in pazienti<br />

con demenza non severa ma con oltre 80 anni di<br />

età vista la maggiore mortalità osservata (3).<br />

I casi sicuramente più spinosi riguardano lo stato vegetativo<br />

permanente, ma molte perplessità presenta anche<br />

la gestione di gravi patologie degenerative e progressive.<br />

Negli stati terminali delle malattie neoplastiche invece è<br />

più facilmente accettato che si possa interrompere la nutrizione<br />

e a supporto di tale atteggiamento ci sono dati<br />

di letteratura che dimostrano scarsi benefici clinici (23).<br />

La <strong>PEG</strong> nell’età anziana<br />

Sicuramente i casi più frequenti che suscitano legittime<br />

perplessità nel porre indicazione alla <strong>PEG</strong> sono costituiti<br />

dalle persone “semplicemente” molto anziane, con<br />

patologie da allettamento, piaghe da decubito, involuzione<br />

cerebrale. E questo sarà un problema sempre più<br />

consistente: in Europa nel 2060 il 30% <strong>della</strong> popolazione<br />

sarà costituita da ultrasessantacinquenni con vita<br />

media di 89 anni per le donne e 84,6 per gli uomini<br />

tabella. 1: presupposti normativi<br />

Costituzione Italiana (art 2, 13, 32)<br />

Codice penale ( art 50, 54, 610)<br />

Codice civile (art 1, 5)<br />

Codice deontologia medica 2006<br />

(art 3, 16, 17, 18, 20, 35, 38, 39, 53)<br />

Convenzione di Oviedo (art 5, 9)<br />

Codice deontologico infermieri (art 24, 35, 36, 37, 38)<br />

Documento assistenza infermieristica ai pazienti in NED<br />

(DgR Veneto 2010)<br />

tabella. 2: pareri autorevoli<br />

Comitato nazionale per la bioetica (2003, 2005, 2008)<br />

Consiglio direttivo e commissione di bioetica SINPE (2007)<br />

Congregazione per la dottrina <strong>della</strong> fede (2007)<br />

Unione europea medici specialisti UEMS (2006)<br />

Suprema corte di cassazione Roma (sentenza Englaro 2007)<br />

TAR del Lazio (sentenza 8560/2009)<br />

Agenzia regionale socio-sanitaria Veneto (2009)<br />

S<br />

Comunicazione Scientifica<br />

(European Commission: “The 2012 ageing report”). Nel<br />

tentativo di definire scientificamente i criteri di selezione<br />

dei pazienti anziani da sottoporre a <strong>PEG</strong> pesa l’impossibilità<br />

di eseguire studi randomizzati per evidenti motivi<br />

etici. I pochi trials disponibili si riferiscono in genere a<br />

patologie neurologiche acute e tendono a confrontare<br />

le diverse modalità di attuazione <strong>della</strong> nutrizione enterale<br />

(15). Dobbiamo dunque basarci su studi osservazionali,<br />

spesso retrospettivi, che registrano eventi “grossolani”<br />

come mortalità e complicanze senza dare informazioni<br />

sulla qualità di vita.<br />

Come già accennato, nella scelta di confezionare la<br />

<strong>PEG</strong> in persone anziane con varie comorbilità intervengono<br />

anche “condizionamenti” per facilitare l’assistenza<br />

nelle strutture di residenza (24); negli USA le case di<br />

riposo hanno anche un rimborso economico più elevato<br />

per gli ospiti alimentati con sonda.<br />

Aspetti etico-legislativi<br />

Le variabili fondamentali che intervengono nella scelta<br />

di confezionare una <strong>PEG</strong> in situazioni cliniche molto<br />

compromesse si riferiscono a motivazioni di ordine<br />

psicologico, religioso, etico e legislativo. Soprattutto<br />

questi ultimi aspetti costituiscono un capitolo molto<br />

dibattuto, ricco di contributi. Non è semplice addentrarsi<br />

nei dettagli di tale materia, estremamente ampia<br />

e sfaccettata. Ciò che risulta utile in questa sede è<br />

precisare quali sono i punti nodali <strong>della</strong> discussione:<br />

• la prima questione è stabilire se la nutrizione<br />

artificiale è una terapia, e quindi un atto<br />

medico finalizzato all’efficacia che abbisogna<br />

di un consenso informato, oppure un<br />

sostegno di base, e quindi un atto di umanità<br />

necessario per la sopravvivenza che deve<br />

essere sempre mantenuto<br />

• il secondo punto fondamentale è decidere<br />

se è lecito nutrire un paziente che<br />

inevitabilmente per la sua malattia di base<br />

morirà a breve termine o che ha una qualità<br />

di vita molto scadente<br />

• il terzo aspetto che interviene in questi<br />

dilemmi è se siamo in presenza di soggetti<br />

coscienti, in grado di esplicitare la loro<br />

volontà, o di soggetti privi di coscienza.<br />

E a tal riguardo si inserisce anche la<br />

tematica del corretto “consenso informato”,<br />

che spesso nella nostra attività quotidiana<br />

viene demandato genericamente ad un<br />

familiare, rendendolo privo di valore legale.<br />

In questa intricata e spesso dolorosa materia possiamo<br />

affidarci a presupposti normativi ed a titolati pareri<br />

etici, di cui l’elenco indicato nelle tabelle 1 e 2 è solo<br />

una breve sintesi. I riferimenti locali attengono al Ve-<br />

Giorn Ital End Dig 2013;36:21-25<br />

23

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