Capitolo 3 - Veneto Agricoltura
Capitolo 3 - Veneto Agricoltura
Capitolo 3 - Veneto Agricoltura
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
32<br />
LE AREE FORESTALI DI INFILTRAZIONE (AFI)<br />
3.4 Il finanziamento delle AFI<br />
all’interno del PSR <strong>Veneto</strong> 2007-13<br />
La Regione del <strong>Veneto</strong> ha deciso di inserire all’interno delle<br />
misure previste nell’ambito del PSR 2007-13 la possibilità<br />
di finanziare la realizzazione di nuove aree forestali di<br />
infiltrazione.<br />
Avvalendosi della collaborazione e del supporto tecnico–<br />
scientifico di <strong>Veneto</strong> <strong>Agricoltura</strong>, a partire dal 2010 gli organismi<br />
regionali competenti hanno stabilito di arricchire la<br />
Misura 221 di due ulteriori azioni:<br />
– Azione 4, relativa a impianti ad alta densità per il disinquinamento<br />
dell’acqua;<br />
– Azione 5, relativa a impianti ad alta densità per la ricarica<br />
delle falde.<br />
L’inserimento dell’Azione 5 nel testo del bando di tale misura<br />
è avvenuto a partire dall’apertura del Quarto Bando<br />
Generale del 2010 e si è ripetuto in occasione del Quinto<br />
Bando Generale e del Settimo Bando Generale del 2011.<br />
Nel testo del bando si prendono in esame vari aspetti in<br />
merito alla progettazione e alla localizzazione di questo<br />
tipo di impianti.<br />
Per quanto riguarda la loro localizzazione, “sono ammissibili<br />
esclusivamente le zone di alta pianura – zona di ricarica<br />
degli acquiferi, individuate con Deliberazione del Consiglio<br />
regionale n. 62 del 17 maggio 2006”.<br />
I soggetti richiedenti possono essere “persone fisiche o<br />
persone giuridiche di diritto privato o pubblico, singole od<br />
associate”.<br />
Il sostegno “è ammissibile qualora il terreno sul quale è<br />
attuata la Misura possa essere considerato “agricolo”. Un<br />
terreno è definito tale se sia stato coltivato per almeno i<br />
due anni precedenti la presentazione della domanda di<br />
sostegno, per l’ottenimento di prodotti agricoli, in base al<br />
Piano di utilizzo”.<br />
Per quanto riguarda la scelta delle specie da utilizzare,<br />
essa “dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La<br />
sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto<br />
della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio<br />
sul quale si realizza l’intervento, oltre che dei limiti, dei divieti<br />
e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti<br />
di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare<br />
quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei<br />
siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle<br />
direttive del Consiglio 79/409/CEE e 92/43/CEE”.<br />
Gli impianti realizzati nell’ambito dell’Azione 5 “costituiscono<br />
colture legnose specializzate, a norma dell’art. 14 della<br />
L.R. n. 52/78 e dell’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio<br />
2001, n. 227. L’obbligo della loro permanenza sul terreno<br />
viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che<br />
non potrà essere inferiore ad anni 8 per l’Azione 5, determinati<br />
a partire dalla data della richiesta d’accertamento<br />
finale dell’intervento eseguito”.<br />
Sugli impianti realizzati nell’ambito dell’Azione 5 “non è<br />
ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo<br />
vincolativo”. Gli impianti finanziati da questa azione<br />
sono destinati alla produzione di biomassa legnosa, ma il<br />
primo taglio è possibile solo al termine del periodo vincolativo<br />
pari a 8 anni. Ciò impone la realizzazione di SRF a<br />
ciclo breve con sesti di impianto maggiori di quelli indicati<br />
precedentemente o con l’impiego di specie non particolarmente<br />
vigorose.<br />
Tra i vari limiti di intervento e di spesa indicati, “non sono<br />
ammissibili al sostegno superfici inferiori ad ha 1 (al netto<br />
di tare, servitù ed altre fasce di rispetto), mentre non sussistono<br />
limiti superiori”. Inoltre “gli impianti monoclonali non<br />
potranno avere una superficie superiore ad ha 10 per i popolamenti<br />
governati a ceduo”.<br />
Tra i criteri di selezione individuati nell’assegnazione delle<br />
priorità e nella definizione della graduatoria tra le domande<br />
presentate, la realizzazione degli interventi “su terreni vulnerabili<br />
da nitrati di origine agricola” offre il massimo del<br />
punteggio acquisibile.<br />
Mentre nel Quarto Bando Generale 2010 l’importo complessivo<br />
messo a bando era stato pari a 200.000 euro, in<br />
occasione del Quinto Bando Generale 2011 per questa<br />
azione si è stanziato un finanziamento complessivo pari<br />
a 100.000 euro. Nel Settimo Bando Genetale 2011 per<br />
l’Azione 5 della Misura 221 si è stanziato un importo di<br />
500.000 euro.<br />
Per quanto riguarda il livello e l’entità dell’aiuto:<br />
– nelle zone comprese all’interno della Rete Natura<br />
2000, “il sostegno è concesso nella misura del 90% dei<br />
costi ammissibili”;<br />
– nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno<br />
è concesso “nella misura dell’80% dei costi ammissibili”;<br />
– “limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico,<br />
indipendentemente dalla zona d’intervento”, il sostegno<br />
è “del 90%, determinato sui costi ammissibili”.<br />
Nella tabella 3.2 si riportano gli importi dei finanziamenti<br />
concessi per la realizzazione di impianti di questo tipo.<br />
Tabella 3.2 – Descrizione del livello di finanziamento degli<br />
impianti (PSR, Misura 221, Azione 5).<br />
Descrizione del livello di finanziamento Euro<br />
Spesa ammissibile 8.000<br />
Interventi nei siti della Rete Natura 2000 7.200<br />
Interventi in altri territori 6.400<br />
Persone giuridiche di diritto pubblico<br />
Fonte: (AA.VV., 2010; AA.VV., 2011; AA.VV., 2012).<br />
7.200<br />
3.5 Gli impianti sperimentali pilota<br />
Nell’ultimo quinquennio il Consorzio di Bonifica “Brenta”<br />
(denominato “Pedemontano Brenta” prima della recente<br />
legge di riforma regionale) e <strong>Veneto</strong> <strong>Agricoltura</strong>, anche in<br />
collaborazione con altri enti, hanno realizzato nel territorio<br />
dell’alta pianura vicentina una serie di impianti pilota di AFI<br />
aventi finalità dimostrative e sperimentali.<br />
Di seguito se ne fa una sintetica descrizione, presentando<br />
le varie AFI in ordine di realizzazione.<br />
3.5.1 Impianto Schiavon 1 (VI)<br />
Il primo progetto realizzato dall’allora Consorzio di Bonifica<br />
“Pedemontano Brenta” ha riguardato la messa a