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Capitolo 3 - Veneto Agricoltura

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32<br />

LE AREE FORESTALI DI INFILTRAZIONE (AFI)<br />

3.4 Il finanziamento delle AFI<br />

all’interno del PSR <strong>Veneto</strong> 2007-13<br />

La Regione del <strong>Veneto</strong> ha deciso di inserire all’interno delle<br />

misure previste nell’ambito del PSR 2007-13 la possibilità<br />

di finanziare la realizzazione di nuove aree forestali di<br />

infiltrazione.<br />

Avvalendosi della collaborazione e del supporto tecnico–<br />

scientifico di <strong>Veneto</strong> <strong>Agricoltura</strong>, a partire dal 2010 gli organismi<br />

regionali competenti hanno stabilito di arricchire la<br />

Misura 221 di due ulteriori azioni:<br />

– Azione 4, relativa a impianti ad alta densità per il disinquinamento<br />

dell’acqua;<br />

– Azione 5, relativa a impianti ad alta densità per la ricarica<br />

delle falde.<br />

L’inserimento dell’Azione 5 nel testo del bando di tale misura<br />

è avvenuto a partire dall’apertura del Quarto Bando<br />

Generale del 2010 e si è ripetuto in occasione del Quinto<br />

Bando Generale e del Settimo Bando Generale del 2011.<br />

Nel testo del bando si prendono in esame vari aspetti in<br />

merito alla progettazione e alla localizzazione di questo<br />

tipo di impianti.<br />

Per quanto riguarda la loro localizzazione, “sono ammissibili<br />

esclusivamente le zone di alta pianura – zona di ricarica<br />

degli acquiferi, individuate con Deliberazione del Consiglio<br />

regionale n. 62 del 17 maggio 2006”.<br />

I soggetti richiedenti possono essere “persone fisiche o<br />

persone giuridiche di diritto privato o pubblico, singole od<br />

associate”.<br />

Il sostegno “è ammissibile qualora il terreno sul quale è<br />

attuata la Misura possa essere considerato “agricolo”. Un<br />

terreno è definito tale se sia stato coltivato per almeno i<br />

due anni precedenti la presentazione della domanda di<br />

sostegno, per l’ottenimento di prodotti agricoli, in base al<br />

Piano di utilizzo”.<br />

Per quanto riguarda la scelta delle specie da utilizzare,<br />

essa “dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La<br />

sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto<br />

della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio<br />

sul quale si realizza l’intervento, oltre che dei limiti, dei divieti<br />

e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti<br />

di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare<br />

quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei<br />

siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle<br />

direttive del Consiglio 79/409/CEE e 92/43/CEE”.<br />

Gli impianti realizzati nell’ambito dell’Azione 5 “costituiscono<br />

colture legnose specializzate, a norma dell’art. 14 della<br />

L.R. n. 52/78 e dell’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio<br />

2001, n. 227. L’obbligo della loro permanenza sul terreno<br />

viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che<br />

non potrà essere inferiore ad anni 8 per l’Azione 5, determinati<br />

a partire dalla data della richiesta d’accertamento<br />

finale dell’intervento eseguito”.<br />

Sugli impianti realizzati nell’ambito dell’Azione 5 “non è<br />

ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo<br />

vincolativo”. Gli impianti finanziati da questa azione<br />

sono destinati alla produzione di biomassa legnosa, ma il<br />

primo taglio è possibile solo al termine del periodo vincolativo<br />

pari a 8 anni. Ciò impone la realizzazione di SRF a<br />

ciclo breve con sesti di impianto maggiori di quelli indicati<br />

precedentemente o con l’impiego di specie non particolarmente<br />

vigorose.<br />

Tra i vari limiti di intervento e di spesa indicati, “non sono<br />

ammissibili al sostegno superfici inferiori ad ha 1 (al netto<br />

di tare, servitù ed altre fasce di rispetto), mentre non sussistono<br />

limiti superiori”. Inoltre “gli impianti monoclonali non<br />

potranno avere una superficie superiore ad ha 10 per i popolamenti<br />

governati a ceduo”.<br />

Tra i criteri di selezione individuati nell’assegnazione delle<br />

priorità e nella definizione della graduatoria tra le domande<br />

presentate, la realizzazione degli interventi “su terreni vulnerabili<br />

da nitrati di origine agricola” offre il massimo del<br />

punteggio acquisibile.<br />

Mentre nel Quarto Bando Generale 2010 l’importo complessivo<br />

messo a bando era stato pari a 200.000 euro, in<br />

occasione del Quinto Bando Generale 2011 per questa<br />

azione si è stanziato un finanziamento complessivo pari<br />

a 100.000 euro. Nel Settimo Bando Genetale 2011 per<br />

l’Azione 5 della Misura 221 si è stanziato un importo di<br />

500.000 euro.<br />

Per quanto riguarda il livello e l’entità dell’aiuto:<br />

– nelle zone comprese all’interno della Rete Natura<br />

2000, “il sostegno è concesso nella misura del 90% dei<br />

costi ammissibili”;<br />

– nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno<br />

è concesso “nella misura dell’80% dei costi ammissibili”;<br />

– “limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico,<br />

indipendentemente dalla zona d’intervento”, il sostegno<br />

è “del 90%, determinato sui costi ammissibili”.<br />

Nella tabella 3.2 si riportano gli importi dei finanziamenti<br />

concessi per la realizzazione di impianti di questo tipo.<br />

Tabella 3.2 – Descrizione del livello di finanziamento degli<br />

impianti (PSR, Misura 221, Azione 5).<br />

Descrizione del livello di finanziamento Euro<br />

Spesa ammissibile 8.000<br />

Interventi nei siti della Rete Natura 2000 7.200<br />

Interventi in altri territori 6.400<br />

Persone giuridiche di diritto pubblico<br />

Fonte: (AA.VV., 2010; AA.VV., 2011; AA.VV., 2012).<br />

7.200<br />

3.5 Gli impianti sperimentali pilota<br />

Nell’ultimo quinquennio il Consorzio di Bonifica “Brenta”<br />

(denominato “Pedemontano Brenta” prima della recente<br />

legge di riforma regionale) e <strong>Veneto</strong> <strong>Agricoltura</strong>, anche in<br />

collaborazione con altri enti, hanno realizzato nel territorio<br />

dell’alta pianura vicentina una serie di impianti pilota di AFI<br />

aventi finalità dimostrative e sperimentali.<br />

Di seguito se ne fa una sintetica descrizione, presentando<br />

le varie AFI in ordine di realizzazione.<br />

3.5.1 Impianto Schiavon 1 (VI)<br />

Il primo progetto realizzato dall’allora Consorzio di Bonifica<br />

“Pedemontano Brenta” ha riguardato la messa a

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