somministrazione del lavoro - Dipartimento Funzione Pubblica
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La <strong>somministrazione</strong> di <strong>lavoro</strong> e la contrattazione collettiva<br />
2.1 Il quadro normativo generale di riferimento<br />
La disciplina introdotta dall’articolo 20, comma 4, <strong>del</strong> decreto legislativo<br />
n.276 <strong>del</strong> 2003 ammette il contratto di <strong>somministrazione</strong> a tempo determinato<br />
“a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o<br />
sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività <strong>del</strong>l’utilizzatore”, riservando<br />
ai contratti collettivi esclusivamente la possibilità di individuare i limiti<br />
quantitativi di utilizzazione, nel rispetto <strong>del</strong>la disciplina dettata sul contratto<br />
a termine dall’articolo 10 <strong>del</strong> decreto legislativo n.368 <strong>del</strong> 2001.<br />
Trattasi dunque di una radicale innovazione rispetto alle abrogate previsioni<br />
di cui alla legge n. 196 <strong>del</strong> 1997; in particolare, l’articolo 1, comma 2,<br />
sanciva che il contratto di fornitura di <strong>lavoro</strong> temporaneo potesse essere<br />
concluso, oltre che nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non<br />
previste dai normali assetti produttivi aziendali e nei casi di sostituzione dei<br />
lavoratori assenti, “nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali <strong>del</strong>la<br />
categoria di appartenenza <strong>del</strong>l’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati<br />
comparativamente più rappresentativi”.<br />
Con riferimento alla sorte <strong>del</strong>le clausole dei CCNL che prevedevano la<br />
possibilità di ricorso ai contratti di fornitura temporanea secondo la disciplina<br />
previgente (legge n.196 <strong>del</strong> 1997), l’articolo 86 comma 3 <strong>del</strong> decreto<br />
legislativo n.276 <strong>del</strong> 2003 stabilisce che le clausole dei contratti collettivi di<br />
<strong>lavoro</strong> riguardanti la fornitura di <strong>lavoro</strong> temporaneo vigenti alla data di<br />
entrata in vigore <strong>del</strong> decreto legislativo n.276 “mantengono, in via transitoria<br />
e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti<br />
collettivi nazionali di <strong>lavoro</strong>, con esclusivo riferimento alla determinazione<br />
per via contrattuale <strong>del</strong>le esigenze di carattere temporaneo che consentono<br />
la <strong>somministrazione</strong> di <strong>lavoro</strong> a termine”. Peraltro tale disposizione<br />
deve essere coordinata con il successivo comma 6 <strong>del</strong> medesimo articolo 86<br />
il quale, alla luce <strong>del</strong>la previsione generale contenta nel precedente articolo<br />
85 lettera F (che ha disposto l’abrogazione espressa degli articoli da 1 a 11<br />
<strong>del</strong>la legge n.196 <strong>del</strong> 1997), stabilisce che le norme <strong>del</strong>la legge n.196 <strong>del</strong><br />
1997 rimangono vigenti fino all’entrata in vigore di un apposito decreto<br />
ministeriale, contenente la disciplina di raccordo per le società di fornitura<br />
di <strong>lavoro</strong> temporaneo già autorizzate 25 .<br />
A complicare il detto quadro normativo sta il fatto che ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />
5 comma 1, lettera C <strong>del</strong> decreto legislativo n.276 <strong>del</strong> 2003, per l’operatività<br />
<strong>del</strong>la nuova disciplina sulla <strong>somministrazione</strong> si è dovuto attendere un ulteriore<br />
decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> <strong>lavoro</strong> per la necessaria autorizzazione alle<br />
agenzie per il <strong>lavoro</strong>, poi concretamente emanato in data 2 luglio 2004 26 .<br />
25 Decreto Ministeriale 23 dicembre 2003.<br />
26 Data di pubblicazione sulla G.U. <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> ministero <strong>del</strong> <strong>lavoro</strong> e <strong>del</strong>le politiche sociali<br />
<strong>del</strong> 5 maggio 2004.<br />
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