somministrazione del lavoro - Dipartimento Funzione Pubblica
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La <strong>somministrazione</strong> di <strong>lavoro</strong> e la contrattazione collettiva<br />
pubbliche amministrazioni non può ovviamente valere con riferimento ai limiti<br />
quantitativi di utilizzazione di lavoratori somministrati. Detti limiti, infatti,<br />
ben possono essere individuati, con efficacia direttamente vincolante per i<br />
datori di <strong>lavoro</strong> pubblici, dai contratti collettivi nazionali, ai sensi <strong>del</strong>l’espressa<br />
previsione contenuta nell’ultima parte <strong>del</strong> comma 4 <strong>del</strong>l’articolo 20 in esame.<br />
Infine, quanto alle ipotesi di divieto al ricorso <strong>del</strong>la <strong>somministrazione</strong><br />
poste dal successivo comma 5 <strong>del</strong>l’articolo 20 36 , va precisato come nell’ambito<br />
<strong>del</strong> settore pubblico il richiamo alle procedure di licenziamento collettivo<br />
di cui agli articoli 4 e 24 <strong>del</strong>la legge n.223 <strong>del</strong> 1991 non può che essere inteso<br />
con riferimento alle analoghe procedure sulle eccedenze di personale e<br />
sulla mobilità collettiva esperibili ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 33 <strong>del</strong> decreto legislativo<br />
n.165 <strong>del</strong> 2001 37 . Del pari, gli “accordi sindacali” che l’articolo 20 comma<br />
5 lettera b) abilita a rimuovere il divieto posto dalla medesima norma non<br />
potranno che essere individuati negli eventuali accordi raggiunti dai soggetti<br />
collettivi legittimati e abilitati nell’ambito <strong>del</strong>le procedure previste dall’articolo<br />
33 citato.<br />
Nessun margine di applicabilità alle pubbliche amministrazioni <strong>del</strong>l’articolo<br />
20 comma 5 esiste invece con riferimento ai divieti in caso di trattamenti<br />
di integrazione salariale dei dipendenti, trattandosi di istituto senz’altro<br />
inaccessibile nel settore <strong>del</strong> pubblico impiego 38 .<br />
2.3 I contratti collettivi nel settore <strong>del</strong> <strong>lavoro</strong> pubblico attualmente<br />
vigenti e le previsioni in materia di <strong>somministrazione</strong><br />
Andando ora ad esaminare le specifiche previsioni <strong>del</strong>la contrattazione<br />
collettiva nel settore pubblico, va innanzitutto rilevato come, allo stato, l’ultima<br />
tornata dei rinnovi contrattuali, intervenuta successivamente all’entrata<br />
in vigore <strong>del</strong> decreto legislativo n. 276 <strong>del</strong> 2003 abbia <strong>del</strong> tutto omesso l’esame<br />
specifico – e quindi la relativa espressa regolamentazione- <strong>del</strong>l’istituto<br />
<strong>del</strong>la <strong>somministrazione</strong> a termine.<br />
36 Il quale prevede le seguenti ipotesi di divieto:<br />
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;<br />
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia<br />
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e<br />
24 <strong>del</strong>la legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse<br />
mansioni cui si riferisce il contratto di <strong>somministrazione</strong> ovvero presso unità produttive<br />
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione <strong>del</strong>l’orario, con diritto<br />
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse<br />
mansioni cui si riferisce il contratto di <strong>somministrazione</strong>;<br />
c) da parte <strong>del</strong>le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />
4 <strong>del</strong> decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.<br />
37 In tal senso Chieco, op. cit.<br />
38 Sui divieti e i limiti quantitativi in generale si veda anche la Circolare <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> <strong>lavoro</strong><br />
e <strong>del</strong>le politiche sociali n.7 <strong>del</strong> 22 febbraio 2005.<br />
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