somministrazione del lavoro - Dipartimento Funzione Pubblica
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<strong>Pubblica</strong> amministrazione utilizzatrice e lavoratore: rapporti e rispettive responsabilità<br />
n. 276 <strong>del</strong> 2003), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, l’articolo 18<br />
comma 2 prevede la pena <strong>del</strong>l’ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato<br />
e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori,<br />
la pena è <strong>del</strong>l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino<br />
al sestuplo.<br />
Non solo, dunque, è vietato, come in precedenza, lo sfruttamento <strong>del</strong>la<br />
manodopera che viene utilizzata al di fuori dei limiti indicati nella legge, ma<br />
ad integrare il reato è anche la mera sottoscrizione <strong>del</strong> contratto di <strong>somministrazione</strong><br />
non a norma di legge 65 . Trattandosi di reato contravvenzionale e<br />
non richiedendo la norma incriminatrice di cui all’articolo 18 la necessaria<br />
sussistenza di una appropriazione psicologica soggettiva di tipo doloso, la<br />
responsabilità penale <strong>del</strong>l’utilizzatore (e <strong>del</strong> somministratore ai sensi <strong>del</strong><br />
comma 1 <strong>del</strong>l’articolo 18) può insorgere anche in caso di sola colpa <strong>del</strong> soggetto<br />
agente 66 . Sotto il profilo procedimentale, data la natura di contravvenzione<br />
punita con la sola ammenda, il reo potrà essere ammesso all’oblazione,<br />
ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’articolo 162 codice penale, con conseguente<br />
estinzione <strong>del</strong> reato.<br />
Infine, come già detto a proposito <strong>del</strong>le sanzioni amministrative in caso<br />
di <strong>somministrazione</strong> irregolare, non si ravvisano elementi per dubitare in<br />
ordine all’applicabilità <strong>del</strong>le sanzioni penali anche alla pubblica amministrazione<br />
in qualità di utilizzatrice, come tale integralmente sottoposta alla<br />
disciplina <strong>del</strong>la <strong>somministrazione</strong> a tempo determinato; ovviamente, essendo<br />
la responsabilità penale personale, la stessa potrà esclusivamente insorgere<br />
– come si è visto, anche a titolo di colpa – in capo ai dirigenti responsabili<br />
<strong>del</strong>la stipula <strong>del</strong> contratto di <strong>somministrazione</strong> illecita. 67<br />
La <strong>somministrazione</strong> fraudolenta rappresenta il grado massimo di illiceità<br />
<strong>del</strong>la <strong>somministrazione</strong> contro le previsioni legislative e, in base all’articolo<br />
28, si configura quando la <strong>somministrazione</strong> di <strong>lavoro</strong> è posta in essere<br />
con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto<br />
collettivo applicato al lavoratore. In tale caso, ferme restando le sanzioni<br />
di cui all’articolo 18, somministratore e utilizzatore sono puniti con<br />
una ammenda di € 20 per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di<br />
<strong>somministrazione</strong>. La responsabilità penale aggravata, dunque, insorge<br />
solo in caso di sussistenza <strong>del</strong> dolo specifico, e cioè <strong>del</strong>la prova <strong>del</strong>la consapevolezza<br />
dolosa da parte <strong>del</strong>l’utilizzatore e <strong>del</strong> somministratore di elude-<br />
65 Di qui la qualificazione di tale fattispecie di reato come reato istantaneo con effetti permanenti.<br />
66 Per la disciplina generale <strong>del</strong>l’elemento psicologico nei reati contravvenzionali si veda l’art.<br />
42, 4 comma, codice penale, che sancisce che “Nelle contravvenzioni ciascuno risponde <strong>del</strong>la<br />
propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.<br />
67 In tal senso, Mainardi, Decreto legislativo. 10 settembre 2003 n. 276 e riforma <strong>del</strong> mercato<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoro</strong>: l’esclusione <strong>del</strong> pubblico impiego, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni,<br />
2003, 6, pagg. 1069 e ss.<br />
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