24.10.2013 Views

somministrazione del lavoro - Dipartimento Funzione Pubblica

somministrazione del lavoro - Dipartimento Funzione Pubblica

somministrazione del lavoro - Dipartimento Funzione Pubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Pubblica</strong> amministrazione utilizzatrice e lavoratore: rapporti e rispettive responsabilità<br />

n. 276 <strong>del</strong> 2003), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, l’articolo 18<br />

comma 2 prevede la pena <strong>del</strong>l’ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato<br />

e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori,<br />

la pena è <strong>del</strong>l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino<br />

al sestuplo.<br />

Non solo, dunque, è vietato, come in precedenza, lo sfruttamento <strong>del</strong>la<br />

manodopera che viene utilizzata al di fuori dei limiti indicati nella legge, ma<br />

ad integrare il reato è anche la mera sottoscrizione <strong>del</strong> contratto di <strong>somministrazione</strong><br />

non a norma di legge 65 . Trattandosi di reato contravvenzionale e<br />

non richiedendo la norma incriminatrice di cui all’articolo 18 la necessaria<br />

sussistenza di una appropriazione psicologica soggettiva di tipo doloso, la<br />

responsabilità penale <strong>del</strong>l’utilizzatore (e <strong>del</strong> somministratore ai sensi <strong>del</strong><br />

comma 1 <strong>del</strong>l’articolo 18) può insorgere anche in caso di sola colpa <strong>del</strong> soggetto<br />

agente 66 . Sotto il profilo procedimentale, data la natura di contravvenzione<br />

punita con la sola ammenda, il reo potrà essere ammesso all’oblazione,<br />

ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’articolo 162 codice penale, con conseguente<br />

estinzione <strong>del</strong> reato.<br />

Infine, come già detto a proposito <strong>del</strong>le sanzioni amministrative in caso<br />

di <strong>somministrazione</strong> irregolare, non si ravvisano elementi per dubitare in<br />

ordine all’applicabilità <strong>del</strong>le sanzioni penali anche alla pubblica amministrazione<br />

in qualità di utilizzatrice, come tale integralmente sottoposta alla<br />

disciplina <strong>del</strong>la <strong>somministrazione</strong> a tempo determinato; ovviamente, essendo<br />

la responsabilità penale personale, la stessa potrà esclusivamente insorgere<br />

– come si è visto, anche a titolo di colpa – in capo ai dirigenti responsabili<br />

<strong>del</strong>la stipula <strong>del</strong> contratto di <strong>somministrazione</strong> illecita. 67<br />

La <strong>somministrazione</strong> fraudolenta rappresenta il grado massimo di illiceità<br />

<strong>del</strong>la <strong>somministrazione</strong> contro le previsioni legislative e, in base all’articolo<br />

28, si configura quando la <strong>somministrazione</strong> di <strong>lavoro</strong> è posta in essere<br />

con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto<br />

collettivo applicato al lavoratore. In tale caso, ferme restando le sanzioni<br />

di cui all’articolo 18, somministratore e utilizzatore sono puniti con<br />

una ammenda di € 20 per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di<br />

<strong>somministrazione</strong>. La responsabilità penale aggravata, dunque, insorge<br />

solo in caso di sussistenza <strong>del</strong> dolo specifico, e cioè <strong>del</strong>la prova <strong>del</strong>la consapevolezza<br />

dolosa da parte <strong>del</strong>l’utilizzatore e <strong>del</strong> somministratore di elude-<br />

65 Di qui la qualificazione di tale fattispecie di reato come reato istantaneo con effetti permanenti.<br />

66 Per la disciplina generale <strong>del</strong>l’elemento psicologico nei reati contravvenzionali si veda l’art.<br />

42, 4 comma, codice penale, che sancisce che “Nelle contravvenzioni ciascuno risponde <strong>del</strong>la<br />

propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.<br />

67 In tal senso, Mainardi, Decreto legislativo. 10 settembre 2003 n. 276 e riforma <strong>del</strong> mercato<br />

<strong>del</strong> <strong>lavoro</strong>: l’esclusione <strong>del</strong> pubblico impiego, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni,<br />

2003, 6, pagg. 1069 e ss.<br />

56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!