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somministrazione del lavoro - Dipartimento Funzione Pubblica

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La <strong>somministrazione</strong> di <strong>lavoro</strong> e la contrattazione collettiva<br />

Ufficiale di Governo.”); l’articolo 21, comma 2, <strong>del</strong> contratto collettivo <strong>del</strong><br />

personale non dirigente <strong>del</strong> comparto Università <strong>del</strong> 9 agosto 2000 (secondo<br />

cui “il ricorso al <strong>lavoro</strong> temporaneo deve essere improntato all’esigenza<br />

di contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. In nessun<br />

caso il ricorso alla fornitura di <strong>lavoro</strong> temporaneo potrà essere utilizzato per<br />

sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero<br />

per prestazioni lavorative riconducibili alla categoria B”); l’articolo 42,<br />

comma 4, <strong>del</strong> contratto collettivo per il personale non dirigente<br />

<strong>del</strong>l’Unioncamere <strong>del</strong> 4 marzo 2003 (secondo cui “il ricorso al <strong>lavoro</strong> temporaneo<br />

non è consentito per i profili <strong>del</strong> settimo e <strong>del</strong> sesto livello”); l’articolo<br />

20, comma 4, <strong>del</strong> contratto collettivo integrativo <strong>del</strong> personale <strong>del</strong> comparto<br />

Ministeri <strong>del</strong> 16 maggio 2001 (secondo cui “ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2 <strong>del</strong><br />

CCNLQ sottoscritto in data 9/8/2000 è escluso il ricorso al <strong>lavoro</strong> temporaneo<br />

per il personale appartenenti ai profili professionali <strong>del</strong>le posizioni economiche<br />

A1 e B1 <strong>del</strong> sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 16/2/1999<br />

ovvero a profili professionali addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi”) .<br />

Come si è detto, i contratti collettivi intervenuti successivamente non prevedono<br />

alcuna regolamentazione in materia <strong>del</strong> nuovo istituto <strong>del</strong> contratto<br />

di <strong>somministrazione</strong> a termine, limitandosi, di regola, a prevedere in linea<br />

generale la non disapplicazione degli istituti in precedenza disciplinati utilizzando<br />

formule <strong>del</strong> tipo “si intendono confermate tutte le disposizioni<br />

contrattuali fin qui sottoscritte non espressamente modificate o sostituite<br />

dalla normativa contrattuale che segue”.<br />

Ebbene, ad avviso di chi scrive, la generica tecnica <strong>del</strong>la non disapplicazione<br />

non può valere a conservare l’efficacia e l’ultrattività <strong>del</strong>le clausole dei<br />

contatti collettivi riguardanti l’abrogato istituto <strong>del</strong> contratto di fornitura di<br />

<strong>lavoro</strong> temporaneo.<br />

In primo luogo, il chiaro tenore letterale <strong>del</strong> comma 3 <strong>del</strong>l’articolo 86 <strong>del</strong><br />

decreto legislativo n.276 <strong>del</strong> 2003 consente il mantenimento di dette clausole<br />

solo “fino alla scadenza dei contratti collettivi” e “salve diverse intese”,<br />

con ciò manifestando l’evidente intenzione <strong>del</strong> legislatore di permettere alle<br />

parti collettive una specifica regolamentazione basata sulla vecchia normativa<br />

ormai abrogata solo in via transitoria e comunque in presenza di ragioni<br />

oggettive che possano giustificare “le diverse intese”. In altre parole la<br />

ratio legis non può essere soddisfatta dal mero richiamo dei vecchi istituti<br />

con la tecnica <strong>del</strong>la “non disapplicazione”, ma occorre una specifica manifestazione<br />

di volontà negoziale <strong>del</strong>le parti collettive in materia di mantenimento<br />

di clausole pensate e regolamentate con riferimento ad una disciplina<br />

giuridica di diverso contenuto. Diversamente opinando si perverrebbe<br />

all’irragionevole conclusione che le parti collettive potrebbero regolare la<br />

<strong>somministrazione</strong> secondo i criteri <strong>del</strong>la vecchia legge n.196/97 (già espressamente<br />

abrogata, anche se “ultrattiva”) anche dopo la sua espressa abrogazione.<br />

E ciò tanto più a fronte <strong>del</strong>la sopra evidente voluntas legis in ordi-<br />

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