somministrazione del lavoro - Dipartimento Funzione Pubblica
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<strong>Pubblica</strong> amministrazione utilizzatrice e lavoratore: rapporti e rispettive responsabilità<br />
4.1 Forme contrattuali possibili<br />
Secondo lo schema negoziale <strong>del</strong>la <strong>somministrazione</strong> l’unica relazione<br />
contrattuale che coinvolge direttamente il lavoratore è il rapporto di <strong>lavoro</strong><br />
subordinato che viene ad instaurarsi tra questi e l’agenzia di <strong>somministrazione</strong>.<br />
Tale rapporto di <strong>lavoro</strong> può essere a tempo indeterminato (articolo 22<br />
comma 1 decreto legislativo n. 276 <strong>del</strong> 2003) o a tempo determinato (articolo<br />
22 comma 2).<br />
Dal tenore letterale dei primi due commi <strong>del</strong> richiamato articolo 22 sembra<br />
evincersi la regola che mentre nei cosiddetti staff leasing sono ammesse,<br />
da parte <strong>del</strong> somministratore, assunzioni con qualunque tipologia di contratto<br />
di <strong>lavoro</strong> subordinato, altrettanto non potrebbe dirsi per la <strong>somministrazione</strong><br />
a tempo determinato, che dovrebbe riguardare solo lavoratori assunti<br />
con contratto a termine. Tale interpretazione letterale, escludendo la possibilità<br />
per le agenzie di <strong>somministrazione</strong> di utilizzare (e quindi fornire) lavoratori<br />
assunti a tempo indeterminato per l’esecuzione di contratti di <strong>somministrazione</strong><br />
a termine, dunque, limita fortemente la gamma <strong>del</strong>le possibili tutele<br />
acquisibili dal lavoratore nell’ambito <strong>del</strong> suo rapporto con l’agenzia di <strong>somministrazione</strong><br />
datrice, in contrasto con la previgente disciplina dettata dalla<br />
legge n. 196 <strong>del</strong> 1997 in tema di <strong>lavoro</strong> interinale. Peraltro, la ratio <strong>del</strong>la legge<br />
ed una lettura sistematica <strong>del</strong>la disciplina contenuta nell’articolo 22 (il cui<br />
comma 3, nel regolare espressamente l’assunzione a tempo indeterminato,<br />
non definisce il proprio ambito di applicazione in rapporto alle due tipologie<br />
di <strong>somministrazione</strong>) conducono univocamente ad una diversa e meno rigorosa<br />
interpretazione <strong>del</strong>la norma, nel senso di ammettere il ricorso ad un contratto<br />
– tra agenzia di <strong>somministrazione</strong> e prestatore di <strong>lavoro</strong> subordinato a<br />
tempo indeterminato anche nell’ipotesi di <strong>somministrazione</strong> a tempo determinato<br />
47 . Nessun problema potrà sorgere, dunque, né per l’amministrazione<br />
utilizzatrice, né per l’agenzia somministratrice, in caso di <strong>somministrazione</strong> a<br />
tempo determinato (unica forma, come si è visto, applicabile alle pubbliche<br />
amministrazioni) con invio di lavoratori assunti a tempo indeterminato.<br />
47 In tal senso Chieco, “Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione di<br />
<strong>lavoro</strong> a favore <strong>del</strong> terzo”, in Lavoro e Diritti, a cura di Pietro Curzio, Cacucci, 2004, 121; contra<br />
Tiraboschi, “Somministrazione, appalto di servizi, distacco”, in Tiraboschi (a cura di di), La<br />
riforma Biagi. Commentario allo schema di decreto attuativo <strong>del</strong>la legge <strong>del</strong>ega sul mercato<br />
derl <strong>lavoro</strong>, Guida al diritto, 2003, n. 4, 66. Nel senso <strong>del</strong>la possibilità <strong>del</strong> ricorso al contratto<br />
di <strong>lavoro</strong> a tempo indeterminato anche nel caso di <strong>somministrazione</strong> a termine è la Circolare<br />
22 febbraio 2005 n. 7/05 <strong>del</strong> Ministero dl Lavoro e <strong>del</strong>le politiche sociali. Sotto il profilo ermeneutico<br />
occorre, <strong>del</strong> resto, osservare come la stessa disciplina prevista dal comma 3 <strong>del</strong>l’articolo<br />
22 (che detta precise regole in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato<br />
in relazione ai periodi di inattività <strong>del</strong> prestatore di <strong>lavoro</strong>) e ancor più dal comma 2 <strong>del</strong>l’articolo<br />
20 (che prevede espressamente l’ipotesi di lavoratori assunti con contratto a tempo<br />
indeterminato che non svolgano prestazioni lavorative presso un utilizzatore) presupponga<br />
un’alternanza dei periodi di <strong>lavoro</strong> e non certo la continuità propria <strong>del</strong>la <strong>somministrazione</strong><br />
a tempo indeterminato<br />
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