Modello Organizzativo Parte Generale - Self
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SELF G1 SRL<br />
MODELLO ORGANIZZATIVO<br />
PARTE GENERALE<br />
• nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l’intenzionalità fraudolenta, risulti<br />
comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte<br />
dell’apposito Organismo<br />
2.5.7 Definizione dei protocolli e del modello<br />
I protocolli, contengono la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito<br />
ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: di fatto sono un<br />
insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di<br />
prevenzione del rischio.<br />
I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo<br />
decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.<br />
Originati dall'attività di valutazione del sistema di controllo interno, i protocolli con riferimento alle<br />
aree a rischio reato e/o strumentali citate intendono fornire le regole di comportamento e le<br />
modalità operative e di controllo alle quali SELF G1 SRL deve adeguarsi con riferimento<br />
all'espletamento delle attività a rischio e/o strumentali.<br />
Pertanto, i citati protocolli consentono di raggiungere i seguenti obiettivi:<br />
• segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;<br />
• tracciabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la<br />
commissione dei reati;<br />
• ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di<br />
ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle<br />
operazioni.<br />
I protocolli si completano e si integrano con le regole previste dal Codice Etico che rappresentano,<br />
proprio per esser state opportunamente strutturate sulla base delle esigenze espresse dal Decreto,<br />
uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che la società<br />
riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività di<br />
tutti i dipendenti.<br />
Secondo le indicazioni appena fornite, qui di seguito sono elencate, con distinto riferimento ai reati<br />
dolosi e colposi previsti dal Decreto quelle che generalmente vengono ritenute le componenti (i<br />
protocolli) di un sistema di controllo preventivo, che dovranno essere attuate a livello aziendale per<br />
garantire l’efficacia del modello.<br />
2.6 Componenti del <strong>Modello</strong> per Reati Dolosi<br />
Le componenti del <strong>Modello</strong> per i Reati Dolosi sono:<br />
Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati.<br />
L’adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di<br />
reato previste dal Decreto costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo.<br />
Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti o<br />
invece essere oggetto di autonoma previsione.<br />
Sistema organizzativo<br />
Deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione<br />
di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica<br />
M.ORG PG REV00 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231 DEL 8 GIUGNO 2001 PAGINA 26 DI 47