Modello Organizzativo Parte Generale - Self
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SELF G1 SRL<br />
MODELLO ORGANIZZATIVO<br />
PARTE GENERALE<br />
5 IL SISTEMA SANZIONATORIO<br />
5.1 Premessa<br />
Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del <strong>Modello</strong> a prevenire i reati indicati dal<br />
Decreto, è necessario che il modello organizzativo individui e sanzioni i comportamenti che possono<br />
favorire la commissione di reati.<br />
Ciò in quanto l’art. 6, comma, 2 Decreto, nell’elencare gli elementi che si devono rinvenire<br />
all’interno dei modelli predisposti dall’impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l’impresa<br />
ha l’onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle<br />
misure indicate dal modello”.<br />
Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la società debba procedere ad una graduazione<br />
delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti<br />
possono presentare rispetto alla commissione dei reati.<br />
Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanzioni tutte le infrazioni al modello,<br />
dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione, e che,<br />
secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione<br />
comminata.<br />
5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti<br />
Operai, Impiegati e Quadri<br />
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali<br />
dedotte nel presente <strong>Modello</strong> sono definiti come infrazioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari<br />
irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 dello<br />
Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dal sistema<br />
sanzionatorio del CCNL e più precisamente:<br />
• Richiamo verbale;<br />
• Ammonizione scritta;<br />
• Multa;<br />
• Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;<br />
• Licenziamento.<br />
Restando ferme tutte le previsioni del CCNL di riferimento, tra cui:<br />
• L’obbligo – in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della<br />
previa contestazione dell’addebito al dipendente e dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla<br />
sua difesa;<br />
• L’obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e<br />
che il provvedimento non sia comminato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla ricezione<br />
della contestazione dell’addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue<br />
giustificazioni);<br />
• L’obbligo di comunicare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del<br />
provvedimento, motivandolo.<br />
Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i provvedimenti disciplinari e l’irrogazione delle<br />
sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management<br />
aziendale.<br />
M.ORG PG REV00 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231 DEL 8 GIUGNO 2001 PAGINA 43 DI 47