QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
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<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
<strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />
<strong>NELLE</strong> S.R.L.<br />
SOMMARIO<br />
•<br />
•<br />
•<br />
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ<br />
<strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />
TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPA-<br />
ZIONI<br />
Artt. 2468-2472 e 2474 Codice Civile - D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 - D. Lgs. 6.02.2004, n. 37 -<br />
D. Lgs. 28.12.2004, n. 310 - L. 3.10.2001, n. 366<br />
Per quanto concerne la disciplina delle partecipazioni sociali nell’ambito delle Srl, è<br />
consentita una loro attribuzione ai soci in misura non necessariamente proporzionale<br />
ai conferimenti.<br />
L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci, in considerazione della<br />
loro posizione personale, di particolari diritti concernenti sia i poteri nella società, sia<br />
la partecipazione agli utili.<br />
Significativa è inoltre la disciplina del trasferimento delle partecipazioni: in particolare,<br />
è espressamente previsto che, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la non trasferibilità<br />
della partecipazione, o la assoggetti, senza alcuna condizione o limite, al gradimento<br />
degli organi sociali, degli altri soci o di terzi, spetta inderogabilmente al socio il diritto<br />
di recesso. È possibile, a tutela della buona fede contrattuale, porre solamente limiti<br />
temporali per l’esercizio di tale diritto ed impedire, così, comportamenti che pregiudichino<br />
l’interesse delle altre parti del rapporto societario; è ammessa, dunque, la<br />
possibilità che l’atto costitutivo impedisca, per i primi 2 anni dalla costituzione della<br />
società o dall’adesione ad essa, l’esercizio del diritto di recesso. Il legislatore si è<br />
posto, inoltre, il problema del tipo di tutela da riservare all’acquirente della partecipazione<br />
sociale. A tale proposito, è stata adottata una soluzione similare a quella<br />
prevista dall’art. 1155 Codice Civile, per la circolazione dei beni mobili: nel caso di<br />
conflitto tra acquirenti della medesima partecipazione, la prevalenza di colui che per<br />
primo ottiene l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese non consegue<br />
semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiede, inoltre, il requisito soggettivo<br />
della buona fede.<br />
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ<br />
Codice Civile Precedente normativa Attuale normativa<br />
<strong>QUOTE</strong><br />
<strong>DI</strong><br />
<strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />
Art. 2468, cc. 2 e 3<br />
ð<br />
• Le quote sono proporzionali all’entità<br />
del conferimento.<br />
• I diritti sociali sono proporzionali<br />
alla partecipazione.<br />
ð<br />
• Le quote possono non essere proporzionali all’entità<br />
del conferimento, con facoltà di prevedere, nell’atto<br />
costitutivo, particolari diritti riguardanti l’amministrazione<br />
della società o la distribuzione degli utili.<br />
•Tali diritti sono modificabili solo con il consenso di<br />
tutti i soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.<br />
INTRASFERIBILITÀ<br />
DELLE<br />
PARTECIPAZIONI<br />
Art. 2469, c. 2<br />
ð<br />
Le quote sono trasferibili per atto<br />
tra vivi e per successione mortis<br />
causa, salvo contraria disposizione<br />
dell’atto costitutivo.<br />
ð<br />
• Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione<br />
mortis causa, salvo contraria disposizione<br />
dell’atto costitutivo.<br />
• In caso di intrasferibilità delle partecipazioni o di clausola<br />
di mero gradimento, il socio o i suoi eredi possono<br />
esercitare il diritto di recesso.<br />
DOPPIA<br />
ALIENAZIONE<br />
<strong>DI</strong> QUOTA<br />
Art. 2470, c. 3<br />
ð<br />
Prevale l’acquirente che ha stipulato<br />
per primo il contratto.<br />
ð<br />
Prevale l’acquirente che, in buona fede, per primo ha<br />
effettuato la pubblicità del proprio acquisto nel Registro<br />
delle Imprese.<br />
MISURA MINIMA<br />
<strong>DI</strong><br />
<strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />
ð<br />
Le quote di conferimento dei soci<br />
non possono essere inferiori a<br />
€ 1.<br />
ð<br />
Le quote potranno anche essere espresse in frazioni di<br />
euro; i numeri dei decimali potranno anche eccedere le<br />
2 cifre.<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />
1
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
<strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />
<strong>DI</strong>RITTI PROPORZIONALI<br />
ALLA <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />
POSSEDUTA<br />
• Regola<br />
• I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione<br />
da ciascuno posseduta.<br />
• Le partecipazioni dei soci<br />
sono determinate in misura<br />
proporzionale al conferimento.<br />
Esempio<br />
• Se l’atto costitutivo non prevede<br />
diversamente.<br />
• Socio A conferisce € 3.000.<br />
• Socio B conferisce € 7.000.<br />
• Ad ogni socio, ad esempio, è possibile attribuire<br />
uguali quote di partecipazione, pari a € 5.000,<br />
ciascuno.<br />
• I soci, pur mantenendo le quote in proporzione ai<br />
conferimenti, possono, altrimenti, decidere che il<br />
voto spetti loro in misura paritaria al 50% e che<br />
la divisione degli utili spetti per il 40% al socio<br />
A e per il 60% al socio B.<br />
• Analogamente, sarà consentito attribuire solo ad<br />
alcuni soci la nomina degli amministratori.<br />
• Particolari<br />
diritti<br />
• Resta salva la possibilità<br />
che l’atto costitutivo preveda<br />
l’attribuzione a singoli<br />
soci di particolari diritti<br />
riguardanti:<br />
.. l’amministrazione della<br />
società;<br />
.. la distribuzione degli utili.<br />
• É consentito differenziare le caratteristiche<br />
delle quote in funzione<br />
del contributo offerto dai soci all’attività<br />
sociale.<br />
•In precedenza erano previste quote<br />
con prestazioni accessorie, attualmente<br />
non più contemplate.<br />
•Conseguentemente, non appare più<br />
possibile prevedere prestazioni accessorie<br />
per i soci che non siano<br />
anche amministratori.<br />
Modifica<br />
dei<br />
diritti<br />
Tali diritti possono essere<br />
modificati solo con il consenso<br />
di tutti i soci.<br />
Salvo diversa disposizione<br />
dell’atto costitutivo e<br />
salvo il diritto di recesso.<br />
• Valore<br />
minimo<br />
• Non è più richiesto che le quote siano di ammontare non inferiore<br />
a € 1, o multipli di € 1.<br />
Art. 2468, cc. 1-4<br />
Codice Civile<br />
Divieto<br />
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni,<br />
né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento.<br />
COMPROPRIETÀ<br />
<strong>DI</strong> PARTECIPAZIONI<br />
Art. 2468, c. 5 Codice Civile<br />
• Rappresentante<br />
comune<br />
• Nel caso di comproprietà di una partecipazione,<br />
i diritti dei comproprietari devono<br />
essere esercitati da un rappresentante comune.<br />
• Nominato secondo<br />
le modalità previste<br />
dagli artt. 1105<br />
e 1106 C.C.<br />
2<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Approfondimenti<br />
Particolari diritti<br />
Consiglio Notarile<br />
di Milano<br />
Notariato<br />
del Triveneto<br />
Autonomia<br />
negoziale<br />
Regime<br />
di circolazione<br />
delle quote<br />
Estinzione<br />
dei diritti<br />
particolari<br />
Tipologia<br />
Art. 2468,<br />
c. 3 C.C.<br />
Attribuzione<br />
Alienazioni<br />
parziali<br />
Trasferibilità<br />
I particolari diritti, che l’atto costitutivo di Srl può attribuire a singoli soci,<br />
possono avere ad oggetto materie non strettamente riguardanti l’amministrazione<br />
della società o la distribuzione degli utili, cui espressamente si riferisce<br />
la norma, bensì ulteriori diritti diversi, dovendosi ritenere concessa all’autonomia<br />
negoziale, al pari di quanto dispone l’art. 2348 Codice Civile per la Spa, la<br />
facoltà di liberamente determinare il contenuto delle partecipazioni sociali, nei<br />
limiti imposti dalla legge.<br />
In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l’atto costitutivo può<br />
altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni,<br />
sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle<br />
partecipazioni medesime, nonché l’eventuale deroga alla norma in base alla<br />
quale i particolari diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti<br />
i soci.<br />
Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono<br />
stati attribuiti i particolari diritti comporti l’estinzione totale o parziale dei diritti<br />
medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l’atto costitutivo<br />
disponga la successione dell’acquirente nei particolari diritti o in parte di essi,<br />
si deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà<br />
di depositare, presso il Registro delle Imprese, il testo aggiornato dell’atto<br />
costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento<br />
della partecipazione, senza che sia all’uopo necessaria una deliberazione assembleare<br />
che prenda atto dell’intervenuta modificazione del testo dell’atto costitutivo.<br />
• Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci rientrano:<br />
.. il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;<br />
.. il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;<br />
.. il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione della<br />
società.<br />
• Essendo i diritti particolari attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono<br />
appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo.<br />
• É illegittima una diversa previsione dell’atto costitutivo.<br />
Qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente, i diritti particolari sono<br />
attribuiti al singolo socio prescindendo dall’entità della sua partecipazione;<br />
pertanto, in caso di alienazioni parziali della partecipazione, detti diritti rimangono<br />
attribuiti per intero in capo al socio alienante.<br />
• Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione, i diritti<br />
particolari ad esso attribuiti si estinguono e, conseguentemente, si espandono<br />
quelli degli altri soci.<br />
• É comunque possibile che l’atto costitutivo disponga diversamente, nel senso<br />
di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione<br />
di quest’ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall’entità della quota<br />
trasferita.<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />
3
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Tavola n. 1<br />
Quote di partecipazione (confronto con la normativa precedente)<br />
Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Precedente versione Rif.<br />
Art. 2468,<br />
c. 1<br />
Art. 2468,<br />
c. 2<br />
Art. 2468,<br />
cc. 3 e 4<br />
Art. 2468,<br />
c. 5<br />
Le partecipazioni dei soci non possono essere<br />
rappresentate da azioni né costituire oggetto di<br />
sollecitazione all’investimento.<br />
• Salvo quanto disposto dal c. 3 del presente<br />
articolo, i diritti sociali spettano ai soci in<br />
misura proporzionale alla partecipazione da<br />
ciascuno posseduta.<br />
• Se l’atto costitutivo non prevede diversamente,<br />
le partecipazioni dei soci sono determinate<br />
in misura proporzionale al conferimento.<br />
• Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo<br />
preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari<br />
diritti riguardanti l’amministrazione<br />
della società o la distribuzione degli utili.<br />
• Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo<br />
e salvo in ogni caso quanto previsto dall’art.<br />
2473, c. 1, i diritti previsti dal precedente<br />
comma possono essere modificati solo con il<br />
consenso di tutti i soci.<br />
Nel caso di comproprietà di una partecipazione,<br />
i diritti dei comproprietari devono essere<br />
esercitati da un rappresentante comune nominato<br />
secondo le modalità previste dagli artt.<br />
1105 e 1106.<br />
Le quote di partecipazione dei soci non possono<br />
essere rappresentate da azioni.<br />
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,<br />
la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione<br />
delle rispettive quote di conferimento.<br />
• L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei<br />
soci al compimento di prestazioni accessorie.<br />
• Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art.<br />
2345, cc. 1 e 3.<br />
• Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo<br />
può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire<br />
prestazioni accessorie non consistenti in danaro,<br />
determinandone il contenuto, la durata,<br />
le modalità ed il compenso, e stabilendo particolari<br />
sanzioni per il caso di inadempimento.<br />
• Nella determinazione dei compenso devono<br />
essere osservate le norme applicabili ai rapporti<br />
aventi per oggetto le stesse prestazioni.<br />
Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo,<br />
gli obblighi previsti in questo articolo non<br />
possono essere modificati senza il consenso di<br />
tutti i soci.<br />
Le quote a cui è connesso l’obbligo delle prestazioni<br />
anzidette sono trasferibili soltanto con<br />
il consenso degli amministratori.<br />
Se una quota sociale diventa proprietà comune<br />
di più persone, si applica l’art. 2347.<br />
Nel caso di comproprietà di una partecipazione,<br />
i diritti dei comproprietari devono essere<br />
esercitati da un rappresentante comune.<br />
Se il rappresentante comune non è stato nominato,<br />
le comunicazioni e le dichiarazioni fatte<br />
dalla società a uno dei comproprietari sono<br />
efficaci nei confronti di tutti.<br />
I comproprietari della quota rispondono solidalmente<br />
delle obbligazioni da essa derivanti.<br />
Le quote di conferimento dei soci relative alle<br />
società di nuova costituzione possono essere<br />
di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori<br />
ad € 1.<br />
Se la quota di conferimento è superiore al minimo,<br />
deve essere costituita da un ammontare<br />
multiplo di € 1.<br />
Se il valore di un conferimento in natura non<br />
raggiunge l’ammontare minimo o un multiplo di<br />
questo, la differenza deve essere integrata mediante<br />
conferimento in danaro.<br />
Art. 2472,<br />
c. 2<br />
Art. 2492,<br />
c. 1<br />
Art. 2478,<br />
c. 1<br />
Art. 2345,<br />
c. 1<br />
Art. 2345,<br />
c. 3<br />
Art. 2478,<br />
c. 2<br />
Art. 2482,<br />
c. 2<br />
Art. 2347,<br />
c. 1<br />
Art. 2347,<br />
c. 2<br />
Art. 2347,<br />
c. 3<br />
Art. 2474,<br />
c. 2<br />
Art. 2474,<br />
c. 3<br />
Art. 2474,<br />
c. 4<br />
4<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI<br />
TRASFERIBILITÀ<br />
• Regola<br />
• Le partecipazioni sono liberamente trasferibili:<br />
.. per atto tra vivi;<br />
.. per successione<br />
a causa di morte.<br />
• Salvo contraria disposizione<br />
dell’atto<br />
costitutivo.<br />
• L’atto costitutivo può prevedere<br />
che le partecipazioni<br />
siano non trasferibili,<br />
oppure che il loro<br />
trasferimento sia subordinato<br />
al mero gradimento<br />
degli organi sociali,<br />
dei soci o di terzi.<br />
Art. 2469 Codice Civile<br />
• Diritto<br />
di recesso<br />
• Qualora l’atto costitutivo:<br />
.. preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni;<br />
.. ne subordini il trasferimento al gradimento<br />
di organi sociali, di soci o di terzi<br />
senza prevederne condizioni e limiti;<br />
.. ponga condizioni o limiti che nel caso<br />
concreto impediscono il trasferimento<br />
a causa di morte.<br />
Termine<br />
iniziale<br />
• Il socio o i suoi eredi possono<br />
esercitare il diritto<br />
di recesso.<br />
In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine,<br />
non superiore a 2 anni dalla costituzione della società<br />
o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale<br />
il recesso non potrà essere esercitato.<br />
Approfondimenti<br />
Vincoli alla circolazione<br />
Consiglio Notarile<br />
di Milano<br />
Quorum<br />
Diritto recesso<br />
Usufrutto,<br />
pegno<br />
La clausola statutaria che limita ovvero impedisce il trasferimento di partecipazioni<br />
di Srl può essere introdotta o rimossa, se lo statuto non prevede diversamente,<br />
con il quorum deliberativo che lo statuto stesso - ovvero, in mancanza,<br />
la legge - genericamente dispone per le modifiche statutarie.<br />
Le deliberazioni assembleari che introducono o rimuovono dallo statuto di Srl<br />
vincoli alla circolazione delle partecipazioni non determinano il diritto di recedere,<br />
ferma restando la spettanza del diritto stesso per i casi disciplinati all’art.<br />
2469, c. 2 Codice Civile.<br />
Sono legittime, e non danno luogo a diritto di recesso, le clausole che vietano<br />
la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di Srl e le clausole di<br />
mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni<br />
di Srl.<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />
5
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Approfondimenti<br />
Clausole di gradimento e di prelazione<br />
Notariato<br />
del Triveneto<br />
Clausola<br />
gradimento<br />
Mortis causa<br />
Clausola<br />
di prelazione<br />
Negozi a titolo<br />
gratuito<br />
Ritiro<br />
dell’offerta<br />
Usufrutto su<br />
partecipazioni<br />
• Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino<br />
le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata<br />
la concessione del gradimento.<br />
• L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione<br />
al comitato esecutivo.<br />
• Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione<br />
statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa<br />
direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.<br />
Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola<br />
statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato<br />
periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo<br />
criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute<br />
agli eredi in forza della successione.<br />
• Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia<br />
quelle con efficacia obbligatoria.<br />
• L’offerta di prelazione è valida quando<br />
ricorrono tutti gli elementi per informare<br />
in modo completo i soci o la società sui<br />
termini del contratto che si vuole offrire.<br />
• É legittima la clausola di prelazione che<br />
consenta la possibilità di offerta cumulativa<br />
da parte di una pluralità di soci ad un<br />
prezzo globale.<br />
• Indicazione del prezzo delle partecipazioni.<br />
• Modalità di pagamento dello stesso.<br />
• Eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo<br />
statuto.<br />
Ove statutariamente prevista.<br />
La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito,<br />
o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi<br />
(valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le<br />
partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.<br />
Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare<br />
il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l’offerta entro un termine prefissato.<br />
É legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto<br />
sulle partecipazioni.<br />
Tavola n. 2<br />
Trasferimento delle partecipazioni (confronto con la normativa precedente)<br />
Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />
Art. 2469,<br />
c. 1<br />
Art. 2469,<br />
c. 2<br />
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili<br />
per atto tra vivi e per successione a causa di<br />
morte, salvo contraria disposizione dell’atto<br />
costitutivo.<br />
• Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità<br />
delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento<br />
al gradimento di organi sociali, di soci<br />
o di terzi senza prevederne condizioni e limiti,<br />
o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto<br />
impediscono il trasferimento a causa di<br />
morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare<br />
il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473.<br />
• In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un<br />
termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione<br />
della società o dalla sottoscrizione della<br />
partecipazione, prima del quale il recesso non<br />
può essere esercitato.<br />
6<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per<br />
successione a causa di morte, salvo contraria<br />
disposizione dell’atto costitutivo.<br />
Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo,<br />
le quote sono divisibili nel caso di successione<br />
a causa di morte o di alienazione, purché<br />
siano osservate le disposizioni dell’art. 2474, cc.<br />
2 e 3.<br />
Art. 2479,<br />
c. 1<br />
Art. 2482,<br />
c. 1
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
EFFICACIA E PUBBLICITÀ<br />
• Iscrizione<br />
sul libro soci<br />
• Iscrizione<br />
nel registro<br />
imprese<br />
• Trasferimento<br />
mortis-causa<br />
• Unico socio<br />
• Il trasferimento delle partecipazioni<br />
ha effetto di<br />
fronte alla società dal<br />
momento dell’iscrizione<br />
nel libro dei soci.<br />
Più<br />
alienazioni<br />
successive<br />
• L’atto di trasferimento, con sottoscrizione<br />
autenticata, deve essere depositato entro<br />
30 giorni, a cura del notaio autenticante,<br />
presso l’Ufficio del Registro delle Imprese<br />
nella cui circoscrizione è stabilita la sede<br />
sociale.<br />
Se la quota è alienata con successivi<br />
contratti a più persone, quella<br />
tra loro che per prima ha effettuato,<br />
in buona fede, l’iscrizione<br />
nel Registro delle Imprese è<br />
preferita alle altre, anche se il<br />
suo titolo è di data posteriore.<br />
• In caso di trasferimento<br />
a causa di morte il deposito<br />
e l’iscrizione sono effettuati<br />
a richiesta dell’erede<br />
o del legatario.<br />
• Quando l’intera partecipazione appartiene<br />
ad un solo socio o cambia la persona dell’unico<br />
socio, gli amministratori devono<br />
depositare, per l’iscrizione nel Registro delle<br />
Imprese, una dichiarazione contenente l’indicazione<br />
del cognome-nome o della denominazione,<br />
della data e del luogo di nascita<br />
o stato di costituzione, del domicilio o della<br />
sede e cittadinanza dell’unico socio.<br />
Ricostituzione<br />
della<br />
pluralità<br />
dei soci<br />
• L’iscrizione del trasferimento nel libro<br />
dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante<br />
o dell’acquirente, verso esibizione<br />
del titolo da cui risultino il trasferimento<br />
e l’avvenuto deposito.<br />
• La pubblicità nel Registro<br />
Imprese acquisisce<br />
effetto “dichiarativo”,<br />
come<br />
quella dei registri<br />
immobiliari.<br />
• Prevale chi per primo<br />
effettua l’adempimento<br />
pubblicitario,<br />
a prescindere<br />
dalla priorità nella<br />
data di stipula<br />
del contratto.<br />
• Dietro presentazione della documentazione<br />
richiesta per l’annotazione nel<br />
libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti<br />
in materia di società per<br />
azioni.<br />
Quando si costituisce o ricostituisce<br />
la pluralità dei soci,<br />
gli amministratori ne devono<br />
depositare la dichiarazione per<br />
l’iscrizione nel Registro delle<br />
Imprese.<br />
• Le dichiarazioni degli<br />
amministratori:<br />
.. devono essere depositate<br />
entro 30<br />
giorni dall’iscrizione<br />
nel libro dei<br />
soci;<br />
.. devono indicare la<br />
data di tale iscrizione.<br />
Art. 2470 Codice Civile<br />
Adempimento<br />
dell’unico<br />
socio<br />
L’unico socio o colui che cessa di essere tale può<br />
provvedere alla pubblicità prevista.<br />
Approfondimenti<br />
Clausole statutarie ammesse<br />
Consiglio Notarile<br />
di Milano<br />
• Non è ritenuta legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici,<br />
la clausola statutaria di S.r.l. che attribuisca:<br />
.. all’acquirente di una partecipazione in S.r.l. la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali o<br />
parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione,<br />
in mancanza di annotazione nel libro dei soci;<br />
.. agli amministratori la facoltà di eseguire l’annotazione prima dell’avvenuto deposito nel<br />
registro delle imprese.<br />
• Sono ritenute invece legittime le clausole statutarie di S.r.l. che subordinano la legittimazione<br />
all’esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all’iscrizione a libro soci come, ad<br />
esempio, il decorso di un determinato termine da tale momento, purché ciò non si traduca in una<br />
sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all’acquirente.<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />
7
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Tavola n. 3<br />
Efficacia e pubblicità (confronto con la normativa precedente)<br />
Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />
Art. 2470,<br />
c. 1<br />
Art. 2470,<br />
c. 2<br />
Art. 2470,<br />
c. 3<br />
Art. 2470,<br />
c. 4<br />
Art. 2470,<br />
c. 5<br />
Art. 2470,<br />
n. 6<br />
Art. 2470,<br />
c. 7<br />
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto<br />
di fronte alla società dal momento dell’iscrizione<br />
nel libro dei soci secondo quanto previsto<br />
nel successivo comma.<br />
• L’atto di trasferimento, con sottoscrizione<br />
autenticata, deve essere depositato entro 30<br />
giorni, a cura del notaio autenticante, presso<br />
l’ufficio del registro delle imprese nella cui<br />
circoscrizione è stabilita la sede sociale.<br />
• L’iscrizione del trasferimento nel libro dei<br />
soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o<br />
dell’acquirente, verso esibizione del titolo da<br />
cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito.<br />
• In caso di trasferimento a causa di morte il<br />
deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta<br />
dell’erede o del legatario verso presentazione<br />
della documentazione richiesta per<br />
l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti<br />
trasferimenti in materia di società per<br />
azioni.<br />
Se la quota è alienata con successivi contratti<br />
a più persone, quella tra esse che per prima ha<br />
effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro<br />
delle imprese è preferita alle altre, anche<br />
se il suo titolo è di data posteriore.<br />
Quando l’intera partecipazione appartiene ad<br />
un solo socio o muta la persona dell’unico<br />
socio, gli amministratori devono depositare per<br />
l’iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione<br />
contenente l’indicazione del cognome<br />
e nome o della denominazione, della<br />
data e del luogo di nascita o stato di costituzione,<br />
del domicilio o della sede e cittadinanza<br />
dell’unico socio.<br />
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità<br />
dei soci, gli amministratori ne devono depositare<br />
la dichiarazione per l’iscrizione nel<br />
Registro delle Imprese.<br />
L’unico socio o colui che cessa di essere tale<br />
può provvedere alla pubblicità prevista nei<br />
commi precedenti.<br />
Le dichiarazioni degli amministratori previste<br />
dai precedenti cc. 4 e 5 devono essere depositate<br />
entro 30 giorni dall’iscrizione nel libro dei<br />
soci e devono indicare la data di tale iscrizione.<br />
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte<br />
alla società dal momento dell’iscrizione nel libro<br />
dei soci.<br />
L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci<br />
ha luogo nei 30 giorni dal deposito di cui al c.<br />
4, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente,<br />
verso esibizione del titolo da cui risultino il<br />
trasferimento e l’avvenuto deposito.<br />
L’atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione<br />
autenticata, deve essere depositato<br />
entro 30 giorni per l’iscrizione, a cura del notaio<br />
autenticante, presso l’ufficio del Registro<br />
delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita<br />
la sede sociale.<br />
• Il deposito dei trasferimenti a causa di morte<br />
per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la<br />
conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono<br />
verso presentazione della documentazione<br />
richiesta per l’annotazione nel libro<br />
dei soci dei corrispondenti trasferimenti in<br />
materia di società per azioni.<br />
• Il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta<br />
dell’erede o del legatario.<br />
Quando le quote appartengono ad un solo socio<br />
o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori<br />
devono depositare per l’iscrizione nel<br />
registro delle imprese una dichiarazione contenente<br />
l’indicazione del cognome e nome, della<br />
data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza<br />
dell’unico socio.<br />
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità<br />
dei soci, gli amministratori ne devono depositare<br />
la dichiarazione per l’iscrizione nel<br />
Registro delle Imprese.<br />
L’unico socio o colui che cessi di essere tale<br />
può provvedere alla pubblicità prevista nei commi<br />
precedenti.<br />
Le dichiarazioni degli amministratori devono<br />
essere depositate entro 30 giorni dall’iscrizione<br />
nel libro dei soci e devono indicare la data<br />
di tale iscrizione.<br />
Art. 2479,<br />
c. 2<br />
Art. 2479,<br />
c. 3<br />
Art. 2479,<br />
c. 4<br />
Art. 2479-bis,<br />
c. 1<br />
Art. 2475-bis,<br />
c. 1<br />
Art. 2475-bis,<br />
c. 2<br />
Art. 2475-bis,<br />
c. 3<br />
Art. 2475-bis,<br />
c. 4<br />
8<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
ESPROPRIAZIONE<br />
DELLA <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />
• Ammissibilità<br />
• Iscrizione<br />
Registro<br />
Imprese<br />
• Annotazione<br />
libro soci<br />
• La partecipazione può formare oggetto di espropriazione.<br />
• Il pignoramento si esegue mediante:<br />
.. notificazione al debitore e alla società;<br />
.. successiva iscrizione nel Registro delle<br />
Imprese.<br />
• Gli amministratori<br />
procedono senza indugio<br />
all’annotazione<br />
nel libro dei soci.<br />
L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione<br />
deve essere notificata alla società a cura del creditore.<br />
Art. 2471 Codice Civile<br />
• Vendita<br />
all’incanto<br />
• Se la partecipazione non è liberamente<br />
trasferibile e il creditore, il debitore e la<br />
società non si accordano sulla vendita<br />
della quota stessa.<br />
• La vendita ha luogo all’incanto; la vendita<br />
è priva di effetto se, entro 10 giorni<br />
dall’aggiudicazione, la società presenta un<br />
altro acquirente che offra lo stesso prezzo.<br />
• Tali disposizioni si<br />
applicano anche in<br />
caso di fallimento di<br />
un socio.<br />
Tavola n. 4<br />
Espropriazione della partecipazione (confronto con la normativa precedente)<br />
Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />
Art. 2471,<br />
c. 1<br />
Art. 2471,<br />
c. 2<br />
Art. 2471,<br />
c. 3<br />
Art. 2471,<br />
c. 4<br />
• La partecipazione può formare oggetto di<br />
espropriazione.<br />
• Il pignoramento si esegue mediante notificazione<br />
al debitore e alla società e successiva La quota può formare oggetto di espropriazione.<br />
iscrizione nel registro delle imprese.<br />
• Gli amministratori procedono senza indugio<br />
all’annotazione nel libro dei soci.<br />
L’ordinanza del giudice che dispone la vendita<br />
della partecipazione deve essere notificata alla<br />
società a cura del creditore.<br />
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile<br />
e il creditore, il debitore e la società non si<br />
accordano sulla vendita della quota stessa, la<br />
vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è<br />
priva di effetto se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione,<br />
la società presenta un altro acquirente<br />
che offra lo stesso prezzo.<br />
Le disposizioni del comma precedente si applicano<br />
anche in caso di fallimento di un socio.<br />
L’ordinanza del giudice che dispone la vendita<br />
della quota deve essere notificata alla società a<br />
cura del creditore.<br />
Se la quota non è liberamente trasferibile e il<br />
creditore, il debitore e la società non si accordano<br />
sulla vendita della quota stessa, la vendita ha<br />
luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto<br />
se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società<br />
presenta un altro acquirente che offra lo<br />
stesso prezzo.<br />
Le disposizioni del comma precedente si applicano<br />
anche nel caso di fallimento di un socio.<br />
Art. 2480,<br />
c. 1<br />
Art. 2480,<br />
c. 2<br />
Art. 2480,<br />
c. 3<br />
Art. 2480,<br />
c. 4<br />
PEGNO, USUFRUTTO<br />
E SEQUESTRO<br />
DELLA <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />
Art. 2471-bis Codice Civile<br />
• Rinvio<br />
• Partecipazioni<br />
non<br />
liberamente<br />
trasferibili<br />
• Si applicano le disposizioni previste in tema di<br />
società per azioni.<br />
• Si applica l’art. 2471, c. 3 Codice Civile.<br />
Art. 2352<br />
C.C.<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />
9
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Tavola n. 5<br />
Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione (articolo di nuova introduzione)<br />
Art. 2471-bis,<br />
c. 1<br />
Art. 2352,<br />
c. 1<br />
Art. 2352,<br />
c. 2<br />
Art. 2352,<br />
c. 3<br />
Art. 2352,<br />
c. 4<br />
Art. 2352,<br />
c. 5<br />
Art. 2352,<br />
c. 6<br />
• La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.<br />
• Salvo quanto disposto dal c. 3 dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’art. 2352.<br />
• Nel caso di pegno o usufrutto sulle quote, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore<br />
pignoratizio o all’usufruttuario.<br />
• Nel caso di sequestro delle quote il diritto di voto è esercitato dal custode.<br />
• Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in<br />
base ad esso sottoscritte.<br />
• Qualora il socio non provveda, almeno 3 giorni prima della scadenza, al versamento delle somme necessarie per<br />
l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per<br />
suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.<br />
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481-ter, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono<br />
alle quote di nuova emissione.<br />
• Se sono richiesti versamenti sulle quote, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme<br />
necessarie almeno 3 giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le quote nel modo<br />
stabilito dal c. 2 del presente articolo.<br />
• Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine<br />
dell’usufrutto.<br />
Se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il c. 2 dell’art. 2347.<br />
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli<br />
previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o<br />
all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.<br />
RESPONSABILITÀ<br />
DELL’ALIENANTE<br />
PER I VERSAMENTI<br />
ANCORA DOVUTI<br />
• Obbligo<br />
solidale<br />
per 3 anni<br />
• Nel caso di cessione della partecipazione,<br />
l’alienante è obbligato solidalmente<br />
con l’acquirente per i versamenti<br />
ancora dovuti.<br />
•Per il periodo di 3 anni dall’iscrizione<br />
del trasferimento<br />
nel libro dei soci.<br />
Art. 2472 Codice Civile<br />
• Socio<br />
moroso<br />
• Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando<br />
la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.<br />
Tavola n. 6<br />
Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti (confronto con la normativa<br />
precedente)<br />
Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />
Art. 2472,<br />
c. 1<br />
Art. 2472,<br />
c. 2<br />
Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante<br />
è obbligato solidalmente con l’acquirente,<br />
per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento<br />
nel libro dei soci, per i versamenti<br />
ancora dovuti.<br />
Il pagamento non può essere domandato all’alienante<br />
se non quando la richiesta al socio moroso<br />
è rimasta infruttuosa.<br />
Nel caso di cessione della quota l’alienante è<br />
obbligato solidalmente con l’acquirente, per il<br />
periodo di 3 anni dal trasferimento, per i versamenti<br />
ancora dovuti.<br />
Il pagamento non può essere domandato all’alienante<br />
se non quando la richiesta al socio moroso<br />
è rimasta infruttuosa.<br />
Art. 2481,<br />
c. 1<br />
Art. 2481,<br />
c. 2<br />
OPERAZIONI<br />
SULLE PROPRIE<br />
PARTECIPAZIONI<br />
• Divieto<br />
per la<br />
società<br />
• Acquistare<br />
• Accettare in garanzia<br />
• Accordare prestiti<br />
• Fornire garanzie<br />
Partecipazioni proprie<br />
Per l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni<br />
proprie.<br />
Art. 2474 Codice Civile<br />
• Precedente<br />
versione<br />
• L’articolo è identico rispetto alla precedente versione dell’art.<br />
2483 Codice Civile.<br />
10<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4
Aggiornamenti successivi<br />
alla pubblicazione<br />
<br />
Rati3204<br />
S.R.L. - <strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PARTECIPAZIONE</strong> <strong>NELLE</strong> S.R.L. (COMPLETO)<br />
L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato<br />
interessato dai seguenti provvedimenti:<br />
INCOMPATIBILITÀ DEI SINDACI <strong>DI</strong> SPA<br />
Varie<br />
Il Sole 24Ore<br />
28.07.2008<br />
p. 15 NT<br />
Quando le funzioni di sindaco siano svolte dalla medesima persona che è legata alla società<br />
da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, il vincolo che si instaura con gli<br />
amministratori attenua l’obiettività del sindaco, impedendogli di assumere iniziative non<br />
gradite agli amministratori. Il legislatore ha previsto, per tali situazioni, la decadenza dalla<br />
carica di sindaco.<br />
CESSIONE <strong>DI</strong> <strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> SRL<br />
Imposte e tasse<br />
D.L.<br />
112/2008<br />
Italia Oggi<br />
21.7.08 p. 5<br />
Il maxi emendamento al D.L. 112/2008 fa terminare l’obbligo notarile per la cessione di<br />
quote di Società a responsabilità limitata. Commercialisti e ragionieri muniti di firma digitale<br />
potranno depositare presso il Registro Imprese l’atto di trasferimento, che sarà in questo<br />
modo pienamente ufficiale.<br />
CESSIONE <strong>DI</strong> <strong>QUOTE</strong> SOCIETARIE<br />
Varie<br />
Maxiemenda<br />
mento<br />
manovra<br />
d’estate<br />
Il Sole 24Ore<br />
19.07.2008<br />
p. 7<br />
• La competenza sulle cessioni di quote di Srl, che il maxiemendamento al decreto legge<br />
sulla manovra estende a commercialisti e revisori, continua a contrapporre la professione<br />
economica ai notai.<br />
• In particolare, il maxiemendamento prevede che da quest’anno l’atto relativo alla<br />
cessione di quote di Srl può essere sottoscritto anche con firma digitale ed è depositato<br />
entro 30 giorni al Registro delle Imprese di riferimento in base alla sede sociale della<br />
società. Il deposito può essere svolto da un intermediario abilitato, ossia dottori<br />
commercialisti, ragionieri e revisori contabili.<br />
Centro Studi Castelli<br />
Pagina I<br />
RIPRODUZIONE VIETATA<br />
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