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QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio

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<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

<strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />

<strong>NELLE</strong> S.R.L.<br />

SOMMARIO<br />

•<br />

•<br />

•<br />

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ<br />

<strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPA-<br />

ZIONI<br />

Artt. 2468-2472 e 2474 Codice Civile - D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 - D. Lgs. 6.02.2004, n. 37 -<br />

D. Lgs. 28.12.2004, n. 310 - L. 3.10.2001, n. 366<br />

Per quanto concerne la disciplina delle partecipazioni sociali nell’ambito delle Srl, è<br />

consentita una loro attribuzione ai soci in misura non necessariamente proporzionale<br />

ai conferimenti.<br />

L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci, in considerazione della<br />

loro posizione personale, di particolari diritti concernenti sia i poteri nella società, sia<br />

la partecipazione agli utili.<br />

Significativa è inoltre la disciplina del trasferimento delle partecipazioni: in particolare,<br />

è espressamente previsto che, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la non trasferibilità<br />

della partecipazione, o la assoggetti, senza alcuna condizione o limite, al gradimento<br />

degli organi sociali, degli altri soci o di terzi, spetta inderogabilmente al socio il diritto<br />

di recesso. È possibile, a tutela della buona fede contrattuale, porre solamente limiti<br />

temporali per l’esercizio di tale diritto ed impedire, così, comportamenti che pregiudichino<br />

l’interesse delle altre parti del rapporto societario; è ammessa, dunque, la<br />

possibilità che l’atto costitutivo impedisca, per i primi 2 anni dalla costituzione della<br />

società o dall’adesione ad essa, l’esercizio del diritto di recesso. Il legislatore si è<br />

posto, inoltre, il problema del tipo di tutela da riservare all’acquirente della partecipazione<br />

sociale. A tale proposito, è stata adottata una soluzione similare a quella<br />

prevista dall’art. 1155 Codice Civile, per la circolazione dei beni mobili: nel caso di<br />

conflitto tra acquirenti della medesima partecipazione, la prevalenza di colui che per<br />

primo ottiene l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese non consegue<br />

semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiede, inoltre, il requisito soggettivo<br />

della buona fede.<br />

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ<br />

Codice Civile Precedente normativa Attuale normativa<br />

<strong>QUOTE</strong><br />

<strong>DI</strong><br />

<strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />

Art. 2468, cc. 2 e 3<br />

ð<br />

• Le quote sono proporzionali all’entità<br />

del conferimento.<br />

• I diritti sociali sono proporzionali<br />

alla partecipazione.<br />

ð<br />

• Le quote possono non essere proporzionali all’entità<br />

del conferimento, con facoltà di prevedere, nell’atto<br />

costitutivo, particolari diritti riguardanti l’amministrazione<br />

della società o la distribuzione degli utili.<br />

•Tali diritti sono modificabili solo con il consenso di<br />

tutti i soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.<br />

INTRASFERIBILITÀ<br />

DELLE<br />

PARTECIPAZIONI<br />

Art. 2469, c. 2<br />

ð<br />

Le quote sono trasferibili per atto<br />

tra vivi e per successione mortis<br />

causa, salvo contraria disposizione<br />

dell’atto costitutivo.<br />

ð<br />

• Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione<br />

mortis causa, salvo contraria disposizione<br />

dell’atto costitutivo.<br />

• In caso di intrasferibilità delle partecipazioni o di clausola<br />

di mero gradimento, il socio o i suoi eredi possono<br />

esercitare il diritto di recesso.<br />

DOPPIA<br />

ALIENAZIONE<br />

<strong>DI</strong> QUOTA<br />

Art. 2470, c. 3<br />

ð<br />

Prevale l’acquirente che ha stipulato<br />

per primo il contratto.<br />

ð<br />

Prevale l’acquirente che, in buona fede, per primo ha<br />

effettuato la pubblicità del proprio acquisto nel Registro<br />

delle Imprese.<br />

MISURA MINIMA<br />

<strong>DI</strong><br />

<strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />

ð<br />

Le quote di conferimento dei soci<br />

non possono essere inferiori a<br />

€ 1.<br />

ð<br />

Le quote potranno anche essere espresse in frazioni di<br />

euro; i numeri dei decimali potranno anche eccedere le<br />

2 cifre.<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />

1


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

<strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />

<strong>DI</strong>RITTI PROPORZIONALI<br />

ALLA <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />

POSSEDUTA<br />

• Regola<br />

• I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione<br />

da ciascuno posseduta.<br />

• Le partecipazioni dei soci<br />

sono determinate in misura<br />

proporzionale al conferimento.<br />

Esempio<br />

• Se l’atto costitutivo non prevede<br />

diversamente.<br />

• Socio A conferisce € 3.000.<br />

• Socio B conferisce € 7.000.<br />

• Ad ogni socio, ad esempio, è possibile attribuire<br />

uguali quote di partecipazione, pari a € 5.000,<br />

ciascuno.<br />

• I soci, pur mantenendo le quote in proporzione ai<br />

conferimenti, possono, altrimenti, decidere che il<br />

voto spetti loro in misura paritaria al 50% e che<br />

la divisione degli utili spetti per il 40% al socio<br />

A e per il 60% al socio B.<br />

• Analogamente, sarà consentito attribuire solo ad<br />

alcuni soci la nomina degli amministratori.<br />

• Particolari<br />

diritti<br />

• Resta salva la possibilità<br />

che l’atto costitutivo preveda<br />

l’attribuzione a singoli<br />

soci di particolari diritti<br />

riguardanti:<br />

.. l’amministrazione della<br />

società;<br />

.. la distribuzione degli utili.<br />

• É consentito differenziare le caratteristiche<br />

delle quote in funzione<br />

del contributo offerto dai soci all’attività<br />

sociale.<br />

•In precedenza erano previste quote<br />

con prestazioni accessorie, attualmente<br />

non più contemplate.<br />

•Conseguentemente, non appare più<br />

possibile prevedere prestazioni accessorie<br />

per i soci che non siano<br />

anche amministratori.<br />

Modifica<br />

dei<br />

diritti<br />

Tali diritti possono essere<br />

modificati solo con il consenso<br />

di tutti i soci.<br />

Salvo diversa disposizione<br />

dell’atto costitutivo e<br />

salvo il diritto di recesso.<br />

• Valore<br />

minimo<br />

• Non è più richiesto che le quote siano di ammontare non inferiore<br />

a € 1, o multipli di € 1.<br />

Art. 2468, cc. 1-4<br />

Codice Civile<br />

Divieto<br />

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni,<br />

né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento.<br />

COMPROPRIETÀ<br />

<strong>DI</strong> PARTECIPAZIONI<br />

Art. 2468, c. 5 Codice Civile<br />

• Rappresentante<br />

comune<br />

• Nel caso di comproprietà di una partecipazione,<br />

i diritti dei comproprietari devono<br />

essere esercitati da un rappresentante comune.<br />

• Nominato secondo<br />

le modalità previste<br />

dagli artt. 1105<br />

e 1106 C.C.<br />

2<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

Approfondimenti<br />

Particolari diritti<br />

Consiglio Notarile<br />

di Milano<br />

Notariato<br />

del Triveneto<br />

Autonomia<br />

negoziale<br />

Regime<br />

di circolazione<br />

delle quote<br />

Estinzione<br />

dei diritti<br />

particolari<br />

Tipologia<br />

Art. 2468,<br />

c. 3 C.C.<br />

Attribuzione<br />

Alienazioni<br />

parziali<br />

Trasferibilità<br />

I particolari diritti, che l’atto costitutivo di Srl può attribuire a singoli soci,<br />

possono avere ad oggetto materie non strettamente riguardanti l’amministrazione<br />

della società o la distribuzione degli utili, cui espressamente si riferisce<br />

la norma, bensì ulteriori diritti diversi, dovendosi ritenere concessa all’autonomia<br />

negoziale, al pari di quanto dispone l’art. 2348 Codice Civile per la Spa, la<br />

facoltà di liberamente determinare il contenuto delle partecipazioni sociali, nei<br />

limiti imposti dalla legge.<br />

In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l’atto costitutivo può<br />

altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni,<br />

sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle<br />

partecipazioni medesime, nonché l’eventuale deroga alla norma in base alla<br />

quale i particolari diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti<br />

i soci.<br />

Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono<br />

stati attribuiti i particolari diritti comporti l’estinzione totale o parziale dei diritti<br />

medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l’atto costitutivo<br />

disponga la successione dell’acquirente nei particolari diritti o in parte di essi,<br />

si deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà<br />

di depositare, presso il Registro delle Imprese, il testo aggiornato dell’atto<br />

costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento<br />

della partecipazione, senza che sia all’uopo necessaria una deliberazione assembleare<br />

che prenda atto dell’intervenuta modificazione del testo dell’atto costitutivo.<br />

• Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci rientrano:<br />

.. il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;<br />

.. il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;<br />

.. il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione della<br />

società.<br />

• Essendo i diritti particolari attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono<br />

appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo.<br />

• É illegittima una diversa previsione dell’atto costitutivo.<br />

Qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente, i diritti particolari sono<br />

attribuiti al singolo socio prescindendo dall’entità della sua partecipazione;<br />

pertanto, in caso di alienazioni parziali della partecipazione, detti diritti rimangono<br />

attribuiti per intero in capo al socio alienante.<br />

• Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione, i diritti<br />

particolari ad esso attribuiti si estinguono e, conseguentemente, si espandono<br />

quelli degli altri soci.<br />

• É comunque possibile che l’atto costitutivo disponga diversamente, nel senso<br />

di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione<br />

di quest’ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall’entità della quota<br />

trasferita.<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />

3


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

Tavola n. 1<br />

Quote di partecipazione (confronto con la normativa precedente)<br />

Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Precedente versione Rif.<br />

Art. 2468,<br />

c. 1<br />

Art. 2468,<br />

c. 2<br />

Art. 2468,<br />

cc. 3 e 4<br />

Art. 2468,<br />

c. 5<br />

Le partecipazioni dei soci non possono essere<br />

rappresentate da azioni né costituire oggetto di<br />

sollecitazione all’investimento.<br />

• Salvo quanto disposto dal c. 3 del presente<br />

articolo, i diritti sociali spettano ai soci in<br />

misura proporzionale alla partecipazione da<br />

ciascuno posseduta.<br />

• Se l’atto costitutivo non prevede diversamente,<br />

le partecipazioni dei soci sono determinate<br />

in misura proporzionale al conferimento.<br />

• Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo<br />

preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari<br />

diritti riguardanti l’amministrazione<br />

della società o la distribuzione degli utili.<br />

• Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo<br />

e salvo in ogni caso quanto previsto dall’art.<br />

2473, c. 1, i diritti previsti dal precedente<br />

comma possono essere modificati solo con il<br />

consenso di tutti i soci.<br />

Nel caso di comproprietà di una partecipazione,<br />

i diritti dei comproprietari devono essere<br />

esercitati da un rappresentante comune nominato<br />

secondo le modalità previste dagli artt.<br />

1105 e 1106.<br />

Le quote di partecipazione dei soci non possono<br />

essere rappresentate da azioni.<br />

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,<br />

la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione<br />

delle rispettive quote di conferimento.<br />

• L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei<br />

soci al compimento di prestazioni accessorie.<br />

• Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art.<br />

2345, cc. 1 e 3.<br />

• Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo<br />

può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire<br />

prestazioni accessorie non consistenti in danaro,<br />

determinandone il contenuto, la durata,<br />

le modalità ed il compenso, e stabilendo particolari<br />

sanzioni per il caso di inadempimento.<br />

• Nella determinazione dei compenso devono<br />

essere osservate le norme applicabili ai rapporti<br />

aventi per oggetto le stesse prestazioni.<br />

Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo,<br />

gli obblighi previsti in questo articolo non<br />

possono essere modificati senza il consenso di<br />

tutti i soci.<br />

Le quote a cui è connesso l’obbligo delle prestazioni<br />

anzidette sono trasferibili soltanto con<br />

il consenso degli amministratori.<br />

Se una quota sociale diventa proprietà comune<br />

di più persone, si applica l’art. 2347.<br />

Nel caso di comproprietà di una partecipazione,<br />

i diritti dei comproprietari devono essere<br />

esercitati da un rappresentante comune.<br />

Se il rappresentante comune non è stato nominato,<br />

le comunicazioni e le dichiarazioni fatte<br />

dalla società a uno dei comproprietari sono<br />

efficaci nei confronti di tutti.<br />

I comproprietari della quota rispondono solidalmente<br />

delle obbligazioni da essa derivanti.<br />

Le quote di conferimento dei soci relative alle<br />

società di nuova costituzione possono essere<br />

di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori<br />

ad € 1.<br />

Se la quota di conferimento è superiore al minimo,<br />

deve essere costituita da un ammontare<br />

multiplo di € 1.<br />

Se il valore di un conferimento in natura non<br />

raggiunge l’ammontare minimo o un multiplo di<br />

questo, la differenza deve essere integrata mediante<br />

conferimento in danaro.<br />

Art. 2472,<br />

c. 2<br />

Art. 2492,<br />

c. 1<br />

Art. 2478,<br />

c. 1<br />

Art. 2345,<br />

c. 1<br />

Art. 2345,<br />

c. 3<br />

Art. 2478,<br />

c. 2<br />

Art. 2482,<br />

c. 2<br />

Art. 2347,<br />

c. 1<br />

Art. 2347,<br />

c. 2<br />

Art. 2347,<br />

c. 3<br />

Art. 2474,<br />

c. 2<br />

Art. 2474,<br />

c. 3<br />

Art. 2474,<br />

c. 4<br />

4<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI<br />

TRASFERIBILITÀ<br />

• Regola<br />

• Le partecipazioni sono liberamente trasferibili:<br />

.. per atto tra vivi;<br />

.. per successione<br />

a causa di morte.<br />

• Salvo contraria disposizione<br />

dell’atto<br />

costitutivo.<br />

• L’atto costitutivo può prevedere<br />

che le partecipazioni<br />

siano non trasferibili,<br />

oppure che il loro<br />

trasferimento sia subordinato<br />

al mero gradimento<br />

degli organi sociali,<br />

dei soci o di terzi.<br />

Art. 2469 Codice Civile<br />

• Diritto<br />

di recesso<br />

• Qualora l’atto costitutivo:<br />

.. preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni;<br />

.. ne subordini il trasferimento al gradimento<br />

di organi sociali, di soci o di terzi<br />

senza prevederne condizioni e limiti;<br />

.. ponga condizioni o limiti che nel caso<br />

concreto impediscono il trasferimento<br />

a causa di morte.<br />

Termine<br />

iniziale<br />

• Il socio o i suoi eredi possono<br />

esercitare il diritto<br />

di recesso.<br />

In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine,<br />

non superiore a 2 anni dalla costituzione della società<br />

o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale<br />

il recesso non potrà essere esercitato.<br />

Approfondimenti<br />

Vincoli alla circolazione<br />

Consiglio Notarile<br />

di Milano<br />

Quorum<br />

Diritto recesso<br />

Usufrutto,<br />

pegno<br />

La clausola statutaria che limita ovvero impedisce il trasferimento di partecipazioni<br />

di Srl può essere introdotta o rimossa, se lo statuto non prevede diversamente,<br />

con il quorum deliberativo che lo statuto stesso - ovvero, in mancanza,<br />

la legge - genericamente dispone per le modifiche statutarie.<br />

Le deliberazioni assembleari che introducono o rimuovono dallo statuto di Srl<br />

vincoli alla circolazione delle partecipazioni non determinano il diritto di recedere,<br />

ferma restando la spettanza del diritto stesso per i casi disciplinati all’art.<br />

2469, c. 2 Codice Civile.<br />

Sono legittime, e non danno luogo a diritto di recesso, le clausole che vietano<br />

la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di Srl e le clausole di<br />

mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni<br />

di Srl.<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />

5


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

Approfondimenti<br />

Clausole di gradimento e di prelazione<br />

Notariato<br />

del Triveneto<br />

Clausola<br />

gradimento<br />

Mortis causa<br />

Clausola<br />

di prelazione<br />

Negozi a titolo<br />

gratuito<br />

Ritiro<br />

dell’offerta<br />

Usufrutto su<br />

partecipazioni<br />

• Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino<br />

le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata<br />

la concessione del gradimento.<br />

• L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione<br />

al comitato esecutivo.<br />

• Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione<br />

statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa<br />

direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.<br />

Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola<br />

statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato<br />

periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo<br />

criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute<br />

agli eredi in forza della successione.<br />

• Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia<br />

quelle con efficacia obbligatoria.<br />

• L’offerta di prelazione è valida quando<br />

ricorrono tutti gli elementi per informare<br />

in modo completo i soci o la società sui<br />

termini del contratto che si vuole offrire.<br />

• É legittima la clausola di prelazione che<br />

consenta la possibilità di offerta cumulativa<br />

da parte di una pluralità di soci ad un<br />

prezzo globale.<br />

• Indicazione del prezzo delle partecipazioni.<br />

• Modalità di pagamento dello stesso.<br />

• Eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo<br />

statuto.<br />

Ove statutariamente prevista.<br />

La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito,<br />

o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi<br />

(valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le<br />

partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.<br />

Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare<br />

il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l’offerta entro un termine prefissato.<br />

É legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto<br />

sulle partecipazioni.<br />

Tavola n. 2<br />

Trasferimento delle partecipazioni (confronto con la normativa precedente)<br />

Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />

Art. 2469,<br />

c. 1<br />

Art. 2469,<br />

c. 2<br />

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili<br />

per atto tra vivi e per successione a causa di<br />

morte, salvo contraria disposizione dell’atto<br />

costitutivo.<br />

• Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità<br />

delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento<br />

al gradimento di organi sociali, di soci<br />

o di terzi senza prevederne condizioni e limiti,<br />

o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto<br />

impediscono il trasferimento a causa di<br />

morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare<br />

il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473.<br />

• In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un<br />

termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione<br />

della società o dalla sottoscrizione della<br />

partecipazione, prima del quale il recesso non<br />

può essere esercitato.<br />

6<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per<br />

successione a causa di morte, salvo contraria<br />

disposizione dell’atto costitutivo.<br />

Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo,<br />

le quote sono divisibili nel caso di successione<br />

a causa di morte o di alienazione, purché<br />

siano osservate le disposizioni dell’art. 2474, cc.<br />

2 e 3.<br />

Art. 2479,<br />

c. 1<br />

Art. 2482,<br />

c. 1


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

EFFICACIA E PUBBLICITÀ<br />

• Iscrizione<br />

sul libro soci<br />

• Iscrizione<br />

nel registro<br />

imprese<br />

• Trasferimento<br />

mortis-causa<br />

• Unico socio<br />

• Il trasferimento delle partecipazioni<br />

ha effetto di<br />

fronte alla società dal<br />

momento dell’iscrizione<br />

nel libro dei soci.<br />

Più<br />

alienazioni<br />

successive<br />

• L’atto di trasferimento, con sottoscrizione<br />

autenticata, deve essere depositato entro<br />

30 giorni, a cura del notaio autenticante,<br />

presso l’Ufficio del Registro delle Imprese<br />

nella cui circoscrizione è stabilita la sede<br />

sociale.<br />

Se la quota è alienata con successivi<br />

contratti a più persone, quella<br />

tra loro che per prima ha effettuato,<br />

in buona fede, l’iscrizione<br />

nel Registro delle Imprese è<br />

preferita alle altre, anche se il<br />

suo titolo è di data posteriore.<br />

• In caso di trasferimento<br />

a causa di morte il deposito<br />

e l’iscrizione sono effettuati<br />

a richiesta dell’erede<br />

o del legatario.<br />

• Quando l’intera partecipazione appartiene<br />

ad un solo socio o cambia la persona dell’unico<br />

socio, gli amministratori devono<br />

depositare, per l’iscrizione nel Registro delle<br />

Imprese, una dichiarazione contenente l’indicazione<br />

del cognome-nome o della denominazione,<br />

della data e del luogo di nascita<br />

o stato di costituzione, del domicilio o della<br />

sede e cittadinanza dell’unico socio.<br />

Ricostituzione<br />

della<br />

pluralità<br />

dei soci<br />

• L’iscrizione del trasferimento nel libro<br />

dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante<br />

o dell’acquirente, verso esibizione<br />

del titolo da cui risultino il trasferimento<br />

e l’avvenuto deposito.<br />

• La pubblicità nel Registro<br />

Imprese acquisisce<br />

effetto “dichiarativo”,<br />

come<br />

quella dei registri<br />

immobiliari.<br />

• Prevale chi per primo<br />

effettua l’adempimento<br />

pubblicitario,<br />

a prescindere<br />

dalla priorità nella<br />

data di stipula<br />

del contratto.<br />

• Dietro presentazione della documentazione<br />

richiesta per l’annotazione nel<br />

libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti<br />

in materia di società per<br />

azioni.<br />

Quando si costituisce o ricostituisce<br />

la pluralità dei soci,<br />

gli amministratori ne devono<br />

depositare la dichiarazione per<br />

l’iscrizione nel Registro delle<br />

Imprese.<br />

• Le dichiarazioni degli<br />

amministratori:<br />

.. devono essere depositate<br />

entro 30<br />

giorni dall’iscrizione<br />

nel libro dei<br />

soci;<br />

.. devono indicare la<br />

data di tale iscrizione.<br />

Art. 2470 Codice Civile<br />

Adempimento<br />

dell’unico<br />

socio<br />

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può<br />

provvedere alla pubblicità prevista.<br />

Approfondimenti<br />

Clausole statutarie ammesse<br />

Consiglio Notarile<br />

di Milano<br />

• Non è ritenuta legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici,<br />

la clausola statutaria di S.r.l. che attribuisca:<br />

.. all’acquirente di una partecipazione in S.r.l. la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali o<br />

parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione,<br />

in mancanza di annotazione nel libro dei soci;<br />

.. agli amministratori la facoltà di eseguire l’annotazione prima dell’avvenuto deposito nel<br />

registro delle imprese.<br />

• Sono ritenute invece legittime le clausole statutarie di S.r.l. che subordinano la legittimazione<br />

all’esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all’iscrizione a libro soci come, ad<br />

esempio, il decorso di un determinato termine da tale momento, purché ciò non si traduca in una<br />

sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all’acquirente.<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />

7


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

Tavola n. 3<br />

Efficacia e pubblicità (confronto con la normativa precedente)<br />

Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />

Art. 2470,<br />

c. 1<br />

Art. 2470,<br />

c. 2<br />

Art. 2470,<br />

c. 3<br />

Art. 2470,<br />

c. 4<br />

Art. 2470,<br />

c. 5<br />

Art. 2470,<br />

n. 6<br />

Art. 2470,<br />

c. 7<br />

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto<br />

di fronte alla società dal momento dell’iscrizione<br />

nel libro dei soci secondo quanto previsto<br />

nel successivo comma.<br />

• L’atto di trasferimento, con sottoscrizione<br />

autenticata, deve essere depositato entro 30<br />

giorni, a cura del notaio autenticante, presso<br />

l’ufficio del registro delle imprese nella cui<br />

circoscrizione è stabilita la sede sociale.<br />

• L’iscrizione del trasferimento nel libro dei<br />

soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o<br />

dell’acquirente, verso esibizione del titolo da<br />

cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito.<br />

• In caso di trasferimento a causa di morte il<br />

deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta<br />

dell’erede o del legatario verso presentazione<br />

della documentazione richiesta per<br />

l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti<br />

trasferimenti in materia di società per<br />

azioni.<br />

Se la quota è alienata con successivi contratti<br />

a più persone, quella tra esse che per prima ha<br />

effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro<br />

delle imprese è preferita alle altre, anche<br />

se il suo titolo è di data posteriore.<br />

Quando l’intera partecipazione appartiene ad<br />

un solo socio o muta la persona dell’unico<br />

socio, gli amministratori devono depositare per<br />

l’iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione<br />

contenente l’indicazione del cognome<br />

e nome o della denominazione, della<br />

data e del luogo di nascita o stato di costituzione,<br />

del domicilio o della sede e cittadinanza<br />

dell’unico socio.<br />

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità<br />

dei soci, gli amministratori ne devono depositare<br />

la dichiarazione per l’iscrizione nel<br />

Registro delle Imprese.<br />

L’unico socio o colui che cessa di essere tale<br />

può provvedere alla pubblicità prevista nei<br />

commi precedenti.<br />

Le dichiarazioni degli amministratori previste<br />

dai precedenti cc. 4 e 5 devono essere depositate<br />

entro 30 giorni dall’iscrizione nel libro dei<br />

soci e devono indicare la data di tale iscrizione.<br />

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte<br />

alla società dal momento dell’iscrizione nel libro<br />

dei soci.<br />

L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci<br />

ha luogo nei 30 giorni dal deposito di cui al c.<br />

4, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente,<br />

verso esibizione del titolo da cui risultino il<br />

trasferimento e l’avvenuto deposito.<br />

L’atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione<br />

autenticata, deve essere depositato<br />

entro 30 giorni per l’iscrizione, a cura del notaio<br />

autenticante, presso l’ufficio del Registro<br />

delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita<br />

la sede sociale.<br />

• Il deposito dei trasferimenti a causa di morte<br />

per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la<br />

conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono<br />

verso presentazione della documentazione<br />

richiesta per l’annotazione nel libro<br />

dei soci dei corrispondenti trasferimenti in<br />

materia di società per azioni.<br />

• Il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta<br />

dell’erede o del legatario.<br />

Quando le quote appartengono ad un solo socio<br />

o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori<br />

devono depositare per l’iscrizione nel<br />

registro delle imprese una dichiarazione contenente<br />

l’indicazione del cognome e nome, della<br />

data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza<br />

dell’unico socio.<br />

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità<br />

dei soci, gli amministratori ne devono depositare<br />

la dichiarazione per l’iscrizione nel<br />

Registro delle Imprese.<br />

L’unico socio o colui che cessi di essere tale<br />

può provvedere alla pubblicità prevista nei commi<br />

precedenti.<br />

Le dichiarazioni degli amministratori devono<br />

essere depositate entro 30 giorni dall’iscrizione<br />

nel libro dei soci e devono indicare la data<br />

di tale iscrizione.<br />

Art. 2479,<br />

c. 2<br />

Art. 2479,<br />

c. 3<br />

Art. 2479,<br />

c. 4<br />

Art. 2479-bis,<br />

c. 1<br />

Art. 2475-bis,<br />

c. 1<br />

Art. 2475-bis,<br />

c. 2<br />

Art. 2475-bis,<br />

c. 3<br />

Art. 2475-bis,<br />

c. 4<br />

8<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

ESPROPRIAZIONE<br />

DELLA <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />

• Ammissibilità<br />

• Iscrizione<br />

Registro<br />

Imprese<br />

• Annotazione<br />

libro soci<br />

• La partecipazione può formare oggetto di espropriazione.<br />

• Il pignoramento si esegue mediante:<br />

.. notificazione al debitore e alla società;<br />

.. successiva iscrizione nel Registro delle<br />

Imprese.<br />

• Gli amministratori<br />

procedono senza indugio<br />

all’annotazione<br />

nel libro dei soci.<br />

L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione<br />

deve essere notificata alla società a cura del creditore.<br />

Art. 2471 Codice Civile<br />

• Vendita<br />

all’incanto<br />

• Se la partecipazione non è liberamente<br />

trasferibile e il creditore, il debitore e la<br />

società non si accordano sulla vendita<br />

della quota stessa.<br />

• La vendita ha luogo all’incanto; la vendita<br />

è priva di effetto se, entro 10 giorni<br />

dall’aggiudicazione, la società presenta un<br />

altro acquirente che offra lo stesso prezzo.<br />

• Tali disposizioni si<br />

applicano anche in<br />

caso di fallimento di<br />

un socio.<br />

Tavola n. 4<br />

Espropriazione della partecipazione (confronto con la normativa precedente)<br />

Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />

Art. 2471,<br />

c. 1<br />

Art. 2471,<br />

c. 2<br />

Art. 2471,<br />

c. 3<br />

Art. 2471,<br />

c. 4<br />

• La partecipazione può formare oggetto di<br />

espropriazione.<br />

• Il pignoramento si esegue mediante notificazione<br />

al debitore e alla società e successiva La quota può formare oggetto di espropriazione.<br />

iscrizione nel registro delle imprese.<br />

• Gli amministratori procedono senza indugio<br />

all’annotazione nel libro dei soci.<br />

L’ordinanza del giudice che dispone la vendita<br />

della partecipazione deve essere notificata alla<br />

società a cura del creditore.<br />

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile<br />

e il creditore, il debitore e la società non si<br />

accordano sulla vendita della quota stessa, la<br />

vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è<br />

priva di effetto se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione,<br />

la società presenta un altro acquirente<br />

che offra lo stesso prezzo.<br />

Le disposizioni del comma precedente si applicano<br />

anche in caso di fallimento di un socio.<br />

L’ordinanza del giudice che dispone la vendita<br />

della quota deve essere notificata alla società a<br />

cura del creditore.<br />

Se la quota non è liberamente trasferibile e il<br />

creditore, il debitore e la società non si accordano<br />

sulla vendita della quota stessa, la vendita ha<br />

luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto<br />

se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società<br />

presenta un altro acquirente che offra lo<br />

stesso prezzo.<br />

Le disposizioni del comma precedente si applicano<br />

anche nel caso di fallimento di un socio.<br />

Art. 2480,<br />

c. 1<br />

Art. 2480,<br />

c. 2<br />

Art. 2480,<br />

c. 3<br />

Art. 2480,<br />

c. 4<br />

PEGNO, USUFRUTTO<br />

E SEQUESTRO<br />

DELLA <strong>PARTECIPAZIONE</strong><br />

Art. 2471-bis Codice Civile<br />

• Rinvio<br />

• Partecipazioni<br />

non<br />

liberamente<br />

trasferibili<br />

• Si applicano le disposizioni previste in tema di<br />

società per azioni.<br />

• Si applica l’art. 2471, c. 3 Codice Civile.<br />

Art. 2352<br />

C.C.<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />

9


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

Tavola n. 5<br />

Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione (articolo di nuova introduzione)<br />

Art. 2471-bis,<br />

c. 1<br />

Art. 2352,<br />

c. 1<br />

Art. 2352,<br />

c. 2<br />

Art. 2352,<br />

c. 3<br />

Art. 2352,<br />

c. 4<br />

Art. 2352,<br />

c. 5<br />

Art. 2352,<br />

c. 6<br />

• La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.<br />

• Salvo quanto disposto dal c. 3 dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’art. 2352.<br />

• Nel caso di pegno o usufrutto sulle quote, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore<br />

pignoratizio o all’usufruttuario.<br />

• Nel caso di sequestro delle quote il diritto di voto è esercitato dal custode.<br />

• Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in<br />

base ad esso sottoscritte.<br />

• Qualora il socio non provveda, almeno 3 giorni prima della scadenza, al versamento delle somme necessarie per<br />

l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per<br />

suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.<br />

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481-ter, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono<br />

alle quote di nuova emissione.<br />

• Se sono richiesti versamenti sulle quote, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme<br />

necessarie almeno 3 giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le quote nel modo<br />

stabilito dal c. 2 del presente articolo.<br />

• Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine<br />

dell’usufrutto.<br />

Se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il c. 2 dell’art. 2347.<br />

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli<br />

previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o<br />

all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.<br />

RESPONSABILITÀ<br />

DELL’ALIENANTE<br />

PER I VERSAMENTI<br />

ANCORA DOVUTI<br />

• Obbligo<br />

solidale<br />

per 3 anni<br />

• Nel caso di cessione della partecipazione,<br />

l’alienante è obbligato solidalmente<br />

con l’acquirente per i versamenti<br />

ancora dovuti.<br />

•Per il periodo di 3 anni dall’iscrizione<br />

del trasferimento<br />

nel libro dei soci.<br />

Art. 2472 Codice Civile<br />

• Socio<br />

moroso<br />

• Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando<br />

la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.<br />

Tavola n. 6<br />

Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti (confronto con la normativa<br />

precedente)<br />

Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />

Art. 2472,<br />

c. 1<br />

Art. 2472,<br />

c. 2<br />

Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante<br />

è obbligato solidalmente con l’acquirente,<br />

per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento<br />

nel libro dei soci, per i versamenti<br />

ancora dovuti.<br />

Il pagamento non può essere domandato all’alienante<br />

se non quando la richiesta al socio moroso<br />

è rimasta infruttuosa.<br />

Nel caso di cessione della quota l’alienante è<br />

obbligato solidalmente con l’acquirente, per il<br />

periodo di 3 anni dal trasferimento, per i versamenti<br />

ancora dovuti.<br />

Il pagamento non può essere domandato all’alienante<br />

se non quando la richiesta al socio moroso<br />

è rimasta infruttuosa.<br />

Art. 2481,<br />

c. 1<br />

Art. 2481,<br />

c. 2<br />

OPERAZIONI<br />

SULLE PROPRIE<br />

PARTECIPAZIONI<br />

• Divieto<br />

per la<br />

società<br />

• Acquistare<br />

• Accettare in garanzia<br />

• Accordare prestiti<br />

• Fornire garanzie<br />

Partecipazioni proprie<br />

Per l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni<br />

proprie.<br />

Art. 2474 Codice Civile<br />

• Precedente<br />

versione<br />

• L’articolo è identico rispetto alla precedente versione dell’art.<br />

2483 Codice Civile.<br />

10<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4


Aggiornamenti successivi<br />

alla pubblicazione<br />

<br />

Rati3204<br />

S.R.L. - <strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PARTECIPAZIONE</strong> <strong>NELLE</strong> S.R.L. (COMPLETO)<br />

L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato<br />

interessato dai seguenti provvedimenti:<br />

INCOMPATIBILITÀ DEI SINDACI <strong>DI</strong> SPA<br />

Varie<br />

Il Sole 24Ore<br />

28.07.2008<br />

p. 15 NT<br />

Quando le funzioni di sindaco siano svolte dalla medesima persona che è legata alla società<br />

da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, il vincolo che si instaura con gli<br />

amministratori attenua l’obiettività del sindaco, impedendogli di assumere iniziative non<br />

gradite agli amministratori. Il legislatore ha previsto, per tali situazioni, la decadenza dalla<br />

carica di sindaco.<br />

CESSIONE <strong>DI</strong> <strong>QUOTE</strong> <strong>DI</strong> SRL<br />

Imposte e tasse<br />

D.L.<br />

112/2008<br />

Italia Oggi<br />

21.7.08 p. 5<br />

Il maxi emendamento al D.L. 112/2008 fa terminare l’obbligo notarile per la cessione di<br />

quote di Società a responsabilità limitata. Commercialisti e ragionieri muniti di firma digitale<br />

potranno depositare presso il Registro Imprese l’atto di trasferimento, che sarà in questo<br />

modo pienamente ufficiale.<br />

CESSIONE <strong>DI</strong> <strong>QUOTE</strong> SOCIETARIE<br />

Varie<br />

Maxiemenda<br />

mento<br />

manovra<br />

d’estate<br />

Il Sole 24Ore<br />

19.07.2008<br />

p. 7<br />

• La competenza sulle cessioni di quote di Srl, che il maxiemendamento al decreto legge<br />

sulla manovra estende a commercialisti e revisori, continua a contrapporre la professione<br />

economica ai notai.<br />

• In particolare, il maxiemendamento prevede che da quest’anno l’atto relativo alla<br />

cessione di quote di Srl può essere sottoscritto anche con firma digitale ed è depositato<br />

entro 30 giorni al Registro delle Imprese di riferimento in base alla sede sociale della<br />

società. Il deposito può essere svolto da un intermediario abilitato, ossia dottori<br />

commercialisti, ragionieri e revisori contabili.<br />

Centro Studi Castelli<br />

Pagina I<br />

RIPRODUZIONE VIETATA<br />

Centro Studi Castelli

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