QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Tavola n. 5<br />
Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione (articolo di nuova introduzione)<br />
Art. 2471-bis,<br />
c. 1<br />
Art. 2352,<br />
c. 1<br />
Art. 2352,<br />
c. 2<br />
Art. 2352,<br />
c. 3<br />
Art. 2352,<br />
c. 4<br />
Art. 2352,<br />
c. 5<br />
Art. 2352,<br />
c. 6<br />
• La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.<br />
• Salvo quanto disposto dal c. 3 dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’art. 2352.<br />
• Nel caso di pegno o usufrutto sulle quote, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore<br />
pignoratizio o all’usufruttuario.<br />
• Nel caso di sequestro delle quote il diritto di voto è esercitato dal custode.<br />
• Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in<br />
base ad esso sottoscritte.<br />
• Qualora il socio non provveda, almeno 3 giorni prima della scadenza, al versamento delle somme necessarie per<br />
l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per<br />
suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.<br />
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481-ter, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono<br />
alle quote di nuova emissione.<br />
• Se sono richiesti versamenti sulle quote, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme<br />
necessarie almeno 3 giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le quote nel modo<br />
stabilito dal c. 2 del presente articolo.<br />
• Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine<br />
dell’usufrutto.<br />
Se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il c. 2 dell’art. 2347.<br />
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli<br />
previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o<br />
all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.<br />
RESPONSABILITÀ<br />
DELL’ALIENANTE<br />
PER I VERSAMENTI<br />
ANCORA DOVUTI<br />
• Obbligo<br />
solidale<br />
per 3 anni<br />
• Nel caso di cessione della partecipazione,<br />
l’alienante è obbligato solidalmente<br />
con l’acquirente per i versamenti<br />
ancora dovuti.<br />
•Per il periodo di 3 anni dall’iscrizione<br />
del trasferimento<br />
nel libro dei soci.<br />
Art. 2472 Codice Civile<br />
• Socio<br />
moroso<br />
• Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando<br />
la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.<br />
Tavola n. 6<br />
Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti (confronto con la normativa<br />
precedente)<br />
Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />
Art. 2472,<br />
c. 1<br />
Art. 2472,<br />
c. 2<br />
Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante<br />
è obbligato solidalmente con l’acquirente,<br />
per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento<br />
nel libro dei soci, per i versamenti<br />
ancora dovuti.<br />
Il pagamento non può essere domandato all’alienante<br />
se non quando la richiesta al socio moroso<br />
è rimasta infruttuosa.<br />
Nel caso di cessione della quota l’alienante è<br />
obbligato solidalmente con l’acquirente, per il<br />
periodo di 3 anni dal trasferimento, per i versamenti<br />
ancora dovuti.<br />
Il pagamento non può essere domandato all’alienante<br />
se non quando la richiesta al socio moroso<br />
è rimasta infruttuosa.<br />
Art. 2481,<br />
c. 1<br />
Art. 2481,<br />
c. 2<br />
OPERAZIONI<br />
SULLE PROPRIE<br />
PARTECIPAZIONI<br />
• Divieto<br />
per la<br />
società<br />
• Acquistare<br />
• Accettare in garanzia<br />
• Accordare prestiti<br />
• Fornire garanzie<br />
Partecipazioni proprie<br />
Per l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni<br />
proprie.<br />
Art. 2474 Codice Civile<br />
• Precedente<br />
versione<br />
• L’articolo è identico rispetto alla precedente versione dell’art.<br />
2483 Codice Civile.<br />
10<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4