25.10.2014 Views

QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

Tavola n. 5<br />

Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione (articolo di nuova introduzione)<br />

Art. 2471-bis,<br />

c. 1<br />

Art. 2352,<br />

c. 1<br />

Art. 2352,<br />

c. 2<br />

Art. 2352,<br />

c. 3<br />

Art. 2352,<br />

c. 4<br />

Art. 2352,<br />

c. 5<br />

Art. 2352,<br />

c. 6<br />

• La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.<br />

• Salvo quanto disposto dal c. 3 dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’art. 2352.<br />

• Nel caso di pegno o usufrutto sulle quote, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore<br />

pignoratizio o all’usufruttuario.<br />

• Nel caso di sequestro delle quote il diritto di voto è esercitato dal custode.<br />

• Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in<br />

base ad esso sottoscritte.<br />

• Qualora il socio non provveda, almeno 3 giorni prima della scadenza, al versamento delle somme necessarie per<br />

l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per<br />

suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.<br />

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481-ter, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono<br />

alle quote di nuova emissione.<br />

• Se sono richiesti versamenti sulle quote, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme<br />

necessarie almeno 3 giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le quote nel modo<br />

stabilito dal c. 2 del presente articolo.<br />

• Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine<br />

dell’usufrutto.<br />

Se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il c. 2 dell’art. 2347.<br />

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli<br />

previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o<br />

all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.<br />

RESPONSABILITÀ<br />

DELL’ALIENANTE<br />

PER I VERSAMENTI<br />

ANCORA DOVUTI<br />

• Obbligo<br />

solidale<br />

per 3 anni<br />

• Nel caso di cessione della partecipazione,<br />

l’alienante è obbligato solidalmente<br />

con l’acquirente per i versamenti<br />

ancora dovuti.<br />

•Per il periodo di 3 anni dall’iscrizione<br />

del trasferimento<br />

nel libro dei soci.<br />

Art. 2472 Codice Civile<br />

• Socio<br />

moroso<br />

• Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando<br />

la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.<br />

Tavola n. 6<br />

Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti (confronto con la normativa<br />

precedente)<br />

Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />

Art. 2472,<br />

c. 1<br />

Art. 2472,<br />

c. 2<br />

Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante<br />

è obbligato solidalmente con l’acquirente,<br />

per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento<br />

nel libro dei soci, per i versamenti<br />

ancora dovuti.<br />

Il pagamento non può essere domandato all’alienante<br />

se non quando la richiesta al socio moroso<br />

è rimasta infruttuosa.<br />

Nel caso di cessione della quota l’alienante è<br />

obbligato solidalmente con l’acquirente, per il<br />

periodo di 3 anni dal trasferimento, per i versamenti<br />

ancora dovuti.<br />

Il pagamento non può essere domandato all’alienante<br />

se non quando la richiesta al socio moroso<br />

è rimasta infruttuosa.<br />

Art. 2481,<br />

c. 1<br />

Art. 2481,<br />

c. 2<br />

OPERAZIONI<br />

SULLE PROPRIE<br />

PARTECIPAZIONI<br />

• Divieto<br />

per la<br />

società<br />

• Acquistare<br />

• Accettare in garanzia<br />

• Accordare prestiti<br />

• Fornire garanzie<br />

Partecipazioni proprie<br />

Per l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni<br />

proprie.<br />

Art. 2474 Codice Civile<br />

• Precedente<br />

versione<br />

• L’articolo è identico rispetto alla precedente versione dell’art.<br />

2483 Codice Civile.<br />

10<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!