QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
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<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Approfondimenti<br />
Particolari diritti<br />
Consiglio Notarile<br />
di Milano<br />
Notariato<br />
del Triveneto<br />
Autonomia<br />
negoziale<br />
Regime<br />
di circolazione<br />
delle quote<br />
Estinzione<br />
dei diritti<br />
particolari<br />
Tipologia<br />
Art. 2468,<br />
c. 3 C.C.<br />
Attribuzione<br />
Alienazioni<br />
parziali<br />
Trasferibilità<br />
I particolari diritti, che l’atto costitutivo di Srl può attribuire a singoli soci,<br />
possono avere ad oggetto materie non strettamente riguardanti l’amministrazione<br />
della società o la distribuzione degli utili, cui espressamente si riferisce<br />
la norma, bensì ulteriori diritti diversi, dovendosi ritenere concessa all’autonomia<br />
negoziale, al pari di quanto dispone l’art. 2348 Codice Civile per la Spa, la<br />
facoltà di liberamente determinare il contenuto delle partecipazioni sociali, nei<br />
limiti imposti dalla legge.<br />
In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l’atto costitutivo può<br />
altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni,<br />
sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle<br />
partecipazioni medesime, nonché l’eventuale deroga alla norma in base alla<br />
quale i particolari diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti<br />
i soci.<br />
Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono<br />
stati attribuiti i particolari diritti comporti l’estinzione totale o parziale dei diritti<br />
medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l’atto costitutivo<br />
disponga la successione dell’acquirente nei particolari diritti o in parte di essi,<br />
si deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà<br />
di depositare, presso il Registro delle Imprese, il testo aggiornato dell’atto<br />
costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento<br />
della partecipazione, senza che sia all’uopo necessaria una deliberazione assembleare<br />
che prenda atto dell’intervenuta modificazione del testo dell’atto costitutivo.<br />
• Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci rientrano:<br />
.. il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;<br />
.. il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;<br />
.. il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione della<br />
società.<br />
• Essendo i diritti particolari attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono<br />
appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo.<br />
• É illegittima una diversa previsione dell’atto costitutivo.<br />
Qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente, i diritti particolari sono<br />
attribuiti al singolo socio prescindendo dall’entità della sua partecipazione;<br />
pertanto, in caso di alienazioni parziali della partecipazione, detti diritti rimangono<br />
attribuiti per intero in capo al socio alienante.<br />
• Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione, i diritti<br />
particolari ad esso attribuiti si estinguono e, conseguentemente, si espandono<br />
quelli degli altri soci.<br />
• É comunque possibile che l’atto costitutivo disponga diversamente, nel senso<br />
di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione<br />
di quest’ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall’entità della quota<br />
trasferita.<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />
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