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QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio

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<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

Approfondimenti<br />

Particolari diritti<br />

Consiglio Notarile<br />

di Milano<br />

Notariato<br />

del Triveneto<br />

Autonomia<br />

negoziale<br />

Regime<br />

di circolazione<br />

delle quote<br />

Estinzione<br />

dei diritti<br />

particolari<br />

Tipologia<br />

Art. 2468,<br />

c. 3 C.C.<br />

Attribuzione<br />

Alienazioni<br />

parziali<br />

Trasferibilità<br />

I particolari diritti, che l’atto costitutivo di Srl può attribuire a singoli soci,<br />

possono avere ad oggetto materie non strettamente riguardanti l’amministrazione<br />

della società o la distribuzione degli utili, cui espressamente si riferisce<br />

la norma, bensì ulteriori diritti diversi, dovendosi ritenere concessa all’autonomia<br />

negoziale, al pari di quanto dispone l’art. 2348 Codice Civile per la Spa, la<br />

facoltà di liberamente determinare il contenuto delle partecipazioni sociali, nei<br />

limiti imposti dalla legge.<br />

In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l’atto costitutivo può<br />

altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni,<br />

sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle<br />

partecipazioni medesime, nonché l’eventuale deroga alla norma in base alla<br />

quale i particolari diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti<br />

i soci.<br />

Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono<br />

stati attribuiti i particolari diritti comporti l’estinzione totale o parziale dei diritti<br />

medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l’atto costitutivo<br />

disponga la successione dell’acquirente nei particolari diritti o in parte di essi,<br />

si deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà<br />

di depositare, presso il Registro delle Imprese, il testo aggiornato dell’atto<br />

costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento<br />

della partecipazione, senza che sia all’uopo necessaria una deliberazione assembleare<br />

che prenda atto dell’intervenuta modificazione del testo dell’atto costitutivo.<br />

• Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci rientrano:<br />

.. il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;<br />

.. il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;<br />

.. il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione della<br />

società.<br />

• Essendo i diritti particolari attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono<br />

appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo.<br />

• É illegittima una diversa previsione dell’atto costitutivo.<br />

Qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente, i diritti particolari sono<br />

attribuiti al singolo socio prescindendo dall’entità della sua partecipazione;<br />

pertanto, in caso di alienazioni parziali della partecipazione, detti diritti rimangono<br />

attribuiti per intero in capo al socio alienante.<br />

• Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione, i diritti<br />

particolari ad esso attribuiti si estinguono e, conseguentemente, si espandono<br />

quelli degli altri soci.<br />

• É comunque possibile che l’atto costitutivo disponga diversamente, nel senso<br />

di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione<br />

di quest’ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall’entità della quota<br />

trasferita.<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />

3

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